AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDI' 13 FEBBRAIO 2001

637ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE


Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini e per la difesa Minniti.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(4984) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)


Il relatore ANDREOLLI illustra il provvedimento d'urgenza, che in particolare proroga la partecipazione di personale militare e civile italiano a diverse missioni di pace in Macedonia, Albania, Kosovo, Jugoslavia e ad Hebron. Si prevedono, inoltre, interventi diretti a programmare la riorganizzazione delle forze navali albanesi per i servizi di guardia costiera e, con un articolo introdotto dalla Camera dei deputati, un controllo sanitario sistematico sul personale già impegnato in territorio balcanico. Propone, infine, di esprimere un parere favorevole.

Il senatore PELLICINI considera singolare il modo di procedere del Governo, che di semestre in semestre proroga gli interventi per missioni di pace all'estero, con decreti-legge la cui prevedibilità è ormai scontata e la cui urgenza è perciò stesso assolutamente insussistente. D'altra parte, il Parlamento ha più volte sollecitato il Governo a inserire gli interventi in questione in un contesto programmato e non episodico, ma evidentemente i risultati di alcune delle operazioni con corrispondono alle attese, nonostante l'impegno dei militari e dei civili italiani.

Il senatore SCHIFANI esprime perplessità sulla effettiva sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza del provvedimento, che comprende alcune disposizioni certamente importanti ma meritevoli di un intervento legislativo ordinario, come ad esempio quella concernente i controlli sanitari.

Il presidente VILLONE fa notare che le disposizioni introdotte in sede di conversione in legge non entrano immediatamente in vigore e dunque sono sottratte alla valutazione della sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza.

Il sottosegretario MINNITI sottolinea che l'articolo 4-bis introdotto dalla Camera dei deputati è di particolare importanza, riferendosi a patologie ignote e di causa incerta, per le quali è necessario disporre un controllo sistematico ed esteso. Quanto ad altre obiezioni attinenti al merito del provvedimento, si riserva di rispondere in un momento successivo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è approvata dalla Commissione.


IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri.
(236) PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo.
(4465) CO' ed altri - Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)


Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 febbraio 2001.

Il senatore MAGNALBO' interviene, come preannunciato nella seduta precedente, a commento dell'articolo 8 già approvato dalla Commissione, sul quale esprime un giudizio negativo, considerandolo coerente all'impianto complessivo del testo che emerge dai lavori della Commissione, in cui compaiono novità giuridiche e istituzionali in evidente contrasto con alcuni principi generali dell'ordinamento, in particolare del codice civile. Ad esempio, la gestione del patrimonio trasferito appare di incerta qualificazione mentre sarebbe stato sufficiente, a suo avviso, riferirsi all'istituto civilistico del mandato e, per altri casi, alla disciplina concernente gli amministratori delle società. Quanto alle sanzioni, esse si cumulano a quelle già previste dall'ordinamento vigente, senza le necessarie garanzie.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

L'emendamento 10.100 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Il subemendamento 10.500/2 è ritirato dal senatore DUVA.

Il subemendamento 10.500/3 è approvato dalla Commissione.

Quanto al subemendamento 10.500/1, secondo il presidente VILLONE nella prima parte appare troppo esteso, perché comprende ingiustificatamente tutti gli atti mentre sarebbe corretto prevedere un regime di neutralità fiscale esclusivamente per il caso dell'alienazione. Diversamente, un eccesso di favore fiscale potrebbe incentivare azioni simulate e le sole ipotesi meritevoli di tale trattamento sono quelle intrinsecamente temporanee, come il trasferimento in gestione.

Concorda la relatrice DENTAMARO che suggerisce ai proponenti una riformulazione del subemendamento diretta a limitarne gli effetti ai casi di trasferimento al gestore.

Il senatore PASTORE ricorda che nel testo approvato dalla Camera dei deputati la neutralità fiscale è prevista anche per le dismissioni.

Il senatore SCHIFANI ritiene opportuno prevedere la neutralità fiscale anche per le alienazioni, considerato che queste sono indotte dalla disciplina legislativa e non pienamente volontarie. D'altra parte, l'interessato potrebbe scegliere la vendita considerando praticamente irrealizzabile o eccessivamente onerosa l'ipotesi di un trasferimento della gestione.

Il presidente VILLONE osserva che l'alienazione non comporta di per sé alcun sacrificio patrimoniale e non esige dunque un trattamento fiscale di favore, che anzi sarebbe quanto mai inopportuno.

Il senatore BESOSTRI considera non fondata l'obiezione del senatore Schifani in quanto la disciplina in esame permette un'alternativa tra la vendita e il trasferimento in gestione e tra i motivi personali della scelta può esservi anche quello del diverso trattamento fiscale. In ogni caso sarebbe illegittimo, a suo avviso, valutare la questione in base al presupposto che la rimozione del conflitto di interessi costituisca una lesione dei diritti del titolare della carica di Governo, mentre tale disciplina è invece nel suo stesso interesse, perché lo rende libero da condizionamenti impropri.

La senatrice PASQUALI annuncia il voto favorevole di Alleanza nazionale al subemendamento 10.500/1, che appare giustificato ed equilibrato prevenendo disparità di trattamento.

Il presidente VILLONE riassume i termini del dibattito osservando che da un lato si considera la normativa in esame come un onere per l'interessato mentre secondo altre opinioni essa configura quei requisiti di legge postulati dall'articolo 51 della Costituzione per il conferimento di cariche pubbliche. In ogni caso, mentre vi è un consenso generale sull'opportunità di prevedere la neutralità fiscale per il caso del patrimonio trasferito al gestore, si manifesta un dissenso evidente sull'ipotesi di neutralità fiscale anche per le alienazioni.

Il senatore PASTORE precisa che il suo subemendamento, relativo all'imposizione indiretta, in effetti riguarda un aspetto economicamente non rilevante delle operazioni in questione. Osserva, inoltre, che un eventuale incentivo alle alienazioni sarebbe coerente al proposito di prevenire le situazioni di conflitto di interesse.

Il presidente VILLONE dubita della correttezza di un intervento normativo diretto a incentivare, e addirittura a rendere economicamente conveniente, il conferimento di una carica di Governo.

La relatrice DENTAMARO ribadisce la sua opinione, favorevole al subemendamento solo nel caso che esso si riferisca esclusivamente al trasferimento patrimoniale e non anche all'alienazione.

Il senatore SCHIFANI si risolve a riformulare il subemendamento nel senso indicato dalla relatrice (10.500/1 nuovo testo), ma precisa che l'orientamento del proprio Gruppo è coerente all'impostazione originaria della proposta, che estende la neutralità fiscale anche agli atti di dismissione; si riserva, dunque, di proporre nuovamente al questione in Assemblea. Ricorda, quindi, la disponibilità manifestata dalla relatrice sull'emendamento 10.2.

Il presidente VILLONE fa presente che sull'emendamento vi è un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La relatrice DENTAMARO osserva che vi è una sostanziale incertezza sull'imputazione dei costi di gestione al reddito personale dell'interessato, ovvero a una o più delle imprese di sua pertinenza.

Secondo il presidente VILLONE, il problema degli oneri di gestione è rilevante e va comunque approfondito per la discussione in Assemblea.

Il senatore PASTORE, ritenuto che il costo della gestione non può concorrere di per sé al reddito dell'interessato, considera preferibile affermare che gli oneri della gestione costituiscono in realtà una diminuzione di reddito.

Il presidente VILLONE richiama l'attenzione sul secondo periodo del comma 3 dell'articolo 10 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che non viene riprodotto nell'emendamento sostitutivo della relatrice.

Il senatore SCHIFANI sottolinea che nella questione possono essere coinvolti anche interessi di terzi.

Il ministro MACCANICO ritiene che il compenso per il gestore debba gravare sull'interessato e pertanto possa essere dedotto dal suo reddito imponibile.

Secondo il presidente VILLONE in tal caso sarebbe necessario quantificare l'onere per il bilancio dello Stato e disporre la conseguente copertura finanziaria.

Il subemendamento 10.500/1 (nuovo testo), posto in votazione, è approvato.

Per la votazione dell'emendamento 10.500 nel testo risultante dalle modifiche accolte, il senatore SCHIFANI annuncia l'astensione del suo Gruppo, motivata dalla ribadita esigenza di neutralità fiscale anche per casi di alienazione.

Nello stesso senso si pronuncia il senatore MAGNALBO' a nome del Gruppo di Alleanza nazionale.

Il presidente VILLONE invita la relatrice a verificare i problemi di compatibilità finanziaria connessi all'ipotesi normativa sostenuta, a nome dei rispettivi Gruppi, dai senatori Schifani e Magnalbò.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 10.500.

Sono assorbiti o preclusi gli altri emendamenti all'articolo 10.

Risultando preclusi dalle precedenti votazioni gli emendamenti riferiti all'articolo 11, si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

L'emendamento 12.100 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

La relatrice DENTAMARO, ricordato il contenuto dell'emendamento 12.500 che reca una disciplina speciale con riferimento ad attività oggetto di concessione, ritiene opportuno, in questa fase dell'esame, riformularlo come emendamento meramente soppressivo dell'articolo 11 del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Ritiene infatti meritevole di una più complessiva valutazione il problema della individuazione della disciplina da applicare nel caso in cui i titolari di cariche di Governo controllino imprese che svolgono la loro attività in un regime di concessione o di autorizzazione.

Il presidente VILLONE, anche alla luce di queste argomentazioni, ritiene preferibile accantonare questo e i restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Conviene la Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

La RELATRICE illustra l'emendamento 13.0.100 che, tenendo conto delle indicazioni emerse nel precedente dibattito, sostituisce il subemendamento 13.500/1 prevedendo che venga adottato, secondo le modalità previste dalla legge antitrust, un regolamento che garantisca agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento, in quelli di applicazione delle sanzioni e per ogni altro adempimento o provvedimento dell'Autorità garante compiuto o adottato in applicazione delle previsioni contenute nel provvedimento in esame.

Il senatore DUVA, pur apprezzando la formulazione proposta dalla relatrice, sottolinea la opportunità di evitare di ricomprendere, tra le attività della Autorità per le quali debba essere garantita piena conoscenza agli interessati, le attività di accertamento svolte dall'Autorità medesima che potrebbero coinvolgere delicate posizioni soggettive di terzi. A tal fine ricorda di aver presentato il subemendamento 13.500/3.

Il senatore SCHIFANI si mostra preoccupato per la proposta avanzata dal senatore Duva che ritiene motivata da una persistente cultura del sospetto. Anche nelle attività di accertamento occorre, a suo avviso, evitare che l'Autorità garante proceda con metodi di tipo inquisitorio senza rispettare il principio del contraddittorio.

Condivide queste argomentazioni il senatore PELLICINI che manifesta la più radicale contrarietà all'adozione di una normativa ispirata da intenti inquisitori.

Il presidente VILLONE avanza invece perplessità sulla opportunità di prevedere procedure di carattere contenzioso anche con riferimento alla fase della prima istruttoria svolta dall'Autorità.

Il senatore DUVA, replicando ai rilievi dei senatori Schifani e Pellicini, osserva di aver posto in modo problematico all'attenzione della Commissione la questione dell'eventuale non estensione ai procedimenti di accertamento dell'applicazione della procedura prevista dall'emendamento illustrato dalla relatrice. Non si tratta di una proposta frutto di un intento persecutorio nei confronti dell'interessato, ma di una previsione che mira ad evitare il pregiudizio dei diritti di terzi che potrebbero essere coinvolti nelle procedure di accertamento.

Il senatore MAGNALBO' prende atto con soddisfazione dei chiarimenti forniti dal senatore Duva. Quanto ai diritti dei terzi ritiene sufficiente la normativa generale sulla tutela della riservatezza dei dati personali mentre reputa opportuno fornire la massima trasparenza ai procedimenti dell'Autorità garante, in applicazione dei principi generali contenuti nella legge n. 241 del 1990.

Il presidente VILLONE ritiene preferibile definire ed individuare con chiarezza gli atti dell'Autorità garante che investono gli interessi del titolare di cariche di Governo, ciò al fine di evitare che quest'ultimo venga inopportunamente coinvolto nell'attività del gestore.

La relatrice DENTAMARO ritiene che a tal fine si potrebbe chiarire che debbano essere comunicati all'interessato i soli atti di apertura di procedimenti da parte dell'Autorità garante.

Il presidente VILLONE ritiene invece necessario individuare puntualmente i casi in cui si ritiene necessario coinvolgere l'interessato attraverso un'attività informativa.

Per perseguire la stessa finalità il senatore PASTORE reputa, al contrario, più corretto individuare gli atti per i quali non vi è la necessità di garantire un'adeguata conoscenza da parte dell'interessato.

La relatrice DENTAMARO manifesta la sua disponibilità a riformulare l'emendamento da ultimo illustrato richiamando puntualmente le fattispecie nelle quali occorre applicare le procedure contenziose.

Il senatore SCHIFANI apprezza questa proposta, ribadendo la opportunità di garantire il contraddittorio ogniqualvolta l'Autorità apra un procedimento che può incidere sulla sfera giuridica dell'interessato.

Il presidente VILLONE, riassumendo le questioni emerse nel corso del dibattito, ritiene che, con riferimento al procedimento di nomina del gestore, sia sufficiente la previsione, già votata, secondo la quale l'interessato deve essere previamente sentito dall'Autorità garante. Ricorda quindi che il comma 6 dell'articolo 8 del testo approvato dalla Commissione prevede un onere, a carico del gestore e dell'Autorità, di comunicare periodicamente all'interessato i risultati della gestione. Occorre invece puntualmente richiamare la necessità di esperire procedure in contraddittorio nel caso di applicazione di sanzioni.

Il senatore SCHIFANI ritiene che occorrerebbe altresì prevedere una comunicazione periodica da parte dell'Autorità all'interessato circa gli esiti dell'attività di vigilanza prevista dal primo comma dell'articolo 9 del testo approvato dalla Commissione.

Il presidente VILLONE crede invece che non si debba coinvolgere oltre misura l'interessato nell'attività svolta dal gestore. L'obiettivo del provvedimento in esame, infatti, è proprio quello di separare i titolari di cariche di Governo dalla gestione dei loro patrimoni.

Il senatore SCHIFANI reputa necessario prevedere quantomeno la comunicazione all'interessato delle evenienze più rilevanti che investano l'attività delle aziende gestite.

Il presidente VILLONE, nel ribadire la sua contrarietà a una simile previsione, invita quindi la relatrice a riformulare l'emendamento 13.0.100 secondo le indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA NOTTURNA DOMANI

Il presidente VILLONE avverte che la seduta notturna, già convocata per oggi, 13 febbraio, alle ore 20,30, non avrà più luogo. E' altresì convocata una seduta ulteriore per domani, mercoledì 14 febbraio, alle ore 20,30.


INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO


Il presidente VILLONE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, sin dalla seduta successiva, con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante il testo unico del pubblico impiego (n. 865).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236
Art. 10

10.100
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.
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10.500/2
DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 10.500, sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'eventuale trasferimento ai sensi dell'articolo 7 quale che sia l'ordinamento statuale ove esso sia stato costituito - si applicano le norme fiscali italiane sulle alienazioni. Le imposte risultanti sono sospese per la durata di permanenza in carica dell'interessato previo rilascio di fideiussione per il loro ammontare. Tali imposte vengono annullate qualora al termine della permanenza in carica dell'interessato i beni trasferiti vengano restituiti all'interessato. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo a terzi le imposte dovute all'atto del trasferimento alla gestione fiduciaria e dovute per il trasferimento a terzi divengono immediatamente esigibili. I beni mobili in carico alla gestione fiduciaria sono custoditi in Italia e possono essere trasferiti a terzi solo dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali."
__________________________

10.500/3
DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 10.500, nel comma 1, sostituire le parole: "la successiva restituzione", con le seguenti: "la loro successiva restituzione", e sopprimere le seguenti: "in ogni caso".
__________________________


10.500/1
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 10.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Tutti gli atti e contratti stipulati in esecuzione di quanto disposto dalla presente legge sono esenti da ogni imposta indiretta; tra tali atti e contratti sono compresi quelli diretti a far riacquistare all'interessato la gestione del proprio patrimonio."
__________________________


10.500/1 (nuovo testo)
SCHIFANI, PASTORE

All'emendamento 10.500, dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta indiretta."
__________________________


10.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 10.
(Regime fiscale)

1. Il trasferimento delle attività economiche ai sensi dell'articolo 7 e la successiva restituzione all’interessato non costituiscono in ogni caso realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
2. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito ai sensi dell'articolo 8 sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute."
__________________________

10.103
MARTELLI

Al comma 1, sostituire la parole: "trasferimento" con le seguenti: "affidamento in gestione".
__________________________

10.1
PASQUALI, MAGNALBO'
10.104
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO', D'ONOFRIO

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
__________________________

10.2
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: "L'interessato può dedurre dal proprio reddito la somma ed i compensi corrisposti al gestore per la gestione delle proprie attività".
__________________________
Art. 11

11.100
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.
__________________________

11.101
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Al comma 1, sostituire le parole da: "diffida" fino a: "tale rischio" con le seguenti: "prescrive al gestore le misure occorrenti per rimuovere tale rischio e lo invita a metterle in atto".
__________________________

Art. 12

12.100
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.
__________________________

12.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 11.

(Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa)


1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità garante accerta se i criteri e le condizioni di effettiva separazione gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai princípi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei princípi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. Per tale accertamento e per l’eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9, l’Autorità garante acquisisce preventivamente il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; in caso di urgenza, trascorsi cinque giorni, provvede autonomamente in via provvisoria.
2. Rimangono ferme le competenze del Ministro delle comunicazioni e dell’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni per quanto riguarda i controlli e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28."
__________________________



12.102
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 1 sostituire le parole da: "accerta" sino alla fine del comma con le seguenti: "valendosi anche della collaborazione dei comitati regionali per le comunicazioni, vigila affinché l'interessato non sia favorito mediante forme di sostegno privilegiato tali da costituire violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione".
__________________________

12.1
NAPOLI Roberto, MISSERVILLE
12.2
LUBRANO DI RICCO
Al comma 1, dopo le parole: “mediante forme”, inserire le seguenti: “di incentivazione o”.
__________________________

12.106
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

Al comma 2, sostituire le parole da: "Fatto salvo" fino a "comma 2" con le seguenti: "Nel caso di reiterata violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione, mediante forme di sostegno privilegiato per il soggetto interessato".
__________________________

12.107
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "l'Autorità diffida" sostituire la parola: "l'impresa" con le seguenti: "il soggetto esercente".
__________________________


12.105
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: "all'impresa" con le seguenti: "al soggetto esercente".
__________________________

12.104
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO', D'ONOFRIO

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: "fino ad un ammontare" fino alla fine del periodo con le seguenti: "da lire 10 milioni a lire 100 milioni".
__________________________

12.108
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: "nella medesima diffida intimando a" con le seguenti: "intimando al soggetto esercente di".
__________________________

12.103
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Sopprimere il comma 3.
__________________________
Art. 13

13.100
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.
__________________________

13.500/1
LA RELATRICE

All'emendamento 13.500, premettere il seguente comma:
"01. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità garante, sono stabilite le disposizioni che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione delle sanzioni previsti dalla presente legge, di competenza dell'Autorità garante".
________________________

13.500/4
SCHIFANI

All'emendamento 13.500, premettere il seguente comma:
"01. Le disposizioni che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono comprese in apposito regolamento da approvare secondo le procedure dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400."
__________________________

13.500/5
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 13.500, sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Avverso i provvedimenti amministrativi adottati ai sensi della presente legge è stabilita la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio".
__________________________

13.500/3
DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 13.500, nel comma 2, sopprimere le parole: "di accertamento".
__________________________

13.500/2
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 13.500, al secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: "in unico grado" alla fine.
__________________________

13.500/2 (nuovo testo)
PASQUALI, MAGNALBO'
13.500/6
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 13.500, nel comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: "e solo", fino alla fine del periodo.
__________________________

13.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 12.

(Ricorsi avverso gli atti dell’Autorità garante)


1. Ogni determinazione dell’Autorità garante in applicazione della presente legge, deve essere motivata ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Sugli atti di accertamento e di applicazione di sanzioni adottati dall’Autorità garante ai sensi della presente legge, è attribuita alla Corte di cassazione giurisdizione esclusiva in unico grado e solo per vizi di incompetenza, violazione di legge e palese errore di apprezzamento o manifesta illogicità del provvedimento impugnato. La Corte si pronuncia nei sessanta giorni successivi alla proposizione del ricorso, con decisione assunta da un collegio presieduto dal primo presidente e composto da quattro giudici estratti a sorte fra tutti i magistrati della Corte prima dell’inizio di ogni anno giudiziario."
__________________________

13.1
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ", direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza" con le altre: "interessi propri".

__________________________


13.0.100
LA RELATRICE

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

"Art. 13-…
(Regolamento)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni che garantiscono al titolare della carica di Governo ed al gestore la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento, in quelli di applicazione delle sanzioni e per ogni altro adempimento o provvedimento dell'Autorità garante compiuto o adottato ai sensi della presente legge."