FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDI’ 4 MAGGIO 1999
260ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS


La seduta inizia alle ore 12,45.
Interviene il Ministro per le finanze Visco e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Vigevani.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C06a, 0117°)

Il senatore D’ALI’ chiede alla Presidenza di chiarire i tempi dell’esame in Commissione del disegno di legge n. 3599-B, tenuto conto che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari ha già previsto a maggioranza che l’Assemblea inizi l’esame di tale provvedimento nella giornata di domani, stabilendo altresì il termine per la presentazione degli emendamenti. Stando così le cose, egli ritiene poco dignitoso delle prerogative della Commissione, peraltro sempre egregiamente tutelate dalla Presidenza, avviare l’esame del disegno di legge con la consapevolezza che si tratti di un lavoro sostanzialmente inutile. Egli chiede dunque al presidente Angius, anche per tener conto del parere della 1a Commissione permanente, di non iniziare ad esaminare il disegno di legge in Commissione, poiché non esistono minimamente le possibilità di un’analisi approfondita di tutte le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Il presidente ANGIUS, pur convenendo sulla ristrettezza dei tempi assegnati alla Commissione, ritiene di non poter accogliere la richiesta del senatore D’Alì, proprio in omaggio alla salvaguardia delle prerogative dei singoli commissari che intendessero valutare in Commissione le modifiche approvate dalla Camera dei deputati. Egli peraltro accoglie la sollecitazione del senatore D’Alì ad elaborare un calendario dei lavori finalizzato ad un effettivo esame. Propone pertanto di avviare l’esame del disegno di legge n. 3599-B rinviando al pomeriggio la decisione sul prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE


(3599-B) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e sospensione)


Riferisce alla Commissione il senatore BONAVITA il quale ricorda, in premessa, che alcune disposizioni del disegno di legge sono contenute nel decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63, la cui emanazione ha dato un concreto segnale di attuazione del Governo alle esigenze di certezza nella programmazione degli investimenti da parte delle imprese.
Per quanto riguarda l’articolo 1, la Camera, con l’introduzione della lettera b) al comma 1, ha indicato specifici interventi di contrasto dell’elusione fiscale, stabilendo che tra gli strumenti di lotta a tali fenomeni venga inserita la previsione di controlli di merito periodici su contribuenti con fatturato superiore ai 10 miliardi. La Camera ha inoltre specificato, come criterio di preferenza, che l’utilizzo del maggior gettito riveniente dalla lotta all’evasione fiscale sia indirizzato a ridurre il prelievo sulla pluralità dei contribuenti e sulle famiglie rispetto al prelievo sul reddito di impresa. La Camera ha inoltre previsto che il parere sugli schemi di decreti legislativi, da emanarsi ai sensi dell’articolo 1, sia espresso dalle Commissioni parlamentari competenti.
L’articolo 2 ha confermato l’impianto delle disposizioni agevolative a favore delle imprese che effettuano investimenti, riscrivendo la norma relativa all’esclusione dalla formazione del reddito di impresa degli utili distribuiti da società fruenti delle agevolazioni previste per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno.
Un’ulteriore modifica all’articolo 2 riguarda, infine, la norma di copertura. Relativamente alla disciplina dei fondi pensione, l’unica modifica riguarda l’entrata in vigore dei decreti legislativi che viene spostata dal 1° gennaio 2000 al 1° giugno 2000. Per quanto riguarda invece le disposizioni in materia di “IVA infragruppo”, la modifica della Camera consente una più agevole applicazione della norma agevolativa. Un’ulteriore modifica all’articolo 6 riguarda l’equiparazione alla distruzione a fini IVA della cessione gratuita dei prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, quando tale cessione gratuita venga effettuata nei confronti di enti pubblici, associazioni o fondazioni con finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica o Onlus. Per quanto riguarda invece l’articolo relativo al federalismo fiscale la Camera ha stabilito che i criteri per il raccordo delle attività degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con la programmazione regionale, nonché le modalità per il finanziamento delle attività assistenziali, vengano determinati d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Un’ulteriore specificazione riguarda, invece, l’aliquota della compartecipazione dell’addizionale regionale all’IRPEF, che viene stabilita in una percentuale non inferiore all’1,5 per cento.
Per quanto riguarda, invece, la compartecipazione all’IVA, la Camera ha stabilito che le assegnazioni alle regioni del gettito delle compartecipazioni avvengano con riferimento a dati indicativi delle rispettive basi imponibili regionali. Un ulteriore criterio consente di calibrare il meccanismo di perequazione anche in riferimento alla capacità di recupero dell’evasione fiscale da parte della singola regione. La Camera ha inoltre precisato che la perequazione deve comunque consentire a tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni e erogare servizi uniformi su tutto il territorio nazionale.
Il relatore si sofferma, poi, sui contenuti degli articoli 11 e 35, recanti, rispettivamente, delega al Governo per l’introduzione di incentivi con finalità ecologiche per uno sviluppo economico sostenibile e per l’occupazione, e delega alla redazione di testi unici. Si tratta di due deleghe di iniziativa parlamentare, non sollecitate dal Governo, che, se appaiono condivisibili nello spirito e negli obiettivi, risultano meritevoli di ulteriori approfondimenti. Tale analisi non può certo mettere in forse l’obiettivo di approvare definitivamente il disegno di legge nei tempi assegnati ma, tenendo anche conto delle valutazioni espresse dai Gruppi di opposizione, appare fin da adesso opportuno ripensare e modificare tali norme. Mentre la delega per gli incentivi ecologici sembra ricalcare in parte le disposizioni sulla carbon tax, la delega sui testi unici sembra riproporre disposizioni già contenute nello statuto dei diritti del contribuente. E’ opportuno coinvolgere anche le opposizioni in questo impegno a migliorare le disposizioni approvate dalla Camera dei deputati, tenuto conto del rilievo delle materie interessate dalle modifiche.
Da ultimo, egli rileva che gli stralci delle disposizioni recate dagli articoli 28 e 30 non tengono in adeguata considerazione l’approfondimento svolto su tale materia dal Senato.

Il ministro VISCO illustra le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, originate da emendamenti del Governo, e in particolare la norma sulla definizione della misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi: si tratta di un intervento di semplificazione radicale che ha l’obiettivo di determinare con una sola percentuale il tasso di interesse che matura sui ritardi o la sospensione del pagamento di imposte erariali o locali.
Per quanto riguarda invece la redazione dei testi unici, il Governo interpreta l’articolo 35 come volontà del Parlamento di avviare una radicale semplificazione della legislazione tributaria, al fine di redigere veri e propri codici tributari, intendendo con questa espressione la definizione di norme generali riferite ai principi applicativi delle imposte (soggetti passivi, imponibile, aliquote), lasciando alla normativa secondaria la disciplina dei restanti aspetti. Si tratta di una disciplina di particolare complessità che, però, non sembra avere al momento alternative, se non quello di consentire un’ulteriore proliferazione della legislazione, con tutti i guasti che da ciò deriverebbero.

La seduta, sospesa alle ore 13,30 è ripresa alle ore 15,30.

Il senatore D'ALI' chiede al Presidente di chiarire i tempi di esame del disegno di legge in titolo, nonché di informare la Commissione sul parere della 1a Commissione permanente, tenuto anche conto che il testo approvato dalla Camera dei deputati prevede ulteriori deleghe al Governo.

Il Presidente ANGIUS fa presente che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha previsto, per le ore 21 di oggi, una seduta notturna dell'Assemblea ed ha anticipato alle ore 9 la seduta antimeridiana di domani, ragion per cui si riducono ulteriormente i tempi di esame effettivo del disegno di legge. Tuttavia, in assenza di una diversa decisione della Commissione, potrebbe pressoché essere obbligato fissare per le ore 18 di oggi il termine per la presentazione di emendamenti. Fa presente, inoltre, che la 1^ Commissione permanente ha rinviato a domani l'espressione del parere sul testo del disegno di legge.
Per consentire ai rappresentanti dei Gruppi di valutare tale proposta, il Presidente propone di sospendere l'esame del 3599-B per passare all’esame dello schema di decreto legislativo n. 438, in materia di Euro.

Conviene la Commissione.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, relativo all’introduzione dell’Euro nell’ordinamento nazionale”, predisposto in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433 (n. 438)
(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433; esame e rinvio)
(R139 b00, C06a, 0028°)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTAGNA, il quale fa presente che lo schema di decreto in titolo trae origine dalla facoltà concessa al Governo, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 433 del 17 dicembre 1997, di integrare e correggere il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, con il quale sono state emanate disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale. In particolare con il comma 1 dell'articolo 1 si prevede l'estensione a tutte le norme vigenti di una disposizione - in precedenza riferita alle sole norme che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti – relativa alle modalità di conversione dell’Euro.
Sempre l'articolo 1 prevede una modifica - mediante la novella del decreto legislativo n. 213 -, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante “Nuove norme in materia di società cooperative”: si modificano i limiti massimi delle quote e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere, chiarendo anche l'esatta portata delle modifiche introdotte all'articolo 2521 del Codice Civile dal citato decreto legislativo n. 213. L'articolo 2, invece, modifica ed integra l'articolo 17 di tale provvedimento, rendendo, prima di tutto, inequivoco il fatto che, ai fini della conversione in Euro del capitale sociale, le società con azioni il cui valore nominale è superiore a lire 200 possono, in alternativa, seguire sia la procedura semplificata, ricorrendone i presupposti, della delibera degli amministratori, sia quella della delibera dell'assemblea. Ulteriori modifiche riguardano norme di semplificazione dell'iter procedurale conseguente alle conversioni del capitale sociale in Euro deliberate dagli amministratori. Alle imprese che lo ritengano preferibile viene consentito di far constare la delibera da verbale ricevuta da un notaio, nel qual caso non occorre l'omologazione del Tribunale per l'iscrizione nel registro delle imprese. La deroga alla procedura ordinaria riguarda, inoltre, una fattispecie “obbligata”, conseguente all'introduzione dell'Euro, in ordine alla quale gli amministratori sono tenuti a seguire una strada automatica e vincolata anche per quanto riguarda l'arrotondamento.
L'articolo 3 dello schema di decreto aggiunge poi due articoli al decreto legislativo n. 213 (articoli 52-bis e 52-ter), il primo volto ad impedire la riproduzione privata di medaglie, gettoni o di altri oggetti metallici che riportino la scritta Euro, il secondo relativo alla prescrizione delle monete metalliche, in lire ed in Euro, che scatta dopo dieci anni dalla data di cessazione del loro corso legale.
In relazione ai contenuti squisitamente tecnici del provvedimento illustrato, il relatore ritiene che la Commissione possa esprimere un parere favorevole senza osservazioni.

Il senatore DEBENEDETTI ricorda che in questi giorni cade l'anniversario dell'ammissione dell'Italia al primo gruppo dei Paesi aderenti all'Euro.

Il senatore VENTUCCI chiede di rinviare l'inizio della discussione generale del provvedimento ad una prossima seduta.

Accogliendo la richiesta del senatore Ventucci, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE

(3599-B) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Ripresa dell'esame e rinvio)

Si riprende l’esame precedentemente sospeso.

Il Presidente ANGIUS, preso atto dell'orientamento dei rappresentanti dei Gruppi in seno alla Commissione, ma tenuto conto della esigenza di consentire comunque una prima valutazione del disegno di legge in esame, ritiene opportuno avviare la discussione generale.

Ha la parola il senatore PEDRIZZI, il quale prende atto della sensibilità della Presidenza nel difendere il ruolo e le prerogative della Commissione, ma lamenta la sostanziale inutilità dell'esame in Commissione, data la esiguità dei tempi a disposizione. Esiguità che contrasta con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, che richiederebbero, invece, un notevole approfondimento visto che si tratta di ulteriori e nuove deleghe conferite al Governo. Su tale tema egli ricorda che anche i commentatori più cauti parlano ormai di stravolgimento completo dei rapporti tra Parlamento e Governo e di grave vulnus costituzionale. A nome dei senatori di Alleanza Nazionale, esprime quindi, la protesta per le condizioni in cui la Commissione è costretta a lavorare.

Il senatore D'ALI' commenta criticamente le modifiche apportate alla Camera dei deputati ed in particolare esprime forte perplessità sulla modifica dell'articolo 1 (comma 1, lettera b), laddove si specifica che tra gli strumenti di lotta all'evasione ed alla elusione fiscale debba essere prevista la previsione di controlli di merito periodici su contribuenti con fatturato superiore a 10 miliardi: si tratta di una previsione onerosa per l'Amministrazione finanziaria e senza alcuna ricaduta rilevante sul gettito. La lettera c) dello stesso comma 1 peggiora il testo approvato dal Senato, rendendo ancora più generica ed impreciso il principio di delega: sarebbe stato molto meglio fissare delle soglie entro le quali definire l'utilizzazione del maggior gettito da restituire alternativamente alla generalità dei contribuenti, ovvero alle imprese.
Per quanto riguarda la drastica riduzione delle competenze della cosiddetta "Commissione dei Trenta", egli si esprime in senso favorevole. Sugli incentivi alle imprese e sulle modifiche alla disciplina della dual incom tax , egli rileva che la Camera ha ulteriormente modificato la norma di copertura, già originariamente vaga ed incerta. L’oratore sottolinea, inoltre, la contrarietà della propria parte politica allo slittamento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi in materia pensionistica (articolo 3). Circa la disciplina dell'IVA "infragruppo", egli fa presente che l'estensione della fattispecie agevolativa, pur in certa misura condivisibile, appare eccessiva.
Ulteriori e forti perplessità sollevano le modifiche in tema di federalismo fiscale, che andrebbero esaminate con ben altro approfondimento. Anche la delega al Governo per l'introduzione di incentivi con finalità ecologica per uno sviluppo economico sostenibile e per l'occupazione risulta generica e vaga, al limite della costituzionalità.
La norma contenuta nell'articolo 13, poi, che consente al Ministro delle finanze di definire la misura degli interessi per la riscossione ed i rimborsi di qualsivoglia tributo, appare incomprensibile, visto che interviene in una materia oggetto della recente riforma della riscossione. Da ultimo, egli si sofferma analiticamente sui contenuti dell'articolo 35, in materia di delega al Governo per la redazione dei Testi unici, evidenziandone la contraddittorietà delle disposizioni: la portata della delega appare talmente innovativa e radicale da sollevare enormi dubbi sulla sua correttezza costituzionale. Conclude, preannunciando la presentazione di emendamenti su tutte le modifiche della Camera dei deputati oggetto di critica.
Il Presidente ANGIUS propone di fissare quindi per le ore 18 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il Presidente ANGIUS avverte che la Commissione tornerà a riunirsi questa sera, alle ore 20,30, anche per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3599-B.

La seduta termina alle ore 16,30.