BILANCIO (5a)
MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1997

84a Seduta
Presidenza del Presidente
COVIELLO

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante «Regolamento dei criteri e delle procedure per l'utilizzazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222» (n. 159)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664. Esame e rinvio)
(R139 b00, C05a, 0004°)

Riferisce alla Commissione il senatore DE MARTINO Guido, osservando che lo schema di decreto in titolo è finalizzato a disciplinare puntualmente gli obiettivi e le modalità di utilizzo della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di competenza statale. L'esigenza di una più puntuale disciplina era stata ripetutamente segnalata dalla Commissione in occasione dell'esame del decreto che, annualmente, reca il riparto delle citate risorse. In base a quanto disposto nella legge di bilancio per il 1997 il Governo ha trasmesso ora, sia pure con ritardo rispetto al termine originariamente fissato, uno schema di regolamento, che si propone di venire incontro all'esigenza sopra segnalata. Dopo aver preannunciato un parere di segno favorevole sullo schema di regolamento in esame, il relatore si sofferma sul suo contenuto, che in alcuni punti fornisce un'interpretazione, anche di carattere estensivo, di quanto disposto dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, in base alla quale si effettua il riparto della quota statale dell'8 per mille dell'IRPEF. In particolare, l'articolo 2 dello schema di regolamento individua quattro tipologie di interventi straordinari ammissibili al riparto: interventi per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali. Il comma 2 dell'articolo 2 precisa quali interventi per la fame nel mondo possano essere ammessi alla ripartizione. In proposito, segnala l'esigenza di specificare che gli interventi di tale tipo devono avere carattere di eccezionalità. Il comma 3, che precisa l'ambito degli interventi per calamità naturali ammissibili al finanziamento, contiene una novità positiva, in quanto ammette al finanziamento anche quelli diretti all'attività di prevenzione, sulla base di un'interpretazione estensiva della legge, che non sembra tuttavia contraddire lo spirito della stessa. Il comma 4 precisa l'ambito per gli interventi di assistenza ai rifugiati, mentre il comma 5 concerne gli interventi per la conservazione dei beni culturali. Su tale ultimo punto, sottolinea che la menzione di beni che presentano un particolare interesse ambientale, tra quelli in relazione ai quali è ammissibile il finanziamento, sembra prefigurare un'eccessiva estensione del concetto di beni culturali. Infine il comma 6 dell'articolo 2 fornisce una definizione del carattere di straordinarietà degli interventi, che può essere accolta.
Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 3, che individua i requisiti soggettivi che debbono essere posseduti dai soggetti (pubblici e privati) che possono accedere al riparto. In proposito non vi sono osservazioni da formulare, se non con riguardo alla lettera c), che appare eccessivamente penalizzante. L'articolo 4 determina quindi i requisiti oggettivi degli interventi, mentre l'articolo 5 definisce un criterio di priorità a favore degli interventi finanziati con il ricorso a fondi dell'Unione europea. In proposito, ritiene opportuno attenuare la preferenza accordata a tale tipo di interventi, anche in considerazione del fatto che solo alcuni tipi di iniziative possono essere ammessi a fruire delle agevolazioni europee.
Il relatore illustra quindi le disposizioni contenute nel capo II dello schema di regolamento, che riguardano le procedure di utilizzazione. In proposito, osserva che i tempi fissati per l'elaborazione dello schema di riparto appaiono congrui. Segnala peraltro l'assenza di una disciplina relativa alle procedure istruttorie in base alle quali il Governo elabora lo schema di riparto. In conclusione, il relatore propone di formulare un parere di segno positivo sulla schema di decreto in titolo, sia pure con le osservazioni evidenziate a proposito di singole disposizioni.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore FERRANTE si associa alla valutazione fornita dal relatore sullo schema di decreto in titolo. Osserva quindi che esso sembra ricalcare, in alcuni punti, con eccessiva puntualità le disposizioni di cui alla legge n.222 del 1985, mentre in altri punti appare estendere eccessivamente l'ambito degli interventi ammissibili al finanziamento, secondo un'ottica che non appare in linea con le previsioni della legge. Sottolinea quindi l'assenza di una disciplina dell'attività preparatoria dello schema di riparto, come ad esempio la fissazione di un termine per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati ad accedere al riparto. Segnala inoltre che sarebbe opportuno prevedere una ripartizione di massima della quota da riservare a ciascuno dei quattro tipi di intervento ammissibili al finanziamento. Dopo aver sottolineato quindi alcune incongruità o imprecisioni terminologiche contenute nello schema di regolamento, segnala l'esigenza che gli interventi per la conservazione dei beni culturali da ammettere al finanziamento siano ripartiti equamente sul territorio nazionale.

Interviene quindi il senatore MARINO, il quale si associa alle osservazioni formulate dal relatore, sottolineando che l'esigenza di una più puntuale regolamentazione delle procedure di utilizzo della quota statale dell'8 per mille dlel'IRPEF nasce dall'impropria utilizzazione di tali risorse, effettuata nel corso degli anni. Alcune disposizioni dello schema di regolamento in esame sembrano peraltro proseguire in tale logica, ammettendo al riparto anche alcune tipologie di interventi, in relazione ai quali sussistono ordinari stanziamenti di bilancio, mentre lo spirito della legge n. 222 del 1985 è nel senso di ripartire le somme tra interventi di carattere assolutamente straordinario. In proposito, evidenzia l'opportunità di destinare le risorse in questione relative all'esercizio finanziario 1997 a interventi nelle regioni colpite dai recentissimi eventi sismici. Segnala quindi la necessità di chiarire la portata del comma 5 dell'articolo 2, relativo agli interventi per la conservazione dei beni culturali, che appare eccessivamente vaga. In particolare occorrerebbe chiarire che gli interventi da ammettere al riparto devono essere destinati a specifiche finalità, sempre di carattere straordinario. Dichiara infine di concordare con le osservazioni formulate dal relatore sull'articolo 5, nonchè con quanto segnalato dal senatore Ferrante circa la necessità di una disciplina della fase istruttoria. Ciò in relazione all'improprietà di taluni interventi in passato finanziati utilizzando le risorse derivanti dall'8 per mille.

Ha quindi la parola il senatore MORANDO, il quale ribadisce che, sulla base della legge n. 222 del 1985, la quota di competenza statale dell'8 per mille dell'IRPEF dovrebbe essere utilizzata esclusivamente per interventi di carattere straordinario, che non formano oggetto di ordinaria programmazione finanziaria. Alla luce di tale considerazione, il comma 6 dell'articolo 2 dello schema di regolamento in esame, sembra fornire un concetto di straordinarietà, eccessivamente generico, rispetto ai requisiti stabiliti dalla legge. Anche il riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea contenuto nell'articolo 5 sembra porsi in contrasto con il carattere di straordinarietà degli interventi da ammettere alla ripartizione. Ritiene quindi che nel parere sullo schema di regolamento occorrerebbe ribadire l'inderogabilità del carattere straordinario degli interventi, che risulta in maniera non equivoca dalla legge n. 222 del 1985. In particolare occorrerebbe modificare il comma 6 dell'articolo 2, specificando ulteriormente il carattere di straordinarietà degli interventi, che non possono riguardare attività alle quali si provvede in via ordinaria in sede di programmazione finanziaria.

Il senatore D'ALÌ concorda con le osservazioni formulate con riguardo alla mancata definizione rigorosa dell'ambito degli interventi da ammettere al finanziamento. Particolari perplessità destano infatti disposizioni come l'articolo 4, che si riferisce a iniziative da completare, per le quali indubbiamente non sussiste il carattere di straordinarietà. Esprime dubbi anche con riguardo all'articolo 3, che, nel definire i requisiti soggettivi per l'ammissione al riparto, esclude categoricamente soggetti aventi fine di lucro. La definizione dei requisiti soggettivi ed oggettivi appare in realtà eccessivamente generica e tale da conferire eccessiva discrezionalità al Governo nell'individuazione dei soggetti e delle iniziative da ammettere al finanziamento. Segnala quindi l'opportunità di sopprimere l'articolo 5, che appare del tutto incongruo rispetto alle finalità individuate dalla legge, riferendosi ad interventi finanziati con risorse dell'Unione europea e conclude riservandosi di effettuare ulteriori osservazioni in sede di deliberazione sul parere.

Il senatore AMORENA esprime forti perplessità sul contenuto dello schema di regolamento in esame, che non sembra corrispondere alle finalità della legge n. 222 del 1985, istitutiva dell'utilizzazione da parte dello Stato di una quota delle risorse derivanti dall'8 per mille dell'IRPEF. Sulla base dello spirito di tale legge, le risorse in questione dovrebbero infatti essere destinate al finanziamento di iniziative in campo internazionale, o comunque al di fuori del territorio nazionale, mentre le tipologie di intervento individuate nello schema di decreto in esame, da quelli per i beni culturali a quelli per le calamità naturali, riguardano attività in relazione alle quali sussistono apposite dotazioni di bilancio e coinvolgono specifiche competenze amministrative statali. Sulla base di tali considerazioni, ritiene incongruo il contenuto dello schema di Regolamento sottoposto al parere della Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.