AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDI’ 8 LUGLIO 1998

282ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE


Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Bettinelli e per la pubblica istruzione Rocchi.

La seduta inizia alle ore 15,10.


SULLA RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1388-BIS E N. 1369, IN MATERIA DI ELEZIONI NEGLI ENTI LOCALI.
(A007 000, C01a, 0106°)

Il presidente VILLONE ricorda che i disegni di legge in titolo sono stati inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la settimana successiva; il termine per gli emendamenti è fissato alle ore 18 di domani, giovedì 9 luglio.

La Commissione, quindi, conferisce allo stesso Presidente, in qualità di relatore all'Assemblea, il mandato a richiedere l'autorizzazione a svolgere una relazione orale per la discussione dei disegni di legge in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA

(3398) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, recante misure urgenti per l’autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore PARDINI ricorda il protocollo di intesa tra il Ministero dei trasporti e le associazioni di categoria e passa quindi ad illustrare il contenuto del provvedimento, rilevando una certa incongruenza nella formulazione dell'articolo 1, comma 2. Propone, infine, di esprimere un parere favorevole.

Senza discussione, è accolta la proposta del relatore.


(3405) Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1998, n. 211, recante disposizioni urgenti per la validità dell’anno scolastico e per gli esami nella scuola italiana di Asmara.

(Parere alla 7ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore PINGGERA rammenta lo stato di tensione bellica che ha determinato l'adozione del provvedimento di urgenza, da ritenere senz'altro giustificato alla stregua dell'articolo 77 della Costituzione.

Il presidente VILLONE considera singolare la necessità di norme legislative allo scopo, indubbiamente condivisibile, perseguito dal decreto-legge.

La Commissione, quindi, conviene nel formulare un parere favorevole.



IN SEDE REFERENTE

(2934) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

(2912) BESOSTRI ed altri - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti.

(3179) LO CURZIO ed altri - Nuove norme sul processo amministrativo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 30 giugno 1998, con la trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge n. 2934, già illustrati.

Il relatore PELLEGRINO invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.1 e 3.15, di contenuto identico. Quanto all'emendamento 3.9, considera utile l'integrazione dell'ultima parte di esso nell'emendamento 3.3, da lui presentato. Si dichiara contrario all'emendamento 3.19 e invita la proponente a ritirare l'emendamento 3.6, da ritenere sostanzialmente assorbito nel 3.4. Esprime un parere favorevole sul 3.18 e un parere contrario sul 3.24. Si dichiara favorevole, quindi, all'emendamento 3.23 e anche al 3.7, mentre per il 3.20 invita i proponenti a ritirare l'emendamento, da considerare sostanzialmente compreso nel 3.23. Sugli emendamenti 3.5, 3.11, 3.8, 3.21 e 3.25, egli esprime un parere contrario, condividendo la scelta di concentrare la pronuncia sulle spese in sede di decisione cautelare, per l'evidente effetto deflattivo verso le istanze cautelari pretestuose. Si dichiara contrario, quindi, anche all'emendamento 3.22 mentre esprime parere favorevole al 3.12. Sull'emendamento 3.17 manifesta un avviso contrario osservando che il commissario ad acta è sostanzialmente una longa manus del giudice. Si dichiara contrario anche agli emendamenti 3.13 e 3.2 per le stesse ragioni addotte riguardo agli emendamenti 3.5 ed altri, relativi al terzo e al quarto capoverso del comma 1. Quanto all'emendamento 3.10, ritiene preferibile il 3.23 e invita pertanto il proponente a ritirarlo. Sul 3.26 considera opportuna una valutazione congiunta agli emendamenti 6.10 e 6.8 e giudica con favore la proposta contenuta nell'emendamento in esame, che può contribuire alla definizione di una disciplina coerente ed efficace della perenzione.

Il sottosegretario BETTINELLI, a nome del Governo condivide i pareri espressi dal relatore sugli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore BESOSTRI interviene sull'emendamento 3.15, da lui proposto: egli considera opportuno valutare in una sede diversa il secondo e il terzo capoverso dello stesso emendamento, relativi alla definizione in forma abbreviata del giudizio. Rinuncia invece alla prima parte dell'emendamento, che intanto viene complessivamente ritirato.

Sull'emendamento 3.1, di contenuto identico al precedente, il senatore ROTELLI sollecita una motivazione più esplicita, da parte del relatore, sulle ragioni di preferenza manifestate per la soluzione contenuta nell'emendamento 3.3.

Il relatore PELLEGRINO precisa che gli emendamenti in questione sono sostanzialmente coincidenti, ma il 3.3 appare più appropriato nella formulazione tecnica.

Il senatore ROTELLI si risolve a ritirare l'emendamento 3.1, nei limiti già indicati dal senatore Besostri.

Il relatore PELLEGRINO, quindi, riformula l'emendamento 3.3 aggiungendovi la seconda parte del 3.9.

Nella nuova formulazione, l'emendamento viene quindi accolto.

L'emendamento 3.19, posto in votazione, non risulta accolto.

La senatrice DENTAMARO ritira l'emendamento 3.6.

Con successive, distinte votazioni, sono accolti gli emendamenti 3.4 e 3.18.

Il senatore BESOSTRI ritira la prima parte dell'emendamento 3.9, non inclusa nel nuovo testo del 3.3.

L'emendamento 3.24 è ritirato dai proponenti.

Sono quindi approvati, con distinte votazioni, gli emendanti 3.23 e 3.7.

La senatrice PASQUALI ritira l'emendamento 3.20.

Quanto agli emendamenti 3.5 e alle altre proposte concernenti la pronuncia sulle spese di giudizio, il senatore BESOSTRI sostiene che vi sarebbero casi di iniquità per decisioni di merito opposte a quelle assunte in sede cautelare. Secondo il sottosegretario BETTINELLI, in tali casi può provvedere lo stesso giudice. La senatrice DENTAMARO considera iniquo il trattamento diverso per i casi di accoglimento o rigetto dell'istanza cautelare: a suo avviso, è opportuno introdurre un meccanismo automatico, tenendo conto che l'effetto deflattivo si ottiene comunque una volta chiarito che la decisione sulle spese sarà assunta in sede cautelare. D'altra parte, sarebbe opportuno orientare la formulazione del testo, nel terzo capoverso del comma 1, verso una soluzione intermedia, affidandosi alla discrezionalità del giudice, ma escludendo comunque la limitazione al solo caso del rigetto. Il senatore PINGGERA osserva che la distanza di tempo tra la decisione cautelare e quella di merito induce a ritenere preferibile la concentrazione nella fase cautelare della pronuncia sulle spese, sia in caso di rigetto sia in caso di accoglimento, per assicurare quell'effetto deflattivo già più volte evocato. Occorre comunque tener conto espressamente del caso di decisione di merito difforme da quella assunta in sede cautelare. Il senatore MARCHETTI considera opportuno affermare nel testo normativo che la decisione sulle spese assunta in fase cautelare ha natura provvisoria. Il relatore PELLEGRINO si dice propenso ad accogliere il suggerimento della senatrice Dentamaro, adottando, nel terzo capoverso del comma 1, la formula: "il giudice può provvedere"; osserva, infatti, che se il ricorso è evidentemente infondato esso sarà immediatamente rigettato e la decisione sulle spese sarà coerente e contestuale. Anche in caso di ricorso evidentemente fondato vi sarà un analogo effetto quanto alle spese, mentre in caso di carenza del danno ma di ragione nel merito, il giudice deciderà anche sulle spese proprio nella fase di merito, in analogia a quanto avviene nel rito civile, ove peraltro la fase di convalida della misura cautelare è ben più distinta dal giudizio di merito rispetto al processo amministrativo. Il senatore BESOSTRI osserva che tale ultima circostanza rende meno plausibile l'argomentazione del relatore: l'emendamento 3.11, d'altra parte, avrebbe proprio l'effetto di frustrare le istanze cautelari pretestuose, mantenendo una corretta distinzione rispetto alla decisione di merito.

Il relatore PELLEGRINO, quindi, presenta l'emendamento 3.100, che viene accolto dalla Commissione.

Dopo una richiesta di chiarimento da parte del senatore PASTORE sull'emendamento 3.25 (che considera il caso di accoglimento dell'istanza cautelare) e a seguito delle successive risposte del RELATORE e del PRESIDENTE, vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 3.11, 3.8, 3.21 e 3.25. L'emendamento 3.5 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

Posto in votazione, è respinto l'emendamento 3.22.

La Commissione, quindi, accoglie il 3.12.

L'emendamento 3.17 è respinto dalla Commissione.

Gli emendamenti 3.13, 3.2 e 3.10 sono quindi ritirati.

Il senatore LUBRANO DI RICCO riformula l'emendamento 3.6 quale proposta di comma aggiuntivo all'articolo 6.

La Commissione approva l'articolo 3 nel testo risultante dalle modifiche accolte.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Il relatore PELLEGRINO esprimere parere favorevole sul 4.5. Quanto agli emendamenti 4.12 e 4.6, egli si rimette alla valutazioni del Governo, pur affermando la necessità di non estendere indiscriminatamente l'applicazione dei riti speciali. Si dichiara favorevole, quindi, all'emendamento 4.7.

Interviene quindi la senatrice DENTAMARO, osservando che l'emendamento 4.6 è parimenti giustificato dalla sostanziale equivalenza delle situazioni che vi sono considerate con quelle proprie degli appalti di opere.

Il relatore PELLEGRINO osserva che anche altri emendamenti, come ad esempio il 4.17, si giustificano in ragione della peculiarità della materia ma conferma la sua obiezione di principio ad estendere eccessivamente il ricorso ai riti speciali. Sull'emendamento 4.10, egli si rimette alla valutazione del Governo mentre conferma il suo parere negativo sul 4.17.

Il senatore BESOSTRI, quindi, precisa che l'emendamento 4.10 introduce una materia nuova nell'ambito dei riti speciali, mentre il 4.12 assume il principio che non vi è differenza, ai fini processuali, tra le opere realizzate direttamente e quelle realizzate dall'aggiudicatario: d'altra parte, tale equiparazione è già prevista dalla normativa comunitaria. Secondo il presidente VILLONE, è preferibile accantonare la valutazione degli emendamenti relativi alla possibile estensione dei riti speciali.

Il relatore PELLEGRINO sostiene che l'ampliamento dei riti speciali inibisce la tutela cautelare nelle rispettive materie e di per sé rende più difficile la realizzazione di decisioni di merito immediate. A suo avviso, vi sono indubbiamente materie ulteriori, rispetto a quelle già considerate, che giustificano in astratto il ricorso al rito speciale. Tuttavia egli resta persuaso che l'inflazione del rito speciale ne limiterebbe notevolmente l'efficacia.

Il senatore SCHIFANI obietta che l'emendamento 4.17, da lui proposto, prevede l'applicazione del rito speciale in una materia in cui non è affatto configurabile la tutela cautelare, trattandosi di provvedimenti di diniego espressi. Egli considera opportuna la proposta di accantonamento avanzata dal Presidente comprende gli argomenti adotti dal relatore ma invita a ricercare la configurazione di criteri direttivi per ricorrere o meno al rito speciale.

Il relatore PELLEGRINO, quindi, si pronuncia in senso negativo sull'emendamento 4.13, salvo che il proponente rinunci a riferirsi anche al deposito del ricorso. Il senatore BESOSTRI osserva che l'esclusione del deposito del ricorso dalla riduzione dei termini si potrebbe giustificare quanto meno per le notifiche a mezzo postale; tuttavia riformula l'emendamento, omettendone il riferimento al deposito (4.13 nuovo testo).

Il relatore PELLEGRINO esprime parere contrario sugli emendamenti 4.14 e 4.18, mentre sul 4.8 si rimette alla Commissione. Si dichiara contrario al 4.15 e agli emendamenti 4.9 e 4.19. Dichiaratosi favorevole al 4.16, invita il proponente a ritirare il 4.11, che può ritenersi compreso sostanzialmente nel 4.3, da lui presentato. Esprime parere contrario sull'emendamento 4.4. Quanto al 4.20, si tratta indubbiamente, a suo avviso, di un problema molto attuale, che tuttavia non viene collocato correttamente dalla proposta emendativa: in parte, infatti, la questione appare risolta dalla necessità di qualificare il danno ingiusto, valutando in generale se nella giurisdizione esclusiva debba essere affermato il principio della risarcibilità, anche oltre i casi previsti dal decreto legislativo n.80 del 1998. Il presidente VILLONE osserva che l'emendamento solleva una questione molto complessa, che non potrebbe essere risolta in modo parziale e affrettato. Secondo il senatore BESOSTRI è opportuno accantonare l'esame dell'emendamento. Il senatore LUBRANO DI RICCO ricorda che la Corte di Cassazione ha già affermato il principio della risarcibilità del danno derivante dalla lesione dell'interesse legittimo. Secondo il presidente VILLONE si potrebbe ritenere preferibile rimettere la questione all'evoluzione della giurisprudenza. Il relatore PELLEGRINO ricorda la formulazione dell'articolo 35, comma 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e osserva che spesso la risarcibilità del danno deriva dall'impossibilità in concreto della reintegrazione in forma specifica: tuttavia a suo avviso l'articolo 35 è già in grado di comprendere il caso del danno derivante dalla lesione dell'interesse legittimo e si pone pertanto il problema di valutare se estendere o meno tale possibilità oltre i limiti dello stesso decreto legislativo.

Il sottosegretario BETTINELLI si associa alle valutazioni rese dal relatore sugli emendamenti all'articolo 4.

Si procede alle votazioni.

Accolto l'emendamento 4.5, sono accantonati il 4.12 e il 4.6.

E' quindi approvato l'emendamento 4.1, mentre vengono accantonati il 4.7, il 4.10 e il 4.17.

L'emendamento 4.13 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione.

Il senatore BESOSTRI ritira l'emendamento 4.14 ma invita il relatore e la Commissione a considerare le molteplici connessioni, già presenti nella legislazione vigente, tra il processo amministrativo e il processo civile.

E' quindi accolto l'emendamento 4.2.

La Commissione respinge l'emendamento 4.18.

La senatrice DENTAMARO si dichiara propensa a riformulare l'emendamento 4.8, limitandolo alla soppressione dell'inciso: "in luogo del provvedimento cautelare" (4.8 nuovo testo). Sulla nuova formulazione dell'emendamento, il RELATORE esprime un parere favorevole e il sottosegretario BETTINELLI si rimette alla Commissione. L'emendamento viene quindi accolto.

Sono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 4.15, 4.9 e 4.19.

L'emendamento 4.16 è accolto dalla Commissione.

Il senatore BESOSTRI ritira l'emendamento 4.11.

La Commissione approva l'emendamento 4.3.

L'emendamento 4.4 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

L'emendamento 4.20 viene accantonato.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di approvazione e rilascio di pareri da parte dei Ministeri vigilanti sulle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici (n. 272)

(Parere al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, ai sensi dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59: favorevole)
(R139 b00, C01a, 0018°)

Riferisce il senatore PARDINI, secondo il quale con lo schema di regolamento si provvede ad uniformare le procedure di approvazione dei pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, relativi alle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di bilanci e di programmazione dell'impiego dei fondi disponibili. Tale regolamento fornisce attuazione all'articolo 20, comma 8, della legge n. 59 del 1997. All'articolo 2 sono stabilite norme sulle procedure medesime: le delibere devono essere trasmesse al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro e diventano esecutive se entro il termine di 60 giorni non vengono formulate osservazioni in merito alla loro regolarità. All'articolo 3 si dispone la trasmissione ai Ministeri del lavoro e del tesoro delle delibere riguardanti i piani annuali di impiego dei fondi disponibili; tali delibere diventano esecutive se non vengono formulate osservazioni sulla loro regolarità. Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole.

Senza discussione, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 16,25.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2934


Art. 3

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Il settimo comma dell’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è sostituito dai seguenti:

«Se il ricorrente, allegando danni gravi ed irreparabili dall’esecuzione del provvedimento impugnato ovvero dal diniego di atti richiesti o dal comportamento inerte dell’amministrazione, chiede l’emanazione di misure cautelari, il tribunale amministrativo si pronuncia con ordinanza in camera di consiglio con motivazione che, oltre ai danni illustrati, manifesti le ragioni in fatto e diritto che, ad un primo esame, inducano a ritenere che il ricorso possa essere rispettivamente accolto o respinto nel merito. In entrambi i casi può essere disposta la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione.
In sede di decisione della domanda cautelare il tribunale, accertata la completezza del contraddittorio, può definire il giudizio nel merito ai sensi dell’articolo 26, ove la causa sia matura per la decisione e non presenti profili di particolare difficoltà in fatto e in diritto. In tal caso il Tribunale, previo avviso alle parti, le invita alla immediata discussione del merito ovvero assegna termine per il deposito di memorie, rinviando a successiva camera di consiglio.
La successiva sentenza che definisce il merito può essere redatta in forma abbreviata.».”

3.1 ROTELLI, PASTORE

3.15 (identico all’em. 3.1) BESOSTRI


Al comma 1, primo capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente:
"Se il ricorrente, allegando un pregiudizio imminente e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell’amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l’emanazione di misure cautelari, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull’istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio”.

3.3 IL RELATORE


Al comma 1, primo capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente:
"Se il ricorrente, allegando un pregiudizio imminente e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell’amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l’emanazione di misure cautelari, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull’istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel caso che dall’esecuzione dell’atto derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare".

3.3 (nuovo testo) IL RELATORE


Al comma 1, primo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

3.19 MAGNALBO’, PASQUALI


Al comma 1, primo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: “L’ordinanza è motivata con riguardo alla valutazione dei danni allegati e alla sommaria delibazione delle questioni di diritto rilevanti”.

3.6 DENTAMARO


Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: “dei danni allegati”, con le seguenti: “del pregiudizio allegato”, nonchè la parola: “certezza” con la seguente: “probabilità”.

3.4 IL RELATORE

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: “primo”, con la seguente: “sommario”.

3.18 BESOSTRI

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: “una ragionevole certezza del buon esito del ricorso”, con le seguenti: “ritenere che il ricorso abbia ragionevoli probabilità di essere accolto. Nel caso che dall’esecuzione dell’atto derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare.”

3.9 BESOSTRI


Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: “certezza sul buon esito”, con le seguenti: “preliminare giudizio positivo sulla fondatezza”.

3.24 SCHIFANI, PASTORE


Al comma 1, dopo il primo capoverso, inserire il seguente:

“Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l’istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.”

3.23 SCHIFANI, PASTORE



Al comma 1, secondo capoverso, dopo la parola: “contraddittorio”, inserire le seguenti: “e dell’istruttoria”; dopo la parola: “presupposti”, inserire le seguenti: “sentite sul punto le parti costituite”.

3.7 DENTAMARO


Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: “In caso di estrema gravità ed urgenza, misure cautelari possono essere adottate dal presidente su istanza di parte. Nell’udienza immediatamente successiva il tribunale amministrativo regionale provvede collegialmente sull’istanza cautelare”.

3.20 MAGNALBO’, PASQUALI

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente: "Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l'appello contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice può provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare a norma dell'ultimo comma dell'articolo 26."

3.100 IL RELATORE


Al comma 1, sostituire il terzo capoverso, con il seguente: “La tassazione del soccombente è rimessa anche nella fase cautelare alla statuizione definitiva. In caso di accoglimento dell’istanza, la pubblica amministrazione provvede anche alle spese della parentesi cautelare”.

3.5 GASPERINI


Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente: "Le spese della fase cautelare vengono liquidate in occasione della sentenza di merito, nella quale si terrà conto dell'incidenza e dell'esito dell’istanza cautelare nell'economia di tutto il giudizio".

3.11 BESOSTRI

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole da: “rigetta”, a: “irricevibili”, con le seguenti: “decide sulla domanda cautelare o sull’appello contro un’ordinanza cautelare”.

3.8 DENTAMARO



Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole: “della richiesta cautelare” con le seguenti: “o di rigetto dell’istanza cautelare”.

3.21 MAGNALBO’, PASQUALI


Al comma 1, quarto capoverso, dopo la parola: “cautelare”, inserire le seguenti: “provvede sulle spese del procedimento cautelare a norma dell’ultimo comma dell’articolo 26 e”.

3.25 SCHIFANI, PASTORE


Al comma 1, sopprimere il sesto capoverso.

3.22 MAGNALBO’, PASQUALI


Al comma 1, sesto capoverso, nel primo periodo, dopo le parole: "con istanza motivata" inserire le seguenti: "e notificata alle altre parti".

3.12 BESOSTRI


Al comma 1, sesto capoverso, nel secondo periodo, sostituire le parole: “il funzionario” con le seguenti: “l’ufficio”.

3.17 MAGNALBO’, PASQUALI


Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: "ed eventualmente sulle relative spese".

3.13 BESOSTRI

3.2 (identico all’em. 3.13) ROTELLI, PASTORE


Aggiungere, in fine, il seguente comma:

“3-bis. Qualora le esigenze cautelari non possano utilmente essere tutelate nei tempi necessari alla delibazione in camera di consiglio il Presidente del TAR o il giudice relatore da lui designato su ricorso delle parti interessate può accordare, anche inaudita altera parte, misure interinali che perdono efficacia con la pronuncia sulla istanza cautelare; la camera di consiglio, per la trattazione dell'istanza cautelare deve essere fissata non oltre 10 giorni dalla data di emissione delle misure interinali di cui al precedente periodo”.

3.10 BESOSTRI


Aggiungere, in fine, il seguente comma:

“3-bis. I ricorsi pendenti da oltre 10 anni sono dichiarati estinti se non se ne chiede la decisione con apposita istanza presentata entro 30 giorni.
Entrambi i termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Tali ricorsi, da fissare nel termine perentorio di 5 anni dalla data di deposito dell’istanza che ne chiede la trattazione, sono decisi dal giudice amministrativo, quale giudice unico, con sentenza succintamente motivata rispetto ai soli punti ritenuti decisivi, previo breve richiamo ai fatti di causa.”

3.26 LUBRANO DI RICCO

Art. 4

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), dopo la parola: “progettazione”, inserire la congiunzione: “e”.

4.5 DENTAMARO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di appalti di opere pubbliche, nonché di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere, di appalti pubblici di forniture e di servizi compresi quelli nei settori ex esclusi:".

4.12 BESOSTRI

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di appalti di forniture e servizi, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione di concorrenti;”.

4.6 DENTAMARO


Al comma 1, primo capoverso, nella lettera d), sostituire le parole: “all’istruzione” con le seguenti: “alla costituzione”.

4.1 IL RELATORE


Al comma 1, primo capoverso, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) i provvedimenti di scioglimento di consigli regionali e degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi”.

4.7 DENTAMARO

Al comma 1, primo capoverso, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) gli interventi di edilizia residenziale pubblica ivi compresi i provvedimenti di individuazione degli operatori e di assegnazione delle aree”.

4.10 BESOSTRI

Al comma 1, primo capoverso, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) i provvedimenti di diniego espresso in materia di licenze e autorizzazioni”.

4.17 SCHIFANI, PASTORE


Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

2. I termini per l’esame dell’istanza cautelare e quelli per il giudizio di merito sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso e per il suo deposito.”

4.13 BESOSTRI

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

2. I termini per l’esame dell’istanza cautelare e quelli per il giudizio di merito sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.”

4.13 (nuovo testo) BESOSTRI


Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. Il presidente del tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare ovvero in caso di tribunali divisi in sezioni, il Presidente di sezione designa senza ritardo il giudice relatore, che verifica la completezza del contraddittorio e ne ordina l’integrazione; egli dispone, altresì, ogni attività istruttoria strettamente necessaria, previa emissione, occorrendo, di eventuali provvedimenti urgenti a norma dell’articolo 669- quater e seguenti del codice di procedura civile aventi efficacia fino alla data di pronuncia sull’istanza cautelare da parte del collegio. Ove la causa sia matura per la decisione di merito il giudice istruttore rinvia con ordinanza la relativa trattazione a successiva camera di consiglio, decorso il termine di trenta giorni dal deposito di essa. I termini per il deposito di documenti e di memorie sono quelli stabiliti dall’articolo 23, ridotti alla metà.nNel caso il giudice relatore, espletata l’attività di cui al quarto comma dell’articolo 21 rinvii l’esame dell’istanza cautelare a camera di consiglio immediatamente successiva, l’accoglimento di essa, che sia disposta in primo grado ovvero in appello, comporta l’obbligo di fissazione della camera di consiglio per la discussione del merito entro il successivo termine di giorni quarantacinque, rispettivamente decorrenti dalla data di deposito dell’ordinanza di accoglimento in primo grado o da quella di ricezione dell’eventuale ordinanza emessa in appello».

4.14 BESOSTRI


Al comma 1, capoverso 3, premettere le seguenti parole: “Salva l’applicazione dell’articolo 26, ultimo comma”.

4.2 IL RELATORE


Al comma 1, capoverso 3, sostituire il primo periodo con il seguente:
“Il tribunale amministrativo regionale ove accolga l’istanza cautelare, contestualmente accerta la completezza del contraddittorio ovvero ne dispone la integrazione e fissa la data di discussione del merito del ricorso alla prima udienza utile garantendo un termine non inferiore a trenta giorni per la difesa.”

4.18 SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, capoverso 3, nel primo periodo, sostituire le parole: “che il ricorso evidenzi l’illegittimità dell’atto impugnato”, con le seguenti: “la non manifesta infondatezza del ricorso”; nel medesimo periodo, sostituire le parole: “in luogo del provvedimento cautelare”, con le seguenti: “emette il provvedimento cautelare e”.

4.8 DENTAMARO

Al comma 1, capoverso 3, nel primo periodo sopprimere le seguenti parole: "in luogo del provvedimento cautelare".

4.8 (nuovo teto) DENTAMARO


Al comma 1, sopprimere i capoversi 4 e 5.

4.15 BESOSTRI


Al comma 1, sopprimere il capoverso 5.

4.9 DENTAMARO

4.19 (identico all’em. 4.9) SCHIFANI, PASTORE


Al comma 1, capoverso 5, sostituire la parola: “primo” con la seguente: “sommario”.

4.16 BESOSTRI

Al comma 1, capoverso 5, sostituire le parole: “una ragionevole certezza sul buon esito del ricorso”, con le seguenti: “ritenere che il ricorso abbia ragionevoli probabilità di essere accolto.”

4.11 BESOSTRI


Al comma 1, capoverso 5, sostituire la parola: “certezza” con la seguente: “probabilità”.

4.3 IL RELATORE


Al comma 1, capoverso 5, sostituire le parole: “il tribunale amministrativo” con le altre: “il Presidente del tribunale amministrativo”.

4.4 GASPERINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. L’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si interpreta nel senso che il danno risarcibile è anche quello derivante dalla lesione dell’interesse legittimo”.

4.20 LUBRANO DI RICCO