AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 4 OTTOBRE 2000

575ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE


Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati.
(288) LA LOGGIA ed altri - Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno.
(290)LA LOGGIA ed altri - Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica.
(1006) PIERONI ed altri - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati.
(1323) MILIO - Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno.
(1935) COSSIGA - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
(2023) BESOSTRI e MURINEDDU - Nuova disciplina dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno.
(3190) FORCIERI ed altri - Riforma del sistema elettorale del Parlamento.
(3325) PASSIGLI - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
(3476) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali.
(3621) MAZZUCA POGGIOLINI - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali.
(3628) LA LOGGIA ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
(3633) PIERONI ed altri - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione.
(3634) PIERONI e LUBRANO DI RICCO - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione.
(3636) SPERONI - Elezione del Senato della Repubblica su base regionale.
(3688) CO' ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
(3689) CO' ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
(3772) PARDINI ed altri - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati.
(3783) TOMASSINI - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei
deputati.
(3811) Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica”.
(3828) MARINI ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati
(3989) GASPERINI ed altri. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati
(4505) ELIA ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni
(4553) DI PIETRO ed altri. - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati
(4624) D'ONOFRIO - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati
(4655) CASTELLI ed altri - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

- e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 settembre.
Il senatore ROTELLI chiede che il Presidente enunci con chiarezza all'inizio di ogni seduta gli argomenti che saranno trattati.

Il presidente e relatore VILLONE ricorda che, come preannunciato, nella seduta odierna si riprende l'esame dei disegni di legge in titolo con la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000, precedentemente accantonati.

Si passa quindi alla votazione della seconda parte del subemendamento, 1.1000/61.

Il relatore VILLONE, dopo aver ricordato che la prima parte del subemendamento in esame è stata approvata nella seduta del 12 settembre, formula un parere favorevole sulla seconda parte di tale subemendamento a condizione che dopo la parola "prescelta" vengano inserite le seguenti: "e del candidato nel collegio uninominale".

Il senatore PASTORE non accoglie la proposta di riformulazione.

Prende quindi la parola il senatore SCHIFANI il quale, pur riconoscendo gli sforzi compiuti dalla Commissione per raggiungere un accordo, ritiene che questo obiettivo sia stato mancato. Reputa quindi inopportuno proseguire il confronto parlamentare su questa materia ad immediato ridosso dello scioglimento delle Camere.
Nel ribadire l'intento perseguito dalla sua parte politica di ricercare un'intesa, crede che le risposte fornite dalla maggioranza non si siano mostrate adeguate a conseguire gli obiettivi di una più sicura stabilità delle maggioranze e degli esecutivi. In primo luogo appaiono inadeguate sia l'entità che le modalità di attribuzione del premio di maggioranza; irrisolti poi sono rimasti altri nodi essenziali come, ad esempio, il problema della scelta tra il voto disgiunto ovvero il voto congiunto. Con particolare riferimento al premio, le proposte avanzate dalla maggioranza appaiono chiaramente insoddisfacenti sia per quanto riguarda l'entità sia con riferimento alle modalità di attribuzione che rendono del tutto eventuale il premio medesimo.
Preso atto di questa distanza tra le posizioni della maggioranza e quelle dell'opposizione crede che l'esame debba essere sospeso non potendosi, a suo avviso, elaborare una nuova legge elettorale all'immediata vigilia dello scioglimento delle Camere in assenza di un'ampia convergenza tra maggioranza e opposizione. Chiede pertanto che l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo venga sospeso osservando, infine, che anche la prevista operazione di ridefinizione dell'ambito territoriale dei collegi non può essere delegata dal Parlamento al Governo in assenza di un ampio consenso tra le forze politiche.

Il presidente VILLONE, in considerazione della fase dell'iter del provvedimento, ritiene che non possa essere avanzata la proposta di sottoporre all'Assemblea una questione sospensiva.

Prende quindi la parola il sottosegretario FRANCESCHINI che replica puntualmente alle argomentazioni svolte dal senatore Schifani ritenendo che non si possa affermare oggi che è troppo tardi per continuare l'esame del provvedimento in titolo stante la richiesta avanzata, proprio dai Gruppi di opposizione, di non concludere l'esame del provvedimento prima della pausa estiva. La opportunità di procedere sulla base di un'intesa tra maggioranza e opposizione non può essere considerata come il riconoscimento di un potere di interdizione alla opposizione nella definizione delle leggi elettorali. Il testo elaborato dalla maggioranza, peraltro, è frutto di un complesso lavoro in larga parte condiviso dalla opposizione. Numerose e qualificanti aspetti della proposta - come ad esempio l'indicazione del premier, la definizione della nozione di coalizione, la fissazione della soglia di sbarramento - sono infatti condivisi dall'opposizione. Sempre per venire incontro alle richieste dell'opposizione la maggioranza ha elaborato un testo di revisione del sistema elettorale del Senato per omogeneizzarlo a quello della Camera, un testo che riproduce in gran parte puntualmente le proposte depositate dall'opposizione nel corso dei lavori del comitato ristretto.

Dunque, la richiesta dei Gruppi appartenenti alla Casa delle Libertà di non procedere oltre nell'esame del provvedimento in titolo non è motivata da ragioni di merito, ma da ragioni politiche; né si può ragionevolmente sostenere che nelle proposte della maggioranza vi siano tranelli, essendo queste proposte note sia dalla fine di luglio.

Il relatore VILLONE ribadisce quindi la richiesta ai proponenti di riformulare la seconda parte del subemendamento 1.1000/61 sul quale altrimenti formula un parere contrario.

Il senatore PASTORE rinnova la sua contrarietà a ogni riformulazione.

Prende quindi la parola il senatore CASTELLI che, dichiarato il proprio voto favorevole sul subemendamento in esame, respinge le accuse mosse dal sottosegretario Franceschini stigmatizzando il comportamento della maggioranza che vuole, senza il consenso dell'opposizione, definire le nuove regole elettorali. Ricorda quindi i principi essenziali delle proposte emendative presentate dalla Casa delle Libertà: l'obbligo di voto congiunto, una disciplina del premio di maggioranza analoga a quella prevista per l'elezione del sindaco e dei Presidenti delle regioni, la previsione di un parere vincolante di un'apposita Commissione bicamerale nel procedimento di revisione dei collegi elettorali. Su tali questioni la maggioranza non ha mostrato alcun accordo, ciò rende evidente la impossibilità di procedere oltre nel confronto. Vi è poi un fatto nuovo: l'apertura da parte del centro-sinistra della campagna elettorale dopo l'indicazione del candidato alla carica di Presidente del Consiglio. Non si possono dunque modificare le regole del gioco a gioco iniziato. Occorre pertanto, a suo avviso, prendere atto della impossibilità di riformare la legge elettorale nelle attuali condizioni.

Il senatore RUSSO SPENA coglie l'occasione della dichiarazione di voto sul subemendamento per ribadire la volontà della propria parte politica di pervenire alla definizione di una nuova legge elettorale. Del resto questo era l'impegno espresso da gran parte delle forze politiche in occasione della consultazione referendaria. I ritardi che si sono accumulati nell'esame devono ora, a suo avviso, essere recuperati attraverso un confronto aperto, ma comunque produttivo. Pur ribadendo la preferenza della sua parte politica per un sistema elettorale proporzionale sul modello tedesco, reputa comunque oggi necessario, per le ragioni anzidette, proseguire l'esame della proposta elaborata dalla maggioranza sulla quale tuttavia ha molte riserve in particolare con riferimento alla previsione di un premio di maggioranza e a quella dell'indicazione sulla scheda del candidato indicato alla carica di Presidente del Consiglio.

Il senatore BESOSTRI, nel dichiarare il voto contrario della propria parte politica sulla seconda parte del subemendamento 1.1000/61, replica alle considerazioni svolte dal senatore Schifani osservando che, fino alla fine naturale della legislatura, vi è tempo sufficiente per definire una riforma della legge elettorale. La opportunità di un accordo tra le varie forze politiche non può divenire infatti un argomento per impedire il seguito dell'esame.

Il senatore SCHIFANI a nome del suo Gruppo preannuncia un voto favorevole sul subememdamento che propone una disciplina coerente con la proposta di impedire forme di disgiunzione del voto. Pur ribadendo l'apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione, crede che le proposte avanzate dalla maggioranza non forniscano soluzioni adeguate al problema della governabilità e della stabilità degli esecutivi. Non appare inoltre produttivo, nella fase conclusiva della legislatura, definire una nuova legge elettorale che, considerata nel suo insieme, non fornisce soluzioni adeguate al problema della governabilità, in assenza peraltro di qualsiasi modifica alle norme costituzionali che accresca l'autorevolezza e la stabilità dell'Esecutivo. Pur comprendendo la decisione del Presidente di non ritenere proponibile in questa fase dell'esame la proposta di sospensiva, ribadisce l'opportunità che la maggioranza riveda la propria posizione e non insista nella volontà di riformare la legge elettorale senza il consenso dell'opposizione.

Il senatore GUBERT ricorda che l'esito della consultazione referendaria ha spinto alcune forze politiche a proporre una revisione della legge elettorale sul modello vigente in Germania. La maggioranza ha proposto invece, presentando l'emendamento 1.1000, un sistema non realmente proporzionale, ma di carattere misto. Prende atto che oggi alla luce dei subemendamenti presentati dal relatore, la proposta è stata corretta e orientata verso un sistema sostanzialmente proporzionale. Questa revisione dell'atteggiamento della maggioranza sembra però dovuto a calcoli elettorali piuttosto che a convinzioni profonde.

La senatrice PASQUALI a nome della propria parte politica dichiara un voto favorevole sul subemendamento e respinge le accuse mosse dal sottosegretario Franceschini di non aver voluto trovare un'intesa con la maggioranza. La delicatezza della materia consiglia ora prudenza; ritiene pertanto improprio che la maggioranza proceda nelle votazioni senza il consenso della opposizione.

Il senatore TIRELLI in dissenso dal proprio Gruppo dichiara un voto di astensione svolgendo quindi un intervento dichiaratamente ostruzionistico. Dopo essersi soffermato sulla evoluzione dell'ordinamento degli enti locali rileva l'inadeguatezza dei sistemi elettorale vigenti a livello locale e regionale. Manifesta quindi la sua netta contrarietà ad un esame frettoloso di una disciplina che, incidendo su una materia tanto delicata, potrebbe creare seri problemi interpretativi. L'intento della maggioranza, nel proseguire l'esame della legge elettorale, sembra essere quello di limitare gli effetti di una prevedibile sconfitta adottando un sistema macchinoso che risulta di difficile applicazione e poco comprensibile ai cittadini.

Il senatore ROTELLI, in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara un voto di astensione sul subemendamento rilevando l'improprietà dell'uso della espressione "governabilità". Esprime quindi la sua piena soddisfazione per il fatto che i Gruppi appartenenti alla Casa delle Libertà abbiano finalmente deciso di interrompere il confronto sulla materia oggetto dei disegni di legge in esame. Non vi è, a suo avviso, alcun nesso tra la riforma elettorale e l'obiettivo che si vuole perseguire della governabilità. La governabilità infatti è garantita o da un chiaro assetto bipolare del sistema politico ovvero da una forma di governo presidenziale. Ciò che caratterizza il sistema parlamentare è, essenzialmente, la possibilità del Parlamento di sfiduciare il Governo. Dunque per garantire una sicura e stabile governabilità non si può che incidere sulla disciplina della forma di governo. La serie di sistemi elettorali proposti nel corso dell'esame dei provvedimenti in titolo non sembrano idonei a garantire questo fine e appaiono piuttosto funzionali all'obiettivo politico di consolidare la rappresentanza parlamentare della maggioranza di Governo; un obiettivo questo che, del resto, ha motivato gran parte delle riforme elettorali che sono state approvate nel corso della storia dello Stato italiano.

Il senatore MANTICA, in dissenso dal proprio Gruppo, preannuncia un voto di astensione sul subemendamento cogliendo l'occasione per svolgere alcune considerazioni sull'iter dei provvedimenti in esame. In particolare, ricorda che i subemendamenti proposti dalla Casa delle Libertà all'emendamento 1.1000 proponevano una organica correzione della proposta della maggioranza che non era ritenuta dai proponenti suscettibile di modifiche. L'aver creduto queste proposte possibile oggetto di trattativa è stato un evidente errore di valutazione della maggioranza. Non deve dunque stupire l'esito del confronto; le proposte dell'opposizione hanno infatti un'intima coerenza che è stata messa in questione dalle controproposte avanzate dalla maggioranza. Ad esempio la proposta di vietare il voto disgiunto è funzionale ad un corretto assetto bipolare del sistema politico ed è volta a garantire coerenza ai risultati delle consultazioni elettorali.
La concreta apertura della campagna elettorale, con la scelta da parte del centrosinistra del candidato alla carica di Presidente del Consiglio, rende oggi difficile ogni forma di collaborazione. Gli elementi di dissenso tra maggioranza e opposizione appaiono allo stato non sanabili; non crede quindi che il confronto possa proseguire e ritiene inopportuna l'intenzione della maggioranza di continuare il seguito dell'esame.

Dopo che il senatore MARCHETTI ha dichiarato il proprio voto contrario, la seconda parte del subemendamento 1.1000/61, posta ai voti, non è approvata.

Il relatore VILLONE, dopo aver ricordato che il subemendamento 1.1000/36 è stato ritirato, chiede alle proponenti di ritirare il subemendamento 1.1000/45.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO, aderendo all'invito del relatore, ritira il subemendamento.

Si passa quindi alla votazione del subemendamento 1.1000/63, sul quale il relatore VILLONE e il sottosegretario FRANCESCHINI formulano un parere contrario.

Il senatore SCHIFANI prende atto con amarezza della volontà della maggioranza di proseguire l'esame dei provvedimenti in titolo e ricorda le motivazioni che sostengono il complesso delle proposte emendative presentate dalla Casa delle libertà.

Nel ribadire l'inopportunità di procedere a votazioni a maggioranza in una materia tanto delicata, riproponendo precedenti non commendevoli, dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento che, nell'impedire la possibilità di un voto disgiunto, rende coerente la scelta dell'elettore evitando pericolose discrasie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENT0 1.1000 E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3812


1.1000/61 (prima parte)
LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

All'articolo 2, dopo le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri", inserire le seguenti: "alternativamente o congiuntamente sul nome del candidato, nonché", e sopprimere la parola: "ed".
___________________

1.1000/61 (seconda parte)
LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

All'articolo 2 aggiungere il seguente comma: "2-bis. Se l'elettore esprime il voto per più di una lista nella coalizione prescelta, il voto verrà attribuito ai soli fini del premio di governabilità alla coalizione stessa."
___________________
1.1000/36
D'ALESSANDRO PRISCO, MANIERI

All'articolo 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Dette liste sono formate da candidati e candidate in ordine alternato".
___________________


1.1000/45
MAZZUCA POGGIOLINI, D'ALESSANDRO PRISCO, BUCCIARELLI, DENTAMARO, PASQUALI, MANIERI, FIORILLO, THALER AUSSERHOFER, BERNASCONI, BONFIETTI, PAGANO, CASTELLANI Carla, SALVATO, BETTONI BRANDANI, BRUNO GANERI, DANIELE GALDI, SQUARCIALUPI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
"Articolo 4-bis - 1. I partiti o gruppi politici organizzati possono presentare, individualmente o anche congiuntamente, nelle liste di cui all'articolo 5 della presente legge, candidate e candidati in ordine alternato, e nei collegi di cui all'articolo 7 della presente legge, candidate e candidati in egual numero.
2. Qualora un partito scelga di non utilizzare la possibilità di cui al primo comma, la quota parte del 5 per cento di rimborso delle spese elettorali da utilizzare per promuovere la presenza femminile di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, aumenterà in modo inversamente proporzionale alla percentuale di presenza di donne nelle liste, fino al tetto del 50 per cento della quota di finanziamento complessivo spettante ad ogni forza politica.
3. L'Ufficio nazionale del Collegio centrale di garanzia elettorale della Corte dei conti ogni anno verifica l'effettivo utilizzo della quota vincolata di cui al precedente comma, e ne informa i Presidenti delle Camere. La quota di finanziamento che risulti non utilizzata nelle modalità di cui al comma precedente, viene detratta dalla quota di finanziamento spettante per l'anno successivo, e destinata alle iniziative promosse dalla Commissione nazionale per le pari opportunità fra uomo e donna."
___________________


1.1000/63
LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

All'articolo 12, comma 1, punto 2), sopprimere le parole: "anche non".
___________________
Art. 1

1.1000
ANGIUS, ELIA, FIORILLO, NAPOLI Roberto, MARINI, MARINO, PAPINI, PIERONI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

"Articolo 1

1. All’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3 la parola "settantacinque” è sostituita da “cinquanta”;
2) al comma 4, la parola "venticinque” è sostituita da "cinquanta”.
Articolo 2

1. L’articolo 4 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Art. 4 - 1. La votazione è effettuata su un’unica scheda.
2. L’elettore può esprimere un voto per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno sul relativo contrassegna, che può contenere il nome e il cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ed un voto per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno".
Articolo 3

1. Dopo il secondo comma dell’articolo 14 del testo unico è aggiunto il seguente comma:
“I partiti o gruppi politici organizzati possono presentare anche congiuntamente contrassegni per distinguere le candidature nei collegi uninominali recanti l’indicazione del nome e cognome di una persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il deposito di tale contrassegna deve essere accompagnato da mia dichiarazione di accettazione sottoscritta dall’indicato. Non è ammessa la presentazione di più di un contrassegna recante l’indicazione della medesima persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.”.
Articolo 4

1. L’articolo 18 del testo unico è sostituito dal seguente:

“Art. 18.- 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati. Questi possono collegarsi con una o più liste presentate nella medesima circoscrizione, cui gli stessi aderiscono con I ‘accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall’accettazione scritta dei rappresentante, di cui all’articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con, una o più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell’ipotesi dì. collegamento con più liste, i candidati nei. collegi uninominali collegati al medesimo gruppo di liste devono essere contraddistinti dal medesimo contrassegno. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.
2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato Il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell’interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste con le quali il candidato eventualmente si collega. E’ ammesso l’uso di un contrassegno recante il nome e cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio solo nel caso in cui siano presentati candidati contraddistinti da tale contrassegno in almeno il 90 per cento dei collegi uninominali determinati in ambito nazionale. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali ditali collegi. La dichiarazione di presentazione di candidati nei collegi uninominali collegati ad una o più liste presentate nella circoscrizione deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o dà uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
6. L’accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.”.
Articolo 5

1. All’articolo 18-bis del testo unico, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le liste sono formate da un numero di candidati eguale a quello da eleggere nella circoscrizione con metodo proporzionale”.
Articolo 6

1. L’articolo 19 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Art. 19 - 1. Nessuno può candidarsi in una lista in più di una circoscrizione pena la nullità dell’elezione".
Articolo 7

1. Al secondo comma dell’articolo 20 del testo unico, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"Alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata anche la eventuale dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all’articolo 18".
Articolo 8

1. L’articolo 24 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Art. 24. - L’ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto li termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui Sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’ufficio centrate nazionale, compie le seguenti operazioni:
1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste,. appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato e alle liste in ciascun collegio;
2) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;
3) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, cori i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell’articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l’adempimento di cui al numero 5);
4) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa dei nominativi dei. candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 4uindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.”.
Articolo 9

1. L’articolo 31 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C ed H, allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all’articolo. 24.
2. La scheda è suddivisa in vari rettangoli. Ciascun rettangolo reca nella parte sinistra il nome e cognome della persona indicata presentato nel collegio uninominale; alla destra di ciascun candidato è riportato il contrassegno che contraddistingue il medesimo candidato e che può eventualmente contenere il nome e cognome di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di collegamento del candidato nel collegio uninominale con una o più liste circoscrizionali alla destra’ del contrassegno del candidato nel collegio uninominale sono riportati il contrassegno o i contrassegni delle liste collegate; alla destra di ciascun contrassegno di lista sono riportati i nomi ed i cognomi dei candidati della medesima lista. Nel caso in cui il candidato nel collegio uninominale non sia collegato ad alcuna lista circoscrizionale, il rettangolo contiene unicamente il nome e cognome del candidato con alla sua destra il relativo contrassegno. Nel caso in cui una lista non sia collegata ad un candidato nel collegio uninominale, il rettangolo contiene unicamente il contrassegno della lista con alla sua destra i nomi ed i cognomi dei candidati della lista medesima.
3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate.”.
Articolo 10

1. Il settimo comma dell’articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente:
“L’estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati e i candidati nei collegi uninominali devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.”.
Articolo 11

1. All’articolo 45 del testo unico l’ottavo comma è abrogato.
Articolo 12

1. All’articolo 58 del testo unico i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
1. Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l’esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda e la consegna all ‘elettore opportunamente. piegata insieme alla matita copiativa.
2. L’elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita un solo segno sul contrassegno del candidato uninominale preferito e un solo segno sul contrassegno di una delle liste, anche non collegata al candidato prescelto. Sono vietati altri segni o indicazioni. L’elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive, istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero ‘dei voti di preferenza che l’elettore ha facoltà di esprimere.”
2. All’articolo 58 del testo unico il 5 comma è abrogato.
Articolo 13

L’articolo 59 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Art. 59 - 1. Qualora l’elettore esprima il proprio voto soltanto per una delle Liste, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta.”.
Articolo 14

1. L’articolo 68 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 68. - 1. Compiute le operazioni dì cui all’articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall‘urna contenente le schede. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato e di ciascuna lista.
2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate, Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione,
3. E' vietato estrarre dall‘urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia. stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
4. Le schede possono essere toccato soltanto dai componenti del seggio.
5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento alle, schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
6. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale"
Articolo 15

1. All’articolo 72 del testo unico il secondo comma è abrogato.
Articolo 16

1. L’articolo 77 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 77 - 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
3) comunica all Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista"
Articolo 17

1. Al comma 1 dell’articolo 83 del testo unico, il n. 2) è sostituito dal seguente:
"2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale alieno il cinque per cento dei voti validi espressi”.
Articolo 18

1. L’articolo 84 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 84. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l’ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell’articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione.
2. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.”.
Articolo 19

1. L’articolo 85 del testo unico è abrogato.
2. Il comma 5 dell’articolo 86 del testo unico è abrogato.
Articolo 20

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1938, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell’ambito di ciascuna circoscrizione. A tal fine il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui al primo comma, lettere a) e b) dell’articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato nella metà dei seggi assegnati alla medesima circoscrizione, con arrotondamento all’unità superiore, nel caso in cui il numero complessivo dei seggi della circoscrizione sia dispari.
2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma i sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento da una commissione nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell’istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall’invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camere, ai fini dell’espressione del parere da parte di una commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione, in relazione alla necessità di rispettare i principi e i criteri di delega.
4. Si prescinde dai poteri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati."

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 41.