AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 1998

263a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli e per la sanità Viserta Costantini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01a, 0097o)

Il presidente VILLONE propone di inserire nell'ordine del giorno delle sedute da convocare per la settimana succesiva i disegni di legge n. 3285 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), approvato dalla Camera dei deputati, e n. 3217 (Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio e rinnovo dei passaporti), assegnati alla Commissione in sede deliberante nonchè i disegni di legge n. 3229 (BERTONI - Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione) e n. 3234 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998), assegnati in sede referente.

La Commissione consente.

Il PRESIDENTE comunica quindi che la Camera dei deputati ha modificato il disegno di legge n. 3095 («Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica») già approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato: egli propone di esaminare la modifica della Camera dei deputati in una apposita seduta da convocare domani, giovedì 28 maggio, alle ore 14,20.

La Commissione consente.

IN SEDE CONSULTIVA
(3291) Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione
(Parere alla 13a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il PRESIDENTE illustra il contenuto del provvedimento d'urgenza ritenendo sussistenti i presupposti costituzionali.

Su richiesta del senatore PASTORE, il sottosegretario VISERTA COSTANTINI precisa che il decreto contiene una disposizione espunta da un'iniziativa ordinaria, la cui urgenza è determinata dalla prossimità della stagione estiva.

La Commissione, su proposta del Presidente, conviene di esprimere un parere favorevole.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'introduzione in via sperimentale in alcune aree territoriali dell'istituto del reddito minimo di inserimento (n. 255)
(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C01a, 0017o)

Prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta precedente.

La relatrice BUCCIARELLI illustra una proposta di parere favorevole, con osservazioni concernenti in primo luogo l'articolo 3, comma 1, lettera a), riguardo alla quale prospetta l'opportunità di sopprimere le parole: «trascorso il quale la domanda si intende accolta». Quanto all'articolo 8, comma 4, lettera b), vi figura una commistione tra politiche attive per il lavoro e politiche di sicurezza sociale che desta notevoli perplessità: anche a tale riguardo è pertanto preferibile un intervento soppressivo. Osserva inoltre che non trova attuazione nello schema di decreto l'aspetto di cui all'articolo 59, comma 48, lettera f) della legge n. 449, che prevede tra i contenuti del decreto legislativo la possibilità di attribuire il beneficio annuale in un'unica soluzione a coloro che si impegnano ad iniziare un'attività autonoma nei successivi dodici mesi. Infine, per quanto attiene la compartecipazione finanziaria dei comuni alla sperimentazione con il 20 per cento, appare opportuno che tale importo venga valutato complessivamente per le aree territoriali di riferimento, ma che possa essere reso flessibile rispetto ai singoli comuni; ciò non dovrebbe comunque consentire un minore impegno dei comuni beneficiari rispetto alle risorse ad oggi destinate alle attività assistenziali, nè disincentivare, per quanto riguarda i piccoli comuni, l'esercizio delle competenze in forma associata.

Sulla proposta di parere appena illustrata dalla relatrice interviene per una richiesta di chiarimento il senatore MAGNALBÒ al quale risponde la stessa relatrice precisando che i comuni possono comunque adottare altre misure di assistenza.

Il senatore ROTELLI obietta che il possibile riferimento alle aree territoriali nel loro complesso quanto all'importo relativo alla compartecipazione finanziaria dei comuni alla sperimentazione, potrebbe comportare anche l'esclusione di alcuni comuni: in tal caso, egli esprime riserve su una simile eventualità.

Il presidente VILLONE ricorda che in proposito sono state formulate molteplici opinioni, convergenti nel richiedere un elemento di flessibilità rispetto ai singoli comuni: in tale contesto, a suo avviso, non è necessario uno specifico riferimento alle aree territoriali.

Concorda la relatrice BUCCIARELLI, che considera pertanto preferibile omettere tale riferimento.

Interviene quindi il senatore PASTORE, che dichiara di apprezzare la proposta di parere elaborata dalla relatrice, conforme all'andamento del dibattito: tuttavia egli considera prevalenti le ragioni di dissenso sia dalla delega legislativa che dall'attuazione conferitale con lo schema di decreto in esame. Al riguardo conferma le sue riserve sulla possibile sovrapposizione alle regole e ai meccanismi propri dei comuni nella gestione delle attività assistenziali, paventa costi di gestione per gli stessi comuni che non sono presi assolutamente in considerazione e critica l'affidamento del compito di verificare i risultati della sperimentazione a un soggetto estraneo e non esattamente individuato, rilevando infine una complessiva sproporzione tra gli scopi del provvedimento e le risorse disponibili. Si dichiara pertanto contrario alla proposta di pronunciare un parere positivo.

Il senatore ROTELLI aggiunge che le regioni in quanto tali sono completamente escluse dalla sperimentazione.

È infine approvata la proposta di parere avanzata dalla relatrice e riformulata con l'omissione del riferimento alle aree territoriali, quanto alla compartecipazione finanziaria dei comuni alla sperimentazione.

IN SEDE REFERENTE
(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri
(236) PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PASSIGLI riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo, premettendo che le situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, possono derivare, nella normativa in esame e generalmente anche nelle corrispondenti normative straniere, o dall'attività svolta dai soggetti interessati oppure dalla loro situazione patrimoniale. Nel primo caso, la disciplina del conflitto di interessi prevede ipotesi di incompatibilità, mentre nell'altro caso si danno soluzioni diverse, secondo diversi ordinamenti. In alcuni ordinamenti stranieri, la cui configurazione è ampliamente e correttamente documentata dall'apposito dossier del servizio Studi del Senato, sono rinvenibili cospicui riferimenti che possono guidare nel giudizio sulla normativa in esame. Nel complesso, il testo approvato dalla Camera dei deputati manifesta una maggiore severità, rispetto al disegno di legge n. 236, che fu approvato dal Senato nella precedente legislatura, riguardo alle situazioni di incompatibilità, mentre dispone misure senz'altro meno coercitive per i casi di conflitto di interessi derivanti da situazioni patrimoniali. Il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento pone a suo avviso diversi problemi di interpretazione, che potrebbero essere risolti con opportune modifiche, ma anche con atti di indirizzo o semplicemente con chiarimenti da formulare nel corso della trattazione.
In merito all'articolo 1 egli rileva una certa asimmetria tra il generale obbligo di astensione di cui al comma 1 e quello, più specifico, prescritto dall'articolo 13. Nel comma 3 dello stesso articolo 1, inoltre, sono considerati i componenti delle autorità di controllo e di garanzia, alla lettera d), sottoposti a una disciplina particolare in quanto alcune di quelle stesse autorità devono esercitare potestà di controllo in base alla stessa normativa in esame: rileva, al riguardo, che l'articolo 4, comma 2, non chiarisce la competenza per i casi riguardanti i componenti la CONSOB.
All'articolo 2, comma 1, lettera a), egli rileva possibili incongruenze nel rapporto tra le diverse cariche ivi considerate rispetto all'articolo 1, mentre sulla lettera c) osserva che l'attività professionale esercitata all'estero potrebbe essere compresa in via generale nel comma 3. Nella disciplina concernente le attività professionali o la partecipazione a società di professionisti, egli rinviene un rigore estremo, che potrebbe dar luogo anche a conseguenze non ragionevoli; considera inoltre problematica l'individuazione in concreto dei casi di interposizione personale. In ogni caso, va rilevata criticamente l'impossibilità di esercitare alcuna facoltà di opzione, una volta che si sia manifestato il caso di incompatibilità, laddove invece quest'ultimo determina automaticamente le conseguenze sanzionatorie. In merito all'articolo 3, il relatore sottolinea che la discipina prevista non prevede forme di opposizione e di contraddittorio e neppure, nuovamente, facoltà di opzione tali da rimuovere preventivamente le cause di incompatibilità. Nell'articolo 4 sono prescritti termini molto ridotti per le valutazioni delle autorità competenti, che potrebbero risultare incongrui in relazione all'apprezzamento di valori economici e patrimoniali dalla composizione anche molto complessa. Sull'articolo 5 osserva che in tema di separazione gestionale non sono previsti obblighi e limitazioni corrispondenti a quelli dettati in altra parte del testo per il gestore del patrimonio affidato al trust, mentre sull'articolo 6, comma 4, osserva che la mancata comunicazione, una volta accertata, comporta la possibilità di rimettere in termini l'interessato, ciò che invece non è consentito per i casi di incompatibilità già esaminati. Il relatore passa quindi ad illustra il complesso meccanismo dell'articolo 7 e si riserva di integrare la sua esposizione in una seduta successiva.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per domani, giovedì 28 maggio alle ore 14,20, al fine di esaminare in sede referente il disegno di legge n. 3095-B, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dall'altro ramo del Parlamento, recante modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente, di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni e disposizioni in materia di edilizia scolastica.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.