AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 10 MARZO 1998

226a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01a, 0083°)


Su proposta del presidente VILLONE, si conviene di integrare l'ordine del giorno delle sedute successive con l'esame in sede referente dei disegni di legge n. 1315 «Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province», n. 3090 «Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni», approvato dalla Camera dei deputati, n. 3095 «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni», approvato dalla Camera dei deputati e con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 568-B «Benefici per le vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca»», approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati e infine, in sede consultiva, con l'esame del disegno di legge n. 2979 «Delega al Governo per la nuova disciplina dei reati in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto», già rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C01a, 0083°)


Il presidente VILLONE comunica che dalla Commissione difesa perviene una richiesta di parere urgente per il disegno di legge n. 3087, che non è stato possibile esaminare in Sottocommissione per i pareri nella seduta appena conclusa. Propone di esaminare il disegno di legge in sede plenaria.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

IN SEDE CONSULTIVA
(3087) Disposizioni per la sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in servizio di controllo del territorio in Sicilia e nella provincia di Napoli e proroga di termini in materia di gestioni fuori bilancio della Difesa, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI riferisce sul disegno di legge, illustrandone sommariamente il contenuto e proponendo un parere favorevole.

Il senatore BESOSTRI condivide la proposta di parere.

Parimenti favorevole è l'avviso del PRESIDENTE.

IL senatore MAGGIORE si dichiara perplesso sulla disposizione concernente la graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti alla polizia penitenziaria, che a suo avviso avrebbe dovuto essere già completata.

Il PRESIDENTE fornisce chiarimenti al riguardo e la Commissione conviene infine di accogliere la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE
(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo
(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Si procede alla votazione degli emendamenti riferiti al testo unificato proposto dal relatore.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente il relatore e il rappresentante del Governo avevano formulato i rispettivi pareri sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5.

L'emendamento 1.1, nonchè gli emendamenti 1.3 e 1.4, sono dichiarati decaduti per l'assenza dei rispettivi proponenti.

La Commissione approva senza modifiche l'articolo 1.

Quanto agli emendamenti relativi all'articolo 2 , sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti il 2.6, il 2.7 e il 2.13 di contenuto identico, il 2.11, nonchè il 2.12 e il 2.15, di contenuto identico.

Sull'emendamento 2.1, il senatore TABLADINI dichiara di non comprendere il parere negativo del relatore. Quest'ultimo conferma che vi è una ragione di aderenza alla formulazione delle convenzioni internazionali. Secondo il senatore PASTORE, vi è anche un motivo sostanziale che consiglia di mantenere il testo del relatore, poichè si tratta di assicurare la possibilità dell'asilo anche per il caso in cui il paese di provenienza si dichiari disponibile ad accogliere un interessato ma vi sia nei suoi confronti una minaccia di persecuzione. Per lo stesso motivo anche il senatore BESOSTRI ritiene preferibile mantenere il testo del relatore. Il presidente VILLONE osserva che l'orientamento negativo della Commissione sull'emendamento 2.1 è motivato esclusivamente da ragioni di coerenza con l'ordinamento internazionale. La Commissione respinge l'emendamento.

È successivamente respinto anche l'emendamento 2.2.

L'emendamento 2.4 è ritirato dal proponente.

Gli emendamenti 2.7-bis e 2.15-bis, sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

Quanto all'emendamento 2.5, il relatore GUERZONI ne prospetta una riformulazione che viene accolta dal proponente, senatore Besostri (2.5 nuovo testo). In tale forma, la Commissione approva l'emendamento.

L'emendamento 2.9 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Sull'emendamento 2.3 il relatore conferma la sua disponibilità per la seconda parte di esso, da inserire nel testo come comma aggiuntivo.

Il senatore PASTORE si sofferma sulla prima parte dell'emendamento, ritenendola coerente alle disposizioni in cui si inserisce, poichè vi si prevede un ulteriore caso consistente in atti discriminatori idonei a mettere a repentaglio contestualmente la dignità personale e l'integrità fisica degli interessati. Il relatore GUERZONI invita i senatori Pastore e Maggiore a ritirare la prima parte dell'emendamento, riservandosi di svolgere un'ulteriore riflessione in proposito per la discussione in Assemblea e rammentando che sulla questione è in corso una elaborazione anche da parte degli organismi interessati, con particolare riguardo al caso della lesione dei diritti fondamentali. Il presidente VILLONE osserva che in materia è preferibile attenersi, per quanto possibile, alle formulazioni normative derivanti dalle convenzioni internazionali. Il senatore PASTORE accede alla richiesta del relatore e ritira la prima parte dell'emendamento. Sulla seconda parte dell'emendamento, il senatore PINGGERA domanda se non vi sia nell'ordinamento vigente una definizione di rifugiato. Secondo il PRESIDENTE tale definizione è già presente nell'ordinamento, desumibile dalle convenzioni internazionali. Il sottosegretario VIGNERI osserva che si tratta, nel caso in esame, di un rinvio tra norme interne.

Il senatore PASTORE riformula la seconda parte dell'emendamento 2.3 quale comma aggiuntivo (2.3 nuovo testo). In tale forma l'emendamento è accolto dalla Commissione.

Sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti gli emendamenti 2.10, 2.8 e 2.14.

L'articolo 2 è approvato nel testo modificato.

L'emendamento 3.5 è fatto proprio dal senatore PINGGERA in assenza del proponente; nello stesso senso si risolve il senatore ANDREOLLI quanto all'emendamento 3.15.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 3.5 e 3.15 sono accolti dalla Commissione.

L'emendamento 3.25 viene ritirato dal senatore PINGGERA, che si dichiara persuaso dal parere negativo espresso in proposito dal relatore.

L'emendamento 3.6 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Il presidente VILLONE ricorda che l'emendamento 3.16 era già stato ritirato dal proponente.

In assenza dei proponenti, il RELATORE fa propri gli emendamenti 3.12 e 3.22, con una modifica di coordinamento (3.12/22 nuovo testo).

La Commissione approva il nuovo testo degli emendamenti.

Gli emendamenti 3.7 e 3.17, di contenuto identico, sono fatti propri dal senatore ANDREOLLI in assenza del proponente e successivamente sono approvati dalla Commissione.

Con la stessa procedura sono approvati gli emendamenti 3.8 e 3.18, di contenuto identico.

L'emendamento 3.1 viene riproposto in un testo modificato da parte del senatore PASTORE (3.1 nuovo testo). Il RELATORE esprime un parere favorevole su tale emendamento, che la Commissione approva.

L'emendamento 3.3 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Viene momentaneamente accantonato l'esame degli emendamenti 3.2, 3.5 e 3.24, di contenuto identico.

Gli emendamenti 3.11 e 3.21 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti, così come gli emendamenti 3.14 e 3.23.

Quanto agli emendamenti 3.10 e 3.20, in assenza dei proponenti essi sono fatti propri dal RELATORE e riformulati anche su indicazione del presidente Villone. Nel nuovo testo, gli emendamenti sono accolti dalla Commissione. Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 3.2, 3.5 e 3.24, in precedenza accantonati.

Sono dichiarati decaduti, per l'assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 3.4, 3.9 e 3.19.

La Commissione approva l'articolo 3, dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore TABLADINI.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 4.

L'emendamento 4.8 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

L'emendamento 4.28 è respinto dalla Commissione.

L'emendamento 4.9 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Sull'emendamento 4.1, il relatore GUERZONI conferma il suo orientamento contrario, mentre il senatore TABLADINI precisa che lo scopo della proposta è di rendere più facile l'accesso all'asilo quando l'interessato non sia transitato per i valichi di frontiera. Il RELATORE ribadisce che si tratta di un caso giuridicamente non prevedibile, poichè vi sarebbero situazioni di clandestinità o di irregolarità. Il senatore ANDREOLLI osserva invece che l'interessato potrebbe trovarsi nel territorio nazionale ad altro titolo, e legittimamente. Secondo il presidente VILLONE, la questione posta dall'emendamento merita di essere approfondita. Il senatore PASTORE esclude che si tratti di casi rilevanti. Il senatore MARCHETTI suggerisce di accantonare la votazione dell'emendamento. Il presidente VILLONE ritiene invece preferibile votare sull'emendamento, nella consapevolezza che si tratta comunque di una questione aperta, la cui soluzione deve essere studiata con maggiore ponderazione in vista della discussione in Assemblea. Il senatore PINGGERA ritiene che l'emendamento sia fondato su una possibilità concreta. Il presidente VILLONE ribadisce che l'esigenza sostanziale sottesa all'emendamento è indiscutibile, ma la soluzione tecnica dovrebbe essere individuata disponendo di un tempo più congruo. Secondo il senatore ANDREOLLI, è preferibile accantonare la votazione dell'emendamento. Il relatore GUERZONI conferma la sua opposizione all'emendamento, che giudica estraneo al contesto normativo. La votazione dell'emendamento viene quindi accantonata.

Quanto agli emendamenti 4.15 e 4.22, fatti propri dal senatore MARCHETTI in assenza dei proponenti, il relatore GUERZONI e il sottosegretario VIGNERI confermano il proprio orientamento negativo e la Commissione li respinge.

Sugli emendamenti 4.6, 4.13, 4.20 e 4.26, di contenuto identico, il presidente VILLONE ricorda i pareri negativi del relatore e del Governo, motivati evidentemente in base alla valutazione che una procedura completa di esame e decisione sulle richieste di asilo non potrebbe essere svolta nelle condizioni indicate dagli emendamenti. Secondo il senatore PASTORE, gli emendamenti colmano una lacuna limitatamente alla fase di presentazione della domanda. Il presidente VILLONE osserva che le modifiche potrebbero condurre a conseguenze aberranti, poichè ogni veicolo italiano potrebbe essere utilizzato per richieste di asilo. Il senatore MARCHETTI considera tale ipotesi pienamente coerente allo scopo del disegno di legge. Il senatore PASTORE annuncia la sua astensione sull'emendamento, così come i senatori FISICHELLA e MAGGIORE. Gli emendamenti, posti congiuntamente in votazione, non risultano accolti.

L'emendamento 4.29 è ulteriormente motivato dal senatore PINGGERA. In proposito il relatore GUERZONI conferma il suo parere contrario, poichè si tratta di una disposizione che potrebbe essere utilizzata in modo strumentale e improprio, mentre in tali circostanze è necessaria una forma di controllo pubblico. L'emendamento viene respinto dalla Commissione.

Gli emendamenti 4.16 e 4.23 sono fatti propri dal senatore MARCHETTI, che li riformula su indicazione del relatore e del senatore Besostri. Nel nuovo testo gli emendamenti sono accolti dalla Commissione, dopo ulteriori chiarimenti e interventi del senatore PASTORE, del sottosegretario VIGNERI, del presidente VILLONE e del senatore BESOSTRI.

Il relatore GUERZONI presenta quindi l'emendamento 7.0.1, tendente ad aggiungere un articolo dopo il 7, riguardante la questione sollevata con una serie di emendamenti e concernente la possibilità di esercitare forme di vigilanza su quanti richiedono l'asilo, durante la fase di pre-esame delle domande.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.


EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2425, 203 E 554

Art 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «lo Stato italiano», con le seguenti: «La Repubblica».
1.1
Lubrano di Ricco

Al comma 1, sopprimere le parole: «su base individuale».
1.3
Lubrano di Ricco


1.4 (Identico all'em. 1.3)
Diana Lino

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. Il diritto d'asilo è garantito:

a) allo straniero o all'apolide che, trovandosi fuori dal paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, abbia il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza a un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;
b) allo straniero o all'apolide che è effettivamente impedito, nel paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, nell'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

2. Allo straniero o apolide, di cui al comma 1 del presente articolo, è riconosciuto, nei modi stabiliti dalla presente legge, lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, firmato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95».
2.6
Marchetti

Al comma 1, sostituire le parole: «Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito» con il seguente periodo: «Ha diritto di asilo, nel territorio della Repubblica».
2.7
Lubrano di Ricco

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «al quale è riconosciuto», fino a: «14 febbraio 1970, n. 95, e», aggiungere, alla fine della lettera a), il periodo: «A detto straniero o apolide è riconosciuto, nei modi stabiliti dalla presente legge, lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, firmato a New York il 31 gennaio 1967, e reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95».
2.11
Lubrano di Ricco


2.12 (Identico all'em. 2.11)
Diana Lino


2.15 (Identico all'em. 2.11)
Pasquali, Magnalbò, Siliquini

Al comma 1, lettera b), primo rigo, sopprimere le parole «o non voglia».
2.1
Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «impedito nell'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ed».
2.2
Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Costituzione italiana», sostituire la parola: «ed», con la seguente: «ovvero».
2.4
Besostri

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ed esposto», con le seguenti: «o esposto».
2.7-bis
Lubrano di Ricco


2.13 (Identico all'em. 2.7)
Diana Lino

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Costituzione italiana», sostituire le parole da: «ed esposto», fino alla fine, con le seguenti: «e il mancato riconoscimento dei diritti democratici comporti limitazioni persistenti alla libertà personale ovvero costituisca concreto pericolo per la vita propria o di familiari e parenti».
2.5
Besostri

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per la vita», inserire le seguenti: «propria o di familiari».
2.5 (Nuovo testo)
Besostri

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a causa di situazioni di guerra o guerra civile o di aggressione esterna o di occupazione o di dominio straniero o di violenza generalizzata o di gravi, persistenti e generalizzati turbamenti dell'ordine pubblico».
2.9
Lubrano di Ricco


2.15-bis (Identico all'em. 2.9)
Diana Lino

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero ad atti discriminatori di tale gravità da mettere a repentaglio la sua dignità personale e la sua integrità fisica. Nella presente legge, con il termine di “rifugiato” si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente disposto».
2.3
Pastore, Maggiore

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nella presente legge, con il termine di “rifugiato” si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente disposto».
2.3 (Nuovo testo)
Pastore, Maggiore

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) Lo straniero che, non avendo i requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, è stato obbligato a lasciare il paese d'origine o, se apolide, il paese di residenza abituale, a causa di conflitti bellici, gravissimi disordini di natura politica, etnica o religiosa o violazioni estese dei diritti umani».
2.10
Lubrano di Ricco

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) allo straniero o all'apolide che non voglia avvalersi della protezione del paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, non essendogli assicurati in detto paese i diritti e le libertà riconosciuti nella “Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali”, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 1o febbraio 1995 ed autorizzata alla ratifica dalla legge n. 302 del 28 agosto 1997, in vigore dal 1o marzo 1998».
2.8
Lubrano di Ricco


2.14 (Identico all'em. 2.8)
Diana Lino

Art. 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sulla permanenza o cessazione dell'asilo e su ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione».
3.5
Lubrano di Ricco


3.15 (Identico all'em. 3.5)
Diana Lino

Al comma 2, sostituire le parole: «È presieduta da un prefetto» con le seguenti: «è presieduta da un magistrato nel grado di consigliere di cassazione».
3.25
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. La commissione si articola in tre sezioni, ciascuna delle quali è composta da:

a) un magistrato di Cassazione designato dal Consiglio superiore della magistratura tra quelli di riconosciuta competenza ed esperienza nei procedimenti in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona umana e di applicazione delle convenzioni internazionali, con funzioni di presidente;
b) un prefetto o un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, designato tra le persone di riconosciuta competenza ed esperienza in materia di applicazione di accordi internazionali e di tutela dei diritti fondamentali della persona, con funzioni di vicepresidente;
c) un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, designato dal Ministro dell'interno tra i funzionari della polizia di Stato esperti nella polizia dell'immigrazione o nell'applicazione degli accordi internazionali;
d) un funzionario del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a consigliere di legazione, designato dal Ministro degli affari esteri tra le persone esperte nell'applicazione degli accordi internazionali e nella conoscenza delle situazioni socio-politiche straniere;
e) un docente universitario o ricercatore qualificato, designato dal Consiglio universitario nazionale tra le persone di riconosciuta competenza in materia di protezione dei diritti dell'uomo e di disciplina della condizione giuridica dello straniero;
f) un qualificato esperto in materia di tutela dei diritti umani designato dall'Alto commissario delle Nazioni unite per i rifugiati tra gli appartenenti ad organizzazioni non governative di tutela dei diritti fondamentali della persona umana o dei diritti dello straniero».
3.6
Lubrano di Ricco


3.16 (Identico all'em. 3.6)
Diana Lino
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente comma devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e alle esigenze minime che devono essere assicurate nell'ambito delle stesse».
3.12
Lubrano di Ricco


3.22 (Identico all'em. 3.12)
Diana Lino

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e alle esigenze minime che devono essere assicurate nell'ambito delle stesse».
3.12/22 (Nuovo testo)
Lubrano di Ricco

Al comma 4, sostituire le parole: «designato dal Ministro dell'interno» con le seguenti: «designato dal Presidente del Consiglio dei ministri».
3.7
Lubrano di Ricco


3.17 (Identico all'em. 3.7)
Diana Lino

Al comma 4, dopo le parole: «supplente per ogni componente della Commissione», aggiungere il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili ed umani».
3.8
Lubrano di Ricco


3.18 (Identico all'em. 3.8)
Diana Lino

Al comma 4, quinto rigo, dopo la parola: «esperto», inserire la seguente: «di chiara fama».
3.1
Pastore, Maggiore

Al comma 4, quinto rigo, dopo la parola: «esperto», inserire la seguente: «qualificato».
3.1 (Nuovo testo)
Pastore, Maggiore

Al comma 4, sostituire la parola: «designato», con le seguenti: «su designazione del consiglio italiano per i rifugiati».
3.3
Lubrano di Ricco

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Partecipa al consiglio di presidenza un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, con funzioni consultive».
3.2
Marchetti


3.5 (Identico all'em. 3.2)
Lubrano di Ricco


3.24 (Identico all'em. 3.2)
Pasquali, Magnalbò, Siliquini

Sostituire il comma 7 (soppresso) con il seguente:

«7. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Alla Commissione è assicurata autonomia organizzativa, gestionale e contabile. La Commissione ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e di chiedere ed ottenere da esse notizie, informazioni e ogni collaborazione necessaria per un corretto svolgimento delle sue funzioni. La Commissione ha sede in Roma, ma per gravi motivi le sue sezioni possono riunirsi altrove per l'audizione dei richiedenti asilo. La Commissione ha personalità giuridica e la sua gestione finanziaria è sottoposta al controllo consultivo della Corte dei conti. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico di un fondo da iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri».
3.11
Lubrano Di Ricco


3.21 (Identico all'em. 3.11)
Diana Lino

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. I membri della Commissione non sono revocabili e, per tutta la durata del loro incarico, sono collocati fuori ruolo, se dipendenti dello Stato, ovvero in aspettativa, se docenti universitari o ricercatori e, a pena di decadenza, non possono esercitare alcuna attività professionale, nè ricoprire cariche elettive o altri uffici pubblici. Essi ricevono una retribuzione pari a quella spettante ai magistrati di Cassazione».
3.14
Lubrano di Ricco


3.23 (Identico all'em. 3.14)
Diana Lino

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Partecipano al consiglio di presidenza anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui al comma 4, a turno e, con funzione consultiva, un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati».
3.10
Lubrano di Ricco


3.20 (Identico all'em. 3.10)
Diana Lino

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Possono partecipare al consiglio di presidenza, su invito del Presidente della Commissione e con funzione consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati».
3.10/20 (Nuovo testo)
Lubrano di Ricco

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «assiste ai lavori un rappresentante del Consiglio italiano per i rifugiati».
3.4
Lubrano di Ricco

Al comma 11-bis premettere le seguenti parole: «I componenti di ciascuna sezione sono delegati ad effettuare il pre-esame della domanda di asilo di cui all'articolo 7. In via eccezionale,».
3.9
Lubrano di Ricco


3.19 (Identico all'em. 3.9)
Diana Lino

Art. 4.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al rappresentante diplomatico o consolare italiano nel paese di cittadinanza o di residenza abituale;»
4.8
Lubrano di Ricco

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «prima dell'ingresso nel territorio dello Stato» con le seguenti: «in occasione dell'ingresso nel territorio dello Stato».
4.28
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero al comandante di nave o aeromobile italiana in navigazione;».
4.9
Lubrano di Ricco

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole «alla questura del luogo di dimora» con le seguenti: «eccezionalmente, qualora l'ingresso temporaneo sul territorio nazionale sia stato autorizzato per altra ragione, alla questura del luogo di provvisoria dimora».
4.1
Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere il seguente periodo: «Qualora la domanda si asilo sia notificata anche verbalmente dall'interessato al comandante di vettore aereo o navale diretto in Italia, sia italiano sia straniero, e questi ne dia tempestiva comunicazione alle autorità italiane, il vettore è esentato dalle sanzioni previste dalla legislazione in vigore per il trasporto di persone prive della documentazione prescritta».
4.15
Lubrano di Ricco


4.22 (Identico all'em. 4.15)
Diana Lino

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana dello Stato di cittadinanza o di dimora;
b-ter) al comandante di nave o aeromobile italiana in navigazione».
4.6
Marchetti


4.13 (Identico all'em. 4.6)
Lubrano di Ricco


4.20 (Identico all'em. 4.6)
Diana Lino


4.26 (Identico all'em. 4.6)
Pasquali, Magnalbò, Siliquini

Al comma 2, dopo la parola: «organizzazioni» aggiungere le seguenti: «o il cui intervento viene richiesto o sollecitato dal richiedente asilo».
4.29
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Lo straniero ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la completa esposizione dei motivi soggettivi e oggettivi posti a base della domanda, ha il diritto di produrre o indicare ogni documentazione utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere liberamente nella propria lingua e di ottenere informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre».
4.16
Lubrano di Ricco


4.23 (Identico all'em. 4.16)
Diana Lino

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Lo straniero ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per l'esposizione dei motivi posti a base della domanda, ha il diritto di produrre o indicare ogni documentazione utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre».
4.16/23 (Nuovo testo)
Lubrano Di Ricco

Art. 7.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Trattenimento del richiedente asilo nella fase del pre-esame)

1. Qualora il pre-esame di cui all'articolo 7 duri o, ragionevolmente, possa durare più di due giorni e, in ogni caso, quando la domanda di asilo sia presentata in Questura, il funzionario di polizia della frontiera o della Questura, su richiesta del delegato della Commissione Centrale, dispone che il richiedente asilo ed i suoi familiari vengano trasferiti, ove non abbiano altro titolo di soggiorno sul territorio nazionale, presso la più vicina sezione speciale per richiedenti asilo, costituita ai sensi del successivo comma 8, nei centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge recante «Disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero».
2. Il richiedente asilo ed i suoi familiari possono essere trattenuti presso la sezione speciale di cui al successivo comma 8, solo per il tempo strettamente necessario alla definizione della fase del pre-esame e per l'effettuazione dell'eventuale respingimento.
3. La polizia di frontiera o la Questura trasmettono gli atti al Pretore senza ritardo e, comunque, entro le quarantotto ore dal provvedimento che dispone il trattenimento.
4. Il Pretore, ove ritenga che sussistano i presupposti di cui alla presente legge convalida il provvedimento della polizia nei modi di cui all'articolo 737 e successivi del codice di procedura civile sentito, ove lo ritenga necessario, l'interessato.
5. La convalida comporta il trattenimento dell'interessato per un periodo non superiore ai 20 giorni complessivi. Su richiesta del Questore, il Pretore può prorogare il termine fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni, purchè sia ragionevolmente prevedibile una definizione della fase del pre-esame entro il nuovo termine.
6. In caso di mancata convalida del provvedimento del funzionario di polizia da parte del Pretore o di scadenza dei termini previsti dal comma 5, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso un apposito permesso di soggiorno. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove fissano la propria residenza, dal quale hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente Questura.
7. Alla decisione sul pre-esame conseguono gli effetti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.
8. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge recante “Disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero”, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, distinte e separate del resto dei centri e caratterizzate da ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con le misure di vigilanza previste al comma 7 del citato articolo 12. Le modalità per la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per la Solidarietà Sociale».
7.0.1
Il Relatore