387a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
VILLONE

La seduta inizia alle ore 21,30.

IN SEDE REFERENTE
(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati
(288) LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno
(1006) PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati
(1323) MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno
(1935) COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(2023) BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno
(3190) FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento
(3325) PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
(3476) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali
(3621) MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali
(3628) LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(3633) PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione
(3634) PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione
(3689) CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(3772) PARDINI ed altri. - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati
(3783) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati
(3828) MARINI ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati
- e petizioni nn. 34, 250, 306 e 359 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 23 marzo 1999.

Si procede ancora nell'illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3812 e pubblicati in apposito allegato al resoconto della seduta notturna del 23 marzo 1999.

Il senatore CÒ illustra l'emendamento 17.1, conseguente agli altri emendamenti da lui sottoscritti intesi ad abolire la parte della scheda elettorale destinata alla quota di garanzia della rappresentatività, postulando pertanto che anche per quella quota si debba tener conto del voto espresso per i collegi uninominali.

Il senatore TAPPARO dà conto dei propri emendamenti all'articolo 17 conformi al medesimo principio enunciato dal senatore Cò.

La senatrice PASQUALI dà per illustrati i propri emendamenti all'articolo 17.

Nello stesso senso si pronuncia il senatore PASTORE.

Il senatore PASSIGLI dà per illustrato l'emendamento 17.20, associandosi alle valutazioni rese in proposito dai senatori Cò e Tapparo.

I senatori PASQUALI, PASTORE, TAPPARO e PASSIGLI danno per illustrati i rispettivi emendamenti riferiti agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22. In assenza di altri proponenti sono dati per illustrati anche i residui emendamenti agli stessi articoli.

Quanto all'articolo 23, la senatrice PASQUALI illustra l'emendamento 23.11 e dà per illustrati gli altri emendamenti.

I senatori PASQUALI e PASTORE danno per illustrati i rispettivi emendamenti riferiti agli articoli da 24 e 34. Gli emendamenti sottoscritti dagli altri senatori, e relativi agli stessi articoli, sono considerati parimenti illustrati.

All'articolo 35 viene illustrato il subemendamento 35.11/1 da parte del senatore CÒ, che in particolare richiama l'attenzione sulla proposta di fissare al 10 per cento dei voti validi la soglia di accesso al secondo turno per l'elezione nei collegi uninominali.

Il senatore TAPPARO dà per illustrati gli emendamenti 35.9 e 35.10

La senatrice PASQUALI dà per illustrati i suoi emendamenti.

Il senatore PINGGERA illustra l'emendamento 35.72, rilevando che in caso di decesso o impedimento permanente di un candidato ammesso al secondo turno sarebbe preferibile ripetere anche il primo turno di elezioni, poichè non sarebbe altrimenti rispettata la volontà degli elettori. Al riguardo il relatore VILLONE obietta che anche in caso di rinuncia volontaria potrebbe essere svolto lo stesso ragionamento. Conviene il senatore PINGGERA, che pertanto si riserva di considerare anche l'ipotesi indicata dal Presidente.

Il senatore PASSIGLI dà quindi per illustrato l'emendamento 35.73 e illustra il 35.74, che propone la soglia del 12,50 per cento per l'accesso al secondo turno; dà per illustrato anche l'emendamento 35.75.

La senatrice PASQUALI dà per illustrati i propri emendamenti riferiti agli articoli 36, 37 e 38. In assenza dei proponenti si considerano illustrati anche gli altri emendamenti riferiti ai medesimi articoli.

Quanto all'articolo 39, il senatore CÒ dà ragione del senso complessivo proprio degli emendamenti da lui sottoscritti: si tratta di ampliare la quota di garanzia di rappresentatività, abolendo la compensazione a favore della coalizione vincente e raddoppiando dal 2,5 al 5 per cento il coefficiente correttivo per chi accede alla menzionata quota di garanzia. Contestualmente, sono apportate modifiche dirette ad assicurare la coerenza formale del risultato.

Il relatore VILLONE osserva in proposito che l'aumento del coefficiente correttivo introduce un elemento fortemente disproporzionale.

Secondo il senatore CÒ, l'operazione è coerente all'abolizione del cosiddetto premio di maggioranza.

Il senatore CÒ dà per illustrato l'emendamento 39.10.

La senatrice PASQUALI dà per illustrati i suoi emendamenti all'articolo 39.

Il senatore PASSIGLI illustra l'emendamento 39.63, diretto a individuare un diverso sistema di attribuzione dei seggi per i candidati che non accedono al secondo turno di votazione.

Si passa agli emendamenti all'articolo 40.

Il senatore CÒ illustra i suoi emendamenti, che postulano ancora l'abolizione del premio di maggioranza a vantaggio della quota di garanzia della rappresentatività, prevedendo anche che l'attribuzione dei seggi residui sia realizzata in base a una graduatoria nazionale.

Il relatore VILLONE rileva il rischio di conferire a una forza politica capace di ottenere una notevole rappresentanza nella quota di garanzia la possibilità di condizionare la formazione e la continuità di qualsiasi maggioranza parlamentare.

Il senatore TAPPARO illustra l'emendamento 40.5, rivolto a riservare il 10 per cento dei seggi della Camera dei deputati a una ripartizione che può dar luogo o meno a una compensazione a favore della coalizione vincente nella parte maggioritaria, esclusa quando la differenza tra i seggi conferiti dalla coalizione vincente e quelli conseguiti dalla coalizione soccombente sia superiore a 63 seggi. In tal caso, tutta la quota del 10 per cento dei seggi è attribuita in garanzia della rappresentatività, mentre in caso diverso opera la compensazione. Quanto alla quota di garanzia, essa viene ripartita con riferimento ai risultati del primo turno di votazione, su base nazionale, con un sistema di compensazioni fondato su fasce di risultati quantitativi in termini di seggi e diretto a garantire una rappresentanza adeguata alle formazioni che ottengono consensi diffusi nel territorio e rilevanti sul piano nazionale.

La senatrice PASQUALI dà per illustrati i propri emendamenti all'articolo 40.

Anche gli emendamenti all'articolo 41 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il senatore PINGGERA illustra quindi gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 41, da lui sottoscritti: si tratta di conferire al territorio della provincia di Bolzano la condizione di circoscrizione elettorale, con 5 collegi uninominali, in modo da correggere l'attuale situazione di rappresentanza non proporzionata all'entità della minoranza linguistica insediata in quel territorio.

Il presidente VILLONE dichiara quindi conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle 22,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3841

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.
1.1
Marchetti

Al comma 1, dopo le parole: «a tale fine», inseriere la seguente: «anche».
1.2
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La legge regola l'eventuale esercizio del voto in Italia del cittadino residente all'estero anche con ricorso al voto per corrispondenza.»
1.3
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3785

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «nei limiti delle dotazioni organiche del medesimo personale come», inserire la seguente: «complessivamente».
1.6
Villone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per assicurare la copertura delle vacanze nella dotazione organica della qualifica di vice commissario del personale della polizia di Stato, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso a centocinquantotto posti di vice commissario indetto con decreto del Ministro dell'interno del 16 giugno 1997, fino ad esaurimento della stessa.».
1.5
Mundi, Pappalardo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per assicurare la copertura delle vacanze nella dotazione organica della qualifica di vice commissario del personale della polizia di Stato, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso a centocinquantotto posti di vice commissario indetto con decreto del Ministro dell'interno del 16 giugno 1997, facendo decorrere la nomina, a tutti gli effetti, dalla data di inizio del corso di formazione previsto dall'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85.».
1.1
Marchetti


1.2 (identico all'em. 1.1)
Lisi


1.3 (identico all'em. 1.1)
Gasperini


1.4 (identico all'em. 1.1)
Pastore, Schifani

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le medesime esigenze e con le stesse modalità stabilite al comma 1, sono coperti i posti di personale dell'Amministrazione civile dell'Interno vacanti a seguito dei trasferimenti disposti ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, non applicandosi nella fattispecie il comma 4-bis, lettera d), dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di variazione delle dotazioni organiche.».
1.7
Villone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico”».
1.0.1
Besostri