Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO
IN SEDE REFERENTE
(4672) Norme per l’istituzione del servizio militare professionale, approvato dalla Camera dei deputati (48) BERTONI ed altri. – Riduzione a dieci mesi del servizio militare di leva (1465) UCCHIELLI ed altri. – Norme sul servizio di leva e sulla sua durata (2336) MANCA ed altri. – Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria (2972) MANFREDI. – Destinazione dei militari di leva a prestare il servizio militare nel Corpo forestale dello Stato (3790) FLORINO ed altri. – Disposizioni in materia di termini e di utilizzo, durante il servizio di leva, dei soggetti residenti in Campania o in altre regioni (3816) RUSSO SPENA ed altri. – Norme sulla riforma della leva obbligatoria, sull’istituzione del Ministero della protezione civile e del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta (3818) MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva (4199) Athos DE LUCA. – Norme a tutela dei cittadini durante lo svolgimento degli obblighi di leva e istituzione del difensore civico nazionale militare (4250) MANFREDI ed altri. – Istituzione della Guardia nazionale (4274) MANZI ed altri. – Misure urgenti per la riforma e la riqualificazione del servizio militare di leva obbligatorio (4653) BATTAFARANO. – Disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva
(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)
Riprende l’esame congiunto, sospeso al termine dell’odierna seduta antimeridiana. Si procede con la discussione degli emendamenti all’articolo 2 del disegno di legge n. 4672, assunto come testo-base. Il senatore SEMENZATO, ribadito di aver già più volte e chiaramente espresso il suo pensiero e riservandosi di riproporre in Aula alcuni nodi irrisolti, annuncia il ritiro di tutti gli emendamenti a sua firma, e relativi a tutti gli articoli, non essendo il blocco della legge fra gli obiettivi della sua parte politica. Il PRESIDENTE dichiara di far propri gli emendamenti 2.54, 2.60 e 2.103, stante l’assenza dei proponenti, e li ritira. Posto in votazione è respinto l’emendamento 2.19 come pure, dopo separate votazioni, gli emendamenti 2.27, 2.34, 2.35. 2.61, 2.74, 2.75, 2.78, 2.88, 2.89, 2.105, 2.106, 2.108, 2.114 e l’emendamento 2.0.1 aggiuntivo di un articolo. Esaurito, con la reiezione globale degli emendamenti, l’esame dell’articolo 2, si procede alla discussione degli emendamenti all’articolo 3. Il PRESIDENTE fa proprio, stante l’assenza dei proponenti, l’emendamento 3.1 e lo ritira, mentre il senatore PERUZZOTTI fa propri gli emendamenti 3.2, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.25, 3.94, 3.270, 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6 e li ritira. Gli emendamenti 3.167 e 3.194 decadono per l’assenza dei proponenti. Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 3.23 e 3.48, evidenziando le sue forti perplessità verso l’iter logico seguito dalla Commissione bilancio nell’emettere i pareri sugli emendamenti. Gli emendamenti 3.18 3.19, 3.21, 3.22, 3.23, 3.47, 3.48, 3.91, 3.99, 3.104, 3.111, 3.168, 3.174f, 3.184, 3.185, 3.249, 3.297, posti in votazione separatamente, risultano respinti, come pure i restanti emendamenti aggiuntivi di un articolo dopo l’articolo 3. Non si procede all’esame degli emendamenti all’articolo 4, né di quelli aggiuntivi di un articolo dopo l’articolo 4, giacché precedentemente ritirati dal proponente, senatore Semenzato. All’articolo 5 si procede all’esame dei due residui emendamenti fatti propri dal Presidente. Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.25 e 5.100 sono respinti. Gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2 sono stati ritirati dal proponente. Non si procede all’esame degli emendamenti agli articoli 6, 7 e 8, né di quelli aggiuntivi di un articolo dopo gli articoli 6, 7 e 8, giacché ritirati dal proponente. Si procede infine all’esame del residuo emendamento aggiuntivo di un articolo dopo l’articolo 9. Il senatore Manca illustra l’emendamento 9.01, auspicandone l’approvazione, attesa la delicatezza del problema con esso sollevato. Sull’emendamento il relatore LORETO esprime avviso contrario, come pure il sottosegretario MINNITI, che pur si dichiara disponibile ad accoglierne il contenuto, se travasato in ordine del giorno. Il senatore MANCA trasforma pertanto tale emendamento nel seguente ordine del giorno:
(0/4672/4/4)
La 4ª Commissione,
visti i crescenti impegni affrontati negli ultimi anni dalle nostre Forze armate nelle operazioni di supporto alla pace condotte autonomamente o in contesti multinazionali;
tenuto conto della sempre maggiore necessità di impiegare da parte delle stesse Forze armate personale qualificato e altamente addestrato in sostituzione dei giovani di leva; in previsione della volontà palesata dalla maggior parte delle forze politiche e del governo in particolare di trasformare in tempi brevi lo strumento militare in modello totalmente professionale; considerato che le suddette proposte di legge prevedono che le esigenze di reclutamento delle Forze armate diminuiranno progressivamente nel periodo di sette anni previsti per la transizione a Forze armate completamente professionali; considerata l’opportunità di definire le modalità per realizzare tale diminuzione e la necessità di individuare, nelle more della trasformazione delle Forze armate dal sistema misto ad un sistema interamente professionale, anche nuovi criteri di dispensa di un congruo numero di giovani; preso atto che gli attuali motivi di dispensa previsti dal Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.504, art. 7, comma 3, dovranno essere quindi oggetto di revisione in funzione delle minori esigenze delle Forze armate;
impegna il Governo: nel periodo transitorio individuato e sino alla sospensione della leva, a prevedere che i cittadini che si trovino in una delle seguenti condizioni possano essere, a domanda, dispensati dal servizio di leva: a) conseguimento, durante il periodo di rinvio dall’adempimento degli obblighi di leva per motivi di studio, di un diploma di laurea presso Università legalmente riconosciute, con un voto non inferiore a 100/110;
b) frequenza, dopo il conseguimento della laurea, di un corso di specializzazione, di perfezionamento, o di dottorato di ricerca, attivato presso le Università legalmente riconosciute, o di scuole universitarie ad ordinamento speciale post laurea. Ai fini del conseguimento del beneficio, il cittadino deve dimostrare la frequenza dei predetti corsi e il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studio o dal programma formativo; c) titolari di una borsa di studio o di un assegno di ricerca post laurea, per la durata di almeno un anno, presso Università legalmente riconosciute o presso istituzione scientifiche di paesi esteri; d) svolgimento, da almeno un anno, di attività lavorativa autonoma o subordinata di qualsiasi tipologia; e) responsabile diretto della conduzione di impresa o di attività economica da almeno un anno ovvero di impresa o attività economica, avviata con il sostegno previsto da istituzioni ed enti pubblici in materia di incentivazione all’imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo; f) conseguimento del diploma di maturità del rispettivo corso di studi presso la Scuola militare «Nunziatella» di Napoli o la Scuola militare «Teuliè» di Milano o la Scuola navale militare «Francesco Morosini» di Venezia.
Dopo che il relatore LORETO ha espresso avviso favorevole, il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO dichiara di accoglierlo. Esaurito l’esame degli emendamenti, si procede al voto per il conferimento al relatore del mandato a riferire in Assemblea favorevolmente sul disegno di legge n. 4672. Prende la parola il senatore PERUZZOTTI che preannuncia il voto favorevole. Il testo all’esame ha una portata innovativa storica, anche se in realtà ciò di cui si discute è solo la sospensione della coscrizione obbligatoria. Questa scelta è imposta sia per evitare conflitti con il dettato della Costituzione, che sancisce come dovere del cittadino la difesa della Patria, sia perché una reintroduzione della leva non può essere esclusa in caso di guerra, che dovesse imporre un aumento della consistenza numerica delle Forze armate, o in presenza di serie insufficienze nei ranghi del personale volontario. La Lega Nord è favorevole all’approvazione del provvedimento sia perché viene incontro alle esigenze operative delle Forze armate, sia perché pone di fatto fine ad un odiosa imposta personale «in natura» che ormai larghe fasce della popolazione non accettano più. La leva aveva un senso quando occorreva disporre di eserciti di massa ai fini della conduzione di guerre, che si decidevano solo con l’esaurimento delle risorse economiche e demografiche di uno dei contenendenti. Fortunatamente, tale scenario è tramontato e si spera che non debba riprodursi più. Non aveva quindi più senso perseguire la logica della militarizzazione coatta delle giovani generazioni italiane. Tuttavia, il favore con il quale si guarda alla fine della leva non deve impedire di manifestare una serie di perplessità. In primo luogo il testo approvato dalla Camera prevede la contrazione degli effettivi alle armi da 270 a 190 mila in sette anni, cui andrà tuttavia aggiunto il personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo delle Capitanerie di Porto. La Lega, invece, avrebbe auspicato una riduzione più sensibile, a non più di 165 mila unità. La cifra attuale, infatti, appare incompatibile sia con le risorse che si prevede di assegnare al finanziamento di questa riforma sia con il dichiarato obiettivo di arrivare a medio termine ai traguardi quantitativi voluti. Sotto il primo profilo – quello delle risorse – si sottolinea come i volontari costino sensibilmente più dei soldati di leva. In secondo luogo, la Lega Nord paventa il rischio di un radicale snaturamento dei reparti a maggior connotazione regionale, come il Corpo degli Alpini, quale conseguenza dell’accentuarsi della meridionalizzazione della truppa in servizio volontario. Non si tratta di esprimere un giudizio di valore sulle capacità e virtù militari dei figli di questa o quella parte del Paese, ma di richiamare l’attenzione sulla rottura del rapporto che in alcune Regioni ha legato finora il territorio alle sue Forze armate. Il senatore MANCA parimenti interviene in senso favorevole al provvedimento, sottolineando che sarebbe stato opportuno raccordare maggiormente la società civile e il mondo militare. Finora le Forze armate sono state trascurate in modo eccessivo, da tutti i punti di vista, ed auspica quindi che l’approvazione del disegno di legge in titolo segni una svolta positiva per la qualità professionale dei militari e per la qualità di vita dei loro familiari. Subordina comunque il suo voto favorevole all’accoglimento in Aula delle esigenze da ultimo evidenziate nell’ordine del giorno da lui sottoscritto. Il senatore MANFREDI prende la parola in dissenso dal suo Gruppo per annunciare il voto contrario. Evidenzia i limiti dell’emananda legge, che traggono, pur in parte, origine dal clima antimilitaristico degli scorsi decenni. Quel clima ha purtroppo riverberato i suoi effetti negativi sull’opinione che l’immaginario collettivo ha del servizio di leva: ciò premesso, tuttavia, chiarisce di non essere affatto contrario al servizio volontario, che però andrebbe affiancato da un afflusso costante tramite la coscrizione obbligatoria. Difende la intrinseca bontà del servizio obbligatorio, che esalta i valori della patria fra i cittadini e fra le famiglie. Nega, infine, che il soldato professionista possa di per sé garantire un più elevato livello di efficienza rispetto al soldato di leva. Il senatore GUBERT annuncia il suo voto favorevole, pur sottolineando il limite intrinseco e storico della scelta di abolire la leva. Nota che l’opzione per un esercito professionale volontario denota un minore convincimento verso un certo tipo di servizio disinteressato in favore della Patria. Dichiara di comprendere che non è però possibile con un voto parlamentare alterare una spinta sociale così impetuosa come quella contro la leva obbligatoria. Preannuncia comunque la presentazione di emendamenti in Assemblea. La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI preannuncia il voto favorevole della sua parte politica, argomentandolo con l’antica opzione in tal senso del partito repubblicano. La reputa una scelta di politica del diritto estremamente positiva, perché proficua in una prospettiva educazionale, ma non nasconde un velo di emozione per la scomparsa di un’antichissima tradizione nazionale.
Chiede poi che il regime transitorio non si estenda per l’arco di sette anni, bensì su un numero di anni inferiore. Auspica, infine, una maggiore trasparenza di rapporti fra le Forze armate ed una loro ancor maggiore valorizzazione a livello internazionale.
Il senatore AGOSTINI, apprezzata la relazione introduttiva del relatore Loreto – al quale va il suo ringraziamento –, si sofferma sugli spunti interessanti offerti dall’opposizione attraverso alcuni emendamenti, pur meritevoli, ma che sono stati respinti per prevalenti motivazioni politiche. Preannuncia il voto favorevole della sua parte politica. Il senatore NIEDDU parimenti preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, giacché il provvedimento risponde in modo accorto alla tendenza che si afferma fra i giovani, favorevoli sia alla sospensione della leva, sia alla creazione di nuovi posti di lavoro (come avviene tramite l’introduzione del Servizio militare professionale). Registra con soddisfazione l’ampia convergenza versificatasi fra le varie forze politiche, attente agli impegni a livello internazionale assunti dal Governo. Replica agli interventi il sottosegretario MINNITI per ringraziare il Presidente della Commissione e tutti i partecipanti al dibattito, anche per i contributi didattici forniti. Manifesta infine fiducia per la qualità del testo in corso di approvazione. Si conferisce quindi mandato al senatore Loreto a riferire oralmente in Assemblea in senso favorevole al disegno di legge n. 4672 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, altresì autorizandolo a proporre l’assorbimento degli altri disegni di legge in titolo. Il PRESIDENTE da ultimo rende noto che per un errore materiale non era stato inserito all'ordine del giorno - in congiunzione con i disegni di legge in titolo - il disegno di legge n. 1290 relativo a :"Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile", di iniziativa dei senatori De Carolis, Duva, Dondeynaz e Occhipinti. Pertanto l'assorbimento è da intendersi comprensivo anche di esso.
SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI QUESTA SERA E DI DOMANI
Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze e preso atto della conclusione dei lavori sul disegno di legge relativo al servizio volontario, decide di sconvocare le sedute già convocate per stasera, giovedì 12 ottobre, alle ore 20,30 e per domani, venerdì 13 ottobre, alle ore 9 e alle ore 14,30. Prende atto la Commissione. La seduta termina alle ore 16.
Semenzato
Al comma 1, sostituire l’alinea con le seguenti parole: «Le Forze armate, per il perseguimento dei fini di cui all’articolo 1, si avvalgono del personale, reclutato su base professionale e su base obbligatoria, elencato di seguito:».
2.2
Al comma 1, sostituire l’alinea con le seguenti parole: «La difesa nazionale, si avvale del personale di seguito elencato, reclutato su base professionale e su base obbligatoria:».
2.3
Al comma 1, sostituire l’alinea con le seguenti parole: «Le Forze armate, per il perseguimento dei fini di cui all’articolo 1, si avvalgono del personale volontario e in servizio obbligatorio di leva di seguito elencato:».
2.4
Al comma 1, sostituire l’alinea con le seguenti parole: «Le Forze armate, per il perseguimento dei fini di cui all’articolo 1, sono costituite dal personale volontario e dal personale in servizio obbligatorio di leva di seguito elencato:».
2.5
Al comma 1, sostituire l’alinea con le seguenti parole: «Ai fini di quanto stabilito al comma 1, sono parte delle Forze armate:».
2.6
Al comma 1, sostituire l’alinea con le seguenti parole: «Per le finalità di cui al comma 1, sono parte integrante delle Forze armate:».
2.7
Al comma 1, sostituire l’alinea con le seguenti parole: «Le Forze armate, per il perseguimento dei fini di cui all’articolo 1, si avvalgono del personale elencato di seguito:».
2.8
Al comma 1, sostituire l’alinea con le seguenti parole: «Le Forze armate, per il perseguimento dei fini di cui all’articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, si avvalgono del personale, reclutato su base professionale e su base obbligatoria, di seguito elencato:».
2.9
Al comma 1, sostituire l’alinea con le seguenti parole: «Le Forze armate sono così costituite:».
2.10
Al comma 1, sostituire le parole: «Le finalità» con le seguenti: «Il perseguimento delle finalità».
2.11
Al comma 1, sostituire la parola: «assicurate» con la seguente: «garantite».
2.12
Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «in servizio permanente».
2.13
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ufficiali in servizio permanente,» con la seguente: «personale».
2.14
Al comma 1, lettera a), sopprimere il periodo da: «di cui» fino a: «n. 490».
2.15
Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:
«a) appartenenti alle Forze armate di cui agli articoli 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 240, 2 e 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e di cui alla presente legge;».
2.16
«a) ufficiali, sottufficiali, volontari di truppa in servizio permanente e volontari in ferma volontaria prefissata;».
2.17
«a) ufficiali, sottufficiali, volontari di truppa in servizio permanente e volontari in ferma volontaria prefissata, appartenenti all’Esercito, alla Marina militare e all’Aeronautica militare;».
2.18
Al comma 1, sostituire le lettere a), b) c), d) ed e) con la seguente:
«a) ufficiali, sottufficiali, volontari di truppa in servizio permanente e volontari in ferma volontaria prefissata, dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica militare, da personale dell’Arma dei Carabinieri, nonché della Guardia di finanza nei limiti di cui all’articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;».
2.19
Manfredi, Tarolli
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis. ufficiali in ferma volontaria prefissata».
2.20
Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «in servizio permanente».
2.21
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sottufficiali in servizio permanente,» con la seguente: «personale».
2.22
Al comma 1, lettera b), sopprimere il periodo da: «di cui» fino a: «n. 196».
2.23
Al comma 1, lettera c), sopprimere la seguente parola: «di truppa».
2.24
Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «in servizio permanente».
2.25
Al comma 1, lettera c), sopprimere il periodo da: «di cui» fino a: «n. 196».
2.26
Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «prefissata» aggiungere le seguenti: «di cui alla presente legge».
2.27
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis. sottufficiali in ferma volontaria prefissata».
2.28
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Il Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’interno stabilisce con proprio decreto il numero delle unità in servizio presso l’amministrazione della Difesa e il numero delle unità in servizio presso le Forze di Polizia;».
2.29
Al comma 1, lettera d), sostiutuire le parole: «personale dell’» con le seguenti: «appartenenti all’».
2.30
Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «carabinieri» aggiungere il seguente periodo: «, in numero stabilito con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’interno;».
2.31
Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «carabinieri» aggiungere il seguente periodo: «nei limiti di quanto previsto dalla legge 1º aprile 1981, n. 121».
2.32
Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «carabinieri» aggiungere il seguente periodo: «nei limiti di quanto previsto dalla legge 31 marzo 2000, n. 78».
2.33
Al comma 1, lettera d) dopo la parola: «carabinieri» aggiungere il seguente periodo: «ai sensi della legge 31 marzo 2000, n. 78».
2.34
Peruzzotti, Tabladini
Sopprimere la lettera e) del comma 1.
2.35
Al comma 1, alla lettera e), sostituire il periodo compreso tra «nei limiti» e «189» con il seguente «con specifiche funzioni di presidio delle frontiere, difesa del territorio dall’immigrazione clandestina e contrasto alle attività della criminalità organizzata transnazionale».
2.36
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «personale dell’» con le seguenti: «appartenenti all’».
2.37
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «legge 23 aprile 1959, n. 189» aggiungere le seguenti: «Il Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell’interno e delle finanze stabilisce con proprio decreto il numero delle unità assegnate all’amministrazione della Difesa;».
2.38
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «legge 23 aprile 1959, n. 189» aggiungere le seguenti: «, in numero stabilito con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell’interno e delle finanze;».
2.39
Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
«e-bis) volontarie, di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 380;».
2.40
«e-bis) personale di sesso femminile, di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 380;».
2.41
«e-bis) personale di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 380;».
2.42
«e-bis) volontarie, di cui al decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;».
2.43
«e-bis) personale di cui al decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;».
2.44
«e-bis) personale di sesso femminile, di cui al decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;».
2.45
Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) personale da reclutare ai sensi dell’articolo 52, comma 2 della Costituzione, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione, nel caso in cui il personale in servizio sia inferiore alle 190.000 unità e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni.».
2.46
«f) personale da reclutare ai sensi dell’articolo 52, comma 2 della Costituzione, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione, nel caso in cui il personale in servizio sia numericamente insufficiente al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 3 e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni.».
2.47
«f) personale da reclutare ai sensi dell’articolo 52, comma 2 della Costituzione, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione o qualora l’Italia sia direttamente coinvolta in una grave crisi internazionale accertata dalle Camere, nel caso in cui il personale in servizio sia numericamente insufficiente a garantire il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 3 e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni».
2.48
«f) personale da reclutare ai sensi dell’articolo 52, comma 2 della Costituzione, fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione, o qualora l’Italia sia direttamente coinvolta in una grave crisi internazionale ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, ratificata con legge 17 agosto 1957, n. 848, esclusivamente nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni».
2.49
«f) personale da reclutare ai sensi dell’articolo 52, comma 2 della Costituzione, fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione, o qualora l’Italia sia vittima di un attacco armato, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 3, e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni.».
2.50
«f) personale da reclutare ai sensi dell’articolo 52, comma 2 della Costituzione, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione, o qualora l’Italia sia direttamente coinvolta in una grave crisi internazionale ai sensi dell’articolo 5 del Trattato di Washington del 4 aprile 1949, ratificato con legge 1º agosto 1949, n. 465, limitatamente al caso in cui il personale in servizio sia insufficiente al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni.».
2.51
«f) personale da reclutare ai sensi dell’articolo 52, comma 2 della Costituzione, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione, limitatamente al caso in cui il personale in servizio sia insufficiente al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni».
2.52
«f) personale da reclutare per legge, ai sensi dell’articolo 52, comma 2 della Costituzione, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, limitatamente al caso in cui il personale in servizio sia insufficiente al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi: a) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione;
b) qualora l’Italia sia direttamente coinvolta in una grave crisi internazionale ai sensi dell’articolo 5 del Trattato di Washington del 4 aprile 1949, ratificato con legge 1º agosto 1949, n. 465, accertata dalle Camere; c) qualora l’Italia sia direttamente coinvolta in una grave crisi internazionale ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, ratificata con legge 17 agosto 1957, n. 848».
2.53
«f) personale da reclutare su base obbligatoria, ai sensi dell’articolo 52, comma 2 della Costituzione, fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo il servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi: a) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione;
b) qualora l’Italia sia direttamente coinvolta in una grave crisi internazionale ai sensi dell’articolo 5 del Trattato di Washington del 4 aprile 1949, ratificato con legge 1º agosto 1949, n. 465, accertata dalle Camere; c) qualora l’Italia sia direttamente coinvolta in una grave crisi internazionale ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, ratificata con legge 17 agosto 1957, n. 848;».
2.54
Russo Spena, Cò, Crippa
Al comma 1, lettera f), alinea, dopo le parole: «su base obbligatoria» aggiungere le seguenti: «purchè non si sia dichiarato o non si dichiari obiettore di coscienza».
2.55
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «su base obbligatoria» con le seguenti: «per legge, ai sensi dell’articolo 52, comma 2 della Costituzione».
2.56
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «su base obbligatoria» con le seguenti: «per legge».
2.57
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «su base obbligatoria» con le seguenti: «in base all’articolo 52, comma 2 della Costituzione».
2.58
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «su base obbligatoria» aggiungere le seguenti: «, ai sensi dell’articolo 52, comma 2 della Costituzione».
2.59
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «su base obbligatoria» con le seguenti: «, in conformità all’articolo 52, comma 2 della Costituzione».
2.60
Al comma 1, lettera f), alinea, dopo le parole: «su base obbligatoria» aggiungere le seguenti: «che non si dichiari obiettore di coscienza».
2.61
Al comma 1, punto 2), lettera f), dopo le parole «Forze armate» inserire le seguenti «previa deliberazione delle Camere».
2.62
Al comma 1, lettera f), sopprimere il periodo da: «nel caso,» fino a: «anni».
E conseguentemente sopprimere il numero 2. della medesima lettera f).
2.63
Al comma 1, lettera f) sopprimere il numero 2).
2.64
Al comma 1, lettera f), sostituite il numero 2) con il seguente:
«1. qualora la situazione di grave crisi internazionale in cui l’Italia sia direttamente coinvolta, accertata dalle Camere, richieda un temporaneo aumento della consistenza numerica delle Forze armate, entro i limiti delle 190.000 unità;».
2.65
Al comma 1, lettera f) sostituire il numero 2) con il seguente:
«2. qualora la situazione di grave crisi internazionale in cui l’Italia sia direttamente coinvolta, accertata dalle Camere, richieda un temporaneo aumento della consistenza numerica delle Forze armate, la cui entità è stabilita dalla legge».
2.66
Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2. qualora le Camere accertino che l’Italia è direttamente coinvolta in una grave crisi internazionale ai sensi dell’articolo 5 del Trattato di Washington del 4 aprile 1949, ratificato con legge 1º agosto 1949, n. 465 o ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, ratificata con legge 17 agosto 1957, n. 848».
2.67
«2. qualora l’Italia sia direttamente coinvolta in una grave crisi internazionale ai sensi dell’articolo 5 del Trattato di Washington del 4 aprile 1949, ratificato con legge 1º agosto 1949, n. 465 o ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, ratificata con legge 17 agosto 1957, n. 848.».
2.68
«2. qualora l’Italia sia vittima di un attacco armato al proprio territorio nazionale».
2.69
«2. qualora l’Italia sia vittima di un’aggressione armata al proprio territorio nazionale».
2.70
Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «insufficiente» con la seguente: «in numero inferiore alle 190.000 unità».
2.71
Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «insufficiente» aggiungere le seguenti: «, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 3».
2.72
Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «insufficiente» aggiungere le seguenti: «, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1».
2.73
Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre».
2.74
Gubert
Al comma 1, alla lettera f) sostituire la parola «cinque» con la seguente «dieci».
2.75
Al comma 1, lettera f), dopo il periodo «reclutare su base obbligatoria» aggiungere le seguenti parole: «in presenza delle circostanze straordinarie indicate nella presente legge».
2.76
Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «obbligatoria,» aggiungere le seguenti parole: «per un periodo non superiore a dieci mesi».
E conseguentemente, sopprimere il primo capoverso del comma 2 da: «Il servizio militare» fino a: «stato di guerra».
2.77
Al comma 1, lettera f), dopo la parola «coscienza,» inserire il seguente periodo: «ed esclusi gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
E conseguentemente, sopprimere il secondo capoverso del comma 2, da: «Non possono» fino a: «fuoco».
2.78
Al comma 1, sopprimere le parole da «nei seguenti» fino a «Forze armate».
2.79
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «nei seguenti casi:» con le seguenti: «qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione. L’entità e la durata del temporaneo aumento della consistenza numerica delle Forze armate sono stabilite dalla legge. Non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
E conseguentemente sopprimere i numeri 1. e 2. della lettera f) del comma 1 dell’articolo 2, nonché il secondo capoverso del comma 2.
2.80
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «nei seguenti casi:» con le seguenti: «qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione. L’entità e la durata del temporaneo aumento della consistenza numerica delle Forze armate sono stabilite dalla legge.».
E conseguentemente sopprimere i numeri 1. e 2. della lettera f).
2.81
Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1. con il seguente:
«1. qualora le Camere deliberino lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione;».
2.82
«1. quando le Camere deliberano lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione;».
2.83
«1. nel caso in cui le Camere deliberino lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione;».
2.84
Al comma 1, lettera f) sostituire il numero 1. con il seguente:
«1. qualora le Camere deliberino lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione e dopo che il presidente della Repubblica abbia dichiarato lo stato di guerra;».
2.85
«1. qualora le Camere deliberino lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione e dopo che il presidente della Repubblica abbia dichiarato lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 87 della Costituzione».
2.86
Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire la parola: «grave» con la seguente: «gravissima».
2.87
Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire la parola: «grave» con la seguente: «difficile».
2.88
Al comma 1, alla lettera f) punto 2) sopprimere le seguenti parole: «direttamente o in ragione della sua appartenenza ad un’organizzazione internazionale».
2.89
Al comma 1, alla lettera f) al punto 2) dopo la parola «internazionale» inserire le parole «o sovranazionale».
2.90
Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo le parole: «crisi internazionale» inserire le seguenti: «di eccezionale gravità».
E conseguentemente, sopprimere la parola: «grave».
2.91
Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo le parole: «crisi internazionale» inserire le seguenti: «di straordinaria gravità».
2.92
Al comma 1, alla lettera f), al numero 2) dopo le parole: «crisi internazionale» inserire le seguenti: «accertata dalle Camere».
2.93
Al comma 1, alla lettera f), al numero 2) sopprimere il periodo da: «o in ragione» fino a: «armate».
2.94
Al comma 1, lettera f), numero 2), sopprimere la congiunzione «o».
2.95
Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire le parole: «ad una organizzazione internazionale» con le seguenti: «all’Organizzazione delle Nazioni Unite».
2.96
Al comma 1, alla lettera f), al numero 2) sopprimere il periodo da: «giustifichi» fino a: «armate».
2.97
Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire la parola: «giustifichi» con la seguente: «esiga».
2.98
Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire la parola: «giustifichi» con la seguente: «richieda».
2.99
Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo la parola: «aumento» inserire le seguenti parole: «temporaneo e per un tempo prestabilito».
2.100
Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo la parola: «aumento» inserire le seguenti parole: «temporaneo e per un tempo limitato».
2.101
Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire le parole: «della consistenza numerica delle» con le seguenti: «del numero delle unità componenti le».
2.102
Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire le parole: «consistenza numerica» con le seguenti: «entità numerica».
2.103
Russo Spena, Cò, Crippa, Di Benedetto
Al comma 1, lettera f), numero 2), premettere le parole: «in seguito a deliberazione delle Camere,».
2.104
Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo la parola: «Forze armate» inserire le seguenti: «entro il limite delle 190.000 unità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)».
2.105
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. a) Il personale militare volontario cessato dal servizio attivo entra a far parte della riserva e vi resta per cinque anni. Alla riserva, per lo stesso periodo, appartengono anche gli ufficiali di complemento.
b) L’appartenenza alla riserva implica la soggezione al richiamo nei casi previsti alla lettera f) del comma 1. c) Ai membri della riserva richiamati in servizio viene corrisposto un trattamento economico equivalente a quello percepito alla cessazione dal servizio, salve le integrazioni necessarie a non pregiudicare il maggior livello di reddito eventualmente raggiunto nella vita civile».
2.106
Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Al fine di rendere efficace l’impiego straordinario di personale militare e, in caso di obiezione di coscienza, civile per i casi previsti al comma 1, lettera f) del presente articolo, a partire dal raggiungimento della maggiore età e fino al compimento del trentesimo anno di età, ciascun cittadino italiano di sesso maschile o femminile abile al servizio militare o civile è chiamato ad una settimana all’anno di attività di addestramento e di esercitazione per l’esercizio dei compiti militari e civili cui può essere chiamato in caso di guerra o di grave crisi internazionale. Tali attività addestrative sono organizzate nella provincia di residenza e sono articolate per corpi, anche in continuità con le tradizioni militari territorialmente differenziate. Nella Regione Trentino-Alto Adige è riconosciuto come uno di tali corpi tradizionali nei quali è possibile organizzare le attività addestrativa quello dei “sizzeri“ o “Schuetzen“, previa convenzione con la relativa Federazione. Ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera f) del precedente comma, il servizio militare obbligatorio ha la durata di dieci mesi, prolungabili unicamente in caso di deliberazione dello stato di guerra.
Di conseguenza, a copertura dei relativi oneri, all’articolo 3, comma 1, lettera a) è ridotta la cifra di 190.000 unità, fino a concorrenza dell’onere».
2.107
Al comma 2, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «otto».
2.108
Al comma 2, sostituire le parole: «dieci mesi» con le seguenti: «otto mesi».
2.109
Al comma 2, sopprimere il periodo da: «, prolungabili» fino a: «guerra».
2.110
Al comma 2, sostituire la parola: «prolungabili» con la seguente: «prorogabili».
2.111
Al comma 2, dopo le parole: «di guerra» inserire le seguenti: «ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione».
2.112
Al comma 2, dopo le parole: «di guerra» aggiungere le seguenti: «nei modi previsti dall’articolo 78 della Costituzione».
2.113
Al comma 2, dopo le parole: «di guerra» aggiungere le seguenti: «nei modi previsti dagli articoli 78 e 87 della Costituzione».
2.114
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
2.115
Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«3. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimeranno entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri prescritti dalla legge, un decreto legislativo per disciplinare le modalità di reclutamento del personale di cui al comma 1, lettera f)».
2.0.1
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
(Comitato parlamentare di controllo e di indirizzo)
2. Il Governo riferisce al Comitato parlamentare di cui al comma 1 su tutti i provvedimenti conseguenti alla proclamazione dello stato di guerra nonché su tutti i fatti conseguenti all’impiego delle truppe italiane fuori dal territorio nazionale, con particolare riferimento alla condotta tenuta dalle predette truppe nel corso delle operazioni in cui sono impiegate. 3. In seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza o di guerra, gli atti e i lavori del Comitato parlamentare di cui al comma 1 sono segreti. 4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, il Comitato medesimo, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, determina di volta in volta gli atto o i lavori che debbano essere dichiarati segreto o riservati».
2.0.2
Dopo l’articolo 2, inserire i seguenti:
(Ammissione al servizio civile volontario e durata del servizio)
2. La durata del servizio civile volontario è di dodici mesi, non necessariamente consecutivi, almeno tre dei quali devono essere dedicati alla formazione. La giovane o il giovane che svolga il servizio civile volontario all’estero può chiedere di prolungare il servizio per ulteriori dodici mesi, anche suddivisi in più periodi».
(Agenzia per il servizio civile)
2. L’Ufficio centrale nazionale:
a) assicura e coordina la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della presente legge;
b) predispone e gestisce un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione tramite il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; c) stipula le convenzioni con le Amministrazioni centrali dello Stato; d) stipula le convenzioni con il Ministero degli affari esteri in relazione allo svolgimento del servizio civile nel quadro di iniziative o strutture per interventi di pacificazione e cooperazione istituite dall’Unione europea e dagli organismi internazionali di cui l’Italia è parte; e) organizza la formazione di istruttori e componenti del servizio civile; f) provvede alla gestione dei crediti formativi, di cui all’articolo 7, comma 2, attraverso accordi con le istituzioni e gli enti pubblici e privati competenti e interessati.
3. I comitati regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano: a) esaminano e approvano i progetti;
b) stipulano le convenzioni con enti o organizzazioni pubblici e privati, nonchè con le Amministrazioni dello Stato, salvo quanto previsto al comma 2, lettere c) e d); c) accertano i requisiti di coloro che hanno presentato domanda per il servizio civile; d) organizzano le modalità di partecipazione al servizio civile».
(Enti e organizzazioni privati)
a) assenza di scopo di lucro;
b) capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto al servizio civile volontario: c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge; d) svolgimento di un’attività continuativa da almeno tre anni».
2.0.3
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
(Ammissione al servizio civile)
2. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, è fatta esplicita menzione della possibilità di esprimere la preferenza per il servizio militare o per il servizio civile nazionale, nonchè di optare, nell’ambito di quest’ultimo, per l’obiezione di coscienza. Nel medesimo bando sono riportate in modo chiaro le condizioni di ammissione al servizio civile nazionale previste dalla presente legge. 3. Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego:
a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo;
b) i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d’età».
L’articolo è sostituito dal seguente:
(Materia della delega al Governo)
a) progressiva riduzione della durata della ferma di leva obbligatoria, portandola ad otto mesi nel primo anno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo medesimo ed a sei mesi entro i successivi due anni;
b) suddivisione della ferma di leva in un periodo dedicato all’addestramento e un periodo di attività operativa; c) previsione che il personale in servizio di leva obbligatoria o prolungata non sia numericamente inferiore al 50 per cento degli effettivi delle Forze armate dello Stato; d) ripartizione di quote del personale militare professionale fra ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente effettivo; e) transito nella pubblica amministrazione del personale militare professionale in eccedenza rispetto alla quota stabilita ai sensi della lettera d); f) riduzione, entro un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, del personale militare a 180.000 unità, con la seguente ripartizione:
1) Esercito: 110.000 unità;
2) Marina: 30.000 unità; 3) Aeronautica: 40.000 unità;
g) affidamento a personale civile degli incarichi di natura burocratica, amministrativa e logistica, e comunque non di specifico carattere militare, nelle strutture centrali e in quelle territoriali.
3.2
Manfredi, Tarolli, Peruzzotti
Nel titolo, sostituire le parole «Trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale» con le parole seguenti: «Potenziamento progressivo dello strumento militare professionale».
3.3
Al comma 1, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».
3.4
Al comma 1, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «tre mesi».
3.5
Al comma 1, dopo le parole: «presente legge,» inserire il seguente periodo: «sentito il COCER,».
3.6
Al comma 1, dopo le parole: «relativo schema,» inserire il seguente periodo: «escludendo dal computo i periodi di chiusura del Parlamento,».
3.7
Al comma 1, sopprimere la parola: «graduale».
3.8
Al comma 1, sostituire il periodo da: «graduale» fino a: «Ministero della difesa» con il seguente: «professionalizzazione delle Forze armate entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge».
3.9
Al comma 1, sostituire il periodo da: «graduale» fino a: «Ministero della difesa» con il seguente: «professionalizzazione delle Forze armate entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente legge».
3.10
Al comma 1, sostituire il periodo da: «graduale» fino a: «Ministero della difesa» con il seguente: «professionalizzazione delle Forze armate entro cinque anni dall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo».
3.11
Al comma 1, sostituire il periodo da: «graduale» fino a: «Ministero della difesa» con il seguente: «professionalizzazione delle Forze armate entro quattro anni dall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo».
3.12
Al comma 1, sostituire la parola: «graduale» con la seguente: «progressiva».
3.13
Al comma 1, sopprimere le parole da «entro sette» fino a «legislativo».
3.14
Al comma 1, sostituire la parola «sette» con la seguente «dieci».
3.15
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola «sette» con la seguente «dieci».
3.16
Al comma 1, lettera b) sostituire la parola «sette» con la seguente «dieci».
3.17
Al comma 1, lettera l) sostituire la parola «sette» con la seguente «dieci».
3.18
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «tre».
E conseguentemente alle lettera a), b), d) e l) sostituire la parola: «sette» con la seguente: «tre». E conseguentemente alla lettera b) sostituire la cifra «1985» con la cifra «1981».
a compensazione di eventuali maggior oneri, ridurre fino a loro concorrenza la cifra di 190 mila di cui alla lettera a).
3.19
Al comma 1, lettera b, sostituire le parole: «sette anni» con le seguenti: «cinque anni».
3.20
Al comma 1, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque».
E conseguentemente alle lettere a), b), d) e l) sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque».
3.21
Nel comma 1, sostituire le parole «sette anni» con le seguenti «cinque anni».
3.22
Nel comma 1, lettera a, sostituire le parole «sette anni» con le seguenti «cinque anni».
3.23
Palombo
All’alinea del comma 1, sostituire le parole «entro sette anni» con le parole seguenti «entro dieci anni».
3.24
Al comma 1, sostituire il periodo da: «del medesimo» fino a: «legislativo» con il seguente: «della presente legge».
3.25
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da «entro» fino a «comma».
Al comma 1, sopprimere la parola: «obbligatorio».
3.26
Al comma 1, sostituire le parole: «volontari di truppa» con le seguenti: «personale di cui all’articolo 2».
3.27
Al comma 1, sopprimere il periodo seguente: «e con personale civile del Ministero della difesa».
Al comma 1, tra il primo e il secondo capoverso inserire il seguente periodo: «Dalla delega di cui al presente comma non devono derivare aumento della pressione tributaria e contributiva e oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero della Difesa».
E conseguentemente sopprimere la tabella A di cui alla lettera a). E conseguentemente sopprimere l’articolo 8.
3.28
Al comma 1, tra il primo e il secondo capoverso inserire il seguente periodo: «Dalla delega di cui al presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero della Difesa».
3.29
Al comma 1, tra il primo e il secondo capoverso inserire il seguente periodo: «Dalla delega di cui al presente comma non devono derivare aumento della pressione tributaria e contributiva e oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».
3.30
Al comma 1, tra il primo e il secondo capoverso inserire il seguente periodo: «Dalla delega di cui al presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».
3.31
Al comma 1, sostituire le parole: «sarà informato» con le seguenti: «si informerà».
3.32
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) disciplinare la progressiva riduzione a 210 mila unità dell’organico complessivo delle Forze armate, entro il periodo di sette anni di cui all’alinea del presente comma in modo da:»
3.33
«a) disciplinare la progressiva riduzione a 200 mila unità dell’organico complessivo delle Forze armate, entro il periodo di sette anni di cui all’alinea del presente comma in modo da:»
3.34
«a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell’organico complessivo delle Forze armate, ad esclusione del Corpo delle Capitanerie di Corpo, entro il periodo di sette anni di cui all’alinea del presente comma in modo da:»
3.35
«a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell’organico complessivo delle Forze armate, ad esclusione del Corpo delle Capitanerie di Corpo, entro il periodo di sei anni di cui all’alinea del presente comma in modo da:»
3.36
«a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell’organico complessivo delle Forze armate, ad esclusione del Corpo delle Capitanerie di Corpo, entro il periodo di cinque anni di cui all’alinea del presente comma in modo da:»
3.37
«a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell’organico complessivo delle Forze armate, ad esclusione del Corpo della Guardia di finanza, entro il periodo di sette anni di cui all’alinea del presente comma in modo da:»
3.38
«a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell’organico complessivo delle Forze armate, ad esclusione del Corpo della Guardia di finanza, entro il periodo di sei anni di cui all’alinea del presente comma in modo da:»
3.39
«a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell’organico complessivo delle Forze armate, ad esclusione del Corpo della Guardia di finanza, entro il periodo di cinque anni di cui all’alinea del presente comma in modo da:»
3.40
«a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell’organico complessivo delle Forze armate, ad esclusione del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle Capitanerie di Corpo, entro il periodo di sette anni di cui all’alinea del presente comma in modo da:»
3.41
«a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell’organico complessivo delle Forze armate, ad esclusione del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle Capitanerie di Corpo, entro il periodo di sei anni di cui all’alinea del presente comma in modo da:»
3.42
«a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell’organico complessivo delle Forze armate, ad esclusione del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle Capitanerie di Corpo, entro il periodo di cinque anni di cui all’alinea del presente comma in modo da:»
3.43
«a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell’organico complessivo delle Forze armate, entro il periodo di sette anni di cui all’alinea del presente comma in modo da:»
3.44
«a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell’organico complessivo delle Forze armate, entro il periodo di sei anni di cui all’alinea del presente comma in modo da:»
3.45
«a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell’organico complessivo delle Forze armate, entro il periodo di cinque anni di cui all’alinea del presente comma in modo da:»
3.46
Al comma 1, lettera a), sostituire la parole «190» con la seguente: «150».
3.47
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «190.000 unità» con le seguenti: «165.000 unità»
3.48
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «190 mila» con le seguenti parole «100 mila».
Di conseguenza, utilizzare i minori oneri per aumentare i fondi a disposizione per le attività di cui alla comma 3, lettera b), c), d) del medesimo articolo.
3.49
Al comma 1, lettera a), sostituire la parole «190» con la seguente: «160».
3.50
Al comma 1, lettera a), sostituire la parole «190» con la seguente: «170».
3.51
Al comma 1, lettera a), sostituire la parole «190» con la seguente: «180».
3.52
Al comma 1, lettera a), sostituire il periodo da: «secondo un andamento» fino a: «oneri», con il seguente: «adeguando la consistenza del personale in servizio all’evoluzione degli oneri».
3.53
Al comma 1, lettera a), sostituire il periodo da: «secondo un andamento» fino a: «oneri», con il seguente: «adeguando la consistenza del personale all’evoluzione degli oneri».
3.54
Al comma 1, lettera a), sostituire il periodo da: «secondo un andamento» fino a: «oneri», con il seguente: «adeguando la consistenza dell’organico all’evoluzione degli oneri».
3.55
Al comma 1, lettera a), sostituire il periodo da: «secondo un andamento» fino a: «presente legge», con il seguente: «senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero della Difesa». Conseguentemente è soppressa la tabella A di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a).
Conseguentemente è soppresso l’articolo 8.
3.56
Al comma 1, lettera a), sostituire il periodo da: «secondo un andamento» fino a: «presente legge», con il seguente: «senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato». Conseguentemente è soppressa la tabella A di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a).
3.57
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del personale in servizio» con le seguenti: «dell’organico».
3.58
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «servizio» aggiungere le seguenti: «ai diversi livelli».
3.59
Al comma 1, lettera a), la tabella A è sostituita dalla seguente:
2001 11 2002 12 2003 13 2004 14 2005 15 2006 16 2007 17 2008 18 2009 19 2010 20 2011 21»
Conseguentemente, all’articolo 8, comma 1, il periodo da: «43 miliardi» a: «362 miliardi» è sostituito dal seguente: «10 miliardi per l’anno 2000, lire 11 miliardi per l’anno 2001 e lire 12 miliardi per l’anno 2002». Conseguentemente inoltre, all’articolo 8, comma 2, il periodo da: «L’onere» a: «miliardi» è sostituito dal seguente: «L’onere a regime a decorrere dal 2011 è determinato della misura massima di lire 21 miliardi». Conseguentemente inoltre, all’articolo 8, comma 3 la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: 2011».
3.60
2001 20 2002 19 2003 18 2004 17 2005 16 2006 15 2007 14 2008 13 2009 12 2010 11 2011 10»
Conseguentemente, all’articolo 8, comma 1, il periodo da: «43 miliardi» a: «362 miliardi» è sostituito dal seguente: «21 miliardi per l’anno 2000, lire 20 miliardi per l’anno 2001 e lire 19 miliardi per l’anno 2002». Conseguentemente inoltre, all’articolo 8, comma 2, il periodo da: «L’onere» a: «miliardi» è sostituito dal seguente: «L’onere a regime a decorrere dal 2011 è determinato della misura massima di lire 10 miliardi». Conseguentemente inoltre, all’articolo 8, comma 3 la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: 2011».
3.61
2001 12 2002 13 2003 14 2004 15 2005 16 2006 17 2007 18 2008 19 2009 20 2010 21 2011 22»
Conseguentemente, all’articolo 8, comma 1, il periodo da: «43 miliardi» a: «362 miliardi» è sostituito dal seguente: «11 miliardi per l’anno 2000, lire 12 miliardi per l’anno 2001 e lire 13 miliardi per l’anno 2002». Conseguentemente inoltre, all’articolo 8, comma 2, il periodo da: «L’onere» a: «miliardi» è sostituito dal seguente: «L’onere a regime a decorrere dal 2011 è determinato della misura massima di lire 22 miliardi». Conseguentemente inoltre, all’articolo 8, comma 3 la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: 2011».
3.62
2001 20 2002 19 2003 18 2004 17 2005 16 2006 15 2007 14 2008 13 2009 12 2010 11 2011 10 2012 9»
Conseguentemente, all’articolo 8, comma 1, il periodo da: «43 miliardi» a: «362 miliardi» è sostituito dal seguente: «21 miliardi per l’anno 2000, lire 20 miliardi per l’anno 2001 e lire 19 miliardi per l’anno 2002». Conseguentemente inoltre, all’articolo 8, comma 2, il periodo da: «L’onere» a: «miliardi» è sostituito dal seguente: «L’onere a regime a decorrere dal 2012 è determinato della misura massima di lire 9 miliardi». Conseguentemente inoltre, all’articolo 8, comma 3 la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: 2012».
3.63
2001 20 2002 19 2003 18 2004 17 2005 16 2006 15 2007 14 2008 13 2009 12 2010 11 2011 10 2012 9 2013 8»
Conseguentemente, all’articolo 8, comma 1, il periodo da: «43 miliardi» a: «362 miliardi» è sostituito dal seguente: «21 miliardi per l’anno 2000, lire 20 miliardi per l’anno 2001 e lire 19 miliardi per l’anno 2002». Conseguentemente inoltre, all’articolo 8, comma 2, il periodo da: «L’onere» a: «miliardi» è sostituito dal seguente: «L’onere a regime a decorrere dal 2013 è determinato della misura massima di lire 8 miliardi». Conseguentemente inoltre, all’articolo 8, comma 3 la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: 2013».
3.64
2001 20 2002 19 2003 18 2004 17 2005 16 2006 15 2007 14 2008 13 2009 12 2010 11 2011 10 2012 9 2013 8 2014 7»
Conseguentemente, all’articolo 8, comma 1, il periodo da: «43 miliardi» a: «362 miliardi» è sostituito dal seguente: «21 miliardi per l’anno 2000, lire 20 miliardi per l’anno 2001 e lire 19 miliardi per l’anno 2002». Conseguentemente inoltre, all’articolo 8, comma 2, il periodo da: «L’onere» a: «miliardi» è sostituito dal seguente: «L’onere a regime a decorrere dal 2014 è determinato della misura massima di lire 7 miliardi». Conseguentemente inoltre, all’articolo 8, comma 3 la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: 2014».
3.65
2001 20 2002 19 2003 18 2004 17 2005 16 2006 15 2007 14 2008 13 2009 12 2010 11 2011 10 2012 9 2013 8 2014 7 2015 6»
Conseguentemente, all’articolo 8, comma 1, il periodo da: «43 miliardi» a: «362 miliardi» è sostituito dal seguente: «21 miliardi per l’anno 2000, lire 20 miliardi per l’anno 2001 e lire 19 miliardi per l’anno 2002». Conseguentemente inoltre, all’articolo 8, comma 2, il periodo da: «L’onere» a: «miliardi» è sostituito dal seguente: «L’onere a regime a decorrere dal 2015 è determinato della misura massima di lire 6 miliardi». Conseguentemente inoltre, all’articolo 8, comma 3 la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: 2015».
3.66
Al comma 1, lettera a), sopprimere il periodo da: «, ad esclusione» fino a: «porto».
3.67
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e».
3.68
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «dell’Arma dei Carabinieri,».
3.69
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, del Corpo della Guardia di finanza e».
3.70
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
3.71
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: «dare attuazione a quanto previsto all’articolo 1».
3.72
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: «dare attuazione a quanto previsto all’articolo 1, commi 3, 4 e 5».
3.73
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: «dare attuazione a quanto previsto all’articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5».
3.74
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «non pregiudicare» con le seguenti: «assicurare».
3.75
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «non pregiudicare» con le seguenti: «garantire».
3.76
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «non pregiudicare l’assolvimento delle» con le seguenti: «assolvere le».
3.77
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «non pregiudicare l’assolvimento» con le seguenti: «perseguire il raggiungimento».
3.78
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «delle finalità» con le seguenti: «dei compiti».
3.79
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «articolo 1» aggiungere le seguenti: «, commi 3, 4 e 5».
3.80
3.81
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo la parola: «percentuale» inserire il periodo seguente: «tra i diversi livelli,».
3.82
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo la parola: «esigenze» inserire le seguenti: «operative e».
3.83
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «ordinativo-funzionali» con la seguente: «operative».
3.84
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «di ciascuna Forza armata» con le seguenti: «delle Forze armate».
3.85
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «Forza armata» inserire le seguenti: «, nonché alle esigenze operative in ambito interforze».
3.86
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «Forza armata» inserire le seguenti «, nonché alle esigenze operative interforze».
3.87
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: «seguenti» a: «personale» con le seguenti: «di cui all’articolo 2». Conseguentemente sono soppressi i numeri da 2.1) a 2.3).
3.88
Al comma 1, lettera a), numero 2.3), sopprimere il periodo da: «, di cui garantire» a: «modificazioni».
3.89
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2.3) aggiungere i seguenti:
«2.4) personale dell’Arma dei Carabinieri;
2.5) personale del Corpo della Guardia di finanza, nei limiti di cui all’articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;».
3.90
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2.3) aggiungere il seguente:
«2.4) personale dell’Arma dei Carabinieri;».
3.91
Al comma 1, lettera a ), dopo il punto 2.3) inserire il seguente:
«2-bis) tutelare, nei limiti del possibile, il carattere nazionale del reclutamento, se necessario introducendo aliquote minime e massime di personale da incorporare sulla base delle Regioni di origine, e prevedendo altresì incentivi addizionali per favorire il volontariato militare nelle aree del Paese meno rappresentate nel personale in servizio di ogni ordine e grado».
3.92
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Forze armate,» inserire il seguente periodo: «in relazione al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1».
3.93
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Forze armate,» inserire il seguente periodo: «in relazione all’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 1».
3.94
Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da «nel periodo» fino a «comma».
E conseguentemente al comma 1, lettera l) sopprimere le parole da «e relativamente» fino a «presente comma».
3.95
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «ricorrendo» con le seguenti: «facendo ricorso».
3.96
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «giovani» aggiungere le seguenti: «di sesso maschile».
3.97
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «soggetti alla leva».
Al comma 1, lettera b) sostituire: «1985» con «1983».
3.98
Al comma 1, lettera b) sostituire: «1985» con «1984».
3.99
Al comma 1, lettera b) dopo le parole «entro il 1985» inserire le seguenti: «escludendo tuttavia dall’incorporazione i giovani abili ed arruolati nati prima del 1985, ma ammessi al beneficio del ritardo e quindi aggregati alle classi successive».
3.100
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «1985» inserire il seguente periodo: «salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza,».
3.101
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «rispettando la» con le seguenti: «nel rispetto della».
3.102
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «rispettando la» con le seguenti: «nel pieno rispetto della».
3.103
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «rispettando la» con le seguenti: «in conformità della».
3.104
Nel comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera:
«b-bis) prevedere la diminuzione progressiva della durata della ferma di leva, fissandola in nove mesi per gli incorporati nell’anno 2001, otto mesi per gli incorporati nell’anno 2002, sette mesi per gli incorporati nell’anno 2003 e sei mesi per gli incorporati nell’anno 2004 e seguenti, fino alla cessazioni del ricorso alla coscrizione obbligatoria».
3.105
Al comma 1 sopprimere la lettera c).
3.106
Al comma 1, lettera c), sostituire il periodo da: «il progressivo» a: «indicate alla» con il seguente: «la progressiva riduzione dell’organico complessivo delle forze armate ai sensi della».
3.107
Al comma 1, lettera c), sostituire il periodo da: «il progressivo» a: «Forze armate» con il seguente: «la progressiva riduzione dell’organico complessivo delle Forze armate ai sensi della lettera a), prevedendo anche il transito del personale in esubero».
3.108
Al comma 1, lettera c), sostituire il periodo da: «il progressivo» a: «indicate alla» con il seguente: «la progressiva riduzione dell’organico complessivo delle Forze armate ai sensi della».
3.109
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «progressivo» con la seguente: «graduale».
3.110
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «prevedendo anche il» con le seguenti: «definendo anche le modalità del».
3.111
Al comma 1, lettera c), infine, dopo le parole «di personale» aggiungere le parole seguenti «o quarant’anni di servizio utile comunque prestato;».
3.112
Al comma 1, lettera c), sopprimere il periodo da: «rispetto» a: «Forze armate».
3.113
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «all’organico» con le seguenti: «agli effettivi».
3.114
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «all’organico» con le seguenti: «al personale alle effettive dipendenze».
3.115
Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «amministrazioni» inserire la seguente: «strettamente».
3.116
Al comma 1, lettera c) sostituire il periodo da: «in relazione» a: «programmazione» con il seguente: »nei limiti delle esigenze, dei profili di impiego e della programmazione».
3.117
Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «amministrazioni» inserire il seguente periodo: «ad esclusione delle Forze di polizia ad ordinamento civile».
3.118
Al comma 1, lettera c), sopprimere il periodo: «in caso di mancato reimpiego».
3.119
Al comma 1, lettera c), sostituire il periodo: «in caso di mancato reimpiego» con il seguente: «a domanda dell’interessato».
3.120
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
3.121
Al comma 1, lettera d), sopprimere il periodo da: «e l’individuazione» a: «giuridico».
3.122
Al comma 1, lettera d), sopprimere il periodo da: «, anche decorso» a: «comma».
3.123
Al comma 1, lettera d), sopprimere il periodo da: «dell’Arma» a «finanza».
3.124
Al comma 1, lettera d), sopprimere il periodo: «e del Corpo della Guardia di finanza».
3.125
Al comma 1, lettera d), sopprimere il periodo da: «, da trarre» a: «congedo».
3.126
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
3.127
Al comma 1, lettera e), il periodo da: «nell’ambito» a: «dei volontari,» è soppresso.
3.128
Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
«e) prevedere nel corso del triennio 2000-2002 il reclutamento di 10.506 volontari in ferma prefissata».
3.129
«e) prevedere per il biennio 2000-2001 il reclutamento di volontari in ferma prefissata nella misura complessiva di 10.506 unità».
3.130
«e) prevedere per ogni anno del triennio 2000-2002 il reclutamento di volontari in ferma prefissata nella misura massima di 1500 unità».
3.131
«e) prevedere per il triennio 2000-2002 il reclutamento di volontari in ferma prefissata nella misura complessiva di 20.506 unità. La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è così costituita: Esercito 16.723; Marina: 4.616; Aeronautica: 2.251. Nell’ambito della Marina è previsto inoltre un ruolo dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con dotazione di 650 unità. L’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 è abrogato».
3.132
«e) prevedere, durante il triennio 2000-2002 il reclutamento di 10.560 volontari in ferma prefissata e l’immissione in servizio permanente di 3.540 volontari ad incremento della consistenza massima fissata per il ruolo dall’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196».
3.133
Al comma 1, lettera e), le parole: «dell’entità dell’organico» sono sostituite dalle seguenti: «del ruolo».
3.134
Al comma 1, lettera e), la parola: «assicurare» è sostituita dalla seguente: «prevedere».
3.135
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «prefissata» inserire il seguente periodo: «di cui alla presente legge».
3.136
Al comma 1, lettera e), le parole: «30.506 unità» sono sostituite con «10.506 unità» e le parole: «10.450 unità» con le seguenti: «5.450 unità».
3.137
Al comma 1, lettera e), sopprimere il periodo da: «ad incremento» a: «12 maggio 1995, n. 196».
3.138
Al comma 1, lettera f), il periodo da: «prevedere» a: «riguardanti i» è sostituito dal seguente: «disciplinare il reclutamento, il trattamento economico e giuridico dei». Conseguentemente è soppresso il numero 6).
3.139
Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «carabinieri» inserire le seguenti: «e della Guardia di finanza».
3.140
Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «carabinieri» inserire il periodo seguente: «, nel rispetto della progressiva riduzione dell’organico complessivo delle Forze armate ai sensi della lettera a)».
3.141
Al comma 1, lettera f), numero 1) la parola «uno» è sostituita dalla seguente: «due»; conseguentemente, allo stesso numero 1), dopo le parole: «in ferma di» sostituire la parola: «un» con «due». Conseguentemente, al numero 3), sostituire la parola: «un» con: «due». Conseguentemente, all’articolo 4, commi 1 e 2 la parola «annuale» è sostituita dalla seguente: «biennale». Conseguentemente, i commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell’articolo 2 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186 sono abrogati, fatta salva la posizione del personale in servizio ai sensi delle predette norme.
3.142
Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere il periodo da: «da impiegare» fino a: «estero,».
3.143
Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere il periodo da: «nonché» fino a: «contratta,».
3.144
Al comma 1, lettera f), numero 1), il periodo da: «con i volontari» a: «cinque anni» è sostituito dal seguente: «il ruolo dei volontari in ferma prefissata di cinque anni con volontari in ferma di un anno».
3.145
Al comma 1, lettera f), numero 1), il periodo da: «con i volontari» a: «cinque anni» è sostituito dal seguente: «il ruolo dei volontari in ferma prefissata di cinque anni con volontari in ferma di due anni».
3.146
Al comma 1, lettera f), numero 1), il periodo da: «e di rimanere» fino a: «biennali» è soppresso.
Conseguentemente al numero 3) è soppresso il periodo: «per le rafferme biennali e».
3.147
Al comma 1, lettera f), numero 2), il periodo da: «al termine» a: «nel ruolo» è sostituito dal seguente: «ai volontari in ferma prefissata di cinque anni di accedere al ruolo».
3.148
Al comma 1, lettera f), numero 2), le parole: «l’immissione dei volontari» sono sostituite dalle seguenti: «l’immissione di volontari».
3.149
Al comma 1, lettera f), numero 2), le parole: «l’immissione dei volontari» sono sostituite dalle seguenti: «l’immissione di personale volontario».
3.150
Al comma 1, lettera f), numero 2), il periodo da: «in relazione» fino a: «annualmente,» è soppresso.
3.151
Al comma 1, lettera f), numero 2), il periodo da: «alle esigenze» fino a: «annualmente,» è sostituito dal seguente: «alla pianificazione annuale delle carenze organiche».
3.152
Al comma 1, lettera f), numero 2), la parola: «esigenze» è sostituita dalla seguente: «carenze».
3.153
Al comma 1, lettera f), numero 2), la parola: «organiche» è sostituita dalla seguente: «effettive».
3.154
Al comma 1, lettera f), numero 2), la parola: «annualmente» è soppressa.
3.155
Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).
3.156
Al comma 1, lettera f), numero 3), il periodo da: «, per le rafferme» a: «servizio permanente» è soppresso.
3.157
Al comma 1, lettera f), numero 3), il periodo: «per le rafferme biennali e» è soppresso.
3.158
Al comma 1, lettera f), numero 3), il periodo da: «e per il transito» a: «permanente» è soppresso.
3.159
Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).
3.160
Al comma 1, lettera f), il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) prevede di incrementare le possibilità di accesso dei volontari di truppa in servizio permanente al ruolo dei Marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196».
3.161
«4) prevede, nei limiti delle carenze organiche, di incrementare le possibilità di accesso dei volontari di truppa in servizio permanente al ruolo dei Marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196».
3.162
Al comma 1, lettera f), numero 4), il periodo da: «esclusa» a: «Aeronautica» è soppresso.
3.163
Al comma 1, lettera f), numero 4), le parole: «, esclusa l’Arma dei Carabinieri» sono soppresse.
3.164
Al comma 1, lettera f), numero 4), il periodo da: «in relazione alla disponibilità» a: «articolo 11 ed» è soppresso.
3.165
Al comma 1, lettera f), sopprimerre il numero 5).
3.166
Al comma 1, lettera f) numero 5), la parola: «favorire» è sostituita dalla seguente: «consentire».
3.167
Al comma 1, lettera f), numero 5), dopo le parole: «lettera a),» è inserito il seguente periodo: «attraverso iniziative per la formazione professionale e il completamento dei cicli di studio,». Conseguentemente sono soppressi i numeri dal 5.1) al 5.4).
3.168
Al comma 1, lettera f), abolire i punti 5.2) 5.3) e 5.4)
3.169
Al comma 1, lettera f), il numero 5.1) è sostituito dal seguente:
«5.1) prevedendo iniziative per la formazione professionale, il completamento dei cicli di studio e il collocamento sul mercato del lavoro».
3.170
«5.1) prevedendo iniziative per la formazione professionale e il completamento dei cicli di studio».
3.171
Al comma 1, lettera f), numero 5.1), sopprimere la parola: «preferenziale».
3.172
Al comma 1, lettera f), numero 5.1), il periodo da: «anche attraverso» a: «imprese» è soppresso.
3.173
Al comma 1, lettera f), numero 5.1), dopo le parole: «imprese private» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelle che producono beni e servizi per il settore della Difesa».
3.174
Al comma 1, lettera f), numero 5.1), dopo le parole: «imprese private» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelle che riuniscono le imprese produttrici di beni e servizi per il settore della Difesa».
3.174a
Al comma 1, lettera f), numero 5.1), dopo le parole: «imprese private» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelle che riuniscono le imprese produttrici di beni e servizi per l’amministrazione della Difesa».
3.174b
Al comma 1, lettera f), numero 5.1), il periodo da: «e l’attivazione» a: «imprese» è soppresso.
3.174c
Al comma 1, lettera f), numero 5.1), sopprimere le parole: «anche finanziarie».
3.174d
Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 5.2).
3.174e
Al comma 1, lettera f), il numero 5.2), è sostituito dal seguente:
«5.2) determinando il numero di posti da riservare ai militari volontari che cessano il servizio nei ruoli iniziali dell’Arma dei Carabinieri».
3.174f
Al comma 1, lettera f), numero 5.2), sostituire la parola «determinando» con le parole seguenti «incrementando adeguatamente».
3.174g
Al comma 1, lettera f), numero 5.2), sopprimere la parola: «volontari».
3.174h
Al comma 1, lettera f), numero 5.2), sopprimere le parole: «senza demerito».
3.174i
Al comma 1, lettera f), numero 5.2), sopprimere il periodo da: «, della Polizia di Stato» a «Ministero della difesa».
3.174l
Al comma 1, lettera f), numero 5.2), sopprimere le parole: «dell’Arma dei carabinieri,».
3.175
Al comma 1, lettera f), numero 5.2), sopprimere le parole: «della Polizia di Stato,».
3.176
Al comma 1, lettera f), numero 5.2), sono sopprimere le parole: «del Corpo della Guardia di finanza,».
3.177
Al comma 1, lettera f), numero 5.2), sopprimere le parole: «del Corpo della polizia penitenziaria,».
3.178
Al comma 1, lettera f), numero 5.2), sopprimere le parole: «del Corpo forestale dello Stato,».
3.179
Al comma 1, lettera f), numero 5.2), sopprimere le parole: «del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
3.180
Al comma 1, lettera f), numero 5.2), sopprimere le parole: «dei Corpi di polizia municipale,».
3.181
Al comma 1, lettera f), numero 5.2), sopprimere le parole: «e nei ruoli civili del Ministero della difesa».
3.182
Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 5.3).
Conseguentemente al numero 5.4) il periodo da: «per l’assunzione» a: «5.3) e» è soppresso.
3.183
Al comma 1, lettera f), il numero 5.3), è sostituito dal seguente:
«5.3) All’articolo 30, comma 1 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall’articolo 19 della legge 24 settembre 1986, n. 958, le parole: «cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti:«sei per cento» e le parole «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti:«undici per cento».
3.184
Al comma 1, lettera f), numero 5.3) sostituire la parola «rideterminando» con le parole seguenti «incrementando adeguatamente».
3.185
Al comma 1, lettera f), numero 5.3), sostituire la parola «rideterminando» con le seguenti: «riducendo del 50 per cento».
3.186
Al comma 1, lettera f), numero 5.3), dopo le parole: «legge 24 dicembre 1986, n. 958» inserire il seguente periodo: «entro il limite massimo del 6% delle assunzioni annuali degli impiegati e dell’11% delle assunzioni annuali degli operai».
3.187
Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 5.4).
3.188
Al comma 1, lettera f), numero 5.4), il periodo da: «nei concorsi» a: «numero 5.2)» è sostituito dal seguente: «prevista ai numeri 5.2) e 5.3)».
3.189
Al comma 1, lettera f), numero 5.4), il periodo da: «nei concorsi» a: «numero 5.2)» è sostituito dal seguente: «di cui ai numeri 5.2) e 5.3)».
3.190
Al comma 1, lettera f), numero 5.4), è soppresso il periodo da: «per l’assunzione» a: «al numero 5.3) e».
3.191
Al comma 1, lettera f), numero 5.4), è soppresso il periodo da: «e per l’accesso» a: «al numero 5.2)».
3.192
Al comma 1, lettera f), numero 5.4), le parole: «o parzialmente» sono soppresse.
3.193
Al comma 1, lettera f), numero 5.4), la parola: «dà» è sostituita dalla seguente: «darebbe».
3.194
Al comma 1, lettera f), numero 5.4), dopo le parole «si cumuli» inserire le seguenti: «nel corso del medesimo anno».
3.195
Al comma 1, lettera f), numero 5.4), dopo le parole «stessa amministrazione» inserire le seguenti: «entro la fine del medesimo anno del primo concorso».
3.196
Al comma 1, lettera f), numero 5.4), sopprimere il periodo da: «ovvero» a: «idonei».
3.197
Al comma 1, lettera f), numero 5.4), le parole: «ne sia prevista» sono sostituite dalle seguenti: «se ne preveda».
3.198
Al comma 1, lettera f), numero 5.4), le parole: «prevista l’utilizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto».
3.199
Al comma 1, lettera f), numero 5.4), le parole: «nell’ipotesi» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso».
3.200
Al comma 1, lettera f), numero 5.4), le parole: «nell’ipotesi in cui» sono sostituite dalle seguenti: «qualora».
3.201
Al comma 1, lettera f), numero 5.4), dopo le parole «degli idonei» inserire le seguenti: «entro la fine del medesimo anno di inserimento del candidato nella graduatoria stessa».
3.202
Al comma 1, lettera f), numero 6), il periodo da: «ed armonizzandolo» a: «permanente» è soppresso.
3.203
Al comma 1, lettera f), numero 6), il periodo da: «ed armonizzandolo» a: «volontario» è soppresso.
3.204
Al comma 1, lettera f), numero 6), il periodo da: «ed armonizzandolo» è sostituito dal seguente: «coerentemente».
3.205
Al comma 1, lettera f), numero 6), il periodo da: «ed adeguandolo» a: «volontario» è soppresso.
3.206
Al comma 1, lettera f), numero 6), le parole: «ed adeguandolo ai» sono sostituite dalle seguenti:«, tenendo conto anche dei».
3.207
Al comma 1, lettera f), numero 6), il periodo da: «prestazione» a: «volontario» è sostituito dal seguente: «lavoro».
3.208
Al comma 1, lettera f), numero 6), la parola: «volontario» è soppressa.
3.209
Al comma 1, lettera f), numero 7), è sostituito dal seguente:
«7) i commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell’articolo 2 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186 sono abrogati, fatta salva la posizione del personale in servizio ai sensi delle predette norme».
3.210
Al comma 1, lettera f), è soppresso il numero 8).
3.211
Al comma 1, lettera f), numero 8), sono soppresse le parole: «transitorie e».
3.212
Al comma 1, lettera f), numero 8), sono soppresse le parole: «e di raccordo».
3.213
Al comma 1, lettera f), numero 8), il periodo da: «volte anche» a: «posizione del» è sostituito dal seguente: «relativamente al».
3.214
Al comma 1, lettera f), numero 8), la parola: «tutelare» è sostituita dalla seguente: «non alterare».
3.215
Al comma 1, lettera f), numero 8), la parola: «tutelare» è sostituita dalla seguente: «rendere coerente con la nuova normativa».
3.216
Al comma 1, lettera f), numero 8), la parola: «tutelare» è sostituita dalla seguente: «armonizzare con quanto previsto dalla lettera a)».
3.217
Al comma 1, lettera f), numero 8), sono soppresse le parole: «o in corso di arruolamento».
3.218
Al comma 1, lettera f), numero 8), è soppresso il periodo da: «o in corso» a: «presente legge».
3.219
Al comma 1, lettera f), numero 8), è soppresso il periodo da: «e ad armonizzare» a: «12 maggio 1995, n. 198».
3.220
Al comma 1, lettera f), numero 8), dopo le parole: «decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198», aggiungere il seguente periodo: «, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio».
3.221
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
3.222
Al comma 1, lettera g), il periodo da: «al fine» a: «di truppa» è soppresso.
3.223
Al comma 1, lettera g), la parola: «prioritariamente» è soppressa.
3.224
Al comma 1, lettera g), le parole: «salvaguardare prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «incrementare».
3.225
Al comma 1, lettera g), le parole: «salvaguardare prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «assicurare».
3.226
Al comma 1, lettera g), le parole: «salvaguardare prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «ottimizzare».
3.227
Al comma 1, lettera g), le parole: «salvaguardare prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «favorire».
3.228
Al comma 1, lettera g), le parole: «salvaguardare prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «privilegiare».
3.229
Al comma 1, lettera g), la parola: «prioritariamente» è sostituita dalla seguente: «in via prioritaria».
3.230
Al comma 1, lettera g), le parole: «dei volontari di truppa» sono sostituite dalle seguenti: «del personale militare».
3.231
Al comma 1, lettera g), le parole: «dei volontari di truppa» sono sostituite dalle seguenti: «del personale militare volontario».
3.232
Al comma 1, lettera g), le parole: «dei volontari di truppa» sono sostituite dalle seguenti: «del personale militare del Ministero della difesa».
3.233
Al comma 1, lettera g), le parole «di truppa» sono soppresse.
3.234
Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «di truppa» è inserito il seguente periodo: «e nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio».
3.235
Al comma 1, lettera g), la parola: «progressivo» è sostituita dalla seguente: «graduale».
3.236
Al comma 1, lettera g), la parola: «affidamento» è sostituita dalla seguente: «trasferimento».
3.237
Al comma 1, lettera g), è soppresso il periodo da: «nel rispetto» a: «procedure e».
3.238
Al comma 1, lettera g), è soppresso il periodo da: «e garantendo» a: «n. 265».
3.239
Al comma 1, lettera g), il periodo da: «e garantendo» a: «bilancio» è sostituito dal seguente: «, garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265 e nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, avvalendosi».
3.240
Al comma 1, lettera g), è soppresso il periodo da: «, avvalendosi» a «strutture militari».
3.241
Al comma 1, lettera g), il periodo da: «lo svolgimento» a: «soddisfacimento di» è sostituito dal seguente: «quanto attiene alla logistica e non connesso alle».
3.242
Al comma 1, lettera g), le parole: «di natura logistica» sono sostituite dalle seguenti: «logistiche».
3.243
Al comma 1, lettera g), la parola: «attualmente» è soppressa.
3.244
Al comma 1, lettera g), il periodo: «attualmente svolto da personale militare e» è soppresso.
3.245
Al comma 1, lettera g), le parole: «al soddisfacimento di esigenze» sono sostituite dalle seguenti: «alle esigenze».
3.246
Al comma 1, lettera g), è soppresso il periodo da: «e non connesse» a: «militari».
3.247
Al comma 1, lettera g), sono soppresse le parole: «e di difesa».
3.248
Al comma 1, lettera g), la parola: «strutture» è sostituita dalla seguente: «installazioni, attrezzature e infrastrutture».
3.249
Al comma 1, alla lettera h) nell’alinea, dopo la parola «504» inserire le seguenti «peraltro integrate con la previsione che siano dispensati dal servizio militare, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del medesimo decreto legislativo, in una famiglia i figli oltre il secondo».
3.250
Al comma 1, lettera h), numero 1), dopo la parola: «unitaria», inserire il seguente periodo: «, equa e non discriminatoria».
3.251
Al comma 1, lettera h), numero 2), la parola: «restanti» è soppressa.
3.252
Al comma 1, lettera h), numero 2), le parole: «in vigore» sono soppresse.
3.253
Al comma 1, lettera h), dopo il numero 2), è inserito il seguente:
«2-bis) prevedere che i militari in servizio obbligatorio di leva non partecipino a operazioni militari all’estero».
3.254
«2-bis) prevedere che i militari in servizio obbligatorio di leva non siano inviati all’estero per partecipare a operazioni militari internazionali».
3.255
Al comma 1, lettera h), numero 3), la parola: «prevedere» è sostituita dalla seguente: «assicurare».
3.256
Al comma 1, lettera h), numero 3), la parola: «cento» è sostituita dalla seguente: «cinquanta».
3.257
Al comma 1, lettera h), numero 3), dopo la parola: «residenza» inserire le seguenti: «o di domicilio». Conseguentemente al medesimo numero, dopo il periodo: «rientro periodico al luogo di residenza» inserire le seguenti: «o di domicilio».
3.258
Al comma 1, lettera h), numero 3), le parole: «precedente occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «esperienze lavorative».
3.259
Al comma 1, lettera h), numero 3, è soppresso il periodo da: «a causa» a: «nazionale».
3.260
Al comma 1, è soppressa la lettera l).
3.261
Al comma 1, lettera l), è soppresso il periodo da: «ivi comprese» a: «porto».
3.262
Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «porto» inserire il seguente periodo: «e del Corpo della guardia di finanza nonché dell’Arma dei carabinieri,». Conseguentemente alla medesima lettera dopo le parole: «servizio di leva» sono soppresse le seguenti: «nell’Arma dei carabinieri». Conseguentemente alla medesima lettera dopo le parole: «di Stato» sono soppresse le seguenti: «, nel Corpo della guardia di finanza».
3.263
Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «porto» inserire il seguente periodo: «e dell’Arma dei carabinieri,». Conseguentemente alla medesima lettera dopo le parole: «servizio di leva» sono soppresse le seguenti: «nell’Arma dei carabinieri».
3.264
Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «porto,» inserire il seguente periodo: «e del Corpo della guardia di finanza,». Conseguentemente alla medesima lettera dopo le parole: «di Stato» sono soppresse le seguenti: «, nel Corpo della guardia di finanza».
3.265
Al comma 1, lettera l), il periodo da: «a decorrere» a: «presente comma» è sostituito dal seguente: «per il triennio 2003-2005».
3.266
Al comma 1, lettera l), il periodo da: «e relativamente» a: «presente comma» è sostituito dal seguente: «fino al 1º gennaio 2006».
3.267
Al comma 1, lettera l), le parole: «nell’Arma dei Carabinieri,» sono soppresse.
3.268
Al comma 1, lettera l), è soppresso il periodo da: «tenendo conto» a: «armi».
3.269
Al comma 1, lettera l), la parola: «progressiva» è soppressa.
3.270
Al comma 1, lettera l), aggiungere infine il seguente periodo: «I giovani di leva reclutati negli organici dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria e dei Vigili del fuoco, ai sensi della legge 24 dicembre 1986 n. 958, saranno progressivamente sostituiti in relazione al possibile minore gettito di leva, da volontari.
Il Governo è delegato a stabilire annualmente, con proprio decreto, il contingente necessario per la predetta esigenza. L’onere economico derivante per l’attuazione progressiva della sostituzione del personale in servizio di leva, con pari unità di personale in servizio permanente, è ricompreso in quello globale della presente legge e sarà di anno in anno ripartito in capitoli di bilancio distinti per i vari Organismi interessati».
3.271
All’articolo 3, sopprimere il comma 2.
3.272
All’articolo 3, comma 2, è soppresso il periodo da: «Al fine» a: «leva».
3.273
All’articolo 3, comma 2, le parole: «in ferma prefissata» sono soppresse.
3.274
All’articolo 3, comma 2, le parole: «l’iniziale sostituzione» sono sostituite dalle seguenti: «la sostituzione».
3.275
All’articolo 3, comma 2, dopo le parole: «personale» inserire le seguenti: «in servizio obbligatorio».
3.276
All’articolo 3, comma 2, le parole: «anno 2000» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2001».
3.277
All’articolo 3, comma 2, le parole: «2531 volontari» sono sostituite dalle seguenti: «1531 volontari».
3.278
All’articolo 3, comma 2, la parola: «volontari» è sostituita dalla seguente: «unità di personale volontario».
3.279
All’articolo 3, la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
«a) garantire che, nel quadro dell’iter formativo, i volontari di truppa e militari di leva acquisiscano una conoscenza approfondita della normativa relativa alla condizione militare, con specifica indicazione dei diritti e dei doveri, dei contenuti della Costituzione e della Carta delle Nazioni Unite, nonché della normativa nazionale e internazionale relativa ai diritti umani, al diritto umanitario e al diritto bellico».
3.280
Al comma 3, lettera a), la parola: «assicurare» è sostituita dalla seguente: «garantire».
3.281
Al comma 3, lettera a), il periodo: «siano fornite informazioni» è sostituito dal seguente: «il personale di cui all’alinea sia istruito».
3.282
Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «informazioni» inserire la seguente: «approfondite».
3.283
Al comma 3, lettera a), è soppressa la parola: «principali».
3.284
Al comma 3, lettera a), il periodo da: «ricorrendo» a: «civica» è sostituito dal seguente: «prevedendo che siano inseriti nell’iter formativo corsi specifici».
3.285
Dopo la lettera a) del comma 3 è inserita la seguente:
«a-bis) prevedere, nell’ambito del percorso formativo, l’apprendimento di una o più lingue straniere».
3.286
La lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
«b) assicurare il miglioramento dell’addestramento e della formazione tecnica e culturale ai fini della partecipazione alle missioni di cui all’articolo 1, comma 4 della presente legge».
3.287
«b) assicurare il miglioramento dell’addestramento e della formazione tecnica e culturale del personale di cui all’alinea del presente comma, ai fini dell’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 1, comma 4 della presente legge. In questo quadro, particolare attenzione sarà dedicata all’apprendimento di una o più lingue straniere».
3.288
«b) migliorare la qualità dell’addestramento e della formazione tecnica e culturale del personal di cui all’alinea ai fini della partecipazione di quest’ultimo alle missioni di cui all’articolo 1, comma 4 della presente legge».
3.289
Al comma 3, lettera b), la parola: «assicurare» è sostituita dalla seguente: «garantire».
3.290
Al comma 3, lettera b), le parole: «degli standard di addestramento e di» sono sostituite dalle seguenti: «dell’addestramento e della».
3.291
Al comma 3, lettera b), le parole: «delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’alinea del presente comma.
3.292
Al comma 3, lettera b) il periodo da: «alle esigenze» a: «internazionali» è sostituito dal seguente: «a quelli degli altri paesi membri dell’Unione Europea».
3.293
Al comma 3, lettera b), il periodo da: «alle esigenze» a: «internazionali» è sostituito dal seguente: «a quelli degli altri paesi membri dell’Unione Europea e della Nato al tempo stesso».
3.294
La lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
«c) garantire che le infrastrutture ad uso abitativo utilizzate dalle Forze armate siano conformi alla normativa in vigore sull’igiene, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni».
3.295
«c) adeguare le strutture abitative utilizzate dalle Forze armate alla normativa in vigore sull’igiene, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni».
3.296
Al comma 3, lettera c), le parole: «verificare l’adeguamento delle» sono sostituite dalle seguenti: «adeguare le».
3.297
Al comma 3, lettera c), sostituire la parola «verificare» con la seguente «assicurare».
3.298
Al comma 3, lettera d), le parole: «garantire» sono sostituite dalle seguenti: «assume iniziative per».
3.299
Al comma 3, alla lettera d), il periodo da: «, promuovendo» a: «pasto» è soppresso.
3.300
Al comma 3, lettera d) il periodo da: «, compreso» a: «pasto» è soppresso.
3.301
Al comma 3, lettera d) il periodo da: «, compreso» a: «pasto» è sostituito dal seguente: «compresa la fornitura di buoni pasto».
3.302
Al comma 3, la lettera e) è soppressa.
3.303
Al comma 3, lettera e), il periodo da: «ad integrazione» a: «n. 958,» è soppresso.
3.304
All’articolo 3, è soppresso il comma 4.
3.305
All’articolo 3, comma 4, il periodo da: «un anno» a: «comma 1» è sostituito dal seguente: «diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge».
3.306
All’articolo 3, comma 4, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
3.307
All’articolo 3, comma 4, le parole: «uno o più decreti legislativi recanti» sono sostituite dalle seguenti: «un decreto legislativo recante».
3.308
All’articolo 3, comma 4, dopo le parole: «modalità» inserire le seguenti: «, delle previsioni finanziarie».
3.309
All’articolo 3, comma 4, il periodo da: «dei principi» a: «indicati nel» è sostituito dal seguente: «nei limiti di quanto previsto al».
3.310
All’articolo 3, comma 4, aggiungere infine: «Tali decreti legislativi non potranno comportare variazioni delle previsioni di spesa di cui alla presente legge».
3.311
All’articolo 3, comma 4, aggiungere infine: «Tali decreti legislativi non potranno riguardare modifiche della tabella A, annessa alla presente legge».
3.0.1
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
(Delega al Governo)
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici. 3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 1 e secondo i seguenti criteri:
a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti del contingente fissato;
b) determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile; c) funzionalità dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo formativo e professionale e l’ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate; d) utilità sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero; e) funzionalità e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d); f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la chiamata alle armi dell’ultimo scaglione di giovani di leva; g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n. 230, e del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, in quanto compatibili con la presente legge; h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori di coscienza.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego».
3.0.2
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
(Preferenze nell’assegnazione di personale alle Truppe Alpine)
3.0.3
(Modifiche allo status degli obiettori di coscienza)
3.0.4
2. La Guardia nazionale, nel caso di eventi o calamità, la cui gravità o estensione superino la capacità d’intervento delle forze istituzionalmente preposte, ha inoltre i compiti di concorrere:
a) alla difesa delle libere istituzioni;
b) alla difesa della collettività e dei suoi beni.
3. L’impiego di personale della Guardia nazionale fuori dei confini dello stato è possibile solo a seguito di espressa volontà dei singoli.
4. La Guardia nazionale deve essere operativa entro il 2001. 5. La Guardia nazionale ha le caratteristiche della fanteria leggera ed è costituita da reparti delle specialità dell’Arma di fanteria. 6. La Guardia nazionale è costituita da ufficiali e sottufficiali dell’Esercito in servizio permanente effettivo e da personale di truppa di leva. 7. Il personale di leva della Guardia nazionale è reclutato con criterio strettamente regionale. 8. Gli ufficiali e i sottufficiali dell’Esercito, appartenenti all’Arma di fanteria e sue specialità, possono essere destinati indifferentemente a reparti dell’Esercito permanente o della Guardia nazionale. 9. L’entità del contingente da incorporare annualmente è definita in funzione del gettito regionale di leva e degli stanziamenti annuali di bilancio. 10. Ferma di leva nella Guardia nazionale ha la durata, in tempo di pace, di sei mesi. Il personale di truppa della Guardia nazionale, dopo il congedo, è richiamabile in servizio fino al trentacinquesimo anno di età, per esigenze addestrative e operative. 11. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per determinare, con riferimento alla Guardia nazionale e sulla base dei princìpi della presente legge:
a) i volumi organici e l’ordinamento;
b)le norme relative al reclutamento, addestramento, impiego e mobilitazione; c)la dislocazione e l’organizzazione delle caserme e delle aree addestrative; d) le norme relative all’avanzamento e trattamento economico e previdenziale del personale; e) i tempi di attuazione dei singoli provvedimenti».
3.0.5
(Delega per il coordinamento delle strutture preposte al servizio militare e di quelle proposte al servizio civile)
a) scelta vocazionale;
b) scelta dell’area nella quale prestare servizio; c) orari di servizio e per il tempo libero; d) emolumenti; e) requisiti e tempi relativi al differimento o alla sospensione o all’esenzione del servizio.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 devono inoltre essere definite le eventuali ridislocazioni dei reparti e delle caserme sul territorio nazionale per garantire le esigenze di cui alle citate lettere a), b), c), d) ed e) del predetto comma 1.
3.0.6
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente
(Servizio di leva nel corpo forestale dello Stato)
Art. 6-bis. 1. Un’aliquota del contingente annuale dei militari di leva può essere destinata a prestare il servizio militare nel Corpo forestale dello Stato e nella regione di residenza.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabilite le aliquote annuali e le modalità del servizio«.
3.0.7
Il decreto legislativo dovrà prevedere l’apertura della griglia delle carriere attualmente esistenti, in modo tale da rompere il monopolio detenuto dalle Accademie di Forza Armata nella formazione degli ufficiali di Stato Maggiore e permettere l’accesso ai gradi più elevati della gerarchia militare dei militari di truppa, dei graduati e dei sottufficiali che si siano maggiormente distinti nelle loro incombenze, previo il superamento di appositi concorsi per titoli ed esami. Il personale militare di truppa ed i sottufficiali dovranno essere incoraggiati a promuovere la proprio formazione personale. Il predetto decreto legislativo dovrà altresì prevedere una sensibile riduzione dei gradi esistenti all’interno della piramide gerarchica ed introdurre gli opportuni correttivi al principio dell’avanzamento normalizzato cui attualmente si improntano le carriere nelle Forze Armate«.
Sopprimere l’articolo.
4.2
Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «Per un breve periodo».
4.3
Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 2004».
4.4
Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 2003».
4.5
Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 2002».
4.6
Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 2001».
4.7
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» sono inserite le seguenti: «fino al 2004,».
4.8
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» sono inserite le seguenti: «fino al 2003,».
4.9
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» sono inserite le seguenti: «fino al 2002,».
4.10
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» sono inserite le seguenti: «fino al 2001,».
4.11
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» sono inserite le seguenti: «per un periodo non superiore a quattro anni,».
4.12
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» sono inserite le seguenti: «per un periodo non superiore a tre anni,».
4.13
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» sono inserite le seguenti: «per un periodo non superiore a due anni,».
4.14
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» sono inserite le seguenti: «per un periodo non superiore a un anno,».
4.15
Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all’entrata in vigore della presente legge».
4.16
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» sono inserite le seguenti: «fino all’entrata in vigore della presente legge,».
4.17
Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall’entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore ai due anni».
4.18
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall’entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a quattro anni,».
4.19
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall’entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a tre anni,».
4.20
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall’entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a due anni,».
4.21
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall’entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a 23 mesi,».
4.22
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall’entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a 22 mesi,».
4.23
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall’entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a 21 mesi,».
4.24
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall’entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a 20 mesi,».
4.25
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall’entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a 19 mesi,».
4.26
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall’entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a 18 mesi,».
4.27
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall’entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a 17 mesi,».
4.28
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall’entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a 16 mesi,».
4.29
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall’entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a 15 mesi,».
4.30
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall’entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a 14 mesi,».
4.31
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall’entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a 13 mesi,».
4.32
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall’entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a un anno,».
4.33
Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3, comma 1».
4.34
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» inserire le seguenti: «a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a quattro anni,».
4.35
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» inserire le seguenti: «a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a tre anni,».
4.36
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» inserire le seguenti: «a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a due anni,».
4.37
Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a quattro anni».
4.38
Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a tre anni».
4.39
Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a due anni».
4.40
Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a 23 mesi».
4.41
Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a 22 mesi».
4.42
Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a 21 mesi».
4.43
Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a 20 mesi».
4.44
Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a 19 mesi».
4.45
Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a 18 mesi».
4.46
Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a 17 mesi».
4.47
Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a 16 mesi».
4.48
Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a 15 mesi».
4.49
Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a 14 mesi».
4.50
Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a 13 mesi».
4.51
Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a un anno».
4.52
Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «Nel corso dell’anno 2000».
4.53
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» sono inserite le seguenti: «durante l’anno 2000,».
4.54
Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «Per il biennio 2000-2001».
4.55
Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2000-2002».
4.56
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» sono inserite le seguenti: «durante il biennio 2000-2001,».
4.57
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» sono inserite le seguenti: «durante il triennio 2000-2002,».
4.58
Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «Per il biennio 2001-2002».
4.59
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» sono inserite le seguenti: «durante il biennio 2001-2002».
4.60
Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «Per il biennio 2002-2003».
4.61
Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» sono inserite le seguenti: «durante il biennio 2002-2003,».
4.62
4.63
Al comma 1, il periodo da: «previsto» a: «vigente» è soppresso.
4.64
Al comma 1, la parola: «legislazione» è sostituita dalla seguente: «normativa».
4.65
Al comma 1, la parola: «vigente» è sostituita dalle seguenti: «in vigore».
4.66
Al comma 1, dopo la parola: «vigente» sono inserite le seguenti: «fino all’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3, comma 1».
4.67
Al comma 1, la parola: «annuale», è sostituita dalla seguente: «biennale». Conseguentemente al comma 2, la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «biennale».
4.68
Al comma 1, il periodo da: «quaranta» a «incorporazione» è sostituito dal seguente: «entro i quaranta giorni precedenti la cessazione del servizio stesso».
4.69
Al comma 1, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «novanta».
4.70
Al comma 1, dopo l’alinea inserire il seguente periodo: «L’amministrazione della difesa si riserva di dare riscontro positivo alla domanda entro venti giorni dalla data della presentazione della stessa».
4.71
Al comma 1, dopo l’alinea inserire il seguente periodo:
«L’amministrazione della difesa ha facoltà di dare riscontro negativo alla domanda».
4.72
Al comma 1, dopo l’alinea inserire il seguente periodo: «Il Ministro della difesa ha facoltà di dare riscontro negativo alla domanda».
4.73
Al comma 1, dopo l’alinea inserire il seguente periodo: «L’amministrazione della difesa può, a sua discrezione, dare riscontro negativo alla domanda».
4.74
Al comma 1, dopo l’alinea inserire il seguente periodo: «Nel caso in cui il servizio di leva sia trasformato in ferma annuale, al militare sarà corrisposto lo stesso trattamento economico dei volontari in ferma annuale a partire dalla data d’inizio del servizio di leva».
4.75
Al comma 2, le parole: «La disposizione di cui» sono sostituite dalle seguenti: «Quanto previsto».
4.76
Al comma 2, le parole: «La disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «Il dispositivo».
4.77
Al comma 2, le parole: «si applica» sono sostituite dalle seguenti: «è applicabile».
4.78
Al comma 2, le parole: «si applica relativamente» sono sostituite dalle seguenti: «è applicabile esclusivamente in relazione».
4.79
Al comma 2, la parola: «relativamente» è soppressa.
4.80
Al comma 2, dopo la parola: «quota» è inserita la seguente: «fissa».
4.81
Al comma 2, la parola: «quota» è sostituita dalla seguente: «percentuale».
4.82
Al comma 2, dopo la parola: «quota» inserire le seguenti: «non superiore al 5%».
4.83
Al comma 2, dopo la parola: «quota» inserire le seguenti: «non superiore al 4%».
4.84
Al comma 2, dopo la parola: «quota» inserire le seguenti: «non superiore al 3%».
4.85
Al comma 2, dopo la parola: «quota» inserire le seguenti: «pari al 5%». Conseguentemente, il periodo da: «definita» a: «difesa» è soppresso.
4.86
Al comma 2, dopo la parola: «quota» inserire le seguenti: «pari al 4%». Conseguentemente, il periodo da: «definita» a: «difesa» è soppresso.
4.87
Al comma 2, dopo la parola: «quota» inserire le seguenti: «pari al 3%». Conseguentemente, il periodo da: «definita» a: «difesa» è soppresso.
4.88
Al comma 2, dopo la parola: «quota» inserire le seguenti: «pari al 2%». Conseguentemente, il periodo da: «definita» a: «difesa» è soppresso.
4.89
Al comma 2, dopo le parole: «ferma annuale» inserire le seguenti: «non superiore al 5%».
4.90
Al comma 2, dopo la parola: «definita» è inserita la seguente: «annualmente».
4.91
Al comma 2, dopo la parola: «definita» è inserita la seguente: «semestralmente».
4.92
Al comma 2, dopo la parola: «definita» è inserita la seguente: «periodicamente».
4.93
Al comma 2, dopo la parola: «definita» è inserita la seguente: «con cadenza periodica».
4.94
Al comma 2, il periodo da: «di spesa» a: «presente legge» è sostituito dal seguente: «degli ordinari stanziamenti di bilancio».
4.95
Al comma 2, il periodo da: «di spesa» a «presente legge» è sostituito dal seguente: «degli ordinari stanziamenti del bilancio del Ministero della difesa».
4.96
Dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono avere effetti discriminatori nei confronti delle candidate volontarie di sesso femminile».
4.97
«3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 non può avere effetti discriminatori nei confronti delle candidate volontarie di sesso femminile».
4.98
«3. Dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare effetti discriminatori nei confronti delle candidate volontarie di sesso femminile».
4.0.1
Dopo l’articolo 4, inserire i seguenti:
(Organizzazione del servizio civile volontario)
2. Oggetto della convenzione sono progetti finalizzati e verificabili, da realizzare attraverso il servizio civile volontario, su base territoriale, presentati da Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni, pubblici e privati, per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1. 3. I progetti sono selezionati dal comitato regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente competente in base alla sede del soggetto proponente, secondo la loro qualità, innovazione, sostenibilità, replicabilità. Almeno il 60 per cento dei progetti approvati deve essere costituito da quelli presentati da enti e organizzazioni privati. I costi amministrativi devono essere contenuti entro il 10 per cento del costo del progetto. 4. Compatibilmente con le possibilità, l’assegnazione della giovane o del giovane al servizio civile volontario deve rispettare l’area vocazionale ed il settore di impiego da essi indicati e deve avvenire nell’ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda, tenendo conto delle richieste anche nominative delle Amministrazioni dello Stato, degli enti o organizzazioni, pubblici e privati, responsabili dei progetti.
(Servizio civile volontario per la pace)
a) presso sedi dove siano realizzati progetti per il servizio civile volontario di Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni, pubblici e privati;
b) attraverso convenzioni stipulate dall’Ufficio centrale nazionale con il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera d), nel quadro di iniziative o strutture per interventi di pacificazione e cooperazione istituite dall’Unione europea e dagli organismi internazionali di cui l’Italia è parte.
4.0.2
(Ufficio nazionale per il servizio civile)
2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Ufficio nazionale per il servizio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali, nonchè dagli enti locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 della legge n. 230 del 1998. 3. Le spese di funzionamento dell’Ufficio nazionale per il servizio civile sono definite, per il primo triennio, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all’articolo 10.
(Servizio civile all’estero)
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalità di svolgimento del servizio civile all’estero disponendo, altresì, in ordine alla relativa formazione.
(Determinazione del contingente)
Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l’Ufficio nazionale per il servizio civile, trasmette a quest’ultimo i nominativi dei giovani aspiranti.
5.2
Il comma 1 è soppresso.
5.3
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della solidarietà sociale individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa, una struttura competente a svolgere attività informativa, diretta ai militari volontari congedati, riguardo all’offerta di lavoro».
5.4
«1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della solidarietà sociale individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa, una struttura competente a svolgere attività informativa e di orientamento al lavoro per i militari volontari congedati».
5.5
«1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della solidarietà sociale individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa, nell’ambito del Dipartimento della solidarietà sociale, una struttura competente a svolgere attività informativa e di orientamento al lavoro per i militari volontari congedati».
5.6
«1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, una struttura interministeriale competente a svolgere attività informativa e di orientamento al lavoro per i militari volontari congedati».
5.7
«1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, una struttura interministeriale competente a svolgere attività informativa e di orientamento al lavoro per i militari in servizio e congedati».
5.8
«1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della solidarietà sociale individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa, una struttura per la raccolta di informazioni riguardo all’offerta di lavoro. Tali informazioni sono messe a disposizione dei militari congedati e in servizio».
5.9
«1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della solidarietà sociale individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa, una struttura per la raccolta e la diffusione di informazioni riguardo all’offerta di lavoro. Dei servizi di tale struttura possono avvalersi i militari congedati».
5.10
«1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della solidarietà sociale individua con proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa, all’interno del proprio Dipartimento, una struttura per la raccolta e la diffusione di informazioni riguardo all’offerta di lavoro. Dei servizi di tale struttura possono avvalersi i militari congedati».
5.11
«1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della solidarietà sociale individua con proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa, all’interno del proprio Dipartimento, una struttura per la raccolta e la diffusione di informazioni riguardo all’offerta di lavoro. Dei servizi di tale struttura possono avvalersi anche i militari congedati».
5.12
«1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della solidarietà sociale individua con proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa, all’interno del proprio Dipartimento, una struttura composta di due unità di personale dipendente, con il compito di raccogliere e mettere a disposizione dei militari informazioni riguardo all’offerta di lavoro.
5.13
«1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della solidarietà sociale individua con proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa, all’interno del proprio Dipartimento, una struttura composta di due unità di personale dipendente, con il compito di raccogliere e mettere a disposizione dei militari informazioni riguardo all’offerta di lavoro pubblica e privata».
5.14
«1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della solidarietà sociale individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa, una struttura per la raccolta e la diffusione di informazioni riguardo all’offerta di lavoro. Dei servizi di tale struttura possono avvalersi i militari in servizio e congedati».
5.15
Al comma 1, il periodo da: «Entro sei mesi» a: «presente legge,» è soppresso.
5.18
Al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
5.17
Al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
5.16
Al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
5.24
Al comma 1, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo di cui all’articolo 3, comma 1».
5.19
Al comma 1, il periodo da: «Entro sei» a: «presente legge» è sostituito dal seguente: «Entro otto mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3, comma 1».
5.20
Al comma 1, il periodo da: «Entro sei» a: «presente legge» è sostituito dal seguente: «Entro dieci mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3, comma 1».
5.21
Al comma 1, il periodo da: «Entro sei» a: «presente legge» è sostituito dal seguente: «Entro quattordici mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3, comma 1».
5.22
Al comma 1, il periodo da: «Entro sei» a: «presente legge» è sostituito dal seguente: «Entro sedici mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3, comma 1».
5.23
Al comma 1, il periodo da: «Entro sei» a: «presente legge» è sostituito dal seguente: «Entro venti mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3, comma 1».
5.25
Palombo, Di Benedetto
Al comma 1, sostituire le parole «il Ministro della Difesa individua, con proprio decreto, nell’ambito delle direzioni generali del Ministero della Difesa» con le seguenti «il Governo individua, con proprio Regolamento, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
E conseguentemente, al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente «Entro sei mesi dalla data di sospensione del servizio di leva, è disposta la trasformazione della suddetta struttura in Agenzia generale interministeriale per promuovere le iniziative governative indispensabili per l’inserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito». E conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola «struttura» con le parole seguenti «Agenzia, retta da un Ufficiale generale delle Forze armate».
5.26
Al comma 1, le parole: «Ministro della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della solidarietà sociale».
Conseguentemente è soppresso il periodo da: »nell’ambito» a: «difesa». Conseguentemente è soppresso il periodo da: «si avvale» a: «difesa».
5.27
Al comma 1, il periodo da: «il Ministro» a: «Ministero della difesa» è sostituito dal seguente: «il Presidente del Consiglio individua con proprio decreto».
Conseguentemente è soppresso il periodo da: «si avvale» a: «difesa».
5.28
Al comma 1, il periodo da: «il Ministro» a: «Ministero della difesa» è sostituito dal seguente: «il Presidente del Consiglio individua con proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa».
5.29
Al comma 1, il periodo da: «il Ministro» a: «Ministero della difesa» è sostituito dal seguente: «il Presidente del Consiglio istituisce con proprio decreto, di concerto con i Ministri della difesa e della solidarietà sociale».
5.30
Al comma 1, la parola: «individua» è sostituita dalla seguente: «istituisce».
5.31
Al comma 1, la parola: «individua» è sostituita dalla seguente: «costituisce».
5.32
Al comma 1, la parola: «individua» è sostituita dalla seguente: «indica».
5.33
Al comma 1, le parole: «con proprio decreto» sono soppresse.
5.34
Al comma 1, dopo le parole: «con proprio decreto» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro della solidarietà sociale,».
5.35
Al comma 1, le parole: «con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «d’intesa con il Ministro della solidarietà sociale».
5.36
Al comma 1, dopo le parole: «con proprio decreto» sono inserite le seguenti: «d’intesa con il Ministro della solidarietà sociale».
5.37
Al comma 1, le parole: «delle direzioni generali» sono soppresse.
5.38
Al comma 1, il periodo da: «nell’ambito» a: «Ministero della difesa» è soppresso.
5.39
Al comma 1, dopo le parole: «nell’ambito» sono inserite le seguenti: «di una».
5.41
Al comma 1, dopo la parola: «struttura» inserire il seguente periodo: «composta al massimo di due unità di personale».
5.40
Al comma 1, dopo la parola: «struttura» aggiungere il seguente periodo: «composta di due unità di personale civile».
5.42
Al comma 1, dopo la parola: «struttura» aggiungere il seguente periodo: «composta al massimo di due unità di personale dipendente».
5.43
Al comma 1, le parole: «a svolgere attività informativa,» sono soppresse.
5.44
Al comma 1, le parole: «promozionale e di coordinamento» sono soppresse.
Conseguentemente il periodo da: «, cura i rapporti» a «24 giugno 1997, n. 196» è soppresso.
5.45
Al comma 1, la parola: «promozionale» è soppressa.
5.46
Al comma 1, le parole: «e di coordinamento» sono soppresse.
5.47
Al comma 1, le parole: «al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «nonché a».
Conseguentemente, le parole: «e di» sono sostituite dalle seguenti: «e ad».
5.48
Al comma 1, il periodo da: «valutare» a: «volontario e» è soppresso.
5.49
Al comma 1, le parole: «valutare l’» sono sostituite dalle seguenti: «raccogliere dati sull’.
5.50
Al comma 1, la parola: «l’andamento» è sostituita dalla seguente: «il successo».
5.51
Al comma 1, la parola: «l’andamento» è sostituita dalla seguente: «il funzionamento».
5.52
Al comma 1, le parole: «dell’attività di» sono sostituite dalle seguenti: «del».
5.53
Al comma 1, la parola: «volontario» è soppressa.
5.54
Al comma 1, il periodo da: «e di agevolare» a «demerito» è soppresso.
5.55
Al comma 1, la parola: «agevolare» è così sostituita: «consentire».
5.56
Al comma 1, la parola: «agevolare» è sostituita dalla seguente: «rendere possibile».
5.57
Al comma 1, la parola: «l’inserimento» è sostituita dalla seguente: «il reinserimento».
5.58
Al comma 1, le parole: «senza demerito» sono soppresse.
5.59
Al comma 1, il periodo da: «Per il perseguimento» a «24 giugno 1997, n. 196» è soppresso.
5.60
Al comma 1, la parola: «perseguimento» è sostituita dalla seguente: «raggiungimento».
5.61
Al comma 1, le parole: «delle predette» sono sostituite dalle seguenti: «di dette».
5.62
Al comma 1, le parole: «delle predette finalità» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti obiettivi».
5.63
Al comma 1, il periodo da: «si avvale» a «difesa,» è soppresso.
5.64
Al comma 1, il periodo da: «acquisisce» a «funzione pubblica,» è soppresso.
5.65
Al comma 1, le parole: «opportune informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «informazioni utili».
5.66
Al comma 1, le parole: «opportune informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «informazioni necessarie».
5.67
Al comma 1, la parola: «informazioni» è sostituita dalla seguente: «indicazioni».
5.68
Al comma 1, il periodo: «dalla Presidenza» a: «pubblica» è sostituito dal seguente: «dal Ministero del lavoro».
5.69
Al comma 1, il periodo da: «cura» a «n. 196» è soppresso.
5.70
Al comma 1, le parole: «cura i rapporti con i» sono sostituite dalle seguenti: «acquisisce altresì informazioni dai».
5.71
Al comma 1, le parole: «cura i rapporti con» sono sostituite dalle seguenti: «raccoglie e diffonde tra gli interessati informazioni riguardo all’offerta di lavoro dai».
5.72
Al comma 1, le parole: «i rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «le relazioni».
5.73
Al comma 1, le parole: «e privati» sono soppresse.
Conseguentemente è soppresso il periodo da: «con i soggetti» a: «n. 196».
5.74
Al comma 1, dopo le parole: «e privati» aggiungere il seguente periodo: «ad esclusione di quelle imprese che hanno rapporti contrattuali con l’amministrazione della difesa».
5.75
Al comma 1, il periodo da: «e stipula» a «n. 196» è soppresso.
5.76
Al comma 1, dopo le parole: »nell’ambito degli ordinari» sono sostituite dalle seguenti: «senza oneri a carico del bilancio dello Stato».
5.77
Al comma 1, le parole: «di bilancio» sono così sostituite: «del bilancio del Ministero della difesa».
5.78
Al comma 1, il periodo da: «con gli uffici» a: «n. 196» è soppresso.
5.79
Al comma 1, il periodo da: «in materia» a: «occupazione» è soppresso.
5.80
Al comma 1, il periodo da: «individuati» a «n. 469» è soppresso.
5.81
Al comma 1, il periodo da: «con i soggetti» a «n. 469 del 1997» è soppresso.
5.82
Al comma 1, il periodo da: «ai sensi» a: «n. 469 del 1977» è soppresso.
5.83
Al comma 1, il periodo da: «, e con i soggetti» a «n. 196» è soppresso.
5.84
Al comma 1, il periodo da: «ai sensi» a «n. 196» è soppresso.
5.85
Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I militari volontari congedati con il grado di sottufficiale e di ufficiale non possono prestare consulenza, assumere incarichi, impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione della difesa. Le imprese che violino le disposizioni di cui al presente comma sono sospese per cinque anni dal registro delle ditte fornitrici della difesa».
5.86
«1-bis. È fatto divieto ai militari volontari congedati con il grado di sottufficiale e di ufficiale di prestare consulenza, assumere incarichi, impieghi o rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l’amministrazione militare. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni».
5.87
Al comma 2, prima delle parole: «Fermo restando» sono inserite le seguenti: «Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge».
5.88
Al comma 2, è soppresso il periodo da: »Fermo restando» a: «modificazioni».
5.89
Al comma 2, la parola: »determinati» è sostituita dalla seguente: «definiti».
5.90
Al comma 2, dopo la parola: «cittadini» sono inserite le seguenti: «di entrambi i sessi».
5.92
Al comma 2, è soppressa la parola: «volontario».
5.91
Al comma 2, dopo la parola: «volontario» sono inserite le seguenti: «e di leva».
5.91a
Al comma 2, è soppresso il periodo da: »nell’ambito» a: «professionale».
5.94
Al comma 2, le parole: «o di specializzazione» sono soppresse.
5.95
Al comma 2, la parola: «compimento» è sostituita dalla seguente: «completamento».
5.96
Al comma 2, la parola: «previsti» è sostituita dalla seguente: «necessari».
5.97
Al comma 2, la parola: «necessari» è sostituita dalla seguente: «abilitanti».
5.98
Al comma 2, la parola: «necessari» è sostituita dalla seguente: «richiesti».
5.99
Al comma 2, la parola: «specifiche» è sostituita dalla seguente: «determinate».
5.100
Al comma 2, infine, aggiungere il seguente periodo: «Per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro del personale volontario in ferma prefissata, le FFAA potranno avvalersi, sulla base di specifiche convenzioni e nell’ambito delle proprie risorse finanziarie di bilancio, anche di corsi e strutture formative esterne all’amministrazione della Difesa».
5.0.1
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
(Trattamento economico e previdenziale)
2. Al termine del servizio civile volontario alla giovane e al giovane è attribuito un credito formativo di 10 milioni di lire, gestito dall’Agenzia per il servizio civile ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera f), di cui essi possono usufruire alternativamente o cumulativamente attraverso:
a) borse di studio o abilitazioni universitarie o corsi di formazione;
b) prestiti d’onore, o altre forme agevolate di accesso al credito.
3. L’assistenza sanitaria della giovane o del giovane, per la durata del periodo in cui svolge il servizio civile volontario, è a carico del Servizio sanitario nazionale.
4. L’assistenza sanitaria all’estero è assicurata, laddove ci sia un contingente militare italiano, dal servizio di Sanità militare. Negli altri casi una copertura assicurativa è garantita dall’Amministrazione dello Stato, ente o organizzazione pubblica o privata presso cui la giovane o il giovane svolge il servizio civile volontario».
5.0.2
(Benefici culturali e professionali)
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell’ambito dell’istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l’acquisizione dei titoli necessari all’esercizio di specifiche professioni o mestieri».
«1. Il 5 giugno di ogni anno, a partire dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa».
6.2
«1. Il 5 luglio di ogni anno, a partire dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa».
6.3
«1. Il 5 agosto di ogni anno, a partire dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa».
6.4
«1. Il 5 settembre di ogni anno, a partire dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa».
6.5
«1. Il 5 ottobre di ogni anno, a partire dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa».
6.6
«1. Il 5 novembre di ogni anno, a partire dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa».
6.7
«1. Il 5 dicembre di ogni anno, a partire dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa».
6.8
«1. Il 5 gennaio di ogni anno, a partire dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa».
6.9
«1. Il 5 febbraio di ogni anno, a partire dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa».
6.10
«1. Il 5 marzo di ogni anno, a partire dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa».
6.11
«1. Il 5 aprile di ogni anno, a partire dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa».
6.12
«1. Il 5 maggio di ogni anno, a partire dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa».
6.13
Al comma 1, le parole: «A decorrere dall’anno» sono sostituite dalle seguenti: «Il 2 gennaio e il 2 giugno di ogni anno, a partire dal semestre».
Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.
6.14
Al comma 1, le parole: «A decorrere dall’anno» sono sostituite dalle seguenti: «Il 2 febbraio e il 2 luglio di ogni anno, a partire dal semestre».
6.15
Al comma 1, le parole: «A decorrere dall’anno» sono sostituite dalle seguenti: «Il 2 marzo e il 2 agosto di ogni anno, a partire dal semestre».
6.16
Al comma 1, le parole: «A decorrere dall’anno» sono sostituite dalle seguenti: «Il 2 aprile e il 2 settembre di ogni anno, a partire dal semestre».
6.17
Al comma 1, le parole: «A decorrere dall’anno» sono sostituite dalle seguenti: «Il 2 maggio e il 2 ottobre di ogni anno, a partire dal semestre».
6.18
Al comma 1, le parole: «A decorrere dall’anno» sono sostituite dalle seguenti: «Il 2 giugno e il 2 novembre di ogni anno, a partire dal semestre».
6.19
6.20
Al comma 1, le parole: «A decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «Con decorrenza».
6.21
Al comma 1, le parole: «A decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «A partire».
6.22
Al comma 1, il periodo da: «A decorrere» a: «articolo 3» è sostituito dal seguente: «Entro il 10 gennaio di ogni anno, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge».
6.23
Al comma 1, il periodo da: «A decorrere» a: «articolo 3» è sostituito dal seguente: «Entro il 10 febbraio di ogni anno, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge».
6.24
Al comma 1, il periodo da: «A decorrere» a: «articolo 3» è sostituito dal presente: «Entro il 10 marzo di ogni anno, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge».
6.25
Al comma 1, il periodo da: «A decorrere» a: «articolo 3» è sostituito dal seguente: «Entro il 10 aprile di ogni anno, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge».
6.26
Al comma 1, il periodo da: «A decorrere» a: «articolo 3» è sostituito dal seguente: «Entro il 10 maggio di ogni anno, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge».
6.27
Al comma 1, il periodo da: «A decorrere» a: «articolo 3» è sostituito dal seguente: «Entro il 10 giugno di ogni anno, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge».
6.28
Al comma 1, il periodo da: «A decorrere» a: «articolo 3» è sostituito dal seguente: «Entro il 10 luglio di ogni anno, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge».
6.29
Al comma 1, il periodo da: «A decorrere» a: «articolo 3» è sostituito dal seguente: «Entro il 10 agosto di ogni anno, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge».
6.30
Al comma 1, il periodo da: «A decorrere» a: «articolo 3» è sostituito dal seguente: «Entro il 10 settembre di ogni anno, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge».
6.31
Al comma 1, il periodo da: «A decorrere» a: «articolo 3» è sostituito dal seguente: «Entro il 10 ottobre di ogni anno, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge».
6.32
Al comma 1, il periodo da: «A decorrere» a: «articolo 3» è sostituito dal seguente: «Entro il 10 novembre di ogni anno, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge».
6.33
Al comma 1, il periodo da: «A decorrere» a: «articolo 3» è sostituito dal seguente: «Entro il 10 dicembre di ogni anno, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge».
6.34
Al comma 1, prima delle parole: «A decorrere» inserire le seguenti: «Il 30 maggio di ogni anno,».
6.35
Al comma 1, prima delle parole: «A decorrere» inserire le seguenti: «Il 30 giugno di ogni anno,».
6.36
Al comma 1, prima delle parole: «A decorrere» inserire le seguenti: «Il 30 luglio di ogni anno,».
6.37
Al comma 1, prima delle parole: «A decorrere» inserire le seguenti: «Il 30 agosto di ogni anno,».
6.38
Al comma 1, prima delle parole: «A decorrere» inserire le seguenti: «Il 30 settembre di ogni anno,».
6.39
Al comma 1, prima delle parole: «A decorrere» inserire le seguenti: «Il 30 ottobre di ogni anno,».
6.40
Al comma 1, prima delle parole: «A decorrere» inserire le seguenti: «Il 30 novembre di ogni anno,».
6.41
Al comma 1, prima delle parole: «A decorrere» inserire le seguenti: «Il 30 dicembre di ogni anno,».
6.42
Al comma 1, prima delle parole: «A decorrere» inserire le seguenti: «Il 30 gennaio di ogni anno,».
6.43
Al comma 1, prima delle parole: «A decorrere» inserire le seguenti: «Il 29 febbraio di ogni anno,».
6.44
Al comma 1, prima delle parole: «A decorrere» inserire le seguenti: «Il 30 marzo di ogni anno,».
6.45
Al comma 1, prima delle parole: «A decorrere» inserire le seguenti: «Il 30 aprile di ogni anno,».
6.46
Al comma 1, il periodo dalle parole: «dall’anno successivo» alle parole: «articolo 3» è sostituito dalle seguenti: «dal 2001».
6.47
Al comma 1, le parole: «dall’anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal semestre».
Conseguentemente la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «semestrale».
6.48
Al comma 1, le parole: «dall’anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal trimestre».
Conseguentemente la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «trimestrale».
6.49
Al comma 1, le parole: «del decreto legislativo di cui all’articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «della presente legge».
6.50
Al comma 1, dopo le parole: «di cui all’articolo 3» inserire le seguenti: «, comma 1».
6.51
Al comma 1, dopo le parole: «all’articolo 3» inserire le seguenti: «il 20 ottobre di ogni anno,».
6.52
Al comma 1, dopo le parole: «all’articolo 3» inserire le seguenti: «il 20 novembre di ogni anno,».
6.53
Al comma 1, dopo le parole: «all’articolo 3» inserire le seguenti: «il 20 dicembre di ogni anno,».
6.54
Al comma 1, dopo le parole: «all’articolo 3» inserire le seguenti: «il 20 gennaio di ogni anno,».
6.55
Al comma 1, dopo le parole: «all’articolo 3» inserire le seguenti: «il 20 febbraio di ogni anno,».
6.56
Al comma 1, dopo le parole: «all’articolo 3» inserire le seguenti: «il 20 marzo di ogni anno,».
6.57
Al comma 1, dopo le parole: «all’articolo 3» inserire le seguenti: «il 20 aprile di ogni anno,».
6.58
Al comma 1, dopo le parole: «all’articolo 3» inserire le seguenti: «il 20 maggio di ogni anno,».
6.59
Al comma 1, dopo le parole: «all’articolo 3» inserire le seguenti: «il 20 giugno di ogni anno,».
6.60
Al comma 1, dopo le parole: «all’articolo 3» inserire le seguenti: «il 20 luglio di ogni anno,».
6.61
Al comma 1, dopo le parole: «all’articolo 3» inserire le seguenti: «il 20 agosto di ogni anno,».
6.62
Al comma 1, dopo le parole: «all’articolo 3» inserire le seguenti: «il 20 settembre di ogni anno,».
6.63
Al comma 1, sopprimere il periodo: «su proposta del Ministro della difesa».
6.64
Al comma 1, dopo le parole: «Ministro della difesa» inserire le seguenti: «e del Ministro per le pari opportunità per gli aspetti di competenza».
6.65
Al comma 1, dopo le parole: «presenta al Parlamento» inserire le seguenti: «, entro il 15 giugno,».
6.66
Al comma 1, dopo le parole: «presenta al Parlamento» inserire le seguenti: «, entro il 15 luglio,».
6.67
Al comma 1, dopo le parole: «presenta al Parlamento» inserire le seguenti: «, entro il 15 agosto,».
6.68
Al comma 1, dopo le parole: «presenta al Parlamento» inserire le seguenti: «, entro il 15 settembre,».
6.69
Al comma 1, dopo le parole: «presenta al Parlamento» inserire le seguenti: «, entro il 15 ottobre,».
6.70
Al comma 1, dopo le parole: «presenta al Parlamento» inserire le seguenti: «, entro il 15 novembre,».
6.71
Al comma 1, dopo le parole: «presenta al Parlamento» inserire le seguenti: «, entro il 15 dicembre,».
6.72
Al comma 1, dopo le parole: «presenta al Parlamento» inserire le seguenti: «, entro il 15 gennaio,».
6.73
Al comma 1, dopo le parole: «presenta al Parlamento» inserire le seguenti: «, entro il 15 febbraio,».
6.74
Al comma 1, dopo le parole: «presenta al Parlamento» inserire le seguenti: «, entro il 15 marzo,».
6.75
Al comma 1, dopo le parole: «presenta al Parlamento» inserire le seguenti: «, entro il 15 aprile,».
6.76
Al comma 1, le parole: «al Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica».
6.77
Al comma 1, la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «semestrale».
6.78
Al comma 1, la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «trimestrale».
6.79
Al comma 1, dopo le parole: «disciplina militare» inserire le seguenti: «, sullo stato del personale in servizio di leva obbligatorio,».
6.80
Al comma 1, le parole: «disciplina militare» sono sostituite dalle seguenti: «della leva».
6.81
Al comma 1, il periodo: «sullo stato della disciplina militare» è soppresso.
Conseguentemente il secondo capoverso è soppresso.
6.82
Al comma 1, le parole: «agli obiettivi» sono sostituite dalle seguenti: «al raggiungimento degli obiettivi».
6.83
Al comma 1, la parola: «ristrutturazione» è sostituita dalle seguenti: «cui all’articolo 3».
6.84
Al comma 1, le parole: «in particolare» sono soppresse.
6.85
Al comma 1, le parole: «in particolare riferisce» sono sostituite dalle seguenti: «fornisce informazioni dettagliate».
6.86
Al comma 1, le parole: «in particolare riferisce» sono sostituite dalle seguenti: «fornisce informazioni e dati».
6.87
Al comma 1, le parole: «in particolare riferisce» sono sostituite dalle seguenti: «fornisce informazioni accurate».
6.88
Al comma 1, dopo le parole: «in particolare riferisce» inserire le seguenti: «in maniera dettagliata, fornendo dati anche quantitativi».
6.89
Al comma 1, dopo la parola: «riferisce» inserire le seguenti: «, sull’andamento del reclutamento del personale volontario,».
6.90
Al comma 1, dopo la parola: «operatività» inserire le seguenti: «e di interoperabilità».
6.91
Al comma 1, dopo le parole: «singole Forze armate» inserire le seguenti: «, Arma o Corpo armato».
6.92
Al comma 1, dopo le parole: «singole Forze armate» inserire le seguenti: «e interforze».
6.93
Al comma 1, dopo le parole: «singole Forze armate» inserire le seguenti: «, sullo stato del personale in servizio di leva obbligatorio,».
6.94
Al comma 1, sostituire le parole: «volontario femminile» con le seguenti: «di cui alla legge 20 ottobre 1999, n, 380».
6.95
Al comma 1, sostituire le parole: «sull’azione» con le seguenti: «sull’efficacia dell’azione».
6.96
Al comma 1, dopo il primo capoverso inserire il seguente:
«La relazione include altresì informazioni relative alla pianta organica del Ministero della Difesa, all’andamento del reclutamento, al numero degli effettivi e alla forza bilanciata, ripartiti per Forza armata, Arma o Corpo armato, comprese le Capitanerie di Porto, divisi per gradi e genere».
6.97
Al comma 1, secondo capoverso, sostituire la parola: «sostituisce» con l’altra: «include».
6.98
Al comma 1, secondo capoverso, dopo la parola: «relazione» inserire la seguente: «non».
6.99
Al comma 1, il secondo capoverso sostituito dal seguente: «L’articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382 e l’articolo 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 sono abrogati».
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
(Relazione al Parlamento)
7.2
Al comma 1, sostituire l’alinea con il seguente:
«1. Al fine di aggiornare e semplificare con criteri di economicità, efficacia ed efficienza la disciplina dell’ordinamento dei servizi, dell’amministrazione e della contabilità delle Forze armate, pervenendo ad una disciplina unica a livello interforze, in relazione all’obiettivo della graduale trasformazione dello strumento militare in professionale, il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 18 febbraio 1997, n. 29 ed in conformità dell’articolo 20, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenendo conto delle peculiarità dell’organizzazione delle Forze armate. Con il regolamento di cui al presente articolo, sono individuate espressamente le disposizioni abrogate a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Salvo quanto previsto dall’articolo 4-quater del decreto legge 17 giugno 1999, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo sono abrogati i seguenti provvedimenti:».
7.3
«1. Al fine di aggiornare e semplificare con criteri di economicità, efficacia ed efficienza la disciplina dell’ordinamento dei servizi, dell’amministrazione e della contabilità delle Forze armate, pervenendo ad una disciplina unica a livello interforze, in relazione all’obiettivo della graduale trasformazione dello strumento militare in professionale, il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità dei principi contenuti nella legge 18 febbraio 1997, n. 29 ed in conformità dell’articolo 20, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59. Con il regolamento di cui al presente articolo, sono individuate espressamente le disposizioni abrogate a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Salvo quanto previsto dall’articolo 4 quater del decreto legge 17 giugno 1999, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo sono abrogati i seguenti provvedimenti:».
7.4
«1. Al fine di aggiornare e semplificare con criteri di economicità, efficacia ed efficienza la disciplina dell’ordinamento dei servizi, dell’amministrazione e della contabilità delle Forze armate, pervenendo ad una disciplina unica a livello interforze, il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità dei principi contenuti nella legge 18 febbraio 1997, n. 29 ed in conformità dell’articolo 20, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenendo conto delle peculiarità dei compiti e dell’ordinamento delle Forze armate. Con il regolamento di cui al presente articolo, sono individuate espressamente le disposizioni abrogate a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Salvo quanto previsto dall’articolo 4 quater del decreto legge 17 giugno 1999, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo sono abrogati i seguenti provvedimenti:».
7.5
Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine» con le seguenti: «Allo scopo».
7.6
Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine» con le seguenti: «Con la finalità di».
7.7
Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine» con le seguenti: «Con l’obiettivo di».
7.8
Al comma 1, sostituire la parola: «adeguare» con la seguente: «rendere adeguati».
7.9
Al comma 1, sostituire la parola: «adeguare» con la seguente: «adattare».
7.10
Al comma 1, sostituire le parole: «i procedimenti» con le seguenti: «le procedure».
7.11
Al comma 1, sostituire le parole: «i procedimenti» con le seguenti: «i metodi».
7.12
Al comma 1, sopprimere la parola: «ordinativo-funzionale».
7.13
Al comma 1, sostituire la parola: «ordinativo-funzionale» con la seguente: «funzionale».
7.14
Al comma 1, sostituire la parola: «infrastrutture» con la seguente: «installazioni, attrezzature e impianti».
7.15
Al comma 1, dopo la parola: «infrastrutture» sostituire le parole: «delle Forze armate» con le seguenti: «del Ministero della difesa».
Conseguentemente, dopo le parole: «contabilità delle» sostituire le parole: «Forze armate» con le seguenti: «del Ministero della difesa». Ancora conseguentemente, dopo le parole: «ordinamento delle» sostituire le parole: «Forze armate» con le seguenti: «del Ministero della difesa».
7.16
Al comma 1, dopo la parola: «infrastrutture» sostituire le parole: «delle Forze armate» con le seguenti: «dell’amministrazione della Difesa».
Conseguentemente, dopo le parole: «contabilità delle» sostituire le parole: «Forze armate» con le seguenti: «dell’amministrazione della Difesa». Ancora conseguentemente, dopo le parole: «ordinamento delle» sostituire le parole: «Forze armate» con le seguenti: «dell’amministrazione della Difesa».
7.17
Al comma 1, sostituire la parola: «esigenze» con la seguente: «necessità».
7.18
Al comma 1, sostituire le parole: «alle esigenze della progressiva» con le seguenti: «alla progressiva».
7.19
Al comma 1, sostituire la parola: «progressiva» con la seguente: «graduale».
7.20
Al comma 1, sostituire il periodo da: «della progressiva» a: «professionale» con il seguente: «di cui all’articolo 3».
7.21
Al comma 1, sostituire il periodo da: «trasformazione» a: «professionale» con il seguente: «attuazione di quanto previsto alla lettera a) dell’articolo 3.
7.22
Al comma 1, sostituire il periodo da: «trasformazione» a: «professionale» con il seguente: «sostituzione di militari di leva con volontari».
7.23
Al comma 1, sostituire il periodo da: «trasformazione» a: «professionale» con il seguente: «sospensione della coscrizione obbligatoria».
7.24
Al comma 1, sostituire il periodo da: «trasformazione» a: «professionale» con il seguente: «sospensione della leva».
7.25
Al comma 1, sostituire il periodo da: «trasformazione» a: «professionale» con il seguente: «sospensione dell’obbligo di prestare servizio di leva».
7.26
Al comma 1, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «dodici».
7.27
Al comma 1, dopo il periodo da: «ventiquattro mesi» a: «entrata in vigore» sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del decreto legislativo di cui all’articolo 3».
7.28
Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più» con la seguente: «un».
Conseguentemente al secondo capoverso sostituire le parole: «Con i regolamenti» con le seguenti: «Con il regolamento». Ancora conseguentemente al secondo capoverso dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore» sostituire le parole: «i regolamenti» con le seguenti: «il regolamento».
7.29
Al comma 1, sopprimere il periodo da: «ai sensi» a: «n. 400».
7.30
Al comma 1, sostituire la parola: «aggiornare» con la seguente: «rivedere».
7.31
Al comma 1, sostituire la parola: «aggiornare» con la seguente: «modernizzare».
7.32
Al comma 1, sostituire la parola: «semplificare» con la seguente: «snellire».
7.33
Al comma 1, sostituire la parola: «efficacia» con la seguente: «utilità».
7.34
Al comma 1, sopprimere la parola: «efficacia».
7.35
Al comma 1, sostituire la parola: «efficienza» con la seguente: «funzionalità».
7.36
Al comma 1, sostituire le parole: «la disciplina dell’ordinamento» con le seguenti: «l’ordinamento».
7.37
Al comma 1, sopprimere le parole: «dei servizi,».
7.38
Al comma 1, sopprimere le parole: «dell’amministrazione,».
7.39
Al comma 1, sopprimere le parole: «e della contabilità,».
7.40
Al comma 1, sopprimere il periodo da: «al fine di pervenire» a: «legge 18 febbraio 1997, n. 25».
7.41
Al comma 1, sostituire le parole: «al fine di pervenire ad una disciplina omogenea» con le seguenti: «per rendere la disciplina omogenea».
7.42
Al comma 1, sostituire la parola: «omogenea» con la seguente: «comune».
7.43
Al comma 1, sopprimere le parole: «a livello interforze».
7.44
Al comma 1, sostituire le parole: «in aderenza ai principi» con le seguenti: «secondo i principi».
7.45
Al comma 1, sostituire le parole: «in aderenza ai principi» con le seguenti: «conformemente ai principi».
7.46
Al comma 1, sostituire le parole: «in aderenza ai principi» con le seguenti: «nel rispetto dei principi».
7.47
Al comma 1, sopprimere il periodo da: «in aderenza ai principi» a: «legge 18 febbraio 1997, n. 25,».
7.48
Al comma 1, sopprimere il periodo da: «ed in conformità» a: «legge 15 marzo 1997, n. 59,».
7.49
Al comma 1, dopo le parole: «ed in conformità» sopprimere le seguenti: «criteri e».
7.50
Al comma 1, sostituire la parola: «indicati» con la seguente: «di cui».
7.51
Al comma 1, sopprimere il periodo da: «fatti salvi» a: «Forze armate».
7.52
Al comma 1, sostituire il periodo da: «fatti salvi» a: «alle» con il seguente: «tenuto conto delle».
7.53
Al comma 1, sostituire le parole: «i necessari adattamenti» con le seguenti: «gli adattamenti».
7.54
Al comma 1, sostituire le parole: «i necessari adattamenti» con le seguenti: «gli adeguamenti necessari».
7.55
Al comma 1, sopprimere le parole: «dei compiti e».
7.56
Al comma 1, sostituire le parole: «dei compiti e dell’ordinamento» con le seguenti: «dell’organizzazione».
7.57
Al comma 1, sostituire le parole: «dei compiti e dell’ordinamento» con le seguenti: «dello status».
7.58
Al comma 1, sopprimere il periodo da: «Con i regolamenti» a: «regolamenti stessi»..
7.59
Al comma 1, sostituire il secondo ed il terzo capoverso dell’alinea con il seguente: «Con i regolamenti di cui al presente articolo, sono individuate espressamente le disposizioni abrogate a partire dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. Salvo quanto previsto dall’articolo 4-quater del decreto legge 17 giugno 1999, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo sono abrogati i seguenti provvedimenti:».
7.60
Al comma 1, sostituire la parola: «Salvo» con le seguenti: «Ad esclusione di».
7.61
Al comma 1, dopo il periodo: «Con i regolamenti di cui al presente» sostituire la parola: «articolo» con la seguente: «comma».
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il periodo: «dei regolamenti di cui al presente» sostituire la parola: «articolo» con la seguente: «comma».
7.62
Al comma 1 sopprimere la parola: «regolamentari».
7.63
Al comma 1, sostituire le parole: «le disposizioni regolamentari» con le seguenti: «i regolamenti».
7.64
Al comma 1, sostituire le parole: «disposizioni regolamentari» con la seguente: «norme».
7.65
Al comma 1, sostituire il periodo da: «regolamentari» a: «regolamenti stessi» con la parola: «abrogate».
7.66
Al comma 1, sostituire il periodo da: «che cessano di avere efficacia» con la parola: «abrogate».
7.67
Al comma 1, sostituire la parola: «Salvo» con le seguenti: «Fatta eccezione per».
7.68
Al comma 1, sostituire il periodo da: «Salvo» a: «seguenti provvedimenti» con il seguente: «I seguenti provvedimenti sono abrogati».
7.69
Al comma 1, sopprimere il periodo da: «Salvo» a: «legge 2 agosto 1999, n. 269».
7.70
Al comma 1, dopo il periodo da: «legge 2 agosto 1999, n. 269» sostituire le parole: «a decorrere» con le seguenti: «con decorrenza».
7.71
Al comma 1, dopo il periodo da: «legge 2 agosto 1999, n. 269» sostituire le parole: «a decorrere» con le seguenti: «a partire».
7.72
Al comma 1, terzo capoverso, sostituire il periodo: «dei regolamenti di cui al presente articolo» con il seguente: «della presente legge».
7.73
Al comma 1, terzo capoverso, sostituire il periodo: «dei regolamenti di cui al presente articolo» con il seguente: «del decreto legislativo di cui all’articolo 3».
7.74
Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole: «abrogate o».
7.75
Al comma 1, terzo capoverso, sostituire il periodo da: «abrogate o» a: «contenute nei» con le seguenti parole: «abrogati i».
7.76
Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere il periodo da: «o cessano» a: «disposizioni».
7.77
Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere il periodo da: «incompatibili» a: «regolamenti».
7.78
Al comma 1, terzo capoverso, sostituire il periodo da: «incompatibili con quanto» a: «regolamenti» con il seguente: «incompatibili con la nuova normativa».
7.79
Al comma 1, terzo capoverso, sostituire il periodo da: «incompatibili con quanto» a: «regolamenti» con il seguente: «incompatibili con la normativa prevista».
7.80
Al comma 1, terzo capoverso, sostituire il periodo da: «incompatibili con quanto» a: «provvedimenti» con il seguente: «incompatibili con la normativa prevista dalla presente legge».
7.81
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
7.82
Al comma 1, lettera a), sopprimere il periodo da: «regolamento» a: «con».
7.83
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7.84
Al comma 1, lettera b), sopprimere il periodo da: «testo» a: «con».
7.85
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
7.86
Al comma 1 sopprimere la lettera d).
7.87
Al comma 1, lettera d) sopprimere il periodo da: «regolamento» a: «con».
7.88
Al comma 1 sopprimere la lettera e).
7.89
Al comma 1 sopprimere la lettera f).
7.90
Al comma 1 sopprimere la lettera g).
7.91
Al comma 1 sopprimere la lettera h).
7.92
Inserire il seguente comma:
«2. Sono inoltre abrogati: a) l’articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191 e successive modificazioni;
b) l’articolo 8 della legge 11 luglio 1975, n. 382 comma 1, dalle parole: «, costituire» fino a «sindacali»; nonché il comma 3; c) l’articolo 15 lettera i) del D.M. del Ministro della Difesa del 26.3.99».
7.93
«2. Al fine di adeguare l’ordinamento delle Forze armate alle esigenze della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale è inoltre abrogato l’articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191,e successive modificazioni;».
7.94
«2. Al fine di adeguare l’ordinamento delle Forze armate alla progressiva professionalizzazione è inoltre abrogato l’articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191,e successive modificazioni;».
7.95
«2. Al fine di adeguare l’ordinamento delle Forze armate alle esigenze della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale sono abrogati l’articolo 8 della legge 11 luglio 1975, n. 382 comma 1, dalle parole: «, costituire» fino a «sindacali»; nonché il comma 3;».
7.96
Inserire il seguente comma::
«2. Al fine di adeguare l’ordinamento delle Forze armate alle esigenze della progressiva professionalizzazione sono abrogati l’articolo 8 della legge 11 luglio 1975, n. 382 comma 1, dalle parole: «, costituire» fino a «sindacali»; nonché il comma 3;».
7.97
«2. Al fine di adeguare l’ordinamento delle Forze armate alle esigenze della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale è abrogato l’articolo 15 lettera i) del D.M. del Ministro della Difesa del 26.3.99».
7.98
«2. Al fine di adeguare l’ordinamento delle Forze armate alle esigenze della progressiva professionalizzazione è abrogato l’articolo 15 lettera i) del D.M. del Ministro della Difesa del 26.3.99».
7.0.1
Dopo l’articolo 7, inserire i seguenti:
(Disciplina della fase transitoria)
a) 5.000 donne nell’anno 2000, 10.000 nell’anno 2001, 20.000 a decorrere dal 2002;
b) 1.000 uomini nell’anno 2000, 5.000 nell’anno 2001, 10.000 a decorrere dal 2002; c) 500 operatori di pace all’estero nell’anno 2000, 1.000 nell’anno 2001, 1.500 a decorrere dal 2002.
2. A decorrere dalla data di sospensione del servizio di leva obbligatorio la consistenza massima dell’organico del servizio civile volontario è stabilita in 80.000 unità per ciascun anno. Con la medesima decorrenza, sono abolite le quote riservate di cui al comma 1.
3. Fino alla data di sospensione del servizio di leva i costi di funzionamento dell’Agenzia di cui all’articolo 3 non possono eccedere il limite del 5 per cento dello stanziamento annuale disposto in attuazione della presente legge».
(Normativa di attuazione)
a) le modalità per la verifica dei requisiti delle giovani e dei giovani che presentano domanda di ammissione al servizio civile volontario;
b) il funzionamento dell’Agenzia per il servizio civile, sentito il parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome per quanto riguarda il funzionamento dei comitati regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano; c) criteri e modalità per la selezione degli enti e organizzazioni privati che propongano progetti per il servizio civile volontario; d) le modalità della prestazione del servizio civile volontario all’estero.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinato il funzionamento del sistema dei crediti formativi, di cui all’articolo 7, comma 2, della presente legge, anche con riferimento ai criteri e modalità per l’eventuale trasformazione del credito formativo stesso in titoli di preferenza o punteggi aggiuntivi da far valere nei concorsi pubblici».
7.0.2
(Disposizioni integrative ed attuative)
2. Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede all’abrogazione delle disposizioni incompatibili dei regolamenti previsti dall’articolo 8 della legge n. 230 del 1998».
(Norme abrogate)
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l’articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall’articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265».
8.2
Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «23 miliardi».
E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.
8.3
Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «22 miliardi».
8.4
Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «21 miliardi».
8.5
Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «20 miliardi».
8.6
Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «19 miliardi».
8.7
Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «18 miliardi».
8.8
Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «17 miliardi».
8.9
Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «16 miliardi».
8.10
Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «15 miliardi».
8.11
Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «14 miliardi».
8.12
Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «13 miliardi».
8.13
Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «12 miliardi».
8.14
Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «11 miliardi».
8.15
Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «10 miliardi».
8.16
Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «9 miliardi».
8.17
Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «8 miliardi».
8.18
Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «7 miliardi».
8.19
Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «6 miliardi».
8.20
Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «5 miliardi».
8.21
Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «150 miliardi».
8.22
Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «140 miliardi».
8.23
Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «130 miliardi».
8.24
Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «120 miliardi».
8.25
Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «110 miliardi».
8.26
Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «100 miliardi».
8.27
Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «90 miliardi».
8.28
Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «80 miliardi».
8.29
Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «70 miliardi».
8.30
Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «60 miliardi».
8.31
Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «50 miliardi».
8.32
Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «40 miliardi».
8.33
Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «36 miliardi».
8.34
Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «30 miliardi».
8.35
Al comma 1, sostituire le parole «362 miliardi» con le seguenti: «20 miliardi».
8.36
Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «10 miliardi».
8.37
Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «200 miliardi».
8.38
Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «190 miliardi».
8.39
Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «180 miliardi».
8.40
Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «170 miliardi».
8.41
Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «160 miliardi».
8.42
Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «150 miliardi».
8.43
Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «140 miliardi».
8.44
Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «130 miliardi».
8.45
Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «120 miliardi».
8.46
Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «110 miliardi».
8.47
Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «100 miliardi».
8.48
Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «90 miliardi».
8.49
Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «80 miliardi».
8.50
Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «70 miliardi».
8.51
Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «60 miliardi».
8.52
Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «50 miliardi».
8.53
Al comma 1, sostituire il periodo da: «rispettivamente» fino a: «l’anno 2002» con il seguente: «in lire 100 miliardi annue».
8.54
Al comma 1, sostituire il periodo da: «rispettivamente» fino a: «l’anno 2002» con il seguente: «in lire 95 miliardi annue».
8.55
Al comma 1, sostituire il periodo da: «rispettivamente» fino a: «l’anno 2002» con il seguente: «in lire 85 miliardi annue».
8.56
Al comma 1, sostituire il periodo da: «rispettivamente» fino a: «l’anno 2002» con il seguente: «in lire 75 miliardi annue».
8.57
Al comma 1, sostituire il periodo da: «rispettivamente» fino a: «l’anno 2002» con il seguente: «in lire 65 miliardi annue».
8.58
Al comma 1, sostituire il periodo da: «rispettivamente» fino a: «l’anno 2002» con il seguente: «in lire 55 miliardi annue».
8.59
Al comma 1, sostituire il periodo da: «rispettivamente» fino a: «l’anno 2002» con il seguente: «in lire 45 miliardi annue».
8.60
Al comma 1, sostituire il periodo da: «rispettivamente» fino a: «l’anno 2002» con il seguente: «in lire 35 miliardi annue».
8.61
Al comma 1, sostituire il periodo da: «rispettivamente» fino a: «l’anno 2002» con il seguente: «in lire 25 miliardi annue».
8.62
Al comma 1, sostituire il periodo da: «rispettivamente» fino a: «l’anno 2002» con il seguente: «in lire 15 miliardi annue».
8.63
Al comma 1, sostituire il periodo da: «rispettivamente» fino a: «l’anno 2002» con il seguente: «in lire 5 miliardi annue».
8.64
Al comma 1, sostituire il periodo da: 43 miliardi» fino a: «618 miliardi» con il seguente: «16 miliardi per l’anno 2000, lire 19 miliardi per l’anno 2001 e lire 25 miliardi per l’anno 2002».
8.65
Al comma 1, sostituire il periodo da: «43 miliardi» fino a: «618 miliardi» con il seguente: «15 miliardi per l’anno 2000, lire 21 miliardi per l’anno 2001 e lire 25 miliardi per l’anno 2002».
8.66
Al comma 1, sostituire il periodo da: 43 miliardi» fino a: «618 miliardi» con il seguente: «13 miliardi per l’anno 2000, lire 17 miliardi per l’anno 2001 e lire 23 miliardi per l’anno 2002».
8.67
Al comma 1, sostituire il periodo da: «43 miliardi» fino a: «618 miliardi» con il seguente: «12 miliardi per l’anno 2000, lire 19 miliardi per l’anno 2001 e lire 22 miliardi per l’anno 2002».
8.68
Al comma 1, sostituire il periodo da: «43 miliardi» fino a: «618 miliardi» con il seguente: «15 miliardi per l’anno 2000, lire 17 miliardi per l’anno 2001 e lire 28 miliardi per l’anno 2002».
8.69
Al comma 1, sostituire il periodo da: «43 miliardi» fino a: «618 miliardi» con il seguente: «15 miliardi per l’anno 2000, lire 16 miliardi per l’anno 2001 e lire 15 miliardi per l’anno 2002».
8.70
Al comma 1, sostituire il periodo da: «43 miliardi» fino a: «618 miliardi» con il seguente: «15 miliardi per l’anno 2000, lire 20 miliardi per l’anno 2001 e lire 23 miliardi per l’anno 2002».
8.71
Al comma 1, sostituire il periodo da: «43 miliardi» fino a: «618 miliardi» con il seguente: «15 miliardi per l’anno 2000, lire 20 miliardi per l’anno 2001 e lire 13 miliardi per l’anno 2002».
8.72
Al comma 1, sostituire il periodo da: «43 miliardi» fino a: «618 miliardi» con il seguente: «15 miliardi per l’anno 2000, lire 20 miliardi per l’anno 2001 e lire 7 miliardi per l’anno 2002».
8.73
Sopprimere il comma 2.
E conseguentemente sopprimere il comma 3. E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.
8.74
Al comma 2, sostituire il periodo da: «indicata a» fino a: «presente legge» con il seguente: «di lire 100 miliardi annue».
E conseguentemente, sostituire le parole: «lire 1026 miliardi» con le seguenti: «lire 100 miliardi». E conseguentemente, al comma 3, sostituire il periodo da: «individuato» fino a: «presente legge» con il seguente: «di cui al comma 2». E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.
8.75
Al comma 2, sostituire il periodo da: «indicata a» fino a: «presente legge» con il seguente: «di lire 90 miliardi annue».
E conseguentemente, sostituire le parole: «lire 1026 miliardi» con le seguenti: «lire 90 miliardi». E conseguentemente, al comma 3, sostituire il periodo da: «individuato» fino a: «presente legge» con il seguente: «di cui al comma 2». E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.
8.76
Al comma 2, sostituire il periodo da: «indicata a» fino a: «presente legge» con il seguente: «di lire 80 miliardi annue».
E conseguentemente, sostituire le parole: «lire 1026 miliardi» con le seguenti: «lire 80 miliardi». E conseguentemente, al comma 3, sostituire il periodo da: «individuato» fino a: «presente legge» con il seguente: «di cui al comma 2». E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.
8.77
Al comma 2, sostituire il periodo da: «indicata a» fino a: «presente legge» con il seguente: «di lire 70 miliardi annue».
E conseguentemente, sostituire le parole: «lire 1026 miliardi» con le seguenti: «lire 70 miliardi». E conseguentemente, al comma 3, sostituire il periodo da: «individuato» fino a: «presente legge» con il seguente: «di cui al comma 2». E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.
8.78
Al comma 2, sostituire il periodo da: «indicata a» fino a: «presente legge» con il seguente: «di lire 60 miliardi annue».
E conseguentemente, sostituire le parole: «lire 1026 miliardi» con il seguente: «lire 60 miliardi». E conseguentemente, al comma 3, sostituire il periodo da: «individuato» fino a: «presente legge» con il seguente: «di cui al comma 2». E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.
8.79
Al comma 2, sostituire il periodo da: «indicata a» fino a: «presente legge» con il seguente: «di lire 50 miliardi annue».
E conseguentemente, sostituire le parole: «lire 1026 miliardi» con le seguenti: «lire 50 miliardi». E conseguentemente, al comma 3, sostituire il periodo da: «individuato» fino a: «presente legge» con il seguente: «di cui al comma 2». E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.
8.80
Al comma 2, sostituire il periodo da: «indicata a» fino a: «presente legge» con il seguente: «di lire 40 miliardi annue».
E conseguentemente, sostituire le parole: «lire 1026 miliardi» con le seguenti: «lire 40 miliardi». E conseguentemente, al comma 3, sostituire il periodo da: «individuato» fino a: «presente legge» con il seguente: «di cui al comma 2». E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.
8.81
Al comma 2, sostituire il periodo da: «indicata a» fino a: «presente legge» con il seguente: «di lire 30 miliardi annue».
E conseguentemente, sostituire le parole: «lire 1026 miliardi» con le seguenti: «lire 30 miliardi». E conseguentemente, al comma 3, sostituire il periodo da: «individuato» fino a: «presente legge» con il seguente: «di cui al comma 2». E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.
8.82
Al comma 2, sostituire il periodo da: «indicata a» fino a: «presente legge» con il seguente: «di lire 20 miliardi annue».
E conseguentemente, sostituire le parole: «lire 1026 miliardi» con le seguenti: «lire 20 miliardi». E conseguentemente, al comma 3, sostituire il periodo da: «individuato» fino a: «presente legge» con il seguente: «di cui al comma 2». E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.
8.83
Al comma 2, sopprimere il secondo capoverso.
8.84
Al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: «a regime a decorrere dal 2020» con la seguente: «complessivo».
8.85
Al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: «dal 2020» con le seguenti: «dal 2021».
8.86
Al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: «dal 2020» con le seguenti: «dal 2022».
8.87
Al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: «dal 2020» con le seguenti: «dal 2023».
8.88
Al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: «dal 2020» con le seguenti: «dal 2024».
8.89
Al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: «dal 2020» con le seguenti: «dal 2025».
8.90
Al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: «1.096 miliardi» con le seguenti: «250 miliardi».
8.91
Al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: «1.096 miliardi» con le seguenti: «230 miliardi».
8.92
Al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: «1.096 miliardi» con le seguenti: «210 miliardi».
8.93
Al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: «1.096 miliardi» con le seguenti: «200 miliardi».
8.94
Al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: «1.096 miliardi» con le seguenti: «190 miliardi».
8.95
Al comma 2, sostituire il periodo da: «allegata» fino a: «legge» con il seguente: «di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)».
E conseguentemente, al comma 3, sostituire il periodo da: «individuato» fino a: «presente legge» con il seguente: «di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)».
8.96
Sopprimere il comma 3.
8.97
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Gli stanziamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non utilizzati nel corso dell’anno di riferimento non possono essere utilizzati nell’esercizio successivo».
8.0.1
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:
(Copertura finanziaria)
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
8.0.2
(Fondo nazionale per il servizio civile)
a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato;
b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie; c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.
2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici. Le donazioni dei soggetti privati godono dello stesso regime fiscale previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
3. A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo dei previsti decreti legislativi di attuazione, le risorse del Fondo di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 4. All’onere di cui alla lettera a) del comma 1, determinato in lire 220 miliardi per l’anno 2000, lire 230 miliardi per l’anno 2001 e lire 250 miliardi a decorrere dall’anno 2002, si provvede quanto a lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante utilizzo delle disponibilità iscritte per gli anni medesimi nell’unità previsionale di base 16.1.2.1. – «Obiezione di coscienza» del centro di responsabilità 16 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e quanto a lire 100 miliardi per l’anno 2000, 110 miliardi per l’anno 2001 e 130 miliardi per l’anno 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente 7.1.3.3. «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
9.0.1.
La Loggia, Manca, Contestabile, Firrarello
Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:
(Disposizioni transitorie)
a) conseguimento, durante il periodo di rinvio dall’adempimento degli obblighi di leva per motivi di studio, di un diploma di laurea presso Università legalmente riconosciute, con un voto non inferiore ai 100/110;
b) frequenza, dopo il conseguimento della laurea, d un corso di specializzazione, di perfezionamento o di dottorato di ricerca, attivato presso le Università legalmente riconosciute, o di scuole universitarie ad ordinamento speciale post laurea. Ai fini del conseguimento del beneficio, il cittadino deve dimostrare la frequenza dei predetti corsi e il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studio o dal programma formativo; c) titolare di una borsa di studio o di un assegno di ricerca post laurea, per la durata di almeno un anno, presso Università legalmente riconosciute o presso istituzioni scientifiche di paesi esteri; d) svolgimento, da almeno un anno, di attività lavorativa autonoma o subordinata di qualsiasi tipologia; e) responsabile diretto della conduzione di impresa o di attività economica da almeno un anno ovvero di impresa o attività economica, avviata con il sostegno previsto da istituzioni ed enti pubblici in materia di incentivazione all’imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo».