220a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS

La seduta inizia alle ore 14,45.

Intervengono il ministro delle finanze Visco e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Vigevani.

IN SEDE REFERENTE
(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 novembre 1998.

Il Presidente ANGIUS avverte che il Ministro Visco illustrerà alcune proposte emendative al disegno di legge, collegato alla legge finanziaria per il 1999.

Il Ministro VISCO illustra congiuntamente gli emendamenti 2.24, 10.100, 12.0.100 e 12.0.150, concernenti, rispettivamente, la tematica della dual incom tax, il federalismo fiscale, la revisione della tassazione sugli immobili e il collegamento tra le banche dati. Per quanto riguarda la tematica del federalismo fiscale e il collegamento delle banche dati, egli ricorda che gli emendamenti presentati ricalcano, in parte, le disposizioni contenute nell'originario disegno di legge collegato alla finanziaria e successivamente stralciate per deliberazione della Camera dei deputati. Anche le disposizioni sulla tassazione degli immobili derivano da un dibattito, già avviato in sede parlamentare, a fronte dello stanziamento iscritto in bilancio per consentire l'aumento della cifra deducibile dal reddito imponibile derivante dalla prima casa di abitazione. Da ultimo, sempre in premessa, il Ministro ricollega le modifiche proposte all'articolo 2, in materia di dual income tax, ai risultati del dibattito svoltosi in questi mesi circa la opportunità di incentivare gli investimenti produttivi per invertire l'andamento negativo della congiuntura economica.
L'emendamento sul federalismo fiscale prevede il completo superamento del regime dei trasferimenti erariali quale strumento di finanziamento delle regioni, mentre verranno mantenuti solo i trasferimenti erariali finalizzati a fronteggiare eventi calamitosi o situazioni di rilevante interesse nazionale. La soppressione dei trasferimenti erariali è accompagnata dall'aumento dell'aliquota di compartecipazione all'IRPEF per le regioni, dall'aumento della compartecipazione all'accisa sulla benzina fino a 450 lire al litro, nonchè dall'aumento della compartecipazione al gettito sull'imposta sul valore aggiunto. Con le misure proposte, si intende dare piena autonomia alle regioni in relazione alle forme di finanziamento: si prevede che il complesso delle compartecipazioni eguagli in valore assoluto i trasferimenti erariali soppressi. La introduzione di forti compartecipazioni al gettito dei tributi erariali si accompagna all'istituzione di un fondo perequativo, finalizzato a riequilibrare la differente capacità contributiva delle varie regioni. Per tre anni rimane in vigore il trasferimento, calcolato su quota capitaria, per coprire le spese per il servizio sanitario nazionale: in questi tre anni è prevista l'introduzione di un monitoraggio dei meccanismi di gestione del complesso della spesa sanitaria da parte di ogni regione, in modo da valutare le decisioni future su tale specifico settore.
Il Ministro preannunzia poi la presentazione di un ulteriore emendamento, ancora in fase di elaborazione, finalizzato ad estendere la compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF; tale misura si rende necessaria in quanto la devoluzione del gettito ai comuni dell'imposta di registro sui trasferimenti erariali, particolarmente significativo per i grandi centri urbani, si rivela insufficiente e incerto per i piccoli comuni. Sempre in tema di federalismo fiscale, ma collegato al piano elettrico nazionale, c'è una revisione delle accise sui consumi di energia elettrica, con una diversa attribuzione delle addizionali ai comuni, allo Stato e alle provincie.
Il Ministro conclude l'illustrazione della proposta emendativa in tema di federalismo fiscale, sottolineando la sintonia della proposta governativa con le conclusioni dell'indagine conoscitiva sul federalismo fiscale svolta in sede parlamentare.
Passando ad illustrare invece l'emendamento 2.24, egli fa presente che già le modifiche alla dual income tax, contenute nell'articolo 2, prevedono un ampliamento della portata agevolativa del nuovo meccanismo d'imposta sui redditi di impresa. L'ulteriore proposta emendativa riguarda la possibilità di assoggettare il reddito d'impresa all'aliquota ridotta del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi e quello dei conferimenti in denaro, nonchè degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nello stesso periodo d'imposta. Il Ministro sottolinea che l'agevolazione fiscale riguarda tutte le imprese, anche quelle in regime a contabilità semplificata, a condizione di essere in linea con i parametri previsti negli studi di settore. Va tenuto presente, infine, che il Governo prevede di coprire le minori entrate con uno stanziamento di 2000 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
Circa la tassazione degli immobili, il Ministro fa presente che la proposta emendativa prevede innanzitutto l'incremento da 1.100.000 a 1.400.000 lire della deduzione ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati, escludendo di fatto dall'imposizione IRPEF sugli immobili il 60 per cento dei contribuenti. Si anticipa poi, già all'anno d'imposta 1999, la norma agevolativa contenuta nella nuova legge sugli affitti e riguardante le agevolazioni fiscali per i conduttori con redditi medio-bassi. La delega al Governo per modificare i criteri di determinazione del reddito delle unità immobiliari nasce anche dalla esigenza di tener conto delle sollecitazioni, già emerse nel corso dell'esame del disegno di legge collegato alla finanziaria, nonchè dalla preoccupazione, ben presente al Governo, che la revisione completa degli estimi catastali, da effettuare nel prossimo anno, possa risolversi in un notevole aggravio fiscale per i contribuenti, ferme restando le aliquote vigenti per l'IRPEF e per l'ICI. L'orientamento del Governo è quello di rivedere l'aliquota IRPEF sui redditi da fabbricati, posizionandola al 19 per cento, che corrisponde sia all'aliquota del primo scaglione dell'IRPEF, sia all'aliquota che a regime colpisce indifferentemente i redditi derivanti dalle diverse scelte di investimento del singolo contribuente (redditi di capitale, redditi di impresa e redditi immobiliari).
D'altro canto, prosegue il Ministro, la revisione dei criteri di determinazione del reddito delle unità immobiliari corrisponde allo schema applicativo della dual income tax, poichè si prevede l'assoggettamento dei redditi dei fabbricati, calcolati secondo coefficienti convenzionali di redditività dei valori d'estimo delle unità immobiliari (con esclusione di quelli che concorrono a formare il reddito di impresa) ad un regime di tassazione IRPEF con aliquota al 19 per cento e, per i redditi derivanti da locazione, la limitazione del regime agevolato alla parte di reddito che corrisponde al rendimento ordinario precedentemente illustrato.
Si prevede, inoltre, la possibilità di incrementare la deduzione di imposta per i redditi più bassi. In ultima analisi, la proposta del Governo è finalizzata a realizzare un abbattimento dell'imponibile per l'appartamento di proprietà ed un prelievo tributario maggiore sugli immobili locati. Per quanto riguarda invece l'emendamento relativo al collegamento dell'Amministrazione finanziaria con altre banche-dati gestite da soggetti pubblici, il Ministro ribadisce che si tratta di una disposizione già oggetto di stralcio da parte della Camera dei deputati rispetto al testo del disegno di legge collegato alla finanziaria.

Il Presidente ANGIUS, dopo aver ringraziato il Ministro per la disponibilità dimostrata e avvertita la Commissione che anche il prosieguo della discussione sugli emendamenti testè illustrati potrà svolgersi nella prossima settimana alla presenza del Ministro stesso, propone alla Commissione di fissare per Mercoledì 17 febbraio alle ore 18, il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti oggi presentati dal Governo.
Dalla settimana successiva, si può ipotizzare l'inizio delle votazioni, dopo che la 5a Commissione avrà espresso i pareri, sia sul testo del disegno di legge che sugli emendamenti.

Conviene la Commissione sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla riscossione mediante ruolo (n. 380)
(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 settembre 1998, n. 337: Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C06a, 0023o)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore STANISCIA, rifacendosi allo schema di parere favorevole con osservazioni illustrato nella seduta precedente, ne illustra una riformulazione in merito alla osservazione riguardante l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali. Per quanto riguarda l'articolo 24, ferma restando la necessità di esercitare il principio di delega di estendere la riscossione dei crediti mediante ruolo attraverso l'affidamento ai concessionari dei crediti degli enti previdenziali, appare più rispondente alle esigenze dei contribuenti, soprattutto nel caso dei piccoli imprenditori, circoscrivere l'affidamento della riscossione dei contributi previdenziali alle sole somme per le quali sia stato esperito ogni tentativo di ottenere dal contribuente il pagamento spontaneo e per le quali sia necessario quindi porre in essere le procedure di recupero coattivo. Tale riformulazione non prevede più alcun accenno alle attribuzioni dell'ente previdenziale circa l'autonoma concessione al contribuente di dilazioni o rateizzazioni.

Il senatore ALBERTINI ribadisce il proprio voto contrario sullo schema di parere, nonostante la modifica illustrata.

A giudizio del senatore BONAVITA è importante ascoltare il parere del Governo sulla modifica illustrata.

Il senatore PEDRIZZI dichiara il voto contrario di Alleanza Nazionale sullo schema di parere proposto dal senatore Staniscia, sottolineando criticamente la sostanziale espropriazione degli istituti di previdenza delle proprie prerogative di gestione dei crediti pregressi. A suo giudizio, inoltre, la riforma prospettata dal Governo, senza affrontare con decisione la ipotizzata inefficienza degli uffici legali degli enti previdenziali, non ne prevede la soppressione e nello stesso tempo ne riduce drasticamente le competenze di gestione dei crediti.

Il senatore COSTA esprime la preoccupazione che dall'esercizio della delega per il riordino della disciplina della riscossione, in materia di crediti previdenziali, discenda la sostanziale svalutazione delle competenze e delle professionalità degli uffici legali degli enti previdenziali.

Il senatore VENTUCCI invita il Sottosegretario a chiarire definitivamente gli orientamenti del Governo in merito alla estensione della riscossione mediante ruolo affidata ai concessionari dei crediti previdenziali.

Prende quindi la parola il sottosegretario VIGEVANI, il quale si sofferma analiticamente sulle cifre che caratterizzano l'ammontare dei crediti vantati dall'INPS. Tra il 1989 ed il 1997 l'INPS ha recuperato 37.200 miliardi di cui il 51 per cento attraverso l'attivazione di norme in sanatoria (condono contributivo), il 34 per cento attraverso la dilazione dei pagamenti e solo il 12 per cento attraverso l'azione dei propri uffici legali. Il recupero dei contributi evasi in questi nove anni ammonta a circa 400 miliardi all'anno, a fronte di un'evasione contributiva che ammonta invece a 5000 miliardi annui.
Per quanto riguarda l'analisi per classi di debiti, egli fa presente che il 49,4 per cento delle imprese è esposta per debiti che non superano i 10 milioni di lire, cifra naturalmente che è possibile pagare con rateizzazioni a 60 mesi. Se invece si analizzano per attività commerciale emerge che il 44,7 per cento delle partite contributive evase corrisponde a commercianti ed artigiani che debbono all'INPS cifre non superiori ai 3 milioni, anch'esse naturalmente rateizzabili. Con un dato ancora più sintetico, il Sottosegretario fa presente che l'85,5 per cento dei debitori dell'INPS deve versare una cifra non superiore ai 15 milioni di lire. L'analisi dell'evasione contributiva rende incontrovertibile l'indirizzo di revisione radicale del sistema di riscossione dei crediti previdenziali; nello stesso tempo la rateizzazione a 60 mesi, per le cifre citate in precedenza, rende pienamente conto della attenzione posta dal Governo alle esigenze delle piccole imprese. Resta, da ultima, confermata pienamente la volontà del Governo di non procedere ad alcun condono dell'evasione contributiva, misura che si rivelerebbe, come già in passato, contingente ed estremamente ingiusta.
Per quanto riguarda la bozza di parere illustrata in precedenza, e modificata dal relatore, egli ribadisce che l'esclusione degli enti pubblici economici dal novero degli enti le cui entrate possono essere riscosse mediante ruolo è motivata dal fatto che tali enti hanno già a disposizione i normali strumenti contrattuali per costringere i contribuenti a pagare le somme dovute; per quanto riguarda gli enti locali, ribadisce il carattere facoltativo dell'affidamento del servizio di riscossione. Infine, per quanto riguarda la riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali, ribadisce ancora la esigenza che il parere non possa mettere in discussione i principi contenuti nella legge delega.

In sede di dichiarazione di voto sullo schema di parere interviene il senatore VENTUCCI, a giudizio del quale le cifre riportate dal Sottosegretario rendono urgente avviare un'approfondita indagine sulle ragioni che hanno causato la voragine dell'evasione contributiva.

Il senatore PEDRIZZI, ribadendo il voto contrario dei senatori di Alleanza Nazionale sullo schema di parere, sottolinea la scarsa attenzione del rappresentante del Governo rispetto all'osservazione, contenuta nel parere, sull'obbligo di versamento di garanzia da parte del contribuente per chiedere la dilazione dei pagamenti delle somme dovute. La richiesta di prestazione di cauzione in titoli di Stato, ovvero di fidejussione, è in aperta contraddizione con la volontà di consentire la dilazione dei pagamenti per i contribuenti che si trovino in una «temporanea situazione di obiettiva difficoltà».

Il senatore ALBERTINI, tenendo conto delle importanti informazioni fornite dal Sottosegretario, ribadisce il fermo convincimento nella contrarietà al parere proposto dal relatore. La generalizzata evasione dell'obbligo contributivo costituisce una scandalosa anomalia, soprattutto se analizzata parallelamente alla reiterata richiesta di ulteriore riforma del sistema pensionistico.

Il senatore D'ALÌ ribadisce il voto contrario dei senatori di Forza Italia sullo schema di parere illustrato dal relatore, facendo presente che per affrontare concretamente la spinosa questione dei crediti previdenziali si sarebbe dovuto correlare il contenuto dello schema di decreto con quanto già previsto dalla legge n. 448 del 1998, in materia di cartolarizzazione dei crediti previdenziali.

Posto ai voti viene quindi approvato, a maggioranza, lo schema di parere presentato dal relatore Staniscia.

La seduta termina alle ore 16.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3599

Art. 2.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei conferimenti in denaro nonchè degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Per le società e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera d), le disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
7. Agli effetti del comma 6:

a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'articolo 121-bis, comma 1, lettera a), n. 1), del citato testo unico, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti;
b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le società e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera d), si assumono gli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

8. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del decreto legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina del presente articolo e della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 del predetto comma; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 48,65 per cento di detto reddito.
9. Le disposizioni dei commi 6 e 7 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati nel predetto articolo, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 o degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza.
10. Per i periodi d'imposta di cui al comma 6, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto, quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 6 a 9.
11. Dai decreti legislativi di cui al comma 4 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 6 a 10, valutato complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla metà mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. La copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire nell'anno 2000 e 1.000 miliardi di lire nell'anno 2001 è rimessa alla legge finanziaria per il triennio 2000-2002, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), e comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni; in assenza di tale previsione nell'indicata legge finanziaria, l'aliquota di cui al comma 6 è rideterminata nella misura del 28 per cento».
2.24
Il Governo

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.
(Disposizioni in materia di federalismo fiscale)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di abolire i vigenti trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamità naturali, nonchè di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima è computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle attività assistenziali degli istituti di ricovero e cura, delle attività degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti la gestione dei servizi e le tecnologie e biotecnologie sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa storica. Il riparto delle somme occorrenti per il finanziamento delle attività assistenziali degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le relative somme sono erogate con modalità analoghe a quelle previste dalla legge 18 maggio 1995, n. 187;
b) previsione di sostituire i trasferimenti anzidetti mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF fino ad un valore non superiore a 2 punti percentuali, con riduzione delle aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale non potrà comunque essere superiore a 450 lire al litro; istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo;
c) determinazione delle esatte misure delle aliquote di cui alla lettera b) in modo tale da assicurare, tenuto conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la copertura complessiva dei trasferimenti aboliti;
d) previsione di meccanismi perequativi in funzione della capacità fiscale relativa ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonchè dei fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di un eventuale periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel quale la perequazione possa essere effettuata anche in funzione della spesa storica;
e) previsione di istituire un fondo perequativo nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione all'IVA di cui alla lettera b), ed eventualmente destinando a questa finalizzazione anche quota parte dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui alla medesima lettera b);
f) previsione di un periodo transitorio non superiore al triennio nel quale ciascuna regione è vincolata ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, una spesa definita in funzione della quota capitaria stabilita dal Piano sanitario nazionale; la rimozione del vincolo è comunque coordinata con l'attivazione del sistema di controllo di cui alla lettera g);
g) previsione di procedure di monitoraggio e di verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonchè di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni; razionalizzazione della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere trasparenti le responsabilità delle decisioni di spesa per ciascun livello di governo;
h) coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti previste dagli statuti di autonomia.

2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità interno di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente con i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento con i predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con uno o più decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e integrative.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere che viene reso secondo la procedura prevista dai commi 14 e seguenti dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere della Commissione di cui all'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
4. All'articolo 17, comma 6, lettera b), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole «ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere», sono soppresse.
5. All'articolo 4, del decreto legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con. modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, per l'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni sono dovute, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:

a) lire 7 con potenza impegnata fino a 30 kW;
b) lire 10,5 con potenza impegnata oltre 30 e fino a
3000 kW;
c) lire 4 con potenza impegnata oltre 3000 kW.»;

b) il comma 2 è soppresso.

6. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all'esercente dell'impianto.
7. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, lettera a), le parole: «e semprechè non cedano l'energia elettrica prodotta alla rete pubblica», sono soppresse.
8. Il comma 2, dell'articolo 6, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;
b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case;
c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh Le province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.».
9. Nel comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: «affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e restano acquisite all'erario», sono sostituite dalle seguenti: «sono versate direttamente ai comuni».
10. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 8 del presente articolo e delle maggiori entrate derivanti dalla modifica operata con il comma 9, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.
11. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e ogni altra operazione della medesima natura concernente il riassetto del settore elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta sull'incremento del valore degli immobili e si applicano ad esse le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
12. Il numero 3, lettera d), del comma 149, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.
13. Le disposizioni di cui ai commi 5, 8, 9, 10, si applicano a partire dal 1o gennaio 2000.
14. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:

a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza assorbita fino a 30 kW: 7 lire;
b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza assorbita fino a 3000 kW: 10,5 lire;
c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza assorbita oltre 3000 kW: 4 lire.».
10.100
Il Governo

Art. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Collegamento con altre banche dati)

1. Nell'ambito delle proprie finalità di rilevante interesse pubblico, per favorire la semplificazione e la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti ed il perseguimento di una gestione economica delle sue attività, l'amministrazione finanziaria nell'azione di contrasto delle violazioni degli obblighi tributari, nonchè di controllo e di esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, raccoglie direttamente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 166, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, nonchè delle altre disposizioni legislative vigenti, i dati necessari relativi ai contribuenti conservati nelle banche dati gestite da altri titolari pubblici, ovvero da soggetti che operano per conto di questi ultimi mediante trasmissione telematica ed informatica, ovvero operando interconnessioni. Le interconnessioni ed i collegamenti sono stabiliti su richiesta dell'amministrazione finanziaria e sono gratuiti, salvo rimborso delle spese strettamente connesse all'eventuale trattamento dei dati effettuato dai soggetti gestori delle banche dati per consentirne l'acquisizione».
12.150
Il Governo

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Modifica ai criteri di determinazione del reddito
delle unità immobiliari)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi in materia di tassazione degli immobili, per razionalizzare e perequare il prelievo impositivo, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) evitare aggravi all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali previsti dall'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ferma restando la fissazione con norma regolamentare della data di decorrenza di applicazione dei nuovi estimi;
b) assoggettamento dei redditi dei fabbricati, calcolati in conformità a quanto previsto alla lettera d), con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con un'aliquota pari a quella fissata per il primo scaglione di reddito e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera d); modifica del vigente regime di tassazione dei redditi dei fabbricati, basato sulla loro integrale inclusione nel reddito complessivo, rimodulando la deduzione dal detto reddito, correlata al possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, e rapportata al periodo e alla quota di possesso dell'unità immobiliare stessa; facoltà del contribuente di scegliere tra i due regimi di tassazione;
c) previsione di eventuali misure agevolative, ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, in particolare per i redditi più bassi e per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, allo scopo di non aumentare l'onere fiscale gravante su di essi per effetto del nuovo regime di tassazione;
d) fissazione periodica, con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale, di coefficienti convenzionati di redditività dei valori d'estimo delle unità immobiliari, dopo la rideterminazione di cui all'articolo 3, comma 154, della citata legge n. 662 del 1996, fermo restando il principio stabilito per il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, inteso a tenere conto dei vincoli gravanti su di essi;
e) rideterminazione, a seguito della revisione degli estimi catastali e con la medesima decorrenza, anche al fine del mantenimento degli attuali margini di autonomia finanziaria, dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in misura tale da garantire il medesimo gettito complessivo riveniente dall'applicazione dell'aliquota minima vigente, e corrispondente riduzione dell'aliquota massima;
f) istituzione di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altra misura agevolativa in favore dei conduttori, limitatamente alla loro abitazione principale e a decorrere dall'anno d'imposta 2000, avuto riguardo ai redditi posseduti, alla loro misura ed al tipo di contratto di locazione stipulato a norma dell'articolo 2 della legge citata;
g) rimodulazione delle imposte sui trasferimenti, mediante applicazione di valori ridotti rispetto a quelli di estimo;
h) armonizzazione, semplificazione e autoliquidazione, ad invarianza di gettito, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni e degli altri tributi e diritti collegati, relativi a qualsiasi fattispecie e presupposto imponibile in materia immobiliare, al fine di unificare le basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i poteri e l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica;
i) coordinamento tra i criteri di tassazione dei redditi figurativi derivanti dalle unità immobiliari e di quelli effettivamente percepiti;
l) revisione delle ipotesi di non concorrenza totale o parziale alla formazione del reddito nonché di quelle di riduzione dell'imposta previste ai fini di tutti i tributi ed armonizzazione della relativa disciplina;
m) coordinamento di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti con la nuova disciplina;
n) disciplina dei procedimenti tributari relativi alle materie di cui alle lettere precedenti mediante regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o mediante decreti ministeriali, di natura non regolamentare, per stabilire termini o modalità in via speciale o transitoria o straordinaria.

2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene reso secondo la procedura prevista dai commi 14 e seguenti dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al comma 2, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
4. Il comma 4-quater, dell'articolo 34, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e delle relative pertinenze è soppresso a decorrere dal periodo di imposta 1999.
5. A decorrere dal periodo d'imposta di cui al comma 4, se alla formazione del reddito complessivo concorre il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle sue pertinenze, si deduce, fino a concorrenza dell'ammontare del relativo reddito, un importo fino a lire 1.100.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
6. I riferimenti alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenuti nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono intendersi effettuati alla deduzione di cui al comma 5 del presente articolo.
7. Per il periodo di imposta 1999 la deduzione di cui al comma 5 spetta fino ad un importo di lire 1.400.000. Tale disposizione non ha effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per lo stesso periodo di imposta.
8. Il Governo è delegato ad emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo volto ad anticipare al periodo d'imposta 1999 la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 1, lettera f), nelle stesse ipotesi e condizioni e con l'osservanza dei medesimi criteri direttivi ivi previsti, nei limiti di complessive lire 300 miliardi.
9. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7 e 8, non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui commi 7 e 8, valutati rispettivamente in lire 675 miliardi e 300 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al Fondo speciale istituito dall'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».
12.100
Il Governo