AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2000
528ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE

        Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Cananzi e Franceschini.

        La seduta inizia alle ore 15,10.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

        Il presidente VILLONE ricorda che l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto di inserire all’ordine del giorno della Commissione, sin dalla prossima seduta, il disegno di legge n. 4566 («Disposizioni per l’organizzazione del Vertice G8 a Genova»)assegnato in sede deliberante. Si è convenuto altresì di integrare l’ordine del giorno con la discussione del disegno di legge n. 4217 (recante norme sulla comunicazione istituzionale), già assegnato in sede referente, qualora riassegnato in sede deliberante dalla Presidenza del Senato.
        La Commissione prende atto.


IN SEDE REFERENTE

(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge d’iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d’iniziativa dell’Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri.
(1392)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionale
(2690)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(3163)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo
e voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

        Si riprende l’esame, sospeso nella seduta del 22 marzo, con la trattazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4368, assunto come testo base.
        Il senatore SCHIFANI, rivedendo la sua originaria proposta di accantonare l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1, propone che la Commissione si pronunci subito sul merito di questa disposizione. In proposito preannuncia il ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 1 presentati dai senatori appartenenti alla sua parte politica, così da permettere una rapida definizione del testo di tale disposizione.
        Il senatore PINGGERA, nel prendere atto di questa proposta, sulla quale non ha nulla da eccepire, ribadisce la propria contrarietà allo stralcio dei restanti articoli del disegno di legge n. 4368.
        Anche il senatore BESOSTRI concorda con la proposta avanzata dal senatore Schifani, mostrando di apprezzare il clima di collaborazione che si è instaurato nell’esame di questo provvedimento tra maggioranza e opposizione.
        Il senatore GUBERT mantiene le proprie riserve sulla formulazione dell’articolo 4 del disegno di legge in esame, rilevando che anche la recente evoluzione della situazione politica nella regione Trentino Alto-Adige impone una riconsiderazione del testo di questa disposizione che muta in modo, a suo avviso, inaccettabile l’equilibrio nei rapporti tra la regione e le due province autonome. Ribadisce pertanto la sua proposta di stralciare tale disposizione.
        Il senatore ANDREOLLI, nel concordare con la proposta avanzata dal senatore Schifani, ribadisce la sua contrarietà ad un esame disgiunto delle varie disposizioni che compongono il provvedimento in esame. Reputa peraltro che, qualora fossero introdotte modifiche significative agli articoli da 2 a 5, occorrerebbe valutare l’opportunità di riprodurre – in occasione dell’esame in Assemblea – tali modifiche anche nel testo dell’articolo 1 sul quale si sta convenendo di non apportare, per il momento, modifiche.

        Quanto alla situazione di pre-crisi che si è venuta determinando nella Giunta regionale del Trentino Alto-Adige ritiene che questa situazione debba indurre ad una celere definizione del provvedimento.
        A quest’ultimo proposito il senatore PINGGERA osserva che la situazione di pre-crisi che si è determinata in seno alla Giunta regionale del Trentino Alto-Adige è essenzialmente legata alle prossime scadenze elettorali per il rinnovo delle amministrazioni di alcuni comuni della provincia di Bolzano.
        Il senatore DONDEYNAZ, nel ribadire l’intento dell’emendamento 1.1, si dichiara disponibile a ritirarlo per favorire la rapida definizione dell’articolo 1 del provvedimento in esame.
        Il senatore SCHIFANI, nel ringraziare il senatore Dondeynaz per la disponibilità manifestata, osserva che la proposta avanzata dalla sua parte politica è funzionale ad agevolare una rapida definizione delle disposizioni riguardanti la Sicilia, sulle quali si registra un elevato consenso tra le forze politiche.
        Il sottosegretario FRANCESCHINI, nel ribadire la preferenza del Governo per il mantenimento di un esame unitario del provvedimento in titolo, ricorda l’impegno assunto di garantire comunque l’applicazione della nuova disciplina in occasione del prossimo rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana.
        Dopo che il senatore ROTELLI ha ritirato l’emendamento 1.2 e il senatore DONDEYNAZ l’emendamento 1.1, prende la parola il senatore PASTORE che ritira l’emendamento 1.12, ritenendo tuttavia opportuno che si convenga sull’interpretazione da dare a quanto previsto dalla lettera
b) del comma 1 dell’articolo 1, disposizione che, a suo avviso, non può comunque rendere possibile l’adozione di leggi regionali che impongano una rappresentanza paritaria dei due sessi in seno all’organo assembleare.
        Sulla questione si apre un breve dibattito.
        La senatrice D’ALESSANDRO PRISCO ritiene che possa essere valutata l’ipotesi di sostituire l’espressione «condizioni di parità,» con quella, a suo avviso più chiara e meno equivoca, di «pari opportunità».
        Il relatore VILLONE ritiene che le disposizioni della carta costituzionale, come pacificamente interpretate dal giudice delle leggi, escludano la possibilità per il legislatore – nazionale e regionale – di introdurre l’obbligo di una composizione paritaria tra i due sessi degli organi rappresentativi. La disposizione di cui alla lettera
b) del comma 1 dell’articolo 1, va dunque intesa come una previsione volta a favorire un accesso equilibrato dei due sessi agli organi rappresentativi.
        Il senatore PASTORE si dichiara soddisfatto di questo chiarimento fornito dal relatore, mentre il senatore STIFFONI ritiene che debba essere in ogni caso esclusa ogni formula che renda possibile quote riservate nella composizione degli organi rappresentativi. In proposito, il relatore VILLONE ritiene che eventuali problemi interpretativi della disposizione in esame potranno essere risolti dalla Corte costituzionale.
        Il senatore GUBERT, stante l’interpretazione della disposizione fornita dal relatore, ritiene che ne debba essere valutata la congruità e l’effettiva utilità, permettendo la legislazione vigente una piena e paritaria partecipazione delle donne alla competizione politica.
        Il senatore ANDREOLLI concorda invece con l’interpretazione avanzata dal relatore, anche se ritiene preferibile la formulazione proposta dalla senatrice D’Alessandro Prisco.
        Il relatore VILLONE ribadisce che, a suo avviso, la disposizione in esame deve essere intesa come una semplice norma di indirizzo al legislatore regionale, il quale non si potrà discostare da quanto chiaramente affermato in materia dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale.

        Formula quindi un parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 1.
        Ritirati dai proponenti gli emendamenti 1.9, 1.3 1.6, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.5, 1.17, 1.4, 1.7, 1.8, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.24, 1.23, 1.25, 1.10, 1.11 e 1.26, sono dichiarati decaduti, per assenza del presentatore, gli emendamenti 1.27, 1.28, 1.29 e 1.30.
        Il relatore VILLONE prende quindi atto del consenso che la Commissione ha manifestato sull’articolo 1 nel testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento.
        Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.


(4217) Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri.
(Seguito dell’esame e rinvio)

        Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 21 marzo con l’esame degli emendamenti.
        Il sottosegretario CANANZI ricorda che si tratta di un provvedimento atteso, formula quindi un invito ai presentatori a ritirare gli emendamenti.
        Dopo che il presidente VILLONE ha ricordato i pareri formulati dalla 5ª Commissione sul testo del disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti, il senatore LUBRANO DI RICCO ritira tutti gli emendamenti a sua firma. La senatrice PASQUALI ritira invece l’emendamento 4.1 e gli emendamenti 4.0.1 e 16.3 e 16.4, emendamenti quest’ultimi sui quali la 5ª Commissione ha formulato un parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
        Il relatore BESOSTRI ritira gli emendamenti 9.2 e 9.3., rilevando peraltro che delle disposizioni cui questi emendamenti si riferiscono deve essere data una interpretazione conforme ai principi del diritto comunitario, secondo i quali tutti i cittadini dei paesi dell’Unione europea che possono esercitare la professione di giornalista nei rispettivi paesi di appartenenza devono poter esercitare anche in Italia la professione di giornalista e, in particolare, poter svolgere la loro attività negli uffici stampa previsti dal disegno di legge in esame, benché non iscritti all’albo nazionale dei giornalisti. Preannuncia quindi la presentazione di un ordine del giorno che renda esplicita tale interpretazione.
        Dichiarano di concordare con questa interpretazione il presidente VILLONE e il sottosegretario CANANZI che preannuncia un parere favorevole sull’ordine del giorno annunciato dal relatore.
        Il sottosegretario CANANZI ritira quindi l’emendamento 9.1 osservando, dopo una richiesta di chiarimento avanzata dal relatore BESOSTRI, che le peculiarità organizzative dell’amministrazione degli affari esteri saranno comunque salvaguardate in virtù della specialità della relativa normativa. Dichiarano di concordare con questa interpretazione il presidente VILLONE e il senatore MANZELLA.
        Si apre quindi un dibattito sulla formulazione dell’articolo 10 del disegno di legge.
        Il senatore PINGGERA, alla luce del carattere dettagliato della disciplina contenuta nel capo I del disegno di legge in esame, ritiene opportuno fissare con maggiore precisione il principio secondo il quale queste disposizioni non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
        Il senatore GUBERT ritiene che le disposizioni contenute nel capo I del provvedimento in esame non possano essere ritenute norme di principio. Preannuncia quindi, nel caso di riassegnazione di tale disegno di legge in sede deliberante, la presentazione di emendamenti riferiti all’articolo 10.
        Concorda con questi rilievi il senatore ROTELLI, secondo il quale non da tutte le disposizioni contenute nel capo I del disegno di legge in esame possono essere estratti principi che vincolino la potestà legislativa regionale.
        La senatrice PASQUALI, al contrario, non ritiene che la disciplina in esame comprima impropriamente le attribuzioni delle regioni e ricorda che, con riferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, vi è una espressa clausola di salvaguardia nell’articolo 10.
        Il senatore ANDREOLLI ritiene eccessivo considerare tutte le disposizioni contenute nel Capo I del disegno di legge in esame come recanti norme di principio.
        Anche il relatore BESOSTRI crede che solo alcune norme contenute nel Capo I del disegno di legge in esame possano essere considerate principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Rileva peraltro che non sono stati presentati emendamenti all’articolo 10.
        Il presidente VILLONE ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia riconosce il carattere di principio fondamentale, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, anche a norme di dettaglio. Non crede dunque che possa essere messa in discussione la legittimità di quanto previsto dall’articolo 10 del disegno di legge in esame, anche se ritiene che una diversa e più restrittiva giurisprudenza potrà essere elaborata dalla Corte in materia alla luce del nuovo contesto in cui si vanno proponendo i rapporti tra Stato e regioni.
        Dopo che il senatore ANDREOLLI ha ritirato l’emendamento 16.1, su proposta del relatore BESOSTRI e del presidente VILLONE vengono quindi accantonati gli emendamenti 14.1, 16.6, 16.2 e 16.5.
        Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.


INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

        Il presidente VILLONE avverte che l’ordine del giorno della Commissione è integrato, sin dalla prossima seduta, con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 4566 («Disposizioni per l’organizzazione del Vertice G8 a Genova»)

        
La seduta termina alle ore 16,10.
 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4368
Art. 1.

        Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «Regione siciliana», con le seguenti: «Regione Sicilia».

        La medesima sostituzione è disposta nell’articolo 15 dello Statuto e in ogni altro articolo dello Statuto medesimo.

1.2


Rotelli

        Al comma 1, lettera b), all’articolo 2, comma 1, lettera c), all’articolo 3, comma 1, lettera c), all’articolo 5, primo comma, lettera v), all’articolo 5, primo comma, lettera d), sopprimere, dove ricorrono, le parole: «e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica».

1.1


Dondeynaz

        Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «condizioni di parità per l’accesso» con le seguenti: «la partecipazione di entrambi i sessi».

1.12


Pastore

        Al comma 1, lettera d), capoverso, sopprimere le parole: «se eletto a suffragio universale e diretto».

1.27


Marchetti

        Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 8-bis», sopprimere il primo comma; alla lettera f), capoverso «Art. 10», sostituire il primo comma con il seguente:

        «Se nel corso della legislatura il rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta è posto in crisi, il Consiglio è sciolto ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 126 della Costituzione».

1.9


Schifani

        Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 8-bis», nel primo comma, sostituire le parole: «della metà più uno», con le seguenti: «di almeno il sessanta per cento».

1.3


Schifani

        Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 8-bis», nel primo comma, sostituire le parole: «della metà più uno», con le seguenti: «di almeno i due terzi».

1.6


Schifani

        Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 8-bis», nel primo comma, dopo le parole: «della legislatura dell’Assemblea», inserire le seguenti: «e del mandato del Presidente della regione».

1.13


Pastore

        Al comma 1, lettera e), alla fine del capoverso «Art. 8-bis», aggiungere il seguente periodo: «Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall’Assemblea regionale, l’Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l’impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso».

1.14


Pastore

        Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.28


Marchetti

        Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 9», nel primo comma dopo le parole: «della Regione» aggiungere le seguenti: «salvo che la legge di cui al terzo comma disponga diversamente,»

1.15


Pastore

        Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 9», nel secondo comma, sostituire le parole: «Il Presidente della regione» con le seguenti: «il medesimo».

1.16


Pastore

        Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 9», nel terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l’ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche e uffici».

1.29


Marchetti

        Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 9», nel terzo comma, sopprimere le parole: «con l’ufficio di Deputato regionale e».

1.5


Schifani, Pastore

        Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 9», nel terzo comma, sostituire le parole da: «incompatibilità» fino a: «uffici» con le seguenti: «cause di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli Assessori nonché dei Deputati regionali»

1.17


Pastore

        Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 9», dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

        «La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di deputato regionale. Il deputato regionale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta l’immediata cessazione dalla carica non prescelta.»

1.4


Schifani, Pastore

        Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 10», nel comma 1, sostituire la parola: «assoluta», con le seguenti: «di almeno i due terzi».

1.7


Schifani

        Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 10», nel primo comma, sostituire le parola: «assoluta», con le seguenti. «di almeno il sessanta per cento».

1.8


Schifani

        Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 10», alla fine del primo comma aggiungere le seguenti parole: «se eletto a suffragio universale e diretto».

1.18


Pastore

        Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 10», secondo comma, dopo le parole: «Presidente della Regione» inserire le seguenti: «eletto a suffragio universale e diretto».

1.19


Pastore

        Al comma 1, lettera g), alla fine del primo capoverso, dopo le parole: «consigli provinciali», aggiungere le seguenti: «se esistenti».

1.20


Pastore

        Al comma 1, lettera g), primo capoverso, dopo la parola: «provinciali» aggiungere le seguenti: «se esistenti».

1.21


Pastore

        Al comma 1, lettera i), sopprimere il secondo capoverso.

1.22


Pastore

        Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 41-bis», sopprimere i commi 2 e 3.

1.24


Pastore

        Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 41-bis», primo comma, sostituire le parole da: «dopo la loro» fino alla fine, con le seguenti: «possono essere modificate solo dopo la loro prima applicazione».

1.23


Pastore

        Sopprimere il comma 2.

1.30


Marchetti

        Al comma 2, sopprimere i primi cinque periodi.

1.25


Pastore

        Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: «assoluta», con le seguenti: «di almeno due terzi».

1.10


Schifani

        Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: «assoluta», con le seguenti: «di almeno il sessanta per cento».

1.11


Schifani

        Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: «al presente comma» con le seguenti: «alla presente legge».

1.26


Pastore

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4217
Art. 1.

        Al comma 5, lettera c), dopo la parola: «conoscenza», inserire le seguenti: «e valutandone il grado di soddisfazione da parte degli utenti;».

1.1


Lubrano di Ricco

        Al comma 6, dopo la parola: «pubblico», inserire le seguenti: «e sono esenti da qualsiasi imposta».

1.2


Lubrano di Ricco
Art. 3.

        Al comma 1, sostituire le parole: «hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare», con le seguenti: «hanno l’obbligo, ove richiesto, di trasmettere».

3.1


Lubrano di Ricco

        Al comma 4, sopprimere il seguente periodo: «Il tempo di trasmissione dei messaggi non può, comunque, occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria.»

3.2


Lubrano di Ricco

        Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: «possono», con l’altra: «devono».

3.3


Lubrano di Ricco

        Al comma 4, ultimo periodo sopprimere le parole da: «qualora non fossero», fino alla fine del comma.

3.4


Lubrano di Ricco
Art. 4.

        Al comma 2, sopprimere le parole: «e materie assimilate».

4.2


Lubrano di Ricco

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al comma 5 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, le parole da: «sino all’approvazione» fino a: «del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2001».

4.1


Pasquali, Magnalbò

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

        1. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sono sostituiti dai seguenti:

        «4. I concorsi di cui al comma 1 sono svolti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione con la procedura del corso-concorso selettivo di formazione e sono disciplinati dal regolamento di cui al comma 3. Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a) del comma 2.

        5. Il corso-concorso di cui al comma 4 ha la durata di diciotto mesi di insegnamento teorico-pratico ed è seguito, dopo gli esami finali, da un periodo di tirocinio di sei mesi presso l’amministrazione di destinazione, nella posizione dirigenziale da assumere, sotto la guida di un responsabile esperto incaricato dall’amministrazione medesima. Ai partecipanti è corrisposto il trattamento di cui al comma 4 dell’articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
        
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai corsi-concorsi in fase di svolgimento presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione».

        2. Al comma 5 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, le parole da: «sino alla approvazione» a: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2001».

        3. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.«

4.0.1


Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Maggi, Demasi, Pontone, Monteleone
Art. 5.

        Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Possono comunque accedere coloro che abbiano svolto rapporti di consulenza e/o dirigenza di ufficio per le relazioni con il pubblico per almeno un anno.»

5.1


Lubrano di Ricco
Art. 8.

        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Difensore Civico regionale nomina un Commissario ad acta per l’istituzione dell’ufficio per le relazioni con il pubblico negli enti che ancora non vi abbiano provveduto.».

8.1


Lubrano di Ricco
Art. 9.

        Al comma 1, terzo rigo, sostituire le parole: «possono dotarsi», con le seguenti: «debbono dotarsi».

9.4


Lubrano di Ricco

        Al comma 1, terzo rigo, sostituire le parole: «possono dotarsi», con le seguenti: «si dotano».

9.5


Lubrano di Ricco

        Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il personale degli uffici stampa di cui al precedente comma 1 con la qualifica di giornalista deve essere iscritto all’albo nazionale dei giornalisti o comunque essere abilitato all’esercizio della professione di giornalista secondo gli ordinamenti propri degli stati nazionali appartenenti all’Unione europea».

9.2


Il Relatore

        Al comma 2, nono rigo, sostituire la parola: «utilizzato», con le seguenti: «e reclutato o mediante apposito pubblico concorso ovvero».

9.6


Lubrano di Ricco

        Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. È fatto salvo quanto disposto dall’articolo 16, comma terzo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche per quanto riguarda i compiti di cui all’articolo 7 della presente legge.»

9.1


Il Governo

        Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ufficio stampa», inserire le seguenti: «con la qualifica di giornalista».

9.3


Il Relatore
Art. 14.

        Al comma 1, sostituire le parole da: «per il centro di responsabilità», fino a: «del Consiglio dei ministri», con le seguenti: «ed iscritte nell’unità previsionale di base 3.1.3.2. dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel capitolo relativo agli interventi per l’editoria».

14.1


Il Relatore
Art. 16.

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 16.

        1. È abrogato l’articolo 5, commi 6,7 e 8 della legge 25 febbraio 1987, n. 67».

16.1


Andreolli, Diana

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 16.

        1. È abrogato l’articolo 5, commi 6, 7 e 8, della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

        2. All’articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, dopo le parole: «emittenti televisive locali», «emittenti radiofoniche nazionali e locali» e «emittenti televisive e radiofoniche locali», sono aggiunte le seguenti: «a carattere informativo o a carattere comunitario, come definite dal Regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 1º dicembre 1998».«

16.8


Lubrano di Ricco

        Al comma 1, sostituire le parole: «Sono abrogati», con le seguenti: «È abrogato», e sopprimere le parole da: «e l’articolo 9», fino a: «n. 223».

16.6


Il Relatore

        Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e l’articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni».

16.2


Di Pietro

16.5  (identico all’em. 16.2)

Bornacin, Magnalbò, Pasquali

        Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, il primo periodo è soppresso.».

16.3


Pasquali, Magnalbò

        Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sostituire le parole: «si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «si applicano anche ai corsi concorsi in fase di svolgimento presso la scuola superiore della pubblica amministrazione».

16.4


Pasquali, Magnalbò

        Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

        1. Le somme impiegate da soggetti privati per sponsorizzazioni di iniziative di comunicazione e informazione pubblica sono interamente deducibili dal reddito.«

16.0.1


Lubrano di Ricco