298a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE
(2934) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa
(2912) BESOSTRI ed altri. - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti
(3179) LO CURZIO ed altri. - Nuove norme sul processo amministrativo
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente VILLONE ricorda che nella seduta antimeridiana è stato approvato l'emendamento 8.2 (nuovo testo), concernente la composizione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa: nella relativa discussione, non è stata considerata espressamente la qualificazione dei professori universitari quali candidati eleggibili dal Parlamento, riguardo alla limitazione prevista da analoghe disposizioni di rango costituzionale e ordinario, che prescrivono l'eleggibilità dei soli professori ordinari nelle università.

Il senatore MARCHETTI, che non ha potuto partecipare alla seduta antimeridiana, dichiara di non condividere, nel complesso, la soluzione definita in merito all'articolo 8: egli insiste nell'opportunità di affidare a un componente laico la presidenza dell'organo, riservando la vicepresidenza al Presidente del Consiglio di Stato. Il testo condiviso dalla Commissione costituisce un miglioramento dell'attuale assetto ma a suo avviso avrebbe dovuto essere più incisivo.

Il presidente VILLONE ricorda che il testo definito nella seduta antimeridiana esprime una soluzione di equilibrio tra diverse prospettazioni.

Il senatore BESOSTRI interviene sulla questione sollevata dianzi dal Presidente: a suo avviso, essa potrebbe essere risolta con un riferimento ai professori universitari di ruolo.

Il senatore SCHIFANI ritiene sufficiente e adeguata la soluzione indicata dal senatore Besostri.

Secondo il relatore PELLEGRINO, sarebbe preferibile corrispondere a modelli uniformi, in analogia a quanto già disposto per altri organi analoghi, anche per tutelare la dignità istituzionale del consesso.

Il senatore MARCHETTI si dichiara non persuaso da tale argomento, poichè un intervento di riforma potrebbe essere esteso anche ad altri organi sotto l'aspetto considerato. Quanto al Consiglio superiore della magistratura, ricorda che si tratta di un organo di rilevanza costituzionale.

Il senatore ANDREOLLI si pronuncia a favore di una soluzione conforme a quelle già sperimentate per i casi analoghi, limitando ai professori ordinari l'elettorato passivo, anche per garantire la dignità dell'organo.

Secondo il senatore BESOSTRI, la scelta del Parlamento dovrebbe orientarsi secondo le qualità personali; egli osserva, inoltre, che quando fu introdotta nell'ordinamento la figura dei professori ordinari non esisteva ancora quella dei professori associati.

Il presidente VILLONE osserva che il professore associato potrebbe essere anche di maggiore valore di un professore ordinario ma nell'organo di cui si tratta avrebbe una minore autorevolezza: nell'interesse dell'organo, è pertanto preferibile seguire la consueta qualificazione per l'elettorato passivo.

Il senatore MAGNALBÒ condivide le valutazioni del relatore, che corrispondono a un criterio opportuno di omogeneità istituzionale.

La Commissione conviene quindi a maggioranza di integrare l'emendamento 8.2 (nuovo testo), già accolto nella seduta antimeridiana, precisando che i membri eletti dal parlamento tra i professori universitari debbano avere la qualità di professori ordinari.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 9.1, che viene accolto dalla Commissione.

Successivamente è approvato l'articolo 9 nel testo modificato.

Sull'emendamento 9.0.1, il RELATORE esprime un parere favorevole. Il sottosegretario BETTINELLI si rimette alla valutazione della Commissione, che approva l'emendamento dopo una dichiarazione di dissenso del senatore BESOSTRI, contrario ad estendere l'uso personale delle armi.

Il senatore SCHIFANI ritira l'emendamento 10.1, riservandosi di presentarlo in Assemblea.

È quindi approvato l'emendamento 10.2.

La Commissione approva l'articolo 10 nel testo modificato.

Il senatore LUBRANO DI RICCO interviene per una dichiarazione di voto favorevole sul complesso del provvedimento, auspicando una soluzione idonea per l'aumento degli organici e richiamando l'attenzione sulla questione degli arbitrati, cui prendono parte tuttora i magistrati amministrativi.

Il presidente VILLONE ricorda che tale questione viene considerata in un'altra iniziativa di legge.

Il senatore BESOSTRI preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, con l'impegno di considerare nuovamente, nella successiva discussione in Assemblea, la questione del risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi legittimi e l'individuazione di soluzioni processuali che consentano forme di delegazione istruttoria a singoli giudici, in modo da non deprimere l'efficacia della giurisdizione esclusiva. Esprime quindi il suo apprezzamento per la partecipazione assidua del sottosegretario Bettinelli, che ha assicurato un contributo di notevole utilità.

Si associa il relatore PELLEGRINO.

Anche il senatore SCHIFANI annuncia un voto favorevole, convinto che le disposizioni in esame miglioreranno il processo amministrativo se accompagnate da un sostanziale incremento di organico nei ruoli della magistratura amministrativa.

Il senatore ANDREOLLI pronuncia una dichiarazione di voto favorevole, apprezza l'ampio consenso maturato sul testo e considera positive le soluzioni adottate, che potranno essere ulteriormente migliorate nella discussione in Assemblea.

Il senatore MAGNALBÒ condivide l'impostazione del testo elaborato dalla Commissione e si associa agli auspici formulati per un incremento adeguato degli organici nella magistratura amministrativa.

Il relatore PELLEGRINO fa proprie le indicazioni del senatore Schifani sulla necessità di un progressivo ampliamento degli organici, e anche quelle del senatore Besostri su alcuni adattamenti nella fase istruttoria del processo.

La Commissione, infine, conferisce al relatore il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2934, nel testo modificato, ed a proporre l'assorbimento degli altri disegni di legge in titolo.

IN SEDE DELIBERANTE
(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri
(Discussione e rinvio)

Il presidente VILLONE avverte che il disegno di legge è stato nuovamente assegnato alla Commissione in sede deliberante, a seguito di una presa di posizione della Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari. Nel frattempo la Comissione giustizia ha pronunciato il previsto parere, piuttosto critico nei confronti del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Ricapitolandone il contenuto, nota che il parere affronta vari profili trattati nel corso del dibattito; esso si pronuncia anche sugli emendamenti presentati, prevalentemente in senso negativo. Si impone pertanto una adeguata e giustificata riflessione: le ultime polemiche non devono rendere l'iter eccessivamente frettoloso, per quanto la disciplina in discussione sia attesa, dovendosi fornire all'opinione pubblica una chiara rappresentazione delle varie posizioni. Al momento non appare realistica la prospettiva di una rapida approvazione, ma comunque è possibile definire quantomeno le norme meno problematiche. In ogni caso il disegno di legge sarà trattato con priorità alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la sospensione estiva.

Il senatore SCHIFANI ritiene che iniziative legislative di questa delicatezza dovrebbero essere trattate dall'Assemblea. Il parere della Commissione giustizia incide sulle linee portanti del disegno di legge e pertanto propone di riaprire il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti, onde poter recepire le indicazioni del parere stesso.

Il sottosegretario BETTINELLI conviene sull'esigenza di introdurre alcuni emendamenti, secondo quanto suggerito nel parere della Commissione giustizia. Raccomanda tuttavia di conservare un positivo equilibrio tra esigenze contrapposte, al fine di evitare che alcuni fenomeni degenerativi pregiudichino l'immagine della pubblica amministrazione. Concorda sull'opportunità di avviare la discussione degli articoli e manifesta nello stesso tempo riserve su alcuni aspetti del parere della 2a Commissione.

Il senatore PASTORE fa presente che la sua parte politica ha promosso, in un primo momento, la rimessione in Assemblea del disegno di legge quando si aveva avuto sentore di un parere piuttosto critico della Commissione giustizia. Esclude in ogni caso la possibilità di avviare la discussione degli articoli, anche del solo articolo 1, tenuto conto che la disposizione è direttamente investita dal parere più volte richiamato. Vi è certamente l'esigenza di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione, ma non è secondaria la salvaguardia della condizione dei cittadini pubblici dipendenti.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO conviene sull'opportunità di non pervenire ad un'approvazione frettolosa, dovendosi accuratamente valutare tutte le esigenze in gioco. Occorre in particolare chiarire gli effetti delle sentenze patteggiate; a questo proposito manifesta qualche preoccupazione per alcuni profili contenuti nel parere della Commissione giustizia.

Il senatore MAGNALBÒ reputa anch'egli necessaria una pausa di riflessione, in particolare sull'articolo 1, comma 2, e concorda con le considerazioni espresse dai senatori Schifani e Pastore.

Il senatore DIANA sostiene che il parere richiede un'attenta riflessione, rimettendosi però alle valutazioni del Presidente circa la migliore procedura da seguire, per quanto non possa sfuggire ad alcuno la delicatezza delle questioni implicate.

Il senatore MARCHETTI afferma che, nell'imminenza della sospensione dei lavori parlamentari, appare difficile entrare nel merito del disegno di legge. È importante l'impegno assunto dal Presidente, di trattare il disegno di legge con priorità alla ripresa dei lavori, non potendosi protrarre una forma di inerzia in merito alle iniziative rivolte a combattere la corruzione.

Il presidente VILLONE comunica che la Commissione bilancio nel corso della giornata dovrebbe esaminare gli aspetti di copertura del disegno di legge n. 3015, i quali sembrano carenti. Se queste anticipazioni dovessero trovare conferma, sarebbe fatta giustizia di alcune polemiche intervenute su una presunta inerzia della Commissione.

Il senatore MARCHETTI precisa che egli non intendeva associarsi a tali polemiche.

Il presidente VILLONE prende atto delle posizioni manifestate dagli intervenuti e chiede alla Commissione di pronunciarsi in merito alle indicazioni fornite nel parere della Commissione giustizia in relazione all'articolo 1, comma 2.

Il senatore LUBRANO DI RICCO intepreta questa disposizione nel senso che il patteggiamento esclude ogni controversia, in sede disciplinare, sulla sussistenza del fatto, sulla sua qualificazione giuridica nonchè sulla sua natura dolosa o colposa. Il procedimento disciplinare risulta pertanto semplificato ed egli è favorevole a mantenere invariato il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente VILLONE nota che il parere della Commissione giustizia, sotto questo profilo, va forse oltre il dovuto, in quanto esso sembrerebbe legittimare l'opinione che nessun effetto in campo disciplinare possa essere derivato dalla sentenza patteggiata.

Il senatore DIANA, richiamata la giurisprudenza della Cassazione sugli effetti della sentenza patteggiata e sulle differenze che la caratterizzano rispetto alla pronuncia di condanna, esclude la possibilità di pervenire alle conclusioni contenute nell'articolo 1, comma 2, per quanto riguarda l'accertamento del fatto. Ai fini del procedimenti disciplinare, dovrebbe restare precisata soltanto la qualificazione del fatto medesimo.

Secondo il senatore SCHIFANI, premessa la ratio dell'istituto del patteggiamento, va escluso che nelle relative decisioni si possa rintracciare un riconoscimento di responsabilità. A suo avviso il testo dell'articolo potrebbe vanificare i presupposti dai quali ha preso le mosse l'articolo 445 del codice di procedura penale.

Il senatore PASTORE si sofferma sulle incongruenze che egli avverte tra gli articoli 1 e 3 del disegno di legge, in merito alle quali egli ha presentato alcuni emendamenti. Non sembra inoltre del tutto adeguata la formulazione del testo, il quale non tiene conto dell'ampia privatizzazione dei rapporti di pubblico impiego. Ritiene che l'organo preposto al giudizio disciplinare debba essere posto in condizione di rivalutare pienamente il fatto ascritto al dipendente e la sua qualificazione giuridica.

Il senatore PELLEGRINO osserva che forse non si è adeguatamente valutata, nel corso del precedente iter, la complessità della questione. Nella maggior parte dei contratti collettivi è previsto il licenziamento del dipendente con pochi giorni di preavviso a seguito di una condanna per determinati reati. L'articolo 445 del codice di procedura penale è stato certamente introdotto al fine di favorire il ricorso al patteggiamento, obiettivo che potrebbe risultare frustrato in parte dall'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge. Occorre allora permettere una rivalutazione del fatto, nonchè della sua rilevanza, a fini disciplinari e tale profilo non attiene soltanto alle sentenze patteggiate. D'altronde, ogni automatismo sarebbe censurabile sotto il profilo costituzionale.

Il senatore BESOSTRI ribadisce le proprie perplessità in merito all'articolo 1, comma 1, nella parte in cui sono previsti gli enti a prevalente partecipazione statale, tenuto conto che il processo di privatizzazione ha ricevuto una larga applicazione. Rileva poi che le norme del codice affidano al legislatore la determinazione degli effetti in ambito diverso da quello penale, derivanti dalla sentenza patteggiata. Se si addivenisse ad un automatismo, non si avvertirebbe l'esigenza di un procedimento disciplinare apposito ed autonomo, ma il licenziamento del dipendente potrebbe formare oggetto di una misura accessoria. Vanno infine aumentando le ipotesi di rapporti di lavoro non presidiati da normative disciplinari.

Il senatore LUBRANO DI RICCO, richiamato l'articolo 129 del codice di procedura penale, ribadisce che la sentenza di patteggiamento non potrebbe in altra sede essere censurata sotto il profilo della sussistenza del fatto e della sua qualificazione giuridica. In base a questa impostazione la formulazione dell'articolo 1, comma 2, è corretta e non va quindi modificata.

Il presidente VILLONE rinvia quindi il seguito della discussione, confermando che essa riprenderà con carattere di priorità alla ripresa dei lavori parlamentari. Stabilisce infine il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti a mercoledì 16 settembre, alle ore 14.

Prende atto la Commissione, ed il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE
(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa e dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato
(303) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione
(341) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione
(432) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione
(658) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione
(2452) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente VILLONE propone di fissare a mercoledì 23 settembre, alle ore 14, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2934

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.
(Disposizioni in materia di giurisdizione esclusiva)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone il risarcimento del danno in tutti i casi in cui non sia possibile, attraverso l'esecuzione della sentenza, pervenire a una piena reintegrazione in forma specifica dell'interesse leso”».
4.20 (Nuovo testo)
Il Relatore

Art. 6.

All'emendamento 6.100 nuovo testo, nel comma 1, dopo il secondo capoverso, inserire il seguente: «Con decisione in forma semplificata sono dichiarati inammissibili i ricorsi proposti contro atti di autorità amministrative indipendenti che costituiscano il risultato di apprezzamenti tecnici, salvo che siano viziati da incompetenza o violazione di leggi».
6.100 (Nuovo testo/1)
Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.
(Decisioni in forma semplificata)

1. All'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

“Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con ordinanza succintamente motivata. La motivazione dell'ordinanza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile.
La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle legge sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni.
Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.
La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio, la perenzione, sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da esso delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di trenta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone le reiscrizione del ricorso sul ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali”.

2. I ricorsi che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano depositati da oltre 10 anni sono dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, salvo che le parti propongano istanza per la decisione entro 90 giorni dalla stessa data».
6.100 (Nuovo testo)
Il Relatore

Art. 7.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Nuove sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali)

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo la parola: “Sicilia” sono aggiunte le seguenti: “Piemonte, Veneto, Toscana, Sardegna”».
7.0.3
Schifani, Pastore


7.0.1 (Identico all'em. 7.0.3)
Marchetti


7.0.8 (Identico all'em. 7.0.3)
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Meduri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Disposizioni relative ai magistrati amministrativi)

1. Nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei consiglieri di stato è aumentato di venti unità; quello dei magistrati amministrativi regionali di sessanta unità.
7.0.2
Marchetti

All'emendamento 7.0.4, al comma 1, sostituire le parole da: «nonchè di consigliere di Stato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 50, settimo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, all'articolo 1, comma 1, della legge 13 luglio 1990, n. 189, e all'articolo 3, comma 1, della legge 8 agosto 1991 n. 265, che vanno interpretate nel senso che la riduzione a complessivi 4 anni di anzianità per il conseguimento della qualifica di consigliere dei tribunali amministrativi regionali, non ha effetto pregiudizievole per i consiglieri di Stato, la cui anzianità è integrata, nel limite di quattro anni, con quella maturata nelle precedenti qualifiche».
7.0.4/1
Lisi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Disposizioni riguardanti i magistrati amministrativi)

1. Per la nomina alle qualifiche di primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale, nonchè di consigliere di Stato, l'anzianità prevista negli articoli 17, 18 e 19 n. 1, della legge 27 aprile 1982 n. 186, è ridotta della metà. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1990 n. 189, continuano ad applicarsi ai referendari e primi referendari dei tribunali amministrativi regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fermo restando, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 6 agosto 1984, n. 425, la nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale comporta comunque l'attribuzione nella nuova qualifica della classe stipendiale di importo immediatamente superiore a quello proprio dell'ottava classe della qualifica di primo referendario.
3. Nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità; quello dei consiglieri di Stato di venti unità; quello dei magistrati amministrativi regionali di sessanta unità.
4. È abrogato l'articolo 26 della legge 27 aprile 1982, n. 186.
5. Ai magistrati che, continuando a prestare servizio presso il tribunale di assegnazione, siano temporaneamente assegnati ad altro tribunale spetta, oltre al rimborso spese, una indennità pari allo stipendio tabellare, proporzionata all'effettivo impegno. L'indennità esclude il trattamento di missione».
7.0.4
Schifani, Pastore


7.0.7 (Identico all'em. 7.0.4)
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Meduri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. È abrogato, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Capo III del decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199, in materia di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
2. I ricorsi straordinari proposti entro il termine di cui al comma 1, sono istruiti e decisi secondo le disposizioni vigenti alla data medesima».
7.0.200 (Nuovo testo)
Il Relatore

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica.
2. Ne fa parte di diritto il Presidente del Consiglio di Stato.
3. Gli altri componenti, in numero complessivo di quindici, sono eletti per tre quinti da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di servizio.
4. Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.
5. I membri elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
6. Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, nè ricoprire cariche pubbliche».
8.8
Schifani, Pastore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Sostituire il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con i seguenti:

“Il Consiglio di Presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei Ministri. Esso ha sede in Roma presso il Consiglio di Stato, ed è composto:

1) dal Presidente del Consiglio di Stato che lo presiede;
2) da 12 componenti effettivi, dei quali almeno 2 con qualifica non inferiore a Consigliere di Tribunale amministrativo regionale, eletti tra i Magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato o i Tribunali amministrativi regionali in numero proporzionale ai rispettivi organici;
3) da 4 componenti supplenti, dei quali almeno uno con la qualifica di Consigliere, eletti tra i Magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato o i Tribunali amministrativi regionali, in numero proporzionale ai rispettivi organici.
All'elezione dei componenti partecipano i Magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di elettorato attivo, di qualifica e di funzioni, con voto personale, segreto e diretto”».
8.10
Schifani, Pastore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

“Art. 7. - (Composizione del Consiglio di Presidenza). - 1. In attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicità di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio, il Consiglio di Presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed è composto:

a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
b) dal presidente di sezione del Consiglio di Stato più anziano nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato;
c) dal presidente di Tribunale Amministrativo Regionale più anziano nella qualifica in servizio che non abbia esercitato la funzione di Consigliere di Stato;
d) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
e) da cinque magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, di cui almeno due con qualifica non inferiore a consigliere di tribunale amministrativo regionale;
f) da quattro cittadini eletti due dalla Camera dei Deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei loro componenti, tra i professori universitari di materie giuridiche o gli avvocati con vent'anni di esercizio professionale. Decorsi due mesi dall'iscrizione all'Ordine del Giorno delle Camere, nel caso che non provvedano, la nomina in via interinale è effettuata dai loro due Presidenti, sentiti i rispettivi uffici di presidenza:
g) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera d);
h) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, di cui almeno uno con qualifica di consigliere, con funzioni di supplenti di componenti di cui alla lettera e).

2. All'elezione di due dei componenti di cui alle lettere d) e g) del comma 1, nonchè di uno quelli di cui alle lettere e) e h) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i Tribunali Amministrativi Regionali, senza distinzione di categoria con voto personale, segreto e diretto. I restanti componenti sono eletti da un collegio unico di giudici amministrativi.
3. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
4. I membri eletti che nel corso del quadriennio perdono i requisiti di eleggibilità o si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai Tribunali Amministrativi Regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.
5.I cittadini di cui alla lettera f) del comma 1 non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117.
6. I membri supplenti partecipano alle sedute del Consiglio di Presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi. I membri di diritto di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono sostituiti, rispettivamente, in caso di assenza o di impedimento dal presidente di sezione del Consiglio di Stato o dal presidente di TAR in servizio che segue nell'ordine di anzianità.
7. Le funzioni di vice presidente sono attribuite al componente con qualifica più elevata o, in caso di parità, al più anziano di età tra i magistrati di cui alle lettere b) e c) del comma 1. Il vice presidente sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.
8. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Il Consiglio di Presidenza si suddivide in due collegi composti di membri in pari numero, presieduti rispettivamente dai componenti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 ai fini della nomina dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato o di Tribunale Amministrativo Regionale.
10. In sede di prima applicazione del presente articolo, i componenti di cui alla lettera f) del comma 1, dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, come sostituito dal comma 1, entrano a far parte del Consiglio di Presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato si estingue alla scadenza del consiglio stesso».
8.2
Besostri

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Composizione del Consiglio di Presidenza). - 1. In attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicità di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio, il Consiglio di Presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed è composto:

a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;
d) da quattro cittadini eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori universitari di materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;
e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera b);
f) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera c).
2. All'elezione dei componenti di cui alle lettere b) e e) del comma 1, nonchè di quelli di cui alle lettere c) e f) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

3. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
4. I membri eletti che nel corso del quadriennio perdono i requisiti di eleggibilità o si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.
5. I componenti di cui al comma 1, lettera d) non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117.
6. I membri supplenti partecipano alle sedute del Consiglio di Presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.
7. Il vice presidente, eletto dal Consiglio tra i componenti di cui al comma 1, lettera d), sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.
8. In caso di parità prevale il voto del Presidente».

2. In sede di prima applicazione, i componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge 27 aprile 1982, n. 186, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entrano a far parte del Consiglio di Presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato cessa alla scadenza del Consiglio stesso».
8.2 (Nuovo testo)
Besostri

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, comma 2, è sostituito dal seguente:

“Il Consiglio di presidenza ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, dura in carica tre anni ed è composto:

1) dal Presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
2) da quattro cittadini eletti dal Parlamento in seduta comune, tra i professori ordinari di materie giuridiche o tra gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale;
3) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
4) da otto magistrati in servizio presso i Tribunali amministrativi regionali, di cui almeno due con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di tribunale amministrativo regionale;
5) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni si supplenti dei componenti di cui al n. 3);
6) da quattro magistrati in servizio presso i Tribunali amministrativi regionale, di cui almeno uno con qualifica di consigliere, con funzioni di supplente dei componenti di cui al precedente n. 4)”.

2. L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, comma 4, è sostituito dal seguente:

“I componenti elettivi non sono immediatamente rieleggibili”.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è inserito il seguente comma 5-bis:

5-bis. I componenti indicati dal precedente n. 2 del comma 2 non possono esercitare attività incompatibile con le funzioni del Consiglio di Stato o dei Tribunali amministrativi regionali. Si applica nei loro confronti il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni”.

4. L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, commi 6 e 7, sono sostituiti dai seguenti:

“I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti eletti effettivi.
Il consiglio di presidenza elegge tra i componenti di cui al precedente n. 2 un vicepresidente, il quale sostituisce il presidente se costui è assente o impedito”.

5. L'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, comma 3, è sostituito dal seguente:

“Ciascun elettore può votare un numero di componenti non superiore a quello da eleggere meno due, oltre ai componenti supplenti; i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli”.

6. L'articolo 12 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

“Per la validità delle deliberazioni del consiglio di presidenza è necessaria la presenza di almeno undici componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Il consiglio delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti le persone e lo stato giuridico dei magistrati. Delibera altresì a scrutinio segreto su richiesta di cinque componenti presenti.
Il Consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua presenza, dal vicepresidente, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti”.

7. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge si procede, in sede di applicazione, al rinnovo del Consiglio di presidenza della magistratura amministrativa, in base alle norme della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificate dai precedenti commi, derogando al divieto di cui al comma 4 dell'articolo 7 della stessa legge».
8.3
Magnalbò, Pasquali

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.
(Elezioni dei componenti del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa)

1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186 è sostituito dal seguente: “All'elezione dei componenti di cui ai numeri 3) e 5), nonchè di quelli di cui ai numeri 4) e 6) partecipano i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di elettorato attivo, di qualifiche e di funzioni, con voto personale, segreto e diretto”».
8.9
Schifani, Pastore


8.11 (Identico all'em. 8.9)
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Meduri

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), sopprimere le parole: «che lo presiede».
8.4
Marchetti

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la lettera b).
8.1
Rotelli, Pastore

Al comma 1, primo capoverso, lettera c), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».
8.5
Marchetti

Al comma 1, sostituire il capoverso 7 con il seguente:

«7. Il Consiglio di Presidenza elegge il Presidente fra i componenti scelti dai Presidenti delle due Camere».
8.6
Marchetti

Al comma 1, dopo il capoverso 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Le funzioni di vicepresidente sono attribuite al Presidente del Consiglio di Stato».
8.7
Marchetti

Art. 9.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri», con le seguenti: «fondo iscritto in apposita unità previsionale di base denominata Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali (2.1.51) nell'ambito del centro di responsabilità Segretariato generale».
9.1
Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Estensione ai Magistrati amministrativi della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36 per i Magistrati dell'ordine giudiziario)

1. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, nonchè dei magistrati della Corte dei conti».
9.0.1
Schifani, Pastore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Applicazione della legge 4 maggio 1998, n. 133 ai magistrati amministrativi)

1. Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 5 e nell'articolo 7 della legge 4 maggio 1998, n. 133, si applicano anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le funzioni demandate dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministro di grazia e giustizia sono rispettivamente esercitate dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e dal Presidente del Consiglio dei ministri».
9.0.2
Schifani, Pastore

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 1999 e lire 14 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».
10.1
Schifani, Pastore

Al comma 1, dopo la parola: «milioni», inserire la seguente: «annui»; al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
10.2
Il Relatore