Il Relatore
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «di enti pubblici», con le parole: «con venti anni di esercizio professionale».
1.100
Al comma 6, dopo le parole: «in servizio,» inserire le seguenti: «da almeno 5 anni,».
1.2
Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «che devono essere residenti nella provincia in cui ha sede la sezione stralcio».
1.2 (nuovo testo)
Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «che devono risiedere nelle province in cui opera la sezione stralcio».
1.0.1
Magnalbò, Pasquali, Pellicini
Dopo l’articolo, inserire il seguente.
Castellani Pierluigi, Andreolli
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«6-bis. L’articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica limitatamente ai consiglieri di Stato nominati dal Consiglio dei ministri successivamente alla entrata in vigore della norma suddetta».
Sostituire l’articolo con il seguente:
2. Nell’articolo 4, comma 1, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, le parole “sette anni“ sono sostituite dalle parole “otto anni“. 3. Nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce “Magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina“ e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce “Magistrati di tribunale“. Nel secondo comma dell’articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, le parole “cinque anni“ sono sostituite dalle parole “otto anni“. 4. Nell’articolo 5, comma 1, della legge 5 agosto 1998, n. 303, le parole “venti anni“ sono sostituite dalle parole “diciotto anni. 5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dall’1º gennaio 2002, senza diritto alla corresponsione di arretrati. 6. Gli effetti economici conseguenti all’applicazione delle presenti disposizioni operano previa riduzione di corrispondenti importi attribuiti a titolo di riallineamenti stipendiali ai sensi delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Identico criterio si applica, altresì, con riferimento all’articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la parte relativa al personale di magistratura».
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, valutati in lire 2.200 milioni per l’anno 2001, in lire 111.420 milioni per l’anno 2002 e in lire 125.360 milioni a decorrere dall’anno 2003 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001 allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.200 milioni per l’anno 2001, lire 32.420 milioni per l’anno 2002 e lire 40.660 milioni per l’anno 2003, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a lire 10.000 milioni per l’anno 2002 e lire 3.700 milioni per l’anno 2003, l’accantonamento relativo al Ministero della sanità ed, infine, quanto a lire 69.000 milioni per l’anno 2002 e lire 81.000 milioni a decorrere dall’anno 2003 mediante utilizzo delle entrate rivenienti dalla adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con la istituzione di nuovi giochi, concorsi pronostici e scommesse.».