AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 28 Febbraio 2001
648ª Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
        Intervengono i ministri per la funzione pubblica Bassanini e per gli affari sociali Turco nonché il sottosegretario di Stato alla giustizia Corleone.
        La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE
(4961) Disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa
(Seguito e conclusione dell’esame)
        Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio scorso.
        Si procede all’esame degli emendamenti.
        Il relatore BESOSTRI illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2, il primo dei quali diretto a sostituire, tra i soggetti di cui alla lettera
a) del comma 3 dell’articolo 1 gli avvocati di enti pubblici con tutti gli avvocati con esperienza professionale di almeno venti anni; l’altro emendamento impone l’obbligo di residenza, per i magistrati onorari, nella provincia in cui ha sede la sezione stralcio.
        Illustra, quindi, l’emendamento 3.100, che sostituisce l’articolo 3 e il 4.100, che di conseguenza rimodula la copertura finanziaria.
        Il senatore MAGNALBÒ illustra l’emendamento 1.0.1, diretto a segnalare un problema rilevante, quello della mancata adozione, da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del regolamento previsto dalla legge istitutiva: tale inadempienza ha dato luogo a una notevole disfunzione, che si riverbera anche sulla tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti adottati dalla stessa Autorità.
        Il senatore ANDREOLLI illustra l’emendamento 2.1, volto a precisare l’ambito operativo della norma contenuta nell’articolo 3, comma 56 della legge n. 537 del 1993, la cui interpretazione ha dato luogo a difformità applicative.
        Il relatore BESOSTRI si pronuncia sugli emendamenti. Quanto all’emendamento 1.0.1, esprime un parere contrario, perché la proposta integrativa avrebbe l’effetto di attribuire alle sezioni stralcio una competenza ordinaria, mentre anche in assenza del regolamento previsto dalla legge gli atti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono comunque da qualificare come provvedimento amministrativo, e i relativi procedimenti sono senz’altro soggetti ai principi della legge n. 241 del 1990. In merito all’emendamento 2.1 si rimette alla valutazione del Governo.
        Il ministro BASSANINI esprime un parere favorevole sull’emendamento 1.1 e una valutazione positiva anche sull’emendamento 1.2, auspicandone tuttavia una riformulazione diretta a comprendere la possibilità di dislocazione delle sezioni stralcio anche in province diverse.

        Quanto all’emendamento 1.0.1, esprime un parere contrario, pur assicurando l’impegno del Governo, nei limiti delle proprie competenze, affinché l’Autorità adotti tempestivamente il regolamento previsto dalla legge.
        Circa l’emendamento 2.1 invita i proponenti a ritirarlo, perché potrebbe comportare problemi di copertura finanziaria. Sugli emendamenti 3.100 e 4.100 esprime un parere favorevole.

        Il senatore ANDREOLLI si riserva di ritirare l’emendamento 2.1, nel caso la Commissione bilancio esprima una valutazione negativa sulla copertura degli eventuali oneri finanziari.
        Il senatore SCHIFANI esprime il proprio consenso sull’emendamento 1.1, che rimuove una discriminazione ingiustificata e segnala al relatore il problema della possibile attribuzione a magistrati di ruolo con esperienza non sufficiente della Presidenza delle sezioni stralcio, proponendo di conseguenza di prevedere un periodo minimo di servizio.
        Il presidente VILLONE ritiene fondata l’obiezione del senatore Schifani e prospetta l’opportunità di prevedere un’esperienza di almeno cinque anni.
        Concorda anche il senatore BESOSTRI, che presenta di conseguenza l’emendamento 1.100.
        Il senatore MAGNALBÒ, quindi, ritira l’emendamento 1.0.1 e lo trasforma in un ordine del giorno, che illustra, così formulato:

0/4961/1/1
Magnalbò
        «Il Senato,
            in sede di discussione del disegno di legge n. 4961, recante disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa;
        impegna il Governo
            a sollecitare l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al rispetto di quanto previsto all’articolo 1 della legge n. 249 del 1997, mediante aggiornamento del titolo III del regolamento riguardante la definizione dei procedimenti, in conformità ai principi di cui alla legge n. 241 del 1990».
        Il senatore ROTELLI, a tale riguardo, ricorda che in sede di prima applicazione della legge n. 241 del 1990, i regolamenti relativi si limitavano a enucleare gli atti da sottrarre all’accesso.

        Il presidente VILLONE replica che non si tratta di incidere nella disciplina legislativa, ma solo di sollecitare un adempimento previsto dalla legge.
        Il ministro BASSANINI dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere l’ordine del giorno.
        Il senatore ROTELLI, quindi, ritiene preferibile, nell’articolo 1, comma 3, lettera
b), riferirsi ai professori universitari di diritto amministrativo, o anche di diritto pubblico, piuttosto che ai professori in materia giuridica, considerata la necessità di poter disporre di competenze specifiche per l’incarico in questione. Quanto all’emendamento 1.1, ritiene invece opportuno comprendere gli avvocati appartenenti alle Avvocature degli enti pubblici, piuttosto che in generale gli avvocati con venti anni di esercizio professionale.
        In merito all’emendamento 1.2, ricorda di aver sollecitato fin dall’inizio una disposizione prescrittiva sull’obbligo di residenza, ritenendo che anche l’attuale arretrato dipende in larga parte dalla circostanza che i Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni non risiedono nella città sede dell’organo giurisdizionale. Tuttavia considera insufficiente l’emendamento 1.2, la cui formulazione comporta una agevole elusione, mentre sarebbe preferibile una disposizione diretta a prescrivere che i componenti delle sezioni stralcio devono risiedere nelle province in questione e non semplicemente che essi debbano avere la residenza in quelle province.
        Il presidente VILLONE obietta che l’effetto giuridico sarebbe equivalente.
        Il relatore BESOSTRI concorda, ma accoglie la richiesta del senatore Rotelli, considerando almeno sotto il profilo formale più penetrante la formula proposta dallo stesso senatore Rotelli.

        Presenta quindi un nuovo testo dell’emendamento 1.2, che accoglie l’indicazione del senatore Rotelli e quella del ministro Bassanini relativamente alla possibile dislocazione di ciascuna sezione stralcio in più province.
        Il presidente VILLONE dà conto del parere appena formulato dalla Commissione bilancio, favorevole sul disegno di legge a condizione, ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che siano accolti gli emendamenti 3.100 e 4.100, e contrario, ai sensi della stessa norma costituzionale, sull’emendamento 2.1.
        Si procede quindi alle votazioni.
        Il relatore BESOSTRI insiste per la votazione dell’emendamento 1.1, nonostante le critiche del senatore Rotelli, rammentando che gli avvocati di alcuni enti pubblici sono assunti senza procedure concorsuali, mentre il requisito dell’esercizio ventennale della professione è a suo parere il più adeguato.
        L’emendamento, posto in votazione, è accolto dalla Commissione.
        L’emendamento 1.2 (nuovo testo) è accolto dalla Commissione.
        La Commissione approva anche l’emendamento 1.100, presentato dal relatore accogliendo l’indicazione del senatore Schifani circa il periodo minimo di servizio dei Presidenti delle sezioni stralcio.
        La Commissione, quindi, accoglie l’articolo 1 nel testo modificato.
        Il senatore ANDREOLLI ritira l’emendamento 2.1, avendo preso atto del parere contrario della Commissione bilancio.
        Quanto all’emendamento 3.100, il senatore ROTELLI manifesta perplessità sulla eventuale approvazione di norme che incidono nell’ordinamento della magistratura ordinaria, senza aver acquisito il parere della Commissione giustizia.
        Il presidente VILLONE precisa che la Commissione attenderebbe senz’altro il parere della Commissione giustizia, se i tempi parlamentari ormai disponibili lo rendessero possibile. Tuttavia ricorda che l’esame della Commissione si sta compiendo in sede referente, e sulla questione potrà essere svolta una valutazione ulteriore.
        Anche il senatore SCHIFANI lamenta la mancata acquisizione del parere della Commissione giustizia in merito a un articolo che incide direttamente sulle competenze di quella Commissione.
        Il ministro BASSANINI invita a ridimensionare l’importanza dell’articolo 3, che in effetti si risolve in una modesta rimodulazione retributiva per i magistrati ordinari, senza incidere sulle questioni più importanti attinenti allo
status, alle valutazioni e all’assetto delle qualifiche. Il Governo conferma la disponibilità a trattare separatamente le disposizioni di quell’articolo 3, ma intanto sollecita la conclusione dell’esame in sede referente, rinviando a un momento successivo la considerazione di una ipotesi di stralcio. Osserva, al riguardo, che l’approvazione del disegno di legge è particolarmente urgente per prevenire un’eventuale e anzi probabile condanna dell’Italia da parte della Corte europea per i diritti dell’uomo, a causa del notevole arretrato nella giurisdizione amministrativa.
        Anche il presidente VILLONE sottolinea che trattandosi di un esame svolto in sede referente, l’ipotesi di stralciare l’articolo 3 resta ancora praticabile.
        Concorda il relatore BESOSTRI.
        Il senatore MAGNALBÒ annuncia l’astensione del Gruppo di Alleanza nazionale sull’emendamento 3.100.
        Il senatore SCHIFANI da parte sua annuncia l’astensione del Gruppo di Forza Italia, confermando che la valutazione dell’articolo 3 sarebbe stata più completa una volta acquisito il parere della Commissione giustizia. Ricorda, quindi, che la questione evocata dal ministro Bassanini, quella della possibile condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, rende particolarmente singolare la circostanza che il disegno di legge sia stato presentato solo il 25 gennaio 2001. Tuttavia concorda sull’opportunità di concludere l’esame in sede referente.
        Il ministro BASSANINI replica al senatore Schifani che l’iniziativa del Governo è stata possibile solo dopo che, approvata la legge finanziaria per l’anno 2001, sono state rese disponibili le necessarie risorse finanziarie.
        L’emendamento 3.100, posto in votazione, è accolto dalla Commissione.
        Con successive, distinte votazioni, sono accolti anche l’emendamento 4.100 e l’articolo 4 nel testo modificato.
        La Commissione, infine, conferisce al relatore il mandato a riferire in Assemblea in senso favorevole all’approvazione del disegno di legge nel testo risultante dalle modifiche accolte.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante il riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (n. 858)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
        Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
        Il senatore ANDREOLLI, pur rilevando la conformità ai principi contenuti nella legge di delega, ritiene condivisibili e meritevoli di considerazione i rilievi ed i problemi interpretativi segnalati dalle associazioni rappresentative delle IPAB.
        A questo proposito il ministro TURCO osserva che lo schema in esame deve essere considerato come una proposta suscettibile di integrazioni e correzioni. In particolare ritiene opportuno che le Commissioni parlamentari riprendano taluni dei suggerimenti avanzati dalle associazioni rappresentative delle IPAB e dalle regioni.
        Il presidente e relatore VILLONE, con riferimento alle proposte avanzate dalle associazioni rappresentative, ritiene meritevole di considerazione il rilievo circa l’opportunità di non distaccarsi eccessivamente dalla disciplina del codice civile.
        Il ministro TURCO precisa quindi che i rilievi avanzati dalle associazioni rappresentative e dalle regioni vanno nel senso di richiedere una maggiore coerenza con le indicazioni contenute nella giurisprudenza costituzionale, una disciplina del personale che salvaguardi le peculiarità del personale oggi operante in queste istituzioni, nonché un regime contabile e fiscale più favorevole. A quest’ultimo proposito osserva che vi è la richiesta da parte delle istituzioni che manterranno una natura pubblicistica di ottenere un trattamento fiscale analogo a quello riservato alle istituzioni che si trasformeranno in soggetti di diritto privato.
        Ad alcuni rilievi avanzati a questo proposito dai senatori MAGNALBÒ e PASTORE, il presidente e relatore VILLONE replica dichiarando di condividere la disciplina del trattamento fiscale previsto dallo schema in esame che è finalizzato a incentivare la trasformazione delle IPAB in soggetti di diritto privato.
        Prende quindi la parola il senatore ROTELLI, il quale preliminarmente chiede quale siano le ragioni che motivano il fatto che lo schema in esame sia accompagnato dalle proposte di modifica avanzate dalle associazioni di categoria.
        A questo rilievo replica il ministro TURCO, la quale ricorda che l’articolo 10 della legge n. 328 del 2000, nel conferire la delega alla riforma delle IPAB, prevede espressamente che il Governo debba predisporre lo schema di decreto legislativo acquisiti i pareri della Conferenza unificata Stato-regioni-città e delle organizzazioni rappresentative delle IPAB.
        Il senatore ROTELLI, riprendendo la sua esposizione, si sofferma sul parere predisposto dalla Conferenza unificata che propone alcune modifiche al testo in esame che non sono formulate in un linguaggio prescrittivo, utilizzabile nella redazione di testi normativi. Si tratta piuttosto di un elenco di semplici istanze e richieste alle quali difficilmente si può fare puntuale riferimento. Condivide comunque il rilievo del Presidente circa l’opportunità di evitare disparità di trattamento tra nuovi enti privati derivanti dalle trasformazioni delle IPAB e i soggetti privati regolamentati dalle sole norme del codice civile.
        Il senatore MAGNALBÒ dichiara di condividere i rilievi avanzati dal senatore Rotelli. Quanto al merito delle proposte avanzate dalle regioni, se conviene sull’opportunità di mantenere una disciplina autonoma per il personale delle IPAB, quanto al regime fiscale reputa inopportuno garantire una generale condizione di maggiore favore alle IPAB che potrebbe generare evidenti disparità di trattamento.
        Anche il relatore VILLONE ritiene che debba essere evitato il rischio di elaborare una disciplina che discrimini tra le associazioni.
        Il senatore PASTORE ricorda alla Commissione che, nel corso dell’esame in Assemblea della legge di delega n. 328 del 2000, furono presentati e accolti dal Governo alcuni ordini del giorno relativi alle istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico. Chiede se, nell’elaborazione del testo in esame, si sia tenuto conto delle esigenze prospettate in quegli atti di indirizzo.
        A questo rilievo replica il ministro TURCO il quale, ricordato il contenuto dell’articolo 3 dello schema in esame, ritiene che nel provvedimento in titolo non vengano discriminate le istituzioni operanti nel settore scolastico che vengono ricomprese tra quelle oggetto del riordino.
        Anche il presidente e relatore VILLONE ricorda che le istituzioni operanti nel settore scolastico sono evidentemente ricomprese nella materia oggetto del provvedimento in esame secondo quanto chiaramente risulta dall’articolo 10 della citata legge n. 328 del 2000 che ha previsto il complessivo riordino delle istituzioni regolate dalla legge n. 6972 del 1890 (cosiddetta «legge Crispi»).
        Prende quindi la parola la senatrice BUCCIARELLI la quale, nel condividere alcune valutazioni del senatore Rotelli, rileva che il documento approvato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome non va molto oltre un analogo documento presentato in occasione della elaborazione della legge di delega, mentre si sarebbe attesa una valutazione più approfondita della materia che pone alle regioni molti problemi applicativi.

        Conviene quindi con la valutazione del Presidente secondo la quale la normativa deve essere volta a incentivare la trasformazione in soggetti di diritto privato delle IPAB, mentre non vede alcuna ragione che motivi la opportunità di un unico contratto nazionale per i dipendenti delle IPAB le quali operano nei settori più diversi, secondo modelli organizzativi notevolmente differenziati.
        Il presidente e relatore VILLONE, riassumendo i termini del dibattito, propone la formulazione di un parere favorevole con le seguenti osservazioni: occorre dare una piena attuazione ai principi fissati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale ed evitare che la disciplina delle IPAB trasformate in soggetti di diritto privato si distacchi dalla generale normativa codicistica; occorre garantire un regime contabile che assicuri una gestione semplificata e snella delle istituzioni; va infine valutata l’opportunità di prevedere una disciplina del personale che consenta di tener conto delle peculiarità del settore.
        Registra quindi che non vi è consenso in Commissione circa la proposta di assicurare un regime fiscale di favore a tutte le IPAB nonché circa l’opportunità di prevedere un unico contratto per tutto il personale delle IPAB. Non vi è nemmeno consenso circa un ulteriore rafforzamento del ruolo delle regioni.
        A quest’ultimo proposito il senatore PASTORE osserva che lo schema in esame garantisce un sufficiente ruolo alle regioni, mentre il senatore ANDREOLLI riterrebbe opportuno un generale richiamo alle osservazioni avanzate dalle associazioni delle IPAB.
        Al riguardo il presidente VILLONE ritiene inopportuno prevedere in un parere parlamentare un rinvio espresso a osservazioni avanzate da soggetti privati.
        Il senatore PASTORE chiede quindi chiarimenti sulla trasformazione delle IPAB medesime. In proposito il presidente VILLONE chiarisce che la disciplina deve essere interpretata nel senso che ciascuna istituzione si potrà trasformare in un soggetto di diritto privato coerente con la natura dell’istituzione medesima.
        Il senatore ROTELLI infine ribadisce i suoi rilievi critici sul parere elaborato dalla Conferenza unificata, mentre il senatore MAGNALBÒ reputa grave la richiesta avanzata dalle regioni di ottenere un rigido controllo sul patrimonio delle IPAB nonché sulle modalità di elaborazione degli statuti.
        Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione dà quindi mandato al Presidente di redigere un parere favorevole sullo schema in titolo, integrato dalle osservazioni illustrate dal Presidente stesso.

Schema di decreto legislativo recante il Testo unico del pubblico impiego (n. 865)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
        Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
        Il senatore ROTELLI ribadisce le osservazioni ed i rilievi avanzati nel corso della precedente seduta.
        In proposito il relatore BESOSTRI osserva che si tratta di rilievi che hanno ad oggetto la formulazione di disposizioni vigenti, che, in quanto tali, sono state riprodotte nello schema di testo unico in esame.
        Il senatore MAGNALBÒ avanza invece perplessità sulla formulazione dell’articolo 38 che, a suo avviso, non è conforme con i principi dell’ordinamento dell’Unione Europea.
        Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione dà quindi mandato al relatore di formulare un parere favorevole, integrato dalle osservazioni illustrate nel corso della seduta precedente.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari per l’anno 2001 (n. 862)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Esame e rinvio)
        Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra il provvedimento in titolo, rilevando che nello scorso anno, per la prima volta dall’entrata in vigore del Testo unico sull’immigrazione, questa normativa è stata pienamente applicata, determinando risultati positivi, sia per l’iniziativa sinergica delle amministrazioni principalmente interessate, sia per il mercato del lavoro, nel quale è stato intrapreso un significativo percorso verso la legalità dei rapporti di lavoro, stipulati con immigrati.
        In questo contesto positivo, si colloca la tempestiva approvazione del provvedimento in titolo che per l’anno 2001 conferma il numero di 63.000 nuovi ingressi per lavoro subordinato, anche stagionale e per lavoro autonomo, come già disposto nell’anno 2000. Questa decisione suscita alcune perplessità. Nella relazione di accompagnamento dello schema in titolo sono analiticamente descritte le valutazioni ecomomiche e sociali, utilizzate per determinare il fabbisogno di lavoratori immigrati per l’anno 2001. La prima di tali valutazioni è di natura incrementale ed è stata elaborata dal Ministero del lavoro, anche tramite le Direzioni regionali del lavoro e prevede un fabbisogno di 105.778 unità. L’indicazione risulta attendibile, sulla base di una serie di indicazioni, non pare quindi congrua la scelta di mantenere il tetto previsto lo scorso anno di 63.00 nuovi ingressi.
        La prossima tornata elettorale e il conseguente blocco dell’attività parlamentare rendono quasi certa l’impossibilità, per l’anno 2001, di un ulteriore decreto sui flussi programmati, qualora il tetto previsto dal provvedimento in esame si rivelasse quantitativamente inadeguato.
        Ritiene quindi opportuno aumentare a 100.000 lavoratori immigrati non appartenenti all’Unione Europea i nuovi ingressi per l’anno 2001. L’aumento di 37.000 ulteriori ingressi, rispetto a quanto disposto dallo schema in discussione, dovrebbe essere ripartito nel modo seguente: 20.000 nuovi ingressi nella quota del lavoro subordinato, indeterminato e determinato, di cui all’articolo 1, comma 1; 17.000 nella quota del lavoro stagionale, di cui all’articolo 1, comma 2.
        In conclusione propone, altresì, la formulazione delle seguenti osservazioni:
        all’articolo 2, comma 1, lettera d) occorre esaminare con urgenza le domande di riconoscimento del titolo di infermiere professionale, conseguito all’estero, giacenti presso il Ministero della sanità, al fine di inserirle negli ingressi 2001, in aggiunta ai 2000 ingressi già previsti;
        all’articolo 3, comma 1 non appare chiara la possibilità di ingresso per lavoro stagionale da parte di lavoratori immigrati cittadini di paesi con accordi di riammissione, non sembra opportuna la diminuzione della quota di ingressi di lavoratori marocchini, considerata l’importanza della comunità marocchina in Italia, non appare infine comprensibile l’esclusione della quota di ingressi garantiti per i lavoratori rumeni, già prevista nello scorso anno.

        Prende quindi la parola il senatore ROTELLI il quale osserva che dovrebbe essere valutata altresì l’opportunità di garantire ai cittadini extracomunitari, dipendenti di aziende italiane che operano all’estero, di svolgere un’attività di tirocinio e apprendistato in Italia per un periodo superiore a quello di sei mesi previsto dalla normativa vigente.
        Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
        
La seduta termina alle ore 16,30.
 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4961
Art. 1.
1.1

Il Relatore

        Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «di enti pubblici», con le parole: «con venti anni di esercizio professionale».

 

1.100

Il Relatore

        Al comma 6, dopo le parole: «in servizio,» inserire le seguenti: «da almeno 5 anni,».

 

1.2

Il Relatore

        Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «che devono essere residenti nella provincia in cui ha sede la sezione stralcio».

 

1.2 (nuovo testo)

Il Relatore

        Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «che devono risiedere nelle province in cui opera la sezione stralcio».

 

1.0.1

Magnalbò, Pasquali, Pellicini

        Dopo l’articolo, inserire il seguente.


«Art. 1-bis.

        1. Sono di competenza delle sezioni stralcio i ricorsi contro i provvedimenti dell’Autorità per le garanzie per le comunicazioni. Tali provvedimenti hanno natura amministrativa e per la loro emanazione rispondono ai principi procedimentali della legge n. 241 del 1990 la quale, in mancanza del regolamento previsto dalla legge n. 249 del 1997, trova diretta applicazione».

 


Art. 2.
2.1

Castellani Pierluigi, Andreolli

        Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «6-bis. L’articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica limitatamente ai consiglieri di Stato nominati dal Consiglio dei ministri successivamente alla entrata in vigore della norma suddetta».

 


Art. 3.
3.100

Il Relatore

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 3.

        1. Nell’articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570, al comma 1 e al comma 3 le parole “undici anni“ sono sostituite dalle parole “otto anni“.

        2. Nell’articolo 4, comma 1, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, le parole “sette anni“ sono sostituite dalle parole “otto anni“.
        3. Nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce “Magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina“ e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce “Magistrati di tribunale“. Nel secondo comma dell’articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, le parole “cinque anni“ sono sostituite dalle parole “otto anni“.
        4. Nell’articolo 5, comma 1, della legge 5 agosto 1998, n. 303, le parole “venti anni“ sono sostituite dalle parole “diciotto anni.
        5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dall’1º gennaio 2002, senza diritto alla corresponsione di arretrati.
        6. Gli effetti economici conseguenti all’applicazione delle presenti disposizioni operano previa riduzione di corrispondenti importi attribuiti a titolo di riallineamenti stipendiali ai sensi delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Identico criterio si applica, altresì, con riferimento all’articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la parte relativa al personale di magistratura».

 


Art. 4.
4.100

Il Relatore

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, valutati in lire 2.200 milioni per l’anno 2001, in lire 111.420 milioni per l’anno 2002 e in lire 125.360 milioni a decorrere dall’anno 2003 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001 allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.200 milioni per l’anno 2001, lire 32.420 milioni per l’anno 2002 e lire 40.660 milioni per l’anno 2003, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a lire 10.000 milioni per l’anno 2002 e lire 3.700 milioni per l’anno 2003, l’accantonamento relativo al Ministero della sanità ed, infine, quanto a lire 69.000 milioni per l’anno 2002 e lire 81.000 milioni a decorrere dall’anno 2003 mediante utilizzo delle entrate rivenienti dalla adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con la istituzione di nuovi giochi, concorsi pronostici e scommesse.».