ISTRUZIONE (7a)

MERCOLEDI' 10 MAGGIO 2000

417a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BISCARDI
indi del Presidente
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Barbieri.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di regolamento concernente "Alienazione e conferimento in concessione e mediante convenzione dei beni immobili appartenenti al demanio artistico e storico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni (n. 661)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448: esame e rinvio. Richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere)


Il relatore PAPPALARDO illustra lo schema di regolamento in titolo, attuativo dell'articolo 32 della legge n. 448 del 1998. Lo schema indica preliminarmente i beni immobili demaniali di interesse storico e artistico di proprietà dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, per i quali permanga esclusa l'alienabilità (articolo 2). Indi disciplina - per i beni immobili del demanio storico e artistico non sottoposti al predetto regime giuridico, ove appartenenti alle regioni e agli enti locali - il procedimento di individuazione, prevedendo la presentazione al soprintendente regionale, da parte degli enti proprietari, di appositi elenchi (articoli 3-5). L'inserimento del bene negli elenchi e la conferma o integrazione di questi da parte del soprintendente regionale determinano l'alienabilità – previa autorizzazione del medesimo soprintendente – dell'immobile demaniale storico-artistico di proprietà della regione o degli enti locali (articolo 6). Il regime dell'autorizzazione è regolamentato dagli articoli 7 e 8 (con previsione di una procedura semplificata per talune particolari categorie di beni immobili, espressamente indicate) nonché dagli articoli 9 e 10 per quanto concerne i termini (perentori) e il contenuto dell'autorizzazione. Sono poi disciplinati: le modalità di risoluzione del contratto di alienazione (articolo 11); il diritto di prelazione, esercitabile dal Ministero per i beni e le attività culturali così come da altri enti, territoriali e creditizi (articoli 12 e 13); il conferimento dei beni predetti in concessione ovvero in utilizzazione mediante convenzione (articoli 14-18).
Per i beni immobili demaniali di interesse artistico e storico appartenenti invece allo Stato, opera l'articolo 19, configurante una disciplina che, salvo talune lievi varianti, ricalca quella innanzi tratteggiata per regioni ed enti locali, in ordine così all'alienazione come al conferimento in concessione e convenzione. Seguono infine disposizioni finali e transitorie, volte a disciplinare il regime autorizzatorio all'alienazione nelle more dell'invio degli elenchi da parte degli enti territoriali e della loro approvazione da parte del soprintendente regionale. E' poi specificato che le competenze attribuite a quest'ultimo siano svolte dal soprintendente ai beni ambientali ed architettonici, fino all'istituzione delle menzionate soprintendenze regionali.
In sede di commento e valutazione, il relatore formula su due profili talune perplessità o comunque l'invito ad un più analitico approfondimento e vaglio critico, concernenti il primo l'eccessiva lunghezza della procedura di individuazione dei beni di proprietà regionale, provinciale o comunale, il secondo uno specifico aspetto della disciplina prevista circa il diritto di prelazione.
In ordine all'individuazione dei beni immobili del demanio storico e artistico non appartenenti allo Stato, lo schema prescrive che gli enti presentino al soprintendente regionale entro due anni due elenchi (da aggiornare ogni cinque anni), indicanti rispettivamente i beni che presentino un interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico e gli immobili di proprietà dell'ente realizzati almeno quarantacinque anni prima. Nei successivi tre anni, il soprintendente integra il primo degli elenchi comunicati, inserendovi gli immobili di interesse culturale in quello non ricompresi (ovvero comunica, specularmente, l'assenza di siffatto interesse per beni pur inseriti nell'elenco). Tale procedura si profila - rileva il relatore - come assai poco snella, finendo con l'imporre alle regioni e agli enti locali non già la sola segnalazione dei beni culturali bensì un vero e proprio censimento di tutti i beni immobili di loro proprietà, con un onere in termini burocratici da ritenersi eccessivo e non funzionale. Per questo riguardo, appare auspicabile che agli enti proprietari sia prescritto solo di integrare gli ultimi elenchi prodotti, ove predisposti in conformità delle previsioni della legge n. 1089 del 1939, limitandosi comunque all'indicazione dei beni culturali e non richiedendo la ricognizione dell'intero patrimonio immobiliare. Conseguentemente, il termine previsto per la conclusione del procedimento potrebbe essere abbreviato in misura sensibile.
Riguardo all'altro aspetto innanzi evocato, il dettato dello schema non pare chiarire in modo inequivoco se il diritto di prelazione, là dove esercitato dopo che l'alienazione sia perfezionata, possa intervenire esclusivamente in caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello indicato dall'alienante, oppure possa essere esercitato anche al di fuori di tale ipotesi.
Sollecita conclusivamente l'approfondimento di tali questioni, ferma restando una valutazione assai positiva sullo schema di regolamento, il quale si presenta come coerente con i principi e criteri direttivi legislativamente sanciti nonché sufficientemente coordinato con le disposizioni vigenti raccolte nel Testo unico relativo ai beni culturali.

Indi, su proposta del PRESIDENTE (che richiama l'attenzione sulla sospensione dei lavori prevista per la settimana prossima in occasione della tornata referendaria), la Commissione delibera – senza discussione - di richiedere alla Presidenza del Senato la proroga del termine per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Piano di riparto dello stanziamento iscritto al capitolo 1800 per l'anno finanziario 2000 (n. 665)
(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: rinvio dell'esame. Richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere)


Senza discussione, la Commissione, su proposta del PRESIDENTE, delibera di richiedere alla Presidenza del Senato la proroga del termine per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento.

L'esame è quindi rinviato.


Schema di regolamento recante "Conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo" (n. 666)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 1998, n. 448: rinvio dell'esame. Richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere)


Senza discussione, la Commissione, su proposta del PRESIDENTE, delibera di richiedere alla Presidenza del Senato la proroga del termine per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento.

L'esame è quindi rinviato.


La seduta termina alle ore 16.