AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDI' 25 LUGLIO 2000

562ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

VILLONE


Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.

La seduta inizia alle ore 15,30


IN SEDE REFERENTE

(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati.
(288) LA LOGGIA ed altri - Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno.
(1006) PIERONI ed altri - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati.
(1323) MILIO - Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno.
(1935) COSSIGA - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
(2023) BESOSTRI e MURINEDDU - Nuova disciplina dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno.
(3190) FORCIERI ed altri - Riforma del sistema elettorale del Parlamento.
(3325) PASSIGLI - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
(3476) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali.
(3621) MAZZUCA POGGIOLINI - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali.
(3628) LA LOGGIA ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
(3633) PIERONI ed altri - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione.
(3634) PIERONI e LUBRANO DI RICCO - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione.
(3689) CO' ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
(3772) PARDINI ed altri - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati.
(3783) TOMASSINI - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei
deputati.
(3828) MARINI ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati
(4505) ELIA ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni
(4553) DI PIETRO ed altri. - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati
(4624) D'ONOFRIO - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati
(4655) CASTELLI ed altri - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

- e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 6 luglio, con l'esame e l'illustrazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta della Commissione del 21 giugno) al disegno di legge n. 3812.

Il relatore VILLONE presenta e quindi illustra i subemendamenti 1.1000/100, 1.1000/101 e 1.1000/102. Si tratta di proposte elaborate dalla maggioranza a fronte dei subemendamenti presentati dai gruppi di opposizione appartenenti alla "Casa delle libertà". Queste proposte finiscono per assorbire - riprendendone in parte il contenuto ed in parte modificandolo ed integrandolo - i subemendamenti 1.1000/65, 1.1000/66, 1.1000/67 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta della Commissione del 6 luglio). Questi ultimi prevedono un complesso meccanismo per l'attribuzione di un premio di governabilità alla coalizione vincente. Tale proposta è stata accettata dalla maggioranza che condivide l'obiettivo di garantire la stabilità dell'esecutivo, proponendo la modifica sia della sua entità sia delle modalità della sua attribuzione. Mantenuto fermo il carattere misto del sistema elettorale, i subemendamenti a sua firma prevedono che, contestualmente al voto per i candidati nei collegi uninominali, gli elettori vengano chiamati ad esprimersi sulla persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Questa indicazione dunque, avviene congiuntamente al voto per il candidato di collegio e, dunque, nell'ambito dell'attribuzione dei seggi della cosiddetta quota maggioritaria. E' quindi l'esito della competizione maggioritaria a determinare la coalizione che vince, cui attribuire, se necessario, il premio di governabilità. A quest'ultimo proposito, i subemendamenti a sua firma prevedono una soglia più alta per accedere al premio che è fissata nel 45 per cento dei voti, mentre il subemendamento 1.000/66 prevede una soglia del 40 per cento. Parallelamente, si prevede che minore sia il numero di seggi attribuiti grazie al premio; alla coalizione vincente infatti è attribuito il 55 per cento dei seggi, invece del 60 per cento previsto sempre dal subemendamento 1.000/66.
Similmente a quanto previsto dai subemendamenti dell'opposizione, i seggi che costituiscono il premio, vengono sottratti dalla quota proporzionale. I seggi da attribuire con metodo proporzionale sono distribuiti, tra le varie forze politiche in competizione, con un sistema analogo a quello previsto dalla legge vigente. Al riguardo osserva che i subemendamenti 1.1000/101 e 1.1000/102 prevedono una formulazione più articolata rispetto a quella dei subemendamenti delle opposizioni, proprio al fine di esplicitare in modo corretto la scelta - implicita negli emendamenti dell'opposizione - di mantenere, per l'attribuzione della quota proporzionale, il meccanismo oggi vigente. Nel complesso dunque i subemendamenti a sua firma non contraddicono l'impianto delle proposte avanzate dall'opposizione che vengono solo corrette in alcuni punti essenziali.
Venendo quindi a considerare queste ultime proposte, preannuncia un parere favorevole sul subemendamento 1.1000/61 a condizione che venga eliminato il riferimento al "premio di governabilità". Preannuncia altresì un parere favorevole sul subemendamento 1.1000/62. Quanto al subemendamento 1.1000/63 osserva che tra i Gruppi di maggioranza è emerso un orientamento contrario alla proposta, avanzata dall'opposizione, di impedire all'elettore la possibilità di esprimere un voto disgiunto. Si tratta dunque di un tema che dovrà essere oggetto di un ulteriore confronto e di approfondimento. Considera invece sostanzialmente assorbiti dai subemendamenti a sua firma i subemendamenti 1.1000/65, 1.1000/66, 1.1000/67. Quanto al subemendamento 1.1000/68 ribadisce la sua contrarietà a prevedere un parere vincolante di un organo parlamentare nel procedimento di adozione di un atto - il decreto legislativo - che rientra nell'esclusiva competenza del Governo. Si tratta di una soluzione che presenta, per questi motivi, dubbi di costituzionalità.
Il senatore TIRELLI in proposito osserva che si tratta di un decreto legislativo che incide in una materia particolarmente delicata: quella elettorale.

Il relatore VILLONE, riprendendo la sua esposizione osserva che la soluzione prevista dal subemendamento 1.1000/68 non è comunque accettabile. Con riferimento al subemendamento 1.1000/69, osserva che non si può prevedere una completa trasposizione al Senato del sistema previsto, nelle proposte emendative in esame, per la elezione della Camera dei deputati a causa dei vincoli costituzionali che impongono l'elezione a base regionale del Senato, nonché l'attribuzione di un numero minimo di senatori a ciascuna regione. Per evitare dunque problemi di legittimità, che potrebbero produrre un sicuro contenzioso, occorre a suo avviso discutere con attenzione sistemi che garantiscano la sostanziale coerenza dei sistemi elettorali delle due Camere nel rispetto dei vincoli costituzionali.
Propone quindi che dopo il dibattito, alla luce della ampia convergenza che risulta su gran parte delle soluzioni prospettate, si proceda, prima della sospensione dei lavori del Senato, a qualche votazione che abbia ad oggetto le parti dei provvedimenti in esame che, alla luce degli emendamenti e dei subemendamenti presentati, risultano non controverse.

Si apre il dibattito.

Il senatore FISICHELLA chiede che venga garantito il tempo sufficiente per esaminare in modo adeguato i subemendamenti illustrati dal relatore. Crede quindi inopportuno procedere a votazioni che, secondo quanto proposto dal Presidente, comunque non toccherebbero le parti controverse e dunque non sarebbero a suo avviso utili. Propone quindi di spostare ad un momento successivo il seguito dell'esame delle proposte in titolo.

Il senatore SCHIFANI ribadisce l'esigenza che ha motivato la presentazione del subemendamento 1.1000/69; un'esigenza - quella della coerenza dei sistemi elettorali delle due Camere - che la sua parte politica reputa ineludibile. Similmente, ribadisce il carattere pregiudiziale che la sua parte politica annette alla revisione della normativa sulla comunicazione politica. Una revisione che assicuri una equilibrata ripartizione degli spazi tra le coalizioni in competizione. Questo principio è già contenuto nell'articolo 4 della legge n. 28 del 2000, ma non è garantito con riferimento agli spazi autogestiti. Crede quindi che il dibattito debba proseguire tenendo conto del complesso delle esigenze evidenziate dalle opposizioni.

Il senatore PIERONI, riservandosi di intervenire con più ampiezza nel seguito del dibattito, osserva che le proposte illustrate dal relatore si distaccano dalla proposta avanzata dall'opposizione solo in alcuni punti essenziali. Quanto ai rilievi formulati dal senatore Schifani, osserva, in primo luogo, che nella revisione della legge elettorale del Senato, occorre tenere conto dei vincoli costituzionali. Quanto alla normativa sulla comunicazione politica, osserva che essa è stata oggetto di un duro confronto, in Parlamento e nel paese, tra la maggioranza e l'opposizione. Dunque, la sua revisione potrà essere valutata solo dopo un'eventuale riforma della legge elettorale. Osserva peraltro che una ripartizione paritaria degli spazi disponibili tra le coalizioni in competizione potrebbe condurre al paradossale risultato di concedere ulteriori spazi a forze politiche prive di una vera rappresentatività e tuttavia formalmente da porre sullo stesso piano rispetto alle due maggiori coalizioni che si confrontano.
Ribadisce tuttavia la piena disponibilità della sua parte politica a proseguire il confronto.

Il senatore MANZELLA, pur comprendendo l'esigenza manifestata dal senatore Fisichella di un ulteriore approfondimento delle proposte illustrate dal relatore, crede che la discussione debba proseguire prima della sospensione dei lavori del Senato. Per garantire un utile confronto, crede utile concentrare la discussione su alcuni principi essenziali che ispirano le proposte emendative in esame: il rapporto tra quota proporzionale e quota maggioritaria; la questione del superamento del voto disgiunto; il livello della soglia di sbarramento; l'entità del premio di maggioranza, l'omogeneità dei sistemi elettorali delle due Camere, nonché le conseguenze della riforma sulla cosiddetta legislazione elettorale di contorno. Questo confronto dovrebbe a suo avviso concludersi, prima della pausa estiva, con la votazione di principi che risultano non controversi nelle proposte della maggioranza e in quelle dell'opposizione. Ad esempio, crede che un pronunciamento della Commissione sulla definizione di coalizione, contenuta nel subemendamento 1.1000/100, potrebbe dare all'opinione pubblica il chiaro segnale di un percorso condiviso e della volontà delle forze politiche della maggioranza e dell'opposizione di procedere ad una riforma del sistema elettorale.

Il senatore BESOSTRI, dopo aver replicato alle considerazioni svolte dal senatore Schifani circa la necessaria pregiudizialità della revisione della normativa sulla comunicazione istituzionale, si sofferma sulla questione del voto disgiunto. Al riguardo crede che, a costituzione invariata, non si può imporre, quale condizione per la presentazione delle liste, l'indicazione di un candidato premier. Ricorda quindi la peculiare posizione delle forze politiche che rappresentano minoranze linguistiche. Da queste considerazioni risulta, a suo avviso, la difficile praticabilità della proposta che vieta il voto disgiunto.
Circa il premio di maggioranza, ritiene equilibrata la proposta contenuta nei subemendamenti illustrati dal relatore; con riferimento invece alla questione della omogeneità da garantire delle leggi elettorali delle due Camere, osserva che la legge vigente per l'elezione del Senato garantisce la formazione di una stabile maggioranza alla coalizione che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti. Un'eventuale revisione dovrebbe poi tenere conto dei vincoli che alla composizione del Senato pone la Costituzione. Concorda quindi con la proposta avanzata dal Presidente di procedere, già da questa settimana, ad alcune votazioni, con riferimento alle questioni che risultano più ampiamente condivise.

Il senatore TIRELLI chiede invece che sia garantito un tempo sufficiente per esaminare le proposte illustrate dal relatore e reputa non persuasive le considerazioni svolte dal senatore Besostri osservando, in particolare, che la legge vigente per l'elezione del Senato non sempre ha garantito la formazione di stabili maggioranze. Conseguentemente ritiene preferibile non procedere in questa settimana a votazioni e rinviare il seguito dell'esame alla ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva.

Prende quindi la parola il sottosegretario FRANCESCHINI che, con riferimento alla procedura prevista dal subemendamento 1.1000/68 per la ridefinizione dei collegi, ribadisce le perplessità circa il carattere vincolante da attribuire al parere dell'apposita commissione parlamentare; manifesta tuttavia la completa disponibilità del Governo a valutare formulazioni alternative che garantiscano una sicura neutralità e correttezza di procedimento.
Venendo quindi a svolgere complessive considerazioni di ordine politico sullo stato dell'iter del provvedimento in esame, osserva che, sulla base del condiviso assunto della necessità di una revisione del sistema elettorale, negli ultimi due mesi si è registrato un progressivo avvicinamento delle posizioni tra maggioranza e opposizione. Conformemente alle richieste dell'opposizione il Governo non si è fatto promotore di iniziative, mentre la maggioranza ha elaborato una proposta (contenuta nell'emendamento 1.1000 pubblicato in allegato al resoconto del 21 giugno) che è stata oggetto di puntuali iniziative subemendative dei gruppi della Casa delle libertà, che non hanno messo in discussione l'impianto della proposta medesima. Si è potuta così registrare una sostanziale condivisione di alcuni aspetti essenziali che dovrebbero connotare la riforma: in primo luogo la necessità di un equilibrio tra coalizioni e partiti; la fissazione, quindi, di una soglia di sbarramento; la previsione di un'unica scheda (come oggi avviene per le elezioni regionali e provinciali); l'indicazione del nome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio e, infine, il premio di maggioranza. Quest'ultima proposta avanzata dalle opposizioni, è stata accettata, seppur con alcune correzioni, dalla maggioranza secondo quanto risulta dagli emendamenti illustrati dal relatore. Crede quindi che su questi aspetti condivisi si possa, sin dalle prossime sedute procedere a votazioni.

Il presidente VILLONE propone che il dibattito prosegua in una ulteriore seduta da convocare per le ore 20,30 di oggi.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA
Il presidente VILLONE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta, per le ore 20,30 di oggi martedì 25 luglio per proseguire l'esame dei disegni di legge in materia elettorale.

La seduta termina alle ore 16,30.


SUBMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.1000
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3812

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Le liste collegate a candidati nei collegi contraddistinti dal medesimo contrassegno recante nome e cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri costituiscono una coalizione".

1.1000/100 IL RELATORE


Sostituire l’articolo 16 con il seguente:
"Art. 16

1. L’articolo 77 del testo unico è sostituito dal seguente: “Articolo 77 — 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi espressi nel collegio. In caso di parità è eletto il candidato più anziano di età;
b) determina il numero di seggi attribuiti ai sensi della precedente lettera a) ai candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno di lista non coalizzata o di coalizione;
c) determina la cifra elettorale circoscrizionale per la quota maggioritaria di ciascuna lista non coalizzata o coalizione che abbia presentato il medesimo contrassegno recante il nome della persona indicata per la nomina alla carica di presidente del consiglio, sommando i voti conseguiti nelle singole sezioni della circoscrizione;
d) determina la cifra elettorale circoscrizionale per la quota proporzionale di ciascuna lista non coalizzata, coalizione e lista componente di coalizione, sommando i voti conseguiti nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
e) comunica all’ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i seggi attribuiti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione, ai sensi della precedente lettera a), la cifra elettorale circoscrizionale nella quota maggioritaria di ciascuna lista non coalizzata o coalizione, la cifra elettorale circoscrizionale nella quota proporzionale di ciascuna lista non coalizzata, coalizione, e lista componente la coalizione”."
1.1000/101 IL RELATORE


Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 17

1. L'articolo 83 del testo unico è sostituito con il seguente: “Articolo 83 - 1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non coalizzata o coalizione per la quota proporzionale e per la quota maggioritaria, sommando le rispettive cifre circoscrizionali;
b) individua le liste non coalizzate e le coalizioni nelle quali almeno una delle liste coalizzate abbia superato il 5 per cento dei voti nella quota proporzionale, e le ammette al riparto dei seggi per la quota proporzionale;
c) individua la lista non coalizzata o coalizione che ha riportato la maggiore cifra elettorale nazionale nella quota maggioritaria;
d) determina il totale dei seggi spettanti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ammessa al riparto. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale nella quota proporzionale dì ciascuna lista non coalizzata o coalizione, per uno, due, tre, quattro.., e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali tra le liste non coalizzate o coalizioni seguendo l’ordine dei maggiori quozienti;
e) nel caso in cui i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentati con il medesimo contrassegno di lista non coalizzata o di coalizione siano in numero superiore a quelli spettanti ai sensi della precedente lettera d), sottrae dal totale dei seggi uninominali e proporzionali un numero di seggi pari a quelli in eccesso e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali così rideterminato tra le liste non coalizzate o coalizioni seguendo l’ordine dei maggiori quozienti. Successivamente aggiunge ai seggi assegnati secondo il riparto così rideterminato alla lista non coalizzata o coalizione, che ha ottenuto nella quota uninominale un numero di seggi superiore a quelli spettanti ai sensi della precedente lettera d), un numero di seggi pari a quello in eccesso;
f) se la lista non coalizzata o coalizione vincente ai sensi della precedente lettera c) ha riportato nella quota maggioritaria una cifra totale di voti validi superiore al 45%, ma un totale di seggi ai sensi della precedente lettera d) ovvero e) inferiore a 346, assegna alla lista non coalizzata o coalizione vincente seggi aggiuntivi nel numero necessario a giungere alla cifra totale di 346. Successivamente sottrae dal totale dei seggi uninominali e proporzionali un numero di seggi pari a quelli aggiuntivi assegnati e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali così rideterminato tra le altre liste non coalizzate o coalizioni seguendo l’ordine dei maggiori quozienti;
g) determina il numero di seggi spettanti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ammessa al riparto per la quota proporzionale. A tal fine detrae dalla cifra determinata ai sensi delle precedenti lettere d), e), f) i seggi uninominali già assegnati a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ai sensi del precedente articolo 77, lettera a);
h) individua le liste componenti la coalizione che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi, e le ammette al riparto;
i) tra le liste componenti la coalizione di cui alla lettera h) procede al riparto dei seggi dividendo il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste medesime per il numero dei seggi proporzionali assegnati alla coalizione in tutte le circoscrizioni, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di coalizione. Nell’effettuare tale operazione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista componente la coalizione ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista componente la coalizione. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste componenti la coalizione per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti, e, in caso di parità di resti, a quelle liste componenti la coalizione che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;
l) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati ai sensi delle precedenti lettere g), h) e i) tra tutte le liste ammesse al riparto. A tal fine procede all’assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione da tutte le liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste ammesse al riparto seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi proporzionali spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui alle precedenti lettere g), h) e i). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista, sono attribuiti nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo all’attribuzione dei seggi.

2. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, l’altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.”"

1.1000/102 IL RELATORE