AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1998

338a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono il Ministro per le riforme istituzionali Amato e il Sottosegretario di Stato per la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE REFERENTE
(3619) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERA ed altri. - Inserimento nell'articolo 24 della Costituzione dei princìpi del giusto processo
(3623) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FOLLIERI ed altri. - Integrazione dell'articolo 24 della Costituzione
(3630) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETTINATO ed altri. - Modifica all'articolo 101 della Costituzione
(3638) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO. - Norme costituzionali in materia di giusto processo e di garanzia dei diritti nel processo penale
(3665) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Inserimento nella Costituzione dell'articolo 110-bis concernente i princìpi del giusto processo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del giorno precedente.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti presentati.

Il senatore BESOSTRI dà conto dell'emendamento 1.12, il quale all'articolo 1 fissa i princìpi che devono essere inseriti nella prima parte della Costituzione, e precisamente all'articolo 24, mentre all'articolo 2 inserisce un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 110 della Costituzione. Con la prima di queste iniziative viene specificato il diritto di difesa mentre nella seconda è recepito in sostanza il testo definito dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. Si sofferma da ultimo sulla questione dell'interpretariato per i non abbienti.

Il senatore MISSERVILLE ritiene che l'emendamento appena illustrato necessiti di qualche integrazione all'articolo 2, ultimo comma, occorrendo menzionare anche la consulenza tecnica, considerata l'importanza decisiva che tale strumento riveste per l'esito del processo. Un'assistenza adeguata ai non abbienti non può prescindere dalla disponibilità di consulenti tecnici.

Il senatore PELLEGRINO, in relazione all'emendamento 1.4, sostiene che la formulazione presentata s'attaglia ad ogni tipo di giurisdizione, includendo anche il principio della domanda che al momento non è vigente in tutti i processi. Tale principio è però suscettibile di assicurare l'effettiva terzietà del giudice.

Il senatore CENTARO illustra quindi gli emendamenti 1.8 e 1.7, a contenuto alternativo. Il senatore SENESE, in riferimento all'emendamento 1.2, rinvia alle considerazioni svolte nel corso del dibattito generale. Il senatore PELLEGRINO sostiene che l'emendamento 1.5 concerne specificamente il processo penale. Nota al riguardo che anche l'intercettazione telefonica diventa prova processuale attraverso la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che l'ha materialmente eseguita. Il senatore CENTARO dà conto dell'emendamento 1.6 ed a sua volta il senatore BESOSTRI dell'emendamento 1.13.

Il relatore PERA, in merito agli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3 fa osservare che la prima iniziativa va inserita nella prima parte della Costituzione, recando essa una miglior definizione del diritto di difesa, mentre per la seconda parte si dettano alcuni criteri che attengono all'esercizio della giurisdizione. Egli ha tenuto conto delle riserve manifestate nel corso del dibattito circa la ridondanza del richiamo all'oralità, alla concentrazione ed all'immediatezza. L'innovazione apportata all'articolo 25 della Costituzione appare omogenea rispetto al contenuto di questa disposizione e recepisce indicazioni sulle modalità di formazione della prova contenute in vari emendamenti. La modificazione rappresenta poi un contributo di civiltà giuridica, introducendo il rapporto face to face accolto in particolare nell'ordinamento nordamericano. L'emendamento 1.0.2 si riferisce ad ogni tipo di processo e si richiama al principio di imparzialità del giudice.

Il ministro AMATO nota che la Corte di giustizia europea ha più volte ribadito che l'imparzialità esige la terzietà del giudice.

Il relatore PERA, riprendendo la propria illustrazione, dichiara che la ragionevole durata dei processi è essenziale, in quanto una giustizia che giunge in ritardo equivale spesso ad un suo diniego. L'emendamento 1.0.3 ripercorre poi la parte sostanziale della formulazione approvata dalla Commissione parlamentare sulle riforme costituzionali. Conclusivamente sostiene che le modifiche proposte riflettono princìpi già saldi nella coscienza comune del paese e nozioni nelle quali si dovrebbero riconoscere tutte le forze politiche. Invita pertanto i presentatori a valutare l'opportunità di mantenere i rispettivi emendamenti alla luce delle proposte del relatore.

Il senatore GASPERINI manifesta il suo pieno consenso allo spirito che informa gli emendamenti del relatore. Osserva però, riguardo all'emendamento 1.0.1, che la sua formulazione appare incerta, non essendo chiaro se le «dichiarazioni» ivi indicate siano state rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria. Anche la parte successiva della disposizione sembra a lui generica. In relazione all'emendamento ulteriore del relatore fa presente che il processo a norma di legge è necessariamente giusto e risulta quindi tautologica la formula impiegata. Rispetto all'emendamento 1.0.3 ritiene imprescindibile una riforma del codice di procedura penale per quanto attiene alla figura del giudice delle indagini preliminari e sostiene che, nell'ordinamento vigente, il pubblico ministero ha obbligo di accertare la verità e di accogliere anche le prove a discarico. Segnala infine l'esigenza di prestare una maggiore attenzione al patrocinio in favore dei non abbienti.

Il presidente VILLONE espone le ragioni che lo hanno indotto a sottoscrivere con il relatore gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3: egli dichiara una convinta adesione al merito delle proposte e spiega che l'aver sottoscritto gli emendamenti del relatore manifesta da parte sua una sottolineatura del carattere pienamente bipartisan dell'iniziativa in discussione e del risultato cui essa è diretta. Precisa, inoltre, che gli stessi emendamenti sono naturalmente aperti, proprio per l'ispirazione che li caratterizza, anche a ulteriori adesioni.
Conferma quindi il suo convincimento sulla interpretazione possibile e coerente dei princìpi già contenuti nell'articolo 24 della Costituzione in tema di diritto alla difesa: una lettura appropriata e moderna di quei princìpi sarebbe sufficiente a realizzare i precetti contenuti nelle proposte in esame e coerente a un indirizzo ormai maturo e condiviso tra le forze politiche e nell'opinione pubblica. Nondimeno, quando vi sono più interpretazioni possibili di un principio fondamentale, sarebbe prudente, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la scelta della lettura meno distante dall'indirizzo di politica legislativa; ciò soprattutto se le pronunce del giudice delle leggi sono fondate sul ricorso a categorie come il canone di razionalità normativa e si manifestano in forme critiche come quella della sentenza additiva, con una inevitabile accentuazione degli aspetti di contrasto all'indirizzo legislativo e la conseguente possibilità di compromettere la coerenza sistematica dell'ordinamento. Tali considerazioni non hanno alcun tenore polemico verso la Corte costituzionale, ma intendono chiarire l'oggetto e le finalità delle integrazioni costituzionali in discussione, nel rispetto del ruolo che l'ordinamento assegna a ciascun potere pubblico.
Quanto agli emendamenti del relatore, il primo di essi (1.0.1) inserisce nell'articolo 25 della Costituzione una prescrizione in forma negativa che non postula nè impone alcun modello processuale, ma è valida in ipotesi per qualsiasi tipo di processo. Essa traccia un confine che può comprendere una notevole varietà di soluzioni coerenti per la legislazione e la giurisprudenza future, nel rispetto del principio che vi è affermato. Ad esempio, sarebbe possibile prevedere il confronto diretto anche una sola volta nel corso del processo. D'altra parte, non può essere sottovalutato il problema di regime transitorio sotteso a quella enunciazione di principio, poiché il legislatore deve farsi carico, già in sede di integrazione costituzionale, dell'impatto sui giudizi in corso, anche per evitare possibili effetti dirompenti. Al riguardo, sarebbe opportuna una disposizione transitoria, da collocare nella legge costituzionale ma fuori del testo della Costituzione. Quanto alla collocazione appropriata del principio affermato con l'emendamento 1.0.1, egli si dichiara disponibile anche a inserire la relativa disposizione nella seconda parte della Costituzione.

Il senatore GUERZONI dichiara il suo consenso all'emendamento 1.0.1, ma esprime perplessità circa la collocazione nell'articolo 25 della Costituzione, che ne risulterebbe complessivamente asimmetrico, perché composto in parte da enunciazioni di principio, in parte da prescrizioni che incidono direttamente sullo svolgimento del processo. Proprio quest'ultima caratteristica, d'altra parte, rende opportuna la considerazione di una disciplina transitoria che, ove riferita a un principio da introdurre nella Prima parte della Costituzione, non sarebbe appropriata né pienamente comprensibile dall'opinione pubblica. Nell'articolo 25, in sostanza, potrebbe essere introdotto il primo enunciato dell'emendamento 1.0.2 (il principio del giusto processo), mentre l'emendamento 1.0.1 potrebbe essere più adeguatamente collocato nella seconda parte della Costituzione. D'altra parte, gli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3 contengono prescrizioni non meno impegnative, anche se collocate nella seconda parte della Costituzione.

Il senatore LISI dichiara di voler aggiungere la propria firma in calce agli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3 e condivide le motivazioni che ne hanno dato tanto il relatore quanto il Presidente. Egli si sofferma, quindi, sulla disposizione, contenuta nel testo base e nell'emendamento 1.12, diretta a prevedere l'affidamento a pubblici uffici del compito di assicurare l'assistenza legale per i non abbienti: in proposito manifesta una riserva di principio, motivata dalla inevitabile compressione del diritto di libera scelta del difensore da parte dell'imputato. In ogni caso, la tutela dei non abbienti quanto al patrocinio legale è già prevista dalla Costituzione, e si tratta pertanto di dare una attuazione più adeguata ed effettiva a tale indicazione.
In merito agli emendamenti del relatore, sostiene che il riferimento al giudice imparziale non risulta affatto soddisfacente: l'imparzialità, infatti, è una qualità necessaria nell'esplicazione del giudizio ma la condizione che può favorirla è invece la terzietà, connaturata alla natura diversa del giudice, nel processo, rispetto a quella delle parti. Poiché nel processo penale la nozione di parte è ormai acquisita, in quanto il codice di rito la accoglie anche in riferimento alla pubblica accusa, sarebbe più coerente recepire in Costituzione proprio il carattere di distinzione del giudice dalle parti, affermandone la terzietà. In definitiva, affermare che il giudice è terzo appare necessario, mentre appare superfluo affermare che il giudice è imparziale e sicuramente è insufficiente richiamare l'imparzialità e non la terzietà.
Quanto alla prescrizione, contenuta nell'emendamento 1.0.3, secondo la quale la legge assicura che la persona accusata di reato sia informata della natura e dei motivi dell'accusa nel più breve tempo, dichiara di preferire questa formula all'altra del più breve tempo possibile, che sarebbe invece troppo elastica. Circa la facoltà per l'imputato di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni dell'accusa, considera la prescrizione come l'affermazione di un principio di civiltà giuridica, ma ritiene che essa debba essere estesa alla facoltà di svolgere indagini dirette alla individuazione delle prove a discarico, per assicurare piena effettività al diritto di difesa.
Conclude affermando che gli emendamenti del relatore e del Presidente costituiscono una acquisizione importante per la civiltà giuridica, anche perché tali precetti costituzionali esigeranno una legislazione ordinaria coerente.

Il senatore SPERONI ritiene che nella Costituzione vi sono disposizioni già sufficienti, se correttamente attuate, per assicurare le garanzie processuali e il diritto di difesa, mentre nelle proposte normative in esame vi sono formulazioni in linea di principio condivisibili, ma di dubbia capacità prescrittiva. Ad esempio, sarebbe problematica la definizione e la verifica di un processo giusto, e ancor più sfuggente il requisito del più breve tempo, così come quello della durata ragionevole; ulteriori equivoci derivano dal canone dell'immediatezza, mentre l'emendamento 1.0.1 non tiene conto che in concreto possono esservi casi di sottrazione involontaria ma sicuramente non strumentale alle dichiarazioni nel corso del giudizio, come in caso di decesso. In tema di ragionevole durata del processo, osserva che una eventuale disciplina transitoria potrebbe determinare notevoli disparità di trattamento, mentre sul punto della acquisizione di ogni mezzo di prova da parte della difesa nelle stesse condizioni dell'accusa, fa presente che in tal modo si dovrebbe consentire alla difesa persino la disponibilità della polizia giudiziaria, nonché la richiesta di perquisizione e di intercettazioni telefoniche: tali condizioni, pur condivisibili in astratto, sono sicuramente irrealizzabili, vanificandosi così il proclamato principio del processo giusto.

Il senatore BESOSTRI esprime il suo pieno consenso agli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2; quanto al primo, peraltro, ritiene comunque persistente il problema della appropriata collocazione nel corpo normativo della Costituzione. In merito all'emendamento 1.0.3, reputa pertanto opportuno integrarvi proprio l'emendamento 1.0.1, relativo alle dichiarazioni assunte a base della condanna inserendo questo problema in quello più ampio che tutte le prove siano verificate o formate innanzi al giudice.

Il presidente VILLONE, in una breve interruzione, osserva che le prescrizioni dell'emendamento 1.0.3 non hanno un oggetto esattamente coincidente a quello del precetto richiamato dal senatore Besostri in merito all'emendamento 1.0.2.

Concorda il senatore LISI.

Prosegue il senatore BESOSTRI richiamando l'attenzione sull'emendamento 1.5 del senatore Pellegrino, che esige la formazione della prova dinanzi al giudice. L'emendamento 1.0.3, a suo avviso, dovrebbe riferirsi anche all'acquisizione dei mezzi di prova nell'affermare la parità di condizioni con l'accusa. Quanto alla garanzia di un interprete gratuito, egli solleva la questione del condannato che in quanto tale è chiamato a sopportare anche le spese del processo e ritiene preferibile, nel contesto in esame, omettere la garanzia della gratuità, da recuperare semmai in altra sede. Sull'emendamento 1.0.2 osserva che si tratta di una esplicitazione del diritto di difesa già affermato dall'articolo 24 della Costituzione, mentre per l'emendamento 1.0.1, sicuramente il più impegnativo, fa presente che una sua approvazione, anche solo in Commissione, determinerà senz'altro molteplici reazioni da parte degli organi di informazione e nell'opinione pubblica. Ciò induce ad affermare che un condivisibile principio di civiltà giuridica come quello contenuto nell'emendamento, non potrebbe essere integrato da una disciplina transitoria laddove si confermi la volontà di inserire le disposizioni in questione nella Prima Parte della Costituzione. Nondimeno si potrebbe considerare la possibilità di riferire l'emendamento nella Seconda Parte della Costituzione, rendendo così pienamente giustificabile anche una disciplina transitoria. In merito alla formulazione dell'emendamento, ritiene utile una riflessione ulteriore sul requisito della volontarietà della sottrazione agli interrogatori, poichè potrebbe darsi il caso di persone che si sottraggono in ragione di un danno temuto. Osserva, inoltre, che la prescrizione di cui all'emendamento 1.0.1 potrebbe essere limitata riferendola alle condanne basate sulle sole dichiarazioni i cui autori si sono sottratti all'interrogatorio. Quanto ai princìpi del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, ricorda che in proposito vi è una elaborazione copiosa sia di dottrina che di giurisprudenza.

Il senatore PINGGERA si sofferma sul principio della ragionevole durata del processo, sicuramente condivisibile ma da realizzare in forma concreta intervenendo sull'organizzazione degli uffici giudiziari e assicurando risorse adeguate all'amministrazione della giustizia. Quanto alla parità di condizioni tra accusa e difesa, ritiene opportuno estendere la prescrizione anche ai mezzi di prova, compresa la possibilità di esperire mezzi strumentali di coercizione. Si dichiara contrario, invece, all'istituzione di pubblici uffici di difesa per i non abbienti e dissente anche dalla prospettazione del senatore Besostri sulla limitazione dell'emendamento 1.0.1 alle condanne basate esclusivamente sulle dichiarazioni di persone che non si sottopongono a interrogatorio: la limitazione, infatti, ammetterebbe molte possibilità elusive, poichè si potrebbe sempre sostenere che le dichiarazioni non sono un elemento esclusivo, quand'anche fossero decisive per la condanna. Considera superfluo, inoltre, il riferimento alla volontarietà della sottrazione all'interrogatorio. Conclusivamente, ritiene che il lavoro in corso sia senz'altro apprezzabile e potenzialmente proficuo, soprattutto in vista di una accelerazione dei processi, con tutte le garanzie per il diritto di difesa.

Il senatore MISSERVILLE apprezza il modo in cui il relatore ha affrontato un problema così difficile ma osserva che le soluzioni in esame si innestano su un testo normativo, quello della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, risultato di un compromesso politico piuttosto che di una elaborazione ragionata e coerente. Ricorda, quindi, l'esperienza della elaborazione del nuovo codice di procedura penale, nel corso della quale il Ministro della giustizia dell'epoca, Giuliano Vassalli, sostenne l'inopportunità di qualificare la funzione del pubblico ministero anche in relazione all'acquisizione di elementi a discarico dell'imputato. Quell'orientamento era motivato dalla necessità di prevenire equivoci processuali e di non pregiudicare la soluzione del problema della collocazione del pubblico ministero e della sua stessa appartenenza all'ordine giudiziario. A suo avviso, infatti, è proprio questa la questione dirimente per la soluzione dei problemi della giustizia, poiché in nessun altro ordinamento il pubblico ministero appartiene all'ordine giudiziario, salvo il caso della Francia, dove però vi è una diretta soggezione al Ministro della giustizia. Riecheggiando le nozioni di parte pubblica e di parte privata nel processo penale non si contribuisce a risolvere il problema, poiché la cosiddetta parte privata non potrà mai avere i mezzi del pubblico ministero. Il testo elaborato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali ha fallito il suo scopo anche perché risultava inetto a risolvere i problemi della giustizia, in quanto, tra l'altro, non affrontava in modo coerente la questione dell'appartenenza del pubblico ministero all'ordine giudiziario. Egli sostiene che una misura sufficiente e adeguata sarebbe quella di prevedere una sanzione per il mancato esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero e si dichiara scettico, comunque, sulla possibilità di pervenire a una soluzione soddisfacente trascurando la questione del pubblico ministero. In tal modo, infatti, si corre il rischio di affermare princìpi buoni ma inefficaci. L'emendamento 1.0.1, ad esempio, appare ictu oculi irrealizzabile in tutti i processi per violenza carnale ai danni dei minori, essendo concretamente impossibile esigere dalla vittima del reato una dichiarazione in pubblica udienza in risposta all'interrogatorio condotto dalla difesa dell'imputato. Occorre rivolgere l'attenzione, inoltre, a tutti i casi in cui l'accertamento della verità processuale è connesso a un rapporto di collaborazione necessariamente segreto in funzione dei risultati. In via subordinata egli propende per la limitazione dell'emendamento 1.0.1 ai casi di condanne basate esclusivamente su dichiarazioni non corroborate da interrogatorio condotto dal difensore dell'accusato. Invita, pertanto, a non introdurre nella Costituzione prescrizioni fondate sul principio di parità tra le parti, non realizzabili finché il pubblico ministero sarà una parte privilegiata nel processo. Tra gli emendamenti proposti, egli trova particolarmente efficace, invece, quello sottoscritto dal senatore Pellegrino (1.4), in quanto fondato sul principio della domanda, da considerare fondamentale in una giustizia moderna e civile. Tuttavia anche in questo caso vi è un problema di realizzabilità, poiché la tendenza legislativa è inversa, essendo aumentati notevolmente nei tempi recenti i casi dei reati procedibili d'ufficio anziché su iniziativa di parte. Aggiunge che nel processo moderno, e in particolare per alcune figure di reato, la difesa è largamente condizionata dalla qualità e della quantità dell'assistenza tecnica, mentre una difesa effettiva deve tener conto coerentemente anche del problema dei non abbienti, nel presupposto che la difesa d'ufficio è in sostanza una mera finzione processuale. Invita conclusivamente ad incidere in profondità affermando il principio di parità tra le parti nel processo penale e ribadisce che ciò è possibile solo precisando normativamente che il pubblico ministero è una parte in senso proprio e non una parte pubblica e privilegiata.

Il senatore PELLEGRINO esprime piena adesione agli emendamenti del relatore e particolarmente all'emendamento 1.0.1, che riflette princìpi di civiltà giuridica ed appare condiviso dalla coscienza del paese. Si trattava probabilmente di aspetti impliciti nel sistema, ma che occorre in qualche modo rendere espressi, anche ricorrendo ad un tono un pò declamatorio, spesso non estraneo alla normativa costituzionale. Dichiara quindi di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.0.1 e suggerisce semmai di impiegare il congiuntivo al suo secondo predicato. Auspica inoltre una generale convergenza sugli emendamenti del relatore, disponibile egli a rinunciare ai propri, anche al criterio della domanda, al fine di rendere immediatamente applicabile la riforma ad ogni tipo di processo. Suggerisce altresì di impiegare la dizione «terzo» anzichè «imparziale», riferita al giudice, e sostiene che l'eventuale norma transitoria con cui corredare l'emendamento 1.0.1 dovrebbe rendere applicabile tale innovazione anche ai processi in corso.

Il senatore PARDINI afferma che la Commissione sta facendo valere princìpi di giustizia aventi caratteristiche di generalità e di atemporalità. Giudica pertinente l'introduzione del principio del giusto processo all'articolo 24 della Costituzione mentre manifesta riserve circa l'emendamento 1.0.1 in relazione alla sua incidenza sui processi in tema di criminalità organizzata, per i possibili riflessi sulla posizione dei collaboratori di giustizia e dei testimoni nonchè sui processi in materia di violenza sessuale, in considerazione del carattere equivoco della formula «volontariamente». In questa ipotesi potrebbero intervenire gravi guasti, forse temuti anche da chi in definitiva propone l'approvazione di una norma transitoria.

Su proposta del PRESIDENTE, si conviene all'unanimità di proseguire l'esame congiunto anche in concomitanza dei lavori dell'Assemblea, dopo eventuali votazioni preliminari alla discussione dei disegni di legge collegato, di finanziaria e di bilancio.

La seduta, sospesa alle ore 14, è ripresa alle ore 17,35.

Il senatore FOLLIERI dichiara di voler aggiungere la propria firma agli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3, nonché all'emendamento 1.11, nel quale intende compresa, se opportunamente integrata con un riferimento esplicito alle prove dichiarative, una proposta contenuta nel suo disegno di legge. Deve trattarsi, in proposito, solo delle cosiddette prove dichiarative, poiché si intendono evidentemente esclusi gli altri mezzi di prova, in particolare gli atti irripetibili, che altrimenti sarebbero espunti dal processo. Alla possibile obiezione secondo la quale in tal modo sarebbe operata una scelta di campo verso l'affidamento alla Costituzione di determinazioni riguardanti il rito processuale penale, egli replica sostenendo che il principio consacrato nell'emendamento 1.11 è valido per ogni modello processuale, anche di tipo inquisitorio. Già nel codice Rocco, infatti, nel dibattimento vigeva il modello accusatorio.
Quanto all'ipotesi di introdurre una disciplina transitoria, evocata nel corso della discussione, osserva che i nuovi precetti costituzionali potrebbero determinare incidenti di legittimità dinanzi alla Corte rivolti a conferire loro immediata applicazione per i processi pendenti, previa dichiarazione di illegittimità delle norme ordinarie non conformi ai nuovi princìpi. Questo sarebbe il caso, ad esempio, dell'articolo 513 del codice di procedura penale. Tuttavia la disciplina transitoria esige un'attenzione speciale, perché essa potrebbe affermare che i nuovi precetti costituzionali non si applicano ai processi in corso, senza tener conto che tali precetti sono disposizioni di principio, non applicabili direttamente, ma operanti come un vincolo per il legislatore ordinario. Sarebbe esclusa, inoltre, l'applicazione di princìpi condivisi ai casi già pendenti, con evidente disparità di trattamento. Su richiesta del senatore Misserville, chiarisce quindi che per prove dichiarative egli intende le dichiarazioni rese dai testimoni e da imputati in procedimenti connessi. In merito all'emendamento 1.0.1, propone di integrarlo in riferimento alle prove dichiarative non formatesi al cospetto del giudice.

Il senatore MISSERVILLE obietta che le cosiddette prove dichiarative sono di qualificazione assai incerta.

Il senatore SENESE considera utile integrare la Costituzione in materia affrontando un problema alla volta, senza ampliamenti eccessivi, che deriverebbero da alcune prospettazioni certamente stimolanti come quelle contenute nell'intervento svolto dal senatore Misserville nella precedente parte della seduta. Si tratta, infatti, di regolare le garanzie a favore dell'imputato rispetto alle dichiarazioni accusatorie, tenendo conto che tutte le garanzie in materia penale sono sorte sulla base di una sofferta esperienza di ingiustizie, come si desume agevolmente dalla lettura dell'articolo 25 della Costituzione, che nelle sue diverse parti corrisponde ad altrettante evenienze storiche della giustizia penale. Fin dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale si è posto il problema della valutazione in giudizio delle dichiarazioni non sottoposte a verifica di contraddittorio. L'obiezione del senatore Misserville circa la carente incisività dei princìpi affermati dalle proposte in esame non tiene conto che la disposizione di principio contenuta nell'emendamento 1.0.1 è suscettibile di immediata applicazione, tanto che si avverte l'esigenza di una disciplina transitoria per evitare effetti dirompenti sui procedimenti in corso. La proposta del senatore Follieri, d'altra parte, appare superflua e in parte fuorviante, poiché le integrazioni riferite alle cosiddette prove dichiarative non aggiungono alcunché di normativamente significativo, introducendo invece un elemento di qualificazione incerta e di derivazione esclusivamente dottrinale. Sulla proposta di limitare l'emendamento 1.0.1 alle condanne basate esclusivamente sulle dichiarazioni non seguite da interrogatori, egli manifesta il proprio dissenso, poiché la locuzione: «in base a dichiarazioni» di per sé afferma che il fondamento della condanna è proprio nelle dichiarazioni, mentre una limitazione come quella proposta aprirebbe il varco a possibili elusioni fondate su riscontri anche estremamente marginali. D'altra parte, spetta alla legge ordinaria e alla giurisprudenza dare concretezza al principio affermato in Costituzione. Tale principio costituisce indubbiamente un progresso di civiltà nell'ordinamento, giacché la possibilità conferita all'imputato di vedere in faccia il proprio accusatore, di contraddirlo e di fargli contestazioni ottenendo risposte è un sicuro presidio di garanzia, aumenta le possibilità cognitive del giudice e non deve necessariamente condizionare tutti gli stadi del processo. A tale riguardo, sarebbe possibile integrare l'emendamento 1.0.1, inserendo la parola: «sempre», prima della parola: «sottratti»; quanto alla locuzione: «volontariamente», egli osserva che vengono fatti salvi senz'altro i casi, già previsti dall'ordinamento, di irreperibilità, decesso, e altro. Senza entrare nel dettaglio rimesso alla normativa ordinaria, chiarisce ancora che il principio da tener presente è quello del silenzio risultante da una scelta pienamente volontaria, che tiene conto ad esempio anche del caso di una minaccia. Occorre prevenire, d'altra parte, il rischio di voler prevedere tutto in Costituzione, poiché una volta approvato il principio costituzionale potranno essere revisionate tutte quelle parti del codice di procedura che non vi sono coerenti, non solo l'articolo 513, ma anche, ad esempio, l'articolo 500. Quanto al giudice imparziale, ricorda la giurisprudenza costituzionale che valorizza il requisito di imparzialità del soggetto giudicante. In merito alla ragionevole durata del processo, ritiene senz'altro un compito proprio della legge ordinaria la realizzazione del principio, anche sotto l'aspetto dell'organizzazione giudiziaria e delle risorse da destinare all'amministrazione della giustizia. In merito all'ipotizzata disposizione transitoria, egli aderisce pienamente a tale soluzione e conferma, infine, l'intendimento di introdurre un nuovo, importante elemento di garanzia nell'ordinamento costituzionale, secondo una tradizione di approssimazioni successive, che ha dato finora risultati significativi, come in tema di precostituzione per legge del giudice naturale. Si tratta, infatti, di risultati parziali ma fondamentali, per consolidare il sistema delle garanzie.

Il senatore CENTARO osserva che una parte della discussione deriva dalla necessità di specificare il principio del diritto alla difesa, soprattutto sotto l'aspetto dell'effettività. Ciò ha condotto alcune riflessioni verso contenuti propri della legge ordinaria, ma occorre tener presente che i princìpi in discussione avranno conseguenze necessarie nella legislazione successiva, mentre essi sono comunque insufficienti, almeno in parte, per determinare risultati immediati: si pensi, in proposito, alla prescrizione di ragionevole durata dei processi. Sul requisito del più breve tempo per la conoscenza da parte dell'indagato delle accuse che gli sono mosse, egli si dichiara favorevole osservando che la formula corrisponde a un suo emendamento. Quanto alla sottrazione volontaria all'interrogatorio su dichiarazioni di accusa, osserva che anche il semplice timore di conseguenze dannose può far venir meno il requisito della volontarietà. Circa gli effetti dei nuovi princìpi costituzionali in processi come quelli di mafia e di violenza carnale di tratta a suo avviso di problemi afferenti alla legislazione ordinaria, laddove peraltro operano già istituti adeguati come, rispettivamente, le videoconferenze e i dibattimenti a porte chiuse. Si tratta di orientare la legislazione ordinaria futura evitando conseguenze improprie e assicurandone comunque la conformità ai postulati del diritto di difesa precisati dai nuovi precetti costituzionali. Alcune delle formulazioni normative in esame potrebbero apparire tautologiche, ad esempio quella del giusto processo e quella del giudice imparziale, ma egli ricorda che si tratta di formulazioni di livello costituzionale, laddove anche la distinzione tra legge e diritto non è mai scontata, poiché può esservi una legge ingiusta ma non il diritto ingiusto. Alcuni princìpi, inoltre, vanno senz'altro riferiti all'ordinamento della giurisdizione e del processo penale, mentre altri si inseriscono adeguatamente nella prima parte della Costituzione. Si tratta, in sostanza, di tracciare un limite minimo di garanzia, sotto il quale non possono scendere né la legge ordinaria, né la giurisprudenza. In merito al diritto inviolabile alla difesa, l'articolo 25 della Costituzione già contiene disposizioni di chiusura di natura eterogenea, che hanno riflessi in diversi settori dell'ordinamento, e possono essere senz'altro integrate da un riferimento nuovo al diritto alla difesa, formulato nel senso proposto con l'emendamento 1.0.1. A suo avviso, inserire l'avverbio esclusivamente in quell'emendamento non comporterebbe problemi sostanziali, ma sarebbe sicuramente superfluo, perché la condanna assunta in base a quelle dichiarazioni già qualifica il fondamento dell'accusa e della stessa condanna. Dichiara, quindi, di ritirare i propri emendamenti ed esprime il suo consenso all'ipotesi di accompagnare i nuovi precetti costituzionali con una disciplina transitoria, diretta a non travolgere i processi in corso mediante incidenti di legittimità costituzionale. Sarà necessario, peraltro, una riforma coerente della legislazione ordinaria connessa, da elaborare preferibilmente durante l'iter di approvazione della legge costituzionale. Occorre evitare, comunque, impropri riferimenti a fattispecie tipiche della legge ordinaria, come la prova formata al cospetto del giudice, che sarebbero invero eccessivi. Occorre infine evitare allarmismi ingiustificati, indotti probabilmente da cattivi suggeritori che temono il cambiamento dello stato attuale, forse perché non hanno bene operato.

Il senatore GASPERINI integra il suo intervento nella discussione generale sugli emendamenti, mantenendo le proprie riserve sull'inserimento del principio del giusto processo, che considera superfluo nel contesto. Quanto all'emendamento 1.0.3, preferisce la locuzione: «tempestivamente» a quella: «del più breve tempo», che esige un termine di paragone. Circa la disponibilità del tempo e delle condizioni necessari per preparare la difesa, si tratta di elementi variabili e non esattamente determinabili. Osserva, infine, che la convocazione di persone a discarico è già prevista come obbligo, non osservato, per il pubblico ministero. Conclusivamente, considera preferibili indicazioni sintetiche, sufficienti ad orientare la legislazione ordinaria.

Il presidente VILLONE osserva che nel dibattito sono emersi suggerimenti importanti, alcuni dei quali condivisibili, come quelli formulati dal senatore Gasperini sul giusto processo. Esclude comunque l'opportunità di introdurre nella Costituzione norme che meglio troverebbero posto nel codice di rito. L'indeterminatezza della disciplina costituzionale è necessaria perché rende possibile l'evoluzione dell'ordinamento orientandola nella direzione voluta. Invita infine a prestare una particolare attenzione alle norme che recano un contenuto immediatamente precettivo ed a questo proposito sorge l'utilità di una norma transitoria.

Il relatore PERA, espresso il proprio apprezzamento per il livello della discussione, ravvisa una larga convergenza sugli emendamenti da lui presentati. Condivide lo spunto per cui molte garanzie costituzionali scaturiscono da sofferte esperienze di ingiustizie. E nella coscienza comune appare ingiusta una condanna che prescinda dalla possibilità di un confronto diretto con l'accusatore. Ancora: non si può prestare valore di verità (o di falsità) ad un'accusa che non sia stata passata al vaglio del contraddittorio. Il cittadino sente queste esigenze come indefettibili e la loro violazione è da lui vissuta come il venire meno di un diritto fondamentale della persona. I canoni così posti costituiscono quindi dei vincoli per il futuro legislatore, essi hanno una valenza paradigmatica, ma certo non possono esaurire tutte le ipotesi concrete. Spetta al legislatore ed alla giurisprudenza provvedere ad una maggior determinatezza. Considerato che i princìpi anzidetti sono di civiltà giuridica e che in parte non si legano al solo rito accusatorio, riguardo ad alcune critiche manifestate dal senatore Misserville, rileva che la genesi di un'idea non è conclusiva ai fini della sua bontà o veridicità. Certo, anch'egli reputa fondamentale il ruolo del pubblico ministero, ma fa presente che il tentativo in corso ha un carattere limitato; esso non pregiudica la possibilità di successivi interventi di riforma nella direzione desiderata, che al momento non sono assistiti da un sufficiente consenso parlamentare. Altre obiezioni riguardano la posizione dei testimoni di giustizia o di altri soggetti, come le vittime di violenza sessuale, i quali vanno protetti e tutelati, ma non a scapito delle garanzie che vanno sempre assicurate a colui che viene accusato. Il legislatore ordinario ha in corso di elaborazione discipline che tutelano i collaboratori di giustizia ed è prevista la cessazione dei benefici qualora costoro rifiutino di riferire in dibattimento.

Il senatore PARDINI si richiama all'intervento del senatore Besostri in merito all'emendamento 1.0.1, sostenendo la necessità di evitare che la condanna si fondi esclusivamente su dichiarazioni non rese in dibattimento.

Il senatore PERA non considera decisiva questa specificazione e ritiene che la norma, la quale ha un carattere di principio, debba trovar posto nella prima parte della Costituzione e non all'articolo 111. Ricorda che la questione si era posta già nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali ed in quella sede il presidente D'Alema non negò la sua attinenza alla prima parte della Costituzione, ma che il tema poteva essere ugualmente affrontato con l'accordo di tutti. Sostiene poi che l'indicazione del senatore Follieri rischia di dare vita a un paradosso: una prova che non si forma al cospetto del giudice non avrebbe valore probatorio, contraddicendo così l'assetto di partenza. Si tratta di un'esigenza che egli condivide, ma che risulta a suo avviso recepita dall'emendamento 1.0.1 e dalla piena applicazione del principio del contraddittorio. Ritiene invece giustificata l'espressione «sempre» indicata dal senatore Senese, perché è sufficiente che almeno in una fase processuale si sia potuto sperimentare un interrogatorio vero e proprio. Circa le origini anglosassoni del giusto processo, nota che la valenza di questa nozione è più ampia dei princìpi del contraddittorio, della parità delle parti e dell'imparzialità del giudice.

Il senatore MISSERVILLE rileva a sua volta che il concetto di giusto processo nel diritto anglosassone si lega ad un ordinamento a costituzione flessibile e largamente basata sulla regola del precedente giudiziario.

Il relatore PERA aggiunge che il giusto processo è comunque solo quello regolato dal diritto positivo. Il Parlamento è sovrano, ma anche responsabile e deve tener quindi conto degli effetti che possono discendere dai suoi deliberati. Da ciò deriva l'esigenza di introdurre una norma transitoria che non differisca nel tempo l'entrata in vigore delle innovazioni approvate, ma che si limiti a regolare l'incidenza di queste nelle varie fasi dei procedimenti in corso, evitando allarmismi o impugnazioni diffuse. Su queste premesse egli va elaborando una norma transitoria.

Il presidente VILLONE, considerata l'importanza dell'argomento e l'impegno profuso nella discussione propone a questo punto di concedere al relatore il termine di un'ora per elaborare una formulazione conclusiva sulla quale orientare la decisione di pervenire o meno, nel corso della seduta, alla votazione.

Secondo il senatore MARCHETTI, è preferibile un margine di riflessione più ampio.

Il senatore GUERZONI domanda se si tratta di acquisire un nuovo testo o di procedere anche alla votazione.

Il presidente VILLONE non esclude la possibilità di procedere alle votazioni, se la Commissione lo riterrà opportuno.

Il senatore FOLLIERI si dichiara interessato a una pronta definizione del disegno di legge ma comunica che il Presidente della Commissione giustizia ha fatto rilevare, per le vie brevi, che quella Commissione non ha ancora reso il proprio parere.

Il presidente VILLONE osserva che la Commissione giustizia è stata coinvolta ampiamente e sostanzialmente nell'elaborazione del testo tramite l'intervento e la proposizione emendativa di molti suoi autorevoli componenti, compreso il senatore Pera, relatore alla Commissione. Tuttavia se nonostante ciò la Commissione giustizia si ritenesse estromessa dall'iter del disegno di legge, la Commissione affari costituzionali ne attenderà il parere. Si riserva, comunque, di consultare il presidente Pinto.

Il senatore MISSERVILLE ritiene che dopo una discussione così impegnativa è ormai giunto il momento della riflessione e considera opportuno rinviare la votazione alla seduta successiva.

Su proposta del presidente VILLONE, si conviene infine di sospendere la seduta fino alle ore 20,30, in attesa che il relatore definisca il nuovo testo e con la riserva di valutare alla ripresa dei lavori se procedere o meno alle votazioni.

La seduta, sospesa alle ore 19,25, è ripresa alle ore 21.

Il presidente VILLONE informa la Commissione di aver appena ricevuto una comunicazione dal Presidente della Commissione Giustizia, Pinto, nella quale si richiede di attendere, nel rispetto del Regolamento, il parere di quella Commissione, non essendo ancora decorso il termine prescritto per tutti i disegni di legge in esame. Egli osserva che la questione ha un rilievo eminentemente formale, e sotto questo aspetto è senz'altro fondata, ma rimette alla Commissione la valutazione sulla possibilità o meno di procedere alle votazioni, considerato il contesto concreto in cui si è svolto l'esame dei disegni di legge. In particolare, interpella al riguardo i senatori della Commissione giustizia presenti alla seduta.

Il senatore FOLLIERI manifesta un certo imbarazzo rammentando che già nella fase precedente della seduta egli si era fatto latore della richiesta del Presidente Pinto: informa la Commissione, inoltre, che lo stesso Presidente della Commissione giustizia ha già disposto la convocazione di quella Commissione per l'esame dei disegni di legge in titolo in sede consultiva, per le ore 9 di domani, venerdì 11 dicembre. Si tratterebbe, pertanto, di attendere per un tempo minimo, consentendo alla Commissione giustizia di esprimere il proprio parere.

Il senatore LISI osserva che il disegno di legge sul quale si è svolto sostanzialmente l'esame, il n. 3619, è proprio quello per il quale sono già decorsi i termini per la formulazione del parere da parte della Commissione giustizia.

Il presidente VILLONE conferma la circostanza, ma ricorda che l'esame dei disegni di legge si è svolto in forma congiunta. Occorre valutare, pertanto, se procedere o meno all'ulteriore discussione e ad eventuali votazioni, considerando anche la difficoltà di convocare un'ulteriore seduta per il giorno successivo.

Il senatore CENTARO rileva che i disegni di legge presentati successivamente al n. 3619 corrispondono nell'oggetto al contenuto di questo e il parere della Commissione giustizia avrebbe potuto essere acquisito già in relazione alla prima iniziativa.

Il senatore BESOSTRI invita a considerare con particolare attenzione la richiesta del senatore Follieri.

Il relatore PERA comprende l'esigenza istituzionale sulla quale è fondata la richiesta del Presidente della Commissione giustizia, ma ricorda il dato di fatto in base al quale vi è stata una compartecipazione diretta e sostanziale di vari componenti di quella Commissione ai lavori in sede referente.

Il presidente VILLONE, quindi, propone di proseguire la discussione, procedere eventualmente alla votazione degli emendamenti e rinviare infine il conferimento del mandato al relatore a una seduta successiva, da convocare per domani, venerdì 11 dicembre, alle ore 10, consentendo intanto alla Commissione giustizia di esprimere il proprio parere.

Concorda il senatore PELLEGRINO.

Il senatore BESOSTRI condivide la proposta del Presidente e osserva che in tal modo la Commissione giustizia potrebbe disporre di un testo più maturo per la propria valutazione in sede consultiva.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il relatore PERA, quindi, illustra un nuovo testo dell'emendamento 1.0.1 nonché una disposizione transitoria e di attuazione definita in conformità alla discussione svolta nelle fasi precedenti della seduta (emendamento 1.0.4).

Il senatore LISI esprime riserve sul comma 3 dell'emendamento 1.0.4.

Il senatore FOLLIERI si dichiara perplesso quanto all'emendamento 1.0.4, perché è destinato a riprodurre questioni controverse già insorte nell'interpretazione e nell'applicazione delle corrispondenti disposizioni del codice di procedura penale, in particolare l'articolo 500.

Il senatore SENESE osserva che la proposta di disposizione transitoria e di attuazione appare fondata sui problemi sollevati dall'inserimento dell'avverbio «volontariamente» nell'emendamento 1.0.1, laddove ci si è domandati se una volontà viziata da violenza o minaccia escluda il requisito. In tal caso, infatti, chi si sottrae all'esame perché oggetto di violenza o minaccia renderebbe con ciò inapplicabile il nuovo precetto costituzionale di garanzia inserito nell'articolo 25, mentre il comma 3 dell'emendamento 1.0.4 rimette alla legge una specificazione dei casi di violenza o minaccia e dà alla stessa legge ordinaria la possibilità di prevedere casi intermedi, intervenendo in funzione garantista. Diversamente, con il solo emendamento 1.0.1 si potrebbe eludere facilmente il precetto di garanzia.

Il senatore PELLEGRINO rileva un eccesso di scrupolo che conduce al rischio di disposizioni di natura processuale e invita a limitare la definizione del testo a enunciazioni di principio, proprie della Costituzione: propone pertanto di inserire nell'articolo 25 il principio di cui all'emendamento 1.0.1, opportunamente corretto con variazioni di carattere formale e di integrare l'articolo 111 della Costituzione anche con la prescrizione secondo la quale la prova si forma nel dibattimento. Osserva, in proposito, che il pubblico ministero ha l'onere di provare l'incidenza di fattori estranei sulla circostanza che il dichiarante si è sottratto all'esame in dibattimento.

Concorda il senatore FOLLIERI.

Il senatore GASPERINI considera preferibile omettere l'avverbio «volontariamente» dall'emendamento 1.0.1, che innescherebbe un meccanismo diabolico nella dimostrazione di una volontà coatta o condizionata. Vi può essere infatti una patologia delle motivazioni del dichiarante e anche delle mancate dichiarazioni, che tuttavia costituisce oggetto di prova da parte dell'accusa. Lo stesso riferimento alla circostanza che la sottrazione all'interrogatorio si verifichi sempre appare problematico, e sarebbe dunque preferibile toglierlo dalla disposizione.

Il senatore BESOSTRI si dichiara perplesso sull'emendamento 1.0.4, che riproduce a livello costituzionale equivoci già insorti nell'interpretazione e nell'applicazione delle corrispondenti norme processuali. Propone, quindi, di integrare l'emendamento 1.0.1 inserendo accanto all'avverbio «volontariamente» l'avverbio «illegittimamente». Resterebbe comunque il problema di chi non si sottrae all'esame ma rende affermazioni successive contrastanti. Invita comunque a considerare la necessità di elaborare definizioni ponderate e adeguate, trattandosi di norme costituzionali, anche con una riflessione in tempi congrui, evitando così anche l'impressione che si tratti di un «colpo di mano di congiurati», peraltro non giustificata dalla concordanza dei testi dei disegni di legge e dal livello del dibattito.

Il senatore PETTINATO si dichiara favorevole a omettere il riferimento al «sempre» nell'emendamento 1.0.1, ma non all'avverbio «volontariamente» e ripropone il precetto secondo il quale la formazione della prova deve avvenire nel contraddittorio tra le parti e davanti al giudice, piuttosto che in dibattimento come suggerito dal senatore Pellegrino.

Secondo il senatore PARDINI la discussione in corso dimostra che le norme cosituzionali in via di definizione possono provocare effetti non dominabili, tanto che si avverte l'esigenza di disposizioni transitorie e di attuazione, dal contenuto processuale. Quelle disposizioni, inoltre, determinano una disparità di trattamento e dimostrano di per sé il carattere problematico della stessa innovazione costituzionale da cui sono determinate. Ritiene pertanto opportuno approfondire ulteriormente la questione, valutando con attenzione l'impatto dell'integrazione costituzionale e il rischio di effetti disastrosi sui processi in corso. Si dichiara contrario, in particolare, all'emendamento 1.0.1.

Il presidente VILLONE riassume l'andamento della discussione con particolare riguardo all'intesa - da ritenere unanimemente condivisa - che l'avverbio «volontariamente» esclude ogni vizio della volontà, sia derivante da cortazioni, sia determinato da interventi di natura corruttiva; richiama l'attenzione, quindi, sulla proposta del senatore Pettinato, diretta a inserire nell'emendamento 1.0.3 il principio secondo il quale la prova si forma esclusivamente nel contraddittorio tra le parti e davanti al giudice.

Il relatore PERA si dichiara disponibile verso l'integrazione indicata dal senatore Pettinato.

Il senatore PELLEGRINO ribadisce la necessità di inserire contestualmente il principio di cui all'emendamento 1.0.1 nell'articolo 25 della Costituzione e le prescrizioni di cui all'emendamento 1.0.3, integrate secondo le indicazioni del senatore Pettinato, nell'articolo 111 della Costituzione.

A tale ultimo riguardo, il senatore SENESE propone una clausola di salvaguardia dei riti alternativi.

I senatori BESOSTRI e PARDINI contestano tale rinvio, che non ha un riscontro nella Costituzione.

Il presidente VILLONE registra un consenso sostanziale sull'emendamento 1.0.1 integrato con la parola «sempre» e corretto con modifiche formali. Registra un consenso anche sull'emendamento 1.0.2. Sull'emendamento 1.0.3 rileva parimenti un consenso diffuso, compresa l'integrazione proposta dal senatore Pettinato e l'omissione dell'avverbio «gratuitamente» nell'ultima parte.

Quanto all'integrazione dell'emendamento 1.0.3, su proposta del relatore PERA e del senatore SENESE si conviene di inserire una clausola di salvaguardia della possibilità di riti alternativi con il consenso dell'imputato.

Concorda il senatore BESOSTRI.

Il PRESIDENTE, quindi, registra un sostanziale consenso sul primo comma dell'emendamento 1.0.4, mentre ritiene preferibile rinunciare ai commi successivi.

Il senatore BESOSTRI ritira il subemendamento 1.0.3/1.

Il relatore PERA, quindi, presenta un nuovo emendamento sostitutivo dell'intero testo, che tiene conto dell'esame svolto sinora e delle indicazioni riassuntive formulate dal Presidente (1.100).

Tutti gli altri emendamenti si intendono ritirati.

Si procede alle votazioni.

Sulla prima parte dell'emendamento 1.100, recante l'integrazione dell'articolo 25 della Costituzione, il sottosegretario AYALA pronuncia un parere negativo a nome del Governo: la modifica costituzionale, infatti, accoglie indubbiamente un principio condivisibile, ma la sua formulazione categorica determina una notevole incertezza soprattutto per i processi di criminalità organizzata, nei quali è particolarmente rilevante la possibilità di dichiarazioni omesse o non ripetute a causa di pressioni, violenze o minacce. Vi sono intere e vaste porzioni del territorio nazionale tuttora sottoposte a un controllo esteso e penetrante delle organizzazioni criminali, laddove il solo presidio pubblico è ancora, purtroppo, quello giudiziario, che pertanto rimane irrinunciabile. Egli ha apprezzato molto le affermazioni di principio del relatore Pera sulle esigenze di tutela delle persone che collaborano con la giustizia nel contrasto dei fenomeni criminali: il Governo intende confermare quelle stesse ragioni di tutela, che potrebbero essere compromesse dalla disposizione in questione. Sulle altre proposte di integrazione costituzionale, il Governo si rimette alla Commissione.

Con separate votazioni, sono quindi accolti gli articoli 1, 2, 3 e 4, di cui si compone l'emendamento sostitutivo presentato da ultimo da parte del relatore.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per domani, venerdì 11 dicembre, alle ore 10, con l'ordine del giorno già diramato.

La seduta termina alle ore 22,30.


EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
COSTITUZIONALE NN. 3619-3623-3630-3638 e 3665

Art. 1.

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

1. Nel secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le parole: “e pertanto la giurisdizione si attua mediante giusti processi di ragionevole durata regolati dalla legge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di effettiva parità e davanti a giudice terzo”.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 110 della Costituzione è inserito il seguente:

“Art. 110-bis. Nel procedimento penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o fare interrogare dal suo difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione o l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore e di esigere che le prove si verifichino o si formino innanzi a giudice terzo; sia assistita da un interprete se non comprende la lingua o non si esprima adeguatamente nella lingua impiegata nel procedimento.
La legge assicura che la custodia cautelare in carcere venga eseguita in appositi istituti.
La legge istituisce pubblici uffici di assistenza legale e interpretariato al fine di garantire ai non abbienti il diritto di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”».
1.12
Besostri

Al primo comma premettere i seguenti periodi: «La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati del pubblico ministero sono indipendenti da ogni potere e godono delle garanzie stabilite nei loro riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario».
1.10
Pettinato

Al primo comma, sostituire i primi due periodi con il seguente: «La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, ispirati ai princìpi della domanda, del contraddittorio e della parità tra le parti davanti a giudice terzo».
1.4
Pellegrino

Al primo comma, primo periodo, dopo la parola: «giurisdizione» inserire la parola: «penale».
1.8
Centaro

Al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «ispirati ai princìpi dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza».
1.1
Senese


1.7 (identico all'em. 1.1)
Centaro


1.14 (identico all'em. 1.1)
Besostri

Al primo comma, secondo periodo, sostituire la parola: «terzo» con l'altra: «imparziale».
1.2
Senese

Al primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «giudice terzo», aggiungere le seguenti: «ed è deciso con sentenza fondata su prove documentali o su prove formate unicamente nel dibattimento».
1.11
Pettinato

Al primo comma, terzo periodo, dopo le parole: «ragionevole durata» aggiungere le seguenti: «garantendo per tutte le giurisdizioni, l'imparzialità del giudice».
1.9
Pettinato

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

«Nel procedimento penale la legge garantisce che le indagini siano imparzialmente dirette all'accertamento della verità compresi i fatti e le circostanze a favore delle persone sulle quali si indaga.
La legge assicura che dell'avvio delle indagini sia dato avviso nel più breve tempo possibile ad ogni persona che in relazione all'evento su cui si indaga possa assumere nel processo lo status di parte, a cui la legge connetta diritti o garanzie.
Chi è accusato di un reato deve disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la propria difesa; deve poter interrogare o far interrogare dal proprio difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico ed ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore.
Salvi i procedimenti speciali, la legge assicura che il processo penale sia deciso con sentenza fondata su prove formate in contraddittorio tra le parti e davanti al giudice. Le persone che non comprendono o non parlano la lingua impiegata nel procedimento penale devono essere assistite gratuitamente da un interprete».
1.3
Pettinato

Al secondo comma, sostituire le parole: «Nel procedimento penale la legge assicura» con le seguenti: «La legge regola il processo penale ispirandosi ai princìpi dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza, nonchè al principio della formazione della prova dinanzi al giudice ed assicura».
1.5
Pellegrino

Al secondo comma, sopprimere la parola: «possibile».
1.6
Centaro

Al secondo comma, sostituire le parole: «o non parla la» con le seguenti: «o non si esprima adeguatamente nella lingua impiegata nel procedimento».
1.13
Besostri

All'emendamento 1.0.1, sostituire il capoverso con il seguente:

«La giurisdizione si attua mediante giusti processi di ragionevole durata regolati dalla legge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di effettiva parità davanti a giudice imparziale».
1.0.1/1
Besostri

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-...

1. All'articolo 25 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Nessuno può essere condannato in base a dichiarazioni i cui autori si sono volontariamente sottratti all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore”».
1.0.1
Pera, relatore, Villone, presidente

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-...

1. All'articolo 25 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Nessuno può essere condannato in base a dichiarazioni rese da chi si sia sempre sottratto volontariamente all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore”».
1.0.1 (Nuovo testo)
Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-...

1. All'articolo 111 della Costituzione premettere i seguenti commi:

“La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”».
1.0.2
Pera, relatore, Villone, presidente

All'emendamento 1.0.3, collocare le parole: «nelle stesse condizioni di quelle dell'accusa», dopo le parole: «a suo favore», ed aggiungere di seguito le parole: «nonché di esigere a pena di nullità che le prove si verifichino o si formino innanzi al proprio giudice»; dopo le parole: «sia assistita», inserire le seguenti: «di norma».
1.0.3/1
Besostri

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-...

1. All'articolo 111 della Costituzione dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Nel procedimento penale la legge assicura che la persona accusata di reato sia informata, nel più breve tempo, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o far interrogare dal suo difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata”».
1.0.3
Pera, relatore, Villone, presidente

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-...
(Disposizioni transitorie e di attuazione)

1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nei quali si è già conclusa la fase delle indagini preliminari, le dichiarazioni i cui autori si sono sempre sottratti all'esame o all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati solo se sussistono altri elementi di prova di diversa natura che ne confermano l'attendibilità.
2. Ferma in ogni caso la disposizione di cui al comma 1, la legge processuale disciplina le modalità di utilizzazione nei diversi stati e gradi del giudizio delle dichiarazioni rese prima dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale i cui autori si sono sempre volontariamente sottratti all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
3. La legge disciplina i casi in cui il dichiarante si è sottratto all'esame per essere stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità».
1.0.4
Pera, relatore

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.
(Modifica dell'articolo 25 della Costituzione)

1. All'articolo 25 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Nessuno può essere condannato in base a dichiarazioni rese da chi si è sempre sottratto volontariamente all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore”.

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 111 della Costituzione)

1. All'articolo 111 della Costituzione premettere i seguenti commi:

“La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”.

Art. 3.
(Modifica dell'articolo 111 della Costituzione)

1. All'articolo 111 della Costituzione dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Salva la possibilità di riti alternativi con il consenso dell'imputato, il processo penale è regolato dal principio della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti in condizione di parità dinanzi al giudice. Nel procedimento penale la legge assicura che la persona accusata di reato sia informata, nel più breve tempo, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la propria difesa; abbia la facoltà di interrogare o far interrogare dal proprio difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata”.

Art. 4.
(Disposizione transitoria)

1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nei quali si è già conclusa la fase delle indagini preliminari, le dichiarazioni rese da chi si è sempre sottratto volontariamente all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore possono essere valutate come prova dei fatti solo se sussistono altri elementi di prova di diversa natura che ne confermano l'attendibilità».
1.100
Il Relatore