AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDI' 22 LUGLIO 1998

291ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE


Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.

La seduta inizia alle ore 17,05.


IN SEDE REFERENTE

(2934) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

(2912) BESOSTRI ed altri - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti.

(3179) LO CURZIO ed altri - Nuove norme sul processo amministrativo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 20 luglio.

Si procede alla trattazione dell’emendamento 6.0.1, sul quale esprimono parere favorevole sia il relatore PELLEGRINO che il sottosegretario BETTINELLI.

La Commissione approva l’emendamento.

In merito all’emendamento 7.0.6 il relatore esprime un parere positivo.

Il relatore PELLEGRINO, quindi, si pronuncia favorevolmente sui commi 2 e 3 dell’emendamento 7.0.9, mentre esprime perplessità sul comma 1.

Secondo la senatrice DENTAMARO, sarebbe preferibile abolire l’istituto del ricorso straordinario.

Anche il presidente VILLONE esprime riserve sul comma 1 dell’articolo aggiuntivo proposto con l’emendamento in esame.

Il sottosegretario BETTINELLI osserva che il parere reso dal Consiglio di Stato sui ricorsi straordinari è in sostanza la decisione sui medesimi; si tratta in effetti di un istituto antico, che tuttavia può essere aggiornato rendendo conforme l’apparenza alla realtà e rimuovendo una sorta di finzione giuridica: in concreto, infatti, il ricorso straordinario costituisce una via alternativa per adire il Consiglio di Stato.

Il presidente VILLONE invita a considerare le conseguenze di ordine sistematico derivanti da una modifica come quella indicata nel comma 1 dell’emendamento, che prevede la possibilità dell’incidente di legittimità costituzionale nella sede consultiva sul ricorso straordinario.

Il relatore PELLEGRINO osserva che non si tratta di una decisione assunta in sede giurisdizionale, e sarebbe un caso unico di incidente di legittimità costituzionale sollevato in una sede non giurisdizionale.

La senatrice DENTAMARO obietta che anche la Corte dei conti in sede di controllo può sollevare l’incidente di legittimità costituzionale.

Il sottosegretario BETTINELLI ricorda che la Corte costituzionale ha più volte riferito la legittimazione alla natura della pronuncia di merito, da valutare sotto il profilo sostanziale: in tale ordine di considerazioni, il problema sollevato nell’esame dell’emendamento è a suo avviso più di lessico costituzionale che di sostanza. In ogni caso, l’eventuale approvazione dell’emendamento richiederebbe senz’altro una riflessione successiva.

Il presidente VILLONE ritiene invece preferibile compiere tutte le valutazioni necessarie prima di sottoporre l’emendamento alla votazione della Commissione.

Il senatore BESOSTRI ricorda che anche le Commissioni tributarie, prima della riforma che ne ha precisato la natura di organi giurisdizionali, erano state legittimate a sollevare la questione di legittimità costituzionale.

Il presidente VILLONE rammenta che la vicenda appena evocata fu particolarmente controversa, proprio circa la qualificazione di quegli organi prima della citata riforma.

Il senatore BESOSTRI si sofferma quindi sul comma 2 del nuovo articolo proposto con l’emendamento 7.0.9, rilevando l’incongrua determinazione dei termini per la richiesta di qualificare il parere in via definitiva come riservato.

La senatrice DENTAMARO esprime riserve sull’intero emendamento, considerando impropria la collocazione di un intervento sul ricorso straordinario nella materia giurisdizionale in senso stretto; quanto all’istituto, si tratta a suo avviso di un relitto storico.

Secondo il presidente VILLONE sarebbe preferibile un’abolizione pura e semplice.

Concorda la senatrice DENTAMARO, la quale ritiene che una volta affrontato il tema del ricorso straordinario si dovrebbe pervenire alla conclusione che l’istituto deve essere abolito mentre una correzione dell’attuale disciplina normativa manifesta un segnale di conservazione di un istituto anacronistico; in ogni caso, trattandosi di un procedimento di tipo giustiziale, l’incidente di legittimità costituzionale non sarebbe anomalo. Quanto alle disposizioni del comma 2 dell’emendamento, che si riferiscono in generale all’attività consultiva, esse non hanno alcuna attinenza con la materia giurisdizionale e suscita gravi perplessità la stessa possibilità di pareri riservati, considerati i più maturi indirizzi legislativi che postulano la trasparenza di tutti gli atti delle autorità pubbliche. Dichiarandosi pertanto contraria allo stesso istituto dei pareri riservati, condivide i rilievi del senatore Besostri sui termini previsti dal comma 2.

Il presidente VILLONE giudica fondate le obiezioni della senatrice Dentamaro.

Anche il senatore MARCHETTI si dichiara contrario ai pareri riservati e ritiene opportuno affermare il principio opposto, nonché abolire l’istituto del ricorso straordinario.

Il presidente VILLONE invita il Governo a ritirare l’emendamento 7.0.9, con la riserva di compiere ulteriori approfondimenti per la discussione in Assemblea.

Il sottosegretario BETTINELLI considera valide le obiezioni rivolte all’emendamento e si risolve a ritirarlo.

Il relatore PELLEGRINO invita la Commissione a tener conto che allo stato attuale non vi è una prescrizione generale che affermi la pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato.

La senatrice DENTAMARO prospetta una riformulazione dell’emendamento appena discusso, limitata a prevedere che i pareri delle sezioni consultive sono pubblici e contengono l’indicazione del presidente del collegio e dell’estensore.

Il presidente VILLONE osserva che una simile prescrizione potrebbe indurre le amministrazioni a non richiedere alcuni pareri.

Il senatore BESOSTRI osserva a sua volta che in ogni caso le amministrazioni possono consultare l’Avvocatura dello Stato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento in attuazione dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per la semplificazione della documentazione amministrativa (n. 307).
(R139 b00, C01a, 0020°)

(Parere al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI rileva che lo schema di regolamento si riferisce a tutte le certificazioni, salvo i casi, limitati ed eccezionali, di cui all’articolo 10: in via generale, l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva, secondo i diversi casi tengono luogo delle attuali certificazioni. Egli condivide l’impostazione dello schema di regolamento, che peraltro non contempla il caso dei cosiddetti inabili fisici alla sottoscrizione: esso dovrebbe invece essere considerato, con l’abrogazione e la modifica dell’articolo 20-bis della legge n. 15 del 1968, e comunque con la rimozione dell'obbligo di un'assistenza testimoniale.
Propone quindi di esprime un parere favorevole, con l'invito al Governo ad includere nel regolamento anche il caso appena indicato.

A nome del Governo, il sottosegretario BETTINELLI accoglie senz’altro l’invito del relatore.

Interviene quindi il senatore LUBRANO DI RICCO, che manifesta un radicale dissenso, a nome del suo Gruppo, dalla persistente considerazione normativa di un nesso obbligatorio tra le vaccinazioni infantili e l’ammissione all’istruzione scolastica: di tale discutibile connessione, infatti, si rinviene una conferma anche nel comma 2 dell’articolo 10 dello schema di regolamento in esame.

Il senatore PINGGERA, pur considerando che in sede di parere sullo schema di regolamento non si potrebbe né abolire né riformare l’obbligo evocato dal senatore Lubrano di Ricco, tuttavia ritiene preferibile evitare di confermarlo espressamente nella normativa in esame.

Il sottosegretario BETTINELLI osserva che lo schema in esame prelude a un regolamento di delegificazione, idoneo a intervenire esclusivamente sugli atti legislativi individuati dalla legge n. 127 del 1997, per abrogazioni o modifiche strumentali alla semplificazione: sarebbero impossibili, pertanto, ulteriori interventi su norme legislative non comprese nella specifica delegificazione.

La Commissione, infine, accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per domani giovedì 23 luglio alle ore 10,30 e alle ore 15 con l'ordine del giorno già diramato per la seduta in corso.

La seduta termina alle ore 17,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2934

Art. 6

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 6-bis

1. All’articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è aggiunto il seguente comma:
«Per l’esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il Tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all’articolo 27, primo comma, n. 4 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054».”

6.0.1 DENTAMARO
Art. 7

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 7-bis

1. Al primo comma dell’articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine, le parole: “ovvero disporre consulenza tecnica”.

7.0.6 SCHIFANI, PASTORE


Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 7-bis
(Norme in tema di ricorso straordinario)

1. Il Consiglio di Stato, in sede di emanazione del parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, può sollevare questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
2. I pareri delle sezioni consultive sono pubblici, a meno che l’amministrazione, all’atto della richiesta, chieda che il parere resti riservato per tre mesi dalla sua emanazione. Decorsi i tre mesi l’amministrazione deve chiedere espressamente se il parere resti definitivamente riservato. Sono in ogni caso pubblici i pareri resi su ricorso straordinario e sugli schemi di atti normativi.
3. I pareri contengono l’indicazione del presidente del collegio e dell’estensore.”

7.0.9 IL GOVERNO