«Art. 1. – 1. Al comma 6 dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: ’Limitatamente alla copertura dei posti in organico annualmente disponibili, a partire dall’anno accademico 2000/2001, ferma restando l’abrogazione dell’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, si fa ricorso alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e alle graduatorie nazionali di cui all’articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, lettere a) e b), sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La copertura dei posti in organico avviene ai sensi dell’articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario è acquisito il parere del CNAM. Ai fini della predisposizione delle predette graduatorie nazionali ad esaurimento, non si applica il comma 3 dell’articolo 401 del predetto testo unico, come sostituito dall’articolo 1, comma 6, della citata legge n. 124 del 1999. Le graduatorie sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. I nuovi concorrenti sono inclusi nelle graduatorie nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato; i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all’attività didattica ed educativa, nonché culturale, professionale, scientifica e tecnica, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato a concorso meno recente. Il punteggioda attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non può superare quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria».
Conseguentemente, al terzo periodo, in fine, sopprimere la parola: “nazionali“».
1.12 (nuovo testo)
«Art. 1. – 1. Al comma 6 dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: ’Limitatamente alla copertura dei posti in organico annualmente disponibili, a partire dall’anno accademico 2000/2001, ferma restando l’abrogazione dell’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, si fa ricorso alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e alle graduatorie nazionali di cui all’articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, lettere a) e b), sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La copertura dei posti in organico avviene ai sensi dell’articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario è acquisito il parere del CNAM. Ai fini della predisposizione delle predette graduatorie nazionali ad esaurimento, non si applica il comma 3 dell’articolo 401 del predetto testo unico, come sostituito dall’articolo 1, comma 6, della citata legge n. 124 del 1999. Le graduatorie sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. I nuovi concorrenti sono inclusi nelle graduatorie nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato; i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all’attività didattica ed educativa, nonché culturale, professionale, scientifica e tecnica, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato a concorso meno recente. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non può superare quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria».
1.15 (nuovo testo)
«Art. 1. – 1. Al comma 6 dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Limitatamente alla copertura di tutti i posti in organico disponibili, a partire dall’anno accademico 2000/2001, ferma restando l’abrogazione dell’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall’articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali sono trasformate in graduatorie ad esaurimento, mediante regolamento con specifica tabella, emanato dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell’organismo di cui al successivo articolo 3, commi 3 e 4, ai fini dell’aggiornamento e della integrazione con tutto il personale inserito nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, nonché con il personale che abbia superato la sessione riservata, a norma dell’articolo 3, comma 2, della citata legge n. 124“».
1.13
«Art. 1. – 1. Al comma 6 dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Limitatamente alla copertura di tutti i posti vacanti negli organici che verranno determinati anche dall’attuazione della presente legge, a partire dall’anno accademico 2000/2001, ferma restando l’abrogazione dell’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall’articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali sono trasformate in graduatorie ad esaurimento, mediante regolamento con specifica tabella, emanato dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell’organismo di cui al successivo articolo 3, commi 3 e 4, ai fini dell’aggiornamento e della integrazione con tutto il personale inserito nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, nonché con il personale che abbia superato la sessione riservata, a norma dell’articolo 3, comma 2, della citata legge n. 124“».
1.14
1.1
1.0.11
1.0.2
1.0.13
«Art. 8 (Disposizioni per la regione Valle d’Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano) – 1. Alla regione Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano è delegato il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge nei rispettivi territori, da realizzarsi secondo specifiche norme di attuazione in conformità da quanto stabilito dai rispettivi statuti di autonomia».
1.0.3
1.0.20
2. A decorrere dall’anno 2001 le risorse finanziarie destinate alle istituzioni di cui all’articolo 1 della citata legge n. 508 del 1999, determinate nella misura prevista dal decreto interministeriale 26 febbraio 1998 del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della citata legge n. 23 del 1996, sono iscritte in un capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
1.0.21
Tit. 1
Tit. 2