ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2000
416ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BISCARDI

indi del Presidente
OSSICINI

        Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Rocchi, per i beni e le attività culturali Carli e per l’università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

        La seduta inizia alle ore 15,05.


PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

        Il sottosegretario ROCCHI risponde all’interrogazione n. 3-03431 del senatore Masullo, su un istituto di istruzione secondaria superiore nel comune di Nola nel quale gli studenti sono costretti ai doppi turni, facendo presente che il provveditore agli studi di Napoli si è attivato presso la competente amministrazione provinciale per risolvere il problema. Dagli incontri effettuati è emersa l’impossibilità di trovare edifici utilizzabili nel comune di Nola e pertanto ci si è rivolti ad altri comuni vicini, i quali hanno offerto la disponibilità di altre strutture. Nel gennaio scorso è stato quindi sottoscritto un protocollo per il loro impiego, mentre la provincia ha stanziato fondi nel proprio bilancio per il necessario adeguamento. Il provveditore di Napoli, comunque, ha assicurato il proprio impegno a seguire la vicenda fino alla soluzione del problema.
        Il senatore MASULLO si dichiara soddisfatto, pur rilevando che in molte circostanze la popolazione si sente quasi indifesa a fronte di un vero e proprio labirinto di strutture e competenze burocratiche. Giudica in conclusione l’intervento del Ministero utile, ma in definitiva anche doveroso.
        Il sottosegretario ROCCHI risponde poi all’interrogazione n. 3-03562 dei senatori Cortiana e Biscardi, sulla partecipazione dei docenti di ruolo ai concorsi riservati previsti dalla legge n. 124 del 1999 per il conseguimento dell’abilitazione, facendo presente che l’Amministrazione, al momento di dare attuazione alla legge citata, era orientata a non consentire ai docenti già in ruolo l’accesso ai concorsi riservati previsti dalla legge stessa per il personale precario; in tal senso infatti disponeva l’ordinanza n. 153 del 1999. Tuttavia l’Amministrazione si è trovata soccombente in un giudizio avanti un tribunale amministrativo regionale e pertanto, con ordinanza ministeriale n. 33 del 2000, ha previsto la possibilità che anche docenti già in servizio di ruolo possano accedere ai concorsi riservati, nella considerazione che tale ipotesi comunque non appare vietata dalla legge n. 124. In conclusione l’Amministrazione nutre le stesse perplessità degli interroganti, ma ha dovuto inchinarsi al disposto del giudice amministrativo.
        Il senatore CORTIANA, premesso che sovente le difficoltà in cui si trovano le amministrazioni sono imputabili alle ambiguità della legge, rileva che, di fatto, la volontà a suo tempo espressa dal legislatore – favorevole all’ordinato reclutamento dei docenti per concorso e contrario ad ogni forma di
ope legis – è stata completamente aggirata.
        Il sottosegretario GUERZONI risponde all’interrogazione n. 3-03611 presentata dall’omonimo senatore Guerzoni ed altri, sulla sentenza del Consiglio di Stato relativa al concorso per sei posti di professore universitario di prima fascia, raggruppamento F0730 – malattie dell’apparato cardiaco, bandito addirittura nel 1992 e che ancor oggi non risulta concluso. Premesso che in materia il Ministero dispone ormai solo di limitati poteri, illustra analiticamente le tormentate vicende del concorso e fa presente che il Dicastero, di fronte all’ultimo rinvio nella convocazione della commissione giudicatrice, aveva deciso di fissare un termine ultimo per la conclusione dei lavori. Non è stato però necessario farvi ricorso, perché la commissione, lo scorso 28 aprile, ha esaurito i propri lavori, confermando i vincitori già proclamati in sede di primo svolgimento del concorso. Ora spetterà al CUN approvare gli atti nella sua prossima seduta. Il Ministero aveva più volte richiamato la commissione alla necessità di concludere al più presto; comunque egli osserva che l’avvenuta riforma dei concorsi universitari, pur avendo manifestato, nella fase di prima attuazione, qualche lacuna ascrivibile forse a radicate logiche accademiche, tuttavia è riuscita ad evitare il ripetersi di patologie gravi e tutt’altro che trasparenti come quella denunciata dagli interroganti.
        Il senatore GUERZONI, ringraziando il Sottosegretario suo omonimo per la sollecita risposta, trae dalla vicenda conferma dell’opportunità di una riforma volta a porre termine a vicende gravi come quella denunciata, che spera sia l’ultima. Ne sono stati danneggiati infatti l’università, la ricerca ed una intera generazione di specialisti di notevole livello investiti di ampie responsabilità. Raccomanda infine al Governo, qualora dovessero manifestarsi nuove patologie, di fissare un termine finale per la conclusione del procedimento.
        Il sottosegretario CARLI – cui il Presidente BISCARDI rivolge un saluto augurale – risponde all’interrogazione n. 3-03204 del senatore Masullo, sulla mancata dismissione, da parte del Ministero della difesa, del complesso monumentale del Convento della Santissima Trinità delle Monache a Napoli, ricordando che tale complesso è stato abbandonato dall’amministrazione militare a partire dal terremoto del 1980-1981. Da allora la competente soprintendenza ai beni ambientali e architettonici ha effettuato, a carico del proprio bilancio, numerosi interventi – che illustra puntualmente – per salvaguardare l’integrità del complesso e impedirne l’ulteriore degrado, nonché i rischi di danneggiamento o occupazione illegale. Tali interventi proseguiranno nel 2000 e nel 2001. All’auspicato fine della restituzione di tale pregevole complesso alla pubblica fruizione, infine, il 29 febbraio scorso il demanio ha consegnato l’immobile al comune, che a maggio aprirà il parco al pubblico.
        Il senatore MASULLO, nell’esprimere apprezzamento per l’azione degli organi del Ministero volti ad assicurare almeno lo sopravvivenza fisica di beni culturali di grande rilievo come quello menzionato, formula l’auspicio che a tale azione si affianchi una iniziativa politica, di stimolo e coordinamento nei confronti delle altre amministrazioni, laddove l’intrecciarsi dei rapporti e delle competenze conduce alla paralisi decisionale e trascina per anni vicende come quella del convento della Santissima Trinità delle Monache. In tale prospettiva, sarebbe inoltre preziosa un’opera di alta consulenza del Ministero a favore degli enti locali per aiutarli a individuare la migliore destinazione di immobili così importanti, sui quali si concentrano tanti appetiti.
        Il sottosegretario CARLI risponde infine all’interrogazione n. 3-03469 dei senatori Bevilacqua ed altri, sulla scelta degli artisti incaricati di realizzare le opere di abbellimento negli edifici pubblici, ricordando che la legislazione vigente – da ultimo innovata ad opera dell’articolo 4 della legge n. 352 del 1997 – opportunamente prevede la presenza, nella commissione incaricata di scegliere l’artista, del soprintendente per i beni artistici e storici e di due artisti di chiara fama. È ovvio d’altra parte che il Ministero dei beni culturali non dispone di alcun potere riguardo alle nomine degli altri componenti, spettanti per legge ad altri enti, né sulla designazione degli artisti; tuttavia il Ministero condivide l’opportunità di una modifica alla composizione della commissione e a tal fine ha predisposto una norma, collocata quale articolo 7 nel proprio disegno di legge sulla promozione dell’architettura di qualità (A.S. n. 4324), attualmente all’esame in sede referente di questa Commissione.
        Il senatore BEVILACQUA si dichiara in certo modo soddisfatto, dal momento che il Ministero ha dato atto della necessità di modificare le norme vigenti.
        Il PRESIDENTE avverte che, d’intesa con il senatore Monteleone, la sua interrogazione n. 3-03142, sui ritardi nell’emanazione dei bandi per corsi di specializzazione post-laurea da parte dell’università della Basilicata sarà svolta in altra seduta; dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.


IN SEDE REFERENTE

(4429) BISCARDI ed altri. – Modifica dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di reclutamento del personale docente nei Conservatori di musica
(Seguito e conclusione dell’esame)

        Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 28 marzo scorso.
        Il PRESIDENTE avverte che sono pervenuti i prescritti pareri e si può pertanto passare all’esame dell’articolo unico.
        Il relatore ASCIUTTI illustra l’emendamento 1.12 (nuovo testo) volto a sostituire interamente l’articolo unico del disegno di legge, facendo presente che la sua stesura è frutto di un impegno comune cui hanno concorso con lui il Governo ed altri membri della Commissione. Sottolineata poi la estrema complessità della materia considerata, della quale ogni giorno emergono profili nuovi, intende apportare al testo dell’emendamento tre modificazioni, rispettivamente volte a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio in ordine al rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego, a precisare che le graduatorie sono compilate dal Ministero dell’università e a specificare che i nuovi titoli da valutare sono quelli relativi all’attività didattica, artistica e culturale.
        Il senatore BISCARDI illustra l’emendamento 1.15 (nuovo testo) identico al precedente, dichiarando di aderire alle argomentazioni del relatore e di apportare all’emendamento le medesime modifiche.
        Il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.13 e 1.14, mentre il senatore BEVILACQUA rinuncia ad illustrare l’emendamento 1.1.
        Il sottosegretario GUERZONI esprime parere favorevole sull’emendamento 1.12 (nuovo testo) e sull’identico 1.15 (nuovo testo); successivamente, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, l’emendamento stesso viene posto ai voti risultando approvato, con conseguente preclusione dell’emendamento 1.1.
        Si passa all’esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi.
        Il relatore ASCIUTTI ritira l’emendamento 1.0.11, alla luce del parere contrario espresso dalle Commissioni consultate. Illustra poi l’emendamento 1.0.2 che, previo parere favorevole del sottosegretario GUERZONI, è posto ai voti ed approvato.
        Passandosi all’esame dell’emendamento 1.0.13, in assenza dei presentatori, il senatore MONTICONE dichiara di farlo proprio.
        Il relatore ASCIUTTI dichiara di rimettersi alla Commissione.
        Il sottosegretario GUERZONI esprime parere favorevole, osservando che il riferimento alle norme di attuazione degli statuti speciali assicura che la delega di competenze alla regione Valle d’Aosta e alle province di Trento e Bolzano verrebbe attuata d’intesa con il Governo. Del resto l’emendamento è frutto di un dibattito svoltosi presso la 1ª Commissione, che ha espresso un parere favorevole.
        Dopo che il senatore BISCARDI, in una breve interruzione, ha fatto presente che a suo avviso lo Stato dovrebbe conservare la competenza a formulare gli indirizzi generali in materia di istruzione, il sottosegretario GUERZONI prosegue facendo presente che l’emendamento intende sostituire l’articolo 8 della legge di riforma delle accademie e dei conservatori (n. 508 del 1999), la cui formulazione è inefficace e ribadendo le garanzie offerte dalla procedura di approvazione delle norme di attuazione degli statuti speciali.
        In sede di votazione, annunciano l’astensione i senatori ASCIUTTI a nome del Gruppo Forza Italia, BEVILACQUA a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, BRIGNONE a nome del Gruppo Lega Forza Nord Padania e BISCARDI, mentre il senatore MONTICONE annuncia voto favorevole alla luce dell’ampio dibattito svoltosi presso la 1ª Commissione.
        Posto infine ai voti, l’emendamento risulta non approvato.
        L’emendamento 1.0.3 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.
        Il senatore BISCARDI illustra l’emendamento 1.0.20, volto a risolvere una grave omissione compiuta dal legislatore a danno di tre persone e lo modifica in conformità al parere della 1ª Commissione.
        Il relatore ASCIUTTI si rimette al Governo.
        Il sottosegretario GUERZONI, pur dicendosi non contrario al merito, invita il presentatore al ritiro, segnalando la estraneità dell’argomento al testo in esame e il rischio che una sua eventuale approvazione possa dar luogo a equivoci interpretativi circa la natura degli educandati femminili dello Stato, certamente diversa da quella delle accademie e dei conservatori.
        Il senatore BISCARDI replica segnalando che la disposizione da lui proposta riguarda un problema specifico di personale, cui del resto attiene il disegno di legge in esame.
        Il senatore BRIGNONE, favorevole al merito della proposta, osserva che però vi sono anche altri problemi irrisolti riguardanti piccoli nuclei di personale scolastico e concorda con il Sottosegretario.
        Il senatore BISCARDI dichiara allora di ritirare l’emendamento onde evitare il pericolo di una sua reiezione; la sua ripresentazione in altra sede rimane comunque un atto dovuto, per rimediare ad una dimenticanza dell’amministrazione scolastica che in altri casi si è dimostrata molto più sollecita a favore di gruppi di dipendenti altrettanto piccoli. Invita pertanto il Governo ad assumere una iniziativa legislativa al riguardo.
        Il senatore ASCIUTTI illustra quindi l’emendamento 1.0.21, del quale raccomanda l’approvazione.
        Il sottosegretario GUERZONI esprime parere favorevole, per la necessità di coordinare meglio di quanto non abbia fatto la legge n. 508 del 1999 le competenze delle province in materia di edilizia scolastica – con specifico riguardo alle accademie e ai conservatori – con quelle dello Stato.
        La Commissione approva l’emendamento.
        Infine, previa approvazione dell’emendamento Tit.1 del relatore ASCIUTTI – che questi modifica per tener conto degli ultimi emendamenti approvati – e conseguente assorbimento dell’emendamento Tit. 2, la Commissione conferisce il mandato al relatore di riferire favorevolmente all’Assemblea sul testo, comprensivo delle modifiche apportate.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

        Il Presidente OSSICINI avverte di aver preso contatto con il nuovo Ministro delle pubblica istruzione De Mauro e di averne acquisito la disponibilità a svolgere comunicazioni alla Commissione in una seduta che potrebbe aver luogo giovedì 25 maggio.
        Prende atto la Commissione.
        La senatrice BRUNO GANERI, esprimendo soddisfazione per la approvazione testè avvenuta del disegno di legge n. 4429, segnala che rimane tuttora irrisolto il problema degli accompagnatori di pianoforte nei conservatori e sollecita l’avvio dell’esame del disegno di legge n. 4110, da lei presentato per risolverlo.
        Il Presidente OSSICINI fornisce assicurazioni al riguardo.
        Il senatore BISCARDI ricorda che il 2 dicembre scorso la Commissione, in sede di approvazione definitiva della legge di riforma delle accademie e dei conservatori, aveva impegnato il Governo, con l’ordine del giorno n. 0/2881-B/4/7 da lui presentato ed accolto dal rappresentante del Governo, ad assicurare la presenza dell’Accademia di arte drammatica e dell’Accademia di danza nel Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), anche nella composizione provvisoria prevista dall’articolo 3, comma 3 della riforma stessa. Al riguardo giungono invece notizie preoccupanti.
        Il sottosegretario GUERZONI risponde che il Governo ha emanato il decreto per disciplinare le elezione dell’organismo provvisorio, in conformità al citato articolo 3, comma 3, che alla lettera
a) prevede quattro membri eletti in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA; dei quattro posti, tre saranno riservati alle Accademie, ma certo non si può immaginare che ben due di questi siano occupati dalle due Accademie menzionate. Egli comunque assume l’impegno politico, alla luce dei risultati delle elezioni, ad assicurare nei modi possibili la presenza delle Accademie citate, allorché il Governo effettuerà le nomine previste dalla lettera c) del richiamato comma 3.

        
La seduta termina alle ore 16,25.
 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4429
Art. 1.

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 1. – 1. Al comma 6 dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: ’Limitatamente alla copertura dei posti in organico annualmente disponibili, a partire dall’anno accademico 2000/2001, ferma restando l’abrogazione dell’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, si fa ricorso alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e alle graduatorie nazionali di cui all’articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, lettere a) e b), sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La copertura dei posti in organico avviene ai sensi dell’articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario è acquisito il parere del CNAM. Ai fini della predisposizione delle predette graduatorie nazionali ad esaurimento, non si applica il comma 3 dell’articolo 401 del predetto testo unico, come sostituito dall’articolo 1, comma 6, della citata legge n. 124 del 1999. Le graduatorie sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. I nuovi concorrenti sono inclusi nelle graduatorie nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato; i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all’attività didattica ed educativa, nonché culturale, professionale, scientifica e tecnica, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato a concorso meno recente. Il punteggioda attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non può superare quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria».

        Conseguentemente, al terzo periodo, in fine, sopprimere la parola: “nazionali“».

1.12 (nuovo testo)


Asciutti, relatore

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 1. – 1. Al comma 6 dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: ’Limitatamente alla copertura dei posti in organico annualmente disponibili, a partire dall’anno accademico 2000/2001, ferma restando l’abrogazione dell’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, si fa ricorso alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e alle graduatorie nazionali di cui all’articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, lettere a) e b), sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La copertura dei posti in organico avviene ai sensi dell’articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario è acquisito il parere del CNAM. Ai fini della predisposizione delle predette graduatorie nazionali ad esaurimento, non si applica il comma 3 dell’articolo 401 del predetto testo unico, come sostituito dall’articolo 1, comma 6, della citata legge n. 124 del 1999. Le graduatorie sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. I nuovi concorrenti sono inclusi nelle graduatorie nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato; i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all’attività didattica ed educativa, nonché culturale, professionale, scientifica e tecnica, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato a concorso meno recente. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non può superare quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria».

        Conseguentemente, al terzo periodo, in fine, sopprimere la parola: “nazionali“».

1.15 (nuovo testo)


Biscardi

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 1. – 1. Al comma 6 dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Limitatamente alla copertura di tutti i posti in organico disponibili, a partire dall’anno accademico 2000/2001, ferma restando l’abrogazione dell’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall’articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali sono trasformate in graduatorie ad esaurimento, mediante regolamento con specifica tabella, emanato dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell’organismo di cui al successivo articolo 3, commi 3 e 4, ai fini dell’aggiornamento e della integrazione con tutto il personale inserito nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, nonché con il personale che abbia superato la sessione riservata, a norma dell’articolo 3, comma 2, della citata legge n. 124“».

1.13


Nava

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 1. – 1. Al comma 6 dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Limitatamente alla copertura di tutti i posti vacanti negli organici che verranno determinati anche dall’attuazione della presente legge, a partire dall’anno accademico 2000/2001, ferma restando l’abrogazione dell’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall’articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali sono trasformate in graduatorie ad esaurimento, mediante regolamento con specifica tabella, emanato dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell’organismo di cui al successivo articolo 3, commi 3 e 4, ai fini dell’aggiornamento e della integrazione con tutto il personale inserito nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, nonché con il personale che abbia superato la sessione riservata, a norma dell’articolo 3, comma 2, della citata legge n. 124“».

1.14


Lorenzi

        Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e fermo restando quanto disposto» fino a: «27 dicembre 1989, n. 417».

1.1


Bevilacqua, Marri, Pace, Toniolli

        Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è aggiunto il seguente periodo: “Per l’esercizio delle funzioni attribuite al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del presente comma, nonché per l’espletamento delle attività attualmente esercitate dal Ministero della pubblica istruzione, è istituito presso il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, all’atto dell’entrata in vigore della presente legge, un apposito servizio di livello dirigenziale generale, senza oneri finanziari aggiuntivi, utilizzando le risorse finanziarie di cui all’articolo 9, con le procedure ivi previste, le strutture, le attrezzature e il personale attualmente in servizio dello stesso Ministero. Per le esigenze di funzionamento del servizio, potrà essere utilizzato, in posizione di comando, anche personale attualmente assegnato all’Ispettorato dell’istruzione artistica presso il Ministero della pubblica istruzione e in servizio presso le istituzioni“».

1.0.11


Asciutti, relatore

        Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Al comma 9 dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono soppresse le parole: “e con la presente legge“».

1.0.2


Asciutti, relatore

        Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. L’articolo 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: “Art. 8 (Disposizioni per la regione Valle d’Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano). – 1. Alla regione Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le competenze di cui alla presente legge nei rispettivi territori, da realizzarsi secondo specifiche norme di attuazione in conformità a quanto stabilito dai rispettivi Statuti di autonomia“».

1.0.13


Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Andreolli

        Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. L’articolo 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

        «Art. 8 (Disposizioni per la regione Valle d’Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano) – 1. Alla regione Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano è delegato il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge nei rispettivi territori, da realizzarsi secondo specifiche norme di attuazione in conformità da quanto stabilito dai rispettivi statuti di autonomia».

1.0.3


Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Andreolli

        Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All’articolo 11, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto in fine il seguente periodo: “La validità delle graduatorie del concorso per titoli ed esami a posti di vice direttrice negli educandati femminili dello Stato di Firenze, Milano, Montagnana, Palermo e Udine, approvato con decreto ministeriale 20 marzo 1996 è prorogata fino all’anno scolastico 2000-2001“».
        Conseguentemente, nel titolo, aggiungere infine le seguenti parole
: «nonché altre norme sul personale scolastico».

1.0.20


Biscardi

        Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Per l’anno finanziario 2000 restano ferme le competenze delle province previste dall’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, nei confronti delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

        2. A decorrere dall’anno 2001 le risorse finanziarie destinate alle istituzioni di cui all’articolo 1 della citata legge n. 508 del 1999, determinate nella misura prevista dal decreto interministeriale 26 febbraio 1998 del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della citata legge n. 23 del 1996, sono iscritte in un capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.21


Asciutti, relatore

        Nel titolo, sostituire le parole: «in materia di reclutamento del personale docente nei Conservatori di musica» con le seguenti: «in materia di reclutamento del personale docente nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale».

Tit. 1


Asciutti, relatore

        Nel titolo, sostituire le parole: «in materia di reclutamento del personale docente nei Conservatori di musica» con le seguenti: «in materia di reclutamento del personale docente nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale».

Tit. 2


Biscardi