TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

GIOVEDI' 2 NOVEMBRE 2000

469ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CARCARINO

Interviene il ministro dell'ambiente Bordon.

La seduta inizia alle ore 14,45.


IN SEDE REFERENTE
(4835) Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000

- e voto regionale n. 260 ad esso attinente
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 26 ottobre scorso.

Il relatore VELTRI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 1 e 2 mentre si rimette al Governo per quanto riguarda gli ordini del giorno nn. 3 e 4.

Il ministro BORDON fa presente che accoglierebbe gli ordini del giorno nn. 1 e 2, qualora ripresentati in Assemblea, mentre chiede l'accantonamento degli ordini del giorno nn. 3 e 4.

Il presidente CARCARINO dispone l'accantonamento dei quattro ordini del giorno.

Prima di procedere all'esame degli emendamenti, il senatore MANFREDI chiede che la Commissione proceda con la massima sollecitudine all'audizione di rappresentanti delle regioni, onde acquisirne i punti di vista in merito al testo del decreto-legge.

Il senatore SPECCHIA concorda con la proposta avanzata dal senatore Manfredi e chiede che vengano comunque acquisite le eventuali proposte delle regioni.

Il senatore PREIONI richiama innanzitutto l'attenzione dei senatori su alcune particolarissime situazioni, come quella riguardante il comune di Macugnaga, che rimarrà isolato, presumibilmente, per alcuni mesi. Per siffatte situazioni occorrono provvedimenti specifici in merito ai quali il rappresentante del Governo dovrebbe pronunciarsi. Al fine di scindere l'esame dei primi tre articoli del decreto-legge da quello degli articoli riguardanti la Calabria e degli emendamenti concernenti l'adozione di misure per le regioni del Nord del Paese colpite dall'alluvione, sarebbe opportuno disporre lo stralcio degli articoli 4 e 5 del decreto-legge.

Il senatore COLLA concorda con la proposta avanzata dai senatori Manfredi e Specchia.

Il senatore GIOVANELLI ricorda che la discussione in Assemblea del provvedimento in titolo è stata prevista per martedì prossimo. Entro quella data, pertanto, la Commissione deve concludere l'esame del disegno di legge. Fermo restando ciò, non avrebbe peraltro difficoltà ad accedere alla richiesta dei senatori Manfredi e Specchia.

Il ministro BORDON fa presente innanzitutto che sono in corso riunioni tecniche fra rappresentanti del Governo e rappresentanti delle regioni e che sono stati individuati alcuni punti di convergenza che potrebbero tradursi in nuove proposte emendative. Quanto, in particolare, alle preoccupazioni espresse dalle regioni in merito all'immediata applicazione delle misure di salvaguardia, è evidente che alcune modifiche all'articolo 1 del decreto-legge potrebbero far venir meno tali preoccupazioni.

Il relatore VELTRI sottolinea come non si intenda in alcun modo prevaricare le prerogative delle regioni. Peraltro, proprio per venire incontro ad alcune esigenze rappresentate dalle regioni, riformula l'emendamento 4.0.4. Riformula altresì gli emendamenti 1.25 e 1.32 e presenta gli emendamenti 4.54, 4.55, 5.10 e 5.0.10.
Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.13, 1.22, 1.23, 1.24, 1.27, 1.28 e 1.31, mentre invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.3, 1.6 (che potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno), 1.9, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, nonché gli emendamenti 1.29 e 1.30 (che potrebbero essere trasformati in ordini del giorno); esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 1.12, 1.20 e 1.26 mentre propone di accantonare gli emendamenti 1.7 e 1.14. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 1.10, ad eccezione della parte riguardante la soppressione del comma 4, per la quale è contrario. Propone quindi al senatore Manfredi ed agli altri presentatori di riformulare l'emendamento 1.4, nonché l'emendamento 1.21.

Il ministro BORDON esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.22, 1.23, 1.24, 1.27, 1.28, 1.29 e 1.31; esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 1.4 e 1.21 - qualora riformulati come proposto dal relatore - 1.8, 1.25 (nuovo testo), 1.26, 1.32 (nuovo testo), mentre invita a ritirare l'emendamento 1.30 e si rimette alla Commissione sugli emendamenti 1.5 e 1.20. Propone quindi di accantonare gli emendamenti 1.7 e 1.15.

Il senatore MANFREDI ritira l'emendamento 1.2.

Il senatore SPECCHIA ritira l'emendamento 1.1.

Il presidente CARCARINO fa proprio l'emendamento 1.3 e lo ritira.

Il senatore MANFREDI insiste per la votazione dell'emendamento 1.4 che non intende riformulare.

Il relatore VELTRI esprime parere contrario sull'emendamento 1.4.

Il ministro BORDON esprime parere conforme a quello del Relatore.

Dopo che il presidente CARCARINO ha accertato la presenza del numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 1.4.

Il senatore BORTOLOTTO annuncia che i senatori Verdi voteranno contro l'emendamento 1.5.

L'emendamento 1.5 viene quindi respinto.

Il senatore RONCHI insiste per la votazione dell'emendamento 1.6.

L'emendamento 1.6 viene quindi approvato.

L'emendamento 1.7 viene accantonato.

L'emendamento 1.8 viene quindi approvato, mentre l'emendamento 1.9, nonché la prima parte dell'emendamento 1.10, sono preclusi.

Il senatore MANFREDI insiste per la votazione della seconda parte dell'emendamento 1.10.

Su richiesta del relatore VELTRI si procede alla votazione per parti separate della seconda parte dell'emendamento 1.10, nel senso di votare separatamente la soppressione dei commi 3 e 4.

L'emendamento 1.10, nella parte concernente la soppressione del comma 3, identica agli emendamenti 1.11 e 1.12, viene quindi approvato.

L'emendamento 1.10, nella parte concernente la soppressione del comma 4 viene respinto.

L'emendamento 1.13 è precluso, mentre gli emendamenti 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 e 1.20 vengono accantonati.

Il senatore COLLA riformula l'emendamento 1.21 in un nuovo testo il quale, posto in votazione, viene approvato.

Il senatore SPECCHIA ritira l'emendamento 1.23.

Il senatore MANFREDI ritira l'emendamento 1.22.

Il senatore COLLA insiste per la votazione dell'emendamento 1.24 il quale, posto in votazione, viene respinto.

Con separate votazioni la Commissione approva poi l'emendamento 1.25 (nuovo testo) e l'emendamento 1.26.

I senatori MANFREDI e RIZZI aggiungono la propria firma all'emendamento 1.29.

Il senatore PAROLA fa presente che sarebbe disposto a ritirare l'emendamento 1.29 e a trasformarlo in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Gli emendamenti 1.32 (nuovo testo), 1.27, 1.28 e 1.29 vengono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il senatore BORTOLOTTO ritira l'emendamento 1.30 e si riserva di presentare un ordine del giorno volto ad invitare il Governo a provvedere a far sì che il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche siano posti alle dipendenze delle Autorità di bacino.

Il senatore MANFREDI riformula l'emendamento 1.31 in un emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2.

Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,10.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4835
al testo del decreto-legge
Art. 1.
1.1
Bevilacqua, Meduri, Specchia, Maggi, Zambrino
Al comma 1, sostituire le parole: “sino al compimento della” con le seguenti: “dal giorno 1º luglio 2001, indipendentemente dall’approvazione della”.

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1.2
Manfredi, Rizzi, Lasagna, Vegas
Al comma 1, le parole: “sino al compimento della…” sono sostituite da: “ dal giorno 1º luglio 2001, indipendentemente dall’approvazione della …”.

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1.3
Cò, Russo Spena, Crippa
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: “150 metri”, con le seguenti: “300 metri”.

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1.4
Manfredi, Piccioni, Vegas, Rizzi, Lasagna
Al comma 1, lettera a): dopo le parole: “tabelle A e B, allegate al presente decreto”, eliminare il segno di interpunzione: “;” e integrare come segue: “, ad esclusione dei comuni e delle località già disciplinati dai piani di assetto idraulico e idrogeologico, o loro stralci, adottati o approvati.”; eliminare interamente il testo della lettera b) del comma 1.

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1.5
Il Relatore
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “per i corsi d’acqua la cui larghezza, fissata dai paramenti interni degli argini o dalle ripe naturali, risulti inferiore a 150 metri, le aree sono quelle comprese nel limite pari, per ciascun lato, alla larghezza;”.

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1.6
Ronchi, Bortolotto
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: “ad alta probabilità di inondazione” con le parole: “con probabilità di inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno massimo di 200 anni”.

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1.7
Ronchi, Bortolotto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Alla fine del comma 10 dell’articolo 18 della legge n. 183 del 1989 è aggiunto il seguente periodo:
“L’approvazione dei piani stralcio per l’assetto idrogeologico è effettuata dal Comitato Istituzionale entro e non oltre i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine stabilito al precedente comma 9, tenendo conto delle osservazioni sul progetto di piano stralcio di cui al precedente comma 8 e, qualora disponibili, dei pareri delle regioni di cui al precedente comma 9”."

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1.8
Il Relatore
Sostituire il comma 2 con il seguente:
“2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate, sentite le regioni e le province autonome interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei ministri di cui all’articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e sono integrate con i comuni interessati dagli eventi dell’ottobre 2000, non appena saranno disponibili gli elenchi a tal fine predisposti dal Dipartimento della protezione civile”.

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1.9
Cò, Russo Spena, Crippa
Al comma 2, dopo le parole: “sono aggiornate”, inserire le seguenti: “ogni 180 giorni”.

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1.10
Manfredi, Piccioni, Vegas, Rizzi, Lasagna
Al comma 2, dopo le parole: “sono aggiornate”, aggiungere le seguenti: “, sentite le regioni e le province autonome interessate.”
Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

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1.11
Il Relatore
Sopprimere il comma 3.

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1.12
Ronchi, Bortolotto
Sopprimere il comma 3.

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1.13
Colla
Al comma 3, sostituire le parole: “il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato può” con le seguenti: “le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini idrogeografici possono”.

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1.14
Giovanelli
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
“3-bis. Per l’approvazione definitiva del Piano di assetto idrogeologico del bacino del Po, è fissato il termine perentorio del 31 luglio 2001. Ai fini dell’adeguamento alle previsioni del Piano di assetto idrogeologico dei piani regolatori generali e in genere delle normative urbanistiche in vigore, anche ai sensi e per gli effetti dei commi 5, 6, 6-bis, 6-ter dell’articolo 17 della legge n. 183 del 1989, il Ministro dei lavori pubblici d’intesa col Ministro dell’ambiente – entro trenta giorni dall’approvazione della presente legge – convoca in ciascuna delle regioni del bacino apposita Conferenza dei servizi con la partecipazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino, delle province e dei comuni. Nella Conferenza al comitato istituzionale dell’Autorità di bacino è attribuito un voto ponderato pari al 50 per cento dei partecipanti. La Conferenza così costituita, col voto favorevole di almeno il 75 per cento degli aventi diritto, delibera contestualmente l’approvazione del Piano di assetto idrogeologico, le conseguenti modifiche alle previsioni urbanistiche in vigore, le direttive vincolanti rispetto successive modificazioni e le misure necessarie ad attuare dette modifiche”.

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1.15
Il Relatore
Sostituire il comma 4 con il seguente:
“4. La disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 1998 si applica anche alle aree di cui al comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, per le nuove aree individuate ai sensi del comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di aggiornamento della tabella”.

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1.16
Bevilacqua, Meduri, Specchia, Maggi, Zambrino
Al comma 4, sostituire le parole: “dalla data di entrata in vigore del presente decreto” con le seguenti: “dalla data del 1º luglio 2001”.

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1.17
Manfredi, Rizzi, Lasagna, Vegas
Al comma 4, sostituire le parole: “dalla data di entrata in vigore del presente decreto” con le seguenti: “dalla data del 1º luglio 2001”.

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1.18
Colla
Al comma 4, sostituire le parole: “gli organi di protezione civile” con le seguenti: “le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini idrografici, in coordinamento con la protezione civile”.

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1.19
Colla
Al comma 4, dopo le parole: “gli organi di protezione civile” inserire le seguenti: “per le aree di cui al comma 1, lettera a), e le autorità di bacino nazionale e interregionale o le regioni per le aree di cui al comma 1, lettera b),”.

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1.20
Cò, Russo Spena, Crippa
Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: “Ai piani di emergenza di cui al presente comma è data adeguata informazione e pubblicità alla popolazione residente”.

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1.21
Colla
Al comma 5, dopo le parole: “del decreto-legge n. 180 del 1998”, inserire le seguenti: “come definiti dal Comitato dei ministri sulla base delle proposte delle autorità di bacino e delle regioni,”.
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1.21 (nuovo testo)
Colla
Al comma 5, sostituire le parole: “Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto-legge n. 180 del 1998”, con le seguenti: “Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto-legge n. 180 del 1998 e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1 comma 1-bis del decreto-legge n. 180 del 1998,”.

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1.22
Manfredi, Rizzi, Lasagna, Vegas
Sopprimere i commi 6 e 7.

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1.23
Bevilacqua, Meduri, Specchia, Maggi, Zambrino
Sopprimere i commi 6 e 7.

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1.24
Colla
Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: “, sono adottate le ordinanze di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine”.

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1.25 (nuovo testo)
Il Relatore
Al comma 7, dopo le parole: “il Dipartimento della Protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche”, inserire le seguenti: “in collaborazione con l'ANPA, con il Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, nonché con il Comitato tecnico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1998,”.

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1.26
Manfredi, Piccioni, Vegas, Rizzi, Lasagna
Al comma 7, dopo le parole: “per le ricerche, predispone”, aggiungere le parole: “, sentite le regioni e le province autonome,”.

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1.32 (nuovo testo)
Il Relatore
Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “A decorrere dall’anno 2003, agli oneri relativi al costo di funzionamento e gestione del sistema di cui al presente comma si provvede a carico dei fondi volti ad assicurare il funzionamento del Servizio meteorologico nazionale distribuito, istituito dall’articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”.
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1.27
Manfredi, Rizzi, Lasagna, Vegas
Alla fine dell’articolo, aggiungere i seguenti commi:
“7-bis. I fondi per le somme urgenze previsti dall’ordinanza dell’11 settembre 2000 sono incrementati di una somma pari a lire 30.000 milioni da iscriversi per l’anno 2000 nell’unità previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
7-ter. Alle somme previste nell’ordinanza del Ministero dell’interno n. 3081 del 12 settembre 2000, al fine di completare il piano di ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, di pulizia fluviale e manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza dei centri abitati a rischio molto elevato, è aggiunta la somma di lire 970 milioni. Il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pari a lire 100.000 milioni, a decorrere dal 2001 fino al 2015. Al relativo onere si provvede a carico dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488 volta ad assicurare il finanziamento del “fondo della protezione civile“”.

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1.28
Bevilacqua, Meduri, Specchia, Maggi, Zambrino
Alla fine dell’articolo, aggiungere i seguenti commi:
“7-bis. I fondi per le somme urgenze previsti dall’ordinanza dell’11 settembre 2000 sono incrementati di una somma pari a lire 30.000 milioni da iscriversi per l’anno 2000 nell’unità previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
7-ter. Alle somme previste nell’ordinanza del Ministero dell’interno n. 3081 del 12 settembre 2000, al fine di completare il piano di ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, di pulizia fluviale e manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza dei centri abitati a rischio molto elevato, è aggiunta la somma di lire 970 milioni. Il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pari a lire 100.000 milioni, a decorrere dal 2001 fino al 2015. Al relativo onere si provvede a carico dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488 volta ad assicurare il finanziamento del “fondo della protezione civile“”.

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1.29
Parola
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
"7-bis. Per i Comuni ad alto rischio sismico è prevista:
a) l’esenzione IVA per l’acquisto di beni e materiali finalizzati alle strutture di protezione civile;
b) l’esenzione canone per concessione frequenze radio per protezione civile;
c) la percentualizzazione di fondi – somme da prelevarsi dai fondi destinati alla ricostruzione – per la istituzione ed il funzionamento di Centri operativi di protezione civile."

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1.30
Bortolotto
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
“7-bis. Il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po ed i provvedimenti regionali alle opere pubbliche sono posti alle dipendenze delle Autorità di bacino”.

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1.31
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
“7-bis. Il Governo è delegato ad emanare norme per consentire alle Autorità di bacino di predisporre un piano di interventi finalizzato alla rimozione di inerti che costituiscano rischio in caso di alluvione, con i seguenti criteri:
a) suddividere i corsi d’acqua a rischio in lotti;
b) assegnare con regolare gara d’appalto i predetti lotti a ditte in grado e con il vincolo di garantire la messa in sicurezza dell’intero lotto, con la facoltà di disporre del materiale scavato;
c) assegnare i predetti lotti senza costi per la pubblica amministrazione e senza canoni di concessione;
d) fissare i vincoli generali e temporali da imporre per l’esecuzione dei lavori e la procedura concorsuale per l’assegnazione dei predetti lotti”.