TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)
GIOVEDÌ 10 LUGLIO 1997

119a Seduta
Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Intervengono i ministri dell'ambiente, Ronchi e per le politiche agricole, Pinto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE
(2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri. Il Presidente avverte che, essendo pervenuto il parere della 5a Commissione permanente, si procederà alla votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno precedentemente accantonati.

Il presidente GIOVANELLI ricorda il testo dell'ordine del giorno n. 2, che è il seguente:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2242,
per consentire gli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 e fino alla copertura dei posti previsti dalle piante organiche dei parchi nazionali ovvero al loro adeguamento,

impegna il Governo

ad istituire presso il Ministero dell'ambiente una segreteria tecnica a supporto dell'attività dei parchi; tale segreteria deve operare secondo un programma annuale di lavoro definito dal Ministero dell'ambiente, sulla base delle indicazioni e dei programmi proposti dagli Enti parco;
a promuovere nelle forme più efficaci il coordinamento e la collaborazione tra gli Enti parco nazionali, con lo scopo di coordinare le iniziative dei rispettivi Enti parco e di promuovere attività produttive e di sviluppo compatibile, di informazione, di divulgazione, di formazione e di educazione ambientale delle popolazioni delle aree protette, nonchè di stimolo alle attività di studio e di ricerca scientifica sull'ambiente relative alla tutela, conservazione, sviluppo delle risorse naturali».
0/2242/2/13
Veltri, Capaldi, Conte

La Commissione accoglie l'ordine del giorno n. 2, sul quale il ministro Ronchi aveva già preannunciato il proprio accoglimento laddove ripresentato in Assemblea.

Si passa agli emendamenti precedentemente accantonati all'articolo 4.

Il senatore VELTRI ritira l'emendamento 4.20.

Il presidente GIOVANELLI illustra la riformulazione dell'emendamento 4.32 (nuovo testo) che ha redatto per adempiere alle condizioni espresse nel parere della 5a Commissione permanente; conseguentemente ritira l'emendamento 4.33.

Il ministro RONCHI esprime parere favorevole, indi il senatore LASAGNA dichiara di aggiungere firma, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno che includa l'area protetta di Ameglia e Lerici nel costituendo parco delle Cinque terre.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore SPECCHIA, che stigmatizza il metodo di modifiche settoriali ed occasionali alla legge organica sui parchi, l'emendamento 4.32 (secondo nuovo testo) è accolto dalla Commissione. Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 4.15 (nuovo testo).

La Commissione conviene sull'articolo 4 nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti all'articolo 5, precedentemente accantonati.

Il senatore BORTOLOTTO, su invito del relatore e del rappresentante del Governo (il quale giudica comunque positivamente il comma 2-bis dell'emendamento proposto, introducendo un'opportuna norma interpretativa che risolva un contenzioso amministrativo) ritira gli emendamenti 5.22/1 e 5.22, riservandosi di ripresentare quest'ultimo in Assemblea.

Dopo che il senatore VELTRI ha ritirato l'emendamento 5.23 (nuovo testo), la Commissione conviene sull'articolo 5 nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti all'articolo 6, precedentemente accantonati.

Il presidente GIOVANELLI riformula in un terzo nuovo testo l'emendamento 6.17, alla luce del parere espresso dalla 5a Commissione permanente: tale testo incontra il parere favorevole del ministro RONCHI, che si uniforma alle necessità finanziarie enunciate dalla Commissione bilancio pur sottolineando che il riadeguamento degli organici ne potrebbe risultare ritardato.

Il senatore CARCARINO, nel dichiarare l'astensione del suo Gruppo, annuncia di non aver voluto sottoscrivere questa terza, nuova versione dell'emendamento 6.17: in Assemblea riproporrà le molteplici proposte che più utilmente avrebbero potuto corrispondere alle necessità di rilancio del Ministero dell'ambiente.

Il senatore SPECCHIA dichiara voto contrario, giudicando preferibile il testo del Governo rispetto a proposte emendative che appaiono troppo particolareggiate: esse si prestano all'obiezione che merita ogni legge-provvedimento, cioè l'eccessiva vicinanza ad interessi personali che potrebbero essere già identificabili, a discapito del principio di generalità ed astrattezza della legge.

Il senatore LASAGNA, nel dichiarare voto contrario all'emendamento 6.17, anche nella sua attuale formulazione, si sofferma sulla qualifica di «esperti particolarmente qualificati» che è contenuta nella lettera d): tale dizione fu già spesa in atti normativi emanati da un Governo il cui Presidente del Consiglio è attualmente un condannato in via definitiva ricercato dalla giustizia con richiesta di estradizione a carico. La prassi partitocratica consacrata in quel Governo di oltre dieci anni fa viene oggi ribadita, con conseguente conferma dei metodi di infeudamento clientelare che già in passato hanno caratterizzato la nomina dei dirigenti del Dicastero.

Il ministro RONCHI, pur non esprimendo particolare attaccamento alla formulazione testuale criticata dal senatore Lasagna, ravvisa nelle parole di quest'ultimo un'aporia interna: se non si intendono utilizzare per funzioni nuove e delicate i dirigenti ereditati da precedenti gestioni, non si può che assumerne di nuovi; ciò per di più avverrebbe con procedure predeterminate da atti normativi generali - che pertanto non possono essere tacciati di favoritismi personali - come il decreto legislativo n. 29 del 1993, emanato dal governo Amato.

La Commissione conviene poi a maggioranza sull'emendamento 6.17 (terzo nuovo testo).

Il presidente GIOVANELLI, in considerazione del fatto che la 5a Commissione permanente non ha avuto modo di pronunciarsi sull'emendamento 6.40 (sul quale è ancora in termini), invita il proponente a ritirarlo ripresentandolo in Assemblea: a conferma della disponibilità già espressa come relatore, richiede di aggiungere firma. Analoga richiesta formulano i senatori POLIDORO e VELTRI.

Dopo che il ministro RONCHI ha preannunciato un parere favorevole in Assemblea, il senatore CARCARINO giudica negativo, pericoloso e retrogrado il metodo di gestione e controllo del personale proposto dall'emendamento 6.40, al quale si opporrà in Assemblea.

Il senatore LASAGNA, dichiaratosi sorpreso delle critiche testè avanzate ad una proposta che offre un ragionevole strumento di valutazione del personale del Ministero dell'ambiente, accoglie invece le aggiunte di firma richieste e - ritiratolo esclusivamente per evitare di ritardare l'iter del provvedimento in Commissione - preannuncia la ripresentazione in Assemblea dell'emendamento 6.40.

Previa dichiarazione di astensione del senatore CARCARINO, l'articolo 6 è accolto dalla Commissione nel testo emendato.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 7, precedentemente accantonato, nel testo emendato.

Il ministro PINTO interviene sull'emendamento 7.0.1, sul quale il relatore ed il Governo si erano già pronunciati. Espresse le proprie riserve sull'opportunità di modificare una disciplina appena approvata nell'ambito del decreto-legge n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, fa presente che quanto proposto nell'ambito dell'emendamento è in parte superfluo, in parte difficilmente attuabile ed inoltre ingenera addirittura il dubbio sull'esistenza dei consorzi di bonifica nonchè su quale normativa dovrebbe applicarsi alla materia in esame. Suggerisce pertanto talune modifiche che vengono recepite dai proponenti in un testo riformulato, l'emendamento 7.0.1 (nuovo testo).

Il senatore VELTRI chiarisce, intervenendo sul testo riformulato, che esso mantiene salva la ratio della proposta originaria, nel senso di far sì che le regioni non siano costrette ad esaminare progetti non più attuali e quindi non fattibili.

I senatori POLIDORO e RESCAGLIO aggiungono la propria firma all'emendamento 7.0.1 (nuovo testo).

Il presidente relatore GIOVANELLI, alla luce del testo riformulato, invita i proponenti a ritirare il subemendamento 7.0.1/1.

Il senatore CARCARINO insiste per la votazione del subemendamento, ritenendo che esso non risulti completamente assorbito nel testo riformulato; il subemendamento 7.0.1/1 è quindi posto ai voti e respinto.

Dopo che il senatore SPECCHIA ha ritirato l'emendamento 7.0.9, dichiarando unitamente al senatore MAGGI di aggiungere firma all'emendamento 7.0.1 (nuovo testo), quest'ultimo emendamento è posto ai voti ed accolto.

Sul subemendamento 7.0.2/1 il ministro RONCHI ribadisce la propria contrarietà ed invita i proponenti ad un ripensamento, ricordando che la dizione utilizzata nel testo di «acque reflue urbane» è volta ad escludere ogni riferimento agli scarichi agricoli ed industriali.

Dopo che il senatore CARCARINO ha dichiarato di voler mantenere il subemendamento, esso posto ai voti è respinto; è quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 7.0.2/2. Successivamente, dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore VELTRI, è posto ai voti e respinto il subemendamento 7.0.2/3, in ordine al quale il presidente-relatore GIOVANELLI aveva proposto una riformulazione volta a sopprimere le parole «limitatamente all'applicazione della presente legge», non accolta dai proponenti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti ed accolti gli emendamenti 7.0.2 (nuovo testo) e 7.0.6, con il voto contrario del senatore Carcarino.

Il presidente-relatore GIOVANELLI completa l'espressione dei pareri, dichiarandosi favorevole sugli emendamenti 7.0.3 e 7.0.7, di contenuto identico, contrario sull'emendamento 7.0.4, contrario sul subemendamento 7.0.8 /1 e favorevole sull'emendamento 7.0.8.

In sede di votazione, risulta respinto il subemendamento 7.0.3/1 ed accolto il subemendamento 7.0.3/2; posti congiuntamente ai voti, sono quindi accolti, nel testo emendato, gli emendamenti 7.0.3 e 7.0.7 di contenuto identico.

Posto ai voti, risulta poi respinto l'emendamento 7.0.4.

Risultando respinto il subemendamento 7.0.8/1, è poi posto ai voti ed accolto l'emendamento 7.0.8.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il presidente-relatore GIOVANELLI si dichiara favorevole sugli emendamenti 8.3 e 8.5 del Governo e contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il ministro RONCHI si associa a tale parere.

In sede di votazione, sono posti ai voti ed accolti gli emendamenti 8.3 e 8.5 (nuovo testo), mentre risultano respinti gli altri emendamenti all'articolo 8.

È quindi posto ai voti ed accolto l'articolo 8, nel testo emendato.

Il presidente-relatore GIOVANELLI presenta ed illustra l'emendamento 8.0.1 che, posto ai voti, è accolto con il parere favorevole del ministro Ronchi.

Il senatore VELTRI chiede la votazione dell'ordine del giorno n. 1, già illustrato in una precedente seduta e del quale il ministro Ronchi aveva già preannunciato l'accoglimento in Assemblea.

L'ordine del giorno n. 1 è quindi posto ai voti ed accolto, dopo che il senatore POLIDORO ha dichiarato di aggiungere firma.

Il senatore POLIDORO illustra poi il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 2242,
preso atto dell'accoglimento dell'emendamento riguardante l'istituzione dei parchi nazionali dell'Alta Murgia, delle Cinque Terre, dell'Appennico tosco-emiliano, della Sila e dell'Asinara;
considerato il consenso diffuso delle amministrazioni e delle comunità locali interessate;

impegna il Governo:

a consultare, per la definizione della perimetrazione del futuro parco delle Cinque Terre, oltre che le regioni, le comunità montane e gli organi rappresentativi delle aree protette esistenti sul territorio interessato;
a proporre, nella predetta fase di consultazione, l'inclusione dei costituendi parchi regionali di Lerici e Monte Marcello, nonchè dell'esistente contigua riserva marina, all'interno dei limiti territoriali del nuovo parco nazionale».
0/2242/3/13
Polidoro, Lasagna, Capaldi, Conte, Iuliano, Carcarino, Rescaglio, Giovanelli

Dopo che il ministro RONCHI ne ha preannunciato l'accoglimento in Assemblea, tale ordine del giorno è posto ai voti ed accolto.

La Commissione conferisce quindi mandato al presidente Giovanelli, con l'astensione del senatore CARCARINO, di riferire in Assemblea sul disegno di legge in titolo, con gli emendamenti accolti, nonchè di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale ed apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 17.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2242

Art. 4 (Emendamenti accantonati)

Prima del comma 1, inserire i seguenti:

«01. Sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessate, i seguenti parchi nazionali:

a) Alta Murgia;
b) Cinque Terre;
c) Appennino tosco-emiliano;
d) Sila;
e) Asinara.

02. All'Ente parco nazionale della Sila sarà affidata la gestione dei territori attualmente ricadenti nel parco nazionale della Calabria, con esclusione di quelle facenti parte del parco nazionale dell'Aspromonte, nonchè la gestione di altre aree di interesse naturalistico definite dal decreto istitutivo del parco stesso.
03. All'Ente parco dell'Asinara sarà affidata la gestione del territorio dell'omonima isola. Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: “, Gennargentu e dell'isola dell'Asinara” sono sostituite dalle seguenti: “e del Gennargentu”.
04. Per i parchi nazionali di cui al comma 01, il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
05. Per l'istituzione dei parchi di cui al comma 01, è autorizzata una spesa rispettivamente di lire 2 miliardi per l'anno 1998 e di lire 6 miliardi a partire dal 1999.
06. All'onere derivante dall'applicazione dei primi cinque commi del presente articolo si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando la quota dell'accantonamento relativo alla medesima rubrica».
4.32 (Nuovo testo)
Giovanelli, Carcarino, Veltri, Bortolotto, Iuliano, Polidoro, Staniscia, Rescaglio, Conte, Forcieri, Capaldi, Nieddu, Maggi, Rizzi

Prima del comma 1, inserire i seguenti:

«01. Sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessate, i seguenti parchi nazionali:

a) Alta Murgia;
b) Cinque Terre;
c) Appennino tosco-emiliano;
d) Sila;
e) Asinara.

02. All'Ente parco nazionale della Sila sarà affidata la gestione dei territori attualmente ricadenti nel parco nazionale della Calabria, con esclusione di quelle facenti parte del parco nazionale dell'Aspromonte, nonchè la gestione di altre aree di interesse naturalistico definite dal decreto istitutivo del parco stesso.
03. All'Ente parco dell'Asinara sarà affidata la gestione del territorio dell'omonima isola. Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: “, Gennargentu e dell'isola dell'Asinara” sono sostituite dalle seguenti: “e del Gennargentu”.
04. Per i parchi nazionali di cui al comma 01, il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
05. Per l'istituzione dei parchi di cui al comma 01, è autorizzato un tetto massimo di spesa rispettivamente di lire 2 miliardi per l'anno 1998 e di lire 6 miliardi a partire dal 1999.
06. All'onere derivante dall'applicazione dei primi cinque commi del presente articolo si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando la quota dell'accantonamento relativo alla medesima rubrica».
4.32 (Secondo nuovo testo)
Giovanelli, Carcarino, Veltri, Bortolotto, Iuliano, Polidoro, Staniscia, Rescaglio, Conte, Forcieri, Capaldi, Nieddu, Maggi, Rizzi

Prima del comma 1, inserire i seguenti:

«01. Sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessate, i seguenti parchi nazionali:

a) Alta Murgia;
b) Cinque Terre;
c) Appennino tosco-emiliano;
d) Sila.

02. All'Ente parco nazionale della Sila sarà affidata la gestione dei territori attualmente ricadenti nel parco nazionale della Calabria, con esclusione di quelle facenti parte del parco nazionale dell'Aspromonte, nonchè la gestione di altre aree di interesse naturalistico definite dal decreto istitutivo del parco stesso.
03. Per i parchi nazionali di cui al comma 01, il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
04. Per l'istituzione dei parchi di cui al comma 01, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1998 e di lire 5 miliardi a partire dal 1999
05. All'onere derivante dall'applicazione dei primi quattro commi del presente articolo si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto nel capitolo 1099 dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il 1997 e delle eventuali somme mantenute nel conto dei residui del medesimo capitolo».
4.33
Giovanelli, Carcarino, Veltri, Bortolotto, Iuliano, Polidoro, Staniscia, Rescaglio, Conte, Forcieri, Capaldi, Nieddu

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Sono istituiti, secondo le procedure stabilite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'Asinara, il parco nazionale del Gennargentu e del Golfo di Orosei».
4.15 (Nuovo testo)
Veltri, Capaldi, Conte, Nieddu, Murineddu, Meloni, Rizzi, Maggi, Carcarino, Rescaglio

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Per consentire gli interventi di cui al comma 1 e fino alla copertura dei posti previsti dalle piante organiche dei parchi nazionali ovvero al loro adeguamento è istituita presso il Ministero dell'ambiente una segreteria tecnica a supporto dell'attività dei parchi. La segreteria opera secondo un programma annuale di lavoro definito dal Ministero dell'ambiente, sulla base delle indicazioni e dei programmi proposti dagli Enti parco.
2-bis. Per consentire gli interventi di cui al comma 1 i parchi nazionali istituiti, nelle more della copertura dei posti espressamente previsti dalle piante organiche approvate ovvero in attesa della loro approvazione, possono stipulare fino a due contratti professionali per figure di alta specializzazione, per un anno rinnovabili una volta sola. Per tale attività è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 1.800 milioni per l'anno 1998.
2-ter. Al fine di rendere effettivo il coordinamento e la collaborazione tra gli Enti parco nazionali è istituita la Conferenza dei presidenti dei parchi, con lo scopo di coordinare le iniziative dei rispettivi Enti parco e di promuovere attività produttive e di sviluppo compatibile, di informazione, di divulgazione, di formazione e di educazione ambientale delle popolazioni delle aree protette, nonchè di stimolo alle attività di studio e di ricerca scientifica sull'ambiente relative alla tutela, conservazione, sviluppo delle risorse naturali. Il Ministero dell'ambiente con proprio decreto e sentite le competenti Commissioni parlamentari, stabilisce entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, luoghi, compiti e funzioni della Conferenza dei presidenti dei parchi».
4.20
Veltri, Capaldi, Conte

Art. 5 (Emendamenti accantonati)

All'emendamento 5.22 sostituire il comma 2-ter con il seguente:

«2-ter. Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio sul capitolo 8630 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, sulla base delle autorizzazioni di spesa determinate dalla tabella C in sede di legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1982, n. 979».
5.22/1
Bortolotto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 sono sostituiti dal seguente:

“Agli interventi di prevenzione e lotta all'inquinamento marino di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, si provvede mediante l'acquisto, il noleggio o comunque l'utilizzazione, mediante appositi contratti o convenzioni, di unità navali, aereomobili o mezzi terrestri specificamente strutturati, attrezzati ed armati per operazioni di monitoraggio, controllo ed intervento antinquinamento.
2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata a decorrere dall'anno 1997 la spesa di lire 30 miliardi da iscrivere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 31 dicembre 1982 n. 979, così come determinata per il triennio 1997-1999 dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996 n. 663”».
5.22
Bortolotto, Iuliano, Polidoro, Veltri, Carcarino

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Gli interventi in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino previsti dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27 agosto 1994, n. 200, nonchè dalla legge 31 dicembre 1982 n. 979, sono assicurati dal Ministero dell'ambiente attraverso procedure di affidamento ad altri soggetti pubblici e privati tramite contratti o convenzioni.
2-ter. Anche al fine di ratificare le convenzioni internazionali relative alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento marino è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 40 miliardi, a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente. Gli stanziamenti necessari a garantire per gli anni successivi, i servizi connessi a quanto previsto da questo e dal comma precedente, sono assicurati secondo quanto determinato dall'articolo 7 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e disposto per il triennio 1997-1999 dalla tab. C della legge 21 dicembre 1996 n. 663.
2-quater. Al fine di assicurare una informazione generale ai cittadini interessati e di predisporre adeguati programmi di intervento volti ad attuare quanto disposto dalla direttiva 96/82/CEE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, con particolare riferimento alla prevenzione, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per il 1997, da inserire in apposito capitolo.
2-quinquies. Nelle more della costituzione del Consorzio Nazionale Imballaggi, prevista dall'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti previsto dall'articolo 26 del medesimo decreto è assicurato tramite la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1997».
5.23 (Nuovo testo)
Veltri, Capaldi, Conte

Art. 6 (Emendamenti accantonati)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Alla copertura dei posti previsti dal comma 1 e determinati ai sensi del comma 2 si provvede prioritariamente mediante ricorso alle procedure di mobilità da espletarsi entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3-bis. Alla copertura dei posti così determinati in quanto non coperti con le procedure di cui al comma 3 si provvede altresì anche in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le seguenti modalità:

a) il 40 per cento dei posti aggiuntivi, determinati dalla differenza del numero di personale in ruolo alla data del 30 maggio 1997 e la nuova dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo previsti per le qualifiche funzionali VI, VII, VIII e IX sono coperti attraverso il passaggio del personale già inquadrato nelle qualifiche immediatamente inferiori, previo corso di riqualificazione professionale, da effettuare con le modalità richiamate dall'articolo 12, comma 1, lettera s) della legge 15 marzo 1997, n. 59 e con accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire;
b) i posti resti disponibili, in attuazione di quanto previsto dal comma precedente, nelle qualifiche funzionali V, VI, VII e VIII, sono coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato, prioritariamente con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione ed attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti. Per il personale già inquadrato saranno predisposti corsi di riqualificazione professionale secondo le esigenze e le funzioni attribuite presso i servizi del Ministero;
c) i rimanenti posti disponibili nelle qualifiche funzionali fino al raggiungimento della nuova dotazione organica sono coperti mediante inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente per le qualifiche funzionali II, III, IV, V e VI e mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX;
d) i due posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente generale vengono coperti mediante contratto di durata quinquennale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei confronti di esperti particolarmente qualificati in materie attinenti alle funzioni da svolgere, anche appartenenti alle categorie indicate al comma 1 del citato articolo 21;
e) i posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente vengono coperti:

1) mediante inquadramento di dirigenti di enti pubblici territoriali e di aziende sanitarie locali; in servizio presso il Ministero dell'ambiente e preposti con atto formale ad uffici di livello dirigenziale alla data del 31 dicembre 1996. L'inquadramento avviene a domanda, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministro dell'ambeinte, con salvezza degli effetti economici, giuridici, dell'anzianità e della qualifica;
2) mediante procedure concorsuali, estendendo alle qualifiche relative alle professionalità amministrative quanto disposto dal comma 1. ultimo periodo, dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e mantenendo per la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente del Ministero dell'ambiente le modalità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439;

f) le unità di personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente non inquadrate secondo le procedure previste dalle lettere b) e c) del presente comma alla data del 31 marzo 1999, sono poste in ruolo secondo la qualifica funzionale posseduta presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente».

Conseguentemente, all'articolo 3 sostituire le parole: «e di lire 7.200 milioni per gli anni 1998 e 1999» con le seguenti: «e di lire 7.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 7.000 milioni per l'anno 1999» e all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: «in lire 10.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 18.910 milioni a decorrere dall'anno 1999» con le seguenti: «in lire 10.200 milioni per l'anno 1998 ed in lire 19.110 milioni a decorrere dall'anno 1999».
6.17 (Terzo nuovo testo)
Giovanelli, Veltri

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Entro novanta giorni dal completamento della copertura della pianta organica di cui al presente articolo, il nucleo di valutazione interno del Ministero, coadiuvato da una società esterna esperta nel settore della gestione del personale, predispone una relazione tecnica contenente la valutazione dell'organizzazione del Ministero e della gestione del personale e la trasmette alle competenti Commissioni parlamentari. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 300 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente».
6.40
Lasagna, Rizzi

Art. 7.

All'emendamento 7.0.1, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Dopo le parole: “Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali” sono inserite le seguenti: “, previo accertamento che le opere siano approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione di impatto ambientale se prevista, e che siano verificate le loro utilità, compatibilità ambientale, efficacia e fattibilità tecnico-economica, d'intesa con le regioni interessate,”».
7.0.1/1
Carcarino, Iuliano

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

2. Le parole: “i Consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215” sono sostituite dalle seguenti: “i soggetti concessionari ai sensi della normativa vigente”.
3. Dopo le parole: “risorse agricole, alimentari e forestali” sono inserite le seguenti: “, d'intesa con le regioni interessate,”.
4. Dopo le parole: “a tale scopo.” sono inserite le seguenti: “Prima dell'autorizzazione alla contrazione del mutuo la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome accerta che le opere siano approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione di impatto ambientale se prevista, e che sia verificata la loro utilità, compatibilità ambientale, efficacia e fattibilità tecnico-economica.”.
5. Il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con le regioni interessate, previa verifica dell'utilità, della compatibilità ambientale, dell'efficacia e della fattibilità tecnico-economica, stabilisce le modalità, i termini, le condizioni ed i criteri di priorità delle opere per la concessione e l'utilizzazione dei mutui”».
7.0.1
Veltri, Capaldi, Conte

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.
2. Dopo le parole: “risorse agricole, alimentari e forestali” sono inserite le seguenti: “d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,”.
3. Dopo le parole: “a tale scopo.” sono inserite le seguenti: “Prima dell'autorizzazione alla contrazione del mutuo il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali accerta che le opere siano state approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione di impatto ambientale se prevista; accerta altresì che le regioni interessate abbiano preventivamente attestato che le opere sono fattibili, utili, ambientalmente compatibili ed efficaci.”».
7.0.1 (Nuovo testo)
Veltri, Capaldi, Conte

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.
2. Le parole: “i Consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215” sono sostituite dalle seguenti: “i soggetti concessionari ai sensi della normativa vigente”.
3. Dopo le parole: “risorse agricole, alimentari e forestali” sono inserite le seguenti: “, d'intesa con le regioni interessate,”.
4. Dopo le parole: “a tale scopo.” sono inserite le seguenti: “Prima dell'autorizzazione alla contrazione del mutuo la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome accerta che le opere siano approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione di impatto ambientale se prevista, e che sia verificata la loro utilità, compatibilità ambientale, efficacia e fattibilità tecnico-economica.”.
5. Il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con le regioni interessate, previa verifica dell'utilità, della compatibilità ambientale, dell'efficacia e della fattibilità tecnico-economica, stabilisce le modalità, i termini, le condizioni ed i criteri di priorità delle opere per la concessione e l'utilizzazione dei mutui”».
7.0.9
Maggi, Specchia, Cozzolino

All'emendamento 7.0.2, comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «acque reflue» sopprimere la seguente: «urbane» ove ricorre.
7.0.2/1
Carcarino, Iuliano

All'emendamento 7.0.2, comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «sentita la Conferenza» con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza».
7.0.2/2
Specchia, Maggi, Cozzolino

All'emendamento 7.0.2, comma 1, capoverso 1-bis, dopo la parola: «coincidono» inserire le seguenti «limitatamente all'applicazione della presente legge a condizione che non vi sia contrasto con le indicazioni dell'Autorità di bacino».
7.0.2/3
Carcarino, Iuliano

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal CIPE per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, nonchè i proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono destinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, tenendo conto della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, adottato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
1-bis. Nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata definita l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali, di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, coincidono con il territorio della provincia, salvo diversa e successiva disposizione stabilita con legge regionale”.

2. Il decreto di cui al capoverso 1 del comma 1 è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
7.0.2 (Nuovo testo)
Veltri, Capaldi, Conte

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal CIPE per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, nonchè i proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono destinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, tenendo conto della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, adottato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
1-bis. Nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata definita l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali, di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, coincidono con il territorio della provincia, salvo diversa successiva disposizione stabilita con legge regionale”.

2. Il decreto di cui al capoverso 1 del comma 1 è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
7.0.6
Il Governo

All'emendamento 7.0.3, comma 1, capoverso 4, penultimo periodo, sostituire le parole: «il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dei lavori pubblici» con le seguenti: «il presidente della giunta regionale».
7.0.3/1
Specchia, Maggi, Cozzolino

All'emendamento 7.0.3, comma 1, capoverso 4, ultimo periodo, dopo le parole: «A tal fine» sostituire le parole: «il gestore provvisorio può» con le seguenti: «il gestore definitivo ovvero quello provvisoriamente indicato possono».
7.0.3/2
Carcarino, Iuliano

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quater.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1, già appaltati o affidati in concessione o già oggetto di progettazione almeno preliminare se compresi in piani regionali di risanamento delle acque, e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 del presente decreto, intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Entro il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera la provincia, o l'ente responsabile dell'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato qualora costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, individua il gestore definitivo. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei lavori pubblici può individuare un gestore provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in esercizio dell'impianto. A tal fine il gestore provvisorio può utilizzare, a titolo di anticipazioni, l'eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano al predetto intervento, nonchè le risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di fognatura e depurazione, ove previsti”».
7.0.3
Veltri, Capaldi, Conte

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quater.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1, già appaltati o affidati in concessione o già oggetto di progettazione almeno preliminare se compresi in piani regionali di risanamento delle acque, e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 del presente decreto, intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Entro il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera la provincia, o l'ente responsabile dell'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato qualora costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, individua il gestore definitivo. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei lavori pubblici può individuare un gestore provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in esercizio dell'impianto. A tal fine il gestore provvisorio può utilizzare, a titolo di anticipazioni,
l'eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano al predetto intervento, nonchè le risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di fognatura e depurazione, ove previsti”».
7.0.7
Il Governo

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al comma 2-bis, capoverso 8-bis, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: “e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, dal parere favorevole della soprintendenza ai beni archeologici e storici”».
7.0.4
Carcarino, Iuliano

All'emendamento 7.0.8, dopo le parole: «unità immobiliari» inserire le seguenti: «non modifichino i volumi e i prospetti delle costruzioni preesistenti».
7.0.8/1
Carcarino, Iuliano

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quinquies.

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono aggiunte, dopo le parole: “destinazione d'uso” le seguenti parole: “delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non comportino l'aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari e rispettino le originarie caratteristiche tipologiche e costruttive”».
7.0.8
Il Governo

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.
8.1
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Sopprimere il comma 1.
8.2
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 1, dopo le parole: «All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 6, pari a» sostituire le seguenti: «lire 63.344 milioni» con le altre: «lire 62.144 milioni» e: «lire 54.434 milioni» con: «lire 52.634 milioni».
8.3
Il Governo

Sopprimere il comma 2.
8.4
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Al comma 2, dopo le parole: «All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, pari a» sostituire le seguenti: «lire 144.800 milioni» con le altre: «lire 65.690 milioni».

8.5 (nuovo testo)
Il Governo

Sopprimere il comma 3.
8.6
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Sopprimere il comma 4.
8.7
Colla, Avogadro, Antolini, Bianco

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
8.0.1
Il Relatore