AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDI’ 2 LUGLIO 1998

280ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE


Interviene il Sottosegretario di Stato alle finanze Marongiu.


La seduta inizia alle ore 14,20.



IN SEDE CONSULTIVA

(3288) Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione.

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame: parere favorevole con condizioni ed osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del giorno precedente.

Il sottosegretario MARONGIU fornisce risposta ai quesiti segnalati nel corso del dibattito. Relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera c), ricordati i precedenti storici dell'istituto recante l'obbligo del non riscosso per riscosso e la certezza che esso assicurava alle entrate dello Stato, fa presente che con l'introduzione dell'autotassazione tale sistema ha incontrato le prime difficoltà, essendo venuta meno la parte della platea dei contribuenti. Al momento solo 35 mila miliardi di entrate passano attraverso la riscossione coattiva e pertanto occorre sopprimere tale clausola dal momento che i concessionari non sono più in condizione di osservarla trattandosi di un aggravio divenuto troppo oneroso. E' stata altresì riscontrata una sorta di evasione dalla riscossione, poiché i concessionari non hanno interesse a recuperare somme modeste e attivano quindi subito la relativa pratica di rimborso presso l'ente concedente. Non a caso la richiesta di abolizione dell'istituto proviene, non dal Ministero delle finanze, bensì da quello del Tesoro, una volta considerato il limitatissimo gettito derivante dal suo mantenimento a fronte invece di un'ingentissima mole di adempimenti formali. Riguardo alle lettere a) e b) della stessa disposizione ed ai pericoli paventati per l'autonomia degli enti locali, fa presente che considerazioni analoghe a quelle già svolte si applicano anche a questi ultimi, essendo l'autotassazione ormai generalizzata e la riscossione mediante ruoli sempre più recessiva. Agli enti territoriali si applica altresì un principio di facoltatività, in base alle norme vigenti richiamate alla lettera u), per cui essi possono scegliere tra una pluralità di sistemi di riscossione. Il piccolo comune che si avvale di un concessionario privato può quindi inserire una clausola corrispondente alla lettera c) nelle condizioni della concessione, fermo restando che essa viene meno come obbligo di legge. Ricordato poi che lo schema di decreto legislativo sarà sottoposto all'esame parlamentare, esclude ogni possibile commistione di interessi in capo alla società concessionaria del servizio, dal momento che alla stessa sarà fatto obbligo di tenere contabilità separate. Si sofferma inoltre sulla lettera h), n. 3, riguardo alla quale non esclude la possibilità di rivolgere al Governo un ordine del giorno interpretativo. In merito alle osservazioni svolte dal senatore Pinggera sul comma 5, esclude che la disposizione determini una lesione dell'autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale, trattandosi soltanto di promuovere l'uniformità della disciplina relativa alla riscossione.

Il senatore ELIA propone un chiarimento in merito al comma 1, lettera a), nella parte in cui è previsto l'inciso "anche previdenziali", introdotto alla Camera dei deputati e che potrebbe vanificare da un punto di vista economico gli investimenti già eseguiti da parte di tali enti. Potrebbe essere ravvisata una violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione, qualora si dimostrasse un'ingente spreco di risorse economiche.

Il senatore SCHIFANI ritiene opportuno chiarire in modo esplicito che agli enti locali può essere consentito di derogare in via pattizia al principio di cui alla lettera c). Nel condividere la perplessità indicata dal senatore Elia, fa presente che l'ente creditore, a differenza del privato concessionario, può in taluni casi dimostrare una sensibilità più attenta alle esigenze del contribuente, soprattutto quando si tratti di una piccola impresa artigiana.

Il senatore MARCHETTI nota che alcuni dei rilievi mossi sembrano forse troppo puntuali per una sede consultiva, essendo opportuno rimettere taluni profili alla autonoma valutazione della Commissione di merito.

Per il senatore PINNGERA le riserve da lui segnalate sono state solo in parte fugate; ritiene quindi necessaria una precisazione circa i principi generali desumibili dalla disciplina di delega in modo da rendere tali principi vincolanti nei confronti di quella sola regione che dispone di una normativa specifica. Dubbi insorgono inoltre anche per la mancata previsione della estensione dei principi medesimi alle regioni a statuto ordinario, tenuto conto che può apparire giustificata un'esigenza di diversificazione, anziché di uniformità.

Anche il senatore ANDREOLLI sottolinea l'opportunità di chiarire il contenuto del comma 5 dell'articolo unico.

Interrogativi propone poi il senatore MAGNALBO' riguardo alle lettere b) ed h) nn. 2 e 7, particolarmente per il pericolo di introdurre disparità di trattamento tra i debitori quanto all'accesso alle informazioni dell'anagrafe tributaria.

Il senatore MARCHETTI precisa che la propria osservazione aveva un carattere generale, tenuto conto che la Commissione affari costituzionali non dispone delle necessarie informazioni.

Il relatore BESOSTRI ringrazia il rappresentante del Governo per le delucidazioni fornite, che ritiene appaganti. Reputa comunque che ogni rilievo emerso nel corso del dibattito si sia mantenuto nell'ambito delle competenze della Commissione. Illustra poi una proposta di parere favorevole con alcune condizioni ed osservazioni.


Il PRESIDENTE raccomanda di rivolgere alla Commissione di merito osservazioni aventi caratteri di principio, principalmente rivolte a mettere in rilevo profili di costituzionalità.

Il sottosegretario MARONGIU, a proposito della lettera a), nella parte in cui prevede la facoltà per i contribuenti di effettuare il versamento anche mediante delega ai concessionari stessi, fa presente che si tratta di un beneficio ulteriore concesso ai primi, che può rivelarsi utile soprattutto nei piccoli centri. All'indirizzo dei senatori Elia e Schifani, riguardo alla riscossione delle entrate degli enti previdenziali, rileva che l'esazione mediante ruolo tiene conto dell'autotassazione invalsa anche nel pagamento degli oneri parafiscali. L'innovazione introdotta concerne soltanto la fase esecutiva, con la sostituzione del ruolo al decreto ingiuntivo; in ogni caso l'ente previdenziale rimane il vero titolare del rapporto e l'esattore dovrà agire secondo le istruzioni impartite. Circa le preoccupazioni motivate in relazione al principio di buon andamento della pubblica amministrazione ricorda che l'INPS riscuote mediante decreto ingiuntivo soltanto il 10 per cento delle somme alle quale avrebbe diritto. In riferimento alla formula che compare alla lettera b) "di natura non tributaria" fa presente che il debitore avrà sempre come proprio interlocutore l'ente titolare del credito, il quale non viene comunque minimamente espropriato. Ai concessionari potrà essere affidata anche la riscossione di entrate non tributarie, come è il caso della futura tariffa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, circostanza che potrebbe determinare benefici effetti in termini di aggio esattoriale. Tale sistema non potrà naturalmente ripercuotersi in modo negativo sul contribuente nel campo della tutela giurisdizionale.

Secondo il senatore MARCHETTI la lettura dello schema di parere fornita dal senatore Besostri lo conferma nei dubbi prima segnalati in quanto, mentre alcuni rilievi sono certamente pertinenti, altre questioni dovrebbero invece essere lasciate alla valutazione della Commissione di merito. Preannuncia pertanto un proprio voto di astensione. Il senatore SCHIFANI si associa alle considerazioni del senatore Marchetti, pur notando che la rilevanza della delega legislativa giustifica un'attenzione particolare da parte della prima Commissione. Il relatore BESOSTRI fa presente che dalla stessa Commissione di merito gli è pervenuta la sollecitazione a redigere un parere articolato e puntuale. Il senatore GASPERINI, più in generale, si chiede se sia legittimo conferire ad un soggetto privato una potestà tipica dello Stato come la riscossione dei tributi, in quanto soltanto l'organo pubblico può improntare la propria azione ai principi di imparzialità e di buon andamento. Segnala quindi la propria preoccupazione; si domanda cosa accadrebbe se ad un privato fosse delegata una funzione di giustizia.

Il presidente VILLONE osserva che secondo l'interpretazione comunemente fornita dell'articolo 97 della Costituzione si ravvisa in questa norma un invito all'efficienza con la disponibilità di strumenti non solo privatistici, senza che ciò comporti il mancato rispetto di altri principi costituzionali. Anche a giudizio del senatore ELIA qualche perplessità al riguardo è giustificata, ma il sistema delle concessioni, largamente adottato in passato, ha già ricevuto un cospicuo ridimensionamento.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di redigere il parere secondo le osservazioni e condizioni anticipate nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 15,45.