302ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

BISCARDI


        Interviene il sottosegretario di Stato per l’università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.
        La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(3399) PAGANO ed altri: Disposizioni su ricercatori universitari
(3477)
MANIS ed altri: Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari
(3554)
BEVILACQUA ed altri: Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori
(3644)
CÒ ed altri: Provvedimento per la docenza universitaria
(3672)
RIPAMONTI e CORTIANA: Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari
–  e petizione n. 530 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di testo unificato con il seguente nuovo titolo: Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università)

        Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – era stato avviato l’esame degli emendamenti da 3.0.201 a 3.0.15 (pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta), tra loro analoghi e volti ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 3. Ricorda altresì che gli emendamenti 3.0.201, 3.0.54 e 3.0.49 erano stati dichiarati decaduti e che gli emendamenti 3.0.33, 3.0.8 e 3.0.59 erano stati ritirati. Rammenta infine che il relatore aveva presentato l’emendamento 3.0.500.
        Il relatore MASULLO si sofferma sull’esposizione resa dal senatore Monticone nel suo intervento a conclusione della scorsa seduta, sottolineandone l’assai persuasivo richiamo in ordine alla possibile disfunzionalità conseguente a una piena indeterminatezza dei tempi di nomina dei vincitori di concorso. Tale ragionata posizione potrebbe forse condurre alla formulazione di una proposta subemendativa, volta a circoscrivere la facoltà di immissione in ruolo entro la data del 28 febbraio, rispettando la prassi del mondo universitario. D’altro canto, non debbono sottacersi le esigenze didattiche, le quali possono assumere diversa configurazione, così come è da tenere presente la presentazione alla Camera dei deputati da parte del Governo di un disegno di legge che reca, tra le varie sue disposizioni, altresì la previsione della possibilità di nomina in corso d’anno accademico. Alla luce dei diversi elementi e profili da contemperare, ritiene di riformulare il proprio emendamento 3.0.500 in un nuovo testo (recependo fra l’altro le indicazioni del senatore Lombardi Satriani), in ordine all’accoglimento del quale si rimette alla Commissione, sollecitando il Governo ad esprimere il proprio orientamento in materia.
        Il sottosegretario GUERZONI fa presente che, ove la Commissione ritenesse di introdurre la specificazione di un termine nel corso dell’anno accademico, quale il 1º marzo, derogatorio rispetto a quello ordinario del 1º novembre ai fini della nomina in ruolo, vi sarebbe da parte del Governo piena disponibilità a valutare tale opzione, la quale pare perseguire finalità del tutto ragionevoli, come quella di evitare chiamate di docenti per periodi troppo brevi dell’anno accademico. Conferma l’esistenza di una disposizione concernente analoga materia all’esame della Camera dei deputati, non ravvisando peraltro, in tale fatto, elemento che debba necessariamente condizionare la valutazione che la Commissione voglia fornire circa la soluzione più opportuna.
        Raccogliendo le osservazioni suesposte, il senatore MONTICONE presenta indi il subemendamento 3.0.500 (nuovo testo)/1.
        Sul subemendamento 3.0.500 (nuovo testo)/1 dichiara voto contrario il senatore LOMBARDI SATRIANI, in quanto tale proposta àncora a rigide scadenze di calendario la nomina in ruolo, trascurando così il fatto, di peculiare rilievo, che nella vita universitaria l’attività didattica non si risolve nel solo svolgimento di corsi ma si articola in attività di tutorato, seminariali, di specializzazione e altro ancora, che spesso è possibile condurre solo in periodi dell’anno accademico non occupati prevalentemente dai corsi. La facoltà di disporre le nomine in ruolo e i trasferimenti nel corso di tutto l’anno accademico non è dunque finzione o regalia bensì risponde a motivate esigenze. La proposta recata dal subemendamento in esame, pur presentando elementi di piena ragionevolezza, appare invece improntata ad un rigorismo eccessivo.
        Il senatore ASCIUTTI fa presente che negli interventi sin qui svolti si fa mostra di avere cura delle esigenze di tutti tranne che degli studenti. Dichiara pertanto il proprio voto contrario al subemendamento 3.0.500 (nuovo testo)/1, così come anticipa voto contrario allo stesso emendamento 3.0.500 (nuovo testo).
        Il relatore MASULLO dichiara il proprio voto di astensione sul subemendamento 3.0.500 (nuovo testo)/1.
        Posto indi in votazione, il subemendamento 3.0.500 (nuovo testo)/1 è respinto.
        Sull’emendamento 3.0.500 (nuovo testo), il senatore MONTICONE dichiara il proprio voto contrario, a ciò indotto dalla valutazione di quelli che sono gli interessi degli studenti e inequivoci profili di corretto funzionamento del sistema universitario.
        Il senatore BEVILACQUA rileva con sconcerto la scarsa coesione della maggioranza, che rischia di compromettere la sollecita deliberazione di un provvedimento che sembrava finalmente prossimo all’approvazione. Dichiara il voto di astensione del suo Gruppo sull’emendamento 3.0.500 (nuovo testo).
        Il relatore MASULLO, richiamandosi alle osservazioni svolte nel suo precedente intervento, dichiara il proprio voto di astensione altresì sull’emendamento 3.0.500 (nuovo testo).

        La Commissione approva l’emendamento 3.0.500 (nuovo testo). Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 3.0.39, 3.0.44 e 3.0.15 (tra loro analoghi).
        Si passa quindi all’esame dei restanti emendamenti volti ad aggiungere articoli aggiuntivi all’articolo 3, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Anzitutto, si procede all’esame degli emendamenti da 3.0.202 a 3.0.9 (tra loro analoghi).
        È dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l’emendamento 3.0.202.
        Il senatore BRIGNONE sottoscrive l’emendamento 3.0.210, che dà per illustrato.
        I senatori RONCONI, LOMBARDI SATRIANI, NAVA, PACE, BERGONZI e MANIS danno per illustrati rispettivamente gli emendamenti 3.0.55, 3.0.16, 3.0.34, 3.0.40, 3.0.60 e 3.0.9.
        Il senatore ASCIUTTI sottoscrive l’emendamento 3.0.45, che dà per illustrato.
        Su tutti tali emendamenti dà parere contrario il relatore MASULLO. Analogo parere contrario è reso dal sottosegretario GUERZONI, che fa presente come siffatte proposte emendative importino la soppressione dello straordinariato, compiendo una scelta che pare avere la sua sede naturale ed esclusiva in una riforma dello stato giuridico.
        I senatori BERGONZI e NAVA ritirano rispettivamente gli emendamenti 3.0.60 e 3.0.34, annunciando voto di astensione sugli altri emendamenti con analogo testo.
        Il senatore ASCIUTTI dichiara anch’egli il proprio voto di astensione.
        Posti ai voti in un’unica votazione, gli emendamenti da 3.0.210 a 3.0.9 sono respinti.
        Il PRESIDENTE dichiara preclusi da precedenti votazioni gli emendamenti da 3.0.208 a 3.0.61 (tra loro analoghi), dopo che il sottosegretario GUERZONI – con cui concorda il relatore MASULLO – ha fatto presente come il riferimento alle procedure per l’inquadramento, contenuto in tali proposte emendative, non trovi più rispondenza nel testo quale deliberato dalla Commissione.
        Si passa all’esame degli emendamenti da 3.0.203 a 3.0.62 (tra loro identici).
        Gli emendamenti 3.0.203 e 3.0.51 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti.
        I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 3.0.57, 3.0.18, 3.0.36, 3.0.42, 3.0.47 (fatto proprio dal senatore ASCIUTTI) e 3.0.62.
        Il senatore MANIS illustra l’emendamento 3.0.11, volto a vanificare gli effetti di una sentenza del Consiglio amministrativo della regione Siciliana: come già nel caso del coordinamento dei gruppi di ricerca e dell’elettorato passivo per i professori a tempo pieno, è infatti inaudito che i principi legislativi siano travolti da sentenze amministrative.
        Previo parere favorevole del relatore MASULLO e del sottosegretario GUERZONI, tali emendamenti – tra loro identici – sono posti ai voti in un’unica votazione e accolti.
        Si passa all’esame degli emendamenti 3.0.204 e 3.0.12, tra loro identici.
        L’emendamento 3.0.204 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.
        Il senatore MANIS illustra il 3.0.12, a sua volta teso a vanificare una sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, che impone un elettorato attivo e passivo distinto per le fasce di docenza, con evidente limitazione dell’autonomia universitaria.
        Previo parere contrario del relatore MASULLO e del sottosegretario GUERZONI, l’emendamento 3.0.12 è posto ai voti e respinto.
        Si passa all’esame degli emendamenti da 3.0.205 a 3.0.13, tra loro identici.
        L’emendamento 3.0.205 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.
        In assenza del senatore Lorenzi, il senatore BRIGNONE fa proprio e ritira l’emendamento 3.0.212, in considerazione del parere contrario su di esso espresso dalla Commissione bilancio.
        Anche il senatore MANIS ritira l’emendamento 3.0.13, stante la contrarietà manifestata dalla 5ª Commissione.
        Il presidente BISCARDI dichiara preclusi da precedenti votazioni gli emendamenti 3.0.206 e 3.0.53, fra loro identici. Dichiara poi decaduto per assenza del proponente l’ emendamento 3.0.209 (nuovo testo).
        Il senatore ASCIUTTI ritira l’emendamento 3.0.213, a causa del parere contrario su di esso espresso dalla Commissione bilancio; ritira altresì – per lo stesso motivo – l’ emendamento 3.0.214, invitando comunque il Governo a valorizzare i docenti che abbiano già superato un concorso, tanto più che nella terza fascia dei professori ricercatori saranno inseriti anche docenti che non hanno mai superato alcuna selezione.
        Dopo che il sottosegretario GUERZONI ha assicurato l’attenzione del Governo alla tematica sottesa all’emendamento 3.0.214, il senatore ASCIUTTI ritira infine l’ emendamento 3.0.215 (che ha sua volta registrato il parere contrario della Commissione bilancio) auspicando tuttavia che anche in questo caso il Governo sia sensibile alla questione ivi posta.
        In assenza dei proponenti, il PRESIDENTE dichiara decaduti gli emendamenti 3.0.19, 3.0.4 e 3.0.5.
        Il senatore LOMBARDI SATRIANI illustra l’emendamento 3.0.37. Indi, in considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, lo ritira, lamentando tuttavia che ad esso non sia stato possibile rinvenire adeguata copertura finanziaria. Auspica comunque che il Governo voglia prestare attenzione ai suoi contenuti.
        Il PRESIDENTE ricorda che l’emendamento Tit.200 è stato ritirato nella seduta del 22 aprile; indi, concluso l’esame degli emendamenti, comunica che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno, che i rispettivi presentatori rinunciano ad illustrare:
        «La 7ª Commissione permanente del Senato,

        in sede di discussione dei disegni di legge nn. 3399 e abbinati, recanti disposizioni sui ricercatori universitari,
            considerata la situazione di profondo disagio nella quale versano i medici ricercatori confermati – già titolari di contratto di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, erano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 50 del medesimo decreto e svolgevano attività di assistenza e cura presso le cliniche e policlinici universitari e che attualmente risultano alle dipendenze dell’università con qualifica diversa da quella di professore associato o professore ordinario,
        invita il Governo
            a valutare l’opportunità di indire una sessione straordinaria dei giudizi di idoneità al ruolo dei professori associati, con le modalità già a suo tempo operative relativamente alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato».

0/3399-3477-3554-3644-3672/1/7

Toniolli

        «La 7ª Commissione permanente del Senato,

        in sede di discussione dei disegni di legge nn. 3399 e abbinati, recanti disposizioni sui ricercatori universitari,
            tenuto conto della situazione in ordine alle aspettative che si sono accumulate nell’ultimo ventennio dopo la riforma dei concorsi a cattedra,
        invita il Governo
            ad attivarsi nei prossimi concorsi a cattedra secondo la normativa attualmente vigente, nei modi ritenuti più opportuni, affinché il bando per professori associati con oltre dieci anni di anzianità di servizio trovi una qualche preferenza».

0/3399-3477-3554-3644-3672/2/7

Toniolli

        «La 7ª Commissione permanente del Senato,

        in sede di discussione dei disegni di legge nn. 3399 e abbinati, recanti disposizioni sui ricercatori universitari,
            in considerazione delle sperequazioni in materia di età per il collocamento a riposo del personale docente, prodottesi nel sovrapporsi di molteplici norme intervenute a partire dagli anni ’70 (come ad esempio l’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382), produttive tra l’altro di disfunzioni nell’organizzazione didattica,
        impegna il Governo
            ad assumere un’iniziativa legislativa organicamente riordinatrice della materia».

0/3399-3477-3554-3644-3672/3/7

Masullo, relatore

        «La 7ª Commissione permanente del Senato,

        in sede di discussione dei disegni di legge nn. 3399 e abbinati, recanti disposizioni sui ricercatori universitari,
        impegna il Governo
            ad assumere le opportune iniziative affinchè a tutti i professori ricercatori si applichino le medesime normative in termini di compiti scientifici ed obblighi didattici».

0/3399-3477-3554-3644-3672/4/7

Asciutti

        «La 7ª Commissione permanente del Senato,

        in sede di discussione dei disegni di legge nn. 3399 e abbinati, recanti disposizioni sui ricercatori universitari,
        impegna il Governo
            ad adottare atti amministrativi finalizzati a chiarire che i professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all’attività didattica e di ricerca nonchè il coordinamento dei gruppi di ricerca».

0/3399-3477-3554-3644-3672/6/7    Lombardi Satriani, Bergonzi, Monticone, Rescaglio, Bruno Ganeri, Donise

        Il senatore MANIS illustra invece il seguente ordine del giorno, facendo osservare al Sottosegretario che il riferimento da lui fatto nella seduta di ieri al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 per quanto riguarda il coordinamento dei centri di ricerca riguarda solo i professori ordinari e non gli associati, sì da rendere assolutamente indispensabile un atto interpretativo:

        «La 7ª Commissione permanente del Senato,

        in sede di discussione dei disegni di legge nn. 3399 e abbinati, recanti disposizioni sui ricercatori universitari,
            tenuto conto della prassi vigente che vede i professori ordinari unici titolari della direzione dei centri di ricerca, anche a fronte della progressiva confusione ingenerata dagli statuti universitari che dispongono in materia non uniformemente,
        impegna il Governo
        ad emanare un provvedimento amministrativo che elimini la confusione interpretativa in materia, estendendo a tutti i docenti, ricercatori compresi e figure equiparate, la potenziale titolarità ad assumere la direzione dei centri, laboratori e servizi strumentali all’attività didattica e di ricerca, nonchè il coordinamento dei gruppi di ricerca e la responsabilità di progetti nazionali di ricerca».

0/3399-3477-3554-3644-3672/5/7    Manis, Bevilacqua, Marri, Lorenzi, Asciutti, Pace

        Il relatore MASULLO si esprime in senso favorevole su tutti gli ordini del giorno, ad eccezione del n. 2 del senatore Toniolli.

        Il sottosegretario GUERZONI accoglie tutti gli ordini del giorno come raccomandazione, ad eccezione del n. 6 del senatore Lombardi Satriani, che accoglie pienamente.
        Il senatore MANIS lamenta l’accoglimento affievolito riservato al proprio ordine del giorno n. 5, di fatto analogo al n. 6 del senatore Lombardi Satriani.
        Il senatore ASCIUTTI critica fortemente la scelta del Governo di accogliere il proprio ordine del giorno n. 4 solo come raccomandazione, dal momento che all’assunzione su di esso di un pieno impegno del Governo era connesso l’atteggiamento collaborativo manifestato finora dal Gruppo Forza Italia.
        Il relatore MASULLO chiede conferma che anche il proprio ordine del giorno n. 3 sia stato accolto solo come raccomandazione.
        Il sottosegretario GUERZONI conferma gli esiti annunciati.
        Il senatore MANIS dichiara conseguentemente di aggiungere la propria firma all’ordine del giorno n. 6 del senatore Lombardi Satriani.
        Concluso l’esame degli ordini del giorno, il senatore LOMBARDI SATRIANI segnala l’esigenza di un coordinamento affinchè i professori ricercatori siano esonerati dalla prova didattica non solo nelle procedure di concorso per professore associato, bensì anche in quelle per professore ordinario.
        Il sottosegretario GUERZONI osserva che la prova didattica è prevista solo nelle procedure per professore associato.
        Il senatore LOMBARDI SATRIANI paventa tuttavia interpretazioni capziose, secondo cui nei concorsi per professore ordinario potrebbe essere richiesta la prova didattica ai soli candidati provenienti dalla fascia di professore ricercatore. Chiede pertanto al Sottosegretario un intervento chiarificatore che resti quanto meno agli atti in funzione interpretazione autentica del disposto legislativo.
        Il relatore MASULLO osserva che, effettivamente, la legge n. 210 del 1988, che ha dettato nuove norme per il reclutamento dei docenti universitari, ha previsto – nelle procedure di concorso per professore ordinario – la prova didattica per tutti i candidati non provenienti dalla fascia degli associati.
        Il sottosegretario GUERZONI rileva che la
ratio della legge n. 210 era quella di prevedere una prova didattica per tutti coloro che non l’avessero già sostenuta precedentemente; avendo il provvedimento che la Commissione si accinge ad approvare stabilito che anche i ricercatori superino una prova didattica, ne consegue che essi non dovranno sostenerla nuovamente all’atto della partecipazione ad un concorso per ordinari.
        Il relatore MASULLO dà atto al senatore Lombardi Satriani della fondatezza delle sue argomentazioni; si dichiara tuttavia contrario a procedere a coordinamenti in questa fase.
        Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso.
        Il senatore ASCIUTTI ritiene che l’approvazione del testo unificato istitutivo della terza fascia per i ricercatori sia nell’interesse di tutte le forze politiche. Non può non rilevare, tuttavia, che si siano determinati incresciosi equivoci con il Governo: alcuni emendamenti che avevano registrato il parere contrario della Commissione bilancio e un cui accoglimento avrebbe conseguentemente determinato il trasferimento del disegno di legge alla sede referente sono stati infatti ritirati nel presupposto che il Governo avrebbe preso impegni significativi su specifiche tematiche. Gli ordini del giorno presentati sono stati invece accolti, con una sola eccezione, come mere raccomandazioni. L’alto senso di responsabilità delle opposizioni impedisce loro, in questa fase, di ritirare il consenso alla conclusione della discussione in sede deliberante, come altrimenti sarebbe stato naturale. Resta tuttavia la delusione per la scarsa sensibilità dimostrata dal Governo a problematiche reali, quale l’accorpamento nella terza fascia di tre diverse figure professionali (i ricercatori, gli assistenti nel ruolo di esaurimento e i tecnici laureati di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980) attualmente caratterizzate da diversi regimi normativi e giuridici. Si augura comunque che l’ordine del giorno n. 4, da lui presentato al fine di uniformare la normativa relativa a tutti i professori ricercatori in termini di compiti scientifici ed obblighi didattici, ed accolto solo come raccomandazione, abbia ciò non di meno un seguito. Si augura altresì che la Camera dei deputati riceva il testo che il Senato si accinge a trasmetterle con animo sereno e non intenda restituirlo completamente stravolto.
        Il senatore MANIS, a nome del Gruppo Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti – Popolari per l’Europa, preannuncia voto favorevole sul provvedimento. Benchè su di esso permangano non poche perplessità (dovute fra l’altro alla mancata istituzione del ruolo unico, al rinvio alla competenza statutaria per l’attribuzione dell’elettorato passivo ai ricercatori, alla mancata confutazione di alcune sentenze amministrative del tutto improprie), esso rappresenta infatti un passo significativo verso la riforma dello stato giuridico e corrisponde a molte delle sollecitazioni avanzate dalle categorie interessate.
        Anche il senatore BERGONZI esprime un giudizio positivo sul provvedimento. Esso rappresenta infatti a suo giudizio una congrua valorizzazione del ruolo dei ricercatori e migliora significativamente l’ordinamento universitario. Nonostante gli inevitabili limiti, già evidenziati dal senatore Manis, esso è dunque meritevole di un convinto voto favorevole. Il dibattito cui ha dato origine deve d’altronde rappresentare, prosegue, un incentivo per affrontare in tempi solleciti la più ampia riforma dello stato giuridico della docenza. Rivolge infine un sincero ringraziamento al relatore per l’impegno profuso.
        Il senatore MONTICONE preannuncia a sua volta il voto favorevole del Gruppo Partito Popolare Italiano, sottolineando con soddisfazione la circostanza che la Commissione ha mantenuto l’impegno assunto di esaminare con sollecitudine i provvedimenti in titolo. Si associa poi ai ringraziamenti al relatore, estendendoli a tutti i membri della Commissione e al rappresentante del Governo, ed auspica che il provvedimento che la Commissione si accinge ad approvare sia davvero il primo passo verso la riforma dello stato giuridico.
        Anche il senatore NAVA manifesta soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione, che valorizza le competenze scientifiche dei ricercatori al servizio delle giovani generazioni. Esprime altresì l’auspicio che il provvedimento, per alcuni versi ancora incompiuto, possa essere migliorato nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento.
        Il senatore PACE preannuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, rimarcando il contributo reso dall’opposizione. Pur con le perplessità che inevitabilmente suscita, il provvedimento rappresenta infatti un risultato significativo che la Camera dei deputati potrà ulteriormente affinare.
        Il senatore LOMBARDI SATRIANI dichiara infine il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra – L’Ulivo su un provvedimento che corrisponde in maniera pienamente soddisfacente alle esigenze del mondo universitario. Sottolinea poi la coerenza politica del suo schieramento, che si è assunto non solo l’onere della presentazione del disegno di legge n. 3399, ma anche quello dell’incarico di relatore. A tale proposito, rivolge un sincero ringraziamento al senatore Masullo.
        Il relatore MASULLO ritiene che il ringraziamento più efficace che si possa rivolgere al lavoro svolto sia l’apprezzamento del risultato conseguito: esso testimonia che il lavoro congiunto di tutti gli schieramenti politici nell’interesse comune consente di raggiungere obiettivi cospicui e ben fa sperare per il futuro lavoro parlamentare. Il provvedimento, come modificato nel corso dell’esame da parte della Commissione, lascia senz’altro adito qualche amarezza: si tratta tuttavia dell’inevitabile risultato di mediazioni successive che, nel loro complesso, hanno comunque consentito di procedere nel senso della semplificazione del complesso sistema del personale universitario.
        Dopo che il sottosegretario GUERZONI si è associato ai ringraziamenti al relatore e alla Commissione, la Commissione – previo conferimento al Presidente del mandato ad apportare le correzioni di coordinamento che si rendessero necessarie – approva infine il disegno di legge nel suo complesso, che assume il seguente nuovo titolo: «Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università», con assorbimento della petizione n. 530.
        
La seduta termina alle ore 16,30.

 


EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 3399-3477-3554-3644-3672

        Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. .....

        1. Il comma 6 dell’articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente:

        “6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono di norma dal primo novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell’anno accademico. Nel caso in cui l’interessato provenga dai ruoli di altre università, l’anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra le università interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facoltà di provenienza“».

3.0.500


Masullo, relatore

        All’emendamento 3.0.500 (nuovo testo), capoverso 6, primo periodo, sostituire le parole: «dal 1º novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività funzionali alla programmazione delle attività didattiche da svolgere nella parte residua dell’anno accademico» con le seguenti: «dal 1º novembre o dal 1º marzo» e, al secondo periodo, aggiungere, dopo le parole: «l’anticipo della decorrenza» le seguenti: «al 1º marzo».

3.0.500  (Nuovo testo)/1


Monticone

        Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. .....

        1. Il comma 6 dell’articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente:

        “6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono dal primo novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività funzionali alla programmazione delle attività didattiche da svolgere nella parte residua dell’anno accademico. Nel caso in cui l’interessato provenga dai ruoli di altre università, l’anticipo della decorrenza può essere disposto soltanto a seguito di nulla osta della facoltà di provenienza approvato dagli organi accademici competenti“».

3.0.500  (Nuovo testo)


Masullo, relatore

        Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. .....

        1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell’anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all’attività didattica dell’anno accademico in corso».

3.0.201  (già 3.0.21)


Cò, Crippa, Russo Spena

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell’anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all’attività didattica dell’anno accademico in corso».

3.0.54


Ronconi

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell’anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all’attività didattica dell’anno accademico in corso».

3.0.33


Nava, Bruno Ganeri

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell’anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all’attività didattica dell’anno accademico in corso».

3.0.39


Bevilacqua, Marri, Pace, Campus

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell’anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all’attività didattica dell’anno accademico in corso».

3.0.44


Toniolli

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell’anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all’attività didattica dell’anno accademico in corso».

3.0.49


Ripamonti, Cortiana

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in corso d’anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all’attività didattica dell’anno accademico in corso».

3.0.8


Manis

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in corso d’anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all’attività didattica dell’anno accademico in corso».

3.0.59


Bergonzi

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell’anno. Le strutture didattiche dovranno assegnare loro, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all’attività didattica dell’anno accademico nel quale vengono nominati».

3.0.15


Lombardi Satriani, Bruno Ganeri

        Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. ....

        1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza periodo di prova».

3.0.202  (già 3.0.22)


Cò, Crippa, Russo Spena

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova».

3.0.210  (già 3.0.1)


Lorenzi

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova».

3.0.55


Ronconi

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova».

3.0.16


Lombardi Satriani, Bruno Ganeri

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova».

3.0.34


Nava, Bruno Ganeri

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova».

3.0.40


Bevilacqua, Marri, Pace, Campus

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova».

3.0.45


Toniolli

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova».

3.0.60


Bergonzi

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono esentati dallo svolgimento del periodo di prova».

3.0.9


Manis

        Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. ....

        1. Fino al compimento delle procedure per l’inquadramento di cui al comma 1 dell’articolo 1, la composizione dei consigli di facoltà e la partecipazione dei ricercatori agli organi accademici della didattica e del coordinamento della ricerca rimangono quelle previste dagli attuali statuti».

3.0.208  (già 3.0.28)


Monticone

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. Fino all’avvio delle procedure per l’inquadramento di cui al comma 1 dell’articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

3.0.211  (già 3.0.2)


Lorenzi

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. Fino all’avvio delle procedure per l’inquadramento di cui al comma 1, dell’articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

3.0.56


Ronconi

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. Fino all’avvio delle procedure per l’inquadramento di cui al comma 1 dell’articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

3.0.17


Lombardi Satriani, Bruno Ganeri

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. Fino all’avvio delle procedure per l’inquadramento di cui al comma 1 dell’articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

3.0.23


Cò, Crippa, Russo Spena

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. Fino all’avvio delle procedure per l’inquadramento di cui al comma 1 dell’articolo 1, le modalità di partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimangono quelle previste dagli statuti».

3.0.10


Manis

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. Fino all’avvio delle procedure per l’inquadramento di cui al comma 1 dell’articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

3.0.35


Nava

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. Fino all’avvio delle procedure per l’inquadramento di cui al comma 1 dell’articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

3.0.41


Bevilacqua, Marri, Pace, Campus

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. Fino all’avvio delle procedure per l’inquadramento di cui al comma 1 dell’articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

3.0.46


Toniolli

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. Fino all’avvio delle procedure per l’inquadramento di cui al comma 1 dell’articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

3.0.50


Ripamonti, Cortiana

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. Fino all’avvio delle procedure per l’inquadramento di cui al comma 1 dell’articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

3.0.61


Bergonzi

        Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. ....

        1. La lettera b) del quarto comma dell’articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

3.0.203  (già 3.0.24)


Cò, Crippa, Russo Spena

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. La lettera b) del quarto comma dell’articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

3.0.57


Ronconi

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. La lettera b) del quarto comma dell’articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

3.0.18


Lombardi Satriani, Bruno Ganeri

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. La lettera b) del quarto comma dell’articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

3.0.11


Manis

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. La lettera b) del quarto comma dell’articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

3.0.36


Nava

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. La lettera b) del quarto comma dell’articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

3.0.42


Bevilacqua, Marri, Pace, Campus

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. La lettera b) del quarto comma dell’articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

3.0.47


Toniolli

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. La lettera b) del quarto comma dell’articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

3.0.51


Ripamonti, Cortiana

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. La lettera b) del quarto comma dell’articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

3.0.62


Bergonzi

        Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. ....

        1. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 143, si interpreta nel senso che gli atenei possono anche prevedere che:

            a) le rappresentanze dei professori e dei ricercatori negli organi collegiali siano espressi attraverso elettorati attivi e passivi comuni;

            b) siano poste limitazioni nel cumulo di cariche accademiche».

3.0.204  (già 3.0.25)


Cò, Crippa, Russo Spena

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 143, si interpreta nel senso che gli atenei possono anche prevedere che:

            a) le rappresentanze dei professori e dei ricercatori negli organi collegiali siano espressi attraverso elettorati attivi e passivi comuni;

            b) siano poste limitazioni nel cumulo di cariche accademiche».

3.0.12


Manis

        Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. ....

        1. Al comma 4 dell’articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Nel caso delle unviersità sede di policlinici a gestione diretta, si tiene conto anche dei trasferimenti erogati sui fondi regionali per la sanità“».

3.0.205  (già 3.0.26)


Cò, Crippa, Russo Spena

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. Al comma 4 dell’articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Nel caso delle università sede di Policlinici a gestione diretta, si tiene conto anche dei trasferimenti erogati sui fondi regionali per la sanità“».

3.0.212  (già 3.0.3)


Lorenzi

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. Al comma 4 dell’articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Nel caso delle università sede di Policlinici a gestione diretta, si tiene conto anche dei trasferimenti erogati sui fondi regionali per la sanità“».

3.0.13


Manis

        Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. ....

        1. Tutti i componenti del consiglio di facoltà votano per l’elezione del preside».

3.0.206  (già 3.0.52)


Cò, Crippa, Russo Spena

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

«Art. ...

        1. Tutti i componenti del consiglio di facoltà votano per l’elezione del preside».

3.0.53


Manis

        Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. ....

        1. È estesa ai titolari del contratto di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, la seconda tornata dei giudizi idoneativi prevista dall’articolo 52, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, purchè alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382 risultassero in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 50, comma 1, n. 3), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 382 e svolgessero attività di assistenza e cura presso le cliniche e policlinici universitari e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio alle dipendenze dell’Università con qualifica diversa da quella di professore associato o professore ordinario.

        2. Le commissioni giudicatrici saranno composte nello stesso modo o comunque più aderente possibile a quelle già designate per la seconda tornata dei giudizi idoneativi a professore associato.
        3. L’inquadramento nel ruolo dei professori universitari associati di coloro che sosterranno con esito positivo i giudizi di idoneità di cui al presente articolo, avrà effetto ai fini giuridici nell’anno accademico 1984-85 ed ai fini economici dalla data della effettiva presa di servizio.
        4. Sono parimenti ammessi alla seconda tornata di giudizi di idoneità per professore associato gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, che entro l’anno accademico 1979-80 abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica, quest’ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime».

3.0.209  (Nuovo testo)


Toniolli

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

«Art. ...

        1. Fermo restando il trattamento economico e la relativa progressione nel ruolo dei professori universitari di I fascia, lo stipendio dei professori di II fascia è pari al 90 per cento di quello spettante, a parità di posizione, ai professori di I fascia. Lo stipendio dei professori ricercatori appartenenti alla III fascia, a parità di posizione, è pari al 90% di quello spettante ai professori di II fascia.

        2. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ’Fondo specialè dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

3.0.213 (già 3.0.29)


Asciutti

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

«Art. ...

        1. È consentito l’inquadramento definitivo, secondo la procedura dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche in deroga alle previsioni dell’articolo 50 sui requisiti di partecipazione ai giudizi d’idoneità a professore universitario di seconda fascia, di coloro che hanno superato favorevolmente il giudizio d’idoneità indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1989, essendo stati comunque ammessi a parteciparvi con riserva.

        2. Nel caso d’inquadramento presso università diversa da quella di provenienza dell’idoneo, il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce con proprio decreto il relativo budget».

3.0.214 (già 3.0.30)


Asciutti

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. All’articolo 52, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, sono aggiunti i seguenti periodi: “Quest’ultima tornata è altresì estesa, previa riapertura dei termini, anche ai titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia svolgenti attività d’assistenza e cura oltre i limiti di contratto, ai medici interni (assistenti e aiuti) delle cliniche e dei policlinici universitari ed ai tecnici laureati, ancorché assunti in ruolo dopo l’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, purché abbiano maturato almeno un triennio di servizio alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 4 luglio 1989 ed abbiano svolto tre anni d’attività didattica e scientifica, quest’ultima comprovata da pubblicazioni edite e documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento del medesimo servizio. Sono comunque fatti salvi gli effetti favorevoli della partecipazione dei medesimi aventi diritto alla tornata dei giudizi idoneativi indetta con decreto ministeriale 4 luglio 1989“».

3.0.215 (già 3.0.31)


Asciutti

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ....

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le università devono adeguare i propri statuti alla nuova normativa.

        2. Sono abrogati il quarto comma dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, limitatamente alle parole da “il limite massimo“ fino a “200 ore“».

3.0.19


Ripamonti, Cortiana

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. I dipendenti dello Stato, con almeno 15 anni di servizio presso l’Amministrazione statale e titolari di cattedra Jean Monnet in diritto comunitario dell’ambiente o diritto delle Comunità europee per il patrimonio culturale ed ambientale, possono, a domanda, prestare l’attività di docenza presso l’università, come figure ad esaurimento, acquisendo lo stato giuridico di professore universitario di prima fascia e mantenendo il trattamento economico dell’Amministrazione di provenienza.

        2. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il passaggio di carriera.
        3. Per il posto resosi vacante si applica la disciplina prevista per il collocamento fuori ruolo».

3.0.4


Castellani, Lubrano di Ricco

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. Le università, a domanda degli interessati, nominano i titolari delle cattedre europee Jean Monnet di diritto comunitario professori a contratto a tempo indeterminato, per gli insegnamenti di cui sono o sono stati titolari.

        2. I professori, nominati a contratto ai sensi del comma 1 e dipendenti di Amministrazioni pubbliche, vengono, a domanda, collocati fuori ruolo.
        3. Resta salva la possibilità da parte delle università di esercitare, nei confronti dei docenti di cui al comma 1, la facoltà di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1997.
        4. Per il posto resosi vacante, in seguito alla chiamata di cui al decreto di cui al comma 3, si applica la disciplina prevista per il collocamento fuori ruolo.
        5. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per il passaggio di carriera, restando il trattamento economico a carico dell’Amministrazione di provenienza».

3.0.5


Castellani, Lubrano di Ricco

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

        1. Ai professori ricercatori, associati ed ordinari, in servizio alla data del 12 luglio 1995, sono riconosciuti, ai fini della ricostruzione della carriera, i servizi prestati in qualità di docenti nella scuola media secondaria, entro i limiti e con le modalità di cui all’articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

        2. Coloro i quali, a motivo dell’entrata in vigore del dispositivo della sentenza n. 305 del 7 luglio 1995 della Corte costituzionale, non hanno potuto fruire del riconoscimento di cui al comma 1 possono chiederlo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi oneri gravano sui bilanci dell’università, con esclusione di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
        3. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel predisporre le disposizioni relative allo stato giuridico del personale universitario docente e dei ricercatori, detterrà anche le norme relative al riconoscimento in carriera dei servizi pregressi».

3.0.37


Nava, Bruno Ganeri, Lombardi Satriani

        Sostituire il titolo della legge con il seguente: «Istituzione della fascia bis-Professor del ruolo unico dei professori universitari».

Tit. 200  (già Tit. 1)


Lorenzi