TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

GIOVEDI' 11 MAGGIO 2000

412ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GIOVANELLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Francesco Ortolani, ordinario di geologia all'università Federico II di Napoli, ed i rappresentanti dei Comitati riuniti per Sarno Antonio Orza, Alfonso Esposito, Ciro Robustelli, Ferdinando Devivo e Andrea Annunziata.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 14,10.


PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle cause delle frane campane: audizioni del professor Ortolani e dei Comitati riuniti per Sarno

Il presidente GIOVANELLI dà conto che il coordinatore dei Comitati riuniti per Sarno, impossibilitato a presenziare ai lavori, ha delegato a tal fine i signori Antonio Orza, Alfonso Esposito, Ciro Robustelli, Ferdinando Devivo e Andrea Annunziata. Non facendosi osservazioni, si procede pertanto all'audizione.

Il signor ORZA, ricordata la genesi dei Comitati riuniti per Sarno, ne descrive l'intento sollecitatorio nei confronti delle istituzioni locali e nazionali, per risolvere le esigenze della collettività sorte dagli eventi franosi. Tra i molti problemi irrisolti, emerge l'incompletezza dei lavori di somma urgenza previsti dal decreto-legge n. 180 del 1998; solo la canalizzazione delle acque ruscellanti è stata parzialmente intrapresa, mentre le gare d'appalto sull'ospedale di Sarno sono lungi dall'esser state completate. Neppure gli interventi per le strade interpoderali, per il cimitero e per la via di fuga a San Vito - Sant'Eramo sono stati effettuati, come non è stato posto rimedio all'interruzione della strada tra Sarno, Siano e Bracigliano; quanto al crollo demografico registratosi ad Episcopio, esso riflette questioni economico-sociali di crescente gravità, delle quali è stato reso edotto il nuovo commissario di Governo Bassolino (che peraltro ha promesso l'installazione di un ufficio regionale informativo in paese). Si tratta di una cittadinanza la cui richiesta principale è quella della trasparenza amministrativa nelle opere di ricostruzione: un'esigenza condivisa anche dalla procura della Repubblica, che con le recenti inchieste giudiziarie (su aziende che controllano i lavori mediante il fenomeno del "nolo a freddo" e la fornitura di calcestruzzo) dimostra attenzione anche nei confronti dei fenomeni camorristici d'importazione.

Il signor DEVIVO invita a considerare il caso di Sarno un laboratorio sulle cause e sulle possibili soluzioni al problema del dissesto idrogeologico; finora invece non sono stati riscontrati nell'azione pubblica elementi soddisfacenti.

Il professor ORTOLANI, lamentata la lacuna di un sistema d'allarme (che si protrae a due anni dai fenomeni franosi di Sarno), giudica imprevedibili le dimensioni della catastrofe del 5 maggio 1998: esse consiglierebbero una maggiore apertura della comunità scientifica a contributi internazionali, stante l'inadeguatezza conoscitiva dimostrata finora (cui non si sottrae neppure la struttura scientifica installata a seguito della calamità). Il fenomeno delle colate rapide di fango va analizzato con l'osservazione preliminare dell'altezza della colata, per risalire ai punti d'innesco (che spesso coincidono con il taglio operato sul versante montuoso per farvi correre una strada o una mulattiera); la velocità del fango in caduta (dai 60 ai 100 chilometri all'ora) apportava notevoli quantità di sedimenti nell'area pedemontana, abbattendosi entro il raggio di un chilometro dopo l'espansione. Ancora più lunghi sono stati i percorsi fangosi quando si sono incanalati nei valloni pedemontani, ma ciò conferma la necessità di installare opere passive che canalizzino le colate controllandole ed indirizzandole lontano dall'ambiente antropizzato: al contrario, la messa in sicurezza in versanti inclinati fino a 60 gradi è impossibile, non essendo pensabile neppure lavorarci con mezzi il cui stesso arrivo produrrebbe sulla dorsale un rischio di frana.

Il signor ORZA aggiunge elementi conoscitivi sui reperti archeologici che esistono nell'area, nonché sull'effetto peggiorativo dovuto all'esistenza di cave e di discariche. Conferma poi la lamentela del signor ESPOSITO, secondo cui in luogo del promesso centro polifunzionale di protezione civile (che doveva contenere un presidio dei vigili del fuoco ed un eliporto) si va prospettando a Sarno l'allestimento di un campo di roulottes.

Il senatore MAGGI nella descrizione degli eventi ravvisa una preoccupante assenza del sistema di protezione civile facente capo al Dipartimento ovvero all'istituenda Agenzia; eppure, gli interventi di cui si apprende - erronei nella progettazione ed inefficaci nella realizzazione - sono la riprova della necessità di maggiori dettagli conoscitivi su come è stata gestita la ricostruzione. Ci si sarebbe attesi in proposito dal relatore una proposta di documento conclusivo estremamente illuminante sul punto, anche alla luce delle gravi denunce di ordine penale prospettate più volte nelle audizioni; la stessa delegazione che ha svolto un sopralluogo nelle aree colpite da catastrofi dovrebbe il prima possibile relazionare alla Commissione.

Dopo che i signori ANNUNZIATA ed ESPOSITO hanno enunciato la gravità dei problemi rappresentati dall'assenza rispettivamente di vie di fuga e di assistenza medica, il Presidente dichiara conclusa l'audizione. Sospende, quindi, la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, è ripresa alle ore 15,15.


IN SEDE REFERENTE

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, approvato dalla Camera dei deputati
(2149) DE CAROLIS e DUVA: Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva
(2687) RIPAMONTI ed altri: Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico
(3071) CO' ed altri: Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
(4147) SPECCHIA ed altri: Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti
(4188) BONATESTA: Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico
(4315) SEMENZATO: Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare
e petizioni nn. 324 e 652, nonché voto regionale n. 243, ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa all'esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 4273, assunto come testo base, volti ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3.

Il senatore SPECCHIA illustra brevemente l'emendamento 3.0.1 e, accogliendo il suggerimento rivoltogli dal sottosegretario CALZOLAIO, lo ritira riservandosi di riformularlo come emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo un successivo articolo del provvedimento.

L'emendamento 3.0.2 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore LASAGNA riformula l'emendamento 4.42 in un nuovo testo, interamente sostitutivo dell'articolo 4, che illustra brevemente. Ritira quindi gli emendamenti 4.43, 4.44, 4.45, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.54, 4.57, 4.55, 4.58, 4.60, 4.64, 4.65, 4.68 e 4.69.

Il presidente GIOVANELLI illustra gli emendamenti 4.71 e 4.53, il secondo dei quali potrebbe essere eventualmente riformulato in modo da tener conto dei contenuti delle proposte emendative degli altri senatori. Illustra quindi gli emendamenti 4.66 e 4.67. Rispondendo ad un'osservazione del senatore VELTRI - il quale rileva che sarebbe forse opportuno prevedere interventi dello Stato nel caso in cui le regioni omettesseero di adeguare le proprie leggi ai valori fissati sulla base di quanto previsto dall'articolo 4 del testo in esame - il Presidente sottolinea come, nell'emendamento 4.53, la questione dei rapporti tra Stato e regioni sia stata affrontata prevedendo l'intesa - in sede di adozione dei decreti con i quali vengono fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità - con la Conferenza unificata. D'altra parte, se da un lato le materie dell'ambiente e della sanità non sono ricomprese tra quelle di cui all'articolo 117 della Costituzione, dall'altro le regioni hanno sempre la possibilità - sancita dalla Corte costituzionale - di incidere sui limiti in questione mediante la normativa urbanistica.

Il senatore BORTOLOTTO illustra gli emendamenti 4.5, 4.8, 4.9, 4.11, 4.31, 4.32, 4.33 e 4.35 e coglie l'occasione per manifestare vive perplessità per quanto attiene agli emendamenti 4.66 e 4.67 del relatore, che appaiono poco rispettosi della sfera di competenza demandata alle regioni e recentemente riconosciuta dalla stessa Corte costituzionale.

Il senatore SPECCHIA illustra brevemente gli emendamenti 4.2, 4.13, 4.15, 4.21, 4.26, 4.27 e 4.36 ed aggiunge la propria firma agli emendamenti 4.31, 4.32 e 4.33.

Il presidente GIOVANELLI fa propri gli emendamenti 4.29 e 4.70 che riformula in un nuovo testo. Avverte quindi che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4273
Art. 3.

        Sostituire, l’articolo 3, con il seguente:

«Art. 3.

(Definizioni)


        1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

            a) esposizione: é la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

            b) limiti di esposizione: sono i valori di riferimento minimo e massimo entro i quali dovranno mantenersi le immissioni relative al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, ai fini della tutela della salute da effetti acuti;
            
c) valore di attenzione: é il valore massimo di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce la misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine;
            
d) obiettivo di qualità: é il complesso di obiettivi riguardanti il miglioramento delle tecnologie e dei metodi di risanamento disponibili al fine di consentire la minimizzazione dell’esposizione umana;
            
e) elettrodotto: é l’insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
            
f) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o piú trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
            
g) impianto fisso per telefonia mobile: é la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
            
h) impianto fisso per radiodiffusione: é la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica».

3.16

Manfredi, Rizzi, Lasagna

        Al comma 1, anteporre la lettera e) alla lettera a).

3.16 (Nuovo testo)

Manfredi, Rizzi, Lasagna

        Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

            «a) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della protezione della salute, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a);

            b) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla presente legge negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Tale valore costituisce misura di cautela anche per la protezione da possibili effetti a lungo termine, da fissarsi con valutazione del rapporto costo-benefici, per i fini di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b);
            
c) obiettivo di qualità è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, determinato dai singoli impianti o apparecchiature, da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l ’uso delle tecnologie e dei metodi di risanamento disponibili, al fine di consentire la minimizzazione progressiva dell’intensità dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie come definite dal comma 7 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c);».

3.17 (Nuovo testo)

Il Relatore

        Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

            «a) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della protezione della salute, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a);

            b) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla presente legge negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Tale valore costituisce misura di cautela anche ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine, da fissarsi con valutazione del rapporto costo-benefici, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b);
            
c) obiettivo di qualità è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, determinato dai singoli impianti o apparecchiature, da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l ’uso delle tecnologie e dei metodi di risanamento disponibili, al fine di consentire la minimizzazione progressiva dell’intensità e degli effetti, secondo le migliori tecnologie come definite dal comma 7 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c);».

3.17 (Secondo nuovo testo)

Il Relatore

        Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «come» fino alla fine con le seguenti: «come ulteriore valore cautelativo di immissione, unicamente ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine con particolare riferimento ai luoghi pubblici adibiti a permanenze prolungate o ad aree ad alta densità abitativa e che deve essere rispettato nei tempi e con le modalità stabilite dai piani di risanamento di cui agli articoli 4, 8 e 10 della presente legge».

3.18

Manfredi, Rizzi, Lasagna

        Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «immissione» con la seguente: «emissione».

3.19

Manfredi, Lasagna, Rizzi

        Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «prolungate» con le seguenti: «di qualsiasi durata».

3.1

Colla

        Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) obiettivo di qualità: è l’insieme delle tecnologie e modalità realizzative degli impianti volte a minimizzare, nel medio e lungo periodo, l’esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e a realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge e dal decreto ministeriale n. 381 del 1998, con riferimento alla protezione da possibili effetti a lungo termine».

3.20

Lasagna, Rizzi, Manfredi

        Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «è il» fino a: «disponibili» con le seguenti: «è il risultato degli interventi realizzabili nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l’uso di tecnologie e metodi di risanamento disponibili,».

3.21

Lasagna, Rizzi, Manfredi

        Sopprimere il comma 1, lettera g).

3.2

Serena

        Sopprimere il comma 1, lettera g).

3.3

Bonatesta, Specchia, Cozzolino, Maggi

        Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

            «l-bis) apparecchiature di uso domestico: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l’energia elettrica per svolgere attività attinenti alla vita domestica e/o per migliorare il comfort;

            l-ter) Apparecchiature di uso individuale: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l’energia elettrica, che è impiegata da un singolo utente e che lo accompagna nell’arco della giornata od in parte di essa;
            l-
quater) Apparecchiature di uso lavorativo: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l’energia elettrica per lo svolgimento di attività commerciali e/o produttive».

3.4

Maggi, Specchia

        Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

            «l-bis) apparecchiature di uso domestico: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l’energia elettrica per svolgere attività attinenti alla vita domestica e/o per migliorare il comfort;

            l-ter) Apparecchiature di uso individuale: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l’energia elettrica, che è impiegata da un singolo utente e che lo accompagna nell’arco della giornata od in parte di essa;
            l-
quater) Apparecchiature di uso lavorativo: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l’energia elettrica per lo svolgimento di attività commerciali e/o produttive».

3.22

Manfredi, Rizzi, Lasagna

        Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

            «l-bis) apparecchiature di uso domestico: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l’energia elettrica per svolgere attività attinenti alla vita domestica e/o per migliorare il comfort;

            l-ter) Apparecchiature di uso individuale: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l’energia elettrica, che è impiegato da un singolo utente e che lo accompagna nell’arco della giornata od in parte di essa;
            l-
quater) Apparecchiature di uso lavorativo: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l’energia elettrica per lo svolgimento di attività commerciali e/o produttive».

3.23

Veltri

        Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

            «l-bis) apparecchiature di uso domestico: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l’energia elettrica per svolgere attività attinenti alla vita domestica e/o per migliorare il comfort;

            l-ter) Apparecchiature di uso individuale: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l’energia elettrica, che è impiegato da un singolo utente e che lo accompagna nell’arco della giornata od in parte di essa;
            l-
quater) Apparecchiature di uso lavorativo: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l’energia elettrica per lo svolgimento di attività commerciali e/o produttive».

3.24

Rescaglio, Lo Curzio

        Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

            «l-bis) Gestori: tutti coloro che operano e prestano il loro servizio sul e all’interno del territorio italiano, includendo nel settore elettrico o delle telecomunicazioni coloro che gestiscono impianti o centrali che emettono radiazioni di natura elettromagnetica nelle province autonome, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano e nei relativi territori distaccati quali Vicariato, conventi, scuole, ospedali, ricoveri, cattedrali, chiese, stazioni radio (in riferimento alla stazione della Radio Vaticana di Roma), eccetera. La ragione oggettiva dell’inclusione di tali soggetti deriva dal fatto che le emissioni di radiazioni non ionizzanti, prodotte all’interno dei loro territori di pertinenza, risultano dannose ed inquinanti anche per il territorio italiano limitrofo, includendo quindi la stessa popolazione residente».

3.5

Bonatesta, Specchia, Maggi, Cozzolino

        Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

            «l-bis) Gestori: tutti coloro che operano e prestano il loro servizio sul e all’interno del territorio italiano, includendo nel settore elettrico o delle telecomunicazioni coloro che gestiscono impianti o centrali che emettono radiazioni di natura elettromagnetica nelle province autonome, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano e nei relativi territori distaccati quali Vicariato, conventi, scuole, ospedali, ricoveri, cattedrali, chiese, stazioni radio (in riferimento alla stazione della Radio Vaticana di Roma), eccetera. La ragione oggettiva dell’inclusione di tali soggetti deriva dal fatto che le emissioni di radiazioni non ionizzanti, prodotte all’interno dei loro territori di pertinenza, risultano dannose ed inquinanti anche per il territorio italiano limitrofo, includendo quindi la stessa popolazione residente».

3.6

Serena

        Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

            «l-ter) Installatore: l’impresa pubblica o privata che materialmente installa una struttura elettrica o per telecomunicazioni. L’impresa deve avere la certificazione professionale rilasciata dall’organo competente in materia e rilasciare un documento che attesti la perfetta esecuzione a regola d’arte dell’impianto installato con il certificato di collaudo della stessa».

3.7

Bonatesta, Specchia, Cozzolino, Maggi

        Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

            «l-ter) Installatore: l’impresa pubblica o privata che materialmente installa una struttura elettrica o per telecomunicazioni. L’impresa deve avere la certificazione professionale rilasciata dall’organo competente in materia e rilasciare un documento che attesti la perfetta esecuzione a regola d’arte dell’impianto installato con il certificato di collaudo della stessa».

3.8

Serena

        Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

            «l-quater) Appalto per installazione: deve essere bandito dall’ente gestore pubblico e privato, unitamente all’annessa produzione di documenti necessari a tale fine inerenti le procedure per l’installazione».

3.9

Specchia, Maggi, Cozzolino, Bonatesta

        Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

            «l-quater) Appalto per installazione: deve essere bandito dall’ente gestore pubblico e privato, unitamente all’annessa produzione di documenti necessari a tale fine inerenti le procedure per l’installazione».

3.10

Serena

        Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

            «l-quinquies) Sovrapposizione degli effetti: rappresentano la somma algebrico-matematica dei singoli effetti di ogni sorgente elettrica o elettromagnetica».

3.11

Specchia, Maggi, Cozzolino, Bonatesta

        Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

            «l-quinquies) Sovrapposizione degli effetti: rappresentano la somma algebrico-matematica dei singoli effetti di ogni sorgente elettrica o elettromagnetica».

3.12

Serena

        Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

            «l-sexies) Altre grandezze fisiche:
                1) La densità di corrente: si esprime in ampère al metro quadrato (A/m
2);

                2) L’assorbimento specifico: è espresso in Joule al chilogrammo (J/kg);
                3) Il tasso di assorbimento specifico: è espresso in Watt al chilogrammo (W/kg)».

3.13

Specchia, Maggi, Cozzolino, Bonatesta

        Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

            «l-sexies) Altre grandezze fisiche:
                1) La densità di corrente: si esprime in ampère al metro quadrato (A/m
2);

                2) L’assorbimento specifico: è espresso in Joule al chilogrammo (J/kg);
                3) Il tasso di assorbimento specifico: è espresso in Watt al chilogrammo (W/kg)».

3.14

Serena

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

            «1-bis. In sede di progettazione degli elettrodotti, dei ripetitori radiotelevisivi e per telefonia cellulare, al fine di calcolare i livelli di esposizione della popolazione ed evitare fenomeni di sovrapposizione, si deve tener conto dei campi elettrici e magnetici eventualmente già preesistenti».

3.15

Bortolotto, Pieroni, Ripamonti, De Luca Athos, Pettinato, Sarto

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:


«Art. 3-bis.

(Misure per la tutela dell’ambiente e del paesaggio - Obiettivi di qualità)


        1. Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonchè dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, gli elettrodotti devono correre in cavo interrato o devono altresì essere previste, in fase di progettazione, particolari misure al fine di evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali tutelati, qualora l’interramento non sia praticabile.

        2. Negli strumenti urbanistici e loro varianti, adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree esterne, le zone di interdizione e le zone di rispetto di cui all’articolo 4. All’interno di tali zone non è consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale o altra attività civile, industriale, commerciale e di tempo libero.
        3. Fatta salva la valutazione dell’impatto ambientale, paesaggistico e sanitario, gli elettrodotti possono essere costruiti solo al di fuori dei centri abitati e mantenendo una distanza minima di 500 metri dall’insediamento abitativo già esistente, o dalle aree aventi tale destinazione d’uso, anche se non già edificate.
        4. La stessa distanza di cui al comma 3 deve essere rispettata anche per le strutture elettriche e per telecomunicazioni esistenti, che devono essere trasferite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di violazione di tale obbligo il presidente della giunta regionale, entro i dodici mesi successivi, ordina d’ufficio, a spese del titolare dell’impianto o del legale rappresentante, la disattivazione coatta dell’impianto e la sua rimozione.
        5. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 4, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compresa fra 0 KHz e 300 GHz, e l’adeguamento di quelli già esistenti, devono avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione, e comunque entro i limiti stabiliti dalla presente legge».

3.0.1

Bonatesta, Specchia, Cozzolino, Maggi

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:


«Art. 3-bis.

(Misure per la tutela dell’ambiente e del paesaggio - Obiettivi di qualità)


        1. Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonchè dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, gli elettrodotti devono correre in cavo interrato o devono altresì essere previste, in fase di progettazione, particolari misure al fine di evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali tutelati, qualora l’interramento non sia praticabile.

        2. Negli strumenti urbanistici e loro varianti, adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree esterne, le zone di interdizione e le zone di rispetto di cui all’articolo 4. All’interno di tali zone non è consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale o altra attività civile, industriale, commerciale e di tempo libero.
        3. Fatta salva la valutazione dell’impatto ambientale, paesaggistico e sanitario, gli elettrodotti possono essere costruiti solo al di fuori dei centri abitati e mantenendo una distanza minima di 500 metri dall’insediamento abitativo già esistente, o dalle aree aventi tale destinazione d’uso, anche se non già edificate.
        4. La stessa distanza di cui al comma 3 deve essere rispettata anche per le strutture elettriche e per telecomunicazioni esistenti, che devono essere trasferite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di violazione di tale obbligo il presidente della giunta regionale, entro i dodici mesi successivi, ordina d’ufficio, a spese del titolare dell’impianto o del legale rappresentante, la disattivazione coatta dell’impianto e la sua rimozione.
        5. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 4, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compresa fra 0 KHz e 300 GHz, e l’adeguamento di quelli già esistenti, devono avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione, e comunque entro i limiti stabiliti dalla presente legge».

3.0.2

Serena


Art. 4.

        Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) alla determinazione dei limiti massimi e minimi di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, allo scopo, in particolare, di assicurare la protezione da possibili effetti a lungo termine.

4.42

Manfredi, Rizzi, Lasagna

        Sostituire l’articolo, con il seguente:


«Art. 4.

(Compiti dello Stato)


        1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

            a) alla determinazione dei limiti massimi e minimi di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della presente legge, degli obiettivi di qualità, allo scopo, in particolare, di assicurare la protezione da possibili effetti a lungo termine tenendo conto delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;

            b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonchè al coordinamento dell’attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati;
            
c) all’istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate;
            
d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all’articolo 10, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonchè alle migliori tecniche disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;
            
e) all’individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico;
            
f) alla realizzazione di accordi di programma con gli esercenti di elettrodotti e di impianti fissi per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell’ambiente e di tutelare il paesaggio;
            
g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
            
h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti e gli impianti di radiodiffusione; all’interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

        2. I limiti di esposizione e i valori di attenzione le tecniche di misurazione e di rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, previa valutazione dei costi e dei benefici attesi, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
            
a) rispettivamente per adulti e adolescenti inferiori a 12 anni, ferme restando, per i lavoratori e le lavoratrici, le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Ministro dell’ambiente, e sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata Stato-Regioni. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.
        3. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera
d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, e della Conferenza unificata Stato-Regioni.

        4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 10.000 milioni annue, a decorrere dall’anno 2000, in ragione di lire 8.000 milioni annue per le attività di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue per le attività di cui al comma 1, lettera c)».

4.42 (Nuovo testo)

Lasagna, Manfredi, Rizzi

        Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità».

4.71

Il Relatore

        Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «alla determinazione» inserire le seguenti: «, entro i limiti massimi di cui agli articoli 4-bis e 4-ter,».

        Conseguentemente, dopo l’articolo 4, inserire i seguenti:

        «Art. 4-bis. - (Limiti massimi di esposizione all’inquinamento elettromagnetico da bassa frequenza) – 1. I limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e di induzione magnetica a bassa frequenza per le lavoratrici ed i lavoratori del settore elettrico e derivati è fissato a 0,2 micro T e 500 V/m.

        2. I limiti massimi di esposizione per la popolazione per periodi di esposizione superiori a 4 ore al giorno è fissato a 0,2 micro T e 500 V/m.
        
3. Per periodi inferiori a quelli stabiliti dal comma 2 i valori massimi sono fissati in 1 micro T e 1000 V/m.
        
4. La fascia di rispetto dalle sorgenti di campi elettrici e magnetici in bassa frequenza è fissato in almeno 300 metri.

        Art. 4-ter. - (Limiti massimi di esposizione all’inquinamento elettromagnetico da alta frequenza) – 1. Nel luogo di lavoro i valori di campo elettrico e di induzione magnetica, misurati su ogni singola postazione lavorativa, non devono superare complessivamente il limite di 0,007 micro T e 2 V/m.

        2. I livelli massimi di esposizione ai campi elettrici e di induzione magnetica in alta frequenza non dovono superare complessivamente un valore pari a 0,007 micro T e 2 V/m, in luoghi in cui si svolgano attività che comportano tempi di permanenza di persone per oltre 4 ore giornaliere.
        
3. Per i periodi di esposizioine inferiori a quello di cui al comma 2, i valori massimi sono fissati rispettivamente in 0,07 micro T e 20 V/m.
        
4. Per le emittenti ed i ripetitori radiotelevisivi e per i ripetitori per telefonia cellulare è individuata una distanza di rispetto dai luoghi abitati pari ad almeno 1000 metri, per i ripetitori con potenza superiore a 350 watt, e almeno 50 metri, per i ripetitori con potenza inferiore».

4.1

Carcarino

        Al comma 1, lettera a), dopo la parola «elettromagnetici» aggiungere le seguenti: «di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della presente legge».

4.43

Manfredi, Rizzi, Lasagna

        Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «di valori di attenzione e».

4.44

Manfredi, Rizzi, Lasagna

        Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lungo termine» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità».

4.2

Maggi, Specchia

        Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lungo termine» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità».

4.3

Meluzzi, Napoli Roberto

        Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lungo termine» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità».

4.45

Manfredi, Rizzi, Lasagna

        Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lungo termine» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità».

4.46

Veltri

        Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lungo termine» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità».

4.72

Rescaglio, Lo Curzio

        Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «ferme» sino alla fine.

4.47

Manfredi, Rizzi, Lasagna

        Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «al fine» fino alla fine.

4.48

Manfredi, Rizzi, Lasagna

        Al comma 1 sopprimere la lettera d).

4.4

Cò, Crippa, Russo Spena

        Al comma 1 sopprimere la lettera d).

4.5

Bortolotto, Pieroni, Ripamonti, De Luca Athos, Pettinato, Sarto, Lubrano di Ricco

        Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: «tecniche» con la seguente: «tecnologie».

4.6

Carcarino

        Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «all’individuazione» con le seguenti: «alla determinazione».

4.49

Manfredi, Rizzi, Lasagna

        Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «alla realizzazione» fino a: «promuovere» con le seguenti: «alla definizione degli obiettivi di qualità relativi alla promozione e all’incentivazione di».

4.50

Manfredi, Rizzi, Lasagna

        Al comma 1, lettera f) sostituire la parola: «promuovere» con la seguente: «individuare».

4.7

Colla

        Al comma 1, sopprimere la lettera g).

4.8

Bortolotto, Pieroni, Ripamonti, De Luca Athos, Pettinato, Sarto, Lubrano di Ricco

        Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

            «g) alla definizione dei criteri e dei vincoli per i tracciati degli eletrodotti».

4.51

Manfredi, Rizzi, Lasagna

        Al comma 1, lettera h), le parole da: «determinazione» a: «elettrodotti» sono sostituite dalle seguenti: «determinazione dell’ampiezza delle fasce di rispetto per gli elettrodotti e delle aree di rispetto per gli impianti di cui all’articolo 2 comma 1».

        Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «i parametri per la previsione di» con le seguenti: «l’ampiezza delle».

4.9

Bortolotto, Pieroni, Ripamonti, De Luca Athos, Pettinato, Sarto, Lubrano di Ricco

        Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «fasce di rispetto per gli elettrodotti» inserire le seguenti: «tenendo conto del valore di attenzione pari a 0,5 microtesla e dell’obiettivo di qualità pari a 0,2 microtesla».

4.10

Colla

        Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «elettrodotti» aggiungere le seguenti: «e gli impianti di radiodiffusione».

4.52

Manfredi, Rizzi, Lasagna

        Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «all’interno di tali fasce di rispetto» inserire le seguenti: «, comunque non inferiori a metri 60 per gli elettrodotti aventi tensione uguale o superiore a 150 kV e metri 150 per gli elettrodotti con tensione superiore a 380 kV,».

4.11

Bortolotto, Pieroni, Ripamonti, De Luca Athos, Pettinato, Sarto, Lubrano di Ricco

        Al comma 1, lettera h) sostituire le parole: «quattro ore» con le seguenti: «tre ore giornaliere anche non continuative».

4.12

Colla

        Sostituire il comma 2 con i seguenti:

        «2. La condizione necessaria per il rispetto dei livelli di riferimento, stabiliti nell’allegato B annesso alla presente legge, è valutata sull’esposizione della popolazione che non deve comportare il superamento dei limiti di base stabiliti per le seguenti grandezze fisiche:
            
a) tempo di esposizione;

            b) densità di corrente indotta dal campo elettromagnetico presente nell’aria o nel mezzo e negli ostacoli naturali o artificiali;
            
c) intensità del campo elettromagnetico generato da campi elettrici, o da bande di bassa ed alta frequenza;
            
d) controllo dell’assorbimento specifico qualora il fenomeno di radiazione non ionizzante, eccedente del 10 per cento i limiti imposti dalla presente legge, perduri per un tempo superiore alle due ore al giorno per la popolazione, e alle tre ore per gli operatori del settore.

        2-bis. L’esposizione acuta, subacuta e cronica della popolazione agli agenti inquinanti di cui all’articolo 2 è vietata qualora ecceda i livelli di riferimento delle grandezze fisiche di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di violazione del presente comma si applicano le sanzioni di cui all’articolo 19.

        2-ter. Le misurazioni delle grandezze di cui al comma 1 devono essere effettuate, secondo specifici standard internazionali riconosciuti, in condizioni di tensione e di corrente nominale massima delle linee elettriche (bassa potenza) e di massima potenza di esercizio degli impianti per telecomunicazioni (alta frequenza).
        2-
quater. Qualora coesistano più impianti in un determinato spazio, e la somma della sovrapposizione degli effetti risulti superiore ai livelli massimi di riferimento delle grandezze di cui al comma 1, in vicinanza di abitazioni, fabbriche, scuole ed edifici pubblici o privati, entro un tempo massimo di sei mesi la società che gestisce gli impianti deve procedere alla rimozione degli emettitori, degli elettrodotti che producono tali effetti nocivi sulla popolazione; in caso di inadempienza da parte della società si applicano le sanzioni di cui all’articolo 19.
        2-
quinquies. I valori del campo elettrico E, del campo magnetico H e delle densità di potenza S, come indicati nell’allegato B annesso alla presente legge, si intendono mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 3 minuti.
        2-
sexies. Nel caso di edifici adibiti a permanenze superiori a due ore giornaliere non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 3 minuti:

            a) numero 1 V/m per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico, 3 milliA/m per il valore efficace dell’intensità del campo magnetico e, per frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, 3 milliWatt/m2 per la densità di potenza dell’onda piana equivalente;

            b) per le frequenze relative alla produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica (50 Hz), il valore dell’intensità del campo magnetico, all’esterno delle zone di interdizione, da non superare è di 0.2 micro Tesla. I relativi impianti, sia interrati, sia in superficie, sia aerei, devono trovarsi a distanza da edifici e da luoghi comunque accessibili alla popolazione tale che sia rispettata la citata condizione di cautela per il valore di campo elettromagnetico.

        2-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque azienda detenga, attivi o modifichi una apparecchiatura che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, deve darne comunicazione alla ASL competente per territorio entro sessanta giorni.

        2-octies. Le aziende devono rendere noto al proprio personale i rischi dovuti all’esposizione delle radiazioni non ionizzanti, prodotte dalle apparecchiature operanti sul posto di lavoro».


Allegato B
Valori massimi di esposizione per la popolazione (tabella di riferimento)

    Frequenza (mHz; GHz)        E (V/m)            H (A/m)            S (W/m2)


Da 01 a 3 MHz                               2                      0,02                        –

Da 3 a 3000 MHz                           2                      0,02                      0,01
Da 3000 MHz a 300 GHz              2                      0,10                       0,2

        Dove:
            «E» rappresenta il valore efficace di intensità di campo elettrico;

            «H» rappresenta il valore efficace di intensità di campo magnetico;
            «S» rappresenta la densità di potenza dell’onda piana equivalente».

4.13

Specchia, Maggi, Cozzolino, Bonatesta

        Sostituire il comma 2 con i seguenti:

        «2. La condizione necessaria per il rispetto dei livelli di riferimento, stabiliti nell’allegato B annesso alla presente legge, è valutata sull’esposizione della popolazione che non deve comportare il superamento dei limiti di base stabiliti per le seguenti grandezze fisiche:
            
a) tempo di esposizione;

            b) densità di corrente indotta dal campo elettromagnetico presente nell’aria o nel mezzo e negli ostacoli naturali o artificiali;
            
c) intensità del campo elettromagnetico generato da campi elettrici, o da bande di bassa ed alta frequenza;
            
d) controllo dell’assorbimento specifico qualora il fenomeno di radiazione non ionizzante, eccedente del 10 per cento i limiti imposti dalla presente legge, perduri per un tempo superiore alle due ore al giorno per la popolazione, e alle tre ore per gli operatori del settore.

        2-bis. L’esposizione acuta, subacuta e cronica della popolazione agli agenti inquinanti di cui all’articolo 2 è vietata qualora ecceda i livelli di riferimento delle grandezze fisiche di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di violazione del presente comma si applicano le sanzioni di cui all’articolo 19.

        2-ter. Le misurazioni delle grandezze di cui al comma 1 devono essere effettuate, secondo specifici standard internazionali riconosciuti, in condizioni di tensione e di corrente nominale massima delle linee elettriche (bassa potenza) e di massima potenza di esercizio degli impianti per telecomunicazioni (alta frequenza).
        2-
quater. Qualora coesistano più impianti in un determinato spazio, e la somma della sovrapposizione degli effetti risulti superiore ai livelli massimi di riferimento delle grandezze di cui al comma 1, in vicinanza di abitazioni, fabbriche, scuole ed edifici pubblici o privati, entro un tempo massimo di sei mesi la società che gestisce gli impianti deve procedere alla rimozione degli emettitori, degli elettrodotti che producono tali effetti nocivi sulla popolazione; in caso di inadempienza da parte della società si applicano le sanzioni di cui all’articolo 19.
        2-
quinquies. I valori del campo elettrico E, del campo magnetico H e delle densità di potenza S, come indicati nell’allegato B annesso alla presente legge, si intendono mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 3 minuti.
        2-
sexies. Nel caso di edifici adibiti a permanenze superiori a due ore giornaliere non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 3 minuti:

            a) numero 1 V/m per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico, 3 milliA/m per il valore efficace dell’intensità del campo magnetico e, per frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, 3 milliWatt/m2 per la densità di potenza dell’onda piana equivalente;

            b) per le frequenze relative alla produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica (50 Hz), il valore dell’intensità del campo magnetico, all’esterno delle zone di interdizione, da non superare è di 0.2 micro Tesla. I relativi impianti, sia interrati, sia in superficie, sia aerei, devono trovarsi a distanza da edifici e da luoghi comunque accessibili alla popolazione tale che sia rispettata la citata condizione di cautela per il valore di campo elettromagnetico.

        2-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque azienda detenga, attivi o modifichi una apparecchiatura che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, deve darne comunicazione alla ASL competente per territorio entro sessanta giorni.

        2-octies. Le aziende devono rendere noto al proprio personale i rischi dovuti all’esposizione delle radiazioni non ionizzanti, prodotte dalle apparecchiature operanti sul posto di lavoro».


Allegato B
Valori massimi di esposizione per la popolazione (tabella di riferimento)

    Frequenza (mHz; GHz)        E (V/m)            H (A/m)            S (W/m2)


Da 01 a 3 MHz                               2                      0,02                        –

Da 3 a 3000 MHz                           2                      0,02                      0,01
Da 3000 MHz a 300 GHz              2                      0,10                       0,2

        Dove:
            «E» rappresenta il valore efficace di intensità di campo elettrico;

            «H» rappresenta il valore efficace di intensità di campo magnetico;
            «S» rappresenta la densità di potenza dell’onda piana equivalente».

4.14

Serena

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono fissati:
            
a) i limiti di esposizione:
                1) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità di concerto col Ministro dell’ambiente, previo parere del Comitato di cui all’articolo 6, sentite le Commissioni parlamentari competenti, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata»:

                2) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro del lavoro, previo parere del Comitato di cui all’articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari e d’intesa con la Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresí, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

            b) i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h):
                1) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’ambiente di concerto col Ministro della sanità, previo parere del Comitato di cui all’articolo 6, sentite le Commissioni parlamentari competenti, d’intesa con la Conferenza unificata.

                2) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro del lavoro, previo parere del Comitato di cui all’articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari e d’intesa con la Conferenza unificata».

4.53

Il Relatore

        Al comma 2, sostituire le parole: «I limiti» a: «di qualità», con le seguenti: «I limiti di esposizione e i valori di attenzione, con esclusione di quelli già fissati dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381, gli obiettivi di qualità».

4.54

Lasagna, Rizzi, Manfredi

        Al comma 2, sostituire le parole da: «esposizione» a: «qualità», con le seguenti: «esposizione e i valori di attenzione».

4.57

Manfredi, Rizzi, Lasagna

        Al comma 2, alinea, dopo le parole: «sono stabiliti» inserire le seguenti: «nel rispetto dei limiti massimi e delle fasce di rispetto di cui agli articoli 4-bis e 4-ter».

4.18

Carcarino

        Al comma 2, alinea, dopo le parole: «sono stabiliti» aggiungere le seguenti: «previa valutazione dei costi e dei benefici attesi».

4.15

Maggi, Specchia

        Al comma 2, alinea, dopo le parole: «sono stabiliti» aggiungere le seguenti: «previa valutazione dei costi e dei benefici attesi».

4.16

Meluzzi, Napoli Roberto

        Al comma 2, alinea, dopo le parole: «sono stabiliti» aggiungere le seguenti: «previa valutazione dei costi e dei benefici attesi».

4.17

Rescaglio, Lo Curzio

        Al comma 2, alinea, dopo le parole: «sono stabiliti» aggiungere le seguenti: «previa valutazione dei costi e dei benefici attesi».

4.55

Manfredi, Rizzi, Lasagna

        Al comma 2, dopo le parole: «sono stabiliti» aggiungere le seguenti: «in considerazione anche dei costi e dei benefici attesi».

4.56

Veltri

        Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

4.19

Colla

        Al comma 2, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto che i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità non possono comunque essere superiori, rispettivamente, a 100 microtesla, 0,5 microtesla e 0,2 microtesla».

4.20

Colla

        Al comma 2, sopprimere la lettera a).

4.58

Manfredi, Rizzi, Lasagna

        Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato».

4.21

Maggi, Specchia

        Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato».

4.22

Meluzzi, Napoli Roberto

        Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato».

4.23

Rescaglio, Lo Curzio

        Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato».

4.59

Veltri

        Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» sostituire la restante parte della lettera con le seguenti parole: «e di concerto con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, di seguito denominata “Conferenza unificata“, previo parere del Comitato di cui all’articolo 6 e sentite le Commissioni parlamentari competenti».

4.24

Colla

        Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sentite le competenti Commissioni parlamentari» con le seguenti: «acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

4.25

Colla

        Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

        «b)  rispettivamente per adulti e adolescenti inferiori a 12 anni, ferme restando per i lavoratori e la lavoratrici del settore, le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Ministro dell’ambiente, e sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata Stato-Regioni. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti».

4.60

Manfredi, Rizzi, Lasagna

        Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio» sostituire le parole: «su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’ambiente» con le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell’industria».

4.26

Maggi, Specchia

        Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio» sostituire le parole: «su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’ambiente» con le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell’industria».

4.61

Veltri

        Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell’ambiente» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato».

4.27

Maggi, Specchia

        Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell’ambiente» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato».

4.28

Rescaglio, Lo Curzio

        Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell’ambiente» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato».

4.62

Veltri

        Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «con il Ministro dell’ambiente» sostituire la restante parte con le seguenti parole: «e di concerto con la Conferenza unificata, previo parere del comitato di cui all’articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari».

4.29

Colla

        Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «con il Ministro dell’ambiente» sostituire la restante parte con le seguenti parole: «e d’intesa con la Conferenza unificata, previo parere del comitato di cui all’articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari».

4.29 (Nuovo testo)

Giovanelli, Colla

        Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «sentite le competenti Commissioni parlamentari,» con le seguenti: «acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari,».

4.30

Colla

        Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b), si adottano i seguenti valori:
            
a) da 0 a 10 KHz:
                1) limiti di esposizione: per il campo elettrico 5000 volt/metro e per il campo magnetico 100 micro Tesla;

                2) valori di attenzione: per il campo elettrico 10 V/m e per il campo magnetico 0,1 micro Tesla;
                3) obiettivi di qualità: per il campo elettrico I V/m e per il campo magnetico 0,01 micro Tesla;

            b) da 10 KHz a 300 GHz:
                1) limiti di esposizione: per il campo elettrico 20 V/m e per il campo magnetico 50 milliAmpere/metro;

                2) valori di attenzione: per il campo elettrico 0,2 V/m e per il campo magnetico 0,5 milliAmpere/metro;
                3) obiettivi di qualità: per il campo elettrico 0,02 V/m e per il campo magnetico 0,05 mA/m.

        2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995».

4.31

Bortolotto, Pieroni, Ripamonti, De Luca Athos, Pettinato, Sarto, Lubrano di Ricco

        Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, i limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono quelli indicati nell’allegato A.


Allegato A
Limiti di esposizione ai campi elettromagnetici generati da fonti artificiali nella fascia da 0 a 300 GHz

                Frequenza                                        Limite di esposizione
                   50 Hz                                                 0,2 Microtesla

      da 10 KHz a 300 Ghz                                   0,5 V/m»

4.32

Bortolotto, Pieroni, Ripamonti, De Luca Athos, Pettinato, Sarto

        Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, gli obiettivi di qualità per l’esposizione dellapopolazione a campi elettrici, magnetici ed elttromagnetici, sono quelli riportati nell’allegato A».


Allegato A
Obiettivi di qualità per l’esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

Intervallo di frequenza         Intensità di campo magnetico         Induzione magnetica         Campo magnetico         Densità di potenza

              (Hertz)                                    (Volt/metro)                              (micro Testa)                (milliAmpere/m)               (milliWatt/m)
    50 Hz                                                    25                                            0,1                                non applicabile              non applicabile
    3 MHz-300 GHz                                    0,5                               non applicabile                                1                                    0,7

4.33

Bortolotto, Pieroni, Ripamonti, De Luca Athos, Pettinato, Sarto, Lubrano di Ricco

        Sopprimere il comma 3.

4.34

Cò, Crippa, Russo Spena

        Sopprimere il comma 3.

4.35

Bortolotto, Pieroni, Ripamonti, De Luca Athos, Pettinato, Sarto, Lubrano di Ricco

        Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell’ambiente» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato».

4.36

Maggi, Specchia

        Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell’ambiente» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato».

4.37

Meluzzi, Napoli Roberto

        Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell’ambiente» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato».

4.38

Rescaglio, Lo Curzio

        Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell’ambiente» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato».

4.63

Veltri

        Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell’ambiente» inserire le seguenti: «di concerto con la Conferenza unificata,» conseguentemente, sopprimere le parole: «e della Conferenza unificata».

4.70

Colla

        Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell’ambiente» inserire le seguenti: «d’intesa con la Conferenza unificata,» conseguentemente, sopprimere le parole: «e della Conferenza unificata».

4.70 (Nuovo testo)

Giovanelli, Colla

        Al comma 3, sopprimere le parole: «del comitato di cui all’articolo 6 e».

4.64

Manfredi, Rizzi, Lasagna

        Al comma 3, dopo le parole: «Conferenza unificata», aggiungere le seguenti: «Stato-Regioni».

4.65

Manfredi, Rizzi, Lasagna

        Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

4.39

Colla

        Al comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Con l’emanazione dei decreti di cui al comma 2 i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, ove definiti, sostituiscono quelli eventualmente difformi previsti dalle leggi regionali.».

4.66

Il Relatore

        Al comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Entro sei mesi dall’emanazione dei decreti di cui al comma 2 del presente articolo le regioni adeguano le loro leggi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità previsti dai suddetti decreti.».

4.67

Il Relatore

        Al comma 4, sostituire la parola: «15.000» con la seguente: «10.000» e sopprimere le parole da: «e di lire 5.000 milioni» fino alla fine del comma.

4.40

Colla

        Al comma 4, sostituire la parola: «15.000», con la seguente: «10.000».

4.68

Manfredi, Rizzi, Lasagna

        Al comma 4, sostituire le parole: «5.000 milioni annue» con le parole: «10.000 milioni annue».

4.41

Cò, Crippa, Russo Spena

        Alla rubrica, sostituire la parola: «Funzioni», con la seguente: «Competenze».

4.69

Manfredi, Rizzi, Lasagna