(Definizioni)
a) esposizione: é la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
b) limiti di esposizione: sono i valori di riferimento minimo e massimo entro i quali dovranno mantenersi le immissioni relative al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, ai fini della tutela della salute da effetti acuti; c) valore di attenzione: é il valore massimo di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce la misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine; d) obiettivo di qualità: é il complesso di obiettivi riguardanti il miglioramento delle tecnologie e dei metodi di risanamento disponibili al fine di consentire la minimizzazione dell’esposizione umana; e) elettrodotto: é l’insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione; f) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o piú trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia; g) impianto fisso per telefonia mobile: é la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile; h) impianto fisso per radiodiffusione: é la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica».
3.16
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Al comma 1, anteporre la lettera e) alla lettera a).
3.16 (Nuovo testo)
Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
«a) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della protezione della salute, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a);
b) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla presente legge negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Tale valore costituisce misura di cautela anche per la protezione da possibili effetti a lungo termine, da fissarsi con valutazione del rapporto costo-benefici, per i fini di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b); c) obiettivo di qualità è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, determinato dai singoli impianti o apparecchiature, da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l ’uso delle tecnologie e dei metodi di risanamento disponibili, al fine di consentire la minimizzazione progressiva dell’intensità dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie come definite dal comma 7 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c);».
3.17 (Nuovo testo)
Il Relatore
b) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla presente legge negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Tale valore costituisce misura di cautela anche ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine, da fissarsi con valutazione del rapporto costo-benefici, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b); c) obiettivo di qualità è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, determinato dai singoli impianti o apparecchiature, da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l ’uso delle tecnologie e dei metodi di risanamento disponibili, al fine di consentire la minimizzazione progressiva dell’intensità e degli effetti, secondo le migliori tecnologie come definite dal comma 7 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c);».
3.17 (Secondo nuovo testo)
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «come» fino alla fine con le seguenti: «come ulteriore valore cautelativo di immissione, unicamente ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine con particolare riferimento ai luoghi pubblici adibiti a permanenze prolungate o ad aree ad alta densità abitativa e che deve essere rispettato nei tempi e con le modalità stabilite dai piani di risanamento di cui agli articoli 4, 8 e 10 della presente legge».
3.18
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «immissione» con la seguente: «emissione».
3.19
Manfredi, Lasagna, Rizzi
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «prolungate» con le seguenti: «di qualsiasi durata».
3.1
Colla
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
«c) obiettivo di qualità: è l’insieme delle tecnologie e modalità realizzative degli impianti volte a minimizzare, nel medio e lungo periodo, l’esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e a realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge e dal decreto ministeriale n. 381 del 1998, con riferimento alla protezione da possibili effetti a lungo termine».
3.20
Lasagna, Rizzi, Manfredi
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «è il» fino a: «disponibili» con le seguenti: «è il risultato degli interventi realizzabili nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l’uso di tecnologie e metodi di risanamento disponibili,».
3.21
Sopprimere il comma 1, lettera g).
3.2
Serena
3.3
Bonatesta, Specchia, Cozzolino, Maggi
Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:
«l-bis) apparecchiature di uso domestico: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l’energia elettrica per svolgere attività attinenti alla vita domestica e/o per migliorare il comfort;
l-ter) Apparecchiature di uso individuale: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l’energia elettrica, che è impiegata da un singolo utente e che lo accompagna nell’arco della giornata od in parte di essa; l-quater) Apparecchiature di uso lavorativo: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l’energia elettrica per lo svolgimento di attività commerciali e/o produttive».
3.4
Maggi, Specchia
3.22
l-ter) Apparecchiature di uso individuale: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l’energia elettrica, che è impiegato da un singolo utente e che lo accompagna nell’arco della giornata od in parte di essa; l-quater) Apparecchiature di uso lavorativo: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l’energia elettrica per lo svolgimento di attività commerciali e/o produttive».
3.23
Veltri
3.24
Rescaglio, Lo Curzio
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
«l-bis) Gestori: tutti coloro che operano e prestano il loro servizio sul e all’interno del territorio italiano, includendo nel settore elettrico o delle telecomunicazioni coloro che gestiscono impianti o centrali che emettono radiazioni di natura elettromagnetica nelle province autonome, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano e nei relativi territori distaccati quali Vicariato, conventi, scuole, ospedali, ricoveri, cattedrali, chiese, stazioni radio (in riferimento alla stazione della Radio Vaticana di Roma), eccetera. La ragione oggettiva dell’inclusione di tali soggetti deriva dal fatto che le emissioni di radiazioni non ionizzanti, prodotte all’interno dei loro territori di pertinenza, risultano dannose ed inquinanti anche per il territorio italiano limitrofo, includendo quindi la stessa popolazione residente».
3.5
Bonatesta, Specchia, Maggi, Cozzolino
3.6
«l-ter) Installatore: l’impresa pubblica o privata che materialmente installa una struttura elettrica o per telecomunicazioni. L’impresa deve avere la certificazione professionale rilasciata dall’organo competente in materia e rilasciare un documento che attesti la perfetta esecuzione a regola d’arte dell’impianto installato con il certificato di collaudo della stessa».
3.7
3.8
«l-quater) Appalto per installazione: deve essere bandito dall’ente gestore pubblico e privato, unitamente all’annessa produzione di documenti necessari a tale fine inerenti le procedure per l’installazione».
3.9
Specchia, Maggi, Cozzolino, Bonatesta
3.10
«l-quinquies) Sovrapposizione degli effetti: rappresentano la somma algebrico-matematica dei singoli effetti di ogni sorgente elettrica o elettromagnetica».
3.11
3.12
«l-sexies) Altre grandezze fisiche: 1) La densità di corrente: si esprime in ampère al metro quadrato (A/m2);
2) L’assorbimento specifico: è espresso in Joule al chilogrammo (J/kg); 3) Il tasso di assorbimento specifico: è espresso in Watt al chilogrammo (W/kg)».
3.13
3.14
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. In sede di progettazione degli elettrodotti, dei ripetitori radiotelevisivi e per telefonia cellulare, al fine di calcolare i livelli di esposizione della popolazione ed evitare fenomeni di sovrapposizione, si deve tener conto dei campi elettrici e magnetici eventualmente già preesistenti».
3.15
Bortolotto, Pieroni, Ripamonti, De Luca Athos, Pettinato, Sarto
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
(Misure per la tutela dell’ambiente e del paesaggio - Obiettivi di qualità)
2. Negli strumenti urbanistici e loro varianti, adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree esterne, le zone di interdizione e le zone di rispetto di cui all’articolo 4. All’interno di tali zone non è consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale o altra attività civile, industriale, commerciale e di tempo libero. 3. Fatta salva la valutazione dell’impatto ambientale, paesaggistico e sanitario, gli elettrodotti possono essere costruiti solo al di fuori dei centri abitati e mantenendo una distanza minima di 500 metri dall’insediamento abitativo già esistente, o dalle aree aventi tale destinazione d’uso, anche se non già edificate. 4. La stessa distanza di cui al comma 3 deve essere rispettata anche per le strutture elettriche e per telecomunicazioni esistenti, che devono essere trasferite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di violazione di tale obbligo il presidente della giunta regionale, entro i dodici mesi successivi, ordina d’ufficio, a spese del titolare dell’impianto o del legale rappresentante, la disattivazione coatta dell’impianto e la sua rimozione. 5. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 4, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compresa fra 0 KHz e 300 GHz, e l’adeguamento di quelli già esistenti, devono avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione, e comunque entro i limiti stabiliti dalla presente legge».
3.0.1
3.0.2
«a) alla determinazione dei limiti massimi e minimi di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, allo scopo, in particolare, di assicurare la protezione da possibili effetti a lungo termine.
4.42
Sostituire l’articolo, con il seguente:
(Compiti dello Stato)
a) alla determinazione dei limiti massimi e minimi di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della presente legge, degli obiettivi di qualità, allo scopo, in particolare, di assicurare la protezione da possibili effetti a lungo termine tenendo conto delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;
b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonchè al coordinamento dell’attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati; c) all’istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate; d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all’articolo 10, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonchè alle migliori tecniche disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico; e) all’individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico; f) alla realizzazione di accordi di programma con gli esercenti di elettrodotti e di impianti fissi per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell’ambiente e di tutelare il paesaggio; g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV; h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti e gli impianti di radiodiffusione; all’interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.
2. I limiti di esposizione e i valori di attenzione le tecniche di misurazione e di rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, previa valutazione dei costi e dei benefici attesi, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) rispettivamente per adulti e adolescenti inferiori a 12 anni, ferme restando, per i lavoratori e le lavoratrici, le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Ministro dell’ambiente, e sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata Stato-Regioni. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti. 3. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, e della Conferenza unificata Stato-Regioni.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 10.000 milioni annue, a decorrere dall’anno 2000, in ragione di lire 8.000 milioni annue per le attività di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue per le attività di cui al comma 1, lettera c)».
4.42 (Nuovo testo)
Lasagna, Manfredi, Rizzi
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità».
4.71
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «alla determinazione» inserire le seguenti: «, entro i limiti massimi di cui agli articoli 4-bis e 4-ter,».
Conseguentemente, dopo l’articolo 4, inserire i seguenti:
«Art. 4-bis. - (Limiti massimi di esposizione all’inquinamento elettromagnetico da bassa frequenza) – 1. I limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e di induzione magnetica a bassa frequenza per le lavoratrici ed i lavoratori del settore elettrico e derivati è fissato a 0,2 micro T e 500 V/m.
2. I limiti massimi di esposizione per la popolazione per periodi di esposizione superiori a 4 ore al giorno è fissato a 0,2 micro T e 500 V/m. 3. Per periodi inferiori a quelli stabiliti dal comma 2 i valori massimi sono fissati in 1 micro T e 1000 V/m. 4. La fascia di rispetto dalle sorgenti di campi elettrici e magnetici in bassa frequenza è fissato in almeno 300 metri.
Art. 4-ter. - (Limiti massimi di esposizione all’inquinamento elettromagnetico da alta frequenza) – 1. Nel luogo di lavoro i valori di campo elettrico e di induzione magnetica, misurati su ogni singola postazione lavorativa, non devono superare complessivamente il limite di 0,007 micro T e 2 V/m.
2. I livelli massimi di esposizione ai campi elettrici e di induzione magnetica in alta frequenza non dovono superare complessivamente un valore pari a 0,007 micro T e 2 V/m, in luoghi in cui si svolgano attività che comportano tempi di permanenza di persone per oltre 4 ore giornaliere. 3. Per i periodi di esposizioine inferiori a quello di cui al comma 2, i valori massimi sono fissati rispettivamente in 0,07 micro T e 20 V/m. 4. Per le emittenti ed i ripetitori radiotelevisivi e per i ripetitori per telefonia cellulare è individuata una distanza di rispetto dai luoghi abitati pari ad almeno 1000 metri, per i ripetitori con potenza superiore a 350 watt, e almeno 50 metri, per i ripetitori con potenza inferiore».
4.1
Carcarino
Al comma 1, lettera a), dopo la parola «elettromagnetici» aggiungere le seguenti: «di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della presente legge».
4.43
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «di valori di attenzione e».
4.44
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lungo termine» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità».
4.2
4.3
Meluzzi, Napoli Roberto
4.45
4.46
4.72
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «ferme» sino alla fine.
4.47
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «al fine» fino alla fine.
4.48
Al comma 1 sopprimere la lettera d).
4.4
Cò, Crippa, Russo Spena
4.5
Bortolotto, Pieroni, Ripamonti, De Luca Athos, Pettinato, Sarto, Lubrano di Ricco
Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: «tecniche» con la seguente: «tecnologie».
4.6
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «all’individuazione» con le seguenti: «alla determinazione».
4.49
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «alla realizzazione» fino a: «promuovere» con le seguenti: «alla definizione degli obiettivi di qualità relativi alla promozione e all’incentivazione di».
4.50
Al comma 1, lettera f) sostituire la parola: «promuovere» con la seguente: «individuare».
4.7
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
4.8
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) alla definizione dei criteri e dei vincoli per i tracciati degli eletrodotti».
4.51
Al comma 1, lettera h), le parole da: «determinazione» a: «elettrodotti» sono sostituite dalle seguenti: «determinazione dell’ampiezza delle fasce di rispetto per gli elettrodotti e delle aree di rispetto per gli impianti di cui all’articolo 2 comma 1».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «i parametri per la previsione di» con le seguenti: «l’ampiezza delle».
4.9
Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «fasce di rispetto per gli elettrodotti» inserire le seguenti: «tenendo conto del valore di attenzione pari a 0,5 microtesla e dell’obiettivo di qualità pari a 0,2 microtesla».
4.10
Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «elettrodotti» aggiungere le seguenti: «e gli impianti di radiodiffusione».
4.52
Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «all’interno di tali fasce di rispetto» inserire le seguenti: «, comunque non inferiori a metri 60 per gli elettrodotti aventi tensione uguale o superiore a 150 kV e metri 150 per gli elettrodotti con tensione superiore a 380 kV,».
4.11
Al comma 1, lettera h) sostituire le parole: «quattro ore» con le seguenti: «tre ore giornaliere anche non continuative».
4.12
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. La condizione necessaria per il rispetto dei livelli di riferimento, stabiliti nell’allegato B annesso alla presente legge, è valutata sull’esposizione della popolazione che non deve comportare il superamento dei limiti di base stabiliti per le seguenti grandezze fisiche: a) tempo di esposizione;
b) densità di corrente indotta dal campo elettromagnetico presente nell’aria o nel mezzo e negli ostacoli naturali o artificiali; c) intensità del campo elettromagnetico generato da campi elettrici, o da bande di bassa ed alta frequenza; d) controllo dell’assorbimento specifico qualora il fenomeno di radiazione non ionizzante, eccedente del 10 per cento i limiti imposti dalla presente legge, perduri per un tempo superiore alle due ore al giorno per la popolazione, e alle tre ore per gli operatori del settore.
2-bis. L’esposizione acuta, subacuta e cronica della popolazione agli agenti inquinanti di cui all’articolo 2 è vietata qualora ecceda i livelli di riferimento delle grandezze fisiche di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di violazione del presente comma si applicano le sanzioni di cui all’articolo 19.
2-ter. Le misurazioni delle grandezze di cui al comma 1 devono essere effettuate, secondo specifici standard internazionali riconosciuti, in condizioni di tensione e di corrente nominale massima delle linee elettriche (bassa potenza) e di massima potenza di esercizio degli impianti per telecomunicazioni (alta frequenza). 2-quater. Qualora coesistano più impianti in un determinato spazio, e la somma della sovrapposizione degli effetti risulti superiore ai livelli massimi di riferimento delle grandezze di cui al comma 1, in vicinanza di abitazioni, fabbriche, scuole ed edifici pubblici o privati, entro un tempo massimo di sei mesi la società che gestisce gli impianti deve procedere alla rimozione degli emettitori, degli elettrodotti che producono tali effetti nocivi sulla popolazione; in caso di inadempienza da parte della società si applicano le sanzioni di cui all’articolo 19. 2-quinquies. I valori del campo elettrico E, del campo magnetico H e delle densità di potenza S, come indicati nell’allegato B annesso alla presente legge, si intendono mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 3 minuti. 2-sexies. Nel caso di edifici adibiti a permanenze superiori a due ore giornaliere non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 3 minuti:
a) numero 1 V/m per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico, 3 milliA/m per il valore efficace dell’intensità del campo magnetico e, per frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, 3 milliWatt/m2 per la densità di potenza dell’onda piana equivalente;
b) per le frequenze relative alla produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica (50 Hz), il valore dell’intensità del campo magnetico, all’esterno delle zone di interdizione, da non superare è di 0.2 micro Tesla. I relativi impianti, sia interrati, sia in superficie, sia aerei, devono trovarsi a distanza da edifici e da luoghi comunque accessibili alla popolazione tale che sia rispettata la citata condizione di cautela per il valore di campo elettromagnetico.
2-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque azienda detenga, attivi o modifichi una apparecchiatura che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, deve darne comunicazione alla ASL competente per territorio entro sessanta giorni.
2-octies. Le aziende devono rendere noto al proprio personale i rischi dovuti all’esposizione delle radiazioni non ionizzanti, prodotte dalle apparecchiature operanti sul posto di lavoro».
Frequenza (mHz; GHz) E (V/m) H (A/m) S (W/m2)
Da 3 a 3000 MHz 2 0,02 0,01 Da 3000 MHz a 300 GHz 2 0,10 0,2
Dove: «E» rappresenta il valore efficace di intensità di campo elettrico;
«H» rappresenta il valore efficace di intensità di campo magnetico; «S» rappresenta la densità di potenza dell’onda piana equivalente».
4.13
4.14
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono fissati: a) i limiti di esposizione: 1) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità di concerto col Ministro dell’ambiente, previo parere del Comitato di cui all’articolo 6, sentite le Commissioni parlamentari competenti, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata»:
2) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro del lavoro, previo parere del Comitato di cui all’articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari e d’intesa con la Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresí, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.
b) i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h): 1) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’ambiente di concerto col Ministro della sanità, previo parere del Comitato di cui all’articolo 6, sentite le Commissioni parlamentari competenti, d’intesa con la Conferenza unificata.
2) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro del lavoro, previo parere del Comitato di cui all’articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari e d’intesa con la Conferenza unificata».
4.53
Al comma 2, sostituire le parole: «I limiti» a: «di qualità», con le seguenti: «I limiti di esposizione e i valori di attenzione, con esclusione di quelli già fissati dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381, gli obiettivi di qualità».
4.54
Al comma 2, sostituire le parole da: «esposizione» a: «qualità», con le seguenti: «esposizione e i valori di attenzione».
4.57
Al comma 2, alinea, dopo le parole: «sono stabiliti» inserire le seguenti: «nel rispetto dei limiti massimi e delle fasce di rispetto di cui agli articoli 4-bis e 4-ter».
4.18
Al comma 2, alinea, dopo le parole: «sono stabiliti» aggiungere le seguenti: «previa valutazione dei costi e dei benefici attesi».
4.15
4.16
4.17
4.55
Al comma 2, dopo le parole: «sono stabiliti» aggiungere le seguenti: «in considerazione anche dei costi e dei benefici attesi».
4.56
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».
4.19
Al comma 2, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto che i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità non possono comunque essere superiori, rispettivamente, a 100 microtesla, 0,5 microtesla e 0,2 microtesla».
4.20
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
4.58
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato».
4.21
4.22
4.23
4.59
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» sostituire la restante parte della lettera con le seguenti parole: «e di concerto con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata “Conferenza unificata“, previo parere del Comitato di cui all’articolo 6 e sentite le Commissioni parlamentari competenti».
4.24
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sentite le competenti Commissioni parlamentari» con le seguenti: «acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».
4.25
Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) rispettivamente per adulti e adolescenti inferiori a 12 anni, ferme restando per i lavoratori e la lavoratrici del settore, le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Ministro dell’ambiente, e sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata Stato-Regioni. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti».
4.60
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio» sostituire le parole: «su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’ambiente» con le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell’industria».
4.26
4.61
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell’ambiente» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato».
4.27
4.28
4.62
Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «con il Ministro dell’ambiente» sostituire la restante parte con le seguenti parole: «e di concerto con la Conferenza unificata, previo parere del comitato di cui all’articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari».
4.29
Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «con il Ministro dell’ambiente» sostituire la restante parte con le seguenti parole: «e d’intesa con la Conferenza unificata, previo parere del comitato di cui all’articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari».
4.29 (Nuovo testo)
Giovanelli, Colla
Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «sentite le competenti Commissioni parlamentari,» con le seguenti: «acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari,».
4.30
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b), si adottano i seguenti valori: a) da 0 a 10 KHz: 1) limiti di esposizione: per il campo elettrico 5000 volt/metro e per il campo magnetico 100 micro Tesla;
2) valori di attenzione: per il campo elettrico 10 V/m e per il campo magnetico 0,1 micro Tesla; 3) obiettivi di qualità: per il campo elettrico I V/m e per il campo magnetico 0,01 micro Tesla;
b) da 10 KHz a 300 GHz: 1) limiti di esposizione: per il campo elettrico 20 V/m e per il campo magnetico 50 milliAmpere/metro;
2) valori di attenzione: per il campo elettrico 0,2 V/m e per il campo magnetico 0,5 milliAmpere/metro; 3) obiettivi di qualità: per il campo elettrico 0,02 V/m e per il campo magnetico 0,05 mA/m.
2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995».
4.31
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, i limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono quelli indicati nell’allegato A.
da 10 KHz a 300 Ghz 0,5 V/m»
4.32
«2-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, gli obiettivi di qualità per l’esposizione dellapopolazione a campi elettrici, magnetici ed elttromagnetici, sono quelli riportati nell’allegato A».
(Hertz) (Volt/metro) (micro Testa) (milliAmpere/m) (milliWatt/m) 50 Hz 25 0,1 non applicabile non applicabile 3 MHz-300 GHz 0,5 non applicabile 1 0,7
4.33
Sopprimere il comma 3.
4.34
4.35
Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell’ambiente» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato».
4.36
4.37
4.38
4.63
Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell’ambiente» inserire le seguenti: «di concerto con la Conferenza unificata,» conseguentemente, sopprimere le parole: «e della Conferenza unificata».
4.70
Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell’ambiente» inserire le seguenti: «d’intesa con la Conferenza unificata,» conseguentemente, sopprimere le parole: «e della Conferenza unificata».
4.70 (Nuovo testo)
Al comma 3, sopprimere le parole: «del comitato di cui all’articolo 6 e».
4.64
Al comma 3, dopo le parole: «Conferenza unificata», aggiungere le seguenti: «Stato-Regioni».
4.65
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».
4.39
Al comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Con l’emanazione dei decreti di cui al comma 2 i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, ove definiti, sostituiscono quelli eventualmente difformi previsti dalle leggi regionali.».
4.66
«3-bis. Entro sei mesi dall’emanazione dei decreti di cui al comma 2 del presente articolo le regioni adeguano le loro leggi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità previsti dai suddetti decreti.».
4.67
Al comma 4, sostituire la parola: «15.000» con la seguente: «10.000» e sopprimere le parole da: «e di lire 5.000 milioni» fino alla fine del comma.
4.40
Al comma 4, sostituire la parola: «15.000», con la seguente: «10.000».
4.68
Al comma 4, sostituire le parole: «5.000 milioni annue» con le parole: «10.000 milioni annue».
4.41
Alla rubrica, sostituire la parola: «Funzioni», con la seguente: «Competenze».
4.69