AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDI’ 25 GIUGNO 1998

276ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE


Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Testa e per gli affari esteri Toia.

La seduta inizia alle ore 15,15.



IN SEDE REFERENTE

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.

(203) SALVATO ed altri - Disciplina del diritto d’asilo.

(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del diritto di asilo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 giugno, con la trattazione degli emendamenti residui concernenti l'articolo 10 del testo unificato proposto dal relatore e pubblicato con il resoconto del 10 febbraio 1998.

Gli emendamenti 10.13 e 10.9, di contenuto identico, sono fatti propri dal relatore in assenza dei proponenti. Il sottosegretario TESTA esprime un parere favorevole e la Commissione li approva.

Gli emendamenti 10.10, 10.3 e 10.4, sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente. Gli emendamenti 10.7 e 10.11, di contenuto identico, sono dichiarati del pari decaduti dopo che il sottosegretario TESTA ne ha rilevato l'inclusione nella legge n. 40 del 1998 e il relatore GUERZONI ne ha censurato l'incongruità rispetto al testo in esame.

La Commissione approva l'articolo 10 nel testo modificato.

Si riprende l'esame dell'emendamento 7.100, sostitutivo dell'articolo 7, e dei relativi subemendamenti, che erano stati accantonati in una delle precedenti sedute.

Sul subemendamento 7.100/5, il RELATORE esprime parere contrario, ritenendolo superfluo. Anche il sottosegretario TESTA esprime un parere contrario. Il senatore GASPERINI considera invece opportuna l'integrazione proposta con l'emendamento, che viene successivamente respinto dalla Commissione. Anche i subemendamenti 7.100/4 e 7.100/6 risultano respinti, in esito a distinte votazioni, dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno formulato un parere contrario.

Circa il subemendamento 7.100/8, il relatore GUERZONI e il sottosegretario TESTA esprimono parere contrario. Secondo il senatore GASPERINI la limitazione proposta con l'emendamento è invece quanto mai opportuna. Il presidente VILLONE rileva l'impropria commistione tra la nozione di familiare e quella di grado di parentela. Il senatore PINGGERA auspica una formula normativa fondata esclusivamente sul grado di parentela. A una richiesta di chiarimento del senatore PASTORE risponde il presidente VILLONE citando l'articolo 27 della legge n. 40 del 1998, che limita l'estensione dei ricongiungimenti familiari; richiama inoltre il comma 8 dell'articolo 4 del testo in esame, che fa riferimento al nucleo familiare. Il senatore PASTORE sollecita l'attenzione sulla diversità di presupposti della legge sull'immigrazione e della normativa sull'asilo, che postula un diritto intestato individualmente. Il senatore MAGNALBO' invita a considerare il diverso ordinamento familiare delle persone che provengono dalle società più lontane. Il presidente VILLONE considera comunque insufficiente la formulazione del comma 3 nell'emendamento 7.100 e ritiene opportuno disporsi a preparare, per la discussione in Assemblea, una soluzione più idonea. Il relatore GUERZONI ricorda che la questione è stata posta più volte e si riserva di formulare una diversa soluzione per la discussione in Assemblea. Il presidente VILLONE precisa che si potrebbe rinviare al criterio di individuazione definito dall'articolo 27 della legge n. 40 del 1998, ovvero individuare direttamente, come familiari, il coniuge e i parenti entro un certo grado. Il senatore PASTORE ribadisce che il diritto d'asilo è strettamente personale e non si estende ipso iure neanche ai familiari, che devono fare una propria istanza. Il RELATORE insiste nel richiedere una pausa di riflessione, approvando intanto il testo proposto dal Governo, con la riserva di elaborare una formulazione più raffinata per la discussione in Assemblea. Il senatore MARCHETTI osserva che anche nel caso dell'asilo si pone il problema dei familiari. Secondo il presidente VILLONE, tale problema può essere risolto applicando la legge sull'immigrazione. Conviene in tal senso anche il relatore GUERZONI. Il sottosegretario TESTA osserva che l'emendamento 7.100, al comma 3 assicura l'unità del nucleo familiare del richiedente asilo. Secondo il senatore MAGNALBO', si dovrebbe fare riferimento alla comunità familiare. Il senatore GASPERINI, preso atto dell'attenzione dimostrata dalla Commissione alla questione sollevata dal subemendamento 7.100/8 e apprezzando l'impegno assunto dal relatore per una soluzione normativa appropriata, ritira intanto la proposta di modifica.

Il subemendamento 7.100/24 è fatto proprio dal relatore in assenza del proponente. Il sottosegretario TESTA esprime un parere favorevole. La Commissione approva il subemendamento.

Il subemendamento 7.100/7 è respinto dalla Commissione, dopo che il relatore GUERZONI e il sottosegretario TESTA hanno espresso un parere contrario .

Il sottosegretario TESTA, quindi, invita il relatore a ritirare il subemendamento 7.100/18, che potrebbe dar luogo, in concreto, a un sistematico superamento del termine di 48 ore. Il relatore GUERZONI fa notare che la disposizione in esame si riferisce a persone svantaggiate dalla impossibilità di inoltrare la domanda di asilo mentre il subemendamento assicurerebbe una garanzia ulteriore: tuttavia egli riconosce l'aggravamento procedurale che ne deriva e ritira la proposta, riservandosi di formularne un'altra per la discussione in Assemblea, allo scopo di limitare la discrezionalità del delegato.

Il sottosegretario TESTA invita il relatore a ritirare anche il subemendamento 7.100/20, osservando che il comma 6 dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 7 riassume entrambe le ipotesi definite dai commi 4 e 5, facendo salvo l'invio della domanda alla commissione centrale per i casi di pericolo imminente. Il RELATORE ritira il subemendamento 7.100/20, riservandosi di proporre una integrazione al comma 6.

Il presidente VILLONE ricorda che il subemendamento 7.100/1 era stato a suo tempo ritirato.

Sul subemendamento 7.100/9, il relatore GUERZONI e il sottosegretario TESTA esprimono un parere contrario. Il senatore GASPERINI insiste nella proposta di modifica ritenendo impropria la definizione di "delitto di diritto comune". Il presidente VILLONE precisa che si tratta di una formula desunta dalla Convenzione di Ginevra. Il senatore PASTORE considera corretta la precisazione del Presidente, che tuttavia a suo avviso non esime dalla necessità di limitare normativamente la gravità del reato. Il presidente VILLONE ritiene opportuna una verifica sulla sussistenza o meno di norme attuative della Convenzione internazionale, che possano integrare la lacuna individuata dal subemendamento. Il sottosegretario TESTA considera probabilmente non necessaria una precisazione legislativa espressa e tuttavia ritiene incongrua la qualificazione della gravità dell'illecito esclusivamente in funzione dei minimi edittali di pena. Il presidente VILLONE reputa opportuno affidare al relatore l'incarico di verificare le condizioni normative appena richiamate, prima della discussione in Assemblea. Il relatore GUERZONI, disponibile a compiere la verifica, invita i proponenti a ritirare i subemendamenti 7.100/9 e 7.100/10. Il senatore GASPERINI ritira tali emendamenti.

Il presidente VILLONE ricorda che il subemendamento 7.100/2 era stato a suo tempo ritirato. Il subemendmento 7.100/21 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente. Il subemendamento 7.100/19 è respinto con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE, quindi, propone il subemendamento 7.100/A, che integra e precisa il comma 6 nell'emendamento 7.100. Il sottosegretario TESTA esprime un parere favorevole e la Commissione approva il subemendamento.

Il subemendamento 7.100/22 è fatto proprio dal relatore in assenza del proponente. Il sottosegretario TESTA esprime un parere favorevole. Il senatore PASTORE ritiene che il subemendamento debba essere comunque coordinato con il comma 4, lettera b) dell'emendamento 7.100. Con una riserva di coordinamento, la Commissione approva.

Il subemendamento 7.100/23 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Il subemendamento 7.100/17 è approvato previo parere favorevole del rappresentante del Governo.

Il subemendamento 7.100/3 risulta invece respinto, con il parere contrario del relatore GUERZONI e del sottosegretario TESTA.

Questi ultimi esprimono anche un parere negativo sul subemendamento 7.100/12, che viene quindi respinto dalla Commissione.

Anche il subemendamento 7.100/11 è respinto dalla Commissione, dopo che il relatore GUERZONI e il sottosegretario TESTA hanno pronunciato un parere contrario, mentre il senatore GASPERINI ha ribadito l'opportunità della precisazione. Con distinte votazioni, sono quindi respinti i subemendamenti 7.100/13 e 7.100/14, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Sul subemendamento 7.100/15 il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono un parere positivo. La Commissione approva la proposta di modifica.

Quanto al subemendamento 7.100/16, il RELATORE manifesta la propria disponibilità, purché la disposizione sia collocata ad integrazione del comma 3: si tratta, infatti, di una precisazione non contraddittoria, poiché a suo avviso la reperibilità è già compresa nella sorveglianza.

Concorda il sottosegretario TESTA. Il presidente VILLONE richiama l'attenzione sulla difficoltà di assicurare in concreto la reperibilità delle persone. Concorda il senatore MARCHETTI, che preannuncia il suo voto contrario al subemendamento. Il senatore GASPERINI precisa che, secondo il subemendamento, l'autorità di pubblica sicurezza deve adottare le misure opportune per assicurare la reperibilità. Il senatore ANDREOLLI annuncia il suo voto contrario. Nello stesso senso si pronuncia il senatore MAGNALBO'. Il subemendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

La Commissione, quindi, approva l'emendamento 7.100, che sostituisce l'articolo 7 del testo proposto dal relatore, quale risulta dalle modifiche derivanti dai subemendamenti dianzi accolti.

Restano di conseguenza assorbiti o preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 7, compreso l'emendamento 7.0.1 e i relativi subemendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2425, 203 E 554
Art. 7


Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: “Durante tale periodo, il richiedente asilo è sottoposto a regime di sorveglianza da parte dell’Autorità di Pubblica sicurezza”.

7.100/5 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI


Al comma 2, sopprimere i periodi dalle parole: “Al pre-esame” fino alla fine del comma.

7.100/4 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI


Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: “presso le questure individuate” con le seguenti: “eccezionalmente, qualora l’ingresso temporaneo sul territorio nazionale sia stato autorizzato per altra ragione, alla questura del luogo di provvisoria dimora, individuata”.

7.100/6 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

Al comma 3, dopo le parole: “ai suoi familiari”, inserire le seguenti: “entro il terzo grado”.

7.100/8 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

Al comma 3, dopo le parole: “fatto salvo”, inserire le seguenti: “che ne abbiano altro titolo e”.

7.100/24 LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, dopo le parole: “Gli interessati sono assistiti”, inserire le seguenti: “e sorvegliati”.

7.100/7 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI


Al comma 4, secondo rigo, sopprimere le parole: “ove necessario”.

7.100/18 IL RELATORE

Al comma 4, lettera b), spostare l’ultimo capoverso dopo la lettera e).

7.100/20 IL RELATORE


Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: “anche non”.

7.100/1 MARCHETTI

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: “grave delitto di diritto comune commesso all’estero”, inserire le seguenti: “per il quale l’ordinamento italiano preveda una pena minima superiore ai dodici mesi”.

7.100/9 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI


Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Ai fini dell’applicazione della presente legge, sono da ritenersi gravi delitti di diritto comune quelli per i quali l’ordinamento italiano preveda una pena minima superiore ai dodici mesi”.

7.100/10 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI


Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: “con sentenza di secondo grado anche se non definitiva,”.

7.100/2 MARCHETTI


Al comma 5, sopprimere le lettere b), c) e d).

7.100/21 LUBRANO DI RICCO


Al comma 5, sopprimere le lettere c) e d).

7.100/19 IL RELATORE

Al comma 6, premettere le seguenti parole: "In ogni caso,"; conseguentemente sopprimere la parola: "comunque".

7.100/A IL RELATORE

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e ammissibile”.

7.100/22 LUBRANO DI RICCO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Ove sia richiesta l’applicazione del disposto del presente comma dall’interessato o dal rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dal rappresentante dell’organizzazione non governativa autorizzato ad assistere al pre-esame, la domanda di asilo è immediatamente trasmessa alla Commissione secondo le modalità stabilite al comma 7”.

7.100/23 LUBRANO DI RICCO

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: “respingimento immediato” inserire le seguenti: “o all’espulsione”.

7.100/17 IL RELATORE



Al comma 8, sopprimere il primo periodo.

7.100/3 MARCHETTI

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: “entro trenta giorni” con le seguenti: “entro venti giorni”.

7.100/12 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI


Al comma 8, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: “Durante tale periodo non si intende sospesa l’azione di sorveglianza”.

7.100/11 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI


Al comma 9, sostituire le parole da: “Qualora il pre-esame” fino a: “o dei suoi familiari”, con le seguenti: “Nelle more del pre-esame”.

7.100/13 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: “ove non abbia altro titolo per l’ingresso o il soggiorno” con le seguenti: “e la vigilanza”.

7.100/14 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: “fissano il proprio domicilio” con le seguenti: “sono autorizzati a soggiornare”.

7.100/15 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

Al comma 10, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: “L’Autorità di Pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino allo spirare del termine stabilito”.

7.100/16 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI


Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 7

1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, è soggetta ad un pre-esame volto ad accertare preliminarmente, se l’Italia sia lo Stato competente per l’esame della domanda sulla base delle Convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia ammissibile ai sensi del successivo comma 4 del presente articolo ed, in caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi del successivo comma 5.

2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, presso i valichi di frontiera o presso le questure individuate dal decreto del ministro dell’interno di cui al comma 1 del successivo articolo 15, nei due giorni successivi alla presentazione della domanda. Competente allo svolgimento del pre-esame è un delegato della Commissione centrale che si avvale del funzionario di polizia di frontiera o del funzionario della questura e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di quest’ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all’articolo 4, comma 2. Il delegato della Commissione comunica tempestivamente all’Alto Commissariato o alla Organizzazione dallo stesso indicata, l’inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata presso valichi di frontiera o presso questure non indicate nel richiamato decreto ministeriale, il funzionario di polizia avvia, immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata allo svolgimento del pre-esame.

3. Al richiedente asilo ed ai suoi familiari non è consentito l’ingresso o la libera circolazione sul territorio nazionale per il tempo necessario allo svolgimento del pre-esame, fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma 9 del presente articolo. Gli interessati sono assistiti con le modalità previste dall’articolo 15, commi 1 e 2.

4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della commissione, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della Commissione centrale, qualora il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana. L’inammissibilità della domanda non opera nel caso in cui sussista per il richiedente asilo l’impossibilità ad essere riammesso nello Stato di provenienza o sussista pregiudizio per la propria vita o per la libertà personale o pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero rischi di essere rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe situazioni di pericolo;
c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune commesso all'estero o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F) della convenzione di Ginevra;
d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui al precedente punto c) da un Tribunale internazionale istituito sulla base di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;
e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche se non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, del codice di procedura penale, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 .

5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione Europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 11 e sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione risulti in particolare che:

a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;
b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;
c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e contraddittoria o inverosimile;
d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento.

6. Qualora ricorrano le condizioni previste dal precedente comma 4, lettera b), relative alle situazioni di pericolo che impediscono una dichiarazione di inammissibilità, la domanda è comunque ritenuta non manifestamente infondata.

7. La domanda è trasmessa alla Commissione Centrale per l'esame della stessa, ai sensi del successivo articolo 8, quando il pre-esame si sia concluso positivamente. In caso di esito negativo il funzionario di frontiera o quello di questura provvede al respingimento immediato del richiedente asilo, ove non abbia altro titolo a permanere sul territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso.

8. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio avverso il provvedimento negativo del delegato della Commissione centrale ed il conseguente provvedimento di respingimento non sospende l'esecuzione del respingimento medesimo. Il ricorso, l'istanza di sospensione del provvedimento ed i motivi aggiunti possono essere presentati, anche senza l'assistenza legale, dallo stesso interessato e in lingua straniera entro trenta giorni dalla notifica del predetto provvedimento anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, che provvede alle prescritte notifiche. L'Avvocatura Generale dello Stato cura il deposito del ricorso. I successivi atti relativi al procedimento sono inviati a cura dell'Amministrazione resistente al ricorrente presso il domicilio anche all'estero dallo stesso indicato o, in mancanza, presso la suddetta rappresentanza diplomatica o consolare.

9. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, il questore o il dirigente del posto di frontiera dispone il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo, costituita ai sensi del successivo comma 10, nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui alla medesima legge. Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4 5 e 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40. In caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza, si applica l'articolo 650 del codice penale.

10. In caso di mancata convalida, da parte del pretore, del provvedimento di trattenimento adottato dal funzionario di polizia o di scadenza dei termini previsti dal comma 5, dell'articolo 12 della legge 6 marzo 1998, n. 40, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove fissano il proprio domicilio, dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari non necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto un proprio domicilio. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale determina il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del centro di permanenza di cui al precedente comma 9 con le modalità indicate nel medesimo comma.

11. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo, 12, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del centro e caratterizzate da ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale.

12. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti asilo che non consente l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla domanda né l'avvio degli stessi alle sezioni speciali dei centri di permanenza di cui al precedente comma 10, né il ricovero presso le strutture previste dall'articolo 38 della legge 6 marzo 1998, n. 40, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e urgenti interventi al fine di garantire una loro adeguata accoglienza e assistenza, il Prefetto, competente per territorio, può porre in essere le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451 convertito, senza modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563 e successiva norma di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture provvisorie per il ricovero dei predetti stranieri. Per il trattenimeno degli stessi nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono, in quanto applicabili le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 5 e 6 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

7.100 IL GOVERNO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: “Nelle more del pre-esame, il richiedente asilo è trattenuto e vigilato in apposito centro di accoglienza stabilito in prossimità del posto di frontiera o della questura”.

7.2 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: “o, su indicazione”, fino a: “di cui all’articolo 4, comma 2”.

7.1 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI


Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, nonché l’avvocato di fiducia dello straniero. Il pre-esame si svolge secondo i principi del contraddittorio e mediante domande che possono essere poste anche da ciascuno degli intervenuti.”

7.30 LUBRANO DI RICCO
7.49 (identico all’em. 7.30) DIANA Lino


Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Il pre-esame della domanda è svolto, ove esistano, presso i centri di informazione e tutela alla frontiera”.

7.12 LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. Fino allo svolgimento del pre esame il richiedente l'asilo è sottoposto a vigilanza da parte dell'autorità di frontiera o della questura, tenuto conto delle circostanze del caso.”

7.5 PASTORE, MAGGIORE


Al comma 2-bis, lettera b) sostituire le parole: “abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello stato sino alla frontiera italiana”, con le seguenti parole. “nel quale abbia trascorso più di tre mesi, durante i quali, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso, avrebbe potuto richiedere asilo alle autorità di quello Stato in base alla legislazione vigente e alla prassi amministrativa ivi praticata.”

7.34 LUBRANO DI RICCO
7.51 (identico all’em. 7.34) DIANA Lino


Al comma 2-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", se risulta, sulla base di elementi concreti ed attuali, che nel territorio di tale Stato egli sarà di nuovo ammesso in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei suoi fondamentali diritti, sarà protetto contro il rischio di invio in uno Stato rischioso per la sua vita, sicurezza e incolumità, potrà regolarmente soggiornare e riceverà un trattamento conforme alle norme internazionali sulla protezione dei diritti inviolabili della persona umana e sulla protezione dei rifugiati".

7.33 LUBRANO DI RICCO
7.50 (identico all'em. 7.33) DIANA Lino


Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

"2-quater: E' fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo della Commissione centrale di esaminare direttamente una domanda di asilo presentata ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione della Repubblica come attuato dalla presente legge, qualora la legislazione vigente nello Stato responsabile dell'esame della domanda, ai sensi delle convenzioni internazionali di cui al comma 2-ter, non preveda alcuna forma di protezione per la specifica situazione dichiarata dal richiedente".

7.19 LUBRANO DI RICCO
7.36 (identico all'em. 7.19) DIANA Lino


Al comma 3, sostituire le parole: “il delegato della Commissione centrale”, con le seguenti: “il componente o il delegato della Commissione centrale”.

7.20 LUBRANO DI RICCO
7.37 (identico all’em. 7.20) DIANA Lino


Al comma 3, sopprimere le parole: “o dell’Organizzazione dallo stesso indicata”.

7.3 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI


Al comma 3, sostituire le parole da: "tenuto conto" fino alla fine, con le seguenti: "nel rispetto dei criteri di cui alla Risoluzione del Consiglio dei ministri responsabili dell'immigrazione del 1° dicembre 1992 e della Risoluzione del Consiglio dei ministri dell'Unione europea del 20 giugno 1995 sulle garanzie minime per le procedure d'asilo, nonchè delle linee direttive della Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 11, quando:
a) ha basato la sua domanda su una falsa identità o su documenti contraffatti, se continua a sostenerne l'autenticità anche a seguito di contestazioni;
b) ha fraudolentemente eluso gli obblighi fondamentali imposti dalle procedure nazionali in materia di richiesta d'asilo;
c) ha fatto richiesta di asilo esclusivamente al fine di bloccare l'esecuzione di un provvedimento di espulsione, se in precedenza ha avuto ampia possibilità, in condizioni di libertà, di presentarla".

7.21 LUBRANO DI RICCO
7.38 (identico all'em. 7.38) DIANA Lino

Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:

"a) risulti, sulla base di elementi concreti ed attuali, che lo straniero dopo l'ingresso nel territorio italiano abbia distrutto, alterato o occultato il proprio passaporto o documento di viaggio o, in mancanza, abbia fornito generalità che si rivelino successivamente false o comunque si rifiuti di fornire le proprie generalità;
b) una domanda di asilo presentata in Italia dalla medesima persona sia stata in precedenza dichiarata infondata o inammissibile o respinta, esclusi i casi di annullamento delle precedenti decisioni, e lo straniero non alleghi alla nuova domanda nuovi elementi di prova scoperti ovvero fatti nuovi sopravvenuti dopo la data in cui ha avuto conoscenza della decisione definitiva relativa alla precedente domanda di asilo;
c) i motivi addotti a sostegno della domanda sono fondati soltanto su circostanze prodotte fraudolentemente dopo l'espatrio ovvero sono provate soltanto mediante elementi di prova falsi o contraffatti senza che comunque risultino altri elementi che facciano ritenere che nel paese di origine o di provenienza sussista alcuna delle circostanze indicate all'articolo 2;
d) la domanda di asilo è presentata dallo straniero al solo fine di sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato che sia stato comunicato all'interessato in momento anteriore a quello in cui è stata presentata la domanda senza che comunque risultino altri elementi che facciano ritenere che nel paese di origine o di provenienza sussista alcuna delle circostanze indicate all'articolo 2".

7.35 LUBRANO DI RICCO
7.52 (identico all'em. 7.35) DIANA Lino



Al comma 3-bis, sostituire la parola: “può”, con la seguente: “deve”.

7.6 PASTORE, MAGGIORE

Al comma 3-bis, sopprimere le parole: “ove necessario”.

7.8 MARCHETTI
7.23 (identico all’em. 7.8) LUBRANO DI RICCO
7.40 (identico all’em. 7.8) DIANA Lino


Al comma 3-bis, sostituire le parole: “qualora il richiedente” fino alla fine del comma con le seguenti: “qualora il richiedente risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento della domanda deve essere ponderata l’attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere, in caso di respingimento”.

7.9 MARCHETTI
7.41 (identico all’em. 7.9) DIANA Lino

Al comma 3-bis, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

"a) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento della domanda deve essere ponderata l'attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere, in caso di respingimento".

7.54 PASQUALI, MAGNALBO, SILIQUINI
7.24 (identico all'em. 7.54) LUBRANO DI RICCO



Al comma 3-bis, lettera a), sopprimere le parole da: “o un grave”, fino a: “all’estero”.

7.14 LUBRANO DI RICCO

Al comma 3-bis, lettera a), dopo le parole: “l’Italia aderisce” aggiungere le seguenti: “ai fini dell’applicazione della presente legge, sono da ritenersi gravi delitti di diritto comune quelli per i quali l’ordinamento italiano preveda una pena minima superiore ai dodici mesi”.

7.4 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

Al comma 3-bis, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) sia stato condannato all’estero con sentenza passata in giudicato per delitti contro la vita o connessi al traffico di sostanze stupefacenti o ad associazioni criminali equiparabili a quelle mafiose”

7.15 LUBRANO DI RICCO

Al comma 3-bis, lettera b), sostituire le parole: “con sentenza anche non definitiva, confermata in appello, per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale”, con le seguenti: “con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale”.

7.26 LUBRANO DI RICCO
7.42 (identico all’em. 7.26) DIANA Lino


Al comma 3-bis, lettera b), sostituire le parole da: “ovvero quando lo stesso”, fino a: “19 marzo 1990, n. 55”, con le seguenti: “ovvero quando lo stesso risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche che si siano rese responsabili dei crimini di cui alla lettera F a) dell’articolo 1 della Convenzione di Ginevra”.

7.27 LUBRANO DI RICCO
7.43 (identico all’em. 7.27) DIANA Lino


Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: “Qualora l’Italia non sia lo Stato responsabile, ai sensi delle convenzioni internazionali cui aderisce, dell’esame di una domanda ritenuta ammissibile, è avviata immediatamente la procedura di richiesta di ammissione, nel territorio dello Stato responsabile, dello straniero richiedente asilo, secondo quanto previsto da dette convenzioni”.

7.28 LUBRANO DI RICCO
7.44 (identico all’em. 7.28) DIANA Lino

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: "La dichiarazione di manifesta infondatezza diviene esecutiva solo con provvedimento di conferma emanato dalla competente sezione della Commissione centrale. Avverso la conferma della dichiarazione di manifesta infondatezza può essere presentato ricorso al giudice ordinario, entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice, in caso di accoglimento, concede autorizzazione provvisoria a soggiornare sul territorio sino alla conclusione del procedimento".

7.22 LUBRANO DI RICCO
7.39 (identico all'em. 7.22) DIANA Lino


Al comma 4, sostituire le parole: “In tutti gli altri casi”, con le seguenti: “Salvo che l’interessato abbia comunque titolo a fare ingresso o a soggiornare nel territorio dello Stato o che siano verificate le condizioni di cui all’articolo 10, in tutti gli altri casi”.

7.29 LUBRANO DI RICCO
7.45 (identico all’em. 7.29) DIANA Lino



Al comma 4, sostituire le parole da: “il funzionario di frontiera”, fino a: “provvedimento stesso”, con le seguenti: “, ovvero qualora il pre-esame, presso il valico di frontiera, non possa essere effettuato entro due giorni, il funzionario della polizia di frontiera dispone che il richiedente asilo sia trattenuto per il tempo strettamente necessario e con le procedure o garanzie previste, presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, di cui all’articolo 12, comma 1, della legge “disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero”.
4-bis. Il richiedente l’asilo è trattenuto nel centro di cui al comma precedente con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità.
4-ter. La polizia di frontiera trasmette copia degli atti alla Questura competente per territorio e al Pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dal provvedimento di trattenimento presso il centro di cui al precedente comma 4.
4-quater. Il pretore ove ritenga sussistenti i presupposti di cui ai commi 3 e 3-bis convalida il provvedimento della polizia di frontiera nei modi di cui all’articolo 737 del codice di procedura civile sentito l’interessato. La polizia di frontiera procede allora al respingimento dello straniero ove sussista altro titolo per l’ammissione al territorio. In ogni caso, il provvedimento di trattenimento nel centro, di cui al comma 4, cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato entro le quarantotto ore successive. Il pretore, ove non ritenga sussistere tali presupposti, ordina la Questura di ricevere la domanda d’asilo.
4-quinquies.- La permanenza nel centro non potrà protrarsi oltre un periodo di complessivi 20 giorni. Su richiesta del questore, il pretore può prorogare il termine fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni, qualora sia imminente l’eliminazione dell’impedimento all’esecuzione del respingimento.
4-sexies. Nel caso, invece, in cui il pre-esame si compia presso una Questura, il funzionario della Questura provvede alla notifica del provvedimento di inammissibilità al richiedente l’asilo, verso il quale è ammesso ricorso ai sensi del comma 5 del presente articolo”.

7.10 MARCHETTI
7.25 (identico all’em. 7.10) LUBRANO DI RICCO
7.46 (identico all’em. 7.10) DIANA Lino


Al comma 4, dopo le parole: "In tutti gli altri casi" inserire le seguenti:

"ovvero qualora il pre-esame, presso il valico di frontiera, non possa essere effettuato entro due giorni, il funzionario della polizia di frontiera dispone che il richiedente asilo sia trattenuto per il tempo strettamente necessario e con le procedure o garanzie previste, presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge "Disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero".

7.53 PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI


Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “in lingua comprensibile al destinatario”.

7.16 LUBRANO DI RICCO



Sostituire il comma 5 con il seguente:

“5. Avverso il provvedimento di inammissibilità della domanda di asilo è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio. La presentazione del ricorso sospende l’efficacia del provvedimento impugnato. Il TAR decide con ordinanza entro e non oltre quindici giorni”.

7.11 MARCHETTI
7.31 (identico all’em. 7.11) LUBRANO DI RICCO
7.47 (identico all’em. 7.11) DIANA Lino

Sostituire il comma 5 con il seguente:

“5. Il TAR decide con ordinanza entro 10 giorni. Il ricorso è esente da imposte di bollo e diritti di iscrizione a ruolo. A tale ricorso si applicano le disposizioni sul gratuito patrocinio vigenti per i cittadini italiani.”

7.18 LUBRANO DI RICCO


Al comma 5, dopo la parola: “respingimento”, sopprimere la parola: “non”.

7.17 LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, sostituire le parole: “non sospende”, con le seguenti: “non può sospendere”.

7.7 PASTORE, MAGGIORE


Sostituire l’emendamento 7.0.1 con il seguente:
“Art. 7-bis

1. Il pre-esame può prolungarsi, in via eccezionale, fino ad un massimo di ulteriori giorni due. Nel frattempo, il richiedente asilo ed i familiari eventualmente al seguito permangono nei centri di assistenza temporanea di cui all’articolo 12, comma 1 della Legge recante “Disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero” in sezioni opportunamente separate ed altrettanto opportunamente vigilate dalle competenti autorità di polizia, al fine di garantire al richiedente asilo ed ai familiari eventualmente al seguito la massima sicurezza.
2. L’autorità di polizia può disporre altresì l’invio del richiedente asilo e dei familiari eventualmente al seguito in altre località adatte alla loro temporanea permanenza e sotto le medesime condizioni di vigilanza.
3. La suddetta vigilanza è in atto dal momento di presentazione della domanda d’asilo. L’eventuale sottrazione alla sorveglianza da parte del richiedente asilo e dei familiari eventualmente al seguito, attuata in qualsiasi forma, preclude l’accoglimento della domanda d’asilo presente e futura avanzata dal richiedente e dai familiari eventualmente al seguito”


7.0.1/4 TABLADINI


All’emendamento 7.0.1, nel comma 2, sostituire la parola: “possono” con l’altra: “debbono” e inserire dopo la parola: “trattenuti” le seguenti parole: “e vigilati”.

7.0.1/3 TABLADINI

All’emendamento 7.0.1., nel comma 2, dopo le parole: “possono essere trattenuti”, inserire le seguenti: “e vigilati”. Analogamente, al comma 5, dopo le parole: “il trattenimento”, inserire le seguenti: “e la vigilanza”. Infine, al comma 8, dopo le parole: “permanenza temporanea e assistenza”, inserire le seguenti: “e vigilanza”.

7.0.1/1 TABLADINI

All’emendamento 7.0.1., sopprimere i commi 5 e 6.

7.0.1/2 TABLADINI

All’emendamento 7.0.1., sostituire la rubrica con la seguente: “Trattenimento e vigilanza del richiedente asilo nella fase del pre-esame”.

7.0.1/R TABLADINI


Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 7-bis
(Trattenimento del richiedente asilo nella fase del pre-esame)

1. Qualora il pre-esame di cui all'articolo 7 duri o, ragionevolmente, possa durare più di due giorni e, in ogni caso, quando la domanda di asilo sia presentata in Questura, il funzionario di polizia della frontiera o della Questura, su richiesta del delegato della Commissione Centrale, dispone che il richiedente asilo ed i suoi familiari vengano trasferiti, ove non abbiano altro titolo di soggiorno sul territorio nazionale, presso la più vicina sezione speciale per richiedenti asilo, costituita ai sensi del successivo comma 8, nei centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge recante "Disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero".
2. Il richiedente asilo ed i suoi familiari possono essere trattenuti presso la sezione speciale di cui al successivo comma 8, solo per il tempo strettamente necessario alla definizione della fase del pre-esame e per l'effettuazione dell'eventuale respingimento.
3. La polizia di frontiera o la Questura trasmettono gli atti al Pretore senza ritardo e, comunque, entro le quarantotto ore dal provvedimento che dispone il trattenimento.
4. Il Pretore, ove ritenga che sussistano i presupposti di cui alla presente legge convalida il provvedimento della polizia nei modi di cui all'articolo 737 e successivi del codice di procedura civile sentito, ove lo ritenga necessario, l'interessato.
5. La convalida comporta il trattenimento dell'interessato per un periodo non superiore ai 20 giorni complessivi. Su richiesta del Questore, il Pretore può prorogare il termine fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni, purché sia ragionevolmente prevedibile una definizione della fase del pre-esame entro il nuovo termine.
6. In caso di mancata convalida del provvedimento del funzionario di polizia da parte del Pretore o di scadenza dei termini previsti dal comma 5, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso un apposito permesso di soggiorno. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove fissano la propria residenza, dal quale hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente Questura.
7. Alla decisione sul pre-esame conseguono gli effetti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.
8. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge recante "Disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero", sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, distinte e separate del resto dei centri e caratterizzate da ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con le misure di vigilanza previste al comma 7 del citato articolo 12. Le modalità per la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per la Solidarietà Sociale.”

7.0.1 IL RELATORE
Art. 10

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "Trascorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 16 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto d'asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 17".

10.13 LUBRANO DI RICCO
10.9 (identico all’em. 10.9) DIANA Lino



Al comma 3, sostituire le parole da: "in Paesi" fino a: "beneficiato" con il seguente periodo: "nel Paese di provenienza che non consentano il rimpatrio".

10.10 LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, sopprimere le parole da: "A tal fine" fino a: "abbiano ottenuto".

10.3 LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "può essere" con : "è"

10.4 LUBRANO DI RICCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma: "3-bis. Qualora, per gravi e fondati motivi di carattere umanitario o sulla base delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione, sia impossibile il rimpatrio di un cittadino straniero e all'interessato non possano essere applicate disposizioni più favorevoli, è adottato il provvedimento di impossibilità temporanea di rimpatrio previsto dal comma 2".

10.7 LUBRANO DI RICCO
10.11 (identico all’em. 10.7) DIANA Lino