59a Seduta (pomeridiana)


Presidenza del Vice Presidente
THALER AUSSERHOFER

La seduta inizia alle ore 15,20.

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

IN SEDE CONSULTIVA
(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione
(Parere su emendamento alla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11 del Regolamento: contrario)

Riferisce alla Commissione il senatore BONAVITA, il quale specifica che, ai sensi dell'articolo 40, comma 11 del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sull'utilizzo di stanziamenti di bilancio per finalità difformi da quelle stabilite nella legge di bilancio annuale e pluriennale con la legge finanziaria. L'emendamento 18.0.9, volto ad inserire un ulteriore articolo dopo l'articolo 18 del disegno di legge n. 1918, recante norme in materia di promozione dell'occupazione, prevede l'attuazione di progetti per lavori socialmente ed ambientalmente utili per complessivi 3.500 miliardi. Di questi 3.500, 150 miliardi sono reperiti utilizzando stanziamenti previsti in capitoli di bilancio riferiti al Ministero del tesoro. In particolare si prevede l'utilizzazione di 50 miliardi dal capitolo 4531 (spese di parte corrente) che si riferisce alle somme da assegnare all'AIMA per attività relative all'espletamento dei compiti per l'attuazione degli interventi disposti dall'Unione europea; tale capitolo presenta uno stanziamento di competenza per complessivi 55 miliardi. Ulteriori 50 miliardi vengono reperiti attraverso l'utilizzazione delle somme previste dal capitolo 4532 (spese di parte corrente) che si riferisce a somme da assegnare sempre all'AIMA per l'espletamento dei compiti di istituto; tale capitolo presenta uno stanziamento per complessivi 117 miliardi. Infine ulteriori 50 miliardi vengono reperiti attingendo al capitolo 8017 (spese in conto capitale), che si riferisce ad oneri per la ricapitalizzazione degli istituti di credito e di diritto pubblico, ai sensi della legge n. 218 del 1990, cosiddetta «legge Amato» per la trasformazione in spa degli istituti di credito pubblico. Lo stanziamento complessivo di tale capitolo è di 100 miliardi.
Il relatore fa quindi presente che le modalità di copertura dell'emendamento in questione non possono essere condivise, sia per la riduzione di stanziamenti relativi a settori particolarmente delicati, sia in relazione al peso relativo di tali riduzioni che, in un caso, costituiscono il sostanziale azzeramento dello stanziamento stesso. Ritiene pertanto di proporre alla Commissione di esprimere un parere contrario, pur dichiarando di condividere l'indirizzo di fondo di approntare strumenti adeguati per affrontare il grave problema della disoccupazione giovanile.

Si apre il dibattito.

A giudizio del senatore D'ALÌ la proposta di parere contrario formulata dal relatore va nella giusta direzione, in quanto non possono essere condivise le riduzioni degli stanziamenti a danno dell'AIMA.

Interviene quindi il senatore ROSSI, il quale concorda con l'espressione di un parere contrario giudicando inopportuno prevedere finanziamenti statali per progetti di lavori socialmente utili che, invece, dovrebbero essere predisposti con risorse assegnate agli enti locali.

Il senatore ALBERTINI sottolinea il rilievo dell'emendamento proposto da Rifondazione comunista nell'ambito del disegno di legge n. 1918. Esso infatti consente di porre al centro dell'azione di governo una iniziativa volta a contrastare il grave fenomeno della disoccupazione giovanile attraverso la predisposizione di progetti di lavori socialmente ed ambientalmente utili, in grado di rilanciare settori economici strategici quali la tutela ambientale e la tutela del patrimonio storico-artistico. Dichiara inoltre di non condividere la valutazione critica del relatore circa la inopportunità delle modalità di copertura degli oneri aggiuntivi.

Il senatore COLLINO si esprime a favore della proposta avanzata dal relatore di formulare un parere contrario.

Il senatore BIASCO concorda con la proposta avanzata dal relatore, sottolineando la sua contrarietà anche in merito alla riduzione degli stanziamenti per il settore della Difesa.

Interviene quindi il senatore PASQUINI, a giudizio del quale la lotta alla disoccupazione giovanile può essere efficacemente condotta solo con interventi sul mercato del lavoro, con incentivi alle imprese, e con misure mirate nel settore del credito e del prelievo fiscale sulle imprese. Non può infatti sfuggire il rischio che i progetti per lavori socialmente utili, invece di creare un tessuto solido di imprese e di creare realmente nuovi posti di lavoro, si trasformino in strumenti di interventi meramente assistenziali.

Interviene per la replica il relatore BONAVITA, il quale fa presente che l'emendamento presentato dal Gruppo di Rifondazione Comunista, avrebbe potuto essere utilmente discusso in sede di esame dei documenti di bilancio per recepire le eventuali risorse aggiuntive per attivare progetti per lavori socialmente utili.
Nel merito della proposta, ritiene che il carattere congiunturale di tali progetti non consenta di intaccare la natura strutturale della disoccupazione giovanile Da questo punto di vista appare più utile seguire la strada di attivre quanto prima le risorse disponibili per utilizzare i cofinanziamenti della Comunità europea.

La presidente THALER AUSSERHOFER avverte che si passerà alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore ALBERTINI ribadisce il giudizio critico di Rifondazione comunista sulla politica del Governo sul fronte occupazionale, rilevando l'assenza di iniziative concrete volte ad affrontare il dramma della disoccupazione giovanile. Ritiene peraltro che la sua parte politica non potrà più oltre consentire il prolungarsi di questa inerzia su una questione tanto delicata.

In dissenso dal Gruppo di Alleanza nazionale, il senatore BOSELLO preannunzia il suo voto di astensione, sottolineando che la lotta alla disoccupazione nelle società industriali a tecnologia avanzata può essere efficacemente condotta esclusivamente attraverso un programma di istruzione continua - anche al di fuori dei normali percorsi scolastici - che prepari le nuove generazioni alle nuove forme di lavoro.
Posta ai voti, viene quindi accolta, con l'astensione del senatore Bosello e il voto contrario del senatore Albertini, la proposta del relatore Bonavita di esprimere parere contrario.

IN SEDE REFERENTE
(1822) Istituzione dell'Ente tabacchi italiani
(1597) PEDRIZZI ed altri - Trasformazione in ente pubblico economico dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio 1997.

Il Presidente THALER AUSSERHOFER avverte che, prima di passare all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1822, assunto come testo base, si passerà all'illustrazione degli ordini del giorno.

Il senatore D'ALÌ illustra i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 1822
considerata la particolare complessità ed importanza economico-sociale della materia ed il rilievo che essa assume nella creazione di sempre più ampie fasce di libero mercato e di libera concorrenza in Italia:

impegna il Governo

a che, nel piano di privatizzazione dell'Ente tabacchi italiani da presentarsi al Parlamento ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1822, si tenga conto: della ripartizione delle attività da privatizzare per settori produttivi e per area di interesse geografico; del valore di mercato dei beni conferiti nelle singole società; dell'obiettivo di un rapido ed efficace collocamento delle azioni delle società costituite sul mercato mobiliare; delle previsioni statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano».
(0/1/1822/6)
D'Alì, Ventucci, Pastore, Azzollini
«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1822,
considerata la particolare complessità ed importanza economico-sociale della materia ed il rilievo che essa assume nella creazione di sempre più ampie fasce di libero mercato e di libera concorrenza in Italia: premesso che la produzione e la prima trasformazione del tabacco interessa vaste zone del Paese e particolarmente il Veneto, l'Umbria, l'Abruzzo, la Campania, la Toscana e la Puglia, maggiormente vocate al tabacco; considerato che in talune di queste zone e particolarmente nel Sud, non esistono, allo stato attuale, nè alternative produttive nè altre possibilità di lavoro, tant'è che sono stati raggiunti particolari accordi per lo sviluppo dell'occupazione con notevoli stanziamenti pubblici; considerato che per l'attuale produzione della quota assegnate dalla Unione europea di 132.800 tonnellate, l'occupazione della filiera è pari a circa 250.000 unità ed interessa oltre 40.000 aziende coltivatrici;

impegna il Governo:

affinchè nella trasformazione dell'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato in ente pubblico e nella successiva fase di privatizzazione, venga, attraverso accordo sull'utilizzo di tabacco nazionale, salvaguardato il complesso produttivo ed occupazionale del settore agricolo del tabacco».
(0/2/1822/6)
D'Alì, Ventucci, Pastore, Azzollini
Il senatore CADDEO illustra quindi i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato

nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1822
visto l'articolo 3 che dispone dei beni e del personale estranei all'Ente, prevedendo che il Ministro determini con decreto la composizione del patrimonio iniziale dell'Ente e deliberi in ordine alle attività diverse da quelle produttive e commerciali;
considerato che sulla base dell'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la Regione autonoma della Sardegna ha competenza piena sui beni demaniali e patrimoniali non legati all'esercizio di monopoli fiscali; visto che il Ministero dell'ambiente sta realizzando complessi interventi di bonifica e di valorizzazione del compendio di Molentargius, una zona umida tutelata dalla Convenzione internazionale di Ramsar, nell'area urbana di Cagliari; considerato che l'intervento è finanziato dal Parlamento con 120 miliardi stanziati nel 1988; visto che i lavori interessano anche siti e strutture all'interno delle saline di Cagliari di proprietà dell'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato e sono tesi anche a liberare le saline dall'inquinamento; visto che i Monopoli incomprensibilmente si rifiutano di consegnare al Ministero dell'ambiente i siti e le strutture interessate dai lavori pregiudicando così la loro corretta esecuzione e la loro funzionalità; considerato che in particolare è indilazionabile la consegna al Ministero dell'ambiente del Canale di basso fondo, dell'Idrovora del Rollone, del Canale Mortu e dell'edificio «Sali Scelti»; considerato che non è possibile attendere la concreta istituzione dell'Ente tabacchi italiani con il conseguente scorporo di beni demaniali e patrimoniali non interessati alla costituzione dell'ente ed il loro trasferimento alla Regione autonoma della Sardegna;

impegna il Governo

a dare la disponibilità al Ministero dell'ambiente e successivamente al concessionario dei lavori dei siti e delle strutture interessate dai lavori in progetto ed in particolare il Canale di basso fondo, l'Idrovora del Rollone, il Canale Mortu, l'edificio dei «Sali scelti» in modo che tutte le opere di bonifica e di valorizzazione della zona umida del Molentargius possano essere realizzate senza creare contenziosi e col conseguimento della loro piena funzionalità».
(0/3/1822/6)
Caddeo
«Il Senato,

nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1822,
vista la legge 17 luglio 1942, n. 907 che ha escluso la Sardegna dal regime di monopolio per l'estrazione, la produzione, la raccolta, l'introduzione e la vendita del sale che invece ha interessato il restante territorio nazionale; visto l'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha previsto che dovessero rimanere in proprietà dello Stato «i beni e i diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali»; visto che il predetto articolo 14 ha disposto che il mantenimento di questi beni da parte dell'Amministrazione statale possa avere efficacia non a tempo indeterminato, ma al contrario soltanto «finchè duri tale condizione» di connessione con l'espletamento di servizi di competenze statali ovvero di monopolio fiscale; considerato che la Regione autonoma della Sardegna ha competenza piena, primaria ed esclusiva in materia di «esercizio di diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline»; visto che con l'articolo 8 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, è stata disposta l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 1993, del quinto comma dell'articolo 2 della legge n. 467 del 1982, stabilendo in tal modo la fine del monopolio della commercializzazione del sale e la sua sostanziale liberalizzazione; considerato che conseguentemente sono venute a mancare le ragioni per cui i beni demaniali e patrimoniali delle saline di Cagliari e di Carloforte Sant'Antioco non furono temporaneamente trasferiti alla Regione; visto l'articolo 3, comma 8, del presente disegno di legge in base al quale il Ministro delle finanze dovrà disporre con decreto in ordine alle attività diverse da quelle produttive e commerciali, diverse cioè da quelle dell'Ente tabacchi italiani;

impegna il Governo:

a trasferire alla Regione autonoma della Sardegna con le procedure previste per l'attuazione dello statuto speciale le saline di Cagliari e di Carloforte e Sant'Antioco».
(0/4/1822/6)
Caddeo
Il presidente THALER AUSSERHOFER dà quindi conto del parere espresso sul testo e sugli emendamenti dalla 5a Commissione permanente.

In sede di illustrazione degli emendamenti all'articolo 1 il senatore COLLINO si sofferma in particolare sull'emendamento 1.17, volto a prevedere il prolungamento del periodo entro il quale l'Ente tabacchi è trasformato in società per azioni. L'emendamento 1.40, invece, prevede la delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica relativamente alla proprietà e al collocamento delle partecipazioni azionarie della società nella quale è trasformato l'Ente tabacchi. Tale emendamento prevede inoltre un meccanismo di prelazione a favore dei dipendenti dei tabaccai e dei gestori.
Rinuncia invece ad illustrare i rimanenti emendamenti di cui è primo firmatario riferiti all'articolo 1.

Il senatore ROSSI illustra l'emendamento 1.20, volto ad evitare che l'Ente tabacchi sia successivamente trasformato in più società per azioni: la sua parte politica ritiene infatti che un eventuale spezzettamento in una pluralità di società per azioni si risolva in un oggettivo ostacolo ad una effettiva privatizzazione dell'Ente tabacchi.
L'emendamento 1.33, invece, è finalizzato ad evitare che il Ministero del tesoro conservi una quota maggioritaria del capitale sociale della futura società per azioni. A suo giudizio è necessario garantire anche una stabilità dell'aliquota dell'accisa successivamente al collocamento della maggioranza del capitale della futura società per azioni. A tale fine rispondono i successivi emendamenti 1.36, 1.34 e 1.35. Rinunzia infine ad illustrare l'emendamento 1.2.

Il senatore D'ALÌ, dopo aver rinunziato ad illustrare l'emendamento 1.3, illustra l'emendamento 1.12, finalizzato ad evitare una vacatio per quanto riguarda i poteri del consiglio di amministrazione, nonchè l'emendamento 1.13, volto a garantire il trasferimento all'Ente tabacchi italiani di tutte le attività attualmente esecitate dall'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato.
L'emendamento 1.15, prosegue l'oratore, prevede una serie di adempimenti a partire dall'istituzione dell'Ente, ed in particolare l'adozione dello statuto dell'Ente stesso da parte del Ministro delle finanze. Per quanto riguarda invece gli emendamenti 1.21 e 1.22, sottolinea l'orientamento del Gruppo di Forza Italia favorevole alla previsione di più società per azioni alle quali trasferire le diverse attività esercitate dall'Ente.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 1.4 e 1.7, di contenuto analogo all'emendamento 1.41 del senatore Biasco.

Il senatore BIASCO illustra congiuntamente gli emendamenti 1.41, 1.5 e 1.6 finalizzati ad attribuire all'istituendo Ente tabacchi italiani tutte le attività esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, eliminando quindi la esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie, come previsto dal disegno di legge governativo. Illustra quindi gli emendamenti 1.42,1.26 e 1.29, - di analogo contenuto - finalizzati tra l'altro, a riservare una quota del 10 per cento del valore del capitale sociale ai dipendenti dell'Ente, ai gestori e ai rivenditori dei generi di monopolio.
Rinuncia infine ad illustrare l'emendamento 1.39.

Il senatore ALBERTINI dopo aver rinunziato ad illustrare gli emendamenti 1.9, 1.11 e 1.14, di contenuto sostanzialmente analogo all'emendamento 1.41, si sofferma in particolare sull'emendamento 1.16, volto a garantire che l'attività dell'Ente sia disciplinata anche dalle leggi vigenti epr gli enti di diritto pubblico e sull'emendamento 1.18, finalizzato a prevedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla trasformazione dell'Ente in s.p.a. predisposta dal Ministro delle finanze.
Per quanto riguarda la futura società per azioni la sua parte politica ritiene opportuno lasciare al momento impregiudicata la scelta se l'Ente dovrà trasformarsi in una o più società per azioni: a tal fine illustra l'emendamento 1.19. Illustra quindi l'emendamento 1.32, finalizzato, tra l'altro, a costituire un fondo nazionale per la riconversione e la reindustrializzazione delle aziende operanti nel settore della produzione e trasformazione del tabacco.

Per quanto riguarda gli assetti azionari della società il senatore VENTUCCI sottolinea il carattere di indirizzo dell'emendamento 1.31, specificando che la sua parte politica ritiene essenziale evitare, dopo la trasformazione dell'Ente in società per azioni, la costituzione di un nuovo monopolio.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 1.

In sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, prende la parola il senatore D'ALÌ, che si sofferma in particolare sugli emendamenti 2.1 e 2.2, finalizzati, tra l'altro, a specificare meglio le disposizioni relative agli organi, allo statuto ed ai regolamenti del nuovo Ente. Illustra inoltre l'emendamento 2.18 finalizzato a prevedere che il controllo della Corte dei conti esercitato sulla gestione finanziaria dell'Ente sia svolto secondo procedure e strumenti ordinari.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 2.20.

Il senatore BIASCO illustra l'emendamento 2.3, volto a specificare la composizione del comitato paritetico, nonchè gli emendamenti 2.9 e 2.19, sempre riferiti alla composizione del predetto comitato consultivo. Illustra inoltre l'emendamento 2.15, relativo alla predisposizione del piano di riassetto globale delle attività dell'ente.

Il senatore COLLINO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.10, mentre si sofferma sull'emendamento 2.16, relativo alla predisposizione del piano di riassetto globale delle attività dell'ente e del relativo schema di piano industriale.

Il senatore VENTUCCI illustra l'emendamento 2.8, sottolineando la necessità di specificare meglio la composizione e le funzioni del comitato consultivo paritetico.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 2.

In sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3, il senatore BIASCO illustra l'emendamento 3.1, ribadendo l'orientamento della sua parte politica ad attribuire la globalità delle attività esercitate dall'Azienda dei Monopoli all'istituendo Ente. Rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.16.

Il senatore D'ALÌ illustra congiuntamente gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.15, ribadendo la necessità di mantenere l'unicità aziendale per tutte le attività attualmente esercitate dai Monopoli. Per quanto riguarda invece il patrimonio dell'Ente, la soppressione dei commi 2 e 3 dell'articolo 3 è motivata dalla necessità di evitare il rischio che la dotazione iniziare di tale fondo sia assolutamente insufficiente. Sempre in merito al patrimonio dell'ente, è opportuno che il Ministro individui un piano di dismissione relativamente ai beni già appartenenti ai Monopoli non conferiti all'Ente. Illustrando poi l'emendamento 3.12, sottolinea l'esigenza che la emissione di obbligazioni da parte dell'Ente - facoltà sulla quale egli esprime un giudizio non positivo - sia effettuata in linea con il piano di privatizzazione. Rinunzia quindi ad illustrare l'emendamento 3.13.

Il senatore ALBERTINI illustra gli emendamenti 3.2 e 3.14, coerenti con l'indirizzo di trasferire all'Ente tabacchi tutte le attività svolte dai Monopoli, e rinunzia invece ad illustrare l'emendamento 3.8.

Dopo che il senatore ROSSI ha rinunziato ad illustrare l'emendamento 3.18, vengono dati per illustrati tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore BONAVITA dà conto dell'emendamento 4.1, tendente ad istituire un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze nel quale è inserito il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Tale personale viene poi progressivamente trasferito all'Ente tabacchi in base ai fabbisogni previsti sulla base delle strategie produttive e commerciali e dei relativi processi di ristrutturazione.

Il senatore BIASCO dopo aver rinunciato ad illustrare l'emendamento 4.3, soppressivo del comma 1, dà conto dell'emendamento 4.8, anch'esso istitutivo di uno speciale ruolo ad esaurimento del Ministero delle finanze nel quale viene inserito il personale, già appartenente all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, destinato ad essere distaccato temporaneamente presso l'Ente tabacchi, e successivamente presso la società derivante dalla trasformazione di quest'ultimo Ente. Illustra quindi l'emendamento 4.18 tendente a precisare che il predetto personale inserito nel ruolo speciale ad esaurimento resta iscritto al fondo di previdenza di cui all'articolo 17, comma 4 della legge n. 25 del 1986. Dà conto infine dell'emendamento 4.20, soppressivo del comma 8.

Il senatore D'ALÌ, rinuncia all'illustrazione degli emendamenti 4.2, 4.9 e 4.16, peraltro identici nel contenuto, rispettivamente, agli emendamenti 4.3, 4.8 e 4.18 del senatore Biasco.

Il senatore ALBERTINI illustra l'emendamento 4.5 finalizzato anch'esso all'istituzione di un ruolo speciale ad esarimento del Ministero delle finanze nel quale dovranno essere inseriti i dipendenti attualmente addetti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Tali dipendenti, attraverso l'istituto del comando, potranno prestare il loro servizio presso l'Ente tabacchi italiani e anche presso l'eventuale successiva società per azioni. Viene anche prevista la possibilità di utilizzare il personale in esubero in attività di contrasto dell'evasione fiscale o presso altre amministrazioni pubbliche. Il senatore Albertini dà quindi conto dell'emendamento 4.7, soppressivo del comma 3, e dell'emendamento 4.12 di coordinamento formale. Ritira infine l'emendamento 4.13.

Il senatore COLLINO rinuncia all'illustrazione degli emendamenti 4.4, 4.10 e 4.21, peraltro sostanzialmente identici agli emendamenti, rispettivamente, 4.3, 4.8 e 4.18 del senatore Biasco. Dà conto poi dell'emendamento 4.17, sostitutivo del comma 7, e tendente a precisare la posizione previdenziale del personale trasferito alla società per azioni.

Il senatore ROSSI illustra gli emendamenti 4.6, 4.11, 4.14, 4.15 e 4.19 soppressivi, rispettivamente, dei commi 3, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 4.

In particolare il senatore ALBERTINI illustra l'emendamento 4.0.3 finalizzato a prevedere che i distributori automatici di sigarette possano essere istallati esclusivamente in locali dove possa essere esercitato il controllo sul divieto di cui all'articolo 730, secondo comma, del codice penale. Egli dà quindi conto dell'emendamento 4.0.4 tendente a dettare una disciplina più restrittiva della propaganda pubblicitaria, in forma anche indiretta di promozione e sponsorizzazione dei prodotti da fumo.

Il senatore D'ALÌ rinuncia all'illustrazione dell'emendamento 4.0.1, peraltro di identico contenuto rispetto all'emendamento 4.0.3 testè illustrato dal senatore Albertini.

Il senatore ROSSI dopo aver rinunciato all'illustrazione dell'emendamento 4.0.2, identico ai precedenti 4.0.3 del senatore Albertini, e 4.0.1. del senatore D'Alì, dà conto dell'emendamento 4.0.5 tendente ad elevare dall'8 al 10 per cento la misura dell'aggio spettante ai venditori dei biglietti delle lotterie. La misura si rende necessaria per tener conto del calo delle vendite che si è verificato recentemente a seguito dei noti inconvenienti incorsi nella gestione di alcune importanti lotterie.

La senatrice SARTORI illustra infine l'emendamento 4.0.6 diretto ad attribuire all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la facoltà di dare in concessione, nel rispetto della normativa comunitaria, attività e servizi di natura industriale e commerciale. L'emendamento tende a prevedere una qualche elasticità di gestione per l'amministrazione stessa nelle more che potrebbero verificarsi del processo di trasformazione prima in ente pubblcio e quindi in società per azioni.

Terminata l'illustrazione degli emendamenti, il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 17.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1822


Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «Ente tabacchi italiani» con le altre: «Ente italiano tabacchi».
1.1
Collino, Pedrizzi
Al comma 1, sopprimere la parola: «italiani».

Conseguentemente, sopprimerla ove ricorra.
1.2
Rossi
Al comma 1, sostituire la parola: «italiani» con la seguente: «italiano».
1.3
D'Alì, Azzollini, Ventucci, Pastore
Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'Ente svolge dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».
1.7
Polidoro
Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'Ente svolge dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».
1.41
Costa, Biasco
Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'Ente svolge dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».
1.4
Thaler Ausserhofer
Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'Ente svolge dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».
1.8
Collino, Pedrizzi
Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'Ente svolge per tutto il periodo della sua vigenza, dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».
1.9
Albertini
Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'ente svolge dalla data di nomina del Consiglio di Amministrazione, le attività già attribuite all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».
1.11
Albertini
Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'ente svolge dalla data di nomina del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività già attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».
1.43
Costa
Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'Ente svolge dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».
1.5
Biasco
Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'Ente svolge tutte le attività attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».
1.10
Ventucci, D'Alì, Pastore, Azzollini
Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'Ente svolge tutte le attività attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».
1.6
Biasco
Al comma 2, sostituire le parole: «di nomina» con le altre: «di insediamento».
1.12
D'Alì, Costa, Azzollini, Ventucci, Pastore
Al comma 2, sopprimere le parole da: «con esclusione» fino a: «lotterie».
1.13
D'Alì, Azzollini, Ventucci, Pastore
Al comma 2, sopprimere le parole: «con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie».
1.14
Albertini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 60 giorni dalla sua istituzione dovranno essere emanati i seguenti provvedimenti:

a) adozione dello statuto dell'Ente da parte del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sentite le competenti commissioni parlamentari;
b) nomina degli organi ai sensi del successivo articolo 2;
c) determinazione del patrimonio ai sensi del successivo articolo 3».
1.15
D'Alì, Azzollini, Ventucci, Pastore
Al comma 3, sostituire le parole: «alle persone giuridiche private» con le altre: «agli enti di diritto pubblico».
1.16
Albertini

Al comma 6, sostiruire le parole: «non prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi» con le altre: «non prima di trentasei mesi».
1.17
Collino, Pedrizzi
Al comma 6, dopo le parole: «in vigore della presente legge» sostituire le parole da: «con deliberazione del consiglio» fino alla fine del comma, con le altre: «Il Ministro delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere entro 45 gioni dalla data della richiesta, dispone i criteri sulla base dei quali il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2 comma 1, lettera b), procede entro i successivi tre mesi alla trasformazione dell'ente in società per azioni».
1.18
Albertini
Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «una o più».
1.19
Albertini
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «in una o più società per azioni» con le seguenti: «in una società per azioni».
1.20
Rossi
Al comma 6, primo periodo sopprimere le parole: «una o».
1.21
D'Alì, Ventucci, Azzollini, Pastore
Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
1.23
Rossi

Al comma 6, ultimo periodo sostituire le parole da: «una» fino a: «Ente» con le seguenti: «le relazioni relative alle proposte di trasformazione, anche parziale, dell'Ente».
1.22
D'Alì, Ventucci, Azzollini, Pastore
Al comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Al momento della costituzione o della o delle società per azioni restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; restano in vigore le norme previste dalla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e successive integrazioni e modificazioni; legge 18 febbraio 1963, n. 303 e decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74. All'atto della collocazione sul mercato delle azioni della società dovranno prevedersi disposizioni che consentano la sottoscrizione prioritaria delle azioni stesse, fino ad un massimo del 10 per cento del valore del capitale sociale, da parte dei lavoratori dell'ente tabacchi italiani, dei gestori di magazzino e rivenditori di generi di monopolio e per essi da parte di loro cooperative e consorzi».
1.42
Costa, Biasco
Al comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Al momento della costituzione o della o delle società per azioni restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; restano in vigore le norme previste dalla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e successive integrazioni e modificazioni; legge 18 febbraio 1963, n. 303 e decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74. All'atto della collocazione sul mercato delle azioni della società dovranno prevedersi disposizioni che consentano la sottoscrizione prioritaria delle azioni stesse, fino ad un massimo del 10 per cento del valore del capitale sociale, da parte dei lavoratori dell'ente tabacchi italiani, dei gestori di magazzino e rivenditori di generi di monopolio e per essi da parte di loro cooperative e consorzi».
1.25
Thaler Ausserhofer
Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al momento della costituzione o della o delle società per azioni restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; restano in vigore le norme previste dalla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e successive integrazioni e modificazioni; legge 18 febbraio 1963, n. 303 e decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74. All'atto della collocazione sul mercato delle azioni della società dovranno prevedersi disposizioni che consentano la sottoscrizione prioritaria delle azioni stesse, fino ad un massimo del 10 per cento del valore del capitale sociale, da parte dei lavoratori dell'ente tabacchi italiani, dei gestori di magazzino e rivenditori di generi di monopolio e per essi da parte di loro cooperative e consorzi».
1.24
Polidoro
Al comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Al momento della costituzione o della o delle società per azioni restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; restano in vigore le norme previste dalla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e successive integrazioni e modificazioni; legge 18 febbraio 1963, n. 303 e decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74; vengono emanate con decreto del Ministro delle finanze disposizioni che consentono la sottoscrizione prioritaria di azioni della società fino ad un massimo del 10 per cento delle azioni stesse da parte di lavoratori dell'AAMS, gestori di magazzino e rivenditori di generi di monopolio e per essi da parte di loro cooperative e consorzi».
1.44
Costa
Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al momento della costituzione della o delle società per azioni restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; restano in vigore le norme previste dalla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e successive integrazioni e modificazioni; legge 18 febbraio 1963, n. 303 e decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74; vengono emanate con decreto del Ministro delle finanze disposizioni che consentono la sottoscrizione prioritaria di azioni della società fino ad un massimo del 10 per cento delle azioni stesse da parte di lavoratori dell'AAMS, gestori di magazzino e rivenditori di generi di monopolio e per essi da parte di loro cooperative e consorzi».
1.26
Biasco
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al momento della costituzione della o delle società per azioni restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; restano in vigore le norme previste dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive integrazioni e modificazioni; legge 18 febbraio 1963, n. 303 e decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74».
1.27
Collino, Pedrizzi
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al momento della costituzione della o delle società per azioni vengono emanate con decreto del Ministro delle finanze disposizioni che consentono la sottoscrizione prioritaria di azioni delle società fino ad un massimo del 10 per cento delle azioni stesse da parte di lavoratori dell'AAMS, gestori di magazzino e rivenditori di generi di monopolio e per essi da parte di loro cooperative e consorzi».
1.28
Bonavita, Sartori
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'atto della collocazione sul mercato delle azioni della Società dovrà prevedersi la riserva di una parte delle stesse per un azionariato diffuso e popolare».
1.29
Biasco
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'atto della collocazione sul mercato delle azioni della Società dovrà prevedersi la riserva di una parte delle stesse per un azionariato diffuso e popolare».
1.30
Bonavita, Sartori
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'atto della collocazione sul mercato delle azioni della Società dovrà prevedersi la riserva di una parte delle stesse per un azionariato diffuso».
1.31
Ventucci, Pastore, Azzollini
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro tre mesi dalla trasformazione in società per azioni, le azioni devono essere immesse sul mercato mobiliare per la vendita, affinchè entro i successivi dodici mesi il Ministero del tesoro abbia dismesso la sua quota di capitale sociale, che non potrà superare la misura del 49 per cento. È riconosciuto un diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni, alle seguenti categorie:

a) titolari o gestori di tabaccherie;
b) dipendenti dell'Ente;
c) distributori».
1.33
Rossi
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro sessanta giorni dalla trasformazione dell'ente in società per azioni, il Consiglio d'amministrazione deve deliberare il collocamento sul mercato azionario del 51 per cento del capitale sociale. È riconosciuto un diritto di prelazione per l'acquisto delle quote ai seguenti soggetti:

a) titolari o gestori di tabaccherie;
b) dipendenti dell'ente;
c) distributori».
1.36
Rossi
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro sessanta giorni dalla trasformazione dell'ente in società per azioni, il Consiglio d'amministrazione deve deliberare il collocamento sul mercato mobiliare del 51 per cento del capitale sociale. È riconosciuto un diritto di prelazione per l'acquisto delle quote ai seguenti soggetti:

a) titolari o gestori di tabaccherie;
b) dipendenti dell'ente;
c) distributori.

6-ter. Nei cinque anni successivi al collocamento sul mercato mobiliare del 51 per cetno delle azioni dell'Ente, l'aliquota dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati non può subire variazioni».
1.34
Rossi
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro sessanta giorni dalla trasformazione dell'ente in società per azioni, il Consiglio d'amministrazione deve deliberare il collocamento sul mercato mobiliare del 51 per cento del capitale sociale. È riconosciuto un diritto di prelazione per l'acquisto delle quote ai seguenti soggetti:

a) titolari o gestori di tabaccherie;
b) dipendenti dell'ente;
c) distributori.

6-ter. Dal momento del collocamento sul mercato mobiliare delle azioni dell'Ente, l'aliquota dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati non può subire variazioni per un periodo di cinque anni».
1.35
Rossi
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Eti previo confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presenta il piano di risanamento e rilancio industriale. Il Ministro dell'industria, sentito il Ministro delle finanze e le organizzazioni sindacali, predisporrà programmi di riconversione e reindustrializzazione nei territori ove si ritiene vadano dismesse le attività aziendali nonchè programmi di riconversione delle zone agricole adibite alla coltivazione del tabacco. A livello regionale, con il concorso dei soggetti economici ed istituzionali interessati, saranno definiti, in sede di trattativa decentrata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, piani territoriali di riconversione e reindustrializzazione delle attività da dismettere. A tal fine è stabilito un fondo nazionale per le riconversioni e reindustrializzazioni pari a lire 500 miliardi. All'onere derivante dallo stanziamento del fondo nazionale per le riconversioni e le reindustrializzazioni si provvede attraverso l'utilizzo degli utili dell'amministrazione dei Monopoli di Stato, nonchè mediante apposita riduzione dei capitoli di spesa per investimenti ed acquisti, e attraverso quota parte dei proventi da alienazioni patrimoniali realizzate nell'ambito del piano industriale. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati, gli immobili non direttamente strumentali alle attività dell'ente o della società derivata, da attribuire al patrimonio disponibile dello Stato. Il Ministro delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, predispone un programma per la gestione ed alienazione di detto patrimonio, i cui proventi andranno in parte ad alimentare il piano di riconversione e reindustrializzazione, ed in parte ad alimentare in capitolo 1126, Fondo per l'occupazione per la parte destinata ai lavori socialmente utili, dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Resta ferma la salvaguardia del patrimonio ecologico ed ambientale rappresentato dalle saline».
1.32
Albertini
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A tal fine prima della trasformazione, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delibera in ordine alla proprietà e di collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori prevedendo la riserva di una parte delle stesse per un azionariato diffuso comprendente i dipendenti, i tabaccai e i gestori ai quali è consentita una sottoscrizione primaria fino ad un massimo del 10 per cento delle azioni stesse. Si applicano le disposizioni dell'articolo 15, comma 2 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 250. Lo schema di delibera del CIPE è preventivamente inviato alle Commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere nel termine di trenta giorni».
1.40
Collino, Pedrizzi
Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'ente e la società di cui ai commi precedenti possono svolgere attività strumentali connesse o complementari con quelle indicate al precedente comma 2, e a tal fine possono costituire o partecipare ad una o più società nonchè procedere a scorpori o ad incorporazioni anche della società ATI di cui alla legge 22 luglio 1982, n. 467».
1.37
Collino, Pedrizzi
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'Ente e la Società di cui ai commi precedenti possono svolgere attività strumentali, connesse o complementari con quelle indicate al precente comma 2, e a tal fine possono costituire o partecipare ad una o più Società nonchè procedere a scorpori o ad incorporazioni anche della società ATI di cui alla legge 22 luglio 1982, n. 467».
1.38
Ventucci, D'Alì, Pastore, Azzollini
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'Ente e la Società di cui ai commi precedenti possono svolgere attività strumentali, connesse o complementari con quelle indicate al precente comma 2, e a tal fine possono costituire o partecipare ad una o più Società nonchè procedere a scorpori o ad incorporazioni anche della società ATI di cui alla legge 22 luglio 1982, n. 467».
1.39
Biasco

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Organi, statuto, regolamenti, controllo). - 1. Sono organi dell'Ente:

a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, ed è scelto tra una terna di persone segnalate dalle associazioni sindacali di categoria fra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente e presiede e convoca il Consiglio di amministrazione.
3. Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri nominati con decreto del Minitro delle finanze su designazione, rispettivamente, del Ministro delle finanze, del Ministro del tesoro, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e della Conferenza permanente tra stato-regioni. Il Consiglio di amministrazione:

a) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità;
b) approva il bilancio annuale, soggetto a certificazione contabile secondo le norme vigenti in materia di certificazione dei bilanci delle imprese;
c) adotta ogni altro provvedimento per l'attuazione dello scopo istituzionale. Le delibere di cui alle precedenti lettere a) e b) sono sogette ad approvazione del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2397 e seguenti del codice civile ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle finanze su designazione, uno, del Ministro delle finanze e, due per ciascun dicastero, del Ministro del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Il compenso spettante a ciascun membro del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori è determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
5. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'ente con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259».
2.1
D'Alì, Azzollini, Ventucci, Pastore
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Il presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, ed è scelto tra una terna di persone segnalate dalle associazioni sindacali di categoria fra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente e presiede e convoca il Consiglio di amministrazione.
3. Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri nominati con decreto del Ministro delle finanze su designazione, rispettivamente, del Ministro delle finanze, del Ministro del tesoro, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e della Conferenza permanente tra stato-regioni. Il Consiglio di amministrazione:

a) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità;
b) approva il bilancio annuale, soggetto a certificazione contabile secondo le norme vigenti in materia di certificazione dei bilanci delle imprese;
c) adotta ogni altro provvedimento per l'attuazione dello scopo istituzionale. Le delibere di cui alle precedenti lettere a) e b) sono sogette ad approvazione del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro».
2.2
D'Alì, Azzollini, Ventucci, Pastore
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «cui partecipano rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei gestori di magazzino e dei tabaccai designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle rispettive categorie».
2.20
Costa
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «cui partecipano rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei gestori di magazzino e dei tabaccai designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle rispettive categorie».
2.3
Biasco
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «cui partecipano rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei gestori di magazzino e dei tabaccai designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle rispettive categorie».
2.4
Collino, Pedrizzi
Al comma 4, sostituire le parole: «quattro membri» con le altre: «sei membri».
2.5
Collino, Pedrizzi
Al comma 4, sostituire le parole: «quattro membri», aggiungere le seguenti: «di cui uno è obbligatoriamente il Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».
2.6
Rossi
Al comma 5, sopprimere le parole da: «Il compenso» fino alla fine del comma.
2.7
D'Alì, Azzollini, Ventucci, Pastore
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Comitato consultivo di cui al precedente comma 2 è composto da un minimo di sei membri ripartiti in misura paritetica tra rappresentanti dell'Ente e dei sindacati firmatari del CCNL. Il Comitato ha il compito di indirizzo, controllo e sorveglianza finalizzato all'ottimizzazione degli interessi comuni nell'ambito aziendale. Nel caso di trasformazione in SpA o più SpA viene garantita la costituzione del Comitato Consultivo per quante siano le società derivanti dalla trasformazione dell'ETI».
2.8
Ventucci, D'Alì, Pastore, Azzollini
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Comitato consultivo di cui al precedente comma 2 è composto da un minimo di sei membri ripartiti in misura paritetica tra rappresentanti dell'Ente e dei sindacati firmatari del CCNL. Il Comitato ha il compito di indirizzo, controllo e sorveglianza finalizzato all'ottimizzazione degli interessi comuni nell'ambito aziendale. Nel caso di trasformazione in SpA o più SpA, viene garantita la costituzione del Comitato Consultivo per quante siano le società derivanti dalla trasformazione dell'ETI».
2.9
Biasco
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Comitato consultivo di cui al precedente comma 2 è composto da un minimo di sei membri ripartiti in misura paritetica tra rappresentanti dell'Ente e dei sindacati firmatari del CCNL. Il Comitato ha il compito di indirizzo, controllo e sorveglianza finalizzato all'ottimizzazione degli interessi comuni nell'ambito aziendale. Nel caso di trasformazione in SpA o più SpA, viene garantita la costituzione del Comitato Consultivo per quante siano le società derivanti dalla trasformazione dell'ETI».
2.10
Collino, Pedrizzi
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «è deliberato dal Consiglio di amministrazione ed è approvato», con le seguenti: «è adottato».
2.11
D'Alì, Ventucci, Azzollini, Pastore
Al comma 6, sopprimere le parole da: «disciplina il» fino alla fine del comma.
2.12
D'Alì, Azzollini, Ventucci, Pastore
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; al Comitato stesso partecipano rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei gestori di magazzino e dei rivenditori designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle rispettive categorie».
2.13
Polidoro
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; al Comitato stesso partecipano rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei gestori di magazzino e dei rivenditori designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle rispettive categorie».
2.19
Costa, Biasco
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; al Comitato stesso partecipano rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei gestori di magazzino e dei rivenditori designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle rispettive categorie».
2.14
Thaler Ausserhofer
Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il Presidente propone al Ministro delle finanze il piano di riassetto globale delle attività ed il relativo schema di piano industriale. L'approvazione del piano industriale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, completa il procedimento di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».
2.15
Biasco
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Presidente propone al Ministro delle finanze il Piano di riassetto globale delle attività ed il relativo schema di Piano industriale. L'approvazione del Piano industriale sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, completa il procedimento di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».
2.16
Collino, Pedrizzi
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Presidente propone al Ministro delle finanze il Piano di riassetto globale delle attività ed il relativo schema di Piano industriale. L'approvazione del Piano industriale completa il procedimento di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».
2.17
Ventucci, D'alì, Pastore, Azzollini
Al comma 9, sopprimere le parole da: «avvalendosi» fino alla fine del comma.
2.18
D'Alì, Azzollini, Ventucci, Pastore

Art. 3.

Al comma 1, sopprimere le parole: «produttive e commerciali».
3.1
Biasco
Al comma 1, sopprimere le parole: «produttive e commerciali».
3.2
Albertini
Al comma 1, sopprimere le parole: «produttive e commerciali».
3.3
Collino, Pedrizzi
Al comma 1, sopprimere le parole: «produttive e commerciali».
3.4
Ventucci, D'Alì, Pastore, Azzollini
Al comma 1, sostituire le parole da: «produttive» fino alla fine del comma, con le seguenti: «di cui al comma 2, articolo 1».
3.5
D'Alì, Ventucci, Azzollini, Pastore
Al comma 1 sostituire le parole: «produttive e commerciali» con la parola: «globali» e sopprimere i commi 2 e 3.
3.6
D'Alì, Azzollini, Ventucci, Pastore, Costa
Sopprimere il comma 2.
3.7
D'Alì, Ventucci, Azzollini, Pastore
Sopprimere i commi 3 e 4.
3.8
Albertini
Sopprimere il comma 3.
3.9
D'Alì, Ventucci, Azzollini, Pastore
Al comma 4, sopprimere le parole da: «tenuto» fino alle parole: «comma 3».
3.10
D'Alì, Azzollini, Ventucci, Pastore
Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro delle finanze entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al presente comma presenterà alle competenti commissioni parlamentari una relazione sulle dismissioni o sull'eventuale utilizzo del patrimonio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato non conferito all'Ente tabacchi italiano».
3.11
D'Alì, Ventucci, Azzollini, Pastore
Al comma 5, sostituire le parole: «che sono emessi dall'Ente» con le seguenti: «che potranno essere emesse dall'Ente in linea con il piano di privatizzazione e quindi con specifico riferimento alla ripartizione in società dell'Ente».
3.12
D'Alì, Ventucci, Azzollini, Pastore
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nel periodo di vigenza e prima di avviare il piano delle privatizzazioni, l'ente procederà alla rivalutazione dei beni patrimoniali ai sensi della legge n. 72 del 1983, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1983 in regime dell'esenzione fiscale».
3.13
D'Alì, Ventucci, Azzollini, Pastore
Sopprimere il comma 8.
3.14
Albertini
Sopprimere il comma 8.
3.15
D'Alì, Ventucci, Azzollini, Pastore
Sopprimere il comma 8.
3.16
Briasco
Sopprimere il comma 8.
3.17
Collino, Pedrizzi
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I dirigenti generali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vengono inquadrati, a domanda, nei ruoli della struttura amministrativa, cui verranno affidate le attività indicate al precedente comma 8 o, esauriti detti ruoli, in quelli del Ministero delle finanze».
3.18
Provera, Rossi
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I dirigenti generali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vengono inquadrati, a domanda, nei ruoli della struttura amministrativa, cui verranno affidate le attività indicate al precedente comma 8 o, esauriti detti ruoli, in quelli del Ministero delle finanze».
3.19
Costa
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Fino all'attuazione dei decreti di cui al presente articolo continuano ad applicarsi, anche in materia di bilancio e di personale, le disposizioni dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».
3.20
Collino, Pedrizzi

Art. 4.

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«0.1. Dal momento della istituzione dell'ente pubblico economico, il personale già appartenente all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e addetto alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccato temporaneamente presso l'E.T.I. nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attività dell'Ente. Il predetto personale, in tutto o in parte, verrà progressivamente trasferito all'E.T.I. in base ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti le strategie produttive e commerciali e i processi di ristrutturazione di cui all'articolo 2, comma 2».
4.1
Bonavita, Sartori
Sopprimere il comma 1.
4.2
Ventucci, D'Alì, Pastore, Azzollini
Sopprimere il comma 1.
4.3
Biasco
Sopprimere il comma 1.
4.4
Collino, Pedrizzi
Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il personale dell'ente e della eventuale successiva S.p.A. sarà costituito dai dipendenti pubblici attualmente addetti all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, posti in ruolo speciale ad esaurimento del Ministero delle finanze comandati presso l'ente tabacchi italiani e l'eventuale successiva S.p.A. Il personale che venisse dichiarato in esubero, rimane presso il Ministero di riferimento con la eventuale mobilità anche presso altre amministrazioni pubbliche nell'ambito della stessa provincia od in province limitrofe, destinato soprattutto ad attività finalizzate alla lotta all'evasione fiscale o alla tutela ed il recupero dei beni culturali. A tutto il personale collocato sia nel ruolo speciale ad esaurimento sia nei ruoli del Ministero delle finanze o di altri amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 232 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il costo del personale comandato è a carico dell'ente o della società derivata che provvede mensilmente a rimborsare al soggetto erogante le spese sostenute in proposito».
4.5
Albertini
Sopprimere il comma 3.
4.6
Rossi
Sopprimere il comma 3.
4.7
Albertini
Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Dal momento della trasformazione dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in Ente pubblico economico, il personale già appartenente all'amministrazione stessa è inserito in un ruolo speciale ad esaurimento del Ministero delle finanze e temporaneamente distaccato presso l'Eti, e successivamente, presso la Società nei limiti delle rispettive necessità. Il distacco di tale personale ha termine con gradualità a seguito di procedura concordata preventivamente con il Comitato consultivo anche in relazione alla progressiva realizzazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 7-bis. I trasferimenti nel ruolo speciale ad esaurimento o negli altri ruoli del Ministero delle finanze sono effettuati tenendo conto di quanto previsto dal comma 232 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e la successiva integrazione di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437. Il costo del personale temporaneamente distaccato è a carico, per tutto il periodo del distacco, dell'Ente o della Società che provvede mensilmente a rimborsare al soggetto erogante le spese sostenute in proposito».
4.8
Biasco
Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Dal momento della trasformazione dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in Ente pubblico economico, il personale già appartenente all'amministrazione stessa è inserito in un ruolo speciale ad esaurimento del Ministero delle finanze e temporaneamente distaccato presso l'Eti, e successivamente, presso la Società nei limiti delle rispettive necessità. Il distacco di tale personale ha termine con gradualità a seguito di procedura concordata preventivamente con il Comitato consultivo anche in relazione alla progressiva realizzazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 7-bis. I trasferimenti nel ruolo speciale ad esaurimento o negli altri ruoli del Ministero delle finanze sono effettuati tenendo conto di quanto previsto dal comma 232 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e la successiva integrazione di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437. Il costo del personale temporaneamente distaccato è a carico, per tutto il periodo del distacco, dell'Ente o della Società che provvede mensilmente a rimborsare al soggetto erogante le spese sostenute in proposito».
4.9
Ventucci, D'Alì, Pastore, Azzollini
Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Dal momento della trasformazione dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in Ente pubblico economico, il personale già appartenente all'amministrazione stessa è inserito in un ruolo speciale ad esaurimento del Ministero delle finanze e temporaneamente distaccato presso l'Eti, e successivamente, presso la Società nei limiti delle rispettive necessità. Il distacco di tale personale ha termine con gradualità a seguito di procedura concordata preventivamente con il Comitato consultivo anche in relazione alla progressiva realizzazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 7-bis. I trasferimenti nel ruolo speciale ad esaurimento o negli altri ruoli del Ministero delle finanze sono effettuati tenendo conto di quanto previsto dal comma 232 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e la successiva integrazione di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437. Il costo del personale temporaneamente distaccato è a carico, per tutto il periodo del distacco, dell'Ente o della Società che provvede mensilmente a rimborsare al soggetto erogante le spese sostenute in proposito».
4.10
Collino, Pedrizzi
Sopprimere il comma 4.
4.11
Rossi
Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Al personale che venisse dichiarato in esubero che abbia almeno trenta anni di anzianità contributiva o almeno 58 anni di età e quindici anni di anzianità contributiva si applicano, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria previsti dalla legge 7 giugno 1990, n. 141, con onere a carico dell'ente o della società derivata».
4.12
Albertini
Al comma 4, sopprimere le parole: «indicato nel comma 3» e le parole: «da presentare entro il termine di cui al citato comma 3».
4.13
Albertini
Sopprimere il comma 5.
4.14
Rossi
Sopprimere il comma 7.
4.15
Rossi
Sostituire i commi 7 e 8 con il seguente:

«7. Il personale già appartenente ai ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato inserito nel ruolo speciale ad esaurimento o assegnato definitivamente alle società derivate resta iscritto al Fondo di previdenza di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 25 il cui Regolamento sarà, in sede contrattuale, integrato da norme che prevedano la partecipazione al finanziamento dei lavoratori e del datore di lavoro».
4.16
Ventucci D'Alì, Pastore, Azzollini
Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il personale già appartenente ai ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato inserito nel ruolo speciale ad esaurimento o assegnato definitivamente alle società derivate resta iscritto al Fondo di previdenza di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 25 il cui Regolamento sarà, in sede contrattuale, integrato da norme che prevedano la partecipazione al finanziamento dei lavoratori e del datore di lavoro».
4.18
Biasco
Sostituire il comma 7, con il seguente:
«7. Il personale trasferito alla S.p.A ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Allo stesso personale è conservato, a domanda da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dal trasferimento all'Ente, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato in base alle disposizioni di cui al Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni. Per coloro che non hanno esercitato la scelta per il mantenimento del diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, l'ente provvede a costruire la posizione assicurativa presso l'INPS anche con riferimento ai periodi individualmente maturati. A tal fine lo Stato provvede al versamento all'INPS della riserva matematica, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle al-
legate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981 pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981. Detto versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo lordo del 5 per cento e, al relativo onere, valutato in 20 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 29 ottobre 1991, n. 358. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Per coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione per il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, l'INPS è tenuto, al momento della collocazione in quiescenza dei singoli soggetti interessati, al versamento all'INPDAP del complessivo ammontare dei contributi riscossi per la relativa posizione assicurativa, determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Per coloro che sono assegnati ad altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, tenute ad iscrizioni previdenziali sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
4.17
Collino, Pedrizzi
Sopprimere il comma 8.
4.19
Rossi
Sopprimere il comma 8.
4.20
Biasco
Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il personale già appartenente ai ruoli dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato assegnato all'ente ed alle società derivate resta iscritto al fondo di previdenza di cui all'articolo 17, commma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, il cui Regolamento sarà in sede di primo rinnovo contrattuale, integrato da norme che prevedano la partecipazione al finanziamento dei lavoratori e del datore di lavoro».
4.21
Collino, Pedrizzi
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4.
(Disposizioni in materia di distributori automatici di sigarette)

I distributori automatici di sigarette di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1977 n. 556, possono essere installati esclusivamente nei locali delle rivendite o in un luogo in cui possa essere esercitato il controllo dal rivenditore sul divieto di cui all'articolo 730, 2o comma del codice penale».
4.0.1
Ventucci D'Alì, Pastore, Azzollini
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4.
(Disposizioni in materia di distributori automatici di sigarette)

1. I distributori automatici di sigarette di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1977 n. 556, possono essere installati esclusivamente nei locali delle rivendite o in un luogo in cui possa essere esercitato il controllo dal rivenditore sul divieto di cui all'articolo 730, comma 2 del codice penale».
4.0.2
Rossi
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di distributori automatici di sigarette)

I distributori automatici di sigarette di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1977 n. 556, possono essere installati esclusivamente nei locali delle rivendite o in un luogo in cui possa essere esercitato il controllo dal rivenditore sul divieto di cui all'articolo 730, 2o comma del codice penale».
4.0.3
Albertini
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Contrabbando e pubblicità)

1. È abrogato l'articolo 1 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.
2. L'articolo 8 della legge 22 febbraio 1983, n. 52, è sostituito dal seguente: La propaganda pubblicitaria, compresa ogni forma, anche indiretta, di promozione e sponsorizzazione, di qualsiasi prodotto da fumo, è vietata.
Chi trasgredisce al divieto previsto dal prcedente capoverso è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50 milioni a lire 500 milioni.
I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per essere destinati all'informazione ed all'educazione sanitaria nonchè a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione della patologia da fumo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nei casi di recidiva alla trasgressione al divieto previsto nel primo capoverso, il Ministro delle finanze, in aggiunta alle sanzioni previste nel secondo capoverso, dispone la sospensione per trenta giorni dall'impostazione, distribuzione e vendita del prodotto oggetto dell'infrazione pubblicitaria».
4.0.4
Albertini
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di allargamento della rete di raccolta
del gioco del lotto)

1. Al fine di assicurare ulteriori entrate, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare, in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, in modo che, entro la data del 30 settembre 1997, sia estesa a tutti i rivenditori di generi di monopolio, che ne abbiano fatta richiesta, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro delle finanze del 7 novembre 1995.
2. Per conseguire tali obiettivi la distanza minima prevista, per legge, tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite dai dipendenti del lotto statali è soppressa.
3. Una quota delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo è destinata a copertura dell'aumento dell'aggio spettante ai venditori dei biglietti delle lotterie dall'otto al dieci per cento del prezzo di vendita al pubblico dei biglietti a partire dall'anno 1998».
4.0.5
Rossi
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni concernenti l'attività industriale e commerciale
dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)

1. L'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a dare in concessione, nel rispetto della normativa comunitaria, attraverso specifiche convenzioni, attività e servizi di natura industriale e commerciale anche in deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, come modificato dall'articolo 18, comma 1, della legge 16 marzo 1987, n. 123».
4.0.6
Sartori