AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDI’ 9 LUGLIO 1998

283ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE


Interviene il sottosegretario all'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 8,40.


IN SEDE REFERENTE

(3090) Deputati GASPERONI ed altri. - Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, approvato dalla Camera dei deputati.

(134) MARINI. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali.

(576) UCCHIELLI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali.

(866) DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 giugno 1998.

Il presidente VILLONE ricorda che la Commissione aveva accantonato l'esame degli emendamenti riferiti al secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge n. 3090, assunto come testo base.

Il relatore BESOSTRI ricapitola le diverse soluzioni prospettate per la sospensione dei pubblici dipendenti in relazione alle sentenze eventualmente patteggiate. Suggerisce al riguardo di mantenere il testo approvato dalla Camera dei deputati distinguendo semmai gli effetti con riferimento ai fatti intervenuti nel passato e rendendo possibile una valutazione discrezionale dell'amministrazione in sede disciplinare.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritiene che l'indicazione fornita dal relatore sia in contrasto con lo spirito della disposizione approvata dalla Camera dei deputati. Esprime pertanto delle riserve al riguardo.

Aggiunge il relatore BESOSTRI che, al contrario, è il testo del disegno di legge n. 3090 a suscitare qualche dubbio di costituzionalità, se non opportunamente interpretato.

A giudizio del senatore PASTORE non sembra che vi sia incertezza circa l'equiparazione della sentenza patteggiata a quella di condanna. E' tuttavia necessario fissare eventualmente un termine agli effetti della ineleggibilità e chiarire il trattamento da accordare ai fatti intervenuti in passato. Il relatore BESOSTRI fa presente che al momento gli effetti della ineleggibilità sono permanenti. Il sottosegretario VIGNERI nota che allo stato tutte le cause di ineleggibilità operano in modo permanente. Se il legislatore volesse affrontare questa problematica dovrebbe estendere di molto l'oggetto del disegno di legge. Anche il presidente VILLONE ritiene che, sotto certi profili, potrebbe apparire non ragionevole una ineleggibilità permanente. Secondo il senatore LUBRANO DI RICCO si tratta di una problematica complessa, la quale dovrebbe essere valutata nella sua organicità, dal momento che non è coerente con l'istituto la previsione di una ineleggibilità temporanea.

Il senatore MAGNALBO' afferma che, malgrado l'esame approfondito compiuto alla Camera dei deputati, non sembra condivisibile fino in fondo l'equiparazione della sentenza patteggiata a quella di condanna. In ogni caso, aggiunge il PRESIDENTE, un possibile incentivo al patteggiamento da parte dei pubblici amministratori potrebbe non essere compreso dalla pubblica opinione. Osservazioni critiche svolge al riguardo anche il senatore PINGGERA.

Il sottosegretario VIGNERI raccomanda di non modificare il comma 2 dell'articolo unico, con il quale si dispone evidentemente per il futuro, lasciando all'interprete la determinazione degli effetti relativi a fatti accaduti in passato.

Il senatore BESOSTRI sostiene che potrebbe non apparire razionale un trattamento differenziato tra il funzionario comunale ed il sindaco che abbiano concorso nello stesso reato, quando il primo torna a esercitare le sue precedenti funzioni mentre il secondo rimane ineleggibile in via definitiva.

Secondo il presidente VILLONE una differenza tuttavia sussiste tra le due figure, dal momento che il sindaco esercita un mandato elettivo. Concorda il senatore PARDINI, ritenendo che la questione coinvolga anche aspetti di etica politica. La decisione di candidarsi corrisponde a una libera scelta, mentre sull'affidabilità del funzionario decide l'amministrazione stessa. Il PRESIDENTE osserva che non è opportuno incentivare il patteggiamento da parte di amministratori pubblici, i quali per quanto possibile dovrebbero sottoporsi al giudizio ordinario. Il senatore LUBRANO DI RICCO ricorda che, in base alla disciplina vigente, l'ineleggibilità consegue anche a sentenza non definitiva. Si dice anch'egli convinto che esista una profonda differenza tra le situazioni indicate dal relatore.

Il senatore PASTORE ritiene che il primo interrogativo, al quale la Commissione deve dare risposta, concerne l'equiparazione tra la sentenza patteggiata e quella di condanna; in secondo luogo, occorre verificare se tale equiparazione debba valere per tutti i reati o soltanto per quelli tipici degli amministratori. Il senatore ANDREOLLI sostiene anch'egli che il pubblico amministratore deve essere indotto ad affrontare senz'altro l'ordinario giudizio di merito. Coerentemente allora, dichiara il senatore MAGNALBO', occorrerebbe escludere dal patteggiamento i pubblici amministratori.

Il relatore BESOSTRI propone che siano ritirati tutti gli emendamenti riferiti al secondo comma dell'articolo, mantenendo così il testo della Camera dei deputati. Egli ritira pertanto l'emendamento 1.1. Ribadisce che all'atto pratico sono state seguite differenti interpretazioni circa gli effetti delle sentenze patteggiate; egli si riserva comunque di svolgere un'ulteriore riflessione in vista dell'esame in Assemblea, considerando anche la possibile evoluzione della normativa in tema di riabilitazione.

Il sottosegretario VIGNERI ritira l'emendamento 1.14, che si riserva di riformulare in vista dell'esame in Assemblea.

Il senatore PASTORE propone, eventualmente, di circoscrivere ad alcuni reati soltanto l'equiparazione tra sentenza patteggiata e sentenza di condanna. Il presidente VILLONE manifesta interesse per questa soluzione.

Passando al comma 3, il relatore BESOSTRI nota che anche a questo proposito egli non escludeva la possibilità di stabilire un termine per gli effetti della decisione di condanna. Si esprime quindi in senso favorevole sugli emendamenti 1.15, 1.18 e 1.10, all'ultimo dei quali segnala una correzione di carattere materiale.

Gli emendamenti stessi sono quindi accolti dalla Commissione. Rimane ancora accantonato l'emendamento 1.7.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RELAZIONE ORALE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2425 E CONNESSI

Il senatore GUERZONI fa presente che l'esame del disegno di legge n. 2425, sul diritto di asilo, è stato incluso nel calendario dei lavori dell'Assemblea della successiva settimana. Propone pertanto che la Commissione autorizzi il relatore a richiedere lo svolgimento di una relazione orale.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3090


Sopprimere il comma 2.

1.1 IL RELATORE

1.13 (identico all’em. 1.1) LISI, VALENTINO, BEVILACQUA



Sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. Sono sospesi di diritto dai pubblici uffici i soggetti condannati per reati contro la pubblica amministrazione per un periodo pari alla pena irrogata, ancorchè ne sia stata disposta la sospensione condizionale. Unicamente ai fini di cui al precedente periodo le sentenza prevista dall’articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna”.

1.200 IL RELATORE


Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: “Per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate dal presente articolo,” con le seguenti: “Per gli effetti della presente legge”.

1.14 IL GOVERNO


Al comma 3, lettera a), dopo la parola: “articoli”, inserire la seguente cifra: “314”.

1.16 IL GOVERNO


Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: “, dopo l’elezione o la nomina;”.

1.15 IL GOVERNO


Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) coloro che sono stati condannati con sentenza di primo grado, confermata in appello, alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti indicati al comma 1, lettera c);”.

1.18 IL GOVERNO


Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.7 PASTORE, SCHIFANI


Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646”.

1.10 LUBRANO DI RICCO


All’emendamento 1.2, in fine, aggiungere il seguente periodo:

“Nel periodo di sospensione non sono computati i soggetti sospesi né al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata”.

1.2/1 IL RELATORE


Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “La sospensione opera di diritto per un periodo di sei mesi; decorso detto termine senza che sia intervenuta condanna definitiva la sospensione può essere disposta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di sei mesi, sentito l’interessato ed acquisito il parere dell’organo cui l’interessato appartiene, dal Prefetto o dal Commissario di Governo, ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

1.2 IL RELATORE