AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2000
560ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE

        Intervengono il ministro per la funzione pubblica Bassanini e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi e per l’interno Lavagnini e Schietroma.

        La seduta inizia alle ore 14,45.


IN SEDE REFERENTE
(3312-B) Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell’esame)

        Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
        Il senatore STIFFONI illustra il seguente ordine del giorno:
        «Il Senato,

            premesso che la pianta organica del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Treviso dovrebbe essere di 268 unità;
            evidenziato che l’organico attuale del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Treviso è di 259 unità, delle quali 4 risultano essere state trasferite temporaneamente ad altro Comando;
            evidenziato che attualmente detto Comando fa fronte a servizi interni, non previsti ancora dal Ministero ma indispensabili alla corretta gestione, efficienza ed efficacia di un moderno Comando dei Vigili del fuoco, quali gestione autorimessa, servizio formazione e informatica, servizio magazzino, servizio di polizia amministrativa e giudiziaria;
            premesso che succitato Comando nella sua sede Distretto Aeroporto San Giuseppe, sede di V categoria, dovrebbe disporre di 17 unità per turno;
            evidenziato che presso tale sede prestano attualmente servizio, in deroga alle normativa internazionali previste dall’Organizzazione internazionale dell’Aviazione Civile – ICAO – 13 unità in un turno e 14 in tre turni;
            evidenziato che questa contravvenzione alle disposizioni internazionali sulla sicurezza è avvenuta con deroga concessa dall’Ispettorato per il Nord Italia Porti ed Aeroporti;
            nell’apprezzare la professionalità e l’impegno sino ad ora profuso verso le Comunità Locali da parte di tutti coloro che fanno parte del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Treviso,

        impegna il Governo
            a prevedere il potenziamento, da attuarsi entro la fine di quest’anno, della pianta organica del Distretto Aeroporto San Giuseppe».

0/3312-B/1/1
 
        La relatrice D’ALESSANDRO PRISCO si rimette alla valutazione del rappresentante del Governo.
        Il sottosegretario SCHIETROMA si dichiara favorevole ad accogliere l’ordine del giorno illustrato dal senatore Stiffoni in occasione dell’esame del provvedimento in Assemblea.
        La senatrice PASQUALI ritira tutti gli emendamenti a sua firma.
        Si passa quindi alle votazioni.
        Accertata la presenza del prescritto numero di senatori la Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, nell’identico testo trasmesso dell’altro ramo del Parlamento.
        Approva quindi la soppressione dell’articolo 14 del testo approvato dal Senato, nonché, con distinta votazione, l’articolo 17 nel testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento. Non essendo state apportate modificazioni all’articolo 18 nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, la Commissione approva infine l’articolo 19 nel testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento e conferisce quindi mandato alla Relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea per l’approvazione del testo come approvato dalla Camera dei deputati autorizzandola altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.


IN SEDE DELIBERANTE
(2934-B) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Bergamo; Frattini; Simeone ed altri
(Seguito della discussione e approvazione)

        Si riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.
        Il relatore PELLEGRINO riassume i passaggi essenziali del procedimento che ha portato alla pronuncia n. 292 della Corte costituzionale, ricordando in particolare il procedimento di formazione del decreto legislativo n. 80 del 1998. Il Consiglio di Stato, esaminando l’ipotesi di sollevare questione di legittimità costituzionale, ebbe modo, nell’ordinanza n. 21 di quest’anno della V Sezione, di precisare il suo avviso secondo il quale il citato decreto legislativo avrebbe dovuto essere considerato conforme alla delega contenuta nella legge n. 59 del 1997. Di diverso avviso sono stati altri giudici che, con una serie di ordinanze, hanno rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale di diverse disposizioni del decreto legislativo n. 80 rilevando, da un lato, l’indeterminatezza dei principi e criteri di delega e, dall’altro, il mancato rispetto di questi limiti da parte del decreto delegato. Sulla base di una interpretazione letterale dei principi e criteri fissati nella legge di delega, la Corte costituzionale con la citata sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 80 nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, anziché limitarsi a estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno. Si pone ora il problema di quali conseguenze derivino da questa pronuncia sui giudizi in corso. La situazione appare differenziata a seconda dello stato del grado del giudizio. Osserva peraltro che la medesima pronuncia della Corte, nel formulare la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 33 del citato decreto legislativo per eccesso di delega, ha invitato il legislatore a valutare l’opportunità di conferire al Governo una nuova delega ovvero di intervenire direttamente nella prospettiva del compimento del disegno riformatore cui la legge n. 59 si riferiva. La Camera, dando seguito a questo invito, ha previsto, all’articolo 7 del provvedimento in titolo, la integrale novazione della fonte degli articoli 33 e seguenti del citato decreto legislativo. Conseguentemente, crede che le controversie già incardinate presso il giudice ordinario potranno proseguire secondo i principi stabiliti dall’articolo 5 del codice di procedura civile. Con riferimento invece alle controversie incardinate presso il giudice amministrativo ritiene che queste possano proseguire innanzi a tale giudice secondo la consolidata giurisprudenza in materia delle sezioni unite della Corte di cassazione. Un indirizzo che potrebbe essere cristallizzato in un successivo intervento normativo al fine di eliminare ogni possibile controversia. Illustra quindi il seguente ordine del giorno:
        «La 1ª Commissione,

        premesso
            che con sentenza 17 luglio 2000, n. 292 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 80, nella parte in cui hanno devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutta la materia dei pubblici servizi, nonché dell’edilizia ed urbanistica, eccedendo i limiti della delega conferita con l’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che avrebbe consentito soltanto di estendere la giurisdizione amministrativa – nei limiti in cui il giudice amministrativo, in base alla disciplina vigente, già conosceva delle stesse materie, nell’ambito sia della giurisdizione generale di legittimità sia della giurisdizione esclusiva – alle controversie concernenti i diritti patrimoniali consequenziali ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno;
        considerato
            che per effetto della citata decisione il giudice amministrativo dovrebbe declinare la propria giurisdizione in tutte le controversie pendenti, di cui sia stato investito negli ambiti di giurisdizione esclusiva innovativamente introdotti dalle norme dichiarate incostituzionali;

            che il nuovo testo di legge, contenente disposizioni in materia di giustizia amministrativa, introduce all’articolo 7 modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 80, dettando testi integralmente sostitutivi dei suoi articoli 33, 34 e 35;
            che in tal modo gli effetti negativi derivanti dalla citata sentenza della Corte costituzionale, verrebbero ad essere fortemente ridotti, atteso che secondo il più recente indirizzo delle Sezioni unite della Cassazione civile (sentenza 27 luglio 1999, n. 516) esigenze di economia processuale impongono di attribuire rilevanza alla giurisdizione sopravvenuta anche alla luce del nuovo testo dell’articolo 5 del codice di procedura civile;

        considerato
            che tuttavia il testo dell’articolo 5 del codice di procedura civile, assunto nel suo tenore letterale, potrebbe al limite autorizzare anche un’interpretazione diversa, attribuendo in punto di giurisdizione rilievo esclusivo alla situazione non solo di fatto, ma anche di diritto esistente al momento della proposizione della domanda;

            che è opportuno evitare nella materia in esame incertezze e contrasti giurisprudenziali;
            tutto ciò premesso e considerato

        impegna
            il Governo ad assumere ogni opportuna iniziativa che, al fine di evitare eventuali rischi di un contrasto giurisprudenziale, conduca all’emanazione di norme interpretative idonee a cristallizzare il principio di rilevanza della giurisdizione sopravvenuta già affermato dal diritto vivente».

0/2934-B/1/1
 
        Sulla formulazione dell’ordine del giorno si apre quindi un breve dibattito nel quale prende per primo la parola il senatore ROTELLI che coglie l’occasione per motivare il suo atteggiamento nel corso dell’esame del provvedimento in titolo. Ricorda che, sin dalla seduta del 12 luglio, aveva fatto presente che la Commissione giustizia della Camera dei deputati aveva deciso di riformulare integralmente l’articolo 7 del provvedimento per superare i rilievi che la Corte costituzionale si stava accingendo a formulare elaborando la sentenza n. 292 di quest’anno. La necessità di un più approfondito esame delle motivazioni della decisione della Camera lo avevano spinto, sulla base di una decisione dei Parlamentari appartenenti alla Casa della libertà, a richiedere la rimessione alla sede referente dell’iniziativa in titolo nella seduta del 13 luglio. Questo disegno di legge peraltro è stato riassegnato nella stessa giornata dalla Presidenza del Senato in sede deliberante con una procedura a suo avviso discutibile che non trova un sicuro fondamento regolamentare. Da ieri, con il deposito delle motivazioni della sentenza n. 292 si conoscono le ragioni che hanno motivato la competente Commissione della Camera a riformulare l’articolo 7; tuttavia, osserva che si tratta di ragioni che non erano state rese note ed esplicitate quantomeno ai parlamentari dell’opposizione. Venendo a considerare il merito della pronuncia della Corte osserva che il profilo dell’eccesso di delega ha finito con l’assorbire una serie di altri profili di legittimità costituzionale della normativa contenuta nel decreto legislativo n. 80, la cui fonte il provvedimento in esame intende novare; tuttavia questi profili sono a suo avviso meritevoli di approfondimento e appaiono non risolti dal provvedimento in titolo che sarà dunque oggetto, prevedibilmente, di ulteriori questioni di legittimità. Si dichiara quindi non soddisfatto delle argomentazioni svolte a sostegno del provvedimento dal Ministro Bassanini nella seduta del 13 luglio. Il Ministro ha infatti fatto riferimento alla nozione di «diritto amministrativo paritario» che non sembra realizzato dal provvedimento in esame che rafforza il ruolo del Consiglio di Stato che, nella sua vita,si è rivelato il massimo organo del centralismo statale. In proposito, rilevando la persistente e negativa commistione tra funzioni di carattere giurisdizionale e funzioni consultive di quest’organo, osserva che sia in sede consultiva (nel corso dell’esame dello schema di decreto legislativo) sia in sede giurisdizionale (esaminando la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale) il Consiglio, in un’analoga composizione personale, ha ritenuto costituzionalmente legittime le disposizioni del citato decreto legislativo che sono state invece censurate dalla Corte costituzionale. Ribadisce quindi la necessità di separare, come ipotizzato nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, la funzione consultiva da quella giurisdizionale del Consiglio di Stato. In presenza infatti dell’attribuzione di funzioni consultive, assume un carattere non accettabile l’ulteriore estensione dell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che si risolve, a suo avviso, in un indebolimento della tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini e, quindi, in una lesione degli articoli 3 e 24 della Costituzione. Una serie di ordinanze di TAR hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale delle citate disposizioni del decreto legislativo – che il provvedimento in esame conferma – proprio sotto questo profilo.

        Venendo quindi a considerare l’ordine del giorno crede che esso confermi i rilievi sul provvedimento emersi nel corso dei lavori della Commissione ipotizzando, peraltro, l’improprio ricorso ad un provvedimento d’urgenza per rimediare ai problemi aperti dalla pronuncia della Corte costituzionale.
        Il senatore ELIA, interloquendo in proposito, osserva che l’ordine del giorno si limita ad invitare il Governo farsi promotore di semplici iniziative legislative.
        Il senatore ROTELLI, riprendendo la sua esposizione, crede comunque che il problema non possa essere in tal modo risolto, ribadendo la sua convinzione che il provvedimento in esame realizza una riduzione della tutela dei cittadini nei confronti dell’azione dei pubblici poteri. Questa considerazione motiva l’emendamento 3.1 il quale prevede che, nei procedimenti cautelari, il giudice amministrativo possa utilizzare gli stessi strumenti del giudice ordinario.
        Il presidente VILLONE, con riferimento ai rilievi mossi dal senatore Rotelli circa la riassegnazione del provvedimento alla Commissione in sede deliberante, ricorda che la Giunta per il Regolamento, nel parere del 15 febbraio 2000, ha confermato la legittimità della prassi con la quale la Presidenza si riappropria del potere generale di riassegnazione previsto dall’articolo 34 del Regolamento con il conforto dell’avviso della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Quanto alle questioni di legittimità costituzionale cui ha fatto riferimento sempre il senatore Rotelli, osserva che si tratta di profili che non sono stati oggetto della citata pronuncia della Corte costituzionale.
        La senatrice DENTAMARO, nell’apprezzare l’intervento svolto dal relatore, osserva, con riferimento alle questioni sollevate dal senatore Rotelli, che il decreto legislativo n. 80 – nelle disposizioni riprodotte nel provvedimento in esame – riconosce al cittadino strumenti di tutela nel procedimento amministrativo analoghi a quelli di cui gode nel giudizio civile.

        Con riferimento all’ordine del giorno, crede che il diritto vivente fornisca una soluzione razionale dei problemi di diritto transitorio prevedendo la perpetuazione della giurisdizione che si è legittimamente incardinata. Crede quindi non necessaria l’approvazione dell’ordine del giorno che potrebbe essere considerarata, addirittura, un eccesso di zelo.
        Il senatore BESOSTRI crede che il provvedimento in esame sia da considerare tra i più qualificanti di tutta la legislatura. A fronte della costituzionalizzazione della distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi, per garantire un’efficace tutela ai cittadini che superi nei fatti questa distinzione, la strada più facile da seguire è quella dell’ampliamento della sfera della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Più difficile appare, infatti, il riconoscimento al giudice ordinario del potere di conoscere e annullare atti amministrativi. Appare dunque condivisibile e ragionevole la scelta perseguita con il provvedimento in esame. In proposito osserva che, nei fatti, la tutela assicurata alle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini nel giudizio amministrativo è equiparabile, se non addirittura superiore nella prassi, alla tutela garantita nei procedimenti innanzi al giudice ordinario. In proposito, ricorda quanto previsto dall’articolo 3 che, a suo avviso, priva di fondamento le obiezioni mosse dal senatore Rotelli. Crede peraltro che vi siano spazi per un ulteriore intervento del legislatore che perfezioni gli strumenti a disposizione del cittadino prevedendo, ad esempio, forme di tutela ante causam. Nel complesso, reputa che il provvedimento in esame permetta un significativo passo avanti nella evoluzione della giustizia amministrativa, nel segno della più recente ed avanzata prassi giurisprudenziale. Si concentra infatti nella giurisdizione di un unico giudice la conoscenza di una serie di essenziali materie, si riducono significativamente le ipotesi di doppia giurisdizione, si estendono i mezzi probatori cui il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, può fare ricorso.
        Il sottosegretario CANANZI, con riferimento alle questioni sollevate dal senatore Rotelli, dichiara di condividere le osservazioni svolte dal senatore Besostri e dalla senatrice Dentamaro, ricordando, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3 del provvedimento e dal comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998, come modificato dal provvedimento in esame.

        Le distinzioni che tuttora permangono nell’attività del giudice ordinario, rispetto a quella del giudice amministrativo, sono funzionali al mantenimento, nel nostro ordinamento, di una fondamentale distinzione fra le due giurisdizioni. Quanto all’anticipata conoscenza da parte della Commissione giustizia della Camera della pronuncia della Corte costituzionale, osserva che la pendenza di fronte alla Corte di una questione di legittimità costituzionale su alcune significative disposizioni del decreto legislativo n. 80 era, da tempo, ampiamente nota. Ribadisce dunque l’opportunità dell’intervento del legislatore.
        Il senatore ROTELLI, interloquendo in proposito, osserva di aver avanzato perplessità sul carattere tempestivo ed improvviso della decisione della competente Commissione della Camera di novare la fonte di una serie di disposizioni del decreto legislativo n. 80.
        Il sottosegretario CANANZI, riprendendo la sua esposizione, accoglie l’ordine del giorno illustrato dal senatore Pellegrino che rafforza l’interpretazione che si è affermata nel diritto vivente.
        Essendo stato accolto dal rappresentante del Governo l’ordine del giorno, si passa all’esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti.
        Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, gli articoli 1 e 2, come modificati dalla Camera dei deputati, sono approvati dalla Commissione.
        Il presidente VILLONE, con riferimento all’emendamento 3.3, invita il presentatore al ritiro, osservando che esso interviene su una parte non modificata nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento e dovrebbe, pertanto, essere ritenuto improponibile.
        Il relatore PELLEGRINO si associa a queste considerazioni, osservando che il contenuto dell’emendamento è sostanzialmente ricompreso in quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 8 introdotto dalla Camera dei deputati.
        Il senatore ROTELLI, dopo aver dato lettura delle motivazioni di un’ordinanza con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 80 nella parte in cui non consente al giudice amministrativo di utilizzare tutti gli strumenti probatori previsti dal Codice di procedura civile, accoglie l’invito del Presidente e ritira l’emendamento 3.3.
        Il senatore MARCHETTI illustra quindi gli emendamenti 3.1 e 3.2 che si dirigono nel senso della eliminazione dell’istituto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
        Il relatore PELLEGRINO ed il sottosegretario CANANZI invitano il presentatore al ritiro di questi emendamenti sui quali, altrimenti, formulano un parere contrario.
        Il senatore MARCHETTI, accedendo a questo invito, ritira gli emendamenti.
        Posti separatamente ai voti, gli articoli 3 e 4 sono approvati dalla Commissione nel testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento.
        Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra quindi l’emendamento 5.1 che mira ad istituire presso la Corte dei conti l’ufficio del Pubblico ministero al fine di garantire un’adeguata tutela degli interessi pubblici in materia di appalti, pubblici servizi, urbanistica, edilizia ed ambiente.
        Il relatore PELLEGRINO ed il sottosegretario CANANZI invitano il presentatore al ritiro dell’emendamento, invito accolto dal senatore LUBRANO DI RICCO.
        Posti ai voti, gli articoli 5 e 6, con distinte votazioni, sono quindi approvati dalla Commissione, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.
        Il relatore PELLEGRINO invita il presentatore al ritiro dell’emendamento 7.1, osservando che il problema che motiva questa iniziativa può essere risolto in via interpretativa.
        Concorda con questa valutazione il sottosegretario CANANZI.
        Il senatore BESOSTRI, alla luce di tali argomentazioni, ritira l’emendamento.
        Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati gli articoli 7, 8, 9 e 10 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.
        Con distinte votazioni, sono quindi approvati la soppressione dell’articolo 8 del testo già approvato dal Senato e l’articolo 11, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.
        Non essendo state introdotte modifiche al testo dell’articolo 12, la Commissione approva l’articolo 13.
        Il presidente VILLONE invita quindi il presentatore al ritiro dell’emendamento 14.1, osservando che esso ha ad oggetto una materia che appare estranea al contenuto proprio del provvedimento.
        Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l’emendamento 14.1.
        Con distinte votazioni, sono quindi approvati l’articolo 14, nel testo trasmesso dalla Camera, e la soppressione dell’articolo 12 del testo già approvato dal Senato.
        Non risultando modificati gli articoli 15 e 16, il presidente VILLONE pone quindi in votazione l’articolo 17 che viene approvato, senza modifiche, dalla Commissione.
        Con distinte votazioni sono quindi approvati dalla Commissioni gli articoli 18, 19 e 20 nel testo approvato dalla Camera.
        Essendo l’articolo 21 identico al testo approvato dal Senato e dichiarato decaduto l’emendamento 21.0.1 per assenza del proponente, si passa alla votazione dell’articolo 22 che risulta approvato nel testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento.
        Si passa quindi alle dichiarazioni di voto finali.
        Il senatore SCHIFANI annuncia il voto favorevole della sua parte politica sul provvedimento, pur ribadendo le critiche sul comportamento del Governo che, nella redazione del decreto legislativo n. 80 del 1998, ha superato i limiti posti dalla legge di delega, secondo quanto accertato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 292. Coglie quindi l’occasione per lamentare l’eccessivo ricorso, durante l’attuale legislatura, allo strumento della delega legislativa. Di fronte, tuttavia, al pericolo di una paralisi della giustizia amministrativa e per venire incontro alle esigenze dei cittadini, la sua parte politica ha contribuito attivamente alla definizione del provvedimento in esame assicurandone la discussione in sede deliberante.
        La senatrice PASQUALI, nel concordare con queste osservazioni, dichiara il voto favorevole sul provvedimento della propria parte politica.

        Il senatore BESOSTRI dichiara il voto favorevole del suo Gruppo su un provvedimento che rappresenta un sicuro progresso che permette, tra l’altro, di far venir meno i procedimenti di infrazione pendenti di fronte alla Corte di Strasburgo riguardanti le lentezze e le incompiutezze della giustizia amministrativa italiana.
        Anche la senatrice DENTAMARO dichiara il proprio voto favorevole esprimendo una valutazione nel complesso positiva sull’iniziativa in titolo. Si sofferma in particolare sulla introduzione del giudice unico delle pensioni che garantisce, in un settore tanto delicato, una piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini. Questo provvedimento realizza inoltre un ulteriore avvicinamento delle giurisdizioni e contiene un apprezzabile incremento degli organici della giustizia amministrativa. Dichiara quindi il suo favore sulla omogeneizzazione tra la disciplina del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e quella del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.
        Il senatore LUBRANO DI RICCO dichiara il voto favorevole della sua parte politica, apprezzando il mantenimento della previsione, introdotta nel corso dell’esame al Senato su iniziativa della sua parte politica, che esclude la cauzione quando la misura cautelare richiesta attenga alla tutela di interessi essenziali della persona come la salute e l’ambiente, ovvero la tutela di altri beni di rilievo costituzionale.
        Anche il senatore PINGGERA esprime il voto favorevole della propria parte politica cogliendo l’occasione per invitare il Governo a procedere sollecitamente alla nomina dei giudici del Tribunale amministrativo di Bolzano.
        Dopo le dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori MARCHETTI, MAZZUCA POGGIOLINI e STIFFONI, prende la parola il sottosegretario CANANZI che rivolge un ringraziamento alla Commissione per il lavoro svolto.
        La Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo complesso nell’identico testo trasmesso dalla Camera dei deputati.


(4691) Deputato FRATTINI. – Disposizioni in materia di nomina del Presidente della Corte dei conti, approvato dalla Camera dei deputati
(57) PROVERA ed altri. – Norme in materia di nomina del presidente e del procuratore generale della Corte dei conti
(968)
BATTAGLIA ed altri. – Norme in materia di nomina del Presidente e del Procuratore Generale della Corte dei conti
(Seguito della discussione congiunta e approvazione)

        Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 luglio.
        Il presidente VILLONE avverte che il Governo ha sospeso ogni deliberazione relativa alla nomina del Presidente della Corte dei conti in attesa della definizione del provvedimento in titolo. Si tratta, a suo avviso, di un atteggiamento apprezzabile e corretto, a fronte di una modifica del procedimento di nomina che mantiene l’atto fra quelli, sotto il profilo tecnico, sostanzialmente governativi adottati nella forma del decreto del Presidente della Repubblica. Il provvedimento in esame circoscrive la discrezionalità della scelta governativa prevedendo in particolare il parere del Consiglio di presidenza della Corte dei conti; si tratta di un parere obbligatorio, ma non vincolante per la decisione che resta nella responsabilità del Governo.

        Si passa agli emendamenti al disegno di legge n. 4691, assunto come testo base.
        Il relatore BESOSTRI invita il presentatore al ritiro degli emendamenti 1.1 ed 1.2 sui quali, altrimenti, formula un parere contrario. Crede, peraltro, che questi emendamenti evidenzino un’imperfezione nella formulazione della disposizione sulla quale, tuttavia, esprime una valutazione complessivamente positiva. Si tratta, infatti, di una normativa che accentua, a suo avviso positivamente, l’indipendenza ed il carattere giurisdizionale della Corte dei conti.
        Il sottosegretario CANANZI esprime un parere conforme a quello del relatore.
        Il senatore MARCHETTI, lamentando di non aver avuto tempo per illustrare gli emendamenti, non accede alla richiesta avanzata dal relatore ed insiste per la votazione degli emendamenti i quali, come è stato peraltro riconosciuto dal relatore, perfezionano la formulazione della disciplina, eliminando aspetti che potranno continuare a generare inopportune commistioni tra organi giurisdizionali ed organi costituzionali.
        Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.2 ed 1.1.
        La Commissione approva, quindi, il disegno di legge n. 4691 nel suo unico articolo, nell’identico testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento, dovendosi considerare assorbiti i disegni di legge nn. 57 e 968.


        
La seduta termina alle ore 16,30.
 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3312-B
Art. 1.

        Al comma 1, sostituire le parole: «dodici unità» con le seguenti: «venti unità».

1.1


Pasquali , Magnalbò

        Al comma 1, sopprimere le parole: «sentito l’ispettore generale capo».

1.2


Pasquali, Magnalbò
Art. 3.

        Al comma 1, sopprimere le parole: «o di altra Amministrazione pubblica anche ad ordinamento autonomo».

3.1


Pasquali, Magnalbò
Art. 6.

        Sopprimere l’articolo.

6.1


Pasquali, Magnalbò
Art. 8.

        Sopprimere l’articolo.

8.1


Pasquali, Magnalbò

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2934-B
Art. 3.

        Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «compresa l’ingiunzione a pagare una somma» e, conseguentemente inserire alla fine del medesimo capoverso il seguente: «Indipendentemente dalle previsioni di cui al precedente capoverso nel caso in cui la domanda di merito ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, se il credito è assistito da prova scritta ovvero non è contestato, il Tribunale, su istanza del ricorrente, emette ordinanza ingiuntiva di pagamento, immediatamente esecutiva, eseguibile, oltre che con le forme dell’ottemperanza, anche con le forme del pignoramento di cui al libro terzo, articolo 474 e seguenti, del codice di procedura civile».

3.3


Rotelli

        Sopprimere il comma 4.

3.2


Marchetti

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. È soppresso tutto il Capo III e il comma 3 dell’articolo 16 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.».

3.1


Marchetti
Art. 5.

        Aggiungere, in fine, il seguente comma: «Il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti può proporre ricorsi per la tutela degli interessi pubblici e collettivi in materia di appalti pubblici, pubblici servizi, urbanistica, edilizia ed ambiente».

5.1


Lubrano di Ricco
Art. 7.

        Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Il giudizio di ottemperanza non può essere proposto fino alla pronunzia del Consiglio di Stato sull’istanza di sospensione della sentenza, che a pena di decadenza deve essere presentata contestualmente all’atto di impugnazione. Le parti appellate, costituendosi innanzi al Consiglio di Stato, possono chiedere che il giudice dell’impugnazione detti con ordinanza le misure idonee ad assicurare interinalmente l’esecuzione della sentenza del tribunale Amministrativo Regionale in luogo della concessione della sospensione. La omessa presentazione dell’istanza da parte degli appellati, ovvero la sua espressa reiezione, preclude il giudizio di ottemperanza di cui al precedente comma 1».

7.1


Besostri
Art. 14.

        Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Nella dotazione organica delle quaranta unità di cui al comma 2, deve ritenersi inclusa la istituzione di due posti di Dirigente Generale di livello “C“, da conferirsi a Dirigenti superiori di cui alla Tab. B approvata con la legge 27 aprile 1982, n. 186, con almeno quindici anni di anzianità nella qualifica di appartenenza. La spesa rientra nell’ambito di quella prevista al successivo comma 3».

14.1


Lubrano di Ricco
Art. 21.

        Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

        1. L’articolo 3/56 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 si applica ai consiglieri di Stato nominati dal Consiglio dei ministri successivamente alla entrata in vigore della norma suddetta».

21.0.1


Castellani Pierluigi

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4691
Art. 1.

        Al comma 1, sopprimere la parola: «effettivamente».

1.2


Marchetti

        Al comma 1, sopprimere dalle parole: «ovvero funzioni equivalenti», fino alle parole: «dell’Unione europea».

1.1


Marchetti