FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDI' 1 FEBBRAIO 2001
427ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUERZONI



La seduta inizia alle ore 15,15.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO


Proposta di nomina del Presidente del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (n. 171)
(Parere al Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Esame. Parere favorevole)


Per la momentanea assenza del senatore Castellani, il presidente GUERZONI, con funzione di relatore, riferisce alla Commissione sulla proposta di nomina dell'avvocato Emilio Terpin a Presidente del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente GUERZONI pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di nomina che è approvata, risultando 13 voti favorevoli.

Partecipano alla votazione i senatori: AGOSTINI, ALBERTINI, BONAVITA, BONFIETTI (in sostituzione della senatrice Sartori), CASTELLANI Pierluigi, CIMMINO, DEBENEDETTI, DE GUIDI (in sostituzione del senatore Staniscia), GUERZONI, MONTAGNA, PASQUINI, PETTINATO (in sostituzione del senatore Pieroni) e VIGEVANI.


Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini rimessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli (n. 827)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MONTAGNA propone alla Commissione di valutare positivamente il provvedimento che consente di assicurare stabilità e certezza alle transazioni finanziarie internazionali, sottolineando altresì l'opportunità di stabilire un termine entro il quale emanare la normativa secondaria applicativa prevista dall'articolo 12 del decreto stesso.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente GUERZONI pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazione, che viene approvata.


Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive della riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (n. 822)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato e con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 gennaio scorso.


Il relatore VIGEVANI illustra uno schema di parere, osservando, in via generale, che il provvedimento merita una valutazione positiva, in quanto consente di chiarire questioni, prevalentemente di carattere tecnico, che non avevano trovato adeguata soluzione nell'ambito del decreto legislativo n. 47 del 2000 e che, altrimenti, potrebbero suscitare incertezze in sede interpretativa. Egli propone alla Commissione di esprimere parere favorevole, con le condizioni di seguito enunciate.

Come già rilevato in sede di espressione del parere sul Documento di programmazione economico-finanziaria per il periodo 2001-2004, egli ritiene che l'obiettivo di favorire lo sviluppo della previdenza complementare andrebbe accompagnato da una revisione verso il basso dell'aliquota gravante sui rendimenti finanziari conseguiti dai fondi pensione, secondo le indicazioni più volte espresse in sede parlamentare e non attuate a suo tempo per esigenze di salvaguardia del gettito. In tal senso, il Governo potrebbe modificare il dettato del decreto legislativo n. 47 del 2000 riducendo significativamente, e possibilmente al 6,25 per cento, l'aliquota, attualmente stabilita nella misura dell'11 per cento, applicata ai rendimenti dei fondi pensione e del TFR. Tale riduzione appare pienamente giustificata non soltanto alla luce del richiamato obiettivo di promuovere un effettivo e consistente sviluppo della previdenza integrativa, ma anche in considerazione della necessità di compensare adeguatamente i più consistenti vincoli temporali che caratterizzano l'accantonamento del risparmio a fini previdenziali, rispetto all'investimento finanziario propriamente inteso.
Per quanto concerne l'articolo 3, appare opportuno introdurre, analogamente a quanto già disposto relativamente ai fondi comuni di investimento, disposizioni dirette specificamente a disciplinare il caso di risultati negativi in presenza di scioglimento dei fondi pensione.
Relativamente al comma 1 dell'articolo 7, nel valutare con favore il correttivo previsto dallo schema di decreto, finalizzato a riportare entro l'alveo della tassazione separata le ipotesi di riscatto per pensionamento, appare opportuno introdurre analoga previsione anche nel caso in cui la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo dipenda dalla cessazione del rapporto di lavoro prima della maturazione del diritto alla pensione, indipendentemente dalla volontà dell'iscritto, ferma restando l'esigenza di evitare il rischio di favorire licenziamenti disposti per mere finalità elusive.
Per quanto riguarda la condizione che subordina, per i redditi da lavoro dipendente, la deducibilità dei contributi al versamento ad una forma pensionistica collettiva di un ammontare di TFR almeno pari alla metà dei contributi complessivamente versati, appare necessario introdurre precisazioni normative volte ad individuare la regola applicabile nel caso in cui non sussista un fondo pensione al quale destinare il TFR. Allo stesso modo è opportuno chiarire in quale misura tale limite operi nei confronti degli altri redditi non da lavoro dipendente. Sempre relativamente all'entità degli importi deducibili, valuti il Governo la possibilità di apportare ulteriori correzioni, in considerazione del fatto che l'attuale disciplina risulta meno favorevole per i percettori di reddito di lavoro dipendente rispetto a coloro i quali percepiscono redditi di lavoro autonomo. Infatti, soltanto per i primi il reddito rilevante ai fini della dichiarazione è assunto al netto degli oneri sociali, per cui dalla base imponibile alla quale si riferisce la deducibilità del 12 per cento vanno detratti tali oneri.
Con riferimento all'articolo 7, comma 2, e all'articolo 8, comma 1, occorre stabilire con precisione, possibilmente in 3 anni, il termine entro il quale l'amministrazione finanziaria deve procedere alla riliquidazione, in modo da evitare il rischio di porre i soggetti interessati in una perdurante situazione di incertezza quanto alla misura dei tributi dovuti, sia che si tratti delle prestazioni pensionistiche che del TFR.
Con riferimento alla disciplina relativa alla misura dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto, occorre correggere le relative disposizioni prevedendo, al fine di evitare la formazione di situazioni patologiche di credito di imposta, che l'acconto sia commisurato a quanto dovuto per l'anno precedente ovvero a quanto sarà dovuto per l'anno cui si riferisce l'acconto medesimo.
Per quanto concerne la decorrenza delle nuove disposizioni di cui al decreto legislativo n. 47 del 2000, appare necessario precisare con apposita norma che il regime speciale di deroga di cui all'articolo 18, comma 8-quater, del decreto legislativo n. 124 del 1993, cui sono stati ammessi in via transitoria per un periodo di 8 anni con decreto del Ministro del lavoro i fondi di previdenza complementare preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, continua a trovare applicazione senza soluzione fino al compimento del suddetto periodo transitorio.
Egli propone inoltre alla Commissione di formulare ulteriori osservazioni, facendo presente che relativamente all'articolo 1 e all'articolo 5, comma 1, lettera b), appare opportuno chiarire esplicitamente, allo scopo di evitare eventuali incertezze in sede interpretativa, quale regime si applicherebbe, ai fini della deducibilità degli accantonamenti, nel caso in cui non fosse possibile procedere alla costituzione in conti individuali, con particolare riferimento al personale in quiescenza. Si precisi altresì che nelle suddette fattispecie continua a trovare applicazione il previgente regime di tassazione delle prestazioni erogate dai fondi.
Quanto al comma 2 dell'articolo 5 e all'articolo 11, si segnala l'esigenza di evitare il rischio di imporre oneri gestionali eccessivi in relazione all'equalizzatore di cui si prospetta l'introduzione.
Con riferimento a quanto disposto dalla lettera b) dell'articolo 12, il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di precisare che sulla parte dei rendimenti relativi ai premi versati fino alla data dell'eventuale rinnovo del contratto, anche se maturata successivamente alla data del 1ogennaio 2001, continuerebbe ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 6 della legge n. 482 del 1995.
Valuti il Governo la possibilità di prevedere l'esenzione dall'imposta di bollo degli atti relativi al procedimento di autorizzazione dei fondi pensione, nonché, più in generale, l'introduzione di altre agevolazioni in tema di imposta di bollo, con l'inclusione dei fondi pensione tra i soggetti esentati per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti e le dichiarazioni posti in essere dagli stessi, al pari di quanto risulta già disposto per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
Il Governo dovrebbe inoltre valutare l'opportunità di precisare che i fondi pensione acquistano la personalità giuridica a seguito dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata dalla COVIP, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, al fine di evitare inutili appesantimenti burocratici.
Per quanto concerne l'accesso alle forme pensionistiche individuali nel caso di soggetti che percepiscano redditi di lavoro dipendente, appare opportuna una valutazione del Governo al fine di apportare parziali correttivi per evitare una penalizzazione ai danni dei soggetti per i quali sia stato istituito il fondo pensione ma il medesimo non risulti ancora operante dopo un biennio.
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time, appare opportuno modificare le disposizioni recanti i criteri di attribuzione della detrazione di lire 120 mila, prevedendo, anche nella normativa a regime, che la medesima detrazione spetti una sola volta nel caso di soggetti che contestualmente siano titolari di più rapporti di lavoro part time.

Sotto il profilo della copertura finanziaria, infine, egli propone di esprimere parere favorevole nel presupposto che sia garantita la compensazione degli effetti negativi sul gettito (peraltro di limitata entità) derivanti da alcune disposizioni (in particolare gli articoli 3,7 e 8) con il maggior gettito derivante dall'articolo 10, concernente il trattamento tributario dei contratti di assicurazione.


Interviene quindi il senatore ROSSI il quale, dopo aver ricordato il regime tributario applicato ai fondi pensione con il decreto legislativo n. 47 del 2000, fa presente che il trattamento tributario sia dei contributi versati che dei rendimenti maturati ha subito una notevole modifica con la riforma; il regime attuale, infatti, ha spostato sui rendimenti maturati il prelievo tributario. Egli sottolinea che i fondi costituiti con la previgente disciplina invece, che sono strutturati sul criterio a ripartizione e non a capitalizzazione, già scontano il prelievo tributario sui rendimenti. Sollecita quindi il relatore ad inserire una specifica osservazione concernente il regime tributario dei fondi costituiti prima della riforma, al fine di evitare il rischio della doppia tassazione.

Il relatore VIGEVANI ribadisce i principi che sottostanno alla vigente disciplina tributaria della previdenza complementare, ricordando che i contributi versati non sono soggetti a nessuna imposta, ma sono invece deducibili dal reddito; che il rendimento maturato per il fondo sconta invece una aliquota dell'11 per cento (ridotta rispetto alla aliquota ordinaria sui redditi di capitale) e che le prestazioni erogate sono poi tassate in capo al singolo percettore. In ragione delle modifiche così introdotte, per i fondi pensione istituiti prima della riforma del 1995 era stata prevista una proroga del regime tributario previgente; egli fa presente che una richiesta di rinnovare tale regime transitorio è esplicitamente avanzata nel parere precedentemente illustrato.

Il senatore ROSSI chiede chiarimenti in merito al contenuto del parere, sollecitando il relatore a modificarlo per fugare ogni dubbio circa il regime tributario dei fondi pensione costituiti prima della riforma, rinnovando la preoccupazione che sui rendimenti maturati per tali fondi sia applicata una doppia imposizione.

Il relatore VIGEVANI ritiene sufficientemente chiaro il contenuto del parere su tale punto e non ritiene quindi di modificarne il testo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente GUERZONI pone ai voti la proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni, precedentemente illustrata dal relatore.

A maggioranza, tale proposta viene approvata.

La seduta termina alle ore 16.