AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDI' 26 OTTOBRE 2000

590ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

VILLONE


Intervengono i Ministri per le riforme istituzionali Maccanico e per le politiche comunitarie Mattioli e il sottosegretario di Stato per l'industria Passigli.

La seduta inizia alle ore 14,45.


IN SEDE REFERENTE

(4783) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 10.

Dopo che la senatrice PASQUALI ha ritirato l'emendamento 10.0.12, vengono accantonati tutti i rimanenti emendamenti aggiuntivi.

In sede di esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11, il PRESIDENTE dichiara decaduto per assenza del proponente l'emendamento 11.1, dopodiché il RELATORE ritira l'emendamento 11.2, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 12, in sede di esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 13, il relatore BESOSTRI invita i presentatori al ritiro.

Il ministro MATTIOLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore PASTORE raccomanda l'approvazione dell'emendamento 13.1, ritenendo opportuno prevedere un termine più ampio per l'esercizio della delega.

Si associa a tali considerazione il senatore SCHIFANI.

Su richiesta del PRESIDENTE, il ministro MATTIOLI specifica che il termine previsto nel disegno di legge appare già congruo rispetto alle esigenze di immediato esercizio della delega, pena la procedura di infrazione da parte dell'Unione.

Il relatore BESOSTRI, modificando il parere precedentemente espresso, si rimette al parere del Governo, dopodiché il ministro MATTIOLI esprime parere contrario sull'emendamento 13.1.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente VILLONE pone ai voti l'emendamento 13.1, che viene respinto.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 14, 15 e 16, si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Dopo che la senatrice PASQUALI ha aggiunto la firma all'emendamento 17.2, il relatore BESOSTRI motiva l'invito a ritirare gli emendamenti 17.2 e 17.3, di identico contenuto.

Dopo che il ministro MATTIOLI si è associato all'invito al ritiro, il senatore ANDREOLLI e la senatrice PASQUALI ritirano tali emendamenti.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto per l'assenza del proponente l'emendamento 17.1, sul quale il relatore aveva espresso parere contrario.

Il RELATORE ritira gli emendamenti 17.4 e 17.5, preannunciandone, per quanto riguarda il primo emendamento, la trasformazione in un ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19, non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 18.

Il relatore BESOSTRI invita i presentatori a ritirare l'emendamento 19.1.

Interviene quindi il senatore PASTORE, il quale sollecita il relatore ad approfondire il contenuto dell'articolo 19, la cui disposizione appare assolutamente disomogenea rispetto alla normativa vigente.

Il ministro MATTIOLI, pur giudicando ragionevole l'osservazione del senatore Pastore, fa presente che la disposizione recata dall'articolo 19 consente di rendere applicabile una recente decisione della Commissione dell'Unione europea.

A giudizio del senatore BESOSTRI – condiviso anche dal PRESIDENTE – appare opportuno approfondire la questione anche in considerazione del contenuto più articolato degli emendamenti 19.3 e 19.2. Propone pertanto di accantonare gli emendamenti riferiti a tale articolo.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

In sede di esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 20, dopo che il RELATORE ha invitato il presentatore a ritirare l'emendamento 20.1, il senatore ANDREOLLI aggiunge la firma e ritira tale emendamento.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 21.

Il RELATORE ritiene opportuno sottoporre all'attenzione della Commissione l'annosa questione sottesa all'emendamento 21.0.1, finalizzato – dopo che su tale argomento sono stati più volte approvati ordini del giorno in sede di esame delle leggi comunitarie negli anni passati – ad interpretare l'articolo 9 del decreto legislativo n. 536 del 1992 in modo tale da tener conto del fatto che l'Italia non compare tra i paesi indicati come zone protette per l'importazione di determinati vegetali.
Peraltro egli ritiene essenziale, più che porre in votazione l'emendamento, sollecitare un definitivo chiarimento da parte del Governo in riferimento alla normativa in questione.

Il ministro MATTIOLI ribadisce l'impegno del Governo a chiarire definitivamente la questione, ma invita il relatore a ritirare l'emendamento, motivando analiticamente il parere contrario.

Il RELATORE, con le precisazioni svolte in precedenza, ritira l'emendamento 21.0.1.

Sull'emendamento 21.0.2 il presidente VILLONE dà conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente.

In considerazione dell'esigenza di approfondire le osservazioni espresse dalla Commissione bilancio, programmazione economica, il RELATORE chiede di accantonare l'emendamento 21.0.2.

Il presidente VILLONE dispone l'accantonamento di tale emendamento.

Sull'emendamento 21.0.3, del quale il RELATORE raccomanda l'approvazione, il ministro MATTIOLI motiva il parere contrario ritenendo inappropriata la disposizione rispetto al contenuto del disegno di legge comunitaria.

Dopo che il senatore BESOSTRI ha puntualizzato che un'analoga prescrizione ha già trovato accoglimento in altre leggi comunitarie, l'emendamento 21.0.3 viene posto ai voti e approvato.

Sull'emendamento 21.0.4, il RELATORE sottopone all'attenzione della Commissione la questione concernente il regime di vendita dei prodotti alimentari tipici, sottolineandone la delicatezza. Peraltro, egli giudica la formulazione dell'emendamento meritevole di un ulteriore approfondimento, ragion per cui lo ritira per riformularlo in Assemblea.

La senatrice BUCCIARELLI sollecita il relatore ad approfondire le complesse tematiche della disciplina comunitaria dei prodotti tipici.
L'emendamento 21.0.5, a giudizio del RELATORE, intende chiarire definitivamente la questione del regime autorizzativo da applicarsi agli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi in relazione alla verifica dell'impatto ambientale degli impianti stessi. L'emendamento pone come condizione per l'applicazione della disciplina recata dalla direttiva 85/337/CEE che l'inizio formale dell'istruttoria sia avvenuto prima del 14 marzo 1999. Egli dichiara che tale inizio va inteso come momento nel quale la domanda di autorizzazione viene recepita e protocollata dagli uffici competenti.

Il ministro MATTIOLI, il quale riconosce pienamente la delicatezza della questione, fa però presente che la giurisprudenza dell'Unione europea considera quale dies a quo esclusivamente il momento della presentazione della domanda: esprime pertanto parere contrario.

Il senatore BESOSTRI, preso atto della dichiarazione del Ministro, chiede che l'emendamento sia momentaneamente accantonato.

Non facendosi osservazioni, l'emendamento viene accantonato.

Il RELATORE ritira poi l'emendamento 21.0.6, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea, dopo di che il presidente VILLONE dichiara decaduto per l'assenza del proponente l'emendamento 21.0.7.

Sugli emendamenti 21.0.8, e 21.0.9, di contenuto identico, il RELATORE, pur condividendone lo spirito, mette in guardia dalla possibile procedura di infrazione nei confronti dell'Italia nel caso venissero approvati. Egli preannuncia quindi il parere favorevole su un eventuale ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Si associa a tale ultima osservazione il ministro MATTIOLI.

Accogliendo l'invito del relatore, il senatore STIFFONI ritira l'emendamento 21.0.9.

Il presidente VILLONE fa presente che l'emendamento 21.0.8 è da intendersi decaduto per l'assenza del proponente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(4853) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2000, n. 266, recante disposizioni urgenti in materia di contributi alle imprese del settore dell'editoria per le spedizioni postali, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La relatrice BUCCIARELLI illustra il provvedimento in titolo volto a prorogare al 1° gennaio 2002 il termine per l'avvio del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali aventi ad oggetto libri, giornali ed altre stampe periodiche. Viene inoltre prorogato al 1° settembre 2001 il termine per l'adozione dei provvedimenti di attuazione. Si tratta di misure molto attese dagli interessati sulle quali si è registrato un ampio consenso nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole sul riconoscimento dei presupposti di costituzionalità e urgenza.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole illustrata dalla relatrice, posta ai voti, è approvata dalla Commissione.


IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri.
(236) PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo.
(4465) CO' ed altri - Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 19 ottobre.

Il presidente VILLONE ricorda che oggi, alle ore 12, è scaduto il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 3236, assunto come testo base. Invita quindi i presentatori ad illustrare i nuovi emendamenti e a ricordare, ove lo ritengano opportuno, il contenuto delle proposte emendative a suo tempo illustrate.

Prende quindi la parola la senatrice PASQUALI che illustra il contenuto dell'emendamento 1.8/1, a proposito del quale il presidente VILLONE osserva il carattere eccessivo del riferimento ai "leader formalmente riconosciuti di raggruppamenti politici".

Il senatore BESOSTRI illustra l'emendamento 1.100, mentre il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 1.104, volto a estendere l'ambito di applicazione della disciplina in titolo ai componenti del direttorio della Banca d'Italia.

La senatrice PASQUALI ricorda il contenuto dell'emendamento 2.7, volto a precisare condizioni di incompatibilità con le funzioni pubbliche per i soggetti che siano lavoratori dipendenti ovvero titolari di incarichi direttivi in enti pubblici ed imprese.

Il senatore PASTORE chiarisce il contenuto dell'emendamento 2.10, volto a meglio precisare la portata di taluni aspetti della disciplina - che nel complesso dichiara di condividere - eliminando talune fattispecie che reputa vessatorie ed eccessive. Nel complesso, ritiene meritevoli di un'ulteriore riflessione le previsioni contenute nell'articolo 2, rilevando l'opportunità di restringere l'ambito di applicazione delle medesime ai soli soggetti che ricoprono posizioni di vertice nell'Esecutivo.

La senatrice PASQUALI illustra quindi l'emendamento 2.103 che pone l'accento sui soli rapporti economici che devono essere considerati, a suo avviso l'oggetto prevalente della disciplina in esame.

Il senatore MARCHETTI espone il contenuto dell'emendamento 3.105, volto ad eliminare una evidente, e non giustificata, disparità, estendendo anche all'attività imprenditoriale esercitata in forma societaria le conseguenze previste dal comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame.

Il senatore BESOSTRI dà conto dell'emendamento 3.0.1, mentre il senatore SCHIFANI prende la parola per illustrare un complesso di proposte emendative riferite all'articolo 4. Si tratta di proposte volte a rendere più rigoroso e stringente il meccanismo della gestione fiduciaria prevista dal provvedimento in titolo. In particolare, l'emendamento 4.106 fissa un termine rigoroso per la comunicazione da parte dei soggetti interessati delle posizioni patrimoniali, mentre l'emendamento 4.107 chiarisce il riferimento ai mezzi di comunicazione di massa, nozione questa che deve ricomprendere la stampa quotidiana e periodica, la diffusione sonora e televisiva nonché le telecomunicazioni. Un'analoga finalità di chiarimento persegue l'emendamento 4.108.

Il senatore MARCHETTI illustra quindi l'emendamento 7.104 che affida ai Presidenti delle due Assemblee parlamentari la scelta del trustee, all'interno di una lista predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il fine di questa proposta è quella di sottrarre al soggetto interessato tale scelta, affidandola ad arbitri imparziali.

Il senatore SCHIFANI dà quindi conto degli emendamenti 7.118, che fissa con più precisione i compiti del gestore, e 7.119 che propone una migliore formulazione della disposizione cui si riferisce. Passa quindi ad illustrare l'emendamento 7.17 che riformula i commi 2 e seguenti dell'articolo 7 prevedendo, in particolare, che l'albo dei gestori venga tenuto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e non invece dalla Presidenza del Consiglio, per evitare che uno dei possibili destinatari della disciplina in esame possa essere anche il soggetto cui è affidata la tenuta dell'albo. Si tratta di una proposta che va nel senso dei rilievi esposti dalla relatrice e di un confronto aperto con la maggioranza, pur la sua parte politica ritenendo il testo trasmesso dalla Camera sufficientemente equilibrato e completo. Il complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, dunque, deve essere inteso come un contributo al confronto per un miglioramento condiviso del provvedimento in esame.
L'emendamento 7.120 contiene, come ha avuto modo di preannunciare nel corso delle precedenti sedute dedicate al provvedimento in esame, alcune previsioni volte a evitare possibili effetti perversi che l'applicazione della disciplina in titolo può produrre con riferimento a gruppi di imprese di rilevanti dimensioni, con grave pregiudizio per il funzionamento di importanti realtà economiche.
Illustra quindi l'emendamento 8.107 e l'emendamento 8.108 che mira a sopprimere l'ingiustificato limite del reddito che i titolari dei patrimoni, oggetto della gestione fiduciaria, possono trarre dai patrimoni medesimi. L'emendamento 12.104 elimina invece la previsione secondo la quale la sanzione prevista dalla disposizione in esame va commisurata al reddito dell'azienda, fissando un limite minimo e un tetto massimo.

Prende quindi la parola il presidente VILLONE per illustrare l'emendamento 13.0.4. Si tratta di una proposta volta a risolvere il conflitto di interessi dal lato della realtà economica che genera il conflitto medesimo.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE avverte che la seduta della Commissione della prossima settimana, convocata per le ore 14,30 di giovedì 2 novembre sarà prevalentemente dedicata al seguito dell'esame dei disegni di legge n. 4783 (Legge comunitaria 2000), nn. 4393 e connessi (Voto dei disabili), nn. 3236 e connessi (Conflitto di interessi) nonché del disegno di legge costituzionale n. 4809 (Riforma del titolo V della parte II della Costituzione).

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4783
Art. 3

All.C.1
IL GOVERNO

All'allegato C è aggiunta la seguente direttiva:
"1999/93/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa a un quadro comunitario per le firme elettroniche".
__________________________
Art. 4

4.2
GUBERT

Sopprimere l'articolo.
__________________________


4.1
RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: "regolamenti comunitari" inserire: "entrati in vigore successivamente al 31 luglio 1999 e".
Aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: "Il termine per l'esercizio della delega di cui agli articoli 1 e 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è prorogato di un anno".
__________________________
Art. 5

5.1
SMURAGLIA

Al comma 1, dopo le parole: "testi unici", inserire la parola: "compilativi".
__________________________

5.2
SMURAGLIA

Al comma 1, dopo le parole: "deleghe conferite", inserire le parole: "con la presente legge".
__________________________

5.4
GUBERT

Al comma 1, sostituire le parole: "la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e" con la parola: "la coerenza".
__________________________

5.5
GUBERT

Al comma 1, sopprimere le parole: "logica, sistematica e".
__________________________

5.3
SMURAGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: "2-bis. In relazione alla particolare complessità e delicatezza della materia, il presente articolo non si applica alle direttive comunitarie e alle norme legislative vigenti in tema di sicurezza e igiene del lavoro, per le quali si provvederà con apposito provvedimento normativo".
__________________________
Art. 6

6.1
DONDEYNAZ

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) all'articolo 9, commi 1 e 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: anche per le parti in cui le direttive medesime prevedano la possibilità di introdurre disposizioni derogatorie o conferiscano facoltà altrimenti denominate".
__________________________
Art. 7

7.1
GUBERT

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
__________________________
Art. 8

8.1
GIARETTA

Sopprimere l'articolo.
__________________________
Art. 9

9.1
MAGNALBO', PASQUALI

Al comma 1, lettera d), alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: "adottando misure specifiche nella lotta contro le frodi".
__________________________

Art. 10

10.2
SCHIFANI, PASTORE

10.5
MAGNALBO', PASQUALI

Sopprimere l'articolo.
__________________________

10.4
GUBERT

Al comma 1, sopprimere le parole: "destinati al consumo".
__________________________

10.1
RELATORE

Sopprimere le parole: "di antibiotici ad azione auxinica e".
__________________________

10.3
GUBERT

Al comma 1, sopprimere le parole: "per gli animali della specie bovina e ovicaprina".
__________________________

10.0.12
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"10-bis

1. Agli allevatori avicoli che hanno subito i danni della recente epidemia di influenza aviare, viene concesso un indennizzo di lire 80.000 milioni di lire.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate dall'epidemia, preparano degli elenchi delle aziende agricole colpite dall'epidemia e stendono le stime dei danni.
3. Gli elenchi e le stime, di cui al comma 2, vengono mandati al Ministero delle politiche agricole entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
4. Il Ministro delle politiche agricole stabilisce con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, le modalità e le procedure per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 80.000 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nella unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo utilizzando l'accantonamento destinato al medesimo Ministero".
__________________________

10.0.17
MAGNALBO, PASQUALI


Dopo l'articolo inserire il seguente:
"10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "o siano destinate ad uno stato extra U.E., fatte salve le disposizioni di cui al Regolamento CEE n. 2455/92 e successive modifiche".

__________________________

10.0.18
MAGNALBO', PASQUALI


Dopo l'articolo inserire il seguente:
"10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)


All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la lettera d) è sostituita con la seguente: "d) siano trasportati nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto accompagnati dalla documentazione prevista dalla norma vigente e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo".

__________________________

10.0.11
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)


All'articolo 20, comma 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la lettera c) è sostituita con la seguente: c) devono essere distrutte biologicamente nel terreno del campo stesso interrandole dopo eventuale trinciatura, o destinate a scopi diversi da quello alimentare quali ad esempio la fermentazione a scopi energetici o la semina".
__________________________


10.0.15
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo, 17 marzo 1995, n. 194, dopo le parole: "dell'incidenza sull'ambiente" sono aggiunte le seguenti: "La richiesta di autorizzazione può riguardare un programma di più prove o esprimenti da effettuare in un determinato periodo di tempo e, in tal caso, deve essere corredata anche di una dichiarazione di impegno ad informare, almeno dieci giorni prima dell'esecuzione, il Ministero della sanità, l'Agenzia Sanitaria Locale e il Servizio fitosanitario territorialmente competente circa la data, il luogo, le modalità e l'indicazione del responsabile della singola prova o esperimento".
__________________________

10.0.14
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)


All'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo le parole: "a copia dell'autorizzazione" sono inserite le seguenti: "e indicazione del responsabile della singola prova o esperimento".
__________________________


10.0.16
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 22 dopo il comma 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 è inserito il seguente:

"5-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, fatto salvo l'obbligo di comunicare nei tempi prescritti alle competenti autorità locali tutti i dati necessari per l'identificazione delle aree e dei periodi di esecuzione delle prove, e delle condizioni di svolgimento delle stesse, non si applicano:
a) agli enti ed organismi di cui all'articolo 4, commi 5 e 7 inscritti in apposito elenco detenuto dal Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministeri della sanità e dell'ambiente, nel quale sono stabilite le condizioni di svolgimento degli esperimenti e delle prove;
b) agli organismi pubblici di ricerca e sperimentazione, iscritti in apposito elenco approvato con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con i Ministeri della sanità e dell'ambiente, nel quale sono stabilite le condizioni di svolgimento degli esperimenti e delle prove".
__________________________


10.0.10
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 22, comma 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

b-bis) possono essere destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali nel caso di sperimentazioni di cui al comma 1, lettera b), purchè previsto dall'autorizzazione alla prova sperimentale, sentita la Commissione di cui all'articolo 20;

b-ter) possono essere destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali nel caso in cui l'assenza di residui sia dimostrata da controlli analitici sulle derrate trattate sperimentalmente, effettuate dalle competenti autorità sanitarie o da laboratori ufficialmente riconosciuti, con spese a carico del titolare dell'autorizzazione alla sperimentazione.".
__________________________


10.0.28
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 22, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, le parole: "sia stato nel frattempo autorizzato per gli impieghi sulle derrate alimentari trattate;" sono sostituite con le seguenti: "o per l'impiego in questione, siano stati stabiliti dall'Unione europea limiti massimi di residui.".
__________________________


10.0.2
SCHIFANI, PASTORE

10.0.8
MAGNALBO', PASQUALI


Dopo l'articolo inserire il seguente:
"10-bis
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 119 recante "Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari" da ultimo modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47)

All'articolo 4 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immisisone in commercio per i medicinali veterinari destinati esclusivamente ad essere utilizzati per i pesci dell'acquario, gli uccelli domestici, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario ed i piccoli roditori, presentati in confezioni specifiche, si applica unicamente il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 119 del 27 gennaio 1992 come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, con l'esclusione delle lettere h) l), p) e di tutti gli altri commi di quest'articolo".
__________________________
10.0.25
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
"Art. 10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333,
attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento)

All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, la lettera b) è soppressa.

__________________________

10.0.26
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
"Art. 10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333,
attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento)

All'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, è aggiunto il seguente comma: "3. Tutte le macellazioni sono inderogabilmente precedute da stordimento ed avvengono esclusivamente in luoghi autorizzati dalle autorità competenti e sono vietate su tutto il territorio nazionale le macellazioni e gli abbattimenti che non risparmiano agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze.".

__________________________

10.0.24
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
"Art. 10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333,
attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento)

All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, la lettera h) è sostituita con la seguente: "h) autorità competente: il Ministero della Sanità, il servizio veterinario della Regione e della Provincia autonoma, il veterinario ufficiale quale definito dall'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche; per macellazioni secondo determinati riti religiosi, l'autorità competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i riti religiosi sono le regioni.".
__________________________

10.0.23
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
"Art. 10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333,
attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento)

All'articolo 5 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, il 2 comma è sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano alle macellazioni che avvengono secondo i riti religiosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h)".
__________________________

10.0.22
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 10-…
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333,
attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento)

1. All'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 1 settembre 1998 n. 333 sono soppresse le lettere a) e b).
__________________________

10.0.21
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 10-…
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333,
attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, è soppresso il comma 2.

__________________________


10.0.20
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 10-…
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333,
attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
"1. d'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, all'articolo 7, comma 1 nonché agli articoli 9 e 10, è punita con la reclusione da uno a due anni, applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 10 milioni.".

2. La ripetuta inosservanza delle prescrizioni indicate dal comma 1 è punita con la reclusione fino a 5 anni, applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 8 milioni a lire 20 milioni.

__________________________

10.0.19
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 10-…
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333,
attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento)

1. All'allegato B, punto 2) del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, è soppresso il secondo periodo.
__________________________

10.0.1
SCHIFANI, PASTORE

10.0.7
MAGNALBO', PASQUALI


Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 10-…
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio, n. 119,
recante attuazione delle direttive n° 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n° 87/20/CEE e n° 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n° 47)

1. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 119 del 27 gennaio 1992 come modificato dal decreto legislativo n. 47 del 24 febbraio 1997 dopo le parole "di ricetta medica veterinaria non ripetibile", sono soppresse le seguenti: "in triplice copia".
__________________________

10.0.27
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
"Art. 10-…
(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155)

1. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono differiti al 31 dicembre 2000.
__________________________

10.0.3
SCHIFANI, PASTORE

10.0.6
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
"Art. 10-…

Il comma 3 dell'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128 è soppresso.
__________________________

10.0.4
SCHIFANI, PASTORE

10.0.13
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
Art. 10-…
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n° 119 recante
"Attuazione delle direttive n° 81/851/CEE, n° 81/852/CEE, n° 87/20/CEE e n° 90/676/CEE
relative ai medicinali veterinari" da ultimo modificato dal D.Lgs 24 febbraio 1997, n° 47)

All'articolo 4 del decreto legislativo n. 119/92, dopo il comma 8, inserire il seguente comma:

"Per apportare una o più modifiche di importanza minore (tipo I) come definite dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 541/95, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 1146/98, alle autorizzazioni all'immissione in commercio, il richiedente è tenuto ad inviare al Ministero della Sanità una notifica. Trascorsi trenta giorni dall'invio delle notifica senza che vi sia comunicazione contraria da parte del Ministero della Sanità, la modifica o le modifiche notificate si intendono approvate".
__________________________

10.0.5
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
Art. 10-…
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n° 119 recante
"Attuazione delle direttive n° 81/851/CEE, n° 81/852/CEE, n° 87/20/CEE e n° 90/676/CEE
relative ai medicinali veterinari" da ultimo modificato dal D.Lgs 24 febbraio 1997, n° 47)

La disposizione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, è abrogata.
__________________________

10.0.9
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
Art. 10-…
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n° 119 recante
"Attuazione delle direttive n° 81/851/CEE, n° 81/852/CEE, n° 87/20/CEE e n° 90/676/CEE
relative ai medicinali veterinari" da ultimo modificato dal D.Lgs 24 febbraio 1997, n° 47)

La disposizione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, è abrogata.
__________________________

Art. 11

11.2
IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: "criteri direttivi" inserire le seguenti: "tenuto conto degli studi ed analisi appositamente redatte dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente".
__________________________

11.1
LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera c), eliminare le parole: "assicurando un congruo periodo transitorio".
__________________________
Art. 13

13.1
PASTORE, SCHIFANI, BETTAMIO

Al comma 1, sostituire la parola: "sei" con la seguente: "diciotto".

__________________________


Art. 17

17.2
GUBERT

17.3
ANDREOLLI

Alle lettere a), b) e c) sopprimere le parole "e provinciali".
__________________________

17.4
IL RELATORE

Al comma 1, alle lettere a), b) e c), dopo le parole: "a cura delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente" inserire le parole: "o con il coordinamento dell'Agenzia nazionale per la Protezione dell'Ambiente e secondo i protocolli analitici validati dall'ANPA, ove queste non siano istituite" e conseguentemente sopprimere le parole: "ove istituite".
__________________________

17.1
LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera h), capoverso "Art. 7" sopprimere il primo periodo.

__________________________

17.5
IL RELATORE

Al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 8", dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Per sviluppare e coordinare sul territorio nazionale le azioni di controllo sull'ambiente attraverso l'attuazione di progetti predisposti congiuntamente dall'Agenzia nazionale per la Protezione dell'Ambiente e dalle Agenzie regionali (ARPA) e provinciali (APPA) all'articolo 38 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni: sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. E' istituita l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e Territorio (ANPAT). L'Agenzia è dotata di un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri aventi comprovata competenza e adeguata esperienza nei settori attribuiti all'Agenzia, tre dei quali designati dal Ministro dell'Ambiente e due designati dalle regioni."
__________________________


Art. 19

19.1
PASTORE, SCHIFANI, BETTAMIO

Sopprimere l'articolo.
__________________________


19.3
PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il capoverso "c-bis" con il seguente:

"c-bis. I titoli rilasciati da uno stato membro della Comunità europea attestanti la formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo stato subordina l'esercizio della professione di maestro di sci e di guida alpina sono riconosciuti, ai fini dell'iscrizione all'albo professionale dei maestri di sci della provincia di Bolzano, dalla Provincia autonoma di Bolzano medesima, secondo i principi e i criteri di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319".

__________________________


19.2
PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, capoverso "c-bis" sono aggiunte le seguenti: "ed in tali casi ove prescritto dalla legislazione regionale o provinciale anche al superamento di una prova orale".
__________________________
Art. 20

20.1
GIARETTA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "venti ore settimanali" sono inserite le seguenti: "e, comunque, per un minimo di 4 ore giornaliere consecutive,".

__________________________


Art. 21

21.0.1
IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art…

1. L'articolo 9 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 536, si interpreta nel senso che le sanzioni previste si applicano ove le violazioni riguardino le zone protette di cui agli allegati I parte B, II parte B, III parte A e B, IV parte B della direttiva del Consiglio 77/93/CEE, nel testo sostituito dalla direttiva del Consiglio 92/103/CEE, e successive modificazioni.
2. In ogni caso non è punito colui che importi, qualunque sia il Paese produttore, nel territorio italiano vegetali o prodotti vegetali da Stati appartenenti alla Comunità Europea ed ivi riconosciuti conformi alla normativa nazionale e comunitaria.
3. Per periodo limitati, di norma non eccedenti tre mesi, con DM motivato si può vietare l'importazione di vegetali individuando l'agente patogeno a motivo del quale è disposto il divieto. In ogni caso l'irrogazione di sanzioni è subordinata all'accertamento della presenza concreta dell'agente patogeno.
4. Il divieto di cui ai periodi precedenti deve individuare specificamente le aree dove vige il divieto di deposito e commercializzazione."
__________________________


21.0.2
IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art…
1. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea è istituito un fondo straordinario di Lire 500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione, e cultura compresa quella musicale. Le iniziative debbono avere per oggetto o quadro di riferimento almeno tre Paesi europei membri e non membri della Unione Europea. Le iniziative, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso le organizzazioni ed organismi internazionali interessati, sono promosse dal Ministero per gli Affari Esteri.
2. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, valutati in Lire 5000 milioni per l'anno 2000 si provvede, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per gli Affari Esteri".
__________________

21.0.3
IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art…
All'articolo 28 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, Legge Comunitaria 1999, aggiungere alla fine il seguente comma: “All'articolo 1751-bis del codice civile è aggiunto il seguente comma: "L'accettazione del patto di non concorrenza comporta la corresponsione all'agente di una indennità pari a due anni di provvigioni da calcolare sulla media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione"”".
__________________

21.0.4
IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art…

Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, alla lettera a) è aggiunto infine il seguente periodo: “E' considerata vendita diretta al consumatore finale anche quella effettuata ad esercizi alberghieri, ristoranti, mense, convitti e simili effettuata da esercizi per la vendita predetti”".
__________________

21.0.5
IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art…

In attuazione dell'articolo 3, comma 2 della direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, le domande di autorizzazione alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 85/337/CEE nella versione originaria sono unicamente quelle per le quali sia formalmente iniziata l'istruttoria prima del 14 marzo 1999."
__________________

21.0.6
IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art…

1. Alla legge 23 giugno 2000, n.178 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo l'articolo 1, comma 5, è inserito il seguente: << 5-bis. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea è istituito un fondo straordinario di lire 500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione e cultura, compresa quella musicale. Le iniziative - che possono avvalersi dei cofinanziamenti previsti dai programmi comunitari e, in particolare, dai programmi PHARE e TACIS di cui ai regolamenti (CEE) n. 3906/89 e (CE) n. 1279/96 e successive modificazioni - debbono avere per oggetto o quadro di riferimento organismi o iniziative europee cui partecipino, oltre all'Italia, almeno altri tre Stati europei di cui almeno un altro Stato membro dell'Unione europea. Esse sono promosse dal Centro, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso gli organismi europei interessati.>>;
b) Al comma 6 le parole “1.500 milioni di lire” sono sostituite dalle eseguenti: “2.000 milioni di lire”.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in lire 500 milioni per l'anno 2000, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base dell'anno corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri."
__________________________

21.0.7
GIARETTA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 21-bis

All'articolo 1756 del codice civile, nel testo modificato dalla legge n. 526 del 21 dicembre 1999 (c.d. "Legge comunitaria 1999"), è aggiunto il seguente comma: "Sono fatte salve le disposizioni in materia dello star del credere, stabilite dagli accordi economici collettivi di categoria".
__________________________


21.0.8
D'ONOFRIO

21.0.9
STIFFONI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 21-bis
(Adempimenti in materia di semplificazione delle procedure del sistema HACCP di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 526)

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono entro il 31 gennaio 2001, agli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. L'inadempimento conseguente all'accertata inattività da parte di una o più delle Amministrazioni competenti, comporta l'applicazione, su proposta del Ministro della Sanità, di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Ministero della Sanità entro il 28 febbraio 2001 provvede ad emanare i regolamenti di cui al secondo periodo del medesimo comma 5 dell'articolo 10 della predetta legge n. 526/99.
2. Le procedure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospese fino al sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dei regolamenti ministeriali richiamati dal comma 1, a condizione che i responsabili delle industrie alimentari esibiscano agli agenti incaricati apposita istanza scritta, inviata all'Amministrazione regionale competente, di inclusione nelle categorie di industrie alimentari di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dichiarino di non aver ricevuto un provvedimento di diniego all'istanza stessa .
3. Nei confronti dei responsabili delle industrie alimentari che presentino l'istanza prevista dal comma 2, le predette procedure sanzionatorie sono applicate dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dei medesimi regolamenti ministeriali richiamati dal comma 1.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236

Art. 1

1.101
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1.

1. I titolari di cariche pubbliche di particolare rilevanza, come definite ai sensi del comma 2, nell’esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e devono astenersi da atti idonei ad influenzare specificatamente, in virtù dell’ufficio, l’assetto dei propri interessi.
2. Ai sensi della presente legge per titolari di cariche pubbliche di particolare rilevanza devono intendersi:
a) il presidente ed il vice presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i sottosegretari di Stato;
b) i presidenti ed i vice presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente e il vice presidente della Corte costituzionale, il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL);
c) i presidenti delle Commissioni parlamentari;
d) i parlamentari;
e) i presidenti ed i membri delle giunte regionali, i presidenti ed i membri delle giunte delle province a statuto speciale;
f) i sindaci ed i membri delle giunte dei comuni capoluogo di regione o con popolazione superiore a 100.000 abitanti."

__________________________

1.8/1
MEDURI, PASQUALI
1.8/2
BRIENZA

All'emendamento 1.8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai sensi della presente legge i senatori a vita ex-presidenti della Repubblica non possono ricoprire alcuna delle cariche di cui all'articolo 1 e non possono, altresì, essere titolari di cariche di rilevanza politica nazionale e regionale, o essere leader formalmente riconosciuti di raggruppamenti politici di parte".
__________________________

1.8
NAPOLI Roberto, MISSERVILLE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. I titolari degli organi costituzionali e degli organi di Governo e i rappresentanti dello Stato e delle Regioni, dovranno dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici. Essi hanno l’obbligo di astenersi da ogni atto idoneo a influenzare specificatamente, in funzione dell’ufficio ricoperto, i propri interessi. Uguali doveri ed obblighi incombono altresì sui titolari di cariche di rilevanza politica nazionale e regionale a livello di partiti e gruppi parlamentari”.
__________________________


1.11
LUBRANO DI RICCO
Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. I titolari di cariche in organi costituzionali, ovvero di rilevanza costituzionale, nonché in organi di Governo e delle Regioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l’obbligo di astenersi da ogni atto idoneo a influenzare specificatamente, in virtù dell’ufficio ricoperto, i propri interessi.
__________________________

1.3
MILIO
Al comma 1, sostituire la parola: "esclusivamente", con l’altra: "prevalentemente".
__________________________


1.2
MILIO
Al comma 1, sostituire la parola: "esclusivamente", con le seguenti: "assiduamente e con massimo impegno".
__________________________

1.102
DUVA
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi".
__________________________

1.100
BESOSTRI
Al comma 1, sopprimere la parola: "specificamente".
__________________________

1.9/1
LISI
All’emendamento 1.9, dopo le parole: “Commissioni parlamentari”, inserire le seguenti: “gli ex Presidenti della Repubblica divenuti senatori a vita, i Parlamentari in carica”.
__________________________

1.9
NAPOLI Roberto, MISSERVILLE
Sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. Ai sensi della presente legge sono titolari di organi costituzionali: il Presidente della Repubblica, i Presidenti e i vice Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; i Presidenti delle Commissioni parlamentari; il Presidente e i giudici della Corte Costituzionale, nonché i Presidenti e i vice Presidenti dei Consigli Regionali, dell’Assemblea regionale siciliana, del consiglio della Val d’Aosta e dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.”
__________________________


1.105
PAPPALARDO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
", i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
E sopprimere il comma 3.
__________________________

1.10
NAPOLI Roberto, MISSERVILLE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Ai sensi della presente legge sono titolari di cariche di governo nazionale: il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i Sottosegretari di stato. Sono titolari di cariche di governo regionale: i Presidenti delle giunte regionali, il presidente della regione siciliana, il presidente della Valle d’Aosta, i presidenti delle giunte provinciali di Bolzano e di Trento. Ai fini della presente legge sono titolari di cariche di rilevanza politica nazionale e regionale, a livello di partiti, i soggetti esponenziali alla stregua dei loro rispettivi ordinamenti. Sono cariche rappresentative nei gruppi parlamentari e consiliari quelle di presidente, vice presidente nell’esercizio delle funzioni vicarie o cariche equivalenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e di Gruppi consiliari o assembleari delle assemblee legislative regionali o provinciali sopraindicate, salve quelle dei gruppi misti ai quali si venga obbligatoriamente iscritti in forza dei Regolamenti interni.”
__________________________

1.4
ANDREOLLI, DIANA

Al comma 3, sostituire le lettere b) e seguenti, con la seguente:
"b) amministratori di enti pubblici anche economici".
__________________________

1.5
ANDREOLLI, DIANA

Al comma 3, alle lettere b) e c), dopo la parola: "amministratori", inserire la seguente: "delegati".
__________________________


1.106
PAPPALARDO

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
__________________________

1.103
BESOSTRI, DUVA

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
"d) presidenti, consiglieri e altri componenti dell'Autorità di controllo, di garanzia e di regolazione di settore, nonché i componenti del direttorio della Banca d'Italia".
__________________________

1.104
MARCHETTI

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: "e di garanzia", con le seguenti: ", di garanzia e di regolazione di settore, nonché i componenti del Direttorio della Banca d'Italia."
__________________________

1.1
GASPERINI, SPERONI

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: “di controllo e di garanzia”, aggiungere le seguenti: “ed ai componenti del direttorio della Banca d’Italia”.
__________________________

1.0.2
BESOSTRI, DUVA
1.0.3
MARCHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-bis
1. Non possono ricoprire le cariche di cui all'articolo 1 quanti abbiano la rappresentanza legale o facciano parte di organi di amministrazione, ovvero partecipino direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al controllo di imprese la cui attività si svolga in regime di concessione da parte dell'Amministrazione dello Stato o di enti soggetti al controllo dello Stato, o prevalentemente mediante la conclusione di contratti con la predetta Amministrazione o i predetti enti."
__________________________

Art. 2

2.7
PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI, BUCCIERO

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 2
(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente,
incarichi direttivi in enti pubblici e imprese)

1. E' incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico o privato nonché l'esercizio di altre funzioni pubbliche non elettive.
2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti. Al termine del collocamento in aspettativa, i dipendenti pubblici hanno diritto a rientrare, salvo diversa volontaria determinazione, nell'esercizio delle medesime funzioni già espletate e nella medesima sede di lavoro; hanno altresì diritto a ricoprire i medesimi incarichi già in precedenza loro conferiti per effetto del loro status di dipendenti pubblici.
3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono accettare nuovi incarichi e svolgere le relative attività per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, fino al termine di dodici mesi successivi alla data di cessazione dalla carica.
4. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici e in imprese, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti ed imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio che vi sono connessi.
5. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 4, vi provvede d'ufficio la Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio."
__________________________

2.101
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 2.

1. Al momento dell’assunzione delle cariche pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), i soggetti interessati devono comunicare al primo presidente della Corte di cassazione il controllo diretto o indiretto di imprese di cui detengano una quota superiore al 20 per cento o comunque signifcativa ed influente all’interno del mercato nazionale.
2. Al momento dell’assunzione delle cariche pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d), e) e f), i soggetti interessati devono comunicare al presidente della Corte di appello competente per territorio rispetto alla residenza anagrafica dell’interessato il controllo diretto o indiretto di imprese di cui detengano una quota superiore al 20 per cento o comunque significativa ed influente all’interno del mercato nazionale.
3. Qualora la posizione di cui ai commi 1 e 2 sussista con riguardo ad imprese operanti nei settori attinenti le comunicazioni di massa di cui alle leggi 5 agosto 1981, n. 416, e 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ovvero operanti nel settore della difesa, delle telecomunicazioni, della produzione di computer, dei trasporti, dell’energia e bancario è considerata in ogni caso significativa ed influente una quota superiore al 10 per cento all’interno del mercato nazionale.

__________________________

2.113
BESOSTRI, DUVA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
"; è peraltro consentito al Presidente del Consiglio e ai Ministri di ricoprire altre cariche di Governo;".
__________________________

2.102
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettere b) e c).
__________________________

2.4
PASQUALI, MAGNALBO’, SILIQUINI, BUCCIERO
2.15
MILIO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
__________________________

2.1
GASPERINI
2.3
GUERZONI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

“c) se titolari di cariche di Governo e iscritti in albi o elenchi professionali, accettare incarichi e svolgere le relative attività per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, fino al termine dei dodici mesi successivi alla data di cessazione dalla carica;”
__________________________

2.2
ANDREOLLI, DIANA Lino


Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) ove iscritti in albi o elenchi professionali, accettare incarichi e svolgere le relative attività per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, fino al termine dei dodici mesi successivi alla data di cessazione dalla carica;”
__________________________

2.16
MILIO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) se iscritti in albi o elenchi, esercitare attività professionali o accettare incarichi per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica fino al termine di sei mesi successivi alla cessazione della carica;".
__________________________

2.10
PASTORE

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) assumere in Italia ed all'estero, anche per interposta persona, nuovi incarichi professionali e proseguire nello svolgimento di quelli assunti per conto o nei confronti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica nonché di quelli che comunque li pongano in conflitto di interesse con pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica;"
__________________________

2.114
DUVA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: "per la durata", fino alla fine della lettera.
__________________________

2.127
PAPPALARDO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: "per la durata", fino a: "italiani o esteri".
__________________________

2.116
BESOSTRI, DUVA

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: "ininterrotto", con la seguente: "sospeso".
__________________________

2.103
PASQUALI, MAGNALBO'
2.115
BESOSTRI, DUVA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: "giuridico ed".
__________________________

2.104
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: "anche per interposta persona".
__________________________

2.117
DUVA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "; le partecipazioni in associazioni professionali di cui i soggetti indicati all'articolo 1 hanno la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, sono assoggettate al regime di cui agli articoli 4 comma 3, 5 e 7 della presente legge;"
__________________________

2.106
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
__________________________

2.5
PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI, BUCCIERO

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: “o privato”.
__________________________

2.105
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) esercitare in Italia o all'estero, dal giorno del giuramento, in enti pubblici e imprese funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere per tali enti ed imprese incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura."
__________________________

2.11
PASTORE

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: “italiane o straniere” inserire, le seguenti: "che abbiano rapporti con pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica".
__________________________

2.107
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: "salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettere b) e c)".
__________________________

2.118
BESOSTRI, DUVA

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: "salvo quanto previsto all'articolo", con le seguenti: "ad eccezione dei casi previsti dall'articolo".
__________________________

2.30
NAPOLI Roberto, MISSERVILLE

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) possedere o gestire, anche per interposta persona, azioni o quote di società che esercitino mezzi di comunicazione di massa indipendentemente da qualunque parametro dimensionale o quando siano almeno pari a quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera a)
__________________________

2.31
LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) possedere o gestire, anche per interposta persona, azioni o quote di società che esercitino mezzi di comunicazione di massa quando esse siano almeno pari a quanto previsto nella lettera a), comma 3, articolo 4 della presente legge.”
__________________________

2.119
BESOSTRI, DUVA

Al comma 1, sopprimere la lettera f), e aggiungere, dopo il comma 1, il seguente comma:
"1-bis. Entro cinque giorni dalla stipula, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano alla Consob, secondo le procedure da essa stabilite in via generale, gli estremi dei contratti stipulati, anche per interposta persona, su strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di contratti stipulati per conto del soggetto nell'ambito di gestioni discrezionali affidate a gestori autorizzati dalle competenti autorità, il termine di cinque giorni a decorrere dalla comunicazione al soggetto da parte del gestore."
__________________________

2.108
PASQUALI, MAGNALBO'
2.128 (identico)
PAPPALARDO


Al comma 1, sopprimere la lettera f).
__________________________

2.8
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: "anche per interposta persona".
__________________________


2.109
PASQUALI, MAGNALBO

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: "anche per interposta persona".
__________________________

2.12
PASTORE


Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui alla presente lettera sono applicabili ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3 limitatamente ai contratti relativi a strumenti finanziari che riguardino società o altre persone giuridiche operanti nei rispettivi settori di attività".
__________________________


2.13
PASTORE


Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui alla presente lettera sono applicabili ai presidenti ed ai componenti delle Autorità di controllo e di garanzia di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d) limitatamente ai contratti relativi a strumenti finanziari che riguardino società o altre persone giuridiche operanti nei settori oggetto delle attività di controllo e di garanzia dell'Autorità di appartenenza".
__________________________

2.100
BESOSTRI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) avere la rappresentanza legale o fare parte di organi di amministrazione, ovvero partecipare direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al controllo di imprese la cui attività si svolga in regime di concessione da parte di pubbliche amministrazioni o di enti soggetti al loro controllo, o prevalentemente mediante la conclusione di contratti con le predette amministrazioni o i predetti enti".
__________________________

2.121
DUVA
2.125 (identico)
MARCHETTI
2.129 (identico)
PAPPALARDO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) avere la rappresentanza legale o fare parte di organi di amministrazione, ovvero partecipare direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al controllo di imprese la cui attività si svolga in regime di concessione da parte dell'Amministrazione dello Stato o di enti soggetti al controllo dello Stato, o prevalentemente mediante la conclusione di contratti con la predetta Amministrazione o i predetti enti".
__________________________

2.120
BESOSTRI, DUVA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Entro cinque giorni dall'assunzione della carica o della funzione, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano agli organi parlamentari competenti, di cui al successivo comma 4, se ricoprono incarichi o uffici oppure svolgano una delle attività di cui al comma 1 e, in caso affermativo, quali siano gli incarichi e gli uffici ricoperti o le attività svolte".
__________________________


2.126
MARCHETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Entro cinque giorni dall'assunzione della carica o della funzione, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano agli organi parlamentari competenti, di cui al successivo comma 4, se ricoprono incarichi o uffici oppure svolgono una delle attività di cui al comma 1 e, in caso affermativo, quali siano gli incarichi ricoperti o le attività svolte".
__________________________

2.122
BESOSTRI, DUVA

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "Al termine del collocamento in aspettativa, i dipendenti pubblici hanno diritto a rientrare, salvo diversa volontaria determinazione, nell'esercizio delle medesime funzioni già espletate e nella medesima sede di lavoro; hanno altresì diritto a ricoprire i medesimi incarichi già in precedenza loro conferiti per effetto del loro status di dipendenti pubblici".
__________________________


2.14
MILIO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1, lettere b), c) e d) cessano entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge".
__________________________

2.17
MILIO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1, lettere b), c) e e) cessano entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge".
__________________________

2.6
PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI, BUCCIERO

Al comma 3, sopprimere le parole: "c) ed e)".
__________________________


2.110
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 3, sopprimere le parole: "c) ed e)".
__________________________

2.111
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
__________________________

2.123
BESOSTRI, DUVA

Al comma 3, dopo le parole: "Le Attività di cui alle lettere " aggiungere le seguenti lettere: "b), d)".
__________________________

2.124
BESOSTRI, DUVA

Al comma 4, aggiungere in fine: "entro analogo termine. Le situazioni di incompatibilità sono comunicate all'interessato".
__________________________


2.112
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le situazioni di incompatibilità accertate sono immediatamente comunicate all'interessato".
__________________________



2.18
MILIO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, l'accertamento della situazione di incompatibilità decorre dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge".


Art. 3

3.100
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 3.

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 2, il primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte di appello competente per territorio rispetto alla residenza anagrafica dell’interessato, a seconda del titolare della carica pubblica, dispone l’assegnazione in proprietà fiduciaria dei diritti relativi alle imprese interessate ad una amministrazione di garanzia per tutto il periodo di durata dell’incarico ricoperto dalla persona fisica interessata.
2. Nel caso di imprese bancarie è la Banca d’Italia a disporre l’assegnazione in proprietà fiduciaria di cui al comma 1.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, il primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte d’appello, a seconda della comunicazione effettuata dal soggetto titolare della carica pubblica, provvede a formare un elenco di quattro professionisti iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti di provata esperienza e che non abbiano mai avuto rapporti professionali con il titolare della carica prevista o con le imprese interessate e provvede altresì a darne comunicazione all’interessato. L’interessato, entro dieci giorni dalla suddetta comunicazione, deve scegliere, fra i professionisti indicati, l’amministratore fiduciario, revocabile motivatamente in qualsiasi momento, anche su richiesta dell’interessato. L’amministratore fiduciario è nominato dal primo presidente della Corte di cassazione o dal presidente della Corte d’appello. Lo stesso soggetto, a seguito di eventuale revoca, apre una nuova procedura di nomina. L’amministratore di garanzia esercita in totale indipendenza tutti i diritti ed i poteri anche gestionali comunque spettanti alla persona fisica interessata e si avvale delle stesse facoltà di nomina di amministratori, institori, direttori generali nelle imprese interessate, nonchè del potere di dichiararli decaduti dagli incarichi. Per la durata dell’amministrazione di garanzia i proventi maturati annualmente sono messi a disposizione dell’interessato, salvo obblighi di ricapitalizzazione. Nessuna comunicazione è consentita tra la persona interessata e l’amministratore di garanzia, o viceversa, se non con riguardo alla maturazione e distribuzione dei proventi o alla dismissione dei cespiti di cui all’articolo 2 o in altri casi espressamente previsti dal primo presidente della Corte di cassazione o dal presidente della Corte d’appello, in forma scritta. Entro trenta giorni dalla conclusione delle cariche di cui all’articolo 1, l’amministratore di garanzia ha l’obbligo di presentare il rendiconto di tutte le sue attività svolte nel corso dell’incarico al titolare delle quote di cui all’articolo 2, con obbligo di motivazione relativo a operazioni aziendali che abbiano comportato un decremento del patrimonio.
4. Nel caso di imprese bancarie, la Banca d’Italia sceglie l’amministratore fiduciario con le stesse modalità con cui è scelto l’amministratore straordinario degli enti creditizi. Le competenze dell’amministratore fiduciario e le modalità dei suoi rendiconti sono definite dalle leggi vigenti in materia.
__________________________


3.102
BESOSTRI, DUVA

Al comma 1, sostituire le parole da: "In caso di violazione"b fino alle parole: "sono disposte:" con le altre: "In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, trascorsi trenta giorni dall'accertamento e dalla comunicazione all'interessato delle situazioni di incompatibilità previsti dal comma 4 del medesimo articolo 2, senza che siano state rimosse tali situazioni di incompatibilità, sono disposte:".
__________________________

3.4
MILIO

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: "trenta", con l’altra: "centoventi".
__________________________

3.5
ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: "trenta", con l’altra: "novanta".
__________________________

3.2
PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI, BUCCIERO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "o privato".
__________________________

3.1
PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI, BUCCIERO
3.3
MILIO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
__________________________

3.101
BESOSTRI, DUVA
3.205
MARCHETTI
3.107
PAPPALARDO

Al comma 2, sopprimere le parole: "non è esercitata in forma societaria ed".

__________________________


3.103
DUVA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "o si svolge in regime di concessione".
__________________________

3.104
BESOSTRI, DUVA

Al comma 2, aggiungere in fine: "a meno che entro 30 giorni dall'assunzione della carica il titolare non conferisca in esenzione di imposta la suddetta attività ad una società appositamente costituita. Alla partecipazione in società dei soggetti di cui all'articolo 1 si applicano le norme della presente legge".
__________________________

3.0.1
BESOSTRI, DUVA

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 3

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni degli articoli 4 e seguenti è demandata ad un apposito Collegio di garanzia, composto dai presidenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, e dell'eventuale autorità di regolazione del settore.
2. Il Collegio delibera all'unanimità, ciascun componente si astiene dalle deliberazioni che riguardano lui personalmente ovvero un componente dell'organo da lui presieduto.
3. Il Collegio può avvalersi di personale in servizio presso gli organi di cui al comma 1, senza determinare oneri aggiuntivi per lo Stato, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il collegio può richiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni soggetto pubblico privato dati e notizie concernenti le materie disciplinate dalla presente legge, avvalendosi oltre che dei poteri già attribuiti dalla normativa vigente a ciascuno dei componenti, dei poteri attribuiti alle Commissioni parlamentari di inchiesta.
5. Il Collegio riferisce agli organi parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 2, comma 4".
__________________________

Art. 4

4.100
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 4

1. L’amministratore di garanzia, nell’esercizio delle sue funzioni, per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge, deve attenersi alle disposizioni vigenti in materia di società fiduciaria e di mandato.
2. I trasferimenti di proprietà dei cespiti del soggetto interessato dall’amministrazione di garanzia, e viceversa, avvengono in esenzione da qualsiasi tipo di imposta altrimenti prevista a carico dei trasferimenti stessi.
__________________________


4.102
DUVA, BESOSTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 4

1. Entro cinque giorni dalla assunzione della carica o della funzione, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano al Collegio di garanzia, secondo le procedure da esso stabilite in via generale, i dati concernenti tutti i cespiti patrimoniali posseduti, anche per interposta persona, ivi comprese le disponibilità in conti e depositi bancari. I predetti soggetti sono tenuti ad analoghe comunicazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti con la sola esclusione delle disponibilità in conti e depositi bancari.
2. Il collegio accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni degli interesati e di ogni altro elemento utile, il valore dei cespiti patrimoniali di cui al comma 1 e quali di essi siano eventualmente riferiti ad esercenti mezzi di comunicazione di massa. Tale accertamento può essere ripetuto dal Collegio in ogni momento, anche su richiesta dell'interessato. Gli atti di accertamento del Collegio sono impugnabili solo per motivi di legittimità con ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio in sede di giurisdizione esclusiva nel termine di 30 giorni. Si applicano le norme relative ai ricorsi ex articolo 25 della legge n. 214 del 1990.
3. Entro cinque giorni dalla stipula, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di contratti stipulati per conto del soggetto nell'ambito di gestioni discrezionali affidate a gestori autorizzati dalle competenti autorità, il termine di cinque giorni decorre dalla comunicazione al soggetto da parte del gestore.
4. Quando il Collegio accerta, con qualsiasi mezzo, la sussistenza di cespiti patrimoniali non comunicati ai sensi del comma 1 ovvero di contratti non comunicati ai sensi del comma 3, ne informa l'interessato e gli organi parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 2, comma 4. A tali cespiti si applicano le disposizioni contenute negli articoli successivi".
__________________________


4.104
DIANA Lino
4.101
DUVA, BESOSTRI

Sopprimere il comma 1.

__________________________

4.6
MILIO

Al comma 1, sostituire la parola: "cinque", con l’altra: "sessanta".
__________________________

4.5
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, sostituire la parola: "cinque", con l’altra: "quindici".
__________________________


4.1
PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI, BUCCIERO


Sopprimere il comma 2.
__________________________

4.7
MILIO


Al comma 2, sostituire la parola: "quaranta", con l’altra: "centottanta".
__________________________

4.4
PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "anche indirettamente".
__________________________

4.106
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Al comma 2, alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: "entro 20 giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la variazione".
__________________________

4.2
PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).
__________________________

4.3
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 3, lettera a), sostituire la cifra: "15", con l’altra: "50".
__________________________


4.107
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
"3-bis. L'interessato che dichiara un valore del patrimonio inferiore a 15 miliardi è tenuto a darne idonea prova con perizia asseverata. Compete all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la valutazione definitiva del patrimonio.
3-ter. Sono mezzi di comunicazione di massa la stampa quotidiana e periodica, la radiodiffusione sonora e televisiva, e le telecomunicazioni".

__________________________

4.108
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "indicando le eventuali variazioni e fornendone prova idonea".
__________________________

4.103
PAPPALARDO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può in ogni momento richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere l'accertamento di cui ai commi precedenti".


4.105
DIANA Lino

Al comma 5, sopprimere le parole: "di diritto".
__________________________
Art. 5

5.100
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.
__________________________

5.103
BESOSTRI, DUVA

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 5

1. Le attività economiche di cui i soggetti indicati all'articolo 1 abbiano, anche per interposta persona, la titolarità, o in caso partecipino al controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, quando risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, devono essere esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale, in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato.
2. Le attività economiche concernenti i mezzi di comunicazione di masse e diffusione delle notizie e del pensiero, di cui l'interessato abbia, anche per interposta persona, la titolarità, o in cui partecipi al controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono sempre soggette al regime di cui al comma 1. Esse, inoltre, devono essere gestite in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 19990, n. 223, nonché dalla presente legge, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme privilegiate di presenza o sostegno in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione".
__________________________

5.2
PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 1, sopprimere le parole: "anche per interposta persona".
__________________________


5.101
BESOSTRI, DUVA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, qualora i soggetti interessati abbiano deciso di non alienare totalmente le attività economiche rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, optando per il loro trasferimento ad un trust ai sensi dell'articolo 7, trascorsi 45 giorni dall'assunzione della carica, e, purché i soggetti in questione partecipino direttamente o indirettamente al controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 delle imprese esercenti le suddette attività, gli organi sociali esercenti tali attività decadono. Al loro rinnovo provvede l'assemblea degli azionisti o soci convocata entro i trenta giorni susseguenti.
In detta assemblea non votano le azioni o quote trasferite al trust.
__________________________

5.102
DUVA, BESOSTRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "Per tutta la durata di permanenza in carica dei soggetti di cui all'articolo 1, alle azioni o quote conferite in trust e a tutte le azioni o quote in società comunque controllate o partecipate dalla società le cui azioni o quote sono conferite in trust si applicano le norme civilistiche delle azioni di risparmio. Qualora le suddette azioni o quote rappresentino la totalità del capitale sociale i diritti relativi a tali azioni sono esercitati da un Commissario straordinario nominati dal Collegio di Garanzia".
__________________________

5.1
PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 2, premettere la parola: "Anche".
__________________________


5.104
DIANA

Al comma 2, sostituire le parole: "e diffusione delle notizie e del pensiero" con le seguenti: "di massa".
__________________________

5.3
PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: "sempre".
__________________________

5.4
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "o il controllo anche per interposta persona".
__________________________

5.5
NAPOLI Roberto, MISSERVILLE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche quando il titolare delle attività economiche è il coniuge non separato di chi ricopre le cariche o gli uffici pubblici indicati dagli articoli 1 e 2 della presente legge.”
__________________________


Art. 6

6.101
BESOSTRI, DUVA

Sopprimere l'articolo.
__________________________

6.100
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.
__________________________

6.2
PASQUALI, MAGNALBO’
Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. I soggetti di cui al comma 3 non possono essere considerati in alcuna ipotesi organi di polizia giudiziaria".
__________________________
6.102
PAPPALARDO

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "Negli altri casi, l'accertamento di cespiti e attività non dichiarati da luogo ad una sanzione pecuniaria amministrativa commisurata al valore dei cespiti e delle attività non dichiarate".
__________________________

6.1
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 5 sostituire le parole da: "ai Presidenti" fino alla fine del comma con le altre: "al presidente della Corte di Appello di Roma".
__________________________
Art. 7

7.100
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.
__________________________


7.116
MARTELLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:
"Art. 7

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data dell'assunzione della carica l'interessato decide l'alienazione totale o parziale delle attività economiche, ovvero l'affidamento in gestione delle stesse ad un soggetto fiduciario (di seguito indicato come "gestore") scelto dall'interessato stesso all'interno di una lista predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Può essere nominato un collegio di gestori nell'ambito della predetta lista. L'interessato informa la medesima Autorità sulle condizioni dell'affidamento in gestione, in modo che ne sia verificabile l'effettività.
2. Il gestore o il Collegio dei gestori deve essere del tutto indipendente dall'interessato, con l'esclusione di qualunque tipo di collegamento con lo stesso, deve operare in condizioni di effettiva indipendenza, e non può fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se con quelle previste dall'articolo 8, comma 3.
3. Quando le attività economiche di cui all'articolo 4, comma 3, consistono in partecipazioni in società ordinate secondo relazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 CC il trasferimento è effettuato al primo livello delle partecipazioni. Gli organi di amministrazione delle società direttamente o indirettamente controllate restano in carica e sono tenuti ad astenersi da qualunque comunicazione con l'interessato in ordine all'amministrazione. Alla naturale scadenza il gestore dispone la conferma degli amministratori delle società di controllo in sede assembleare, qualora non ostino gravi motivi, tenuto conto anche dei criteri della gestione.
4. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 se il contratto di affidamento in gestione non è stato stipulato ovvero ne è stata accertata la simulazione l'Autorità dichiara con propria deliberazione che sussiste la situazione di incompatibilità. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Sono revocati di diritto dall'ufficio i soggetti di cui all'articolo 1 di cui sia stata dichiarata l'incompatibilità.
5. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su conforme parere della CONSOB, è pubblicato, ogni tre ani, l'albo dei gestori ammessi allo svolgimento delle attività di gestione di cui alla presente legge. L'iscrizione all'albo dei gestori comporta l'obbligo di accettazione dell'atto unilaterale di nomina irrevocabile conferita ai sensi del comma 1 per la durata della permanenza in carica dell'interessato. Con regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono stabiliti i requisiti di affidabilità e professionalità per l'iscrizione all'albo.
6. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza.
L'efficacia del contratto di trasferimento in gestione dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati e la reciproca indipendenza delle parti. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ne informa l'interessato e gli organi parlamentari competenti.
7. Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli effetti dello stato di insolvenza e alle procedure concorsuali a garanzia dei creditori, con riferimento allo stato dell'attivo e del passivo di ciascuno dei cespiti trasferiti.
__________________________


7.105
NAPOLI Roberto, MUNDI, NAVA

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l'interessato decide l'alienazione totale delle attività economiche ovvero il trasferimento delle stesse ad un gestore fiduciario autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunica le decisioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; informa altresì la medesima Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in modo che sia impedita l'alienazione simulata. Il gestore fiduciario è scelto dal presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'interno di una lista predisposta dall'Autorità medesima tra gli iscritti all'albo dei gestori di cui al comma 4. Possono essere nominati due gestori, che agiscono congiuntamente. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono avere partecipazioni né il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell'attività del gestore, che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall'articolo 8, comma 3. Le attività economiche non alienate nel termine di quarantacinque giorni sono comunque trasferite ad un gestore fiduciario; in tali casi, l'interessato può richiedere, all'atto del trasferimento, che il gestore, ove lo ritenga opportuno, prosegua e concluda l'operazione di alienazione avviata nel periodo precedente".

__________________________

7.106
NAPOLI Roberto, MUNDI, NAVA

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l'interessato decide l'alienazione totale delle attività economiche ad un soggetto terzo, con l'esclusione del coniuge, dei parenti, degli affini e dei soggetti comunque collegati all'alienante, e comunica le decisioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, informa altresì la medesima Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in modo che sia impedita l'alienazione simulata".
__________________________
7.107
NAPOLI Roberto, MUNDI, NAVA

Sostituire il comma 1 con il seguente, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l'interessato decide l'alienazione totale delle attività economiche ad un gestore fiduciario autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunica la decisione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; informa altresì la medesima Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in odo che sia impedita l'alienazione simulata. Il gestore fiduciario è scelto dal presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'interno di una lista predisposta dall'Autorità medesima tra gli iscritti all'albo dei gestori di cui al comma 4. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono avere partecipazioni né il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell'attività del gestore, che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall'articolo 8, comma 3."
__________________________

7.103
DUVA, BESOSTRI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "n. 364" sostituire le parole: "e comunica le decisioni" con le seguenti: "All'eventuale trasferimento ad un trust - quale che sia l'ordinamento statuale ove esso sia stato costituito - si applicano le norme fiscali italiane sulle alienazioni. Le imposte risultanti sono sospese per la durata di permanenza in carica dell'interessato previo rilascio di fideiussione per il loro ammontare. Tali imposte vengono annullate qualora al termine della permanenza in carica dell'interessato i beni trasferiti vengano dal trust restituiti all'interessato. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dal trust a terzi le imposte dovute all'atto del trasferimento al trust e dovute per il trasferimento a terzi divengono immediatamente esigibili. I beni mobili in patrimonio del trust sono custoditi in Italia e possono essere trasferiti a terzi solo dopo l'assorbimento degli obblighi fiscali. L'interessato comunica la propria decisione"
__________________________
7.111
DIANA Lino

Al primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "si presume simulata l'alienazione compiuta a favore del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il quarto grado, ovvero di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; non è ammessa la prova contraria".
__________________________
7.113
DIANA Lino

Sostituire il secondo periodo, con il seguente: "Il trustee, di seguito denominato gestore, è scelto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato".
__________________________
7.111
DIANA Lino

Al comma 1, primo periodo, aggiungere il seguente: "si presume simulata l'alienazione compiuta a favore del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il quarto grado, ovvero di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; non è ammessa la prova contraria".
__________________________

7.108
PAPPALARDO

Sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il trustee, di seguito denominato gestore, è scelto dai Presidenti delle Autorità di controllo e garanzia cui sono attribuite competenze dalla presente legge, riuniti in conferenza tra loro".
__________________________
7.112
DIANA

Al comma 1, dopo il primo e il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Quando la situazione di controllo non consegue alle ipotesi previste dall'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2) del codice civile, l'interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a far cessare i vincoli o rapporti che determinano il controllo".
__________________________
7.115
DIANA

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Il trustee non può essere scelto tra soggetti che abbiano o abbiano avuto nel quinquennio precedente rapporti con l'interessato di tipo societario ovvero di natura commerciale, professionale o di prestazione di servizi".
__________________________
7.102
BESOSTRI, DUVA

Al comma 1, dopo le parole: "gestore è scelto" sostituire le parole da: "all'interno" sino a: "mercato" con le seguenti: "dal Collegio di Garanzia di cui all'articolo 4 (nuova numerazione)".
Conseguentemente sopprimere il comma 3.
__________________________

7.104
MARCHETTI

Al comma 1, dopo le parole: "Il trustee, di seguito denominato "gestore", è scelto" inserire le seguenti: "dai presidenti di Camera e Senato".
__________________________
7.118
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: "che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall'articolo 8, comma 3"
__________________________
7.119
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: "Nell'ipotesi in cui l'interessato abbia comunicato la decisione di alienare in tutto o in parte le attività economiche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato fissa il termine per l'alienazione, tenuto conto delle condizioni del mercato nel settore delle attività stesse".
__________________________

7.121
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con i seguenti: "Le attività economiche non alienate nel termine fissato dall'Autorità sono comunque trasferite al trust scelto dall'interessato all'interno di una lista predisposta dall'Autorità tra gli iscritti all'albo dei gestori di cui al comma 4. In tal caso all'atto del trasferimento l'interessato può chiedere che il gestore, ove lo ritenga opportuno, prosegua e concluda l'operazione già avviata nel periodo precedente".
__________________________

7.101
ANDREOLLI, DIANA Lino

Al comma 1, dopo le parole: "comma 3" aggiungere le seguenti: "lettera a)";

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 3, lettera b), l'interessato, nel termine indicato dal comma 1, decide l'alienazione totale delle attività economiche".
__________________________

7.117
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO', D'ONOFRIO

Sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti: "2. L'interessato che abbia comunicato la decisione di trasferire le attività economiche ad un trust è tenuto a scegliere all'interno di una lista predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato il gestore e i due gestori destinatari del trasferimento.
3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in relazione alla natura delle attività che ne sono oggetto. In essi è inserita la dichiarazione di entrambe le parti attestante la reciproca indipendenza. I contratti sono trasmessi in copia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
4. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in viga generale dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in relazione alla natura delle attività che ne sono oggetto. In essi è inserita la dichiarazione di entrambe le parti attestante la reciproca indipendenza. I contratti sono trasmessi in copia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
5. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 4 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta l'effettività dell'alienazione ovvero la stipulazione del contratto di trasferimento. L'accertamento deve essere compiuto entro il termine di 30 giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 4.
6. Alla scadenza del termine stabilito per l'accertamento l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se accerta che l'alienazione è simulata ovvero che il contratto di trasferimento non è stipulato, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità. La deliberazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'adozione delle deliberazioni di loro competenza. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato stabilisce contestualmente le modalità di pubblicazione della deliberazione. Questa è impugnabile avanti al TAR competente per territorio-
7. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su conforme parere della CONSOB, è pubblicato, ogni tre anni, l'albo dei gestori ammessi allo svolgimento delle attività di gestione di cui alla presente legge. L'iscrizione all'albo dei gestori comporta l'obbligo di accettazione dell'atto unilaterale di nomina irrevocabile conferita per la durata in carica dell'interessato. Con regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono stabiliti i requisiti di affidabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo.
8. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato verificala corrispondenza del contratto di trasferimento al modello deliberato in via generale nonché la reciproca indipendenza delle parti. Quando la verifica ha esito negativo l'Autorità stessa informa l'interessato e gli organi di cui al comma 6.
9. Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli effetti dello stato di insolvenza e alle procedure concorsuali a garanzia dei creditori, con riferimento allo stato dell'attivo e del passivo di ciascuno dei cespiti trasferiti.".
__________________________


Conseguentemente sopprimere i commi 3 e 6.
7.2
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "ovvero è stata accertata un'alienazione simulata"
__________________________


7.109
PAPPALARDO

Al comma 2, al secondo e terzo periodo sopprimere le parole da: "per l'adozione" fino a: "rispettive Assemblee".
__________________________

7.110
PAPPALARDO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. La nomina del gestore ai sensi dei commi precedenti comporta in ogni caso la decadenza degli amministratori delle società controllate dal titolare del patrimonio".
__________________________

7.114
DIANA

Sopprimere il comma 4.
__________________________


7.1
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: "irrevocabile".
__________________________

7.120
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: "7-bis. Qualora le attività economiche di cui all'articolo 4, comma 3 della presente legge siano svolte in forma societaria e siano ordinate secondo relazioni dirette o indirette di controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c., il trasferimento è effettuato al primo livello delle partecipazioni. Gli organi di gestione delle società direttamente o indirettamente controllate restano in carica e sono tenuti a uniformarsi alle direttive di massima del gestore, astenendosi da qualunque comunicazione con l'interessato. Alla naturale scadenza delle cariche il gestore ne dispone la rinnovazione qualora non ostino gravi motivi, tenuto conto anche dei principi e dei criteri della gestione. Il collegio sindacale è integrato con un membro nominato dal gestore."

Art. 8

8.100
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.
__________________________

8.106
MARTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 8

1. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.
2. Il gestore è tenuto a svolgere una gestione indipendente sana e prudente in modo da salvaguardare i diritti e le aspettative dell'interessato. Egli agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza. Al gestore è vietato comunicare all'interessato, anche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati.
3. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere per il tramite dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, ricevendo ogni semestre il reddito del loro patrimonio.
4. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall'interessato durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli di diritto, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12.
5. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all'interessato il conto della gestione.
__________________________

8.5
PASQUALI, MAGNALBO'
Sopprimere il comma 2.
__________________________

8.107
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO', D'ONOFRIO

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il gestore, che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza, agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e di dirigenza e nell'interesse del patrimonio amministrato".
__________________________


8.103
PAPPALARDO

Al comma 2, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "e può compiere atti di disposizioni di tutti o parte dei beni".
__________________________

8.104
PAPPALARDO

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

"Il gestore non può esercitare i diritti di voto conseguenti alle partecipazioni nelle società incluse nel patrimonio amministrativo".
__________________________


8.4
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 3, sopprimere le parole da: "non possono" a: "Essi".
__________________________

8.2
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: ",per il tramite dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,".
__________________________

8.1
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: ", che non può superare il miliardo di lire".
__________________________

8.102
BESOTRI, DUVA

Al comma 3, ultimo rigo, sopprimere le parole: "che non può superare il miliardo di lire".
__________________________

8.108
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO', D'ONOFRIO

Al comma 3, in fine, sopprimere le seguenti: "che non può superare il miliardo di lire".
__________________________

8.105
DIANA

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: "di diritto".
__________________________


8.101
DUVA, BESOSTRI

Al comma 5, sostituire le parole da: "rende" sino alla fine del periodo con le seguenti: "dà all'interessato rendiconto contabile della propria gestione, ferma restando la sua responsabilità per le decisioni di gestione assunte solo in caso di dolo o colpa grave".
__________________________


8.3
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 5, dopo le parole: "all'interessato il", inserire la seguente: "complessivo".
__________________________

8.109
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. Alle controversie concernenti l'attività del gestore individuato ai sensi del comma 1, si applica, in materia di attribuzione della giurisdizione, la disposizione dell'articolo 7, comma 3 della Convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 804".
__________________________
Art. 9

9.100
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.
__________________________

9.103
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO', D'ONOFRIO

Sopprimere il comma 1.
__________________________


9.101
DIANA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "da lire 20v milioni a lire 600 milioni" con le seguenti: "da lire 100 milioni a lire 100 miliardi".
__________________________

9.102
DIANA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"La sanzione di cui al comma 2 è irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, stabilisce forme di pubblicità del provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione".
__________________________


9.1
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 3, sostituire le parole: "Presidente del Consiglio dei Ministri" con le altre: "Presidente della Corte di Appello di Roma".
__________________________

9.104
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Al comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.

__________________________
Art. 10


10.100
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.
__________________________


10.102
DUVA

Sopprimere il comma 1.
__________________________

10.103
MARTELLI

Al comma 1, sostituire la parole: "trasferimento" con le seguenti: "affidamento in gestione".
__________________________

10.1
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
__________________________

10.104
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO', D'ONOFRIO

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
__________________________

10.2
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: "L'interessato può dedurre dal proprio reddito la somma ed i compensi corrisposti al gestore per la gestione delle proprie attività".
__________________________

10.101
ANDREOLLI, DIANA

Sopprimere il comma 4.
__________________________
Art. 11

11.100
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.
__________________________

11.101
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Al comma 1, sostituire le parole da: "diffida" fino a: "tale rischio" con le seguenti: "prescrive al gestore le misure occorrenti per rimuovere tale rischio e lo invita a metterle in atto".
__________________________

Art. 12

12.100
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.
__________________________

12.101
ANDREOLLI, DIANA

Sopprimere l'articolo.
__________________________
12.102
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 1 sostituire le parole da: "accerta" sino alla fine del comma con le seguenti: "valendosi anche della collaborazione dei comitati regionali per le comunicazioni, vigila affinché l'interessato non sia favorito mediante forme di sostegno privilegiato tali da costituire violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione".
__________________________

12.1
NAPOLI Roberto, MISSERVILLE
12.2
LUBRANO DI RICCO
Al comma 1, dopo le parole: “mediante forme”, inserire le seguenti: “di incentivazione o”.
__________________________

12.106
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

Al comma 2, sostituire le parole da: "Fatto salvo" fino a "comma 2" con le seguenti: "Nel caso di reiterata violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione, mediante forme di sostegno privilegiato per il soggetto interessato".
__________________________

12.107
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "l'Autorità diffida" sostituire la parola: "l'impresa" con le seguenti: "il soggetto esercente".


12.105
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: "all'impresa" con le seguenti: "al soggetto esercente".
__________________________

12.104
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO', D'ONOFRIO

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: "fino ad un ammontare" fino alla fine del periodo con le seguenti: "da lire 10 milioni a lire 100 milioni".
__________________________

12.108
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: "nella medesima diffida intimando a" con le seguenti: "intimando al soggetto esercente di".
__________________________

12.103
SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBO'

Sopprimere il comma 3.
__________________________

Art. 13

13.100
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.
__________________________

13.1
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ", direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza" con le altre: "interessi propri".
__________________________


13.101
DUVA

Al comma 1, sostituire le parole: "secondo grado" con le altre: "quarto grado".
__________________________


13.102
DUVA

Al comma 5, dopo le parole: "impugnabili" inserire la seguente: "solo".
__________________________


13.0.1
LAURO, SCHIFANI


Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
“Art. 13-bis

1. Il Governo, entro 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a trasferire la gestione di partecipazioni azionarie assegnate al Tesoro nei casi in cui possa insorgere conflitto di interesse.”
__________________________


13.0.2/1 DI PIETRO


All'emendamento 13.0.2, alla lettera c) dopo le parole: "è vietata" inserire le seguenti: ", ai titolari di concessioni e di autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale"; dopo la lettera d) inserire la seguenti lettere: "d-bis) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "cinquanta milioni" e "duecento milioni", rispettivamente con le parole: "duecento milioni" e "cinquecento milioni"; d-ter) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: "e le disposizioni di cui agli articoli", inserire la cifra: "12. Aggiungere inoltre a fine comma il seguente periodo: "Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 10 sono estese intendendo per circoscrizioni elettorali quelle previste dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18".

__________________________

13.0.2
NAPOLI
13.0.3
D’ALESSANDRO PRISCO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 13 bis


1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 4 dell'articolo 1 sono abrogati;
b) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"2. Gli editori di quotidiani e periodici i quali intendano diffondere a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati, alle liste, ai gruppi di candidati a livello locale nonché ai partiti o ai movimenti politici a livello nazionale, l'accesso agli spazi dedicati alla propaganda in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. I titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva sono tenuti a garantire la parità di trattamento nei programmi e servizi di informazione elettorale.";
c) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"1. Nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è vietata la propaganda elettorale radiotelevisiva in qualunque forma nonché le inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici. Non rientrano nel divieto le trasmissioni o le pubblicazioni relative a confronti tra più candidati appartenenti a liste e schieramenti diversi.";
d) all'articolo 15, al comma 1, primo periodo, sono eliminate le parole "nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1" e al quinto periodo sono eliminate le parole "o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi."
__________________________

13.0.4
VILLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 13-bis

1. Nessuna impresa, intendendosi per essa l'attività di cui all'articolo 2082 c.c. indipendentemente dalla forma giuridica assunta, rispetto alla quale soggetti ricoprenti la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro o Sottosegretario si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o all'articolo 7 della legge 287/90, può stipulare contratti o essere affidataria di concessioni, o intrattenere con l'amministrazione statale qualsiasi altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio della propria attività d'impresa o di una sua controllante, controllata o collegata.
2. I rapporti già in corso al momento dell'accettazione di una delle cariche di cui al precedente comma 1 sono risolti di pieno diritto decorsi novanta giorni dalla data dell'accettazione medesima.
3. La disciplina di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applica alle imprese rispetto alle quali si trovino nel rapporto di cui al precedente comma 1 i presidenti di regione, i presidenti di provincia, i sindaci e i membri delle giunte regionali, provinciali e comunali, con riferimento alle rispettive amministrazioni."