314a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE
(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri
(3339) BERTONI - Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Nella trattazione dell'emendamento 18.5, il relatore VILLONE ricorda le indicazioni del sottosegretario BETTINELLI, formulate nella seduta antimeridiana.

Il senatore PASTORE apprezza il tentativo di semplificare il sistema di pubblicità, ma considera in parte eccessiva la mancata considerazione di alcuni elementi a suo parere fondamentali. Nell'articolo 18 del disegno di legge, infatti, si prevede un archivio informatico, come per il registro delle imprese e i registri immobiliari, e un mezzo di pubblicità, consistente nel bollettino. Nella configurazione del relatore, invece, non sembra sufficientemente precisato che l'archivio dei dati viene costituito esclusivamente in via informatica, in base a comunicazioni fornite anch'esse in via informatica, mentre la pubblicità telematica è espressamente gratuita e generalizzata.

Si associa il senatore MAGNALBÒ che propone di mantenere l'impianto dell'articolo 18, integrato dall'emendamento 18.5, senza rinunciare in particolare alle pubblicazioni in Gazzetta ufficiale.

Il relatore VILLONE precisa che nell'articolo 18 del disegno di legge il bollettino sostituisce le attuali forme di pubblicità, mentre i suoi emendamenti introducono una forma aggiuntiva di pubblicità.

Il senatore BESOSTRI concorda, rilevando che negli emendamenti del relatore non vi sono disposizioni abrogative e pertanto i requisiti di pubblicità delle gare e delle altre procedure restano validi, comprese le pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, e anche nei giornali. A suo avviso, peraltro, dovrebbe essere precisato che la Commissione di garanzia realizza un archivio informatico e ne assicura la diffusione attraverso Internet.

Secondo il relatore VILLONE non è necessario distinguere i due momenti poiché l'introduzione dei dati nel sito Internet realizza di per sé un archivio informatico. Egli osserva che l'emendamento 18.7, nel comma 4 prescrive anche la trasmissione dei dati alla Commissione per via informatica; precisa, inoltre, che il sito Internet è uno strumento di conoscibilità e non una forma di pubblicità in senso proprio. Quanto alla trasmissione dei dati quale condizione di efficacia degli atti, essa si riferisce al flusso di informazioni verso la Commissione di garanzia e non alla diffusione di esse da parte della stessa Commissione.

Il senatore BESOSTRI osserva che nel comma 2 dell'articolo 18 sono impropriamente citati i cosiddetti settori esclusi, che ormai non sono più considerati dall'ordinamento.

Il senatore PASTORE si dichiara persuaso dagli argomenti del relatore e suggerisce alcune correzioni di forma agli emendamenti da questi presentati.

Il relatore VILLONE, accogliendo i suggerimenti formulati nel corso dell'esame, presenta quindi l'emendamento 18.5 (nuovo testo), che viene accolto dalla Commissione.

Accolto dalla Commissione anche l'emendamento 18.6, il senatore PASTORE riformula l'emendamento 18.1, che viene accolto dalla Commissione (18.1 nuovo testo).

È accolto anche l'emendamento 18.7 (nuovo testo), rielaborato dal relatore in considerazione dell'esame svolto al riguardo. In proposito egli precisa che il terzo periodo del comma 4 è subordinato alla definizione del regime sanzionatorio di cui al citato articolo 4, comma 7, già accantonato.

L'emendamento 18.2 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

L'emendamento 18.4 risulta invece assorbito.

Posto in votazione, viene accolto l'articolo 18 nel testo modificato.

Il presidente VILLONE, quindi, precisa che le modifiche risultanti dalla rielaborazione in corso, che implicano valutazioni sotto l'aspetto della copertura finanziaria, saranno nuovamente poste all'esame della Commissione bilancio, una volta definito complessivamente il contenuto del testo.

Si procede all'esame dell'articolo 19.

Il senatore BESOSTRI ritira l'emendamento 19.4.

Il senatore PASTORE ritira l'emendamento 19.1.

Il relatore VILLONE riformula l'emendamento 19.5, che viene accolto dalla Commissione (19.5 nuovo testo).

Resta assorbito l'emendamento 19.2.

Quanto all'emendamento 19.3, esso viene ritirato dal senatore PASTORE dopo una breve discussione nella quale intervengono ripetutamente il senatore BESOSTRI, la senatrice DENTAMARO, il relatore VILLONE e lo stesso senatore PASTORE, circa il rapporto tra i requisiti indicati e quelli prescritti dalla normativa vigente.

Il relatore VILLONE, quindi, tenendo conto della discussione svolta, presenta l'emendamento 19.100, che viene accolto dalla Commissione.

Su indicazione del senatore BESOSTRI, il relatore VILLONE presenta un emendamento formale riferito al comma 3, che viene accolto dalla Commissione (19.200).

La Commissione accoglie l'articolo 19, nel testo risultante dalle modifiche convenute.

Il senatore PASTORE ritira l'emendamento 19.0.1.

Quanto all'emendamento 19.0.2, il relatore VILLONE ricorda la controversia con la Commissione giustizia, precisa che il Presidente del Senato ha confermato la competenza della Commissione affari costituzionali, ma riconosce che la materia comporta valutazioni indubbiamente inerenti all'ordinamento penale; avendo compiuto una verifica anche con alcuni senatori della Commissione giustizia e con lo stesso presidente Zecchino, ritiene opportuno limitare l'esame dell'emendamento alla proposta di cui all'articolo 19-septies, che presenta i minori problemi di sovrapposizione con la competenza primaria di quella Commissione.

Il senatore PELLEGRINO, aggiunta la propria firma all'emendamento in esame, si sofferma sul citato articolo 19-septies e ne raccomanda l'approvazione considerandolo particolarmente utile alla luce della discutibile giurisprudenza concernente la qualificazione delle figure del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio; ritiene inoltre che le nuove fattispecie possano assicurare la copertura sanzionatoria di alcune condotte illecite non adeguatamente considerate dall'ordinamento.

Il senatore PASTORE osserva che anche l'articolo 19-septies investe direttamente la competenza della Commissione giustizia e non appare strettamente pertinente all'oggetto del disegno di legge. Nel merito nota una certa incoerenza della proposta rispetto all'indirizzo, largamente condiviso, di ridurre la quantità delle fattispecie penali, rilevando anche la carenza di un reale allarme sociale nei possibili illeciti in questione, comunque già coperti da presidio penale in altre fattispecie.

Il relatore VILLONE ritiene necessaria una maggiore riflessione in proposito.

Viene quindi accantonato l'ulteriore esame dell'emendamento.

La Commissione accoglie senza discussione l'emendamento 19.0.3.

Il relatore VILLONE illustra l'emendamento 19.0.4, diretto a introdurre una disciplina più aggiornata del sistema di controllo interno, analogo a quelli già vigenti in altri ordinamenti. Omette quindi dall'emendamento i commi 15 e 16, in ragione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, riservandosi di proporre disposizioni corrispondenti in altra formulazione, eventualmente per la discussione in Assemblea.

Il senatore BESOSTRI ritiene necessario assicurare l'imparzialità degli organi di controllo.

Il senatore PASTORE richiama l'attenzione su una esigenza di coordinamento con la normativa vigente in materia.

Il relatore VILLONE precisa che si tratta di una integrazione della disciplina vigente, ma si riserva di individuare le specifiche disposizioni da abrogare.

Il senatore BESOSTRI reputa opportuno prevedere un meccanismo di referto all'organo assembleare di ciascun ente.

Secondo il relatore VILLONE si tratta di un sistema per propria natura diverso da quelli che fanno capo agli organi elettivi, verso i quali comunque operano gli ordinari sistemi di imputazione della responsabilità politica.

La senatrice DENTAMARO suggerisce una formulazione più precisa del comma 10.

Il relatore VILLONE, quindi, presenta l'emendamento 19.0.4 (nuovo testo), che viene accolto dalla Commissione.

Quanto all'articolo 20, con distinte, successive votazioni, sono accolti gli emendamenti 20.1 e 20.2, nonché l'emendamento 20.100, presentato dal relatore su indicazione del senatore ANDREOLLI.

La Commissione approva l'articolo 20 nel testo modificato.

Viene momentaneamente accantonato l'esame dell'articolo 21 e dell'emendamento relativo.

Poiché sull'articolo 22 sono stati presentati esclusivamente emendamenti soppressivi, il presidente VILLONE pone in votazione il mantenimento nel testo dello stesso articolo: la Commissione non approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3015

Art. 15.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.
(Dichiarazioni infedeli)

1. Alla condanna definitiva a pene detentive superiori a ... anni per reati fiscali, in rapporto ai quali risulti accertata la presentazione di dichiarazioni infedeli o tese ad occultare variazioni della situazione patrimoniale, segue l'immediata cessazione dall'incarico o dal rapporto di impiego, la preclusione di ogni ulteriore nomina o conferimento di incarico da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, la preclusione di ogni successiva instaurazione di rapporto di impiego, la ineleggibilità in ogni successiva elezione nazionale, regionale, locale».
15.100
Il Relatore

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.
17.1
Vegas

Al comma 1, sostituire le parole: «in ragione della carica o dell'ufficio ricoperti», con la seguente: «in carica o in servizio».
17.100
Il Relatore

Al comma 1, dopo la parola: «medesima», aggiungere le seguenti: «ove non abbiano già provveduto in forza di norme, anche regolamentari interne, previgenti».
17.2
Besostri, Mundi, Andreolli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Commissione può valutare la sufficienza delle dichiarazioni già presentate e proporre le necessarie integrazioni».
17.3
Besostri, Mundi, Andreolli

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.
18.3
Besostri, Mundi, Andreolli

All'emendamento 18.5, dopo la parola: «istituisce», inserire le seguenti: «con le disponibilità ordinarie di risorse».
18.5/1
Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Commissione istituisce un sito Internet per la documentazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e ne cura la tenuta, al fine di assicurare la massima pubblicità e trasparenza del mercato pubblico».
18.5
Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Commissione istituisce un sito Internet e ne cura la tenuta, per la pubblicità dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, al fine di assicurarne la massima trasparenza».
18.5 (Nuovo testo)
Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «il Bollettino», con le parole: «il sito».
18.6
Il Relatore

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo; al comma 2, sostituire le parole: «società per azioni a prevalente capitale pubblico» con le altre: «società a capitale pubblico di controllo»; al comma 3, sopprimere il primo periodo.
18.1
Pastore, Maggiore

Al comma 2, sopprimere le parole: «compresi quelli riguardanti i cosiddetti settori esclusi»; al comma 2, sostituire le parole: «società per azioni a prevalente capitale pubblico» con le altre: «società controllate da soggetti pubblici»; al comma 3, sopprimere il primo periodo.
18.1 (nuovo testo)
Pastore, Maggiore

Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

«3. Gli avvisi e i bandi di gara sono redatti in conformità ai modelli stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 19.
4. I dati di cui al comma 2 sono trasmessi in via informatica all'Osservatorio entro cinque giorni dall'adozione dei relativi atti. La trasmissione è condizione di efficacia degli atti medesimi. La mancata trasmissione è sottoposta alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 7.
5. L'accesso al sito di cui al comma 1 non può essere sottoposto ad alcuna limitazione.
6. È fatta salva ogni diversa forma di pubblicità prevista dalla legislazione vigente».
18.7
Il Relatore

Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

«3. Gli avvisi e i bandi di gara sono redatti in conformità ai modelli stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 19.
4. I dati di cui al comma 2 sono trasmessi in via informatica alla Commissione entro cinque giorni dall'adozione dei relativi atti. La trasmissione è condizione di efficacia degli atti medesimi. La mancata trasmissione è sottoposta alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 7.
5. L'accesso al sito di cui al comma 1 è gratuito e non può essere sottoposto ad alcuna limitazione.
6. È fatta salva ogni forma di pubblicità prevista dalla legislazione vigente».
18.7 (nuovo testo)
Il Relatore

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
18.2
Vegas

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I dati di cui al comma 2 sono inseriti in una banca dati elettronica accessibile, gratuitamente, da parte di chiunque sia interessato. Gli oneri di gestione di detto servizio vengono coperti mediante prelievo fino alla concorrenza dai maggiori introiti nel bilancio annuale dello Stato derivanti dalle azioni di recupero delle evasioni e/o elusioni».
18.4
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Art. 19.

Sopprimere l'articolo.
19.4
Besostri, Mundi, Andreolli

Al comma 1, dopo la parola: «modalità», inserire le seguenti: «di tenuta e».
19.1
Pastore, Maggiore

Al comma 1, sostituire le parole: «di diffusione con mezzi informatici del Bollettino», con le seguenti: «per la tenuta del sito».
19.5
Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole da: «di diffusione con mezzi informatici del Bollettino di cui all'articolo 18», fino alla fine del comma, con le seguenti parole: «per la tenuta del sito di cui all'articolo 18».
19.5 (nuovo testo)
Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole da: «dei contratti», fino alla fine, con le seguenti: «dell'accesso gratuito ai dati da parte delle amministrazioni pubbliche e dei privati».
19.2
Pastore, Maggiore

Al comma 2, sostituire le parole da: «che gli annunci», fino alla fine, con le seguenti: «i dati che gli annunci devono contenere».
19.3
Pastore, Maggiore

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «debbano contenere», inserire la parola: «almeno».
19.100
Il Relatore

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «un mese» con le altre: «trenta giorni».
19.200
Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

1. È istituito in ogni Comune l'albo pretorio telematico come mezzo ordinario di pubblicazione degli atti comunali che, in base all'ordinamento vigente, devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. In osservanza al principio di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la pubblicazione all'albo pretorio telematico delle gare d'appalto bandite dai Comuni, tiene luogo di pubblicazione nei quotidiani a diffusione nazionale, qualunque sia la ragione giuridica o la fonte normativa che la dispone, sia in materia di lavori pubblici, che di forniture o servizi.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo emana, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, apposito regolamento per disciplinare:

a) i tempi di realizzazione, le modalità operative, gli standard informatici, le metodologie ed i criteri procedimentali che devono essere seguiti in fase di informatizzazione degli uffici comunali preposti alla pubblicazione degli atti;
b) le caratteristiche tecnologiche del sito comunale destinato a riavere in rete gli atti comunali in forma digitalizzata, gli standard telematici, le metodologie di classificazione e codificazione, affinché il servizio stesso possa offrire al cittadino del comune, la completa facoltà di ricerca telematica nella massima semplicità operativa;
c) l'ubicazione in sede nazionale, e le relative specifiche tecniche e metodologiche, del sito telematico destinato a ricevere in forma digitalizzata gli atti in corso di pubblicazione negli albi pretori dei comuni, al fine di offrire al cittadino italiano l'opportunità di conoscere informazioni trasversali di valenza nazionale;
d) l'individuazione delle materie e degli atti che obbligatoriamente ed automaticamente dovranno essere trasmessi dai vari siti telematici comunali al sito nazionale, di particolare sensibilità sociale ed economica, come bandi di gara e di concorso, avvisi di protezione civile, di tutela ambientale.

4. I servizi telematici devono essere fruibili anche in forma testuale per le persone con ridotte capacità sensoriali e motorie.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, valutati in lire 400 miliardi, si provvede, per gli ani 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, al capitolo 9001, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del Tesoro.
6. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
19.0.1
Pastore

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 19-bis

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 317 - (Corruzione). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che riceve indebitamente, per sè o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, in relazione al compimento o alla omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Se il fatto è commesso da un magistrato, da un militare di carriera, da un funzionario o agente di polizia, da un rappresentante diplomatico o consolare all'estero, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.
Colui che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, anche se a seguito di sollecitazione o induzione del medesimo, il denaro o l'altra utilità, è punito con la reclusione da due a sei anni o, nella ipotesi di cui al secondo comma, da tre a otto anni.
Le pene previste nei precedenti commi sono aumentate se il fatto è commesso in relazione alla omissione o al ritardo di un atto dovuto ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Se il fatto è commesso per danneggiare l'imputato in un processo penale, e da esso deriva l'ingiusta condanna del medesimo a pena detentiva superiore a due anni, si applica, sia al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve il denaro o l'altra utilità o ne accetta la promessa, sia a chi dà o promette il denaro o l'altra utilità, la pena della reclusione da sei a venti anni.
Le pene per i reati previsti nel presente articolo sono diminuite dalla metà ai due terzi nei confronti di coloro che denunciano il fatto prima che di esso si sia avuta altrimenti notizia e da un terzo alla metà nei confronti di coloro che, dopo che del fatto si è avuta altrimenti notizia, lo ammettono, sempre che, in entrambi i casi, il colpevole fornisca ogni utile indicazione per la completa ricostruzione del fatto e l'individuazione degli altri responsabili e, inoltre, prima del giudizio, ripari interamente il danno, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, e provveda altresì alla riparazione pecuniaria prevista dal comma successivo.
Con la sentenza di condanna, ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti nel presente articolo, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore della amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

2. Gli articoli 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320 e 321 del codice penale sono abrogati.

Art. 19-ter

1. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317-bis (Pene accessorie) - La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 322 e 629 prima parte del secondo comma importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se ricorre taluna delle circostanze attenuanti previste dal sesto comma dell'articolo 317 ovvero dall'articolo 323-bis, e per effetto di esse e di altre eventuali circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa la interdizione temporanea».

Art. 19-quater

1. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 322. - (Istigazione alla corruzione) - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in relazione al compimento o alla omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, sollecita una dazione o promessa di denaro o altra utilità non dovutagli, è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la reclusione da due a sette anni.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da taluno dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 317.
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere o a omettere un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività è punito, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, con la reclusione da uno a quattro anni.
Le pene rispettivamente previste nei commi precedenti sono aumentate se il fatto è commesso in relazione alla omissione o al ritardo di un atto dovuto ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio».

Art. 19-quinquies

1. Il secondo comma dell'articolo 629 del codice penale è sostituito dai seguenti:

«La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precendente.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri, con la sentenza di condanna, ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari al profitto procurato dal colpevole a sè o ad altri a titolo di riparazione pecuniaria a favore della pubblica amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

Art. 19-sexies
(Confisca obbligatoria e sequestro)

1. Nel caso di condanna, ovvero di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 322, 346 e 629, secondo comma, prima parte, del codice penale, ed all'articolo 2631-bis del codice civile, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, se trattasi di denaro, beni e altre utilità il cui valore è sproporzionato rispetto alla attività economica del condannato ed ai redditi del medesimo dichiarati ai fini dell'imposta sui redditi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di coloro cui sia stata concessa taluna delle circostanze attenuanti previste dal sesto comma dell'articolo 317 o dall'articolo 323-bis del codice penale, ovvero dal terzo comma dell'articolo 2631-bis del codice civile.
3. Nel corso del procedimento penale l'autorità giudiziaria dispone il sequestro del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui è prevista la confisca ai sensi del comma 1.
4. Se il denaro, i beni e le altre utilità sono all'estero, l'autorità giudiziaria avvia le precedure per il sequestro e la confisca nel luogo ove si trovano.

Art. 19-septies

1. Dopo l'articolo 646 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 646-bis - (Infedeltà del mandatario) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mandatario, o il rappresentante, il quale indebitamente riceve, per sè o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, per agire contro l'interesse del proprio mandante, o rappresentato, o comunque in difformità dai propri doveri, è punito con la reclusione fino a due anni.
Alla stessa pena soggiace colui che dà o promette al mandatario o al rappresentante il denaro o l'altra utilità.
Si procede a querela della persona offesa».

2. All'articolo 2631 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche all'amministratore unico o all'amministratore delegato che compie una operazione nella quale ha per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società».

3. Dopo l'articolo 2631 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2631-bis (Infedeltà dell'amministratore). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'amministratore che indebitamente riceve, per sè o per altri, o ne accetta la promessa, denaro o altra utilità, per agire contro l'interesse della società o dei soci ovvero comunque in difformità dai propri doveri, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a lire cinquemilioni.
Alla stessa pena soggiace colui che dà o promette all'amministratore il denaro o l'altra utilità.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. È altresì diminuita dalla metà ai due terzi nei confronti di coloro che denunciano il fatto prima che di esso si sia avuta altrimenti notizia e da un terzo alla metà nei confronti di coloro che, dopo che del fatto si è avuta altrimenti notizia, lo ammettono, sempre che, in entrambi i casi, il colpevole fornisca ogni utile indicazione per la completa ricostruzione del fatto e la individuazione degli altri responsabili e, inoltre, prima del giudizio, ripari interamente il danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni».
19.0.2
Russo, Senese, Fassone, Bonfietti, Calvi, De Guidi, Pellegrino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

1. Le disposizioni della presente legge prevalgono, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, derogare alle disposizioni della presente legge».
19.0.3
Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-ter
(Uffici di controllo interno)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ai servizi di controllo interno sono attribuiti esclusivamente compiti di revisione interna.
2. Ai fini del presente articolo per revisione interna si intende l'attività di verifica e valutazione dei seguenti elementi dell'organizzazione delle amministrazioni:

a) legalità, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
b) corretto dimensionamento delle strutture;
c) idoneità delle prassi e delle procedure;
d) corretto utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
e) idoneità della normativa regolamentare e interna ai fini dell'efficiente, efficace ed economica gestione.

3. Per l'espletamento dei compiti di revisione interna il servizio di controllo interno effettua:

a) verifiche generali ed accertamenti specifici su tutti gli uffici dell'amministrazione in cui opera;
b) verifiche sull'affidabilità e la funzionalità dei processi operativi e delle procedure di lavoro;
c) verifiche, a campione, sulla legalità e l'imparzialità dell'azione amministrativa, della regolarità e dell'idoneità tecnica delle funzioni espletate o dei servizi forniti dagli uffici;
d) verifiche dell'affidabilità delle basi informative elettroniche e delle altre informazioni trattate;
e) verifiche sulla qualità del sistema di controlli interni di gestione.

4. Per l'espletamento dei propri compiti il servizio di controllo interno può:

a) accedere a tutti gli uffici, centrali e periferici, dell'amministrazione di appartenenza, senza alcuna esclusione;
b) accedere, inoltre, ai documenti amministrativi;
c) richiedere oralmente, per iscritto o in via telematica, informazioni agli uffici;
d) estrarre copia dei documenti amministrativi ed accedere telematicamente alle basi di dati elettroniche.

5. Il servizio di controllo interno svolge le verifiche sulla base di un piano annuale di interventi, predisposto entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Le verifiche sono pianificate in modo da garantire che le visite siano effettuate con cadenza non superiore al triennio presso ogni unità organizzativa dell'amministrazione di appartenenza.
6. Il servizio di controllo interno effettua visite specifiche per l'accertamento delle eventuali responsabilità dei dirigenti o funzionari preposti alle unità organizzative nelle quali si siano verificati violazioni della legalità dell'azione amministrativa, eventi anomali, errori tecnico-procedurali o situazioni di grave insoddisfazione dell'utenza.
7. Il servizio di controllo interno, attraverso un'apposita struttura tecnica interna, effettua verifiche sulle strutture informatiche centralizzate e decentrate nonchè sul corretto ed economico utilizzo delle apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici.
8. Il servizio di controllo interno verifica periodicamente le azioni intraprese per rimuovere le anomalie riscontrate nel corso delle visite negli uffici.
9. Le risultanze dell'attività del servizio per il controllo interno vengono immediatamente portate a conoscenza dell'organo di direzione politica dell'amministrazione di appartenenza mediante un rapporto contenente:

a) l'analisi dell'ufficio sottoposto ad esame;
b) le osservazioni relative alle anomalie rilevate;
c) le modalità di indagine seguite e l'elencazione della documentazione esaminata.

10. Salvo le ipotesi di responsabilità penale, contabile e disciplinare, le anomalie riscontrate in sede di revisione interna sono contestate al responsabile dell'unità organizzativa presa in esame e dal responsabile dell'unità organizzativa di livello gerarchico immediatamente superiore per l'immediato avvio delle azioni volte a rimuovere le anomalie riscontrate.
11. Nei casi in cui le osservazioni formulate in sede di revisione interna evidenzino profili di responsabilità penale, contabile o disciplinare copia del rapporto stilato in sede di revisione interna inviato rispettivamente all'autorità giudiziaria ordinaria, alla procura regionale della Corte dei conti competente, agli organi competenti per l'avvio del procedimento disciplinare.
12. In caso di osservazioni che si riferiscono a anomalie riconducibili al non corretto funzionamento di altre unità organizzative, copia del rapporto è inviata anche ai responsabili delle suddette unità organizzative.
13. Il servizio di controllo interno è posto alle dirette dipendenze dell'organo di direzione politica ed opera in posizione di autonomia. Nelle amministrazioni nelle quali non è presente un organo di direzione politica i servizi di controllo interno sono posti alle dipendenze dell'organo di vertice.
14. Il servizio di controllo interno riferisce all'organo di direzione politica, almeno trimestralmente, sui risultati della revisione interna.
15. Ai servizi di controllo interno è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. La direzione del servizio, che può anche essere svolta in forma collegiale, è affidata ad un funzionario dell'amministrazione di appartenenza di qualifica non inferiore, o comunque equivalente, a quella dei responsabili delle unità organizzative poste alle dirette dipendenze dell'organo di direzione politica. Al personale assegnato a qualunque titolo al servizio di controllo interno sono corrisposte le indennità e i compensi aggiuntivi dell'amministrazione di appartenenza nella misura massima prevista.
16. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi di controllo interno cessano di svolgere i compiti di controllo interno di gestione e di verifica dei risultati ai fini della valutazione dei dirigenti. Tali compiti sono assegnati ad appositi uffici o nuclei da individuarsi nelle amministrazioni nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti.
17. I servizi collaborano con la Corte dei conti nel controllo successivo sulla gestione.
18. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono ai servizi di controllo interno compiti non compatibili con quelli del presente articolo».
19.0.4
Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-ter
(Servizi di controllo interno)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ai servizi di controllo interno sono attribuiti esclusivamente compiti di revisione interna.
2. Ai fini del presente articolo per revisione interna si intende l'attività di verifica e valutazione dei seguenti elementi dell'organizzazione delle amministrazioni:

a) legalità, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
b) corretto dimensionamento delle strutture;
c) idoneità delle prassi e delle procedure;
d) corretto utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
e) idoneità della normativa regolamentare e interna ai fini dell'efficiente, efficace ed economica gestione.

3. Per l'espletamento dei compiti di revisione interna il servizio di controllo interno effettua:

a) verifiche generali ed accertamenti specifici su tutti gli uffici dell'amministrazione in cui opera;
b) verifiche sull'affidabilità e la funzionalità dei processi operativi e delle procedure di lavoro;
c) verifiche, a campione, sulla legalità e l'imparzialità dell'azione amministrativa, della regolarità e dell'idoneità tecnica delle funzioni espletate o dei servizi forniti dagli uffici;
d) verifiche dell'affidabilità delle basi informative elettroniche e delle altre informazioni trattate;
e) verifiche sulla qualità del sistema di controlli interni di gestione.

4. Per l'espletamento dei propri compiti il servizio di controllo interno può:

a) accedere a tutti gli uffici, centrali e periferici, dell'amministrazione di appartenenza, senza alcuna esclusione;
b) accedere, inoltre, ai documenti amministrativi;
c) richiedere oralmente, per iscritto o in via telematica, informazioni agli uffici;
d) estrarre copia dei documenti amministrativi ed accedere telematicamente alle basi di dati elettroniche.

5. Il servizio di controllo interno svolge le verifiche sulla base di un piano annuale di interventi, predisposto entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Le verifiche sono pianificate in modo da garantire che le visite siano effettuate con cadenza non superiore al triennio presso ogni unità organizzativa dell'amministrazione di appartenenza.
6. Il servizio di controllo interno effettua visite specifiche per l'accertamento delle eventuali responsabilità dei dirigenti o funzionari preposti alle unità organizzative nelle quali si siano verificati violazioni della legalità dell'azione amministrativa, eventi anomali, errori tecnico-procedurali o situazioni di grave insoddisfazione dell'utenza.
7. Il servizio di controllo interno, attraverso un'apposita struttura tecnica interna, effettua verifiche sulle strutture informatiche centralizzate e decentrate nonchè sul corretto ed economico utilizzo delle apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici.
8. Il servizio di controllo interno verifica periodicamente le azioni intraprese per rimuovere le anomalie riscontrate nel corso delle visite negli uffici.
9. Le risultanze dell'attività del servizio per il controllo interno vengono immediatamente portate a conoscenza dell'organo di direzione politica dell'amministrazione di appartenenza mediante un rapporto contenente:

a) l'analisi dell'ufficio sottoposto ad esame;
b) le osservazioni relative alle anomalie rilevate;
c) le modalità di indagine seguite e l'elencazione della documentazione esaminata.

10. Ferme le ipotesi di responsabilità penale, contabile e disciplinare, le anomalie riscontrate in sede di revisione interna sono contestate al responsabile dell'unità organizzativa presa in esame e al responsabile dell'unità organizzativa di livello gerarchico immediatamente superiore per l'immediato avvio delle azioni volte a rimuovere le anomalie riscontrate.
11. Nei casi in cui le osservazioni formulate in sede di revisione interna evidenzino profili di responsabilità penale, contabile o disciplinare copia del rapporto stilato in sede di revisione interna è inviata rispettivamente all'autorità giudiziaria ordinaria, alla procura regionale della Corte dei conti competente, agli organi competenti per l'avvio del procedimento disciplinare.
12. In caso di osservazioni che si riferiscono a anomalie riconducibili al non corretto funzionamento di altre unità organizzative, copia del rapporto è inviata anche ai responsabili delle suddette unità organizzative.
13. Il servizio di controllo interno è posto alle dirette dipendenze dell'organo di direzione politica ed opera in posizione di autonomia. Nelle amministrazioni nelle quali non è presente un organo di direzione politica i servizi di controllo interno sono posti alle dipendenze dell'organo di vertice.
14. Il servizio di controllo interno riferisce all'organo di direzione politica, almeno trimestralmente, sui risultati della revisione interna.
15. I servizi collaborano con la Corte dei conti nel controllo successivo sulla gestione.
16. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono ai servizi di controllo interno compiti non compatibili con quelli del presente articolo».
19.0.4 (nuovo testo)
Il Relatore

Art. 20.

Premettere il seguente comma:

«01. Le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonchè i comuni, le province e gli altri enti locali nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, possono adottare, per quanto non espressamente disposto, norme per l'attuazione della presente legge».
20.1
Il Relatore

Premettere il seguente comma:

«01. Le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonchè i comuni, le province e gli altri enti locali nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, possono adottare norme per l'attuazione della presente legge».
20.1 (nuovo testo)
Il Relatore

Al comma 1, sopprimere le parole: «e principi fondamentali della legislazione dello Stato».
20.2
Il Relatore

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle relative disposizioni di attuazione».
20.100
Il Relatore

Art. 21.

Al comma 1, sostituire le parole da: «Per il primo funzionamento», fino alle parole: «quindici unità ed», con le seguenti: «La Commissione si avvale, previa intesa, di personale e strutture dell'AIPA. Si avvale altresì di dipendenti dello Stato e di altre Amministrazioni pubbliche collocati in posizione di comando, fino ad un massimo di venticinque unità».
21.2
Il Relatore

Art. 22.

Sopprimere l'articolo.
22.1
Speroni


22.2 (identico all'em. 22.1)
Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis

1. È nullo ed improduttivo di effetti qualsivoglia contratto di natura obbligatoria o reale, ivi compreso il mandato esclusivo a vendere per periodi eccedenti 180 giorni, comprese le proroghe espresse o tacite, afferente a beni immobili, se non è stato registrato e trascritto, e se è intervenuta successivamente alla sottoscrizione o formazione del contratto una variante urbanistica incidente sulla destinazione e capacità edificativa dell'immobile».
22.0.1
Besostri

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis

1. Le pubbliche amministrazioni ed i loro concessionari hanno facoltà di far dichiarare l'annullamento dei contratti perfezionati con soggetti i cui amministratori o procuratori siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione per fatti connessi agli stessi contratti, anche quando sia intervenuta la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale.
2. Nel caso di rinvio a giudizio per gli stessi fatti, ovvero in caso di condanna non definitiva, le pubbliche amministrazioni e i loro concessionari possono sospendere l'esecuzione dei contratti o delle obbligazioni a contrattare in attesa del passaggio in giudicato delle sentenze di condanna degli amministratori e procuratori dei soggetti affidatari, qualora non sussista un interesse pubblico attuale e prevalente all'esecuzione dei contratti.
3. Le disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con quanto disposto ai precedenti commi sono abrogate».
22.0.2
Besostri

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis

1. Chiunque intenda trasformare edifici o terreni con opere soggette a concessione od autorizzazione edilizia, è tenuto a collocare un apposito cartello sull'immobile o area oggetto di intervento. Nel cartello occorre indicare la proprietà, il progettista, la data di inoltro dell'istanza con il relativo numero di protocollo, e la natura dell'intervento, e dopo il rilascio della concessione od autorizzazione, gli estremi della stessa. Al cartello di cui ai precedenti commi si applica l'articolo 4, comma 4, della legge 47/1985 e successive modificazioni».
22.0.3
Besostri, Mundi