TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MERCOLEDI' 24 MAGGIO 2000

415ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SPECCHIA fa presente che, insieme al senatore Maggi, dovrà fra breve assentarsi per sopraggiunti, improrogabili impegni. Chiede pertanto che la Commissione si limiti a concludere l'esame degli emendamenti all'articolo 5 del disegno di legge n. 4273, evitando di passare alle proposte emendative riferite agli articoli successivi.

Il presidente GIOVANELLI prende atto della richiesta avanzata dal senatore Specchia.


IN SEDE REFERENTE

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, approvato dalla Camera dei deputati
(2149) DE CAROLIS e DUVA. - Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva
(2687) RIPAMONTI ed altri. - Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico
(3071) CO' ed altri. - Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
(4147) SPECCHIA ed altri. - Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti
(4188) BONATESTA. - Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico
(4315) SEMENZATO. - Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare
- e petizioni nn. 324 e 652, nonché del voto regionale n. 243, ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente GIOVANELLI avverte che, sulla base di quanto emerso nella seduta antimeridiana, ha predisposto una bozza di emendamento sostitutivo dell'articolo 9, nel quale confluirebbero eventualmente i contenuti degli articoli 5 e 9 del testo in esame, tenendo conto degli emendamenti già approvati all'articolo 5, nonché degli emendamenti 9.3 e 9.4. Qualora i senatori ed il rappresentante del Governo concordassero su tale ipotesi di lavoro, ritirerebbe l'emendamento 5.21 (nuovo testo).

Il sottosegretario CALZOLAIO manifesta qualche riserva sull'ipotesi testè delineata dal Presidente, osservando che sarebbe opportuno prevedere l'adozione del regolamento sulle caratteristiche tecniche degli impianti su proposta del Ministro dell'ambiente, più che del Ministro dei lavori pubblici.

Il senatore PAROLA esprime perplessità su quanto testé osservato dal sottosegretario Calzolaio, facendo presente che, con la ormai prossima riforma dei Ministeri, il regolamento andrà adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture.

Il senatore VELTRI rileva che la questione sollevata dal sottosegretario Calzolaio potrebbe essere risolta prevedendo l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.

Dopo che il senatore MANFREDI ha ribadito l'esigenza di non fare distinzioni tra elettrodotti superiori ed inferiori ai 150 Kv, il senatore BORTOLOTTO prende atto con soddisfazione della disponibilità mostrata dal presidente Giovanelli ed osserva che il regolamento in questione dovrebbe essere adottato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali mentre, per quanto riguarda il regolamento relativo all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore ai 150 Kv, il regolamento dovrebbe essere adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

Il presidente GIOVANELLI ritira a questo punto l'emendamento 5.21 (nuovo testo) e presenta ed illustra un secondo nuovo testo di tale proposta emendativa, volto in sostanza a premettere ai primi due commi dell'articolo 5, come emendati, i contenuti di cui all'articolo 9 del testo in esame, tenendo conto altresì degli emendamenti 9.3 e 9.4. Conseguentemente, se tale proposta emendativa venisse approvata, verrebbe soppresso l'articolo 9.

Il sottosegretario CALZOLAIO esprime parere favorevole sull'emendamento 5.21 (secondo nuovo testo).

L'emendamento 5.21 (secondo nuovo testo) viene quindi approvato.

La Commissione respinge poi l'emendamento 5.13, identico all'emendamento 5.14.

Viene quindi approvato l'articolo 5, nel testo emendato.

Conseguentemente, gli emendamenti presentati all'articolo 9 sono preclusi o assorbiti.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5.

Il presidente GIOVANELLI avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2. Esprime quindi parere contrario su tali proposte emendative.

Il sottosegretario CALZOLAIO esprime parere contrario sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 5.0.1, identico all'emendamento 5.0.2.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4273
Art. 5.

        Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dei cittadini» aggiungere le seguenti: «e per la tutela dell’avifauna».

        Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Al fine di tutelare l’ambiente e il paesaggio, con il regolamento di cui al comma precedente sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati, per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti. Con lo stesso regolamento possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dalle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.

        2-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 2-bis, le regioni, nell’ambito delle proprie competenze, dettano norme volte ad assicurare, nel quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica, il corretto inserimento nel territorio degli elettrodotti».

        Alla rubrica, alla parola: «Procedimento», premettere le seguenti: «Misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio».
        
Conseguentemente, sopprimere l’articolo 9.

5.21 (Nuovo testo)


Il Relatore

        Premettere al comma 1 i seguenti:

        «01. Al fine di tutelare l’ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei beni e delle attività culturali, previo parere del Comitato di cui all’articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti fissi per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dalle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.

        02. Con il medesimo regolamento di cui al comma 01 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui al comma 01, ed in particolare del rischio di elettrolocuzione e di collisione dell’avifauna».

        Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «Con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere del Comitato di cui all’articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari,» con le seguenti: «Con il medesimo regolamento di cui al comma 01».
        
Conseguentemente, accorpare il comma 2 al comma 1, sostituendo le parole: «Il regolamento di cui al comma 1» con le seguenti: «Tale disciplina».
        
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell’articolo con la seguente: «(Misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti)».
        
Conseguentemente, sopprimere l’articolo 9.

5.21 (secondo nuovo testo)


Il Relatore

        Sopprimere il comma 3.

5.13


Bonatesta, Specchia, Cozzolino, Maggi

        Sopprimere il comma 3.

5.14


Serena, Colla

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Zone di interdizione e zone di rispetto)


        1. Nelle aree sulle quali insistono impianti ad alta frequenza è individuata una zona di interdizione costituita dall’insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento superano i valori indicati nell’allegato B annesso alla presente legge.

        2. Nelle aree sulle quali insistono elettrodotti sono individuate:

            a)  una zona di interdizione costituita dall’insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento superano i valori fissati dall’articolo 3;

            b)  una zona di rispetto costituita da una fascia di 50 metri di larghezza contigua alla zona di interdizione misurata in senso orizzontale-verticale spaziale rispetto alla fonte di emissione. A seconda del servizio prestato la zona può essere longitudinale (per elettrodotto) o circolare (antenne per teleradiocomunicazione e telefonia). Ai fini dell’attuazione della presente legge le carte planimetriche dei piani particolareggiati, i piani regolatori, le mappe e similari devono essere aggiornati ed in essi devono essere riportate le esatte ubicazioni dei passaggi degli elettrodotti, delle antenne per ripetitori radio e televisivi, radio amatoriali, radar per uso civile e militare, delle antenne per ripetitori telefonici, fissi, mobili e satellitari, nonchè di ogni altra apparecchiatura che generi fenomeni di campo elettromagnetico di qualsiasi intensità.

        3. Le zone dove persistono gli impianti di cui al comma 2, sia montati su travi e tralicci sia interrati, sono definite zone di interdizione.

        4. La dimensione della zona di interdizione è definita dagli stessi enti gestori del servizio, in ottemperanza ai limiti stabiliti dalla presente legge, in base alle potenze massime impegnate nel servizio sotto la propria responsabilità al fine di garantire che non sussistano pericoli di radiazione, dovuti alle onde elettromagnetiche.
        5. Nelle zone di interdizione non è consentito l’accesso della popolazione; per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori si applicano le disposizioni vigenti. Nelle zone di interdizione non sono ammessi insediamenti abitativi, ospedali, scuole, asili, parchi giochi e ogni altra struttura analoga. Il perimetro delle zone di interdizione e delle zone di rispetto deve essere noto alla popolazione con apposita segnaletica a cura del gestore o proprietario dell’impianto. Qualora il terreno ospiti una linea di elettrificazione, è proibito destinare tale terreno ad uso agricolo e solo limitatamente al pascolo.
        6. Nel caso di nuovi impianti l’ente gestore deve richiedere la concessione edilizia alla regione, alla provincia ed ai comuni interessati dall’attraversamento dei servizi, adeguandosi alla rispettiva normativa vigente.
        7. Nel settore della telefonia mobile, sia per gli impianti nuovi che per quelli già esistenti, le antenne ed i ripetitori devono essere collocati in modo tale da rispettare i parametri massimi ammissibili stabiliti dalla presente legge».

5.0.1


Specchia, Maggi, Cozzolino, Bonatesta

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Zone di interdizione e zone di rispetto)


        1. Nelle aree sulle quali insistono impianti ad alta frequenza è individuata una zona di interdizione costituita dall’insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento superano i valori indicati nell’allegato B annesso alla presente legge.

        2. Nelle aree sulle quali insistono elettrodotti sono individuate:

            a)  una zona di interdizione costituita dall’insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento superano i valori fissati dall’articolo 3;

            b)  una zona di rispetto costituita da una fascia di 50 metri di larghezza contigua alla zona di interdizione misurata in senso orizzontale-verticale spaziale rispetto alla fonte di emissione. A seconda del servizio prestato la zona può essere longitudinale (per elettrodotto) o circolare (antenne per teleradiocomunicazione e telefonia). Ai fini dell’attuazione della presente legge le carte planimetriche dei piani particolareggiati, i piani regolatori, le mappe e similari devono essere aggiornati ed in essi devono essere riportate le esatte ubicazioni dei passaggi degli elettrodotti, delle antenne per ripetitori radio e televisivi, radio amatoriali, radar per uso civile e militare, delle antenne per ripetitori telefonici, fissi, mobili e satellitari, nonchè di ogni altra apparecchiatura che generi fenomeni di campo elettromagnetico di qualsiasi intensità.

        3. Le zone dove persistono gli impianti di cui al comma 2, sia montati su travi e tralicci sia interrati, sono definite zone di interdizione.

        4. La dimensione della zona di interdizione è definita dagli stessi enti gestori del servizio, in ottemperanza ai limiti stabiliti dalla presente legge, in base alle potenze massime impegnate nel servizio sotto la propria responsabilità al fine di garantire che non sussistano pericoli di radiazione, dovuti alle onde elettromagnetiche.
        5. Nelle zone di interdizione non è consentito l’accesso della popolazione; per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori si applicano le disposizioni vigenti. Nelle zone di interdizione non sono ammessi insediamenti abitativi, ospedali, scuole, asili, parchi giochi e ogni altra struttura analoga. Il perimetro delle zone di interdizione e delle zone di rispetto deve essere noto alla popolazione con apposita segnaletica a cura del gestore o proprietario dell’impianto. Qualora il terreno ospiti una linea di elettrificazione, è proibito destinare tale terreno ad uso agricolo e solo limitatamente al pascolo.
        6. Nel caso di nuovi impianti l’ente gestore deve richiedere la concessione edilizia alla regione, alla provincia ed ai comuni interessati dall’attraversamento dei servizi, adeguandosi alla rispettiva normativa vigente.
        7. Nel settore della telefonia mobile, sia per gli impianti nuovi che per quelli già esistenti, le antenne ed i ripetitori devono essere collocati in modo tale da rispettare i parametri massimi ammissibili stabiliti dalla presente legge».

5.0.2


Serena

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Consiglio direttivo permanente di verifica sui fenomeni
derivanti da inquinamento elettromagnetico)


        1. È istituito il Consiglio direttivo permanente di verifica sui fenomeni derivanti da inquinamento elettromagnetico (CODIPINQUE) avente i seguenti compiti:

            a) vigilare e fare rispettare i parametri di riferimento e la normativa vigente in tema di inquinamento elettromagnetico;

            b) proporre al Ministero della sanità e al Ministero dell’ambiente, in base ai risultati delle inchieste epidemiologiche e delle ricerche sperimentali nonchè di ogni altra ricerca scientifica, la revisione migliorativa dei limiti e delle distanze dalle fonti che generano campi elettromagnetici;
            
c) definire le modalità tecniche del marchio, dell’etichetta, della scheda illustrativa da apporre su tutte le apparecchiature che generano radiazioni non ionizzanti e quanto altro sia necessario per una corretta informazione all’utenza in riferimento agli articoli di legge;
            
d) coordinare l’applicazione dei risultati derivanti da nuove ricerche tecnologiche alla normativa vigente.

        2. Il CODIPINQUE è composto da un rappresentante del Ministero della sanità, e da un rappresentante del Ministero dell’ambiente, da un rappresentante dell’ISPESL, da due tecnici scelti tra ingegneri che operano nel settore delle telecomunicazioni e da tre architetti con preparazione adeguata in tematiche ambientali, paesaggistiche, strutturali, storiche e archeologiche.

        3. Il CODIPINQUE esprime il proprio parere qualora si verifichino controversie tra enti gestori di un servizio elettrico o di telecomunicazioni e la cittadinanza interessata dall’intervento, sia questo nuovo, di ristrutturazione o di bonifica.
        4. Il CODIPINQUE è chiamato a rispondere del suo operato in merito alle delibere tecniche e di applicazione della presente legge direttamente agli organi di governo e al Ministero delle comunicazioni.
        5. Il CODIPINQUE dispone in merito al fermo degli impianti dei gestori pubblici o privati, o delle società appaltanti che effettuano lavori o trasmissioni di qualsiasi potenza e frequenza che non ottemperino alle disposizioni della presente legge.
        6. Il CODIPINQUE può disporre nei confronti dei gestori degli impianti di cui alla presente legge il pagamento di sanzioni pecunarie o la revoca della licenza di esercizio per l’area interessata qualora, dopo il secondo avviso, essi siano inadempienti.
        7. Il CODIPINQUE redige annualmente un rapporto nel quale sono riportate le posizioni delle associazioni e dei comitati con scopi ambientalistici; il rapporto è trasmesso alle regioni, alle province ed ai comuni interessati, e al Ministero delle comunicazioni.
        8. Le conclusioni del rapporto di cui al comma 7 sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale.
        9. Il CODIPINQUE collabora attivamente con le regioni, le province ed i comuni per la costituzione di un catasto inerente tutte le fonti di elettormagnetismo quali quelle derivanti da elettrodotti, da impianti radiofonici, radiotelevisivi, e di telefonia mobile cellulare e satellitare, radio amatoriale, impianti
radar ed impianti per servizi di pubblica sicurezza.
        10. In caso di qualsiasi tipo di controversia, il CODIPINQUE collabora, con l’uso della propria strumentazione, alla verifica dei valori di campo elettrico ed elettromagnetico, redigendo una propria documentazione certificata.
        11. Il CODIPINQUE collabora con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per quanto attiene all’identificazione degli impianti per telecomunicazioni e delle frequenze loro assegnate.
        12. Il CODIPINQUE offre la propria consulenza tecnica per la riconduzione a conformità degli impianti esistenti su tutto il territorio nazionale, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano, con i relativi territori di pertinenza.
        13. Il CODIPINQUE deve essere interpellato e deve dare il benestare alla costruzione o alla edificazione di nuovi impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica, e di impianti di telecomunicazioni al fine di garantire il rispetto dei limiti di campo elettrico ed elettromagnetico, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla presente legge.
        14. Il CODIPINQUE deve promuovere tutte le opportune iniziative pubblicitarie e conoscitive affinchè la popolazione possa effettivamente essere edotta sui rischi per la salute derivanti dalle radiazioni non ionizzanti.
        15. Il CODIPINQUE coordina in ambito internazionale convegni ed altre attività basandosi su tutte le esperienze e le problematiche riscontrate sul territorio nazionale.
        16. Il CODIPINQUE certifica le apparecchiature per il rilevamento dei campi elettrici ed elettromagnetici in dotazione ad istituti di ricerca, ad enti gestori del servizio elettrico radio-telefonico, televisivo per telefonia mobile, nonchè delle ASL e di tutti gli enti ed associazioni dotati di misuratori di campo. La presente disposizione è finalizzata a stabilire uno
standard di misurazione omogeneo valido per tutti i soggetti interessati».

5.0.3


Specchia, Maggi, Cozzolino, Bonatesta

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Consiglio direttivo permanente di verifica sui fenomeni
derivanti da inquinamento elettromagnetico)


        1. È istituito il Consiglio direttivo permanente di verifica sui fenomeni derivanti da inquinamento elettromagnetico (CODIPINQUE) avente i seguenti compiti:

            a) vigilare e fare rispettare i parametri di riferimento e la normativa vigente in tema di inquinamento elettromagnetico;

            b) proporre al Ministero della sanità e al Ministero dell’ambiente, in base ai risultati delle inchieste epidemiologiche e delle ricerche sperimentali nonchè di ogni altra ricerca scientifica, la revisione migliorativa dei limiti e delle distanze dalle fonti che generano campi elettromagnetici;
            
c) definire le modalità tecniche del marchio, dell’etichetta, della scheda illustrativa da apporre su tutte le apparecchiature che generano radiazioni non ionizzanti e quanto altro sia necessario per una corretta informazione all’utenza in riferimento agli articoli di legge;
            
d) coordinare l’applicazione dei risultati derivanti da nuove ricerche tecnologiche alla normativa vigente.

        2. Il CODIPINQUE è composto da un rappresentante del Ministero della sanità, e da un rappresentante del Ministero dell’ambiente, da un rappresentante dell’ISPESL, da due tecnici scelti tra ingegneri che operano nel settore delle telecomunicazioni e da tre architetti con preparazione adeguata in tematiche ambientali, paesaggistiche, strutturali, storiche e archeologiche.

        3. Il CODIPINQUE esprime il proprio parere qualora si verifichino controversie tra enti gestori di un servizio elettrico o di telecomunicazioni e la cittadinanza interessata dall’intervento, sia questo nuovo, di ristrutturazione o di bonifica.
        4. Il CODIPINQUE è chiamato a rispondere del suo operato in merito alle delibere tecniche e di applicazione della presente legge direttamente agli organi di governo e al Ministero delle comunicazioni.
        5. Il CODIPINQUE dispone in merito al fermo degli impianti dei gestori pubblici o privati, o delle società appaltanti che effettuano lavori o trasmissioni di qualsiasi potenza e frequenza che non ottemperino alle disposizioni della presente legge.
        6. Il CODIPINQUE può disporre nei confronti dei gestori degli impianti di cui alla presente legge il pagamento di sanzioni pecunarie o la revoca della licenza di esercizio per l’area interessata qualora, dopo il secondo avviso, essi siano inadempienti.
        7. Il CODIPINQUE redige annualmente un rapporto nel quale sono riportate le posizioni delle associazioni e dei comitati con scopi ambientalistici; il rapporto è trasmesso alle regioni, alle province ed ai comuni interessati, e al Ministero delle comunicazioni.
        8. Le conclusioni del rapporto di cui al comma 7 sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale.
        9. Il CODIPINQUE collabora attivamente con le regioni, le province ed i comuni per la costituzione di un catasto inerente tutte le fonti di elettormagnetismo quali quelle derivanti da elettrodotti, da impianti radiofonici, radiotelevisivi, e di telefonia mobile cellulare e satellitare, radio amatoriale, impianti
radar ed impianti per servizi di pubblica sicurezza.
        10. In caso di qualsiasi tipo di controversia, il CODIPINQUE collabora, con l’uso della propria strumentazione, alla verifica dei valori di campo elettrico ed elettromagnetico, redigendo una propria documentazione certificata.
        11. Il CODIPINQUE collabora con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per quanto attiene all’identificazione degli impianti per telecomunicazioni e delle frequenze loro assegnate.
        12. Il CODIPINQUE offre la propria consulenza tecnica per la riconduzione a conformità degli impianti esistenti su tutto il territorio nazionale, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano, con i relativi territori di pertinenza.
        13. Il CODIPINQUE deve essere interpellato e deve dare il benestare alla costruzione o alla edificazione di nuovi impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica, e di impianti di telecomunicazioni al fine di garantire il rispetto dei limiti di campo elettrico ed elettromagnetico, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla presente legge.
        14. Il CODIPINQUE deve promuovere tutte le opportune iniziative pubblicitarie e conoscitive affinchè la popolazione possa effettivamente essere edotta sui rischi per la salute derivanti dalle radiazioni non ionizzanti.
        15. Il CODIPINQUE coordina in ambito internazionale convegni ed altre attività basandosi su tutte le esperienze e le problematiche riscontrate sul territorio nazionale.
        16. Il CODIPINQUE certifica le apparecchiature per il rilevamento dei campi elettrici ed elettromagnetici in dotazione ad istituti di ricerca, ad enti gestori del servizio elettrico radio-telefonico, televisivo per telefonia mobile, nonchè delle ASL e di tutti gli enti ed associazioni dotati di misuratori di campo. La presente disposizione è finalizzata a stabilire uno
standard di misurazione omogeneo valido per tutti i soggetti interessati».

5.0.4


Serena
Art. 6.

        Sopprimere l’articolo.

6.8


Manfredi, Rizzi, Lasagna

        Sopprimere il comma 1.

6.1


Bonatesta, Specchia, Cozzolino, Maggi

        Sopprimere il comma 1.

6.2


Serena

        Sostituire il comma 2, con il seguente:

        «2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell’ambiente o dal Sottosegretario all’ambiente delegato, ed è composto dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, dell’industria, commercio e artigianato, e delle comunicazioni».

6.9


Lasagna, Rizzi, Manfredi

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell’ambiente o dal Sottosegretario all’ambiente delegato ed è composto, altresì, dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e delle comunicazioni».

6.3


Carcarino

        Al comma 2, dopo le parole: «della sanità» inserire le seguenti: «del lavoro e della previdenza sociale».

6.11


Il Relatore

        Al comma 2, dopo le parole: «della sanità» inserire le seguenti: «del lavoro e della previdenza sociale».

6.4


Rescaglio, Lo Curzio

        Al comma 2, dopo le parole: «della sanità» inserire le seguenti: «del lavoro e della previdenza sociale».

6.5


Maggi, Serena

        Al comma 2, dopo le parole: «della sanità» inserire le seguenti: «del lavoro e della previdenza sociale».

6.10


Veltri

        Al comma 2, dopo la parola: «interno» aggiungere le seguenti: «, nonché, designati dallo stesso Ministro dell’ambiente, da due rappresentanti delle imprese di radiodiffusione, due delle imprese di telefonia mobile, due dalle imprese fornitrici di elettricità o che comunque gestiscono linee elettriche».

6.12


Manfredi, Rizzi, Lasagna

        Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Il Comitato valuta le misure nazionali ulteriori di tutela dell’ambiente e del paesaggio per gli impianti non previsti dal regolamento di cui all’articolo 5».

6.16


Il Governo

        Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Il Comitato accerta eventuali lesioni dei diritti dei cittadini, in modo particolare dei bambini».

6.13


Lauro

        Sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. Il Comitato si avvale del contributo di una Commissione scientifica per l’inquinamento elettromagnetico, istituita dal Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e dell’industria, commercio e artigianato, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale Commissione è presieduta dal direttore generale dell’ANPA e composta da rappresentanti dell’ANPA, dell’ENEA, dell’ISS, dell’ISPESL e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché da tre esperti del mondo tecnico-scientifico e sanitario di comprovata competenza internazionale».

        Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «interministeriale» inserire le seguenti: «e Commissione scientifica».

6.14


Il Relatore

        Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè del Comitato elettrotecnico italiano (CEI)».

6.6


Meluzzi, Napoli Roberto, Nava

        Sopprimere il comma 7.

6.7


Colla

        Sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. Per l’istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima di lire 500 milioni annue a decorrere dall’anno 2001. Per l’istituzione e il funzionamento della Commissione di cui al comma 6 è autorizzata la spesa massima di lire 500 milioni annue a decorrere dall’anno 2001».

6.15


Il Relatore
Art. 9.

        Sopprimere l’articolo.

9.1


Bonatesta, Specchia, Cozzolino, Maggi

        Sopprimere l’articolo.

9.5


Manfredi, Rizzi, Lasagna

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Misure per la tutela dell’ambiente e del paesaggio. Obiettivi di qualità)


        1. Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonchè dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, gli elettrodotti devono correre in cavo interrato o devono altresì essere previste, in fase di progettazione, particolari misure al fine di evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali tutelati, qualora l’interramento non sia praticabile.

        2. Negli strumenti urbanistici e loro varianti adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree esterne, le zone di interdizione e le zone di rispetto di cui all’articolo 4. All’interno di tali zone non è consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale o altra attività civile, industriale, commerciale e di tempo libero.
        3. Fatta salva la valutazione dell’impatto ambientale, paesaggistico e sanitario, gli elettrodotti possono essere costruiti solo al di fuori dei centri abitati e mantenendo una distanza minima di 500 metri dall’insediamento abitativo già esistente, o dalle aree aventi tale destinazione d’uso, anche se non già edificate.
        4. La stessa distanza di cui al comma 3 deve essere rispettata anche per le strutture elettriche e per telecomunicazioni esistenti, che devono essere trasferite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di violazione di tale obbligo il presidente della giunta regionale, entro i dodici mesi successivi, ordina d’ufficio, a spese del titolare dell’impianto o del legale rappresentante, la disattivazione coatta dell’impianto e la sua rimozione».

9.2


Specchia, Maggi, Cozzolino, Bonatesta

        Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Con lo stesso regolamento, infine, sono adottate misure specifiche al fine di minimizzare il rischio di elettrolocuzione e di collisione dell’avifauna».

9.3


Cò, Crippa, Russo Spena

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Il Ministro dell’ambiente, con proprio decreto, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, determina i criteri ed i dispositivi idonei a limitare i danni all’avifauna da elettrolocuzione e collisione».

9.4


Bortolotto, Pieroni, Ripamonti, De Luca Athos, Pettinato, Sarto, Lubrano di Ricco