Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al fine di tutelare l’ambiente e il paesaggio, con il regolamento di cui al comma precedente sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati, per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti. Con lo stesso regolamento possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dalle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.
2-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 2-bis, le regioni, nell’ambito delle proprie competenze, dettano norme volte ad assicurare, nel quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica, il corretto inserimento nel territorio degli elettrodotti».
Alla rubrica, alla parola: «Procedimento», premettere le seguenti: «Misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio». Conseguentemente, sopprimere l’articolo 9.
5.21 (Nuovo testo)
«01. Al fine di tutelare l’ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei beni e delle attività culturali, previo parere del Comitato di cui all’articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti fissi per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dalle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.
02. Con il medesimo regolamento di cui al comma 01 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui al comma 01, ed in particolare del rischio di elettrolocuzione e di collisione dell’avifauna».
Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «Con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere del Comitato di cui all’articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari,» con le seguenti: «Con il medesimo regolamento di cui al comma 01». Conseguentemente, accorpare il comma 2 al comma 1, sostituendo le parole: «Il regolamento di cui al comma 1» con le seguenti: «Tale disciplina». Conseguentemente, sostituire la rubrica dell’articolo con la seguente: «(Misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti)». Conseguentemente, sopprimere l’articolo 9.
5.21 (secondo nuovo testo)
5.13
5.14
(Zone di interdizione e zone di rispetto)
2. Nelle aree sulle quali insistono elettrodotti sono individuate:
a) una zona di interdizione costituita dall’insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento superano i valori fissati dall’articolo 3;
b) una zona di rispetto costituita da una fascia di 50 metri di larghezza contigua alla zona di interdizione misurata in senso orizzontale-verticale spaziale rispetto alla fonte di emissione. A seconda del servizio prestato la zona può essere longitudinale (per elettrodotto) o circolare (antenne per teleradiocomunicazione e telefonia). Ai fini dell’attuazione della presente legge le carte planimetriche dei piani particolareggiati, i piani regolatori, le mappe e similari devono essere aggiornati ed in essi devono essere riportate le esatte ubicazioni dei passaggi degli elettrodotti, delle antenne per ripetitori radio e televisivi, radio amatoriali, radar per uso civile e militare, delle antenne per ripetitori telefonici, fissi, mobili e satellitari, nonchè di ogni altra apparecchiatura che generi fenomeni di campo elettromagnetico di qualsiasi intensità.
3. Le zone dove persistono gli impianti di cui al comma 2, sia montati su travi e tralicci sia interrati, sono definite zone di interdizione.
4. La dimensione della zona di interdizione è definita dagli stessi enti gestori del servizio, in ottemperanza ai limiti stabiliti dalla presente legge, in base alle potenze massime impegnate nel servizio sotto la propria responsabilità al fine di garantire che non sussistano pericoli di radiazione, dovuti alle onde elettromagnetiche. 5. Nelle zone di interdizione non è consentito l’accesso della popolazione; per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori si applicano le disposizioni vigenti. Nelle zone di interdizione non sono ammessi insediamenti abitativi, ospedali, scuole, asili, parchi giochi e ogni altra struttura analoga. Il perimetro delle zone di interdizione e delle zone di rispetto deve essere noto alla popolazione con apposita segnaletica a cura del gestore o proprietario dell’impianto. Qualora il terreno ospiti una linea di elettrificazione, è proibito destinare tale terreno ad uso agricolo e solo limitatamente al pascolo. 6. Nel caso di nuovi impianti l’ente gestore deve richiedere la concessione edilizia alla regione, alla provincia ed ai comuni interessati dall’attraversamento dei servizi, adeguandosi alla rispettiva normativa vigente. 7. Nel settore della telefonia mobile, sia per gli impianti nuovi che per quelli già esistenti, le antenne ed i ripetitori devono essere collocati in modo tale da rispettare i parametri massimi ammissibili stabiliti dalla presente legge».
5.0.1
5.0.2
(Consiglio direttivo permanente di verifica sui fenomeni derivanti da inquinamento elettromagnetico)
a) vigilare e fare rispettare i parametri di riferimento e la normativa vigente in tema di inquinamento elettromagnetico;
b) proporre al Ministero della sanità e al Ministero dell’ambiente, in base ai risultati delle inchieste epidemiologiche e delle ricerche sperimentali nonchè di ogni altra ricerca scientifica, la revisione migliorativa dei limiti e delle distanze dalle fonti che generano campi elettromagnetici; c) definire le modalità tecniche del marchio, dell’etichetta, della scheda illustrativa da apporre su tutte le apparecchiature che generano radiazioni non ionizzanti e quanto altro sia necessario per una corretta informazione all’utenza in riferimento agli articoli di legge; d) coordinare l’applicazione dei risultati derivanti da nuove ricerche tecnologiche alla normativa vigente.
2. Il CODIPINQUE è composto da un rappresentante del Ministero della sanità, e da un rappresentante del Ministero dell’ambiente, da un rappresentante dell’ISPESL, da due tecnici scelti tra ingegneri che operano nel settore delle telecomunicazioni e da tre architetti con preparazione adeguata in tematiche ambientali, paesaggistiche, strutturali, storiche e archeologiche.
3. Il CODIPINQUE esprime il proprio parere qualora si verifichino controversie tra enti gestori di un servizio elettrico o di telecomunicazioni e la cittadinanza interessata dall’intervento, sia questo nuovo, di ristrutturazione o di bonifica. 4. Il CODIPINQUE è chiamato a rispondere del suo operato in merito alle delibere tecniche e di applicazione della presente legge direttamente agli organi di governo e al Ministero delle comunicazioni. 5. Il CODIPINQUE dispone in merito al fermo degli impianti dei gestori pubblici o privati, o delle società appaltanti che effettuano lavori o trasmissioni di qualsiasi potenza e frequenza che non ottemperino alle disposizioni della presente legge. 6. Il CODIPINQUE può disporre nei confronti dei gestori degli impianti di cui alla presente legge il pagamento di sanzioni pecunarie o la revoca della licenza di esercizio per l’area interessata qualora, dopo il secondo avviso, essi siano inadempienti. 7. Il CODIPINQUE redige annualmente un rapporto nel quale sono riportate le posizioni delle associazioni e dei comitati con scopi ambientalistici; il rapporto è trasmesso alle regioni, alle province ed ai comuni interessati, e al Ministero delle comunicazioni. 8. Le conclusioni del rapporto di cui al comma 7 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 9. Il CODIPINQUE collabora attivamente con le regioni, le province ed i comuni per la costituzione di un catasto inerente tutte le fonti di elettormagnetismo quali quelle derivanti da elettrodotti, da impianti radiofonici, radiotelevisivi, e di telefonia mobile cellulare e satellitare, radio amatoriale, impianti radar ed impianti per servizi di pubblica sicurezza. 10. In caso di qualsiasi tipo di controversia, il CODIPINQUE collabora, con l’uso della propria strumentazione, alla verifica dei valori di campo elettrico ed elettromagnetico, redigendo una propria documentazione certificata. 11. Il CODIPINQUE collabora con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per quanto attiene all’identificazione degli impianti per telecomunicazioni e delle frequenze loro assegnate. 12. Il CODIPINQUE offre la propria consulenza tecnica per la riconduzione a conformità degli impianti esistenti su tutto il territorio nazionale, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano, con i relativi territori di pertinenza. 13. Il CODIPINQUE deve essere interpellato e deve dare il benestare alla costruzione o alla edificazione di nuovi impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica, e di impianti di telecomunicazioni al fine di garantire il rispetto dei limiti di campo elettrico ed elettromagnetico, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla presente legge. 14. Il CODIPINQUE deve promuovere tutte le opportune iniziative pubblicitarie e conoscitive affinchè la popolazione possa effettivamente essere edotta sui rischi per la salute derivanti dalle radiazioni non ionizzanti. 15. Il CODIPINQUE coordina in ambito internazionale convegni ed altre attività basandosi su tutte le esperienze e le problematiche riscontrate sul territorio nazionale. 16. Il CODIPINQUE certifica le apparecchiature per il rilevamento dei campi elettrici ed elettromagnetici in dotazione ad istituti di ricerca, ad enti gestori del servizio elettrico radio-telefonico, televisivo per telefonia mobile, nonchè delle ASL e di tutti gli enti ed associazioni dotati di misuratori di campo. La presente disposizione è finalizzata a stabilire uno standard di misurazione omogeneo valido per tutti i soggetti interessati».
5.0.3
5.0.4
6.8
6.1
6.2
«2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell’ambiente o dal Sottosegretario all’ambiente delegato, ed è composto dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, dell’industria, commercio e artigianato, e delle comunicazioni».
6.9
«2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell’ambiente o dal Sottosegretario all’ambiente delegato ed è composto, altresì, dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e delle comunicazioni».
6.3
6.11
6.4
6.5
6.10
6.12
«4-bis. Il Comitato valuta le misure nazionali ulteriori di tutela dell’ambiente e del paesaggio per gli impianti non previsti dal regolamento di cui all’articolo 5».
6.16
«5-bis. Il Comitato accerta eventuali lesioni dei diritti dei cittadini, in modo particolare dei bambini».
6.13
«6. Il Comitato si avvale del contributo di una Commissione scientifica per l’inquinamento elettromagnetico, istituita dal Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e dell’industria, commercio e artigianato, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale Commissione è presieduta dal direttore generale dell’ANPA e composta da rappresentanti dell’ANPA, dell’ENEA, dell’ISS, dell’ISPESL e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché da tre esperti del mondo tecnico-scientifico e sanitario di comprovata competenza internazionale».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «interministeriale» inserire le seguenti: «e Commissione scientifica».
6.14
6.6
6.7
«7. Per l’istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima di lire 500 milioni annue a decorrere dall’anno 2001. Per l’istituzione e il funzionamento della Commissione di cui al comma 6 è autorizzata la spesa massima di lire 500 milioni annue a decorrere dall’anno 2001».
6.15
9.1
9.5
(Misure per la tutela dell’ambiente e del paesaggio. Obiettivi di qualità)
2. Negli strumenti urbanistici e loro varianti adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree esterne, le zone di interdizione e le zone di rispetto di cui all’articolo 4. All’interno di tali zone non è consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale o altra attività civile, industriale, commerciale e di tempo libero. 3. Fatta salva la valutazione dell’impatto ambientale, paesaggistico e sanitario, gli elettrodotti possono essere costruiti solo al di fuori dei centri abitati e mantenendo una distanza minima di 500 metri dall’insediamento abitativo già esistente, o dalle aree aventi tale destinazione d’uso, anche se non già edificate. 4. La stessa distanza di cui al comma 3 deve essere rispettata anche per le strutture elettriche e per telecomunicazioni esistenti, che devono essere trasferite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di violazione di tale obbligo il presidente della giunta regionale, entro i dodici mesi successivi, ordina d’ufficio, a spese del titolare dell’impianto o del legale rappresentante, la disattivazione coatta dell’impianto e la sua rimozione».
9.2
9.3
«2-bis. Il Ministro dell’ambiente, con proprio decreto, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, determina i criteri ed i dispositivi idonei a limitare i danni all’avifauna da elettrolocuzione e collisione».
9.4