457a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI
indi del Vice Presidente
BISCARDI


Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Barbieri, per i beni e le attività culturali Carli e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Cuffaro.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(4486) BISCARDI ed altri. - Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 settembre scorso.

Il relatore MONTICONE ricorda che, nella predetta seduta, la Commissione ha concluso l'esame degli articoli con l'approvazione di diversi emendamenti. Indi, sul testo così modificato ha richiesto il parere della Commissione bilancio in vista di una possibile richiesta di trasferimento del provvedimento alla sede redigente, su cui tutte le forze politiche parevano convergere. Poiché tale ipotesi è invece tramontata, occorre ora concludere definitivamente l'esame della Commissione in sede referente, rimettendo il prosieguo dell'iter all'Assemblea. Al riguardo, egli osserva peraltro che il parere reso dalla Sottocommissione pareri della Commissione bilancio sul testo modificato reca una condizione relativa alla clausola di copertura, che egli si riserva di recepire con la presentazione di un emendamento all'Assemblea.
Egli ricorda altresì che nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Commissione, il Governo ha accolto quattro ordini del giorno, per la cui votazione i rispettivi presentatori non hanno insistito, nella prospettiva di concludere l'esame in Commissione. In vista dell'esame in Assemblea, egli propone invece che la Commissione li accolga ai fini della loro trasmissione all'Assemblea.

Previa dichiarazione di astensione del senatore TONIOLLI, con separate votazioni, la Commissione approva quindi gli ordini del giorno nn. 1, 2, 3 e 4, rispettivamente pubblicati nei resoconti delle sedute di martedì 19 settembre (n. 1, 2 e 3) e di giovedì 21 settembre (n. 4), ai fini della loro trasmissione all'Assemblea. Previa dichiarazione di astensione dei senatori TONIOLLI (a nome del Gruppo Forza Italia) e MARRI (a nome del Gruppo Alleanza Nazionale), la Commissione conferisce infine mandato al relatore Monticone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come modificato, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.


(4792) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era conclusa l'illustrazione degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

Su tali emendamenti il relatore BISCARDI esprime parere contrario, per ragioni sia formali che sostanziali: non solo infatti essi hanno registrato il parere contrario della Commissione bilancio per mancanza di copertura finanziaria, ma non incidono neanche su profili strettamente attinenti all'avvio dell'anno scolastico. Ritiene pertanto preferibile, per ciascuno di essi, un approfondimento in altra sede.

Il sottosegretario Silvia BARBIERI concorda con il parere del relatore osservando in particolare, per quanto riguarda l'emendamento 2.0.1, che la nuova disciplina recata dalla legge n. 124 del 1999 consente l'indizione di bandi di concorso per presidi anche in assenza di specifica prescrizione legislativa e pertanto in tal senso si sta orientando il Ministero.

Si passa quindi alle votazioni.

Sull'emendamento 2.0.1, il senatore BRIGNONE preannuncia il proprio voto favorevole ricordando di aver già sollevato la necessità di un corso-concorso per il reclutamento dei presidi dirigenti, in connessione alle prevedibili carenze conseguenti ai pensionamenti previsti per gli anni 2003-2004. In merito, ricorda il proprio impegno nella preparazione di un disegno di legge ad hoc (peraltro presentato, in identico testo, da altra forza politica presso la Camera dei deputati), indi trasformato in un ordine del giorno. Né ritiene che l'argomento sia avulso dal contesto dell'avvio dell'anno scolastico, atteso che molti presidi incaricati sono spesso utilizzati per garantire un sereno inizio delle attività didattiche. Ribadisce quindi l'importanza della questione, affermando che le disposizioni recate dalla legge n. 124 non sono affatto sufficienti a garantire una categoria di personale ingiustamente discriminata rispetto a categorie similari (quali i docenti precari).

Il senatore LORENZI, premesso di non aver presentato emendamenti al decreto-legge in titolo ritenendo che i margini di modifica di un provvedimento di urgenza legato all'avvio dell'anno scolastico fossero assai esigui, dichiara a sua volta il proprio voto favorevole, condividendo pienamente l'esigenza di tutelare i presidi incaricati, tanto più che la Commissione ha già approvato un emendamento presentato dal relatore (in evidente accordo con il Governo) relativo ai docenti precari.

Anche il senatore PACE dichiara il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, convenendo con le argomentazioni del senatore Brignone.

L'emendamento 2.0.1 è infine posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 2.0.2, il senatore LORENZI dichiara che esprimerà un voto favorevole, sia pure politico e non tecnico. Ritiene infatti che l'emendamento, benchè non privo di evidenti incongruenze, rivesta grande importanza, tanto più nell'attuale contesto di dissennata, diffusa aggressione nei confronti degli operatori scolastici.

Il senatore BRIGNONE conviene, in linea di principio, con l'opportunità di parametrare le retribuzioni del personale docente scolastico a quelle dei professori universitari. Ritiene però che la copertura finanziaria recata dall'emendamento 2.0.2 sia quanto meno discutibile: non appaiono infatti condivisibili i previsti tagli agli organici, né nuovi interventi di razionalizzazione della rete scolastica; quanto infine alla ristrutturazione delle carriere, ritiene che si tratti di misura contraddittoria rispetto a quanto previsto dal successivo emendamento 2.0.3.
Conclusivamente, preannuncia la propria astensione.

Il senatore RESCAGLIO dichiara il proprio voto contrario, giudicando la materia trattata dall'emendamento 2.0.2 (come già quelle sottese all'emendamento 2.0.1, nonché ai successivi emendamenti 2.0.3 e 2.0.4) non strettamente connessa all'urgenza di assicurare un sereno avvio dell'anno scolastico. Ricorda altresì che su tali emendamenti la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore BEVILACQUA, nel prendere atto che a giudizio della maggioranza la questione del trattamento economico degli insegnanti non riveste carattere di urgenza e non riguarda direttamente l'avvio dell'anno scolastico, dichiara invece il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

Interviene infine il relatore BISCARDI, il quale ribadisce la propria contrarietà all'emendamento 2.0.2, che investe materia rimessa alla contrattazione collettiva.

L'emendamento 2.0.2 è infine posto ai voti e respinto.

Con riferimento all'emendamento 2.0.3, il senatore BRIGNONE rileva che il trattamento giuridico ed economico goduto presso gli enti locali dal personale ATA trasferito allo Stato dalla legge n. 124 non era omogeneo su tutto il territorio nazionale. Tale personale infatti, a parità di funzioni, era inquadrato in diversi livelli funzionali, che ora spetta allo Stato equiparare sia pur senza ridurre i trattamenti stipendiali già in godimento attraverso la corresponsione di assegni ad personam. In vista della riduzione dei trasferimenti statali agli enti locali connessa al passaggio allo Stato di detto personale, egli ritiene peraltro che ciò non debba penalizzare gli enti locali più virtuosi e preannuncia conseguentemente il proprio voto contrario sull'emendamento.

L'emendamento 2.0.3 è infine posto ai voti e respinto, così come, con separata votazione, l'emendamento 2.0.4.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo.

La senatrice BRUNO GANERI dichiara il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo, rivolgendo un sentito ringraziamento al relatore per il lavoro svolto. Ella registra poi con soddisfazione il consenso manifestato dalla scuola nei confronti del provvedimento, che ha consentito un sereno avvio dell'anno scolastico pur in presenza di significative innovazioni. Quanto infine agli emendamenti respinti dalla Commissione, ella ne riconosce il rilievo: si augura pertanto che le materie in essi affrontate possano essere più organicamente riprese in contesti più idonei.

Il senatore BEVILACQUA preannuncia l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale, riconoscendo che gli emendamenti approvati dalla Commissione hanno migliorato un testo resosi necessario a seguito delle molteplici innovazioni introdotte nel mondo della scuola senza la gradualità necessaria.

Ad avviso del senatore LORENZI, il giudizio sul disegno di legge in titolo non deve essere condizionato da pregiudizi politici di maggioranza ed opposizione. Trattandosi di un provvedimento urgente per la scuola, ritiene pertanto doveroso manifestare su di esso un'adesione convinta, tanto più in considerazione dell'approvazione degli emendamenti del relatore relativi ai docenti precari e al valore abilitante dell'esame di Stato sostenuto al termine dei corsi delle scuole di specializzazione per l'insegnamento. Sottolinea infine il carattere meramente tecnico della reiezione dell'emendamento 2.0.2, i cui contenuti rimangono di grande rilievo: la valorizzazione anche economica degli insegnanti riveste infatti carattere essenziale, anche al fine di contrastare fenomeni drammatici nei processi di crescita degli adolescenti quali quelli sui quali ha più volte avuto occasione di richiamare l'attenzione della Commissione.

Il senatore TONIOLLI, condividendo le osservazioni del senatore Bevilacqua, annuncia l'astensione del Gruppo Forza Italia.

Il senatore BRIGNONE, premesso che gli emendamenti accolti dalla Commissione hanno migliorato la stesura originaria del provvedimento e quelli respinti hanno comunque consentito di focalizzare l'attenzione su alcune tematiche che – se non strettamente attinenti all'avvio dell'anno scolastico – sono quanto meno connesse alle agitazioni che tradizionalmente accompagnano l'inizio dell'anno, annuncia sul provvedimento il proprio voto favorevole, sia pure non scevro da alcune riserve. Con particolare riferimento all'emendamento 2.2 del relatore, accolto dalla Commissione, ritiene infatti penalizzante che il contributo assicurato alle accademie non statali sia limitato a quelle istituzioni finanziate in misura prevalente dagli enti locali. Ricorda infatti che molte istituzioni di ottimo livello non sono finanziate in misura prevalente dai rispettivi enti locali per insufficienza di fondi.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Biscardi di riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, con le modifiche apportate, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Elenco concernente le proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali per il 2000 e il 2001 (n. 739)
(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Esame e rinvio)

Il relatore MASULLO ricorda in primo luogo che lo schema di decreto ministeriale all'esame trae origine dalla legge n. 420 del 1997, con la quale il legislatore aveva inteso porre fine alla precedente situazione di frammentazione nel campo del finanziamento statale a celebrazioni e alle edizioni nazionali, accorpando in un unico provvedimento ministeriale, emanato con cadenza annuale, l'istituzione di comitati celebrativi e il finanziamento di edizioni nazionali. Ciò premesso, egli osserva che, a suo avviso, alla luce del dettato normativo, la Commissione dovrebbe esprimersi esclusivamente sulla parte dello schema di decreto relativa ai comitati nazionali e in tal senso egli intende formulare la sua proposta di parere. Ricorda poi che lo schema di decreto ministeriale, in realtà, non esprime alcuna discrezionalità politica, poiché si limita – doverosamente, del resto – a recepire le indicazioni espresse dall'apposita Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, istituita dalla stessa legge n. 420. Si pone allora il problema di come possa un organo politico quale la Commissione istruzione sindacare le indicazioni di un organo tecnico–culturale quale la Consulta, ed egli ritiene che tale sindacato possa e debba arrestarsi sul piano delle regole applicate e dei criteri adottati. Tali regole e criteri sono stati resi pubblici dal Ministero con la circolare n. 151 del 1998 e prevedono, fra l'altro, tutti gli elementi informativi che i richiedenti la costituzione di un comitato nazionale devono allegare alla domanda. Sulla base delle domande e della ingente documentazione pervenute, il Ministero ha predisposto e trasmesso alla Commissione schede informative che, anche alla luce delle incisive osservazioni formulate negli anni precedenti dalla stessa Commissione, sono ora precise ed esaurienti. Risulta che per l'anno 2001 sono pervenute 19 richieste e che il Ministero propone di non accoglierne 3: due perché si riferiscono ad anniversari ancora lontani nel tempo, una per la insufficienza della documentazione fornita.
Delle 16 proposte accolte dal Ministero, sei presentano una documentazione completa e sei una documentazione incompleta ma dalle lacune sanabili. Altre quattro sono accomunate dalla caratteristica di prevedere quale presidente del comitato celebrativo il deputato Sgarbi. Al riguardo, ricordando di aver offerto a suo tempo le proprie dimissioni da un comitato celebrativo, nel quale pure figurava come semplice membro e non come presidente, pone in via generale il problema della compatibilità fra la presidenza di un comitato celebrativo e la funzione di membro del Parlamento, prospettando l'opportunità di una soluzione legislativa alla questione.
Conclude proponendo alla Commissione di esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto concernente modalità e criteri per l'attuazione di interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali (n. 746)
(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 513. Esame e rinvio)

Il relatore MONTICONE fa presente che lo schema di decreto ministeriale in esame è il secondo provvedimento che giunge all'esame della Commissione in attuazione della legge n. 513 del 1999, con la quale sono stati finanziati interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali. In particolare, lo schema ora in esame reca i criteri per l'attuazione dell'articolo 3, con il quale si finanziavano nel triennio 1999-2001 interventi a favore degli enti ed istituti culturali vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali.
Lo schema di decreto articola il finanziamento in due blocchi: un 70 per cento è destinato a finanziare iniziative rivolte alla specifica valorizzazione e fruibilità pubblica dell'attività istituzionalmente svolta dagli enti ed istituti culturali, privilegiando gli interventi che - avvalendosi di tecnologie avanzate - allarghino il più possibile la fruizione del patrimonio. Potranno richiedere il finanziamento gli istituti vigilati dal Ministero, i quali dovranno a tal fine presentare entro 30 giorni una specifica documentazione sulla iniziativa proposta. Il residuo 30 per cento sarà invece attribuito alle istituzioni culturali indicate nella tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995. Ciò premesso, il relatore osserva che il termine imposto per la presentazione dei progetti può apparire inadeguato, a meno che il Ministero non assicuri la conoscenza del decreto a tutti gli istituti culturali da esso vigilati, ricorrendo eventualmente alle nuove tecnologie. Per quanto riguarda poi la quota del 30 per cento, il rinvio alla citata tabella A solleva un problema interpretativo in quanto, fra le voci della suddetta tabella, compaiono le istituzioni finanziate ai sensi della legge n. 123 del 1980 (cosiddetta Amalfitano). Al riguardo, va osservato che tale legge è stata sostituita dalla legge n. 534 del 1996 e pertanto va chiarito che il riferimento alla tabella A comprende gli istituti finanziati ai sensi di questa più recente legge.
In conclusione, propone l'espressione di parere favorevole, con le suddette osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale sulle classi delle lauree universitarie specialistiche (n. 738)
(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Esame e rinvio)

Senza discussione, su proposta del relatore MASULLO, la Commissione delibera di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento, la proroga del termine per l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4792

al testo del decreto-legge

Art. 2.

2.3

Brignone

        Al comma 2, dopo le parole: «attrezzature informatiche» inserire le seguenti: «per la realizzazione del servizio di rete previsto dall’obbligo formativo,».

 

2.1

Biscardi, relatore

        Al comma 2, dopo le parole: «per l’anno 2000» inserire le seguenti: «lire 119,5 miliardi per l’anno 2001 e lire 180 miliardi per l’anno 2002,».

 

2.2

Biscardi, relatore

        Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al fine di dare piena attuazione al comma 11 dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e di favorire l’adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l’apprendimento degli studenti, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare alle Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di lire 2 miliardi per l’anno 2000 e di lire 3 miliardi per gli anni 2001 e 2002. Agli stessi fini il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare ad istituti di alta formazione musicale finanziati in misura prevalente dagli enti locali, e di riconosciuta rilevanza in ambito nazionale, la somma di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma valutato complessivamente in lire 4 miliardi per l’anno 2000, lire 5 miliardi per l’anno 2001 e lire 3 miliardi per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000/2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione».

 

2.4

Brignone

        Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «programmazione economica,» inserire il seguente: «sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,».

 

2.5

Brignone

        Al comma 3, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «Se il tasso di inflazione reale supera il tasso di inflazione programmata in percentuale superiore a 0,5 per cento, si procede ad integrazione della dotazione ordinaria».

 

2.6

Brignone

        Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, sentiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti».

 

2.0.1

Brignone

        Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:


«Art. 2-bis

(Reclutamento dei presidi)


        1. Entro il 31 dicembre 2000 è bandito un corso-concorso su base regionale per il reclutamento dei presidi dirigenti riservato ai presidi in possesso di almeno cinque anni di incarico».

 

2.0.2

Nava

        Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:


«Art. 2-bis

(Piano di rivalutazione del trattamento economico
del personale della scuola)


        1. La rivalutazione del trattamento economico del personale della scuola è effettuata in base a un piano quinquennale, con decorrenza dall’anno 2001. Tale intervento è finalizzato al ripristino del rapporto delle retribuzioni tra il personale della scuola e quello dell’università, di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, e al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399. Alla copertura dell’onere finanziario, valutato in lire 2.000 miliardi annui, si provvede con le economie derivanti dai tagli agli organici, dalla razionalizzazione della rete scolastica e dai risparmi derivanti dalla ristrutturazione delle carriere del personale».

 

2.0.3

Nava

        Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:


«Art. 2-bis

(Trasferimento nei ruoli del personale ATA statale
del personale dipendente dagli enti locali)


        1. Ai fini del trasferimento nei ruoli del personale ATA statale del personale di ruolo dipendente dagli enti locali già in servizio nella scuola, il comma 2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, deve intendersi nel senso che l’inquadramento viene effettuato nella qualifica funzionale corrispondente ai profili professionali del personale del comparto scuola, con attribuzione del medesimo trattamento stipendiale in godimento presso l’ente locale. L’eventuale maggior trattamento spettante a seguito dell’inquadramento è attribuito mediante assegno personale. All’onere finanziario si fa fronte con ordinari stanziamenti di bilancio per spese fisse».

 

2.0.4

Nava

        Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:


«Art. 2-bis

(Norme transitorie relative al personale ATA appartenente
al profilo professionale di responsabile amministrativo)


        1. È indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell’idoneità richiesta per l’inserimento nelle graduatorie permanenti relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili amministrativi previste dall’articolo 6 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 e disciplinate dall’articolo 10 del decreto ministeriale del 27 marzo 2000 e dall’articolo 7 del decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000. Ai predetti esami sono ammessi i responsabili amministrativi che abbiano prestato servizio effettivo nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all’estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione legalmente riconosciuti o nelle scuole parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989/1990 e la data di entrata in vigore del presente decreto, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994/1995.»