AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDI' 1° FEBBRAIO 2001
630ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE


Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini e per gli affari esteri Danieli.

La seduta inizia alle ore 15,10.



IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri.
(236) PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo.
(4465) CO' ed altri - Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente VILLONE annuncia che la relatrice Dentamaro ha elaborato un ulteriore testo coordinato dell'articolo 5 secondo le modifiche già approvate in riferimento all'emendamento sostitutivo 5.500 (nuovo testo).

Il senatore PASTORE, considerando l'insieme delle modifiche apportate sinora all'articolo 5, segnala l'opportunità di omettere, nel comma 1, la specificazione "private" concernente le attività imprenditoriali e segnala alcune questioni di coordinamento nel testo del comma 3. Aggiunge che la sanzione della revoca delle concessioni, prevista nel testo della relatrice sarebbe cumulabile a quella, già severa, di natura pecuniaria.

Il senatore SCHIFANI segnala che con il subemendamento 5.500 (nuovo testo)/9 sarebbe introdotta la necessaria gradualità nella sanzione revocatoria, analogamente a quanto già convenuto per le sanzioni pecuniarie.

Anche il senatore D'ONOFRIO conviene sull'opportunità di non specificare la natura delle attività imprenditoriali di cui al comma 1 e, quanto al comma 3 del testo attuale, sostiene che la sanzione revocatoria delle concessioni colpisce l'impresa per un fatto non proprio, mentre sarebbe più opportuno e pertinente una sanzione individuale che ad esempio escluda il responsabile dell'illecito dall'esercizio delle proprie prerogative nell'impresa in questione.

Secondo il presidente VILLONE una simile sanzione sarebbe di non agevole definizione normativa.

Il senatore PELLICINI afferma che una sanzione che abbia l'effetto di coinvolgere direttamente enti collettivi dovrebbe tener conto della distinzione tra società di persone e società di capitali, anche perché in quest'ultimo caso la stessa società potrebbe intraprendere un'azione di danno verso il socio responsabile dell'illecito amministrativo.

Secondo la senatrice PASQUALI il testo in esame risulta migliorato dai subemendamenti già accolti ma ne risulta ancor meno giustificata la sanzione revocatoria.

Il senatore PREIONI, premesso che ciascun cittadino potrebbe avere interessi propri in conflitto potenziale con gli interessi pubblici, suggerisce di qualificare le attività imprenditoriali di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile, escludendo comunque quelle di cui all'articolo 2083, corrispondenti alla piccola impresa.

Il presidente VILLONE osserva in proposito che l'articolo 5 si riferisce proprio alle attività economiche meno rilevanti, prevedendo un regime semplificato nei confronti della disciplina generale.

Concorda la relatrice DENTAMARO, precisando che per le attività non rilevanti non si impone la dismissione ma solo la separazione gestionale, peraltro in forme che possono essere anche concordate con l'Autorità garante. Quanto alla formulazione dell'attuale comma 3, accoglie le indicazioni del senatore Pastore, mentre riguardo alla sanzione revocatoria ritiene di potervi rinunziare, pur rammentando che essa proviene dal testo della Camera dei deputati ma che nel contesto attuale si cumulerebbe a una sanzione pecuniaria già severa.

Il senatore MAGNALBO' sottolinea ancora la misura eccessiva delle sanzioni pecuniarie previste dalla relatrice e considera preferibile un riferimento all'imposta relativa all'esercizio precedente, piuttosto che al fatturato.

Dopo un'ulteriore segnalazione di coordinamento del senatore D'Onofrio, la relatrice DENTAMARO illustra un testo complessivamente riformulato dell'articolo 5 (emendamento 5.500, nuova formulazione).

Il senatore MAGNALBO' ritira il subemendamento 5.500(nuovo testo)/2 precedentemente accantonato, mentre vengono meno i subemendamenti 5.500 (nuovo testo)/12 e 5.500 (nuovo testo)/9 considerata la nuova proposta avanzata dalla relatrice.

Sull'emendamento 5.500 (nuova formulazione), il senatore SCHIFANI pronuncia una dichiarazione di voto contrario motivata in ragione della misura ancora eccessiva delle sanzioni pecuniarie, pur riconoscendo che per tutti gli altri aspetti il testo è stato notevolmente migliorato, accogliendo in particolare le indicazioni di garanzia formulate dall'opposizione.

Nello stesso senso si pronuncia la senatrice PASQUALI.

L'emendamento 5.500 (nuova formulazione), posto ai voti, è accolto dalla Commissione. Restano preclusi o assorbiti gli emendamenti da 5.2 a 5.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

L'emendamento 6.100, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Il presidente VILLONE interviene quindi sul subemendamento 6.500/5 che sopprime un periodo che giudica superfluo, non incidendo in modo sostanziale sulla disciplina contenuta nella relativo disposizione.

Il subemendamento 6.500/5, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

La senatrice PASQUALI dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 6.500/2. Anche il senatore SCHIFANI dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento, osservando che occorrerebbe elaborare una procedura più articolata per la combinazione delle sanzioni previste dalla disposizione in esame.

Il senatore PELLICINI osserva che la previsione che il subemendamento intende sopprimere autorizza l'Autorità garante a svolgere un'impropria attività inquirente. Occorre dunque a suo avviso fissare precise garanzie a tutela degli interessati ed evitare il ricorso a procedure che appaiono il frutto di un atteggiamento ingiustificatamente sospettoso verso l'attività politica.

Il presidente VILLONE osserva che gli interventi hanno evidenziato la opportunità di trovare una soluzione procedimentale più articolata, mentre la relatrice DENTAMARO ricorda che il subemendamento 13.500/1 prevede che sia adottato un apposito regolamento che dovrà stabilire le modalità che garantiscano agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione dei procedimenti di accertamento e di applicazione delle sanzioni, previste dal provvedimento in esame, di competenza dell'Autorità garante.

Il senatore PELLICINI ritiene che occorrerebbe fare un espresso rinvio alle norme che regolano il procedimento penale, mentre il senatore SCHIFANI ritiene che possa essere riproposta la procedura prevista dal comma 3 della nuova formulazione dell'articolo 5 appena approvato.

Il presidente VILLONE ritiene meritevole di riflessione quest'ultima proposta mentre la relatrice DENTAMARO osserva che le fattispecie previste nella normativa in esame sono chiaramente diverse da quelle disciplinate nell'articolo 5 del testo proposto.

Il senatore PASTORE rileva la imperfetta formulazione del comma 4 dell'articolo 6 che disciplina, a suo avviso, in modo disordinato il procedimento di comminazione di rilevanti sanzioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(838) MINARDO. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero.
(1170) LAURICELLA ed altri. - Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero.
(1200) MELUZZI e DE ANNA. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
(1962) COSTA. - Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine.
(2222) MARCHETTI ed altri. - Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica.
(4010) LA LOGGIA ed altri. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero.
(4157) DE ZULUETA ed altri. - Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si procede con l'esame degli emendamenti presentati all'ulteriore schema di testo unificato proposto dal relatore.

Il senatore BESOSTRI illustra l'emendamento 6.100 con il quale si chiarisce che si considerano europei tutti i paesi membri del Consiglio d'Europa, nonché la Repubblica federale di Jugoslavia.

La senatrice PASQUALI, ricordato il contenuto dell'emendamento 6.4, illustra gli emendamenti 8.100, 11.100 e 13.100 che mirano a eliminare la possibilità di articolare in più ripartizioni geografiche la circoscrizione Estero, la cui unitarietà è fissata con chiarezza dall'articolo 48 della Costituzione.

Prende quindi la parola la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO, per illustrare l'emendamento 22.100, con il quale si chiarisce che l'iscrizione all'AIRE è un requisito indispensabile per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali.

Ad una richiesta del senatore D'ONOFRIO, la RELATRICE replica chiarendo che questa previsione mira a precisare che, in sede di prima applicazione della disciplina, vengono inseriti nelle liste elettorali i cittadini iscritti all'AIRE.

I senatori SCHIFANI e PIANETTA chiedono quindi chiarimenti sull'attendibilità dei dati contenuti nell'AIRE.

Al quesito risponde il sottosegretario DANIELI, il quale fornisce dati dettagliati ricordando le modalità con cui sono costruite, rispettivamente, le anagrafi consolari e l'AIRE. Si tratta di modalità solo in parte coincidenti.

Prende quindi la parola il senatore D'ONOFRIO il quale, preso atto della consistente differenza tra i dati delle anagrafi consolari e quelli riportati dall'AIRE, chiede quali siano i tempi necessari per poter disporre di un'anagrafe unica, affidabile, sulla base della quale ripartire, eventualmente, in più aree geografiche la circoscrizione Estero.

Il sottosegretario DANIELI ricorda che la sostanziale ragione delle differenze tra le due anagrafi risiede nel meccanismo di elaborazione delle medesime. In proposito ricorda che l'amministrazione degli Affari esteri ha proceduto ad un aggiornamento periodico delle anagrafi consolari, accompagnato da un'intensa campagna informativa che ha permesso la emersione e la conseguente regolarizzazione di molte posizioni. Da maggio dello scorso anno è stato avviato un confronto tra i dati dell'Anagrafe consolare e quelli dell'AIRE; i relativi dati sono stati inviati, dal Ministero dell'interno, alle amministrazioni comunali che, tuttavia, stanno procedendo con diversa efficienza. Spetta infatti ai comuni verificare la effettiva residenza all'estero di molti concittadini che risultano residenti sul territorio nazionale.

Ad un'ulteriore richiesta di chiarimento del senatore D'ONOFRIO, il sottosegretario DANIELI replica ricordando che la legislazione vigente prevede che per essere iscritti all'AIRE occorre dimostrare la residenza all'estero per un certo periodo di tempo.

Prende quindi la parola la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO, che corregge l'emendamento 22.100, riformulandolo in un nuovo testo.

Il senatore MANTICA dichiara di condividere il contenuto di questo emendamento, tuttavia rileva che le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo fanno sorgere dubbi e perplessità sulla veridicità ed attendibilità dell'AIRE cui l'emendamento fa riferimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE avverte che oltre l'ordinaria programmazione, sarà convocata una seduta notturna martedì 6 febbraio alle ore 20,30 per completare l'esame dei disegni di legge n. 3236 e connessi (conflitto di interesse), alla luce dei tempi fissati dalla Conferenza dei Capigruppo per la discussione del provvedimento in Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,45.



EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236
Art. 5

5.500 (nuova formulazione)
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 5
(Criteri di esercizio delle attività economiche)

1. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare attività imprenditoriali.
2. Entro quarantacinque giorni dall'assunzione della carica, i titolari delle cariche di Governo adottano misure dirette ad assicurare che le attività economiche di cui hanno la titolarità o il controllo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, siano esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale al fine di evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato. Per l'adozione di tali misure possono essere concordati indirizzi con l'Autorità garante. Le stesse misure sono comunicate entro i cinque giorni successivi all'Autorità medesima, che può prescrivere altre misure.
3. In caso di presunta violazione del comma 2, l'Autorità garante notifica all'interessato e alle imprese in relazione alle quali si è verificata la violazione l'apertura di un'istruttoria a seguito della quale, se ravvisa la violazione, prescrive le misure correttive e ripristinatorie necessarie, fissando il termine per la relativa attuazione. Decorso tale termine l'Autorità garante accerta l'eventuale inottemperanza e, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione di settore, applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui all'articolo 4, comma 1, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza.
4. Qualora le attività economiche risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli seguenti."
__________________________

Art. 6


6.100
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.
__________________________


6.500/5
ELIA, ANDREOLLI, DIANA Lino

All'emendamento 6.500, al comma 3, dopo le parole: "enti pubblici", sopprimere le parole da: "nonché" fino alla fine del comma.
__________________________

6.500/2
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 6.500, al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
__________________________
6.500/3
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 6.500, al comma 4, sopprimere il quarto periodo.
__________________________


6.500
LA RELATRICE
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 6

(Competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, il controllo e l'adozione delle misure conseguenti sono di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla legge stessa, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla presente legge, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.
3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici nonché, ove necessario, di esperti altamente qualificati, che non abbiano o non abbiano avuto rapporti contrattuali a contenuto patrimoniale con l'interessato ovvero non abbiano o non abbiano ricevuto incarichi di collaborazione o consulenza da parte dell'interessato medesimo. L'applicazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
4. Quando l’Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ai sensi dell'articolo 4, ne informa immediatamente l'interessato. Nel caso in cui l’accertamento dia luogo alla verifica delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 2, si applicano gli articoli 7 e seguenti. In ogni altro caso, l’accertamento di cespiti e attività economiche non dichiarate comporta l’applicazione da parte dell’Autorità di una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarate. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'accertamento riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore.
5. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato dà comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Consob delle situazioni accertate ai sensi del comma 4."
__________________________

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 838 E CONNESSI

Art. 6

6.3
MIGONE, CORRAO
6.4
PASQUALI, MAGNALBO'

Sopprimere l'articolo.
__________________________

6.101
PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: "e Africa del Nord (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto)".
__________________________
6.102
PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: "esclusi i paesi di cui alla lettera c)".
__________________________
6.100
BESOSTRI

Aggiungere il seguente comma:

"2-bis. L'Europa di cui alla lettera c) del presente comma, comprende i paesi membri del Consiglio d'Europa al 31 gennaio 2001 e la Repubblica federale di Jugoslavia."
________________________
Art. 8


8.100
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "nella relativa ripartizione" con le seguenti: "nella circoscrizione Estero".
__________________________

8.101
PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Sopprimere il comma 4.
__________________________

Art. 11

11.100
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: "sulla base della suddivisione geografica di provenienza dei voti".
__________________________

Art. 13
13.100
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "ottenuti nell'ambito della ripartizione geografica".
__________________________
Art. 22


22.100 (nuovo testo)
LA RELATRICE

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
"a-bis) per il requisito dell'iscrizione nelle liste elettorali, di cui all'articolo 5, comma 1, e per la determinazione del numero dei cittadini residenti nelle ripartizioni, di cui all'articolo 6, comma 2, si fa riferimento ai cittadini iscritti nell'AIRE".
__________________________