FINANZE E TESORO (6a)

MARTEDÌ 11 MARZO 1997


60a Seduta

Presidenza del Presidente
ANGIUS

La seduta inizia alle ore 15,45.

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

SULLE RECENTI MODIFICHE INTRODOTTE AL REGIME IVA NEL SETTORE AGRICOLO
(A007 000, C06a, 0010o)

Il senatore D'ALÌ critica aspramente la decisione del Governo di modificare il regime della contabilità IVA per le imprese operanti nel settore agricolo: si è ribaltata completamente l'indicazione emersa in sede di esame del decreto-legge n. 669 del 1996. In quell'occasione, era stato approvato un emendamento che elevava da 10 a 20 milioni il limite al di sotto del quale si poteva scegliere il regime di contabilità semplificata IVA per il settore agricolo. La recente decisione del Governo non solo non tiene conto dell'orientamento del Parlamento, ma impone la tenuta dei libri contabili a tutte le imprese del settore, con un aggravio dei costi assolutamente ingiustificato.

Il senatore POLIDORO concorda con i rilievi formulati dal senatore D'Alì.

Il Presidente ANGIUS fa presente al senatore D'Alì che la questione da lui sollevata potrà essere riproposta in occasione dell'audizione del ministro Visco che si svolgerà dopodomani.

IN SEDE REFERENTE
(1822) Istituzione dell'Ente tabacchi italiani
(1597) PEDRIZZI ed altri. - Trasformazione in ente pubblico economico dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di Mercoledì 5 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1822, assunto come testo base, sono già stati illustrati nella precedente seduta. Avverte quindi che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Con il parere contrario della relatrice SARTORI e del sottosegretario VIGEVANI, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 1.1. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Dopo l'espressione del parere contrario della relatrice SARTORI e del sottosegretario VIGEVANI, il senatore POLIDORO ritira l'emendamento 1.7.

Con il parere contrario della relatrice SARTORI e del sottosegretario VIGEVANI, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 1.41, 1.4 e 1.8, di identico contenuto. Vengono quindi dichiarati preclusi gli emendamenti 1.9, 1.11, 1.43, 1.5, 1.10 e 1.6.

Con il parere favorevole della relatrice SARTORI e del sottosegretario VIGEVANI, posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 1.12.

Con il parere contrario della relatrice SARTORI e del sottosegretario VIGEVANI, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 1.13 e 1.14, di identico contenuto.

Sull'emendamento 1.15, la relatrice SARTORI esprime parere contrario, dichiarando peraltro il suo assenso alla previsione di un termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà adottare lo statuto. Preannuncia quindi il suo parere favorevole qualora una tale proposta emendativa venisse presentata in Assemblea.

Il sottosegretario VIGEVANI esprime parere contrario sull'emendamento 1.15.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore D'ALÌ ribadisce l'opportunità di fissare un termine entro il quale il Governo dovrà adottare una serie di provvedimenti, successivamente all'istituzione dell'Ente, ritenendo peraltro opportuno attribuire direttamente al Ministro la competenza a redigere lo statuto.

Dopo un ulteriore intervento della relatrice SARTORI che ribadisce il suo dissenso ad attribuire al Ministro la competenza a redigere lo statuto, posto ai voti viene quindi respinto l'emendamento 1.15.

Con separate votazioni, con il parere contrario della relatrice SARTORI e del sottosegretario VIGEVANI, la Commissione respinge gli emendamenti 1.16, 1.17 e 1.18, sul quale il senatore ALBERTINI si pronuncia favorevolmente, sottolineando il valore del parere preventivo delle competenti Commissioni parlamentari sul progetto di trasformazione dell'Ente in società per azioni.

Con separate votazioni, con il parere contrario della relatrice SARTORI e del sottosegretario VIGEVANI, la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.23 e 1.22.

Vengono quindi dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 1.42 e 1.25.

Sull'emendamento 1.24, la relatrice SARTORI si esprime in senso contrario relativamente al primo periodo, mentre invece esprime parere favorevole sul secondo periodo. Ritiene pertanto opportuno che la Commissione si esprima con votazione per parti separate.

Prendendo atto di un analogo parere espresso dal sottosegretario VIGEVANI, il senatore POLIDORO si dichiara a favore della votazione per parti separate.

Non facendosi osservazioni, posta ai voti, viene quindi respinta la prima parte dell'emendamento 1.24, che termina con le parole: «articolo 74».

Prima di passare alla votazione della seconda parte, il Presidente ANGIUS fa presente che il testo dell'emendamento 1.24, deve essere modificato, sostituendo la parola: «collocazione» con la parola: «collocamento», in ragione della maggiore precisione tecnica del termine.

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore ALBERTINI, interviene il senatore D'ALÌ, il quale ritiene più opportuno trasformare la seconda parte dell'emendamento in un ordine del giorno. Diversamente ritiene eccessivamente vincolante la definizione del limite massimo del 10 per cento del capitale sociale da assegnare a particolari soggetti.

Il sottosegretario VIGEVANI fa presente che la seconda parte dell'emendamento andrebbe riformulata; il Governo preannunzia peraltro la propria disponibilità ad accogliere un ordine del giorno volto a privilegiare il collocamento delle azioni a favore di determinate categorie.

Prendendo atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, il senatore POLIDORO ritira la seconda parte dell'emendamento 1.24.

Viene quindi dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 1.44.

Sull'emendamento 1.26, il cui primo periodo risulta precluso dalla precedente votazione sulla prima parte dell'emendamento 1.24, la RELATRICE e il rappresentante del Governo ribadiscono il parere contrario invitando il presentatore a ritirarlo.

Insistendo il senatore BIASCO per la votazione, l'emendamento, posto ai voti, viene respinto.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.27 e 1.28.

Sull'emendamento 1.29 la relatrice SARTORI esprime parere favorevole, mentre il sottosegretario VIGEVANI si rimette alla valutazione della Commissione.

Posti congiuntamente ai voti, vengono quindi accolti gli emendamenti 1.29, 1.30, di identico contenuto; risulta pertanto assorbito l'emendamento 1.31.

Con separate votazioni, con il parere contrario della relatrice SARTORI e del sottosegretario VIGEVANI, vengono respinti gli emendamenti 1.33, 1.36, 1.34, quest'ultimo di identico contenuto all'emendamento 1.35, 1.32 e 1.40.

Sull'emendamento 1.37 la relatrice SARTORI e il Rappresentante del Governo esprimono parere favorevole.

Tale emendamento posto congiuntamente ai voti agli emendamenti 1.38 e 1.39 - di identico contenuto - viene accolto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1822


Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «Ente tabacchi italiani» con le altre: «Ente italiano tabacchi».
1.1
Collino, Pedrizzi
Al comma 1, sopprimere la parola: «italiani».

Conseguentemente, sopprimerla ove ricorra.
1.2
Rossi
Al comma 1, sostituire la parola: «italiani» con la seguente: «italiano».
1.3
D'Alì, Azzollini, Ventucci, Pastore
Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'Ente svolge dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».
1.7
Polidoro
Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'Ente svolge dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».
1.41
Costa, Biasco
Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'Ente svolge dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».
1.4
Thaler Ausserhofer
Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'Ente svolge dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».
1.8
Collino, Pedrizzi
Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'Ente svolge per tutto il periodo della sua vigenza, dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».
1.9
Albertini
Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'ente svolge dalla data di nomina del Consiglio di Amministrazione, le attività già attribuite all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».
1.11
Albertini
Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'ente svolge dalla data di nomina del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività già attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».
1.43
Costa
Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'Ente svolge dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».
1.5
Biasco
Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'Ente svolge tutte le attività attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».
1.10
Ventucci, D'Alì, Pastore, Azzollini
Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'Ente svolge tutte le attività attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge».
1.6
Biasco
Al comma 2, sostituire le parole: «di nomina» con le altre: «di insediamento».
1.12
D'Alì, Costa, Azzollini, Ventucci, Pastore
Al comma 2, sopprimere le parole da: «con esclusione» fino a: «lotterie».
1.13
D'Alì, Azzollini, Ventucci, Pastore
Al comma 2, sopprimere le parole: «con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie».
1.14
Albertini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 60 giorni dalla sua istituzione dovranno essere emanati i seguenti provvedimenti:

a) adozione dello statuto dell'Ente da parte del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sentite le competenti commissioni parlamentari;
b) nomina degli organi ai sensi del successivo articolo 2;
c) determinazione del patrimonio ai sensi del successivo articolo 3».
1.15
D'Alì, Azzollini, Ventucci, Pastore
Al comma 3, sostituire le parole: «alle persone giuridiche private» con le altre: «agli enti di diritto pubblico».
1.16
Albertini

Al comma 6, sostiruire le parole: «non prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi» con le altre: «non prima di trentasei mesi».
1.17
Collino, Pedrizzi
Al comma 6, dopo le parole: «in vigore della presente legge» sostituire le parole da: «con deliberazione del consiglio» fino alla fine del comma, con le altre: «Il Ministro delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere entro 45 gioni dalla data della richiesta, dispone i criteri sulla base dei quali il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2 comma 1, lettera b), procede entro i successivi tre mesi alla trasformazione dell'ente in società per azioni».
1.18
Albertini
Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «una o più».
1.19
Albertini
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «in una o più società per azioni» con le seguenti: «in una società per azioni».
1.20
Rossi
Al comma 6, primo periodo sopprimere le parole: «una o».
1.21
D'Alì, Ventucci, Azzollini, Pastore
Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
1.23
Rossi
Al comma 6, ultimo periodo sostituire le parole da: «una» fino a: «Ente» con le seguenti: «le relazioni relative alle proposte di trasformazione, anche parziale, dell'Ente».
1.22
D'Alì, Ventucci, Azzollini, Pastore
Al comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Al momento della costituzione o della o delle società per azioni restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; restano in vigore le norme previste dalla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e successive integrazioni e modificazioni; legge 18 febbraio 1963, n. 303 e decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74. All'atto del collocamento sul mercato delle azioni della società dovranno prevedersi disposizioni che consentano la sottoscrizione prioritaria delle azioni stesse, fino ad un massimo del 10 per cento del valore del capitale sociale, da parte dei lavoratori dell'ente tabacchi italiani, dei gestori di magazzino e rivenditori di generi di monopolio e per essi da parte di loro cooperative e consorzi».
1.42
Costa, Biasco
Al comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Al momento della costituzione o della o delle società per azioni restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; restano in vigore le norme previste dalla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e successive integrazioni e modificazioni; legge 18 febbraio 1963, n. 303 e decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74. All'atto del collocamento sul mercato delle azioni della società dovranno prevedersi disposizioni che consentano la sottoscrizione prioritaria delle azioni stesse, fino ad un massimo del 10 per cento del valore del capitale sociale, da parte dei lavoratori dell'ente tabacchi italiani, dei gestori di magazzino e rivenditori di generi di monopolio e per essi da parte di loro cooperative e consorzi».
1.25
Thaler Ausserhofer
Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al momento della costituzione o della o delle società per azioni restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; restano in vigore le norme previste dalla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e successive integrazioni e modificazioni; legge 18 febbraio 1963, n. 303 e decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74. All'atto del collocamento sul mercato delle azioni della società dovranno prevedersi disposizioni che consentano la sottoscrizione prioritaria delle azioni stesse, fino ad un massimo del 10 per cento del valore del capitale sociale, da parte dei lavoratori dell'ente tabacchi italiani, dei gestori di magazzino e rivenditori di generi di monopolio e per essi da parte di loro cooperative e consorzi».
1.24
Polidoro
Al comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Al momento della costituzione o della o delle società per azioni restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; restano in vigore le norme previste dalla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e successive integrazioni e modificazioni; legge 18 febbraio 1963, n. 303 e decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74; vengono emanate con decreto del Ministro delle finanze disposizioni che consentono la sottoscrizione prioritaria di azioni della società fino ad un massimo del 10 per cento delle azioni stesse da parte di lavoratori dell'AAMS, gestori di magazzino e rivenditori di generi di monopolio e per essi da parte di loro cooperative e consorzi».
1.44
Costa
Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al momento della costituzione della o delle società per azioni restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; restano in vigore le norme previste dalla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e successive integrazioni e modificazioni; legge 18 febbraio 1963, n. 303 e decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74; vengono emanate con decreto del Ministro delle finanze disposizioni che consentono la sottoscrizione prioritaria di azioni della società fino ad un massimo del 10 per cento delle azioni stesse da parte di lavoratori dell'AAMS, gestori di magazzino e rivenditori di generi di monopolio e per essi da parte di loro cooperative e consorzi».
1.26
Biasco
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al momento della costituzione della o delle società per azioni restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; restano in vigore le norme previste dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive integrazioni e modificazioni; legge 18 febbraio 1963, n. 303 e decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74».
1.27
Collino, Pedrizzi
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al momento della costituzione della o delle società per azioni vengono emanate con decreto del Ministro delle finanze disposizioni che consentono la sottoscrizione prioritaria di azioni delle società fino ad un massimo del 10 per cento delle azioni stesse da parte di lavoratori dell'AAMS, gestori di magazzino e rivenditori di generi di monopolio e per essi da parte di loro cooperative e consorzi».
1.28
Bonavita, Sartori
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'atto del collocamento sul mercato delle azioni della Società dovrà prevedersi la riserva di una parte delle stesse per un azionariato diffuso e popolare».
1.29
Biasco
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'atto del collocamento sul mercato delle azioni della Società dovrà prevedersi la riserva di una parte delle stesse per un azionariato diffuso e popolare».
1.30
Bonavita, Sartori
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'atto del collocamento sul mercato delle azioni della Società dovrà prevedersi la riserva di una parte delle stesse per un azionariato diffuso».
1.31
Ventucci, Pastore, Azzollini
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro tre mesi dalla trasformazione in società per azioni, le azioni devono essere immesse sul mercato mobiliare per la vendita, affinchè entro i successivi dodici mesi il Ministero del tesoro abbia dismesso la sua quota di capitale sociale, che non potrà superare la misura del 49 per cento. È riconosciuto un diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni, alle seguenti categorie:

a) titolari o gestori di tabaccherie;
b) dipendenti dell'Ente;
c) distributori».
1.33
Rossi
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro sessanta giorni dalla trasformazione dell'ente in società per azioni, il Consiglio d'amministrazione deve deliberare il collocamento sul mercato azionario del 51 per cento del capitale sociale. È riconosciuto un diritto di prelazione per l'acquisto delle quote ai seguenti soggetti:

a) titolari o gestori di tabaccherie;
b) dipendenti dell'ente;
c) distributori».
1.36
Rossi
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro sessanta giorni dalla trasformazione dell'ente in società per azioni, il Consiglio d'amministrazione deve deliberare il collocamento sul mercato mobiliare del 51 per cento del capitale sociale. È riconosciuto un diritto di prelazione per l'acquisto delle quote ai seguenti soggetti:

a) titolari o gestori di tabaccherie;
b) dipendenti dell'ente;
c) distributori.

6-ter. Nei cinque anni successivi al collocamento sul mercato mobiliare del 51 per cetno delle azioni dell'Ente, l'aliquota dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati non può subire variazioni».
1.34
Rossi
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro sessanta giorni dalla trasformazione dell'ente in società per azioni, il Consiglio d'amministrazione deve deliberare il collocamento sul mercato mobiliare del 51 per cento del capitale sociale. È riconosciuto un diritto di prelazione per l'acquisto delle quote ai seguenti soggetti:

a) titolari o gestori di tabaccherie;
b) dipendenti dell'ente;
c) distributori.

6-ter. Dal momento del collocamento sul mercato mobiliare delle azioni dell'Ente, l'aliquota dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati non può subire variazioni per un periodo di cinque anni».
1.35
Rossi
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Eti previo confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presenta il piano di risanamento e rilancio industriale. Il Ministro dell'industria, sentito il Ministro delle finanze e le organizzazioni sindacali, predisporrà programmi di riconversione e reindustrializzazione nei territori ove si ritiene vadano dismesse le attività aziendali nonchè programmi di riconversione delle zone agricole adibite alla coltivazione del tabacco. A livello regionale, con il concorso dei soggetti economici ed istituzionali interessati, saranno definiti, in sede di trattativa decentrata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, piani territoriali di riconversione e reindustrializzazione delle attività da dismettere. A tal fine è stabilito un fondo nazionale per le riconversioni e reindustrializzazioni pari a lire 500 miliardi. All'onere derivante dallo stanziamento del fondo nazionale per le riconversioni e le reindustrializzazioni si provvede attraverso l'utilizzo degli utili dell'amministrazione dei Monopoli di Stato, nonchè mediante apposita riduzione dei capitoli di spesa per investimenti ed acquisti, e attraverso quota parte dei proventi da alienazioni patrimoniali realizzate nell'ambito del piano industriale. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati, gli immobili non direttamente strumentali alle attività dell'ente o della società derivata, da attribuire al patrimonio disponibile dello Stato. Il Ministro delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, predispone un programma per la gestione ed alienazione di detto patrimonio, i cui proventi andranno in parte ad alimentare il piano di riconversione e reindustrializzazione, ed in parte ad alimentare in capitolo 1126, Fondo per l'occupazione per la parte destinata ai lavori socialmente utili, dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Resta ferma la salvaguardia del patrimonio ecologico ed ambientale rappresentato dalle saline».
1.32
Albertini
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A tal fine prima della trasformazione, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delibera in ordine alla proprietà e di collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori prevedendo la riserva di una parte delle stesse per un azionariato diffuso comprendente i dipendenti, i tabaccai e i gestori ai quali è consentita una sottoscrizione primaria fino ad un massimo del 10 per cento delle azioni stesse. Si applicano le disposizioni dell'articolo 15, comma 2 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 250. Lo schema di delibera del CIPE è preventivamente inviato alle Commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere nel termine di trenta giorni».
1.40
Collino, Pedrizzi
Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'ente e la società di cui ai commi precedenti possono svolgere attività strumentali connesse o complementari con quelle indicate al precedente comma 2, e a tal fine possono costituire o partecipare ad una o più società nonchè procedere a scorpori o ad incorporazioni anche della società ATI di cui alla legge 22 luglio 1982, n. 467».
1.37
Collino, Pedrizzi
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'Ente e la Società di cui ai commi precedenti possono svolgere attività strumentali, connesse o complementari con quelle indicate al precente comma 2, e a tal fine possono costituire o partecipare ad una o più Società nonchè procedere a scorpori o ad incorporazioni anche della società ATI di cui alla legge 22 luglio 1982, n. 467».
1.38
Ventucci, D'Alì, Pastore, Azzollini
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'Ente e la Società di cui ai commi precedenti possono svolgere attività strumentali, connesse o complementari con quelle indicate al precente comma 2, e a tal fine possono costituire o partecipare ad una o più Società nonchè procedere a scorpori o ad incorporazioni anche della società ATI di cui alla legge 22 luglio 1982, n. 467».
1.39
Biasco