AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDI' 21 FEBBRAIO 2001

643ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

VILLONE


Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Danieli.

La seduta inizia alle ore 8,45.


IN SEDE REFERENTE

(838) MINARDO. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero.
(1170) LAURICELLA ed altri. - Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero.
(1200) MELUZZI e DE ANNA. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
(1962) COSTA. - Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine.
(2222) MARCHETTI ed altri. - Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica.
(4010) LA LOGGIA ed altri. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero.
(4157) DE ZULUETA ed altri. - Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta precedente con l'esame degli emendamenti riferiti al testo unificato proposto dalla relatrice (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 15 febbraio.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO presenta ed illustra l'emendamento 20.0.100 che, venendo incontro ai rilievi avanzati nel corso della precedente seduta dal senatore D'Onofrio, introduce puntuali modifiche alla legge n. 352 del 1970 per garantire ai cittadini italiani residenti all'estero un compiuto esercizio dei diritti connessi allo svolgimento delle consultazioni referendarie.
Conseguentemente ritira l'emendamento 1.6, ritenendo che le modifiche alla legislazione vigente da ultimo illustrate permettano una piena partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero ai procedimenti referendari.

Il sottosegretario DANIELI esprime un parere favorevole sull'emendamento che supera le perplessità avanzate sulla formulazione dell'articolo 1 del testo della relatrice.

Il senatore ROTELLI si compiace per la tempestività con cui la relatrice ha elaborato la proposta emendativa che ritiene soddisfacente e condivisibile. Si associa a queste considerazioni la senatrice PASQUALI, la quale rileva che l'emendamento proposto dalla relatrice garantisce la più ampia partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero ai procedimenti referendari.

Dichiarati decaduti, per assenza del proponente, gli emendamenti 1.11 e 1.9, prende la parola il senatore MIGONE il quale ricorda che l'emendamento 1.4 mira ad evitare l'uso dello strumento del voto per corrispondenza che, a suo avviso, potrebbe rendere incerto l'esito delle stesse consultazioni elettorali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori l'emendamento 1.4, posto ai voti, è respinto dalla Commissione. Gli emendamenti 1.7 e 1.3 vengono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti. Quanto all'emendamento 1.10 viene invece fatto proprio dal senatore Migone.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO osserva che tale proposta emendativa pone una questione di sicuro rilievo, ritiene tuttavia che la sua approvazione potrebbe precludere l'esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani in consultazioni che interessino Stati esteri.

Anche il presidente VILLONE avanza perplessità sulla formulazione dell'emendamento.

Il senatore PASTORE ritiene che gli italiani che godano di una doppia cittadinanza non possano essere privati del diritto di voto in Italia. Ritiene tuttavia opportuno provvedere ad una organica e complessiva revisione della legislazione sulla cittadinanza.

La senatrice PASQUALI nel condividere le osservazioni del senatore Pastore dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento che restringe l'esercizio di voto di alcuni cittadini italiani.

Il senatore MIGONE osserva che l'emendamento è motivato dalla necessità di evitare che uno stesso soggetto possa partecipare alle consultazioni politiche di più paesi.

A questo proposito la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO osserva che la legislazione vigente già consente tale possibilità.

Il senatore MIGONE, riprendendo la sua esposizione, rileva che l'approvazione del provvedimento in esame renderebbe, nei fatti, più rilevante questo fenomeno, consentendo un vero e proprio svolgimento di campagne elettorali in paesi stranieri per l'elezione di rappresentanti del Parlamento italiano. Il rilievo di questo fenomeno rende a suo avviso necessarie preventive intese tra l'Italia e gli stati interessati. Si mostra comunque disponibile a una diversa formulazione dell'emendamento.

Il senatore ANDREOLLI osserva che l'emendamento in esame pone una questione di sicuro rilievo che potrà essere risolta solo da un'organica revisione della normativa sulla cittadinanza.

Condivide questo rilievo il sottosegretario DANIELI il quale ricorda che, per effetto della normativa vigente tra i 50 e 60 milioni di oriundi potrebbero richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Occorre dunque intervenire sulla disciplina che regola il riconoscimento della cittadinanza, una disciplina che è al contempo permissiva e ingiusta poiché pone una serie di ostacoli al riconoscimento della cittadinanza per via materna.

Il senatore ROTELLI osserva che l'emendamento 1.10 introduce un'evidente disparità tra i cittadini italiani residenti all'estero e i cittadini residenti in Italia che pure abbiano una doppia cittadinanza. Nel ritenere che una condizione di doppia cittadinanza leda chiaramente il principio di eguaglianza, auspica un'organica revisione della normativa in materia, mentre reputa inopportuno una modifica estemporanea della disciplina vigente.

Anche il senatore LUBRANO DI RICCO condivide le argomentazioni svolte dalla relatrice, auspicando una organica revisione della normativa sulla cittadinanza. L'approvazione dell'emendamento in esame priverebbe tuttavia di concreto significato il provvedimento in titolo; gran parte dei cittadini italiani residenti all'estero, infatti, si trovano in una condizione di doppia cittadinanza.

Il senatore MIGONE, ribadendo l'intento dell'emendamento, ritiene che invece del divieto si possa prevedere una disciplina che renda trasparente l'opzione da parte dell'interessato a favore dell'esercizio del diritto di voto in uno dei paesi di cui ha la cittadinanza. Richiama quindi l'attenzione della Commissione sulla delicatezza del tema che investe i rapporti dell'Italia con i paesi ove risiedono i cittadini interessati dal provvedimento in esame. Al riguardo ricorda che l'interesse prevalente dei cittadini italiani residenti all'estero è quello di una completa e serena integrazione nei paesi di residenza; occorre dunque evitare di introdurre elementi di possibile contenzioso.

Il senatore ELIA, pur rendendosi conto delle rilevanti ragioni che motivano l'emendamento in esame, avverte che non si devono creare ulteriori discriminazioni tra i cittadini nell'esercizio del diritto di voto. Il problema della doppia cittadinanza va risolto in modo organico con una disciplina che riguardi anche coloro che risiedono in Italia. Ritiene comunque opportuno acquisire informazioni sulla normativa che regola la materia in Portogallo. In quel paese infatti si prevede l'elezione di alcuni membri dell'Assemblea della Repubblica in una circoscrizione estero, analogamente a quanto previsto dall'articolo 48 della Costituzione italiana.

Il presidente VILLONE conviene con le argomentazioni svolte dal senatore Elia, mentre il senatore ROTELLI ritiene che occorrerebbe accertare la sussistenza di una condizione di doppia cittadinanza nel momento in cui si vota.

Posto in votazione, l'emendamento 1.10 è respinto dalla Commissione, che approva invece, con distinta votazione, l'emendamento 1.1.

L'articolo 1 come modificato dall'approvazione di questo emendamento, è quindi approvato dalla Commissione.

I restanti emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 1 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Sono dichiarati altresì decaduti, per assenza dei proponenti, tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 nonché l'emendamento 3.1.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.
EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 838, 1170, 1200, 1962, 2222, 4010 e 4157
Art. 20.
20.0.100

La Relatrice

        Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:


«Art. 20-bis.

        1. I cittadini italiani residenti all’estero di cui all’articolo 1, comma 1, partecipano alla richiesta di indizione per il referendum popolare previsto dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

        2. A tal fine nell’articolo 7, primo comma , della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo le parole: «di un comune della Repubblica», sono aggiunte le seguenti: «e nelle liste elettorali dell’anagrafe unica dei cittadini italiani residente all’estero» prevista dall’articolo 5 della presente legge; nell’articolo 8, secondo comma, della citata legge n. 352 del 1970, dopo le parole «nelle cui liste elettorali questi è iscritto», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, per i cittadini italiani residenti all’estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell’anagrafe unica dei cittadini italiani residente all’estero» prevista dall’articolo 5 della presente legge; nell’articolo 8, terzo comma, della citata legge n. 352 del 1970, nel primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per i cittadini elettori residenti all’estero l’autenticazione viene fatta dal Console d’Italia competente»; nell’articolo 8, ultimo comma, al secondo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: «ovvero, per i cittadini italiani residenti all’estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell’anagrafe unica dei cittadini italiani residente all’estero» prevista dall’articolo 5 della presente legge; all’articolo 17 della citata legge n. 352 del 1970 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per i cittadini italiani residenti all’estero, dalle disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero».