AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDI' 19 OTTOBRE 2000

584ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

VILLONE


Interviene il ministro per le riforme istituzionali Maccanico.

La seduta inizia alle ore 14,45.


SEDE REFERENTE

(4264) PEDRIZZI ed altri - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili
(4393) GIARETTA ed altri - Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità.
(4657) BONATESTA - Norme per favorire l'esercizio del diritto di voto degli elettori privi della vista

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana, con il seguito della discussione generale.

Il senatore ANDREOLLI, pur apprezzando il rilievo delle iniziative in titolo, ritiene che la materia debba essere più organicamente trattata tenendo conto della prossima introduzione dei sistemi di voto elettronico. In proposito reputa preferibile non incidere in modo significativo sulla normativa vigente, ma piuttosto limitarsi ad introdurre semplici modifiche in vista dell'attuazione della normativa che prevede l'introduzione del voto elettronico.

Il senatore LUBRANO DI RICCO mostra perplessità sulla formulazione del secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4393, concordando con i rilievi mossi in proposito dalla relatrice.

Il presidente VILLONE propone quindi che venga assunto come testo base, secondo le indicazioni della relatrice, il disegno di legge n. 4393.

La Commissione conviene.

Il presidente VILLONE propone infine che venga fissato per le ore 14 di martedì 24 ottobre il termine per la presentazione di emendamenti da riferire al disegno di legge n. 4393, assunto come testo base.

La Commissione concorda.

(4408) Istituzione del servizio civile nazionale.
(329) COVIELLO - Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo,
in sostituzione del servizio militare di leva.
(1015) BEDIN - Istituzione del servizio civile nazionale.
(1165) NAVA e TAROLLI - Norme per l’istituzione del servizio civile nazionale.
(1382) AGOSTINI ed altri - Istituzione del Servizio civile nazionale
(2118) - Istituzione del servizio civile nazionale
(4244) RESCAGLIO e VERALDI - Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini.
(4286) SEMENZATO - Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.
(4388) SEMENZATO ed altri - Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi, fatto proprio dal Gruppo Verdi - l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 ottobre, con l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4408, pubblicati in allegato al resoconto del 18 ottobre.

Il senatore MANFREDI ricorda preliminarmente di aver presentato un disegno di legge mirante a evitare che nella disciplina del servizio militare e del servizio civile si creino inopportune sperequazioni (A.S. 4616), disegno di legge i cui aspetti più salienti sono riproposti negli emendamenti a sua firma.

Il presidente VILLONE ricorda che il disegno di legge n. 4616 è stato assegnato alle Commissioni riunite 1ª e 4ª.

Il senatore MANFREDI, riprendendo la sua esposizione, illustra l'emendamento 2.5, volto a garantire analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare. Illustra quindi l'emendamento 7.1, che tocca un aspetto particolare della disciplina, prevedendo che appositi regolamenti individuino gli organismi istituzionali che, su richiesta, hanno il compito di coadiuvare le amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti di impiego dei cittadini che espletano il servizio civile, ciò al fine di consentire che la ripartizione dei finanziamenti venga effettuata in funzione di un ordine di priorità preventivamente definito e non solo sulla base dell'ordine in cui sono presentati i progetti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


(483) DE CAROLIS e DUVA. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno
(1068) AGOSTINI ed altri. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio 1997.

Il presidente VILLONE ricorda brevemente il contenuto dei disegni di legge in esame volti a ripristinare la festività nazionale del 2 giugno. Si sofferma quindi sul precedente iter dei provvedimenti, di identico contenuto, segnalando la opportunità di modificare la data di decorrenza degli effetti della disciplina che, evidentemente, deve essere aggiornata al primo anno utile, e quindi al 2001; questa è la finalità dell'unico emendamento presentato che conseguentemente fa proprio e riformula.

Il senatore ELIA propone che la Commissione chieda il trasferimento alla sede deliberante per la discussione dei provvedimenti in titolo.

Il senatore PASTORE e la senatrice PASQUALI, condividendo l'intento del provvedimento, si riservano tuttavia di valutare la opportunità del suo trasferimento alla sede deliberante.

Il presidente VILLONE propone che si proceda comunque all'esame in sede referente dei provvedimenti.

Non essendovi obiezioni né richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, l'emendamento 1.1 (nuovo testo), posto ai voti, è approvato dalla Commissione, che, all'unanimità, conferisce il mandato al relatore a richiedere all'Assemblea l'unificazione e l'approvazione dei disegni di legge in titolo di identico contenuto, autorizzandolo altresì a richiedere di poter svolgere la relazione orale.


(4809) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa.
(3632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - PIERONI ed altri - Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il senatore PELLEGRINO rileva che in un ordinamento caratterizzato da un sistema maggioritario la definizione delle regole istituzionali è materia che dovrebbe essere affrontata con uno spirito non partigiano. Con rammarico constata invece che il testo in esame, la cui approvazione è sostenuta dalla maggioranza, è fermamente osteggiato dalla opposizione, come dimostrato dalla grande mole di emendamenti. Nel prendere atto di questo atteggiamento ostile dell'opposizione, di cui la maggioranza non può non tenere conto, osserva che il provvedimento in esame sembra andare nel senso generalmente auspicato dai cittadini italiani. Auspica quindi un ripensamento di questo atteggiamento pregiudiziale.
Venendo a considerare il contenuto, osserva che il disegno di legge come pervenuto dalla Camera non realizza una riforma in senso federale dell'ordinamento, come correttamente segnalato dal senatore Rotelli. Occorre in proposito tenere presente che il complessivo atteggiamento delle formazioni politiche, economiche e sociali italiane è, come rilevato dal senatore D'Onofrio, ostile a un'evoluzione in senso radicalmente federale delle istituzioni repubblicane. Questo atteggiamento deve essere, a suo avviso, valutato con attenzione; non può essere infatti ritenuto solo un prodotto della storia delle istituzioni nazionali, ma frutto di preoccupazioni che si stanno diffondendo a fronte dei problemi posti dalla globalizzazione e dalla evoluzione delle istituzioni comunitarie. In proposito, ritiene che debba essere attentamente valutata la progressiva evoluzione delle istituzioni europee che vanno nel senso di una struttura sovranazionale di stampo federale. Nell'ambito di questo processo non appare coerente la richiesta di un'evoluzione in senso federale delle istituzioni dei singoli Stati membri. Non a caso la forza politica - la Lega - che con più insistenza richiede un'evoluzione in senso federale conduce al contempo una battaglia contro la globalizzazione e la evoluzione delle istituzioni europee.
La richiesta che proviene dalla società non è perciò, a suo avviso, quella di un'evoluzione in senso federale, quindi di una redistribuzione dei poteri sovrani, ma piuttosto quella di un ampio decentramento delle funzioni pubbliche. Quest'ultimo è a suo avviso l'obiettivo che il testo in esame si propone di perseguire e rappresenta un compromesso alto tra le varie esigenze emerse nel corso del dibattito, sul quale, a suo avviso, si può trovare un ampio accordo. Solo l'evoluzione futura delle istituzioni comunitarie potrà riaprire la questione di una revisione in senso federale dell'ordinamento nazionale, revisione, del resto, che solo in modo contraddittorio e incompleto è perseguita negli emendamenti presentati dal Gruppo della Lega. Auspica dunque un ripensamento del proprio atteggiamento da parte dei senatori dell'opposizione e, seppure con amarezza, dichiara di concordare con la esigenza evidenziata dal relatore e dagli altri rappresentanti della maggioranza, di continuare nell'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore STIFFONI osserva che, al di là della mole degli emendamenti presentati, le modifiche cui la sua parte politica attribuisce un valore dirimente sono poche e puntuali. Sulle medesime la maggioranza deve decidere se proseguire con un confronto duro ovvero aperto al dialogo. Nel ribadire la richiesta di un'evoluzione in senso federale delle istituzioni statali, osserva che la nuova formulazione proposta dell'articolo 117 della Costituzione non è tale da superare l'accentramento delle funzioni in capo al legislatore statale. Similmente insufficiente è la riformulazione dell'articolo 119 della Costituzione che non propone un vero federalismo fiscale.

Il senatore PARDINI denuncia la radicalizzazione del confronto cui mirano le opposizioni a fronte di un testo che, venendo incontro ad istanze generali, propone un ampio decentramento delle funzioni pubbliche. Non crede peraltro che in alcuni settori - come ad esempio la ricerca scientifica e tecnologica - si possa andare oltre quanto previsto, mentre, a suo avviso, si potrebbe andare nel senso di un maggiore decentramento con riferimento ad altre funzioni, come ad esempio quelle relative alla gestione dell'immigrazione. Auspica quindi che su questi temi si possa aprire un positivo confronto.

Il senatore ANDREOLLI respinge con nettezza la interpretazione fornita dalle opposizioni, secondo la quale l'esame del provvedimento in titolo è strumentale ad un differimento nel tempo del termine della legislatura. Ricordato criticamente l'atteggiamento tenuto dalle opposizioni nel corso dell'esame della riforma elettorale, dichiara di concordare con le valutazioni del senatore Pellegrino, secondo le quali la esigenza di un confronto non partigiano sulla definizione delle regole istituzionali non può impedire alla maggioranza di sottrarsi al compito di portare avanti una riforma che, personalmente, giudica essenziale. Il provvedimento in esame è infatti un significativo passo avanti nella direzione di un più ampio decentramento delle funzioni statali, ed è un errore pensare che la coalizione che vincerà le future elezioni potrà, da sola, procedere a riforme che vengono, invece, ostacolate nel corso di questa legislatura. Quanto al provvedimento in esame, nel ribadire la necessità di un confronto aperto, ritiene che si debba tenere conto dei tempi e, quindi, dell'approssimarsi della fine naturale della legislatura. L'approvazione di questo provvedimento, peraltro, è auspicata dai Presidenti di tutte le regioni; crede dunque che la maggioranza debba proseguire nell'esame.

Il senatore ELIA ribadisce che vi sono intenti tutt'altro che dilatori nella posizione della maggioranza. L'approvazione del provvedimento in titolo serve infatti, tra l'altro, a fare chiarezza ed a fornire un'adeguata risposta a iniziative referendarie delle regioni che giudica illegittime e confuse, avendo ad oggetto materie, quali la sanità e l'istruzione, per le quali il provvedimento in esame propone invece soluzioni chiare, deferendole alla competenza concorrente del legislatore nazionale e di quello regionale. Il testo in esame, sin dalla sua origine - l'atto Camera 4462 - costituisce una tappa decisiva nella evoluzione dell'ordinamento che ha posto in questione principi, precedentemente considerati insuperabili, contenuti nella prima parte della Costituzione, come la disciplina recata dall'articolo 33 in materia di istruzione. Si tratta dunque di un provvedimento che ha una sicura importanza, senza precludere ulteriori sviluppi come ad esempio la revisione della composizione e delle attribuzioni delle due Camere. In proposito, ricordata la soluzione contenuta nella Costituzione austriaca, segnala che all'esigenza di garantire la presenza dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali in Parlamento potrà essere data un'adeguata risposta anche attraverso una revisione della normativa in materia di ineleggibilità, che permetta il cumulo del mandato parlamentare con quello di presidente di regione, di provincia ovvero di sindaco. Ricorda quindi la soluzione contenuta nell'articolo 11 che attribuisce un significativo peso nel procedimento legislativo al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali in una composizione integrata dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali.
Non si può dunque manifestare un atteggiamento pregiudizialmente contrario al disegno di legge in esame in nome di un "di più" di cui la stessa opposizione non è convinta. Il testo in esame rappresenta infatti un passo significativo che va ben oltre, per molti aspetti, le previsioni contenute nelle carte costituzionali di paesi federali. Ad esempio non viene riprodotto in questo testo l'istituto disciplinato dall'articolo 72 della legge fondamentale tedesca.
D'altro canto la richiesta di attribuire ulteriori competenze alle regioni conformemente all'esperienza di alcuni sistemi federali si scontra in Italia con la constatazione di una imperfetta unificazione culturale e ideologica del paese e della inesistenza di una solida e condivisa cultura civica.

Il senatore MAGNALBO' rileva che gli emendamenti proposti dalla sua parte politica ripropongono un modello neocentralista. L'esperienza infatti del decentramento realizzato attraverso le cosiddette leggi Bassanini appare a suo avviso criticabile, non essendo seguita alla devoluzione delle competenze alle regioni e agli enti locali una conseguente riassegnazione delle risorse finanziarie. La elezione diretta dei vertici degli esecutivi regionali, provinciali e comunali hanno poi accelerato spinte disgregatrici a fronte delle quali si segnala la necessità di recuperare un quadro unitario e di regolare in modo organico le competenze dei vari livelli di governo. Questi obiettivi non sono perseguiti dal provvedimento in esame che, di contro, non può essere nemmeno considerato soddisfacente in un'ottica federalista.

Il senatore D'ONOFRIO prende atto che, secondo il senatore Pellegrino, l'evoluzione della società e delle istituzioni europee non permette oggi una trasformazione in senso federale dell'ordinamento nazionale. Se questa è la posizione della maggioranza, è evidente che del tutto strumentale appare l'uso della espressione "federalismo" che viene utilizzata da autorevoli esponenti della stessa maggioranza con riferimento al provvedimento in esame. Ribadisce invece che ampi settori della opposizione, che risultano però nel complesso minoritari nel Parlamento italiano (la Lega, una parte prevalente di Forza Italia e dei gruppi del Ccd e del Cdu nonché una parte minoritaria di Alleanza nazionale), ritengono possibile una evoluzione in senso federale dell'ordinamento della Repubblica. Ricorda in proposito la sua posizione espressa nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali e ribadisce la richiesta di aprire un confronto su alcuni significativi temi che, se non impongono una scelta federale, non precludono uno sviluppo in tal senso delle istituzioni nazionali. In primo luogo segnala la necessità di definire una diversa nozione del principio di sussidiarietà orizzontale per evitare il sorgere di tentazioni neocentraliste. Occorre quindi confrontarsi sulla possibilità di garantire una partecipazione delle regioni al procedimento di revisione delle disposizioni costituzionali che ne fissano le competenze. Conseguentemente, occorre riflettere su una diversa composizione della Corte costituzionale, mentre va chiarito il ruolo delle città metropolitane che non devono rappresentare un ulteriore livello di governo che si sovrappone a quelli esistenti. Infine, ritiene necessario rivedere la disciplina sul riparto delle risorse finanziarie che deve avvenire secondo modalità che coinvolgano in modo paritario le regioni e gli enti locali senza la possibilità per lo Stato di intervenire, con azioni di riequilibrio, all'interno del territorio regionale.
Si tratta di poche modifiche significative, che possono essere apportate al testo senza porne in questione l'approvazione entro la scadenza della legislatura. Un eventuale atteggiamento negativo della maggioranza dovrebbe essere inteso come la volontà di chiudere la strada a un'evoluzione in senso federale delle istituzioni che resta uno dei punti qualificanti del programma della Casa delle libertà. Qualora il testo fosse invece interpretato, come sostenuto dal senatore Pellegrino, come una mera forma di decentramento, ritiene che esso non potrà essere contrabbandato come una riforma in senso federale, nel qual caso preannuncia la ferma posizione della sua parte politica. Se vi è invece la volontà di aprire un confronto, occorre discutere delle questioni che ha da ultimo segnalato.
Quanto alla posizione dei Presidenti delle regioni sul testo in esame, osserva che il giudizio in proposito è variegato. Questa materia non può essere oggetto di strumentalizzazioni elettoralistiche; se non vi sarà dunque una disponibilità al confronto, le opposizioni denunceranno in modo fermo l'atteggiamento di chiusura della maggioranza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


(4778) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Deputati MITOLO ed altri. - Modifica all’articolo 12 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 ottobre.

In assenza del proponente il presidente VILLONE dichiara decaduti gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice a riferire favorevolmente sul disegno di legge in esame autorizzandola a richiedere di svolgere una relazione orale in Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE
NN. 483 E 1068 DI IDENTICO CONTENUTO

Art. 1

Al comma 1, sostituire l'anno: "1997" con l'altro: "1998".

1.1 SPERONI, TIRELLI


Al comma 1, sostituire l'anno: "1997" con l'altro: "2001".

1.1 (nuovo testo) IL RELATORE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4778

Art. 1


1.1
BESOSTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 1

All'articolo 6 della Costituzione è premesso il seguente comma: “La lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica”.


1.2
BESOSTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 1

Nell'articolo 6 della Costituzione, dopo la parola: “Repubblica” sono inserite le parole: “, la cui lingua ufficiale è la lingua italiana”.
Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “La legge regola l'uso della lingua ufficiale e delle altre lingue tutelate nei rapporti con la pubblica amministrazione ed innanzi all'autorità giudiziaria in conformita alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia”.".