AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 13 DICEMBRE 2000

612ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE


Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Cananzi e Franceschini e per la pubblica istruzione Manzini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(4860) Deputato CERULLI IRELLI. - Norme generali sull'attività amministrativa, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di lunedì 11 dicembre con il seguito della discussione generale.

Il senatore ROTELLI sottolinea, preliminarmente, il rilievo della materia oggetto del disegno di legge in titolo, con riferimento alla quale ricorda una importante ricerca svolta dall'ISAP negli anni '60. Avanza tuttavia una serie di perplessità e obiezioni sulla formulazione delle disposizioni contenute nel provvedimento che, dopo le preannunciate audizioni, saranno oggetto da parte sua di puntuali proposte emendative.

Quanto al merito della proposta in esame, rileva l'improprietà del suo titolo. Le norme in essa contenute, infatti, non incidono sull'attività - che è il risultato dell'azione amministrativa - ma piuttosto sul procedimento amministrativo. Venendo quindi a considerare l'articolo 1, ritiene inutilmente involuta la formulazione del primo periodo; è infatti preferibile dettare principi generali piuttosto che "disposizioni che hanno valore di principi generali". Occorre inoltre chiarire che l'attività amministrativa, oggetto della disciplina in esame, è solo quella pubblica.
Quanto all'articolo 2, ritiene lesiva del principio di legalità la previsione secondo la quale i poteri amministrativi sono conferiti, indifferentemente, da leggi o da regolamenti; non si possono infatti, a suo avviso, equiparare i regolamenti alle fonti di rango primario che sole, nel sistema costituzionale vigente, possono conferire poteri amministrativi.
Per gli stessi motivi ritiene censurabile il riferimento ai regolamenti contenuto nel primo comma dell'articolo 3, sul quale osserva altresì che occorre precisare che le pubbliche amministrazioni devono utilizzare, quale forma del loro agire, il procedimento non solo per l'esercizio di poteri amministrativi, ma per ogni attività. Quanto al comma 3 del medesimo articolo 3, ne rileva l'imperfetta redazione; ritiene infatti superfluo, e comunque foriero di equivoci interpretativi, il richiamo alla legge n. 241 del 1990.
Sull'articolo 4, richiama l'attenzione del relatore sull'ultimo periodo del terzo comma, osservando che la ripartizione tra provvedimenti sanzionatori e non sanzionatori non è esaustiva, essendovi provvedimenti non inquadrabili in alcuna di queste due categorie.
Venendo a considerare l'articolo 5, manifesta perplessità sulla formulazione del secondo comma; ritiene infatti che il procedimento di esecuzione di ufficio di obblighi fungibili debba essere disciplinato dalla legge e non già, autonomamente, dalle singole amministrazioni.
Similmente, avanza perplessità sulla formulazione dell'articolo 7, mentre, con riferimento all'articolo 8, contesta la previsione, contenuta nella lettera a), nella parte in cui prevede che anche i regolamenti, e non solo le leggi, possano fissare requisiti di forma dei provvedimenti la cui esistenza è richiesta a pena di nullità. Quanto alla successiva lettera b), osserva, in primo luogo, che l'incompetenza va riferita ad organi piuttosto che ad enti; inoltre, ritiene che anche la fattispecie prevista nella prima parte del comma 2 dell'articolo 9 debba essere ricompresa fra quelle che determinano la nullità del provvedimento. Ritiene infatti - condividendo i rilievi del relatore - che debba essere considerato nullo per incompetenza - e non semplicemente annullabile - il provvedimento adottato da organi di amministrazioni pubbliche diverse da quelle alle quali il relativo potere è attribuito.
Venendo infine a considerare l'articolo 9, ritiene improprio il riferimento alle "norme imperative". Deve essere infatti considerato annullabile ogni provvedimento adottato in violazione di norme di legge. Quanto al terzo comma dell'articolo in esame, ritiene discutibile e farraginosa tale previsione, che finisce per attribuire, impropriamente, al giudice funzioni amministrative. Ritiene invece preferibile prevedere, come da tempo auspicato da un'autorevole dottrina, che il provvedimento deve essere annullato se risulta non raggiunto lo scopo cui le norme, sono preordinate.

Il presidente VILLONE propone quindi che la preannunciata audizione, da parte dell'Ufficio di Presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei Gruppi, del Presidente del Consiglio di Stato e di una rappresentanza dell'Associazione degli studiosi del diritto amministrativo si svolga nella giornata di giovedì 21.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Programma quinquennale di progressiva attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, concernente il riordino dei cicli di istruzione.
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore ROTELLI ricorda preliminarmente che il disegno di legge di revisione delle disposizioni contenute nel Titolo V della parte II della Costituzione, approvato in sede di prima deliberazione dal Parlamento, modifica in modo significativo il quadro costituzionale di riferimento della materia oggetto dello schema in titolo.

Richiama quindi l'attenzione sulle conseguenze che la riforma dei cicli scolastici potrà avere sulla edilizia scolastica; materia quest'ultima regolata - secondo la vigente legislazione - dalle regioni e dagli enti locali. A questo riguardo ritiene che il provvedimento trascuri queste attribuzioni, prevedendo prescrizioni che incidono direttamente sulle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.

La relatrice BUCCIARELLI, nel ribadire la propria proposta di parere favorevole sullo schema in esame, replica al senatore Rotelli osservando che lo schema in titolo prevede, con particolare riferimento all'edilizia scolastica, che il Governo debba raggiungere intese con le regioni e gli enti locali.

Il sottosegretario MANZINI, condividendo quest'ultima osservazione, rileva che il testo in esame non modifica la normativa in tema di edilizia scolastica e non prevede nuovi obblighi a carico dei comuni e degli enti locali. Ricorda inoltre che problemi in materia di edilizia scolastica potranno porsi solo nella fase di prima applicazione della riforma.

Il senatore ROTELLI, nel ribadire i propri rilievi, ricorda la difficile situazione in cui si trovano i comuni di minori dimensioni.

Il sottosegretario MANZINI, a quest'ultimo proposito, ricorda che lo schema in titolo prevede che, nel caso di insufficienza delle strutture esistenti nei comuni minori, si possano utilizzare le strutture dei comuni più vicini. Manifesta comunque la sua disponibilità ad accogliere, come osservazione, i rilievi relativi all'impatto della riforma dei cicli scolastici sulla edilizia scolastica.

A quest'ultimo proposito il senatore ANDREOLLI osserva che, per superare le difficoltà che si potranno produrre, sarà comunque necessario un contributo dello Stato a favore degli enti locali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.