AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDI' 12 DICEMBRE 2000

611ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE


Intervengono il ministro per la funzione pubblica Bassanini e i sottosegretari di Stato per l'interno Brutti e per la pubblica istruzione Manzini.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLE AUDIZIONI CONCERNENTI IL DISEGNO DI LEGGE N. 4860, IN MATERIA DI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Il senatore ROTELLI chiede chiarimenti sulle richieste di audizioni pervenute al Presidente della Commissione in merito al disegno di legge n. 4860 (Norme generali sull'attività amministrativa): in particolare, sarebbe opportuna una precisazione circa la provenienza della richiesta degli studiosi di diritto amministrativo, se si tratti cioè di una istanza formale degli organi direttivi, ovvero di sollecitazioni di altra natura.

Il presidente VILLONE precisa di non aver ricevuto, al momento, alcuna richiesta formale, ma solo sollecitazioni non ufficiali per richieste di audizioni. In ogni caso, gli studiosi di diritto amministrativo saranno convocati con un invito agli organi direttivi della loro associazione.

Il senatore ROTELLI, quindi, chiede di precisare il termine per gli emendamenti già fissato per il disegno di legge in questione, indicato al 19 dicembre.

Il presidente VILLONE assicura che il termine sarà riconsiderato in funzione dello svolgimento delle audizioni previste in materia.

IN SEDE REFERENTE

(4870) Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni.
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 dicembre, procedendosi alla trattazione degli emendamenti.

Il senatore PASTORE illustra i suoi emendamenti: con l'emendamento 1.7 si introduce un vincolo per le amministrazioni, imponendo di predeterminare un limite numerico annuale per i collocamenti in aspettativa; l'emendamento 1.6 ha lo scopo di non includere i magistrati delle diverse giurisdizioni, né gli avvocati dello Stato, in coerenza a indirizzi ormai consolidati secondo i quali tali peculiari figure professionali non dovrebbero mai essere adibiti a funzioni non proprie. Di conseguenza, gli emendamenti 1.8 e 1.9 modificano il testo in altre parti corrispondenti; l'emendamento 1.10 estende la vigilanza anche ai soggetti privati, mentre l'emendamento 1.12 intende richiamare l'attenzione sulla esclusione dei prefetti; l'emendamento 3.3, così come il 3.4, sollecita un approfondimento del problema, in quanto non risultano sufficientemente chiare le disposizioni concernenti l'accesso alla dirigenza pubblica; l'emendamento 4.1 comporta una semplice precisazione testuale, mentre gli emendamenti 5.2 e 5.3 sono diretti a riformulare l'articolo 5 in modo da precisare chi effettua la chiamata dei dirigenti interessati e anche per determinare alcune condizioni, come quella che prescriverebbe la nomina solo in caso di carenza di personale alle dipendenze della pubblica amministrazione di cui si tratta, nonché il carattere temporaneo dell'incarico.

La senatrice PASQUALI illustra l'emendamento 1.2, sostenendo che la lettera c) contenuta nel comma 5 dell'articolo 1 può determinare alcuni equivoci, nell'individuazione dei casi di nocumento all'amministrazione.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO si pronuncia sugli emendamenti: quanto all'emendamento 1.7, si rimette alla valutazione del Governo; sugli emendamenti 1.5, 1.3 e 1.6, si dichiara favorevole in riferimento ai magistrati, trattandosi di proposte conformi alle riserve da lei stessa espresse in merito all'inclusione dei magistrati. Tuttavia non considera giustificata l'esclusione degli avvocati dello Stato, la cui fisionomia funzionale non è assimilabile certamente a quella dei magistrati. In merito all'emendamento 1.8, si rimette alla valutazione della Commissione, trattandosi di una modifica di carattere eminentemente formale. Si dichiara contraria, invece, all'emendamento 1.10, così come agli emendamenti 1.2, 1.9 e 1.11, diretti a travolgere alcune disposizioni che garantiscono le pubbliche amministrazioni sia di provenienza sia di destinazione. Si dichiara favorevole, viceversa, agli emendamenti 1.4 e 1.12, di contenuto identico, salvo che non sia fornita una motivazione persuasiva circa l'esclusione dei prefetti. Si dichiara quindi contraria a tutti gli emendamenti relativi all'articolo 3, mentre sull'emendamento 4.1 esprime un parere favorevole. In merito all'emendamento 5.2 si rimette alla valutazione della Commissione, mentre si dichiara contraria all'emendamento 5.3 e favorevole al 5.1. Sull'emendamento 5.4, infine, si rimette alla valutazione della Commissione, trattandosi a suo avviso di una modifica meramente formale.

A nome del Governo si pronuncia il ministro BASSANINI: dichiarando un parere favorevole sull'emendamento 1.7, esprime parere positivo anche sull'emendamento 1.5, osservando che la seconda parte è superflua e facendo notare che l'Avvocatura dello Stato è in corso di riforma con apposita iniziativa legislativa all'esame della Camera dei deputati; in quella sede, sarebbe possibile esaminare e risolvere la questione sottesa al disegno di legge in esame in riferimento agli avvocati dello Stato: a prima vista, infatti, si tratta di una figura intermedia tra quelle considerate, non essendovi da un lato una pressante esigenza di circolazione con l'esterno che già è propria della stessa attività professionale, d'altro canto non essendo del tutto opportuno consentire tale circolazione con la flessibilità di forme concepita per i dirigenti pubblici. Si dichiara favorevole, quindi, anche agli emendamenti 1.3 e 1.6, che peraltro sarebbero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.5. Quanto all'emendamento 1.1, considerato che la questione degli avvocati dello Stato può essere già risolta in forza dell'emendamento 1.5, fa notare che nell'attuale ordinamento vi è ancora la qualifica di procuratore dello Stato, nondimeno in via di superamento. Si dichiara quindi favorevole agli emendamenti 1.8 e 1.10, considerando opportuna una vigilanza estesa anche ai soggetti privati, mentre è contrario all'emendamento 1.2, giacché la disposizione della lettera c) è a suo avviso assai opportuna per prevenire possibili conflitti di interessi. Si dichiara favorevole, quindi, sia all'emendamento 1.9 sia all'emendamento 1.11, nonché agli emendamenti 1.4 e 1.12, di contenuto identico, osservando in proposito che non risultano ragioni valide per l'esclusione dalla carriera prefettizia, se non in forza della peculiarità del relativo ordinamento, che tuttavia è caratteristica propria anche della carriera diplomatica; d'altra parte, la normativa in esame ha proprio lo scopo di avvicinare ulteriormente le esperienze professionali dei dirigenti con ordinamento pubblicistico e di quelli con ordinamento di natura contrattuale. Si dichiara contrario, invece, agli emendamenti relativi all'articolo 3, rammentando che a differenza di altri paesi come la Gran Bretagna, Francia e Germania, non vi sono norme italiane capaci di assicurare prospettive professionali nelle pubbliche amministrazioni a quei dirigenti che abbiano assunto incarichi in organismi internazionali in esito a concorsi o a selezioni competitive. Con le misure in esame, dunque, potranno essere utilizzate nelle pubbliche amministrazioni italiane quelle risorse professionali, da indirizzare alla dirigenza pubblica, secondo l'adattamento dei diversi meccanismi previsti dal regime generale di accesso. Si dichiara favorevole, quindi, agli emendamenti 4.1, 5.2, 5.3, 5.1 e 5.4.

Il senatore ROTELLI osserva che per quanto riguarda i prefetti una ragione di esclusione sarebbe piuttosto valida, giacché al prestigio di quella carica non potrà giovare, a suo avviso, il transito temporaneo in posizioni anche dirigenziali presso imprese o enti.

Secondo il senatore PASTORE la stessa obiezione potrebbe essere riferita agli ambasciatori.

Il presidente VILLONE ritiene che tali considerazioni abbiano un certo fondamento, ma invita a valutarle con maggiore attenzione in un momento successivo, prima della discussione in Assemblea.

Su richiesta del senatore GUBERT, il ministro BASSANINI precisa che il riferimento all'Unione europea, contenuto nell'emendamento 5.1, è conforme alla natura dei rapporti tra Stati membri e Unione.

Il presidente VILLONE, quindi, propone di considerare gli emendamenti 5.1 e 5.4 quali subemendamenti al 5.3.

La Commissione consente.

A una successiva richiesta di chiarimento del senatore GUBERT, il ministro BASSANINI precisa che gli organismi internazionali a carattere regionale corrispondono a una tipologia ben definita e riconoscibile, trattandosi di organizzazioni, come ad esempio l'OCSE e il Consiglio d'Europa, che raggruppano più Stati in un'area non globale ma territoriale.

Si procede quindi alle votazioni.

L'emendamento 1.7 è accolto dalla Commissione.

In assenza del proponente, l'emendamento 1.5 è fatto proprio dalla relatrice D'ALESSANDRO PRISCO, ma limitatamente alla prima parte.

In tale limite, l'emendamento è accolto dalla Commissione.

Sono di conseguenza assorbiti gli emendamenti 1.3, 1.6 e 1.1.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni approva gli emendamenti 1.8 e 1.10.

La senatrice PASQUALI ritira l'emendamento 1.2.

Con distinte votazioni sono successivamente approvati gli emendamenti 1.9, 1.11, nonché gli emendamenti 1.4 e 1.12, di contenuto identico.

La Commissione approva l'articolo 1 nel testo modificato.

Il presidente VILLONE ricorda che sull'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti.

Quanto agli emendamenti relativi all'articolo 3, il 3.1 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente, il 3.3 e il 3.4 sono ritirati dal senatore PASTORE.

La Commissione, quindi, accoglie l'emendamento 4.1 e successivamente l'articolo 4 nel testo modificato.

Approvato l'emendamento 5.2, la Commissione accoglie gli emendamenti 5.1 e 5.4 (fatto proprio dalla relatrice in assenza del proponente) quali subemendamenti al 5.3 e successivamente il 5.3 nel testo modificato.

La Commissione approva l'articolo 5 nel testo risultante dalle modifiche accolte.

E' infine conferito alla relatrice il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvate con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del regolamento di esecuzione regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché del procedimento per il riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 43 del Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 (n. 782)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore PARDINI illustra lo schema di regolamento, che introduce disposizioni dirette a semplificare il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per attività produttive e il rilascio della dichiarazione di agibilità per locali di pubblico spettacolo. Si prevede, inoltre, di semplificare il procedimento di attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ad agenti di custodia dipendenti da amministrazioni pubbliche. In proposito considera opportuno un riferimento espresso anche alle guardie notturne.
La ratio del regolamento è quella di accorpare in un unico intervento di semplificazione procedimenti diversi riguardanti la sicurezza pubblica; in sostanza, le nuove disposizioni vengono inserite nel corpo del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con R.D. il 6 maggio 1940). Si è così agito perché, trattandosi di una fonte secondaria il dispositivo può essere più facilmente modificato da provvedimento avente eguale natura regolamentare.
Occorre tener conto, inoltre, che il testo in esame è stato valutato dai comuni firmatari del protocollo d'intesa, dalle amministrazioni statali interessate, e dalla Conferenza Unificata, che ha espresso parere favorevole.
Nel merito, le autorizzazioni di polizia per spettacoli, esercizi pubblici, domestici, da annuali diventano permanenti con sollievo per il cittadino e deflazione di attività amministrativa; un'unica licenza assorbirà l'autorizzazione di polizia e quella ai fini dell'esercizio dell'attività; le richieste non dovranno più essere corredate di documenti originali ma di semplici autocertificazioni.
La vigilanza sui locali pubblici non si fonderà più solo sulla Commissione di vigilanza, ma anche sulla relazione tecnica di un professionista.
Significative appaiono le semplificazioni in materia di rilascio del porto d'armi, la cui disciplina è così equiparata alle norme degli altri paesi europei.
In conclusione, il relatore osserva che per il porto d'armi sarebbe sufficiente il requisito della residenza, non essendo spesso agevole individuare il domicilio. La Commissione provinciale di vigilanza, di cui all'articolo 4, presieduta dal Prefetto, potrebbe essere invece affidata ad altro organo periferico o locale, mentre occorre valutare con attenzione l'esclusione assoluta delle categorie interessate, che invece potrebbero continuare a partecipare mediante propri esperti, in conformità a una tradizione consolidata.
Complessivamente, lo schema di regolamento introduce importanti elementi di semplificazione, rendendo più agile il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole con le osservazioni appena indicate.

Il senatore PINGGERA si dichiara favorevole alle disposizioni contenute nell'articolo 3 in materia di porto d'armi, dirette ad ampliare le possibilità di richiesta anche per i cittadini comunitari con residenza o domicilio in Italia. Sarebbe invece riduttiva, a suo avviso, la limitazione al solo requisito della residenza.

Il senatore PASTORE osserva che l'articolo 141 delle leggi di pubblica sicurezza viene riformulato semplificando le procedure e la composizione delle commissioni provinciali. Quanto alle collezioni di armi, solleva il dubbio che vi sia invece una complicazione estendendosi la relativa disciplina anche all'arma singola.

Il relatore PARDINI, in merito alla composizione delle commissioni provinciali di vigilanza di cui all'articolo 4, ribadisce che l'esclusione delle categorie interessate che abitualmente partecipano con propri esperti, non appare del tutto giustificata. Quanto alle armi da collezione, ritiene che una semplificazione vi sia comunque, perché si prevede una sola autorizzazione anche per una pluralità di armi.

Il senatore MAGNALBO' ricorda una recente legislazione in materia di armi artistiche e antiche, che ne ha declassato la qualificazione ad oggetti non aventi natura di armi: paventa, dunque, che con la normativa in esame si torni a qualificare quegli oggetti come armi.

Il sottosegretario BRUTTI prende atto dei rilievi formulati nel corso della discussione, precisando che il requisito del domicilio per la richiesta del porto d'armi è connesso alla circostanza che ci si riferisce anche a cittadini non italiani. In merito alle altre questioni, il testo unico vigente prevede l'autorizzazione per detenere armi da collezione (una misura diversa sia dal porto d'armi, sia dalla detenzione di armi nel proprio domicilio), che non comprende l'autorizzazione a detenere munizioni. Con la normativa in esame, la nozione di collezione comprende anche le singole armi, sempre senza autorizzazione a detenere munizioni.
Si dichiara quindi disposto a rendere esplicito il riferimento anche alle guardie notturne mentre, quanto alla commissione provinciale di vigilanza, di cui all'articolo 4, manifesta disponibilità ad accogliere le indicazioni del relatore.

Il senatore D'ALI' osserva che l'articolo 3 dello schema in esame non richiama la legislazione del 1975 sul porto e la detenzione di armi: di conseguenza, l'intento di semplificazione ne potrebbe risultare parzialmente vanificato.

Su proposta del presidente VILLONE, si conviene quindi di affidare al relatore l'incarico di redigere un parere favorevole con le osservazioni formulate e condivise nel corso dell'esame.

SULL'ESAME DEL PROGETTO DI REGOLAMENTO COMUNITARIO CONCERNENTE "EURODAC"

Il senatore BESOSTRI, incaricato quale relatore sul progetto di atto comunitario in titolo, informa la Commissione che il Regolamento è stato già adottato dal competente Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Di conseguenza, non vi sono spazi residui per un indirizzo parlamentare nella fase ascendente di formazione dell'atto normativo comunitario. Tuttavia, richiama l'attenzione sulla circostanza che il regolamento comunitario contiene una disciplina assai rigorosa e severa della catalogazione e conservazione delle impronte digitali, con le garanzie necessarie per la tutela delle libertà individuali.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Programma quinquennale di progressiva attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, concernente il riordino dei cicli di istruzione.
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BUCCIARELLI osserva che il programma in esame costituisce un adempimento necessario in attuazione della riforma dei cicli scolastici, di cui alla legge n. 30 del 2000. Tale legge costituisce uno dei principali interventi di legislazione istituzionale in materia di istruzione e completa il quadro delle riforme realizzate nel corso della XIII legislatura.
Il programma in esame è previsto dall’articolo 6 della legge: secondo tale norma il Governo deve presentare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa, un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma, che deve contenere i criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, i criteri generali per la formazione degli organici di istituto, l’indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione della legge e il piano per l’adeguamento delle infrastrutture.
La deliberazione che le Camere adotteranno sul programma dovrà contenere, secondo la legge, indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma.
Osserva, quindi, che tali indirizzi sono di una certa importanza, poiché la concreta attuazione della riforma dei cicli avverrà attraverso l’emanazione di regolamenti di delegificazione: la legge, infine, prevede che i regolamenti stessi siano adottati “in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere” sul programma. Dunque gli indirizzi espressi dalle Camere integreranno - insieme alle norme generali della legge 30 - i criteri e principi cui si dovranno attenere i regolamenti di delegificazione.
Gli indirizzi adottati dalle Camere sono anche rilevanti ai fini della predisposizione del regolamento interministeriale con cui si provvederà ad individuare i titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento del personale della scuola di base; si tratta di un regolamento autorizzato dalla legge 30 a derogare a quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia.
Un punto particolarmente importante della riforma è quello che concerne il personale docente. Il programma presentato dal Governo si fa carico di prefigurare possibili percorsi formativi che consentano l’adeguamento del personale.
Per quanto riguarda le strutture edilizie, il programma ricorda, innanzi tutto, che l’edilizia scolastica è competenza degli enti locali: dei comuni, per la scuola dell’infanzia e la scuola di base, della provincia per il settore dell’istruzione secondaria. Alle regioni spetta invece la programmazione.
Per quanto riguarda il rapporto con le regioni e gli enti locali, non sembra che le misure di attuazione del riordino confliggano con le competenze degli enti territoriali, rilevanti in particolare per la programmazione della rete scolastica e l'edilizia scolastica. All'autonomia scolastica, d'altro canto, il programma in esame imprime senz'altro un rigoroso impulso. Dal punto di vista sostanziale sembra opportuno, in particolare, che negli indirizzi parlamentari sul programma vi siano criteri precisi e stringenti in materia di esami di Stato.
Quanto agli strumenti normativi da utilizzare, sembra necessario orientare il Governo, in sede parlamentare, nell'individuazione di scelte tra le varie opzioni indicate come alternative, nonché seguire in modo coerente l'articolazione delle fonti regolamentari, tenendo conto dell'impatto sulla legislazione che può derivare dal ricorso a regolamenti autorizzati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.
Complessivamente, dunque, per i profili di competenza della Commissione ritiene che non vi siano rilievi da formulare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4870

Art. 1

1.7
PASTORE
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Ogni anno le pubbliche amministrazioni devono indicare il limite massimo di collocamenti in aspettativa cui poter ricorrere a norma del comma 1;"
__________________________

1.5
LUBRANO DI RICCO

Sopprimere il comma 2 e l'ultimo periodo del comma 6.

Conseguentemente, al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato".
__________________________


1.3
MAGNALBO', PASQUALI
1.6
PASTORE

Sopprimere il comma 2.
__________________________

1.1
PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "ed i procuratori".
__________________________

1.8
PASTORE

Al comma 5, alinea, dopo la parola: "pubblici", inserire le seguenti: "da parte del personale di cui al comma 1";
conseguentemente nelle lettere a), b) e c) sopprimere le parole: "di cui al comma 1".
__________________________

1.10
Al comma 5, lettera a), sopprimere la parola: "pubblici".
__________________________

1.2
MAGNALBO', PASQUALI

Al comma 5, sopprimere la lettera c).
__________________________

1.9
PASTORE

Al comma 5, sopprimere la lettera d).
__________________________

1.11
PASTORE

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
__________________________

1.4
MAGNALBO', PASQUALI
1.12
PASTORE

Al comma 7, sopprimere le parole: "della carriera prefettizia".
__________________________
Art. 3

3.1
LUBRANO DI RICCO

Sopprimere l'articolo.
__________________________

3.3
PASTORE

Sopprimere il comma 2
__________________________

3.4
PASTORE

Sopprimere il comma 3
__________________________
Art. 4

4.1
PASTORE

Al comma 1, capoverso "Art. 1", dopo la parola: "internazionali" inserire le seguenti: "anche a carattere regionale,".
__________________________
Art. 5

5.2
PASTORE

Anteporre i commi 2 e 3 al comma 1.
__________________________

5.3
PASTORE

Sostituire il comma 1, con il seguente:
"1. Il dipendente di società iscritta nell'elenco di cui al comma 2 ha diritto al mantenimento del posto di lavoro, con collocamento in aspettativa senza assegni, qualora venga chiamato dallo Stato italiano, in virtù di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche posseduti, a ricoprire presso enti, organismi internazionali o Stati esteri, posti o speciali incarichi riconosciuti di interesse per l'Italia; la nomina deve essere motivata dalla carenza di personale alle dipendenze della pubblica amministrazione che disponga di analoghe caratteristiche e può essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile qualora il posto o l'incarico assuma il carattere della permanenza."

Sopprimere all'inizio del comma 2 le parole: "Ai fini del presente articolo".
__________________________

5.1
PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, dopo le parole: "di interesse per l'Italia" inserire le seguenti: "o per l'Unione europea".
__________________________

5.4
LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire le parole: "ha diritto al mantenimento del posto di lavoro" con le seguenti: "mantiene il posto di lavoro presso la società privata di provenienza".
__________________________