ISTRUZIONE (7a)

GIOVEDÌ 3 APRILE 1997


86a Seduta

Presidenza del Presidente
OSSICINI

indi del Vice Presidente
BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe.

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07a, 0034°)


Il presidente OSSICINI comunica innanzitutto che il Comitato ristretto incaricato dell'esame dei disegni di legge di riforma degli esami di maturità, coordinato dalla relatrice Pagano, ha testè concluso i propri lavori con l'elaborazione di un testo. Egli illustra quindi un programma dei lavori per la settimana prossima, secondo cui la Commissione dovrebbe essere convocata in due sedute, martedì 8 aprile e giovedì 10 aprile alle ore 15, per l'esame in sede consultiva della proposta di nomina del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), per il prosieguo della discussione in sede deliberante dei provvedimenti sul deposito legale e sulla Consulta nazionale delle celebrazioni, nonchè per il prosieguo dell'esame in sede referente dei già ricordati provvedimenti di riforma degli esami di maturità. Egli fa altresì presente peraltro che il coordinatore del Comitato ristretto incaricato dell'esame del disegno di legge n. 932 sul personale scolastico, il senatore Biscardi, propone di convocare il Comitato stesso mercoledì 9 aprile dalle ore 15 alle ore 17 per un esame approfondito e auspicabilmente conclusivo del testo da lui presentato nell'ultima riunione del Comitato.

Il senatore D'ONOFRIO sollecita la conclusione dei lavori del Comitato ristretto sul personale scolastico, ritenendo indifferibile riportare l'esame del provvedimento in sede plenaria.

Il senatore BISCARDI fa presente che il Comitato ristretto da lui coordinato non ha ancora potuto concludere i propri lavori a causa di una oggettiva difficoltà nel rinvenire adeguati spazi temporali di riunione.

Il presidente OSSICINI, nell'auspicare che la riunione prevista per la settimana prossima possa effettivamente essere conclusiva, termina l'illustrazione del programma dei lavori proponendo di mantenere all'ordine del giorno anche i provvedimenti sulla parità scolastica e sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, il cui avvio è imposto dal Regolamento.
Egli comunica altresì che la prima Commissione legislativa del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto di incontrare la Commissione nella giornata di martedì 27 maggio. A tale proposito egli ritiene opportuno dare una risposta positiva, riservandosi di fissare più avanti l'orario dell'incontro. Egli comunica poi che la Commissione cultura del Bundestag chiede un incontro con una delegazione della Commissione istruzione del Senato, da tenersi nei giorni 5 e 6 maggio a Villa Vigoni sul lago di Como. A tale riguardo, egli si riserva di chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione all'invio dei delegati in missione. Per quanto riguarda invece l'invito pervenutogli dall'Istituto italiano per gli studi filosofici per una cerimonia a Vienna il 14 aprile prossimo, egli informa che, nell'impossibilità di parteciparvi personalmente, è pienamente disponibile a designare un proprio rappresentante.

La Commissione conviene infine sulla proposta di programma illustrata dal Presidente.

IN SEDE DELIBERANTE
(1031) Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico
(875) ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 25 marzo scorso, nella quale - ricorda il presidente BISCARDI - erano stati approvati i primi tre articoli del disegno di legge n. 1031, assunto quale testo base.

Si passa all'articolo 4.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI illustra l'emendamento 4.2, che si rende necessario per realizzare in modo più completo gli obiettivi della legge, secondo la quale deve comunque sempre essere individuato un responsabile delle pubblicazioni.

Il presidente BISCARDI ricorda che tale emendamento consente di superare la contrarietà espressa sul testo dell'articolo dalla Commissione affari costituzionali.

Il senatore MARRI si esprime in senso nettamente contrario a tale emendamento, non essendo a suo giudizio corretto scaricare sul tipografo le responsabilità proprie dell'editore e non essendo comunque possibile che un tipografo proceda alla stampa di una pubblicazione senza essere titolare di una corrispondente licenza editoriale.

A tale obiezione replica il RELATORE, osservando che può al contrario ben darsi il caso di un tipografo che stampi, senza licenza editoriale, pubblicazioni a spese dell'autore.

Il senatore MASULLO concorda con il relatore, ricordando che non sempre l'attività dei tipografi riveste carattere imprenditoriale.

Alle considerazioni del relatore si associa il sottosegretario LA VOLPE.

Il senatore MARRI passa quindi ad illustrare l'emendamento 4.3, a sua volta teso ad evitare che vengano addossate responsabilità a soggetti non direttamente interessati all'attività editoriale. A suo giudizio è infatti indispensabile individuare con precisione i soggetti di volta in volta responsabili del deposito. Per quanto riguarda ad esempio la produzione di materiali non librari realizzati nel territorio nazionale, è a suo giudizio essenziale escludere la responsabilità del distributore, che deve essere limitata ai soli casi di prodotti distribuiti su licenza per il mercato italiano, dal momento che in tal caso la responsabilità del deposito non può essere addossata al produttore, che si trova all'estero. Egli fa poi proprio l'emendamento 4.4, che illustra brevemente.

Il presidente BISCARDI ritira invece l'emendamento 4.1, volto a prevedere l'esenzione dalle tasse postali per l'invio dei documenti destinati al deposito legale, dal momento che l'istituto della franchigia è stato soppresso.

Conclusa la fase della illustrazione degli emendamenti, il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 4.3 e contrario sull'emendamento 4.4. Egli invita peraltro il Governo a recepire nella sostanza i contenuti dell'emendamento 4.1, correttamente ritirato per motivi di coerenza dell'ordinamento, ma il cui obiettivo era pienamente condivisibile.

Il sottosegretario LA VOLPE si associa ai pareri del relatore ed esprime nel contempo parere favorevole sull'emendamento 4.2. Quanto all'invito del relatore a recepire i contenuti dell'emendamento 4.1, egli dichiara la propria disponibilità, pur facendo osservare che esso comporta degli oneri finanziari che devono essere valutati.

Si passa alle votazioni.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore MARRI, la Commissione approva l'emendamento 4.2; indi, con separate votazioni, accoglie l'emendamento 4.3 e respinge l'emendamento 4.4. È infine posto ai voti ed accolto l'articolo 4, come modificato.

Si passa all'articolo 5.

Il RELATORE illustra tutti gli emendamenti da lui presentati a tale articolo, volti a rendere il provvedimento più atto agli scopi che si prefigge. In particolare, l'emendamento 5.7 è volto ad introdurre le cartoline illustrate tra i documenti da consegnare alle biblioteche nazionali di Roma e di Firenze e a quella regionale competente per territorio; l'emendamento 5.6 prevede il parere della Conferenza permanente Stato-regioni sul regolamento attuativo della legge, nell'ottica di un maggiore riconoscimento della soggettività delle istituzioni locali; gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 sono rispettivamente volti a prevedere l'obbligo di consegna all'Istituto centrale per il catalogo dei documenti fotografici, di quelli di grafica d'arte, nonchè dei beni artistici; l'emendamento 5.5 introduce le incisioni sonore tra i supporti da consegnare alla Discoteca di Stato, per evidenti ragioni diacroniche; l'emendamento 5.4 prevede infine che i documenti soggetti al deposito siano sottoposti a commissioni tecniche, al fine della valutazione della loro conservazione permanente.

Il senatore MONTICONE si esprime in senso favorevole a tutti gli emendamenti illustrati dal relatore, ad eccezione dell'emendamento 5.7. Infatti, pur ritenendo che le cartoline illustrate siano una indubbia fonte storica ai fini della ricostruzione del costume e della cultura, la loro inclusione tra i documenti soggetti al deposito legale rischia a suo giudizio di rappresentare un onere eccessivo a carico degli artigiani che le stampano.

Il RELATORE osserva che l'emendamento si rende necessario al fine di evitare la altrimenti inevitabile dispersione di documenti tanto utili a coloro che si accingono ad opere di ricostruzione storica.

Il sottosegretario LA VOLPE dichiara di ritenere non infondate le preoccupazioni manifestate dal senatore Monticone, anche in considerazione delle sanzioni previste dall'articolo 8 per il mancato deposito.

Il presidente BISCARDI ricorda che l'emendamento 5.7 è correlato ad altro emendamento già approvato dalla Commissione in sede di articolo 3. Qualora pertanto esso fosse ora respinto dalla Commissione, si renderebbe indispensabile procedere ad un coordinamento delle due norme.

Il RELATORE ritiene che il problema potrebbe essere risolto prevedendo, all'articolo 8, una riduzione delle sanzioni previste con particolare riferimento al mancato deposito delle cartoline illustrate.

Su tale soluzione concorda la senatrice BRUNO GANERI, la quale ritiene che le obiezioni del senatore Monticone fossero motivate proprio dalla consistenza delle sanzioni previste per il mancato deposito.

Il senatore MONTICONE mantiene tuttavia la propria contrarietà all'emendamento 5.7.

Su tale emendamento il sottosegretario LA VOLPE dichiara infine di rimettersi alla Commissione, mentre esprime parere favorevole su tutte le altre proposte emendative relative all'articolo 5.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie quindi gli emendamenti 5.7, 5.6, 5.1, 5.2, 5.5, 5.3 e 5.4, nonchè l'articolo 5, come modificato.

Si passa all'articolo 6.

Il sottosegretario LA VOLPE illustra gli emendamenti 6.1 e 6.2, sui quali il RELATORE esprime parere favorevole, così come sull'emendamento 6.3, a condizione che esso sia modificato dal subemendamento 6.3/1.

Anche il sottosegretario LA VOLPE esprime parere favorevole sull'emendamento 6.3, alla condizione posta dal relatore, manifestando nel contempo l'avviso favorevole del Governo all'emendamento 6.4.

Il senatore MONTICONE esprime perplessità sugli emendamenti 6.1 e 6.2. Se infatti appare condivisibile l'obbligo di consegna delle pubblicazioni ufficiali alle biblioteche dei due rami del Parlamento, che rappresentano l'espressione della volontà popolare, non altrettanto può dirsi della biblioteca del Ministero di grazia e giustizia, il cui inserimento tra i destinatari obbligatori delle pubblicazioni ufficiali susciterebbe inevitabilmente analoghe richieste da parte di analoghe biblioteche di settore.

Il presidente BISCARDI suggerisce di precisare anche all'emendamento 6.1 (come già presente all'emendamento 6.2) che le pubblicazioni da inviare alla biblioteca del Ministero di grazia e giustizia sono solo quelle attinenti al diritto e alle scienze sociali.

A tale soluzione si oppone il senatore MARRI, il quale sottolinea la difficoltà di procedere ad una corretta individuazione delle pubblicazioni attinenti esclusivamente a tali materie.

Seguono interventi del senatore OCCHIPINTI, del presidente BISCARDI, nuovamente del senatore MARRI, nonchè del RELATORE (il quale osserva a sua volta che la limitazione dell'invio alle sole pubblicazioni giuridiche è già presente nell'emendamento 6.2 e che comunque, pur con gli inevitabili margini di incertezza che caratterizzano ogni azione umana, la selezione delle pubblicazioni soggette al deposito obbligatorio compete al responsabile del deposito).

Interviene infine il sottosegretario LA VOLPE, a giudizio del quale la formulazione degli emendamenti 6.1 e 6.2 non è soggetta ad equivoci.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, nonchè del fatto che comunque non è ancora pervenuto il parere della Commissione giustizia sugli emendamenti all'articolo 8 in materia di sanzioni, il presidente BISCARDI rinvia quindi il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1031


Art. 4.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il tipografo, ove manchi l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione;».
4.2
Il Relatore
Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) il produttore di materiali non librari o di prodotti editoriali similari realizzati nel territorio nazionale;
c-bis) il distributore di materiali non librari o di prodotti editoriali similari distribuiti su licenza per il mercato italiano;».
4.3
Bevilacqua, Marri, Campus, Servello
Sopprimere il comma 2.
4.4
Bucciero
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La consegna dei documenti alle biblioteche ed agli istituti individuati negli articoli 5, 6 e 7 è fatta direttamente o mediante spedizione in esenzione postale.
2-ter. All'articolo 98 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

Ai documenti destinati al deposito legale spediti alle biblioteche e agli istituti previsti dalla legge è concessa l'esenzione dalle tasse postali».
4.1
Biscardi

Art. 5.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «manifesti,» inserire le altre: «cartoline illustrate».
5.7
Il Relatore
Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole:«nel regolamento attuativo della presente legge» con le altre: «con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano».
5.6
Il Relatore
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sono consegnate» inserire le seguenti: «, rispettivamente, all'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e».
5.1
Il Relatore
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «due copie» con le seguenti: «tre copie»; conseguentemente, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) una all'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;».
5.2
Il Relatore
Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «due copie delle registrazioni sonore,» con le seguenti: «due copie delle incisioni e delle registrazioni sonore,».
5.5
Il Relatore
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) una copia dei beni artistici è consegnata all'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione».
5.3
Il Relatore
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I documenti di cui al presente articolo, dopo il deposito, sono sottoposti alle commissioni tecniche di cui all'articolo 9, comma 1-ter, che determinano quali documenti debbano essere conservati permanentemente. Ai fini del presente comma, le commissioni tecniche operano con stretta periodicità».
5.4
Il Relatore

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole da: «un esemplare» fino a: «Camera dei deputati», con le seguenti: «tre esemplari, di cui uno alla biblioteca del Senato della Repubblica, uno alla biblioteca della Camera dei deputati e uno alla biblioteca centrale giuridica del Ministero di grazia e giustizia».
6.1
Il Governo
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «nel regolamento attuativo della presente legge» con le altre: «con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano».
6.4
Il Relatore
All'emendamento 6.3, sostituire le parole: «storia locale» con le altre: «storia e culture locali».
6.3/1
Il Relatore
Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «comunque attinente alla storia, al diritto, alla letteratura e alle scienze sociali» con le seguenti «comunque attinente alla storia, con particolare riguardo alla storia locale, al diritto, con particolare riguardo alla storia del diritto italiano, all'economia e alle altre scienze sociali,».
6.3
Biscardi
Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Identico obbligo di consegna hanno gli enti sopra indicati nei confronti della biblioteca centrale giuridica del Ministero di grazia e giustizia per le pubblicazioni comunque attinenti al diritto e alle scienze sociali».
6.2
Il Governo