FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDI' 3 MARZO 1999
234ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS


La seduta inizia alle ore 14,50.

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

SULLA EMANAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI
(A007 000, C06a, 0048°)

Il senatore ALBERTINI rileva con disappunto la mancata considerazione da parte del Governo dei rilievi contenuti nel parere espresso sullo schema di decreto legislativo di riforma dell'imposta sugli spettacoli, i cui contenuti stanno suscitando non poche preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda la imposizione dei proventi derivanti da manifestazioni di musica dal vivo.

Il senatore VENTUCCI, associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Pedrizzi nella seduta antimeridiana, ricorda che il Governo non ha ritenuto di conformarsi al parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari, anche in relazione agli schemi di decreto sulla riscossione coattiva mediante ruolo.

Il sottosegretario VIGEVANI assicura che si farà interprete presso il Ministro del disagio rappresentato dai senatori Pedrizzi, Albertini e Ventucci.

Il Presidente ANGIUS, prescindendo da considerazioni particolari rispetto ai singoli provvedimenti richiamati, considera rilevante la questione posta in relazione al rispetto delle prerogative parlamentari e governative nell'ambito del processo legislativo. Se, da un lato, i rilievi della opposizione non possono non essere condivisi, in quanto la eventuale compressione delle prerogative parlamentari tocca l'istituzione nel suo complesso, dall'altro, egli ricorda che, sul piano generale del processo legislativo, le opposizioni rifiutarono, in avvio della legislatura, un accordo volto a smaltire il pregresso accumulatosi con la reiterazione dei decreti-legge, mostrando quindi un certo disinteresse su una tematica di rilievo istituzionale. Per quanto riguarda la emanazione dei decreti legislativi, preannunzia che investirà direttamente il Ministro delle finanze di tale questione.

Il senatore ROSSI dissente dalla considerazione del Presidente ANGIUS, richiamando la responsabilità della maggioranza nell'essersi mostrata acquiescente alla reiterata richiesta del Governo di ottenere la delega, di cui all'articolo 76 della Costituzione.

IN SEDE REFERENTE

(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il Presidente ANGIUS avverte che proseguirà l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Dopo che il senatore ROSSI ha rinunciato ad illustrare il subemendamento 10.100/25, il senatore VEGAS illustra il subemendamento 10.100/26, finalizzato a sopprimere le lettere f) e g) dell'emendamento 10.100. Il subemendamento trova origine, in primo luogo, in una contrarietà sostanziale ai principi di delega contenuti nelle lettere f) e g), la cui genericità e lacunosità appare integrare una violazione dei principi sanciti dall'articolo 76 della Costituzione. Inoltre, esso è motivato dalla considerazione della disciplina dettata in materia di spesa regionale per l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario nazionale: il riferimento alla spesa storica, infatti, irrigidisce i bilanci regionali e non elimina affatto le cause che hanno determinato l'accumularsi dei disavanzi occulti. Appare inoltre evidente la volontà di conservare, per la spesa sanitaria, un indirizzo centralistico, penalizzando, oltretutto, le regioni che non si conformeranno alle direttive del Ministro della sanità.

Il senatore VENTUCCI illustra congiuntamente i subemendamenti 10.100/29 e 10.100/30, sottolineando il rischio che dall'attuazione della delega in materia fiscale possano essere intaccate le prerogative delle regioni a statuto speciale.

Il senatore VEGAS illustra congiuntamente i subemendamenti 10.100/32 e 10.100/33 rilevando come la disposizione recata dal comma 2 dell'emendamento 10.100 contrasta con una visione competitiva del federalismo fiscale. In tale orizzonte, è opportuno valutare comparativamente l'efficienza delle singole regioni, cosa che invece viene negata dalla norma di salvaguardia che ha come limite l'invarianza di gettito per il complesso delle regioni.

Il senatore D'ALI' illustra poi il subemendamento 10.100/34, volto a specificare che l'invarianza di gettito per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario debba essere garantito senza prevedere alcun incremento della pressione fiscale. Dall'esame della proposta governativa, infatti, emerge con chiarezza che una volta soppressi i trasferimenti alle regioni e impedito alle stesse di reperire autonomamente ulteriori entrate, l'unica strada per mantenere invariato il gettito è l'aumento della pressione fiscale.
Egli illustra anche il subemendamento 10.100/36 finalizzato ad attribuire alle competenti Commissioni parlamentari permanenti la competenza ad esprimere il parere sugli schemi di decreto legislativi.
Dà conto poi del subemendamento 10.100/39, che ripropone, con altra formulazione e più vasto respiro, le problematiche contenute nei subemendamenti 10.100/21 e 10.100/22 illustrati in precedenza.

Il senatore MORANDO aggiunge la firma ed illustra il subemendamento 10.100/38, finalizzato a prevedere un incremento delle tariffe dell'imposta di pubblicità, introdotta con il decreto legislativo n. 507 del 1993. Tenuto conto della modestia delle tariffe vigenti, l'incremento è giustificato anche da una sorta di risarcimento per un uso distorto della cartellonistica pubblicitaria.

Il relatore BONAVITA illustra il subemendamento 10.100/50, che modifica tecnicamente il comma 14 dell'emendamento 10.100.

Si danno quindi per illustrati i subemendamenti 10.100/27, 10.100/31, 10.100/35, 10.100/37, 10.100/37, 10.100/40, 10.100/41, 10.100/43 e 10.100/44.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, posti congiuntamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3, di identico contenuto. Analogamente viene poi respinto l'emendamento 10.4.

Accogliendo l'invito del relatore BONAVITA, il senatore PIERONI ritira il subemendamento 10.100/1, non senza ribadire che appare essenziale eliminare dalla rubrica l'espressione federalismo fiscale in considerazione dei contenuti dell'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 10.

Il RELATORE e il sottosegretario VIGEVANI invitano il senatore ROSSI a ritirare il subemendamento 10.100/2, di contenuto sostanzialmente analogo al precedente subemendamento.

Non essendo stato accolto tale invito, il subemendamento viene posto ai voti e respinto.

Sul subemendamento 10.100/6 il RELATORE invita i presentatori al ritiro, poichè appare pleonastico specificare che tra le calamità naturali vadano ricomprese anche quelle specificamente relative al settore agricolo.

Anche il sottosegretario VIGEVANI ritiene pleonastico l'inserimento proposto e invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento.

Il senatore D'ALI' ritira il subemendamento 10.100/6, riservandosi comunque di ripresentarlo in Assemblea.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario VIGEVANI, posto ai voti, viene quindi respinto il subemendamento 10.100/9.

Sul subemendamento 10.100/11, il relatore BONAVITA esprime parere contrario, poichè ritiene infondata la preoccupazione che dall'attuazione dei principi di delega recati dalla lettera b) possa derivare un intervento differenziato sulle aliquote IRPEF a favore o a sfavore di determinate categorie di cittadini.

Il senatore D'ALI' raccomanda l'approvazione dell'emendamento, in quanto la riduzione delle aliquote erariali contestuale all'aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF non appare in alcun modo garantire che essa avvenga in maniera omogenea per tutte le fasce di reddito.

Il senatore CASTELLANI preannuncia il proprio voto contrario sul subemendamento 10.100/11, ritenendo infondata la preoccupazione espressa dal senatore D'Alì'.

Posto ai voti il subemendamento 10.100/11 viene respinto.

Il relatore esprime poi parere contrario sul subemendamento 10.100/14, le cui disposizioni contrastano con la filosofia complessiva della delega in materia di federalismo fiscale.

Il sottosegretario VIGEVANI concorda con il parere espresso dal relatore.

Il senatore ROSSI raccomanda l'approvazione del subemendamento, che introduce principi di competitività tra le regioni, a suo giudizio propri di un impianto genuinamente federalista. D'altro canto, una riforma di tal genere deve tener conto di fenomeni di evasione fiscale che si concentrano solo su alcune regioni del Paese.

Posto ai voti il subemendamento 10.100/14 viene respinto.

Dopo l'espressione del parere contrario del relatore e del sottosegretario VIGEVANI, posto ai voti, viene respinto il subemendamento 10.100/16.

Il RELATORE ed il sottosegretario VIGEVANI invitano i presentatori a ritirare il subemendamento 10.100/17.

Intervenendo in dichiarazione di voto sia su tale subemendamento che sul successivo 10.100/19, il senatore D'ALI' ribadisce le valutazioni estremamente critiche sulle disposizioni recate dalla lettera d) del comma 1:

Posto ai voti, il subemendamento 10.100/17 viene respinto.

Sul subemendamento 10.100/18 il relatore esprime parere contrario, ritenendo oltremodo opportuno mantenere, per un periodo transitorio, la correlazione tra i meccanismi perequativi e la spesa storica delle regioni.

Sottolineando il carattere di flessibilità delle disposizioni recate dalla lettera d), anche il sottosegretario VIGEVANI esprime parere contrario sul subemendamento 10.100/18.

Il senatore ROSSI raccomanda l'approvazione di tale subemendamento, ribadendo la contrarietà più volte illustrata al principio della spesa storica.

Posto ai voti tale subemendamento viene respinto.

Sul subemendamento 10.100/19, il relatore ed il sottosegretario VIGEVANI invitano i proponenti al ritiro. Poichè il senatore D'ALI' insiste per la votazione, posto ai voti, tale subemendamento viene respinto.

Il senatore D'ALI' modifica i subemendamenti 10.100/21 e 10.100/22 per tener conto del parere condizionato espresso dalla 5a Commissione inserendo, all'ultimo periodo di ambedue i subemendamenti, dopo le parole: "dello Stato" le altre "e degli enti locali".

Il relatore BONAVITA esprime parere contrario sui due subemendamenti, con i quali si inserisce un principio di delega del tutto estraneo all'articolo 10, laddove si assegnerebbe alle regioni una competenza a modificare strutturalmente le imposte e tasse erariali.

Concorda con il parere contrario anche il sottosegretario VIGEVANI.

Il senatore D'ALI', nel raccomandare l'approvazione dei due subemendamenti, sottolinea come la contrarietà espressa dal relatore e dal rappresentante del Governo sia indicativa della estrema debolezza della proposta governativa in tema di federalismo fiscale, che trova invece una sua piena delineazione con i subemendamenti in votazione.

Il sottosegretario VIGEVANI ricorda che il Governo è in procinto di presentare al Parlamento una complessiva e più organica proposta di legge in materia di federalismo fiscale.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi i subemendamenti 10.100/21 e 10.100/22.

Il relatore BONAVITA esprime parere contrario sul subemendamento 10.100/24, facendo presente che il funzionamento del fondo perequativo risponde a finalità tutto affatto diverse rispetto alla legislazione agevolativa nei confronti di aree non sviluppate del Paese.

Anche il sottosegretario VIGEVANI concorda con il parere contrario, giudicando incongrua l'assimilazione tra la perequazione tributaria e la previsione di specifiche norme agevolative per le aree depresse.

Il senatore ROSSI ribadisce la posizione della Lega Nord per la Padania indipendente relativamente alla alternatività tra risorse distribuite dal fondo perequativo e le risorse assegnate alle regioni meridionali a valere su leggi di agevolazione.

Il Presidente ANGIUS ricorda al senatore Rossi che anche regioni del Nord fruiscono di determinate agevolazioni.

Posto ai voti il subemendamento 10.100/24 viene respinto.

La Commissione respinge poi anche il subemendamento 10.100/25, di contenuto analogo al precedente.

Il RELATORE esprime parere contrario sul subemendamento 10.100/26, ricordando la opportunità di un periodo transitorio nel quale ogni regione sia vincolata ad impegnare una spesa per l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario nazionale in funzione della quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale.

Il sottosegretario VIGEVANI ribadisce l'opportunità di un periodo transitorio in cui si definirà il passaggio a criteri diversi per definire l'assegnazione delle risorse alle regioni per l'erogazione dei servizi sanitari. Rimane ferma la esigenza di passare ad un sistema che, pur garantendo l'omogeneità di servizi erogati, privilegi la qualità degli stessi.

Il senatore D'ALI' raccomanda l'approvazione del subemendamento 10.100/26, sottolineando come le lettere f) e g) del comma 1 introducano surrettiziamente principi di delega in materia sanitaria, con indicazioni di delega assolutamente imprecisati.

Posto ai voti, il subemendamento 10.100/26 viene respinto.

Il RELATORE ed il sottosegretario VIGEVANI invitano i presentatori a ritirare i subemendamenti 10.100/29 e 10.100/30, facendo presente che la disposizione recata dalla lettera h) prevede il coordinamento della disciplina da introdurre, rispetto a quella vigente per le regioni a statuto speciale e non viceversa.

Su tali subemendamenti preannunciano il voto favorevole i senatori D'ALI' e TAROLLI.

Posti separatamente ai voti vengono poi respinti i subemendamenti 10.100/29 e 10.100/30.

Analogamente, il RELATORE e il SOTTOSEGRETARIO esprimono parere contrario sui subemendamenti 10.100/32 e 10.100/33 che, posti separatamente ai voti, vengono respinti.

Dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del sottosegretario VIGEVANI, il senatore D'ALI' raccomanda l'approvazione del subemendamento 10.100/34, al fine di evitare che dall'attuazione della delega recata al comma 1 derivi un aumento della pressione fiscale.

Posto ai voti, il subemendamento 10.100/34 viene respinto.

Il senatore D'ALI', su proposta del relatore, riformula il subemendamento 10.100/36 sul quale esprime poi parere favorevole il relatore stesso.

Il sottosegretario VIGEVANI si rimette al parere della Commissione.

Posto ai voti, il subemendamento 10.100/36, come riformulato, viene approvato.

Accogliendo l'invito del RELATORE e del sottosegretario VIGEVANI, il senatore PIERONI aggiunge la firma e ritira il subemendamento 10.100/38, preannunciandone la ripresentazione in Assemblea.

Interviene quindi il senatore D'ALI', il quale raccomanda il rispetto del principio a non introdurre innovazioni tributarie con carattere retroattivo.

Sul subemendamento 10.100/39, il senatore D'ALI' modifica l'ultimo periodo del comma 3-bis aggiungendo, dopo le parole: "così emanate" le altre: "debbono consentire l'equilibrio finanziario dei bilanci degli enti locali e" per tener conto del parere espresso dalla 5^ Commissione permanente.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, tale subemendamento viene respinto.

Il senatore PIERONI, accogliendo l'invito del Relatore, ritira i subemendamenti 10.100/41 e 10.100/44 preannunziandone la ripresentazione in Assemblea.

Con il parere favorevole del sottosegretario VIGEVANI, posto ai voti, viene quindi approvato il subemendamento 10.100/50.

Vengono quindi dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti i subemendamenti 10.100/3, 10.100/5, 10.100/7, 10.100/15, 10.100/27, 10.100/31, 10.100/35, 10.100/37, 10.100/40.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 10.100, interviene il senatore D'ALI', il quale ribadisce la netta contrarietà della propria parte politica sul complesso della delega in materia di federalismo fiscale. Dopo aver lamentato la assoluta indisponibilità della maggioranza a modificare tale impianto, preannuncia il voto contrario.

Anche il senatore ROSSI preannuncia il voto contrario sull'emendamento 10.100, ribadendo che la delega in questione non introduce alcun federalismo fiscale, ma rischia di perpetuare il favore per le regioni meno efficienti.

Il senatore TAROLLI preannuncia il proprio voto contrario, ribadendo il giudizio critico sulle disposizioni in materia di federalismo fiscale, sottolineandone i limiti.

Il senatore ALBERTINI preannunzia il voto favorevole sull'emendamento 10.100, sottolineando come si sia contemperata l'esigenza di assegnare autonomia impositiva alle regioni e di garantire l'erogazione di servizi omogenei su tutto il territorio nazionale.

Posto ai voti, l'emendamento 10.100, nel testo modificato, viene approvato.

Il RELATORE presenta quindi una proposta di coordinamento volta a sopprimere l'articolo 8 del disegno di legge, che modificava la lettera d), del numero 3 del comma 149, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abrogata invece dal comma 12 dell'emendamento 10.100.

Tale proposta di coordinamento (8.100) viene approvata.

Il senatore CASTELLANI chiede di esaminare il proprio emendamento 10.19, (sostanzialmente estraneo alla materia del federalismo fiscale), in sede di articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12 (12.0.500).

Risultano pertanto preclusi tutti i rimanenti emendamenti presentati all'articolo 10 (originario) del disegno di legge.


Si passa quindi ad emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 10.

Con il parere favorevole del RELATORE, si passa alla votazione dell'emendamento 10.0.50 del Governo.

Il senatore CASTELLANI preannuncia il voto favorevole della la propria parte politica su tale emendamento, sollecitando peraltro il Governo a inserire anche le province nel disegno del federalismo fiscale.

Il senatore ALBERTINI concorda pienamente con tale sollecitazione e preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore ROSSI preannuncia il proprio voto contrario.

Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 10.0.50.

Accogliendo l'invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il senatore D'ALI' ritira l'emendamento 10.0.7.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3599

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.
10.1
Pedrizzi

Sopprimere l'articolo.
10.2
Rossi

Sopprimere l'articolo.
10.3
D'Alì, Ventucci, Costa

Stralciare l'articolo.
10.4
D'Alì, Ventucci, Costa

All'emendamento 10.100, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni in materia di entrate a favore dei Comuni, delle Provincie e delle Regioni a statuto ordinario)».
10.100/1
Pieroni

All'emendamento 10.100, sostituire la rubrica con la seguente: «(Delega per l'attribuzione alle regioni di quote del gettito dell'IVA e dell'accisa sulla benzina)».

Conseguentemente sopprimere le parole: «e federalismo fiscale», nel titolo del disegno di legge.
10.100/2
Rossi

All'emendamento 10.100, sopprimere il comma 1.
10.100/3
Russo Spena, Cò, Crippa

All'emendamento 10.100, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 a ciascuna regione è attribuita una percentuale del gettito IRPEF di pertinenza dei soggetti aventi in essa domicilio fiscale e sulla base del rapporto fra il totale nazionale di tale gettito e le somme trasferite dallo Stato alla totalità delle regioni.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2000 a ciascuna provincia è attribuita una percentuale del gettito IRPEF di pertinenza dei soggetti aventi in essa domicilio fiscale e sulla base del rapporto fra il totale nazionale di tale gettito e le somme trasferite dallo Stato alla totalità delle province.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2000 a ciascun comune è attribuita una percentuale del gettito IRPEF di pertinenza dei soggetti aventi in essa domicilio fiscale e sulla base del rapporto fra il totale nazionale di tale gettito e le somme trasferite dallo Stato alla totalità dei comuni».
10.100/4
Speroni

All'emendamento 10.100, al comma 1, sostituire le parole da: «delegato ad emanare» fino a: «decreti legislativi aventi», con le altre: «impegnato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a presentare al Parlamento un disegno di legge avente».
10.100/5
Russo Spena, Cò, Crippa

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «nel settore delle calamità naturali», inserire le seguenti: «comprese quelle specificatamente relative al settore agricolo».
10.100/6
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «naturali», inserire le altre: «del trasporto pubblico e della spesa sanitaria».
10.100/7
Russo Spena, Cò, Crippa

All'emendamento 10.100, al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) in attesa della totale e completa compartecipazione delle Regioni e degli Enti locali alle entrate fiscali dello Stato in sede di prima applicazione della legge, le Regioni e gli Enti Locali compartecipano alle entrate fiscali provenienti dall'IRPEF per un valore non inferiore all'8 per cento con riduzione delle aliquote erariali in modo tale da mantenere inalterata la pressione fiscale derivante dall'IRPEF sul contribuente; previsione di una compartecipazione all'aliquota sull'accisa sulla benzina, per un valore non inferiore alle 450 lire al litro, e di una compartecipazione all'IVA in misura non inferiore al 30 per cento del gettito IVA complessivo:».
10.100/8
Russo Spena, Cò, Crippa

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «fino» a: «riduzione», con le seguenti: «con corrispondente riduzione».
10.100/9
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «non superiore», con le seguenti: «non inferiore».
10.100/10
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa

All'emendamento 10.100 al comma 1, lettera b), dopo le parole: «IRPEF inalterato» inserire le seguenti: «per tutte le fasce di reddito».
10.100/11
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa, Tarolli

All'emendamento 10.100 al comma 1, lettera c), dopo le parole: «trasferimenti aboliti» aggiungere le seguenti: «con adeguamento, per ciascun anno, al tasso d'inflazione corrente».
10.100/13
Albertini

All'emendamento 10.100 al comma 1, sostituire le lettere d), ed e) con la seguente:

«d) previsione di meccanismi perequativi interregionali, da attivarsi al verificarsi delle seguenti condizioni:

1) insufficienza della capacità fiscale in rapporto al soddisfacimento del fabbisogno medio pro-capite standardizzato dei servizi sanitari indispensabili, calcolato con appositi parametri;
2) i trasferimenti interregionali dovranno garantire, alle regioni riceventi, al massimo il raggiungimento del 90 per cento della capacità fiscale media nazionale;
3) i trasferimenti non dovranno coprire le mancate entrate derivanti dalla presenza di un'evasione regionale superiore al livello medio di tollerabilità calcolato su base nazionale;».
10.100/14
Rossi

All'emendamento 10.100, al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) definizione ed individuazione dei meccanismi di perequazione verticale ed orizzontale in rapporto alla capacità fiscale delle Regioni e degli Enti locali ai principali tributi e compartecipazioni ai tributi erariali, nonchè dei fabbisogni sanitari;».
10.100/15
Russo Spena, Cò, Crippa

All'emendamento 10.100, al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) la ripartizione tra le diverse regioni del gettito complessivo delle compartecipazioni di cui alla lettera b) sarà effettuata in modo da garantire ad ogni regione il gettito derivante dai tributi effettivamente riscossi nei rispettivi territori;».
10.100/16
Rossi

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «in funzione», fino a: «tributi e», con le seguenti: «relativi ai principali tributi e alle»
10.100/17
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa, Pedrizzi

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «previsione, inoltre» fino alla fine della lettera.
10.100/18
Rossi

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «nel quale» fino alla fine della lettera.
10.100/19
D'Alì, Vegas, Ventucci Azzollini, Costa, Tarolli, Pedrizzi

All'emendamento 10.100, al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) previsione di strumenti atti a consentire l'applicazione di leggi, emanate da qualunque regione, o provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea nonchè dalle norme ad essi connesse, volte a modificare i criteri di applicazione e controllo, le aliquote e gli importi, nonchè le eventuali deducibilità o esenzioni, relativi alle norme statali in materia IVA, IRAP, imposta sul bollo, tasse per concessioni governative, nonchè in materia di IRPEF e IRPEG ma senza intervenire in variazione dell'aliquota relativa all'imposta base. Le norme regionali così emanate debbono consentire l'equilibrio del bilancio dello Stato e non possono determinare, nel loro complesso, l'aumento percentuale medio della pressione fiscale in relazione ai redditi prodotti;».
10.100/21
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa, Tarolli

All'emendamento 10.100, al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) previsione di strumenti per la possibilità di emanazione di leggi regionali finalizzate a modificare i criteri di applicazione e di controllo, le aliquote e gli importi nonchè le eventuali deducibilità o esenzioni, relativi alle norme statali in materia IVA, IRAP, imposta sul bollo, tasse per concessioni governative. Le norme regionali così emanate debbono consentire l'equilibrio del bilancio dello Stato e non possono determinare, nel loro complesso, l'aumento percentuale medio della pressione fiscale in relazione ai redditi prodotti;».
10.100/22
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa, Tarolli

All'emendamento 10.100, al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) Istituzione di un fondo perequativo nazionale finanziato, in sede di prima applicazione e in attesa di completa attuazione della legge per la parte attinente le regioni attraverso quota parte dei fondi di compartecipazione delle stesse all'IVA e per le parti attinenti lo Stato, in misura almeno uguale, attraverso la restante parte riveniente dal gettito IVA di una competenza;».
10.100/23
Russo Spena, Cò, Crippa

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «le risorse del fondo perequativo non sono cumulabili con agevolazioni fiscali e contributive già esistenti e con l'assegnazione di fondi speciali e sovvenzioni;».
10.100/24
Rossi

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nell'assegnazione del fondo perequativo si deve tener conto delle agevolazioni fiscali e contributive già esistenti e dell'assegnazione di fondi speciali e sovvenzioni;».
10.100/25
Rossi

All'emendamento 10.100 al comma 1, sopprimere le lettere f) e g).
10.100/26
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa

All'emendamento 10.100, al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) Procedure di monitoraggio e di verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonchè di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, onde verificare l'omogeneità dei servizi sanitari e della corrispondenza ai bisogni essenziali dei cittadini a livello di cure e prevenzione, di competenza dello Stato per apportare eventuali correzioni agendo, nel caso, anche rispetto ai trasferimenti perequativi verticali ed orizzontali di cui alla lettera d);».
10.100/27
Russo Spena, Cò, Crippa

All'emendamento 10.100, al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) Soppressione della tesoreria unica per le regioni, le province ed i comuni a decorrere dall'anno 2000;».
10.100/28
Rossi

All'emendamento 10.100 al comma 1, sopprimere la lettera h).
10.100/29
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: «con quella» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «in modo tale da raccordare la stessa fra le diverse regioni, senza intervenire in quanto previsto negli statuti speciali delle regioni e delle province autonome».
10.100/30
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa

All'emendamento 10.100, al comma 2 dopo le parole: «oneri aggiuntivi» inserire le seguenti: «nè per i contribuenti nè».
10.100/31
Thaler Ausserhofer

All'emendamento 10.100, al comma 2, sopprimere le parole: «del complesso».
10.100/32
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa

All'emendamento 10.100, al comma 2, sostituire le parole: «del complesso delle» con le seguenti: «delle singole».
10.100/33
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa, Tarolli

All'emendamento 10.100, al comma 2, dopo le parole: «statuto ordinario» inserire le seguenti: «nè aumenti della pressione fiscale».
10.100/34
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa

All'emendamento 10.100, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti che esprimono il loro parere vincolante entro 90 giorni dal ricevimento degli stessi.».
10.100/35
Russo Spena, Cò, Crippa

All'emendamento 10.100, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni parlamentari competenti si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive».
10.100/36 (Nuovo testo)
D'Alì

All'emendamento 10.100, al comma 3, sostituire le parole da: «alla Commissione» fino a: «662», con le seguenti: «alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione».
10.100/36
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa, Tarolli

All'emendamento 10.100, al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il suddetto parere ha valore vincolante».
10.100/37
Thaler Ausserhofer

All'emendamento 10.100, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Con effetto dal 1o gennaio 1999 le tariffe dell'imposta di pubblicità di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate del trenta per cento. L'aumento va calcolato sulla base delle tariffe previgenti, aumentate del venti per cento per effetto dell'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Per gli anni successivi le tariffe sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1o gennaio dell'anno successivo. Qualora non modificate entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno nella misura massima prevista dal presente comma. È abrogato l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».
10.100/38
Pasquini, Minardo, Pieroni

All'emendamento 10.100, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione Europea, nonchè dalle norme ad essi connesse, le regioni, nonchè le provincie autonome, possono determinare con propria legge per i soggetti residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa, modifiche ai criteri di applicazione e controllo, alle aliquote e agli importi, nonchè alle eventuali deducibilità o esenzioni, relativi alle norme statali in materia I.V.A., I.R.A.P., imposta sul bollo, tasse per concessioni governative, nonchè in materia di I.R.P.E.F. e I.R.P.E.G. ma senza intervenire in variazione dell'aliquota relativa all'imposta base. Le norme regionali così emanate non debbono determinare, nel loro complesso, l'aumento percentuale medio della pressione fiscale in relazione ai redditi prodotti.
3-ter. Qualora la regione o la provincia autonoma applichi quanto consentito dal precedente comma:

a) se la nuova norma determina una diminuzione del gettito complessivo dei sei tributi di cui al precedente comma nelle casse erariali, i trasferimenti a qualunque titolo nei confronti dell'ente locale sono diminuiti di un importo eguale al minore introito per lo Stato (al netto dell'eventuale quota parte della regione o provincia autonoma);
b) se la nuova norma determina un incremento del gettito complessivo dei sei tributi di cui al precedente comma nelle casse erariali, i trasferimenti nei confronti dell'ente locale sono aumentati di una quota pari al settanta per cento del maggiore introito per lo Stato (al netto dell'eventuale quota parte della regione o provincia autonoma).

3-quater. Qualora i provvedimenti di cui al primo comma siano presi al fine di evitare effetti negativi determinati da concorrenza fiscale di stati esteri, gli effetti di cui al comma 2 devono essere valutati tenendo conto di tale concorrenza, e in tal modo calcolati i differenziali di trasferimento fra Stato e Regione (o Provincia Autonoma).
3-quinques. Con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero delle finanze, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative preliminari del presente articolo.
3-sexies. Con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero delle finanze, d'intesa con la Regione e la Provincia Autonoma legiferante ai sensi del comma 1 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle leggi emesse ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono dettate le disposizioni attuative dell'interazione fra la presente legge e la nuova normativa locale emanata.
3-septies. L'eventuale perdita di gettito a carico della regione (o della provincia autonoma) derivante dall'applicazione dalle disposizioni di cui ai precedenti commi, non può esssere compensata con ulteriori trasferimenti erariali».
10.100/39
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa, Tarolli

All'emendamento 10.100, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. L'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è così sostituito:

“3. Con delibera del consiglio provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è commisurato in misura non inferiore all'1 per cento nè superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data, la misura del tributo si applica per l'anno successivo nella misura dell'1 per cento”.

4-ter. All'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “L'ammontare del tributo è indicato nella comunicazione d'iscrizione a ruolo in maniera esplicita, con proprio autonomo codice e distintamente rispetto all'ammontare della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani».
10.100/40
Thaler Ausserhofer

All'emendamento 10.100, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali».

Conseguentemente, al medesimo comma 5, lettera c), sostituire le parole: «lire 4» con le seguenti: «lire 4,5».
10.100/41
Pieroni

All'emendamento 10.100, al comma 6, sostituire le parole: «20kW» con le seguenti: «10 MW».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'onere derivante dalla presente disposizione pari a lire 2.400 milioni annui è coperto con le maggiori entrate di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10».
10.100/42
Pieroni

All'emendamento 10.100, al comma 8, capoverso 2, dopo le parole: «una addizionale», inserire le altre: «, ad invarianza di spesa a carico dell'utente».
10.100/43
Russo Spena, Cò, Crippa

All'emendamento 10.100, al comma 14, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «assorbita», con la seguente: «impegnata» e alla lettera b), sostituire le parole: «fino a 3000 kW», con le seguenti: «oltre 30 kW e fino a 3000 kW».
10.100/50
Il Relatore

All'emendamento 10.100, al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione è esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali».

Conseguentemente, al medesimo comma 14, lettera c), sostituire le parole: «lire 4» con le seguenti: «lire 4,5».
10.100/44
Pieroni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.
(Disposizioni in materia di federalismo fiscale)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di abolire i vigenti trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamità naturali, nonchè di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima è computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle attività assistenziali degli istituti di ricovero e cura, delle attività degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti la gestione dei servizi e le tecnologie e biotecnologie sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa storica. Il riparto delle somme occorrenti per il finanziamento delle attività assistenziali degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le relative somme sono erogate con modalità analoghe a quelle previste dalla legge 18 maggio 1995, n. 187;
b) previsione di sostituire i trasferimenti anzidetti mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF fino ad un valore non superiore a 2 punti percentuali, con riduzione delle aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale non potrà comunque essere superiore a 450 lire al litro; istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo;
c) determinazione delle esatte misure delle aliquote di cui alla lettera b) in modo tale da assicurare, tenuto conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la copertura complessiva dei trasferimenti aboliti;
d) previsione di meccanismi perequativi in funzione della capacità fiscale relativa ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonchè dei fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di un eventuale periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel quale la perequazione possa essere effettuata anche in funzione della spesa storica;
e) previsione di istituire un fondo perequativo nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione all'IVA di cui alla lettera b), ed eventualmente destinando a questa finalizzazione anche quota parte dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui alla medesima lettera b);
f) previsione di un periodo transitorio non superiore al triennio nel quale ciascuna regione è vincolata ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, una spesa definita in funzione della quota capitaria stabilita dal Piano sanitario nazionale; la rimozione del vincolo è comunque coordinata con l'attivazione del sistema di controllo di cui alla lettera g);
g) previsione di procedure di monitoraggio e di verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonchè di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni; razionalizzazione della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere trasparenti le responsabilità delle decisioni di spesa per ciascun livello di governo;
h) coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti previste dagli statuti di autonomia.

2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità interno di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente con i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento con i predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con uno o più decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e integrative.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere che viene reso secondo la procedura prevista dai commi 14 e seguenti dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere della Commissione di cui all'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
4. All'articolo 17, comma 6, lettera b), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole «ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere», sono soppresse.
5. All'articolo 4, del decreto legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con. modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, per l'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni sono dovute, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:

a) lire 7 con potenza impegnata fino a 30 kW;
b) lire 10,5 con potenza impegnata oltre 30 e fino a
3000 kW;
c) lire 4 con potenza impegnata oltre 3000 kW.»;

b) il comma 2 è soppresso.

6. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all'esercente dell'impianto.
7. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, lettera a), le parole: «e semprechè non cedano l'energia elettrica prodotta alla rete pubblica», sono soppresse.
8. Il comma 2, dell'articolo 6, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;
b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case;
c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh Le province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.».
9. Nel comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: «affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e restano acquisite all'erario», sono sostituite dalle seguenti: «sono versate direttamente ai comuni».
10. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 8 del presente articolo e delle maggiori entrate derivanti dalla modifica operata con il comma 9, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.
11. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e ogni altra operazione della medesima natura concernente il riassetto del settore elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta sull'incremento del valore degli immobili e si applicano ad esse le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
12. Il numero 3, lettera d), del comma 149, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.
13. Le disposizioni di cui ai commi 5, 8, 9, 10, si applicano a partire dal 1o gennaio 2000.
14. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:

a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza assorbita fino a 30 kW: 7 lire;
b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza assorbita fino a 3000 kW: 10,5 lire;
c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza assorbita oltre 3000 kW: 4 lire.».
10.100
Il Governo

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.
8.100
Il Relatore

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10.
(Disposizioni in materia di federalismo fiscale)

1. Al fine di realizzare l'autonomia finanziaria ed impositiva delle regioni, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) nel primo triennio di avviamento del federalismo fiscale attribuzione alle regioni delle funzioni di accertamento e riscossione delle imposte dirette;
b) attribuzione alle regioni del controllo e dell'organizzazione di tutti gli organi dell'amministrazione finanziaria siti nei territori regionali, provinciali e comunali al fine di realizzare le funzioni di cui alla lettera a);
c) previsione di meccanisni per il riversamento da parte di ogni regione all'erario dello Stato delle somme riscosse al netto di una quota da determinarsi tenendo conto delle funzioni attribuite agli enti locali e territoriali e comunque non inferiore al totale dei trasferimenti erariali alle regioni stesse, province e comuni, corrisposti in base all'ultimo bilancio consuntivo dello Stato;
d) per il primo triennio di applicazione le somme da destinarsi alle province ed ai comuni sono calcolate in base alla legislazione in materia vigente; per gli anni successivi attribuzione alle regioni del potere di determinare nuovi principi e criteri di ripartizione;
e) dopo il primo triennio di applicazione previsione del passaggio di tutti gli uffici e del relativo personale, di cui alla lettera b), nelle competenze delle regioni, con conseguente attribuzione delle risorse finanziarie necessarie per la gestione degli uffici.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono tramessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, comma 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione di cui al comma 2, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.
4. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».
10.5
Rossi

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10.

1. Il Governo è delegato a promuovere provvedimenti legislativi, aventi per oggetto il finanziamento delle regioni e l'adozione di meccanismi perequativi tra le regioni e tra le regioni e lo Stato, con le seguenti finalità:

a) determinazione di una congrua compartecipazione delle regioni e delle autonomie locali al gettito IVA, dell'accisa sulla benzina ed alle entrate dello Stato relative all'imposta sulle persone fisiche (IRPEF), nonchè a quelle derivanti allo Stato dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscale, limitatamente ai casi riguardanti i territori regionali e locali in questione, a seguito del contributo e della partecipazione attiva e comprovata ad essa delle regioni e delle autonomie locali interessate;
b) individuazione del meccanismo di perequazione tra Stato e regioni e tra le regioni, teso al soddisfacimento delle necessità e dei bisogni relativi ai servizi pubblici regionali e locali, tenuto conto delle capacità e dello sforzo fiscale delle popolazioni interessate;
c) individuazione delle entrate statali e regionali su cui operare relativamente ai trasferimenti perequativi».
10.6
Co', Crippa, Russo Spena

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10.
(Disposizioni fiscali in materia di federalismo fiscale)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, con il parere vincolante della Conferenza Stato-Regioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione, a decorrere dall'anno 2000, di una compartecipazione regionale al gettito IRPEF ed IVA e rideterminazione della compartecipazione al gettito dell'accisa sulla benzina. Le aliquote di compartecipazione all'IVA, all'IRPEF e all'accisa sulla benzina verranno determinate in modo che, nel primo anno di applicazione, le risorse complessivamente assegnate alle regioni provengano in percentuali tali da rispecchiare la spesa storica;
b) determinazione delle compartecipazioni, con riferimento al gettito delle riscossioni territoriali: la compartecipazione all'IRPEF è calcolata in base alle evidenze fiscali locali relative all'ultimo anno di imposta disponibile; la compartecipazione all'accisa sulla benzina è calcolata in base ai consumi fiscalmente rilevati in ogni regione; la compartecipazione al gettito dell'IVA è determinata in base ai dati ISTAT più recenti sui consumi regionali delle famiglie;
c) sostituzione dei trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario con compartecipazione al gettito dei tributi. Detta compartecipazione al gettito dei tributi costituisce la modalità di copertura degli oneri connessi al passaggio alle regioni delle funzioni attribuite dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. Restano esclusi i trasferimenti destinati a finanziare interventi per calamità naturali;
d) abolizione dei vincoli di destinazione previsti dal comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
e) determinazione di meccanismi perequativi interregionali in funzione dell'efficacia fiscale, dei fabbisogni e della capacità fiscale potenziale. In un periodo transitorio, non superiore al triennio, la perequazione è effettuata anche in funzione della spesa storica. I trasferimenti interregionali per la perequazione saranno operati a valere sulle somme derivanti dalla compartecipazione al gettito IVA;
f) previsione di una partecipazione delle regioni alle attività di accertamento dei tributi erariali in analogia a quanto già previsto per i comuni dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
g) coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale.

2. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per le regioni. In particolare non dovrà comportare oneri per le regioni il ricorso alla compartecipazione nel caso di conferimento di funzioni previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59».
10.7
Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Sarto, Semenzato, Ripamonti

Modificare la rubrica come segue: «Disposizioni in materia di finanziamento delle regioni».
10.8
Bosello, Pedrizzi

Sostituire la rubrica con la seguente:

«Delega per l'attribuzione alle regioni di quote del gettito dell'IVA e dell'accisa sulla benzina»

Conseguentemente sopprimere le parole: «e federalismo fiscale» nel titolo del disegno di legge.
10.9
Rossi

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) previsione di meccanismi perequativi interregionali, da attivarsi al verificarsi delle seguenti condizioni:

1) insufficienza della capacità fiscale in rapporto al soddisfacimento del fabbisogno medio pro-capite standardizzato dei servizi sanitari indispensabili, calcolato con appositi parametri;
2) i trasferimenti interregionali dovranno garantire, alle regioni riceventi, al massimo il raggiungimento del 90 per cento della capacità fiscale media nazionale;
3) i trasferimenti non dovranno coprire le mancate entrate derivanti dalla presenza di un'evasione regionale superiore al livello medio di tollerabilità calcolato su base nazionale».
10.10
Rossi

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dello sforzo fiscale» con le parole: «e del reddito pro capite,».
10.11
Castellani, Polidoro

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «e dello sforzo fiscale», inserire le seguenti: «e del grado della repressione fiscale».
10.12
Pinggera, Thaler Ausserhoffer, Meloni

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «fabbisogni sanitari», inserire le seguenti: «, anche in previsione di un riequilibrio infrastrutturale,».
10.13
D'Alì, Costa

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «previsione di un periodo transitorio non superiore ad un triennio nel quale la perequazione è effettuata anche in funzione della spesa storica».
10.14
Rossi

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis previsione di meccanismi perequativi interregionali che tengano conto della spesa storica infrastrutturale;
c-ter previsione di meccanismi perequativi interregionali che tengano conto della spesa previdenziale analizzata su proiezioni almeno ventennali su base regionale».
10.15
D'Alì, Costa

Dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis previsione di operare i trasferimenti interrogionali per la perequazione considerando anche le somme erogate per prestazioni previdenziali».
10.16
D'Alì, Ventucci, Costa

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con salvaguardia della disciplina vigente nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia in forza dei loro statuti e delle relative norme di attuazione».
10.17
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Meloni

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) abolizione della tesoreria unica per le Regioni e gli Enti locali».
10.18
Rossi

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) all'articolo 17, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: «concessionari del servizio di riscossione dei tributi» sono aggiunte le seguenti: «Consorzi di bonifica e di irrigazione».
10.19
Castellani, Polidoro

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, commi 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modifiche e integrazioni.
1-ter. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive».
10.20
Pieroni, Ripamonti
Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, comma 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni».
10.21
Rossi

Al comma 2, dopo le parole: «oneri aggiuntivi», inserire le seguenti: «, nè aumenti di imposte, contributi sociali, tasse e accise».
10.22
D'Alì, Ventucci, Vegas, Costa

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione del parere».
10.23
Il Relatore

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360)

1. Nel decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole: “Con decreto del”, sono sostituite dalle seguenti: “Con uno o più decreti del”, e dopo le parole: “è stabilita l'aliquota”, sono inserite le seguenti: “di compartecipazione”;
b) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: “l'aliquota”, sono aggiunte le seguenti: “di compartecipazione”;
c) all'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del citato testo unico l'addizionale comunale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in tre rate uguali a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate o, in caso di cessazione del rapporto, in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le dette operazioni. L'importo da trattenere, nonché quello trattenuto, è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973.»;
d) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Per la copertura finanziaria delle minori entrate erariali derivanti dall'aliquota di compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 2, non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni ai sensi dell'articolo 7, della citata legge n. 59 del 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari ai comuni, salvo eventuale conguaglio.”.

2. Gli interventi previsti al comma 1 saranno definiti in modo da garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato per gli anni 2000 e 2001.
3. Nell'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla lettera f), le parole: “attribuzione ai comuni delle somme riscosse per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi;” sono soppresse».
10.0.50
Il Governo

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Modifica all'articolo 23 lettere a) e b) della legge 27 dicembre 1997 n. 449. Proroga dei termini e rateizzazione debiti fiscali)

1. Il termine del 28 febbraio previsto dall'articolo 23, comma 2, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro il termine di cui al comma precedente possono essere regolarizzati anche gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche relative al 1996 e gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonchè dei contributi dovuti risultanti dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 1o gennaio-31 dicembre 1996.
3. Ferme restando le misure della soprattassa prevista per gli anni 1995 e precedenti, gli ammontari dovuti per il 1996 sono maggiorati di un importo, a titolo di soprattassa, pari al 10 per cento.
4. I soggetti operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento CEE n. 2052/1988 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e in quelle per le quali la Commissione delle Comunità Europee ha riconosciuto la necessità di interventi con decisioni richiamate nell'articolo 4, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i debitori per imposte e tributi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi fino al 31 dicembre 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria anche in rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, con la sola maggiorazione degli interessi legali. Per le posizioni debitorie superiori a 100 milioni di lire la regolarizzazione può essere effettuata in 60 rate bimestrali; per le posizioni debitorie da 50 milioni a 100 milioni di lire in 36 rate bimestrali; per le posizioni debitorie inferiori ai 15 milioni e da 15 milioni a 50 milioni di lire la regolarizazione può essere effettuata, rispettivamente, in 10 rate bimestrali ed in 20 rate bimestrali. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi legali, è calcolato con gli stessi criteri indicati nell'articolo 4 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79».
10.0.1
Montagnino, Polidoro, Lo Curzio, Castellani

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Dal 1o gennaio 1999 a ciascun comune è attribuita una percentuale del gettito IRPEF di pertinenza dei soggetti aventi in esso domicilio fiscale e sulla base del rapporto fra il totale nazionale di tale gettito e le somme trasferite dallo stato alla totalità dei comuni».
10.0.2
Speroni

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Dal 1o gennaio 1999 a ciascuna provincia è attribuita una percentuale del gettito IRPEF di pertinenza dei soggetti aventi in esso domicilio fiscale e sulla base del rapporto fra il totale nazionale di tale gettito e le somme trasferite dallo stato alla totalità delle province».
10.0.3
Speroni

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Dal 1o gennaio 1999 a ciascuna regione è attribuita una percentuale del gettito IRPEF di pertinenza dei soggetti aventi in esso domicilio fiscale e sulla base del rapporto fra il totale nazionale di tale gettito e le somme trasferite dallo stato alla totalità delle regioni».
10.0.4
Speroni

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Affitto fondi rustici)

1. All'articolo 2-bis della Tariffa, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Affitto di fondi rustici, non formati per atto o scrittura privata autenticata, quando il corrispettivo annuo non supera lire due milioni e cinquecentomila”.».
10.0.5
D'Alì, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Attività agrituristica)

1. Alle attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici che eccedano i limiti previsti dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 20 dicembre 1991, n. 413».
10.0.6
D'Alì, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Fabbricati rurali)

1. Per l'accatastamento dei fabbricati classati rurali ai sensi della vigente legislazione si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni».
10.0.7
D'Alì, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Alle associazioni sportive dilettantistiche, affiliate ad una federazione sportiva riconosciuta dal CONI ed iscritte nel registro del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80 se più favorevoli».
10.0.8
Thaler Ausserhoffer, Pinggera, Dondeynaz