AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDI’ 14 GENNAIO 1999

343ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE



Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01a, 0138°)

Il senatore SCHIFANI sollecita l'integrazione dell'ordine del giorno della Commissione con la proposta di inchiesta parlamentare relativa ai rapporti tra immigrazione e fenomeni criminali (Doc. XXII, n. 50).

Il PRESIDENTE si riserva di sottoporre la proposta all'Ufficio di presidenza, che convocherà per l'inizio della settimana successiva.

SULL'ESAME DI SCHEMI DI DECRETO MINISTERIALE CONCERNENTI VARIAZIONI COMPENSATIVE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 1998
(A007 000, C01a, 0139°)

Il presidente VILLONE informa la Commissione che sono stati da poco assegnati due schemi di decreto ministeriale recanti variazioni compensative di bilancio per il 1998, i cui atti conseguenti sono stati già adottati ed hanno esaurito i propri effetti. Propone, pertanto, di espungere dall'ordine del giorno gli schemi di decreto ministeriale, non senza aver rilevato che il Governo avrebbe dovuto trasmettere tali atti in tempo utile per l'espressione del parere parlamentare previsto dalla legge.

La Commissione consente.

SULL'ESAME DI UNO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE L'UFFICIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(A007 000, C01a, 0139°)

Il presidente VILLONE premette all'esame di merito dello schema di decreto legislativo una prima considerazione, in termini problematici, sulla coerenza del testo normativo alle disposizioni di delega legislativa di cui reca attuazione. Lo stesso schema di decreto, inoltre, presenta possibili problemi di copertura finanziaria e ciò rende opportuno, a suo avviso, richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del testo anche alla Commissione bilancio per le osservazioni di competenza. Confidando che tali osservazioni saranno senz'altro rese tempestivamente, propone di rinviare l'esame dello schema di decreto.

La Commissione concorda.


IN SEDE REFERENTE


(288) LA LOGGIA ed altri - Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno.

(290) LA LOGGIA ed altri - Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica.

(1006) PIERONI ed altri - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati.

(1323) MILIO - Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno.

(1935) COSSIGA - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(2023) BESOSTRI e MURINEDDU - Nuova disciplina dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno.

(3190) FORCIERI ed altri - Riforma del sistema elettorale del Parlamento.

(3325) PASSIGLI - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

(3476) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali.

(3621) MAZZUCA POGGIOLINI - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali.

(3628) LA LOGGIA ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

(3633) PIERONI ed altri - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione.

(3634) PIERONI e LUBRANO DI RICCO - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione.

(3636) SPERONI - Elezione del Senato della Repubblica su base regionale.

(3688) CO' ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

(3689) CO' ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 288, 290, 1006, 1323, 1935, 2023, 3190, 3325, 3476, 3621, 3628, 3633, 3634, 3636, congiunzione con i disegni di legge n. 3688 e 3689 e rinvio; esame congiunto dei disegni di legge nn. 3688 e 3689, congiunzione con il seguito dell'esame degli anzidetti disegni di legge e rinvio)

Prosegue l'esame di disegni di legge in titolo già precedentemente trattati, sospeso nella seduta del 3 dicembre 1998.

Il relatore VILLONE riferisce per sommi capi sui nuovi disegni di legge in materia (nn. 3688 e 3689), rispettivamente attinenti al sistema di elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

L'esame di tali disegni di legge è congiunto a quello delle altre iniziative già in trattazione, e viene infine rinviato.


(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d’iniziativa governativa.

(3295) DEBENEDETTI - Norme per l’apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale.

(3448) MAGNALBO’ e PASQUALI - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142.

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1388-ter e 3295, congiunzione con il disegno di legge n. 3448 e rinvio; esame del disegno di legge n. 3448, congiunzione con i disegni di legge nn. 1388-ter e 3295 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge n. 1388-ter e 3295, sospeso nella seduta del 10 novembre 1998.

Il presidente VILLONE riferisce brevemente sul disegno di legge n. 3448, da ultimo assegnato, la cui trattazione viene congiunta a quella degli altri disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


(3722) Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bertucci ed altri; Veltroni ed altri; Frattini ed altri; Palma ed altri; Paissan; Carrara Nuccio.

(3667) SCHIFANI ed altri - Modifica dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali e di durata in carica dei consigli regionali.

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente VILLONE introduce l'esame dei disegni di legge proponendo di avviare immediatamente la discussione generale per concluderla martedì 19 gennaio, fissando il termine per eventuali emendamenti a mercoledì 20 gennaio, in modo da iniziarne la trattazione nella seduta di quello stesso giorno.

Il senatore SCHIFANI ricorda che l'argomento è già inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea del Senato e ritiene opportuno concordare anche un termine per la conclusione dell'esame da parte della Commissione, in modo da consentire all'Assemblea del Senato di iniziare la discussione non più tardi di giovedì 21 gennaio.

Il senatore MARCHETTI considera impossibile assumere un impegno così drastico per la conclusione dei lavori.

Il presidente VILLONE ritiene che vi sia un orientamento condiviso tra le forze politiche per un esame sollecito delle iniziative, da concentrare nel corso della settimana successiva.

La senatrice DENTAMARO auspica una trattazione quanto più celere possibile, trattandosi di un testo non complesso, anche se indubbiamente importante. Ricorda che si tratta di una seconda lettura parlamentare e in proposito vi è una indiscutibile urgenza politica che coinvolge lo stesso decoro istituzionale, al di là di ogni valutazione di parte.

Il senatore GUERZONI ritiene importante acquisire tempestivamente il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista dall'articolo 126 della Costituzione proprio perchè sia interpellata in caso di scioglimento dei Consigli regionali.

Il presidente VILLONE ricorda i termini disposti dal Regolamento per la formulazione del parere e si riserva di sollecitare il presidente di quella Commissione affinchè essa si pronunci tempestivamente.

Interviene nuovamente il senatore SCHIFANI rammentando che la Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato ha dimostrato grande attenzione e sensibilità all'argomento, inserendolo nel calendario dei lavori dell'Assemblea prima ancora che il disegno di legge n. 3722 fosse approvato dalla Camera dei deputati. Auspica, pertanto, che la Commissione svolga il proprio lavoro in piena coerenza alla necessità di una rapida definizione già fatta propria dal Senato, ma successivamente disattesa.

Il senatore LISI riconosce l'importanza dell'argomento ma sottolinea la semplicità del testo, che può essere esaminato in modo approfondito e celere, per rispondere a un'esigenza di moralità politica. Propone quindi di anticipare il termine per gli emendamenti proposto dal Presidente.

Il senatore PELLEGRINO preannuncia che le sue valutazioni in materia saranno rese a titolo personale, sottolinea che la questione prescinde dalla delimitazione tra maggioranza e opposizione, condivide pienamente lo scopo dell'iniziativa ma si dichiara molto perplesso sull'adeguatezza del mezzo. Quest'ultimo, infatti, nel testo definito dalla Camera dei deputati suscita gravi preoccupazioni, poiché l'esperienza ammonisce circa la clamorosa distanza tra i risultati perseguiti e quelli ottenuti che si realizza quando si interviene senza sufficiente ponderazione sui meccanismi istituzionali più critici. Pur convenendo sull'opportunità di fissare un termine breve per la proposizione degli emendamenti, egli auspica che vi sia la disponibilità di un tempo sufficiente per riflettere sulla questione e individuare le soluzioni più idonee.

Il senatore ELIA dichiara di comprendere il senso di urgenza che anima le sollecitazioni provenienti dai Gruppi del Polo per le libertà ma invita a non adottare soluzioni precipitose e suscettibili di censure di legittimità costituzionale. Ricorda, quindi, che la materia fu ampiamente discussa in sede di Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, laddove si individuarono soluzioni con norme di rango costituzionale. Egli dubita, comunque, che la legge elettorale per le regioni sia la sede appropriata per un intervento normativo che attiene, piuttosto, alla forma di governo regionale.

Il senatore SCHIFANI ribadisce la richiesta di intensificare il calendario dei lavori della Commissione per ottenere un risultato a breve termine; osserva, quindi, che il meccanismo di scioglimento anticipato di cui si discute è già previsto dalla legge n. 43 del 1995 per il primo biennio della legislatura regionale: non si tratta, pertanto, di un innesto improprio, nè illegittimo, su un corpo normativo estraneo, come ha invece sostenuto il senatore Elia.

Il senatore ANDREOLLI si dichiara estremamente perplesso sulla opportunità della innovazione normativa in esame, che contraddice apertamente il principio di autonomia, regolando con legge statale quelle determinazioni che dovrebbero essere rimesse a ciascuna regione.

Il senatore PASTORE ricorda che nella legge elettorale per le regioni a statuto ordinario è previsto il premio di maggioranza, e questo comporta conseguenze imprescindibili sulla forma di governo.

Il senatore ANDREOLLI ribadisce la sua perplessità.

Il presidente VILLONE, quindi, conferma la proposta di fissare alle ore 12 di mercoledì 20 gennaio il termine per gli emendamenti, con la riserva di programmare anche sedute straordinarie al fine di assicurare un esame approfondito e celere.

I senatori SCHIFANI e LISI chiedono di anticipare il termine per gli emendamenti.

Su proposta del presidente VILLONE, il termine per gli emendamenti è quindi fissato alle ore 19 di martedì 19 gennaio.

Riferisce quindi il PRESIDENTE, riassumendo le possibili perplessità di carattere costituzionale, rivolte al disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. La forma di governo regionale in vigore è di carattere parlamentare o assembleare, per cui essa non sarebbe coerente con una clausola di scioglimento automatico dei consigli. Il provvedimento in questione rappresenta poi certamente un atto impugnabile e sottoponibile al controllo giurisdizionale, determinando così una situazione di difficile soluzione pratica. All’opposto si può osservare che il premio di maggioranza introdotto dalla legge elettorale del 1995 incide sulla distribuzione della rappresentanza, per cui non sarebbe possibile trasferire i seggi ottenuti da uno schieramento all’altro. Non è poi scontato che la materia in questione sia interamente riservata alla legge dello Stato, superando essa i limiti della normativa elettorale, in quanto talvolta regolata anche dagli statuti regionali.
Una convergenza è certamente raggiungibile sulle finalità di fondo che i progetti all’ordine del giorno perseguono; restano tuttavia problematiche le modalità. Premesso che il legislatore ordinario è certamente legittimato a dettare norme di attuazione degli articoli 122 e 126 della Costituzione, passa ad esaminare in dettaglio il contenuto dei due commi del disegno di legge n. 3722. Innanzitutto il primo di essi non riproduce propriamente il testo dell’articolo 8 della legge n. 43 del 1995, il quale era temporalmente circoscritto ai primi due anni del funzionamento dei consigli regionali. Alcuni potrebbero allora ritenere che nella disposizione approvata dalla Camera si configuri una sostanziale espropriazione di una competenza fondamentale del consiglio regionale, quella di eleggere la giunta. I consigli regionali stessi poi avrebbero una durata variabile, mentre nella disciplina in vigore essi detengono una durata minima certa. Per questa ragione il primo comma dell’articolo incide più direttamente sull’articolo 126 della Costituzione, quasi prevedendo una ulteriore ipotesi di scioglimento.
Del testo approvato si potrebbe tuttavia fornire un’interpretazione diversa, assumendo come suo presupposto di applicazione non la semplice crisi della giunta, ma una condizione di crisi prolungata tale da determinare un impossibile funzionamento della maggioranza. Questa interpretazione si manterrebbe più aderente al significato della norma costituzionale. Non vanno però sottovalutate nemmeno le considerazioni svolte dal senatore Andreolli, sul contrasto della disciplina in esame con le tendenze autonomistiche affermatesi nel corso degli ultimi tempi, sulla contraddizione con il metodo che presiede ai rapporti tra le Camere ed il Governo. Occorre inoltre valutare il ruolo dei singoli consiglieri regionali quando essenziali al mantenimento della maggioranza: uno solo di essi potrebbe diventarne arbitro, qualora la disposizione approvata si interpreti come ipotesi di scioglimento automatico.
Riguardo al secondo comma, che tende a specificare le gravi violazioni di legge di cui all’articolo 126 della Costituzione, rileva che esso potrebbe apparire addirittura contraddittorio rispetto al primo comma se quest’ultimo implica un caso di scioglimento automatico. Egli non dubita della legittimità di un intervento legislativo volto a precisare le ipotesi dell’articolo 126 della Costituzione, ma avanza delle riserve sul fatto che sia stata assunta la fattispecie più idonea. Configurare il mutamento di maggioranza come una grave violazione di legge presuppone che la legge sia competente a vietare, a prescrivere o a consentire qualche comportamento in questa materia, e di ciò si può dubitare. Anziché dunque fondarsi sulla violazione di legge, la previsione potrebbe assumere come presupposto più idoneo le dimissioni.
Dichiarando di essere favorevole all’elezione diretta dei presidenti delle giunte regionali, auspica che al riguardo la Camera dei deputati possa definire rapidamente un testo che opportunamente dovrebbe essere esaminato in parallelo. Conclusivamente ritiene che il legislatore debba cogliere l’occasione per rendere davvero applicabile l’articolo 126 della Costituzione, che non ha trovato finora attuazione malgrado le numerose crisi attraversate dagli organi regionali. Invita quindi a considerare attentamente la possibilità di ricondurre la normativa in esame nell’ambito della disciplina costituzionale. Rispondendo da ultimo ad un interrogativo del senatore GASPERINI, precisa che un eventuale scioglimento automatico dei consigli in base al comma 1, potrebbe essere valutato in aperto contrasto con l’articolo 126 della Costituzione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.30.