AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDI' 31 MARZO 1998

238ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

VILLONE


Interviene il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini.
Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'Avvocato generale presso la Corte di Cassazione dottor Franco Morozzo della Rocca.

La seduta inizia alle ore 14,25.


IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 21) Migone ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico, rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta del 18 marzo 1998.
(R162 000, C01a, 0002°)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame intrapreso dopo il rinvio del documento da parte dell'Assemblea e sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il presidente VILLONE ricorda le preoccupazioni espresse intorno alla garanzia di autonomia degli organi costituzionali e invita a considerare anche i limiti derivanti dalla legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali (n. 675 del 1996). Egli ritiene che tali perplessità possono essere risolte con gli emendamenti presentati dal relatore e comunica che il senatore Pastore gli ha espresso per le vie brevi la disponibilità a ritirare i propri emendamenti, considerando risolutivi quelli dello stesso relatore.

Il relatore Lino DIANA illustra gli emendamenti da lui sottoscritti e invita il senatore Besostri a ritirare i propri.

Il senatore BESOSTRI precisa che i suoi emendamenti erano stati formulati al termine della discussione precedente come tentativo di sintesi delle preoccupazioni espresse in quella circostanza. Considerati gli emendamenti del relatore, ritira senz'altro le sue proposte di modifica.

Il presidente VILLONE risponde quindi ad alcune richieste di chiarimento formulate dai senatori Elia e Andreolli.

La Commissione, quindi, conferisce al relatore l'incarico di presentare in Assemblea i suoi emendamenti, riferiti al testo già concordato in Commissione e corrispondenti a un orientamento unanimemente condiviso.

(3095) Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio)

Il relatore VILLONE espone il contenuto del disegno di legge, che integra e modifica le leggi nn. 59 e 127 del 1997 e introduce ulteriori disposizioni in materia di semplificazione amministrativa. In tale indirizzo sono orientate, ad esempio, le norme contenute nell'articolo 1, commi 10, 18, 21 e 22. Nell'articolo 2 vi sono disposizioni rivolte a risolvere inconvenienti registrati nell'applicazione concreta delle leggi dianzi citate: il comma 8, ad esempio, accentua una tendenza innovativa in materia di reclutamento dei dipendenti pubblici, verso un sostanziale superamento del tradizionale criterio dell'anzianità. Nel comma 10 dello stesso articolo 2, sono affrontati in senso innovativo i problemi derivanti dall'assenza di figure dirigenziali nei piccoli comuni, in un contesto generale di tendenziale temporaneità degli incarichi. E' inoltre incoraggiato il processo associativo dei comuni di minori dimensioni. Il successivo comma 11 si riferisce alle camere di commercio mentre il comma 12 corrisponde alla sentenza della Corte costituzionale n. 388 del 1991 e i commi 13 e 14 risolvono alcuni dubbi interpretativi con soluzioni che possono evocare anche qualche perplessità. Il comma 18 precisa i parametri di motivazione dei pareri dei revisori contabili al fine di evitare che tali pronunce siano fondate su meri criteri di legittimità; il comma 24 estende le potestà del difensore civico regionale anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con innovazione utile anche a contenere la spinta alla moltiplicazione di tali istituti di garanzia. Nel comma 28 si rinviene una procedura centralizzata in una materia che dovrebbe essere demandata alle autonomie locali e ciò suscita fondati dubbi di opportunità. Dopo aver illustrato sommariamente l'articolo 3, il relatore si sofferma sull'articolo 4, dal contenuto indubbiamente innovativo e lungimirante: si tratta di incentivare e perseguire il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in un contesto che a suo avviso potrebbe già allo stato attuale consentire a una quota forse vicina all'80 per cento dei dipendenti di svolgere le proprie mansioni lontane dall'ufficio, in virtù delle disponibilità tecnologiche odierne. Tuttavia si tratta di una prospettiva che incontra inevitabili resistenze nell'organizzazione e nella stessa disciplina normativa delle amministrazioni pubbliche e le disposizioni in esame sono rivolte proprio a realizzare gradualmente le condizioni per una diffusione estesa del telelavoro nel pubblico impiego. L'ultima parte dell'articolo 4 suscita nondimeno qualche perplessità circa la possibilità di una realizzazione immediata, sia pure in via sperimentale.
Nel disegno di legge vi sono inoltre alcune disposizioni che ridefiniscono i rapporti tra le competenze consultive delle Commissioni permanenti e della Commissione bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 59 del 1997, in merito agli atti normativi di realizzazione della stessa legge: il relatore ricorda, in proposito, la motivazione fondamentale che ha dato origine alla costituzione della Commissione bicamerale, fondata sull'esigenza di sottrarre la consultazione sul riordinamento delle amministrazioni alle Commissioni a competenza settoriale, che inevitabilmente sono più esposte alle pressioni delle amministrazioni interessate. Tale motivazione rimane a suo avviso valida e fondata, mentre è opportuno riportare alle Commissioni permanenti quelle materie che non implicano le valutazioni critiche appena evocate. Si sofferma, infine, sul comma 11 dell'articolo 1, che, a suo avviso, potrebbe comportare qualche problema di disciplina del procedimento.

Interviene quindi il ministro BASSANINI, che ricorda la natura di provvedimento collegato a carattere ordinamentale propria del disegno di legge in esame, precisando che in origine esso aveva una configurazione molto più limitata, integrata poi dagli interventi emendativi della Camera dei deputati. Il Governo considera importante l'approvazione tempestiva del disegno di legge, soprattutto per quelle disposizioni essenziali allo scopo di aggiornare e correggere le leggi nn. 59 e 127 del 1997. Egli precisa, inoltre, che nel disegno di legge originario non erano contenute disposizioni sui pareri parlamentari, mentre considera utile la proroga del termine per la delega legislativa sul riordino delle amministrazioni statali, dal 31 luglio al 31 dicembre 1998. In tema di semplificazione amministrativa si prevedono numerosi altri procedimenti da riordinare, in una tendenza già riconosciuta utile e largamente apprezzata soprattutto nel mondo produttivo. In tema di trasformazioni territoriali e immobiliari, di cui al comma 21 dell'articolo 1, ricorda che si tratta di disposizioni inserite nel disegno di legge su proposta dei deputati Frattini e Pistelli, rivolte a introdurre una semplificazione molto drastica fondata sul meccanismo del silenzio-assenso, in analogia a quanto già previsto per gli insediamenti produttivi, che comunque necessitano ancora della concessione edilizia. All'articolo 2 vi sono integrazioni alle leggi vigenti apparentemente modeste ma significative nella direzione dell'alleggerimento burocratico, secondo una tendenza che ha permesso ad alcuni comuni di ridurre le proprie certificazioni fino a dimezzarle, come ad esempio nel caso del comune di Novara. In particolare, si prevede la nuova carta d'identità elettronica e magnetica, che permetterà una notevole flessibilità d'uso e si inserisce in un contesto di informatizzazione degli atti particolarmente avanzato in Italia, per riconoscimento della stessa Unione europea, fino alla possibilità, in un futuro non lontano, di ottenere la formazione per via telematica anche di atti negoziali. In merito all'età nei concorsi pubblici quale criterio di priorità, si tratta di una integrazione di quanto già stabilito dalla legge n. 127 del 1997, che ha abolito in generale i limiti di età e l'età come titolo di preferenza. Nell'articolo 2, il comma 28 deriva da una proposta parlamentare fondata sull'argomento che senza prescrizioni legislative apposite le procedure automatiche che vi sono previste sarebbero state impedite o ostacolate da altre legge vigenti.

In una breve interruzione il relatore VILLONE osserva che sarebbe sufficiente al riguardo una norma generale di liberalizzazione a favore delle autonomie locali, senza la necessità di ricorrere a un regolamento governativo.

Il ministro BASSANINI conviene sul carattere non necessario del regolamento previsto dal comma 28 e si sofferma quindi sull'articolo 4, che nell'ultimo comma prevede una sperimentazione, già in atto in alcune amministrazioni ma meritevole di un ulteriore incoraggiamento. Quanto al personale che opera nelle strutture di staff dei sindaci e dei presidenti di provincia, si tratta di risolvere un problema interpretativo in analogia a quanto già disposto per le analoghe strutture collocate presso i Ministri, quando si tratta di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Su richiesta del senatore ELIA , il PRESIDENTE fornisce chiarimenti sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 388 del 1991, presupposta dal comma 12 dell'articolo 2.

In proposito interviene anche il ministro BASSANINI, che ricostruisce il contesto normativo in cui si inserisce il comma 12; egli risponde successivamente a richieste di chiarimento dei senatori ANDREOLLI e PARDINI, relative allo stesso argomento.

Su proposta del relatore VILLONE, si conviene di avviare la discussione generale nella seduta convocata per domani, mercoledì 1° aprile, alle ore 8,30.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.


PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti istituzionali atti a prevenire i fenomeni di corruzione: audizione dell'Avvocato generale presso la Corte di Cassazione.
(R048 000, C01a, 0001°)

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana.

Dopo una breve introduzione del presidente VILLONE, che ricorda il regime di pubblicità dei lavori già adottato per le altre audizioni e che la Commissione conviene di seguire anche per quella in corso, ha la parola il dottor MOROZZO DELLA ROCCA.

Seguono domande e richieste di chiarimento dei senatori LUBRANO DI RICCO, ELIA, BESOSTRI, PARDINI, PASTORE, ANDREOLLI, MUNDI, PELLEGRINO e SPERONI.

Il dottor MOROZZO DELLA ROCCA risponde ai quesiti che gli sono stati rivolti e si riserva di inviare alla Commissione una integrazione scritta delle proprie risposte.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DOC. XXII, n. 21


DOC. XXII, N. 21 - MIGONE ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 18 marzo 1998.

Art. 1

Al comma 1, premettere le parole: “In attesa di apposita iniziativa per il personale dipendente dagli organi costituzionali”.

1.1 BESOSTRI



Al comma 2, nel secondo periodo, sopprimere le parole: “degli organi costituzionali o”.

1.2 BESOSTRI


Al comma 2, nel secondo periodo, sopprimere le parole: “costituzionali o”.

1.6 PASTORE, MAGGIORE
1.8 (identico all’em. 1.6) IL RELATORE


Al comma 2, nel secondo periodo, sopprimere le parole da: “nonché”, fino a: “elettive”. Sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.9 IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.7 PASTORE, MAGGIORE


Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

1.3 BESOSTRI


Al comma 2, nel quarto periodo, dopo la parola: “parlamentari”, inserire le seguenti: “del Senato della Repubblica”.

1.4 BESOSTRI


Sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. Ai fini di cui al comma 1 la Commissione procede ai sensi e con i poteri di cui all’articolo 48 del Regolamento del Senato nei confronti delle amministrazioni degli organi costituzionali, dei gruppi parlamentari, delle assemblee regionali, dei parlamentari e dei consiglieri regionali”.

1.10 IL RELATORE


Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “ad eccezione dei componenti della Camera dei deputati”.

1.5 BESOSTRI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“La stessa commissione, senza avvalersi dei poteri di cui all’articolo 82 della Costituzione, acquisirà dagli organi costituzionali i dati e le notizie necessarie per l’indagine di cui al comma 1”.

1.8 PASTORE, MAGGIORE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

“3-bis. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3-ter. Nel caso sia istituita una analoga commissione da parte della Camera dei deputati, si applicano rispettivamente l’articolo 48, comma 7 e l’articolo 162, comma 4 del Regolamento del Senato.”

1.11 IL RELATORE
Art. 2

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“L’istituzione della Commissione è subordinata alla deliberazione da parte della Camera dei deputati di inchiesta su identica materia; le Commissioni designate dalle due Camere dovranno deliberare, d’accordo tra loro, di procedere in comune”.

2.1 PASTORE, MAGGIORE