AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDI' 15 LUGLIO 1998

287ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE


Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli e Zoppi.

La seduta inizia alle ore 15,10.


IN SEDE REFERENTE

(2934) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

(2912) BESOSTRI ed altri - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti.

(3179) LO CURZIO ed altri - Nuove norme sul processo amministrativo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore PELLEGRINO dà conto dell'emendamento 6.100, da lui predisposto raccogliendo le indicazioni contenute negli emendamenti 6.2 (nuovo testo), 6.3, 6.8 (nuovo testo) 3.26 e formulato in modo da assorbire sostanzialmente anche gli emendamenti 6.4, 6.5 6.7 e 6.10: si tratta di una disciplina delle decisioni in forma semplificata, estese anche al caso della manifesta fondatezza del ricorso, con la previsione di una procedura apposita e anche di un caso specifico di inammissibilità, riferito agli atti delle autorità amministrative indipendenti che sono il risultato di apprezzamenti di natura tecnica e non comportano i vizi della violazione di legge e dell'incompetenza. Con il comma 2, inoltre, si prevede una disciplina transitoria della perenzione per i ricorsi ultradecennali.

Il senatore MARCHETTI chiede di chiarire se la disposizione relativa agli atti delle autorità indipendenti si riferisce esclusivamente ai casi che secondo la normativa generale possono essere risolti in forma semplificata.

Il presidente VILLONE precisa che il presupposto per l'inammissibilità del ricorso contro gli atti delle autorità amministrative indipendenti deve essere comunque quello degli apprezzamenti di carattere tecnico.

Secondo il senatore PASTORE, non sembra necessario prevedere espressamente, anche per il caso in esame, l'adozione della forma semplificata nella decisione.

Il relatore PELLEGRINO osserva che potrebbero esservi altri casi di inammissibilità anche per gli atti delle autorità indipendenti.

Il sottosegretario BETTINELLi rileva la possibilità di una pluralità di motivi di impugnazione anche per gli atti delle autorità indipendenti.

Il senatore PASTORE si sofferma sul comma 2 del nuovo emendamento proposto dal relatore: a suo avviso è preferibile una possibilità di riattivazione del giudizio entro un termine definito, prevenendo anche una disciplina a regime della perenzione.

Il relatore PELLEGRINO paventa effetti pratici non desiderati nel caso di una disciplina a regime della perenzione dei giudizi, che si risolverebbe in un obbligo di adempimento imposto alle parti e necessario per prevenire la perenzione; lo scopo della norma transitoria, invece, è quello di definire i limiti dell'arretrato, da smaltire successivamente con i riti abbreviati. Nondimeno, egli considera utile un integrazione del comma 2, prevedendo la possibilità di un'istanza di parte entro un certo termine dalla data di entrata in vigore della legge, che impedirebbe la perenzione del giudizio.

Il senatore MARCHETTI ritorna sulla questione degli atti adottati dalle autorità amministrative indipendenti: egli rileva che nel caso in esame non viene prevista, nell'emendamento del relatore, l'inammissibilità manifesta quale presupposto della decisione in forma semplificata, che viene invece prescritta in via generale insieme ad altri presupposti equivalenti.

Il presidente VILLONE attribuisce tale differenza alla rilevanza dell'apprezzamento tecnico, assunta come presupposto di inammissibilità per i ricorsoicontro gli atti delle autorità amministrative indipendenti, non viziati da incompetenza o da violazione di legge.

Secondo il relatore PELLEGRINO, si potrebbe prevedere che gli atti delle autorità indipendenti sarebbero sottoposti al regime processuale ordinario quando non siano stati impugnati per incompetenza o violazione di legge.

Il presidente VILLONE obietta che in tal modo sarebbe rimessa alla parte ricorrente un'ampia facoltà di sottrarre gli atti in questione dalla disciplina speciale di cui si discute.

Il senatore MARCHETTI ritiene preferibile definire il limite nel senso che si tratti comunque di atti non manifestamente viziati da incompetenza o violazione di legge.

Il relatore PELLEGRINO conferma l'ipotesi di individuare il limite negli atti non impugnati per incompetenza o violazione di legge, poiché se l'impugnazione è manifestamente infondata si applica comunque la disciplina generale sulle decisioni in forma semplificata.

Il senatore PASTORE invita a distinguere i casi generali di inammissibilità del ricorso da quello specifico previsto per gli atti delle autorità indipendenti, che sembra assumere la configurazione di una norma di natura sostanziale in un contesto dal contenuto esclusivamente processuale.

Il senatore MARCHETTTI insiste nella formula degli atti non manifestamente viziati per incompetenza o violazione di legge, quale limite dello speciale regime processuale previsto per i provvedimenti delle autorità indipendenti.

Secondo il senatore ROTELLI, si tratta di una formula inopportuna perché di interpretazione non univoca.

Il presidente VILLONE invita a concentrare l'attenzione sullo scopo della disposizione in esame: si tratta a suo avviso di stabilire che gli atti adottati dalle autorità amministrative indipendenti i quali risultano da apprezzamenti di indole tecnica non sono sindacabili in sede giurisdizionale amministrativa, salvo che siano viziati da incompetenza o violazione di legge.

Il senatore MARCHETTI dichiara di non condividere affatto il principio normativo appena riassunto dal Presidente.

Su proposta del presidente VILLONE, quindi, si conviene di trattare la questione nella forma di un articolo distino: il relatore presenta pertanto l'emendamento 4.0.100.

Su tale nuovo emendamento, il senatore MARCHETTI annuncia un voto contrario.

Il senatore ROTELLI invita a riflettere sulla denominazione di autorità amministrativa indipendente e ricorda la discussione svolta in proposito nella Commissione parlamentare per la riforme costituzionali, che si risolse nel senso di escludere la qualificazione di amministrativa.

Secondo il presidente VILLONE, nel contesto normativo in esame è invece preferibile mantenere tale qualificazione.

Conviene in tal senso anche il sottosegretario BETTINELLI, che considera l'attributo come funzionale alla qualificazione della natura degli atti impugnati in sede giurisdizionale amministrativa.

La Commissione, quindi, accoglie l'emendamento 4.0.100.

Quanto alle parti residue dell'emendamento 6.100, il senatore MARCHETTI critica il requisito della motivazione succinta, prescritto nella prima parte della proposta: a suo avviso, la motivazione delle decisioni dovrebbero essere piuttosto adeguata.

Il presidente VILLONE considera superflua la prescrizione censurata dal senatore Marchetti, anche perché nella parte successiva la stessa disposizione precisa i contenuti propri della motivazione per le decisioni in forma semplificata.

Secondo il senatore BESOSTRI, la motivazione succinta è una conseguenza necessaria dei casi presupposti dalle decisioni in forma semplificata: in caso diverso, infatti, la motivazione non potrerebbe essere redatta in una forma insufficiente rispetto alla natura della decisone.

Il relatore PELLEGRINO, quindi, illustra una ipotesi di nuovo testo per l'emendamento 6.100, omettendo la parte già approvata in altro testo quale articolo da inserire dopo l'articolo 4 e riformulando il comma 2 del nuovo articolo 6, senza la condizione dell'inerzia delle parti e con la previsione di un termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge per un'eventuale istanza di riattivazione del giudizio.

Il senatore LUBRANO DI RICCO condivide la proposta, che nel comma 2 giudica sostanzialmente conforme all'emendamento 3.26, da lui presentato e a suo tempo accantonato con riserva di ricollocazione nell'articolo 6.

Concorda anche la senatrice DENTAMARO, che propone tuttavia di estendere il termine fino a 90 giorni dopo l'entrata in vigore della legge il termine previsto dal comma 2.

In proposito si esprimono favorevolmente sia il relatore PELLEGRINO sia il presidente VILLONE.

Il senatore BESOSTRI prospetta l'opportunità di un emendamento ulteriore, diretto a considerare il caso dei ricorsi proposti esclusivamente in ragione della incompetenza dell'autorità che ha adottato il provvedimento. Il caso, infatti, è già regolato dal secondo comma dell'articolo 26 della legge n. 1034 del 1971, ma dovrebbe essere considerato anche alla stregua delle nuove disposizioni sulle decisioni in forma semplificata.

Il relatore PELLEGRINO invita il senatore BESOSTRI a non insistere nella proposta poiché il caso da questi evocato, in concreto si manifesta in forme non univoche: a volte, infatti, esso impone valutazioni complesse, come ad esempio nell'esperienza delle decisioni assunte dai comuni in materia di sport esercitato in forma professionale, rispetto alla competenza del Comitato olimpico nazionale.

Il senatore BESOSTRI rinuncia alla proposta di emendamento, ma si riserva di sollevare nuovamente la questione dopo aver svolto una verifica sull'applicabilità della nuova disciplina riferita alle decisioni in forma semplificata anche ai casi, dapprima evocati, dei ricorsi proposti per il solo vizio di incompetenza.

Il relatore PELLEGRINO, quindi, presenta l'emendamento 6.100 (nuovo testo), che viene approvato dalla Commissione dopo che i proponenti hanno rinunciato all'emendamento soppressivo 6.1.

Restano di conseguenza assorbiti l'emendamento 3.26, già ricollocato in relazione all'articolo 6, nonché gli altri emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



(3308) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge costituzionali d’iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d’iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

(2073) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino.

(2440) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento.

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce il senatore MARCHETTI, particolarmente sul disegno di legge n. 3308, già approvato dalla Camera dei deputati, il quale prevede modifiche allo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, disponendo una tutela per le minoranze ladina, mochena e cimbra anche nella provincia di Trento. E’ di conseguenza costituito un collegio elettorale raggruppante i comuni ove è prevalentemente insediato il gruppo linguistico ladino ed è inoltre prevista la possibilità che il consiglio regionale sia presieduto da un rappresentante del medesimo gruppo. Analoghe previsioni riguardano la presidenza dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano; una rappresentanza del gruppo linguistico ladino è garantita altresì nella giunta regionale. Il disegno di legge si completa poi con la previsione della impugnazione dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento degli atti amministrativi lesivi del principio di parità nei confronti degli appartenenti alle minoranze predette e con la disposizione del diritto alla valorizzazione delle stesse nelle attività culturali e nella toponomastica. Ricorda inoltre che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha approfondito la questione mediante apposite audizioni, esprimendo al termine un parere favorevole sul disegno di legge. Avverte che il provvedimento ha incontrato un sostanziale consenso presso i gruppi linguistici interessati.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.


(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall’unificazione del disegno di legge costituzionale d’iniziativa governativa e dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato.

(303) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione.
(341) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.- DIANA Lino - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione.
(432) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANA’ ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione.

(658) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

(2452) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.
(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Il senatore ROTELLI, nel preannunciare un proprio intervento, fa presente che il Governo, nel corso del dibattito alla Camera dei deputati, è stato rappresentato dal sottosegretario Bettinelli, allontanatosi dalla seduta. Egli inoltre conta di completare l’esame degli atti parlamentari, con particolare riferimento proprio alla posizione del Governo sull’argomento. Chiede pertanto di poter intervenire in altra seduta.

Conviene il PRESIDENTE ed il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri.

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 luglio 1998.

Nel dibattito interviene il senatore PASTORE, secondo il quale il disegno di legge è condivisibile nelle sue linee di massima. Con riferimento all’articolo 2, approva le perplessità del relatore riguardo alla condizione dei professori universitari, ma analoghe riserve possono essere prospettate nei riguardi dei dipendenti di enti pubblici non economici o di enti a prevalente partecipazione statale, indicati al comma 1 dello stesso articolo, i quali possono appartenere a strutture di ridotte dimensioni. Nei loro confronti quindi la misura del trasferimento d’ufficio può diventare di difficile attuazione. Auspica quindi un bilanciamento più attento tra le esigenze di moralizzazione della vita pubblica e quelle di tutela dei diritti dei cittadini.

Il senatore LUBRANO DI RICCO osserva che all’articolo 1, comma 2, in relazione alle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, compare una formulazione diversa rispetto a quella inserita nel disegno di legge n. 3090, in tema di ineleggibilità degli amministratori locali. In particolare, in base alla norma di cui all’articolo 1, comma 2, la sentenza non ha efficacia per quanto riguarda l’accertamento delle responsabilità e la qualificazione del fatto. Una riflessione sull’argomento potrebbe pertanto essere di chiarimento anche per il disegno di legge n. 3090.

Il senatore PELLEGRINO ritiene che la scelta compiuta dalla Camera dei deputati con riferimento alla questione segnalata dal senatore Lubrano di Ricco, risolve una querelle giurisprudenziale sull’argomento. L’orientamento assunto è rigoroso, ma non sembra favorire la sperimentazione del rito abbreviato.

Il senatore GASPERINI fa presente che il codice di procedura penale prevede misure premiali collegate alla scelta del rito speciale. Non è quindi possibile che, oltre ai benefici di pena, scaturisca l’esclusione dalle ulteriori conseguenze sanzionatorie. Si tratterebbe di un ingiustificato perdonismo in violazione del principio di parità di trattamento.

Per il senatore PINGGERA è allora preferibile escludere il patteggiamento nei procedimenti relativi a reati determinati. Sarebbe una scelta di maggior chiarezza tenuto conto che al patteggiamento talvolta si ricorre quando l’interessato non è in grado di provare la propria innocenza.

Il presidente VILLONE rinvia quindi ad altra seduta l’eventuale seguito del dibattito. Propone comunque di fissare a mercoledì 22 luglio, alle ore 14, il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione consente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C01a, 0108°)

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 16 luglio, alle ore 15 è anticipata alle ore 14,45, con l'ordine del giorno già diramato e integrato per l'esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge n. 3434 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, recante disposizioni urgenti per l’erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998).

La seduta termina alle ore 16.30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2934

Art. 4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 4-...
(Atti delle autorità amministrative indipendenti)

1. Sono inammissibili i ricorsi proposti contro atti di autorità amministrative indipendenti che costituiscano il risultato di apprezzamenti tecnici, salvo che siano viziati da incompetenza o violazione di legge".

4.0.100 IL RELATORE


Art. 5

Sopprimere l’articolo.

5.4 MARCHETTI


Sostituire l’articolo con il seguente:
“Art. 5

“1. All’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Tutti i provvedimenti adottati in pendenza di ricorso sono impugnabili mediante proposizione di motivi aggiunti».”

5.1 DENTAMARO

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:
“Art. 4-...

“1. All’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Tutti i provvedimenti adottati in pendenza di ricorso, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnabili mediante proposizione di motivi aggiunti».”.

5.1 (nuovo testo) DENTAMARO


Al comma 1, capoverso, quinto rigo, sopprimere la congiunzione: “e”.

5.3 MAGNALBO’, PASQUALI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 5-bis

1. Gli atti dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali possono essere impugnati per incompetenza, violazione di legge o contrasto con atti fondamentali del Consiglio o dell’Assemblea dagli amministratori dei summenzionati enti.
2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi con le procedure e nei termini previsti dall’articolo 25 della legge n. 241 del 1990.”

5.0.1 BESOSTRI
Art. 6

Sopprimere l’articolo.

6.1 ROTELLI, PASTORE


Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 6
(Decisioni in forma semplificata)
1. All'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:
“Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con ordinanza succintamente motivata. La motivazione dell’ordinanza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile.
La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella Camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare ovvero fissata d’ufficio a seguito dell’esame istruttorio previsto dal secondo comma dell’articolo 44 del testo unico delle legge sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054 e successive modificazioni.
Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.
In ogni caso sono dichiarati inammissibili i ricorsi proposti contro atti di autorità amministrative indipendenti che costituiscano il risultato di apprezzamenti tecnici non viziati da incompetenza o violazione di legge.
La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l’estinzione del giudizio, la perenzione, sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da esso delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di trenta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall’ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone le reiscrizione del ricorso sul ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell’opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L’ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l’ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali."
2. I ricorsi che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano depositati da oltre 10 anni senza alcuna attività delle parti sono dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 1971 n. 1034, aggiunto dal comma 1 del presente articolo.

6.100 IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:


"Art. 6
(Decisioni in forma semplificata)
1. All'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:
«Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con ordinanza succintamente motivata. La motivazione dell’ordinanza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile.
La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare ovvero fissata d’ufficio a seguito dell’esame istruttorio previsto dal secondo comma dell’articolo 44 del testo unico delle legge sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni.
Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.
La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l’estinzione del giudizio, la perenzione, sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da esso delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di trenta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall’ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone le reiscrizione del ricorso sul ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell’opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L’ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l’ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali».
2. I ricorsi che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano depositati da oltre 10 anni sono dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, salvo che le parti propongano istanza per la decisione entro 90 giorni dalla stessa data."

6.100 (nuovo testo) IL RELATORE


Sostituire l’articolo con il seguente:
“Art. 6

1. Il giudice relatore designato ai sensi dell’articolo 21, quarto comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, decide con ordinanza succintamente motivata i ricorsi che si presentino manifestamente irricevibili, inammissibili o infondati. In tale ultimo caso la motivazione può consistere in un sintetico riferimento ai profili di fatto o di diritto ritenuti risolutivi ai fini della definizione della causa ovvero anche ad un precedente conforme.
2. Egli dà atto, altresì, direttamente all’interruzione o della sospensione del processo nei casi stabiliti dalla legge, della cessazione della materia del contendere, della rinuncia al ricorso e, infine della maturata perenzione”.

6.7 BESOSTRI


Al comma 1, capoverso, sostituire il primo periodo con i seguenti: “Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con ordinanza succintamente motivata. La motivazione dell’ordinanza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”.

6.2 IL RELATORE

Al comma 1, capoverso, sostituire il primo periodo con i seguenti: “Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con ordinanza succintamente motivata. La motivazione dell’ordinanza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In particolare sono dichiarati inammissibili con decisione semplificata i ricorsi proposti contro atti di autorità amministrative indipendenti che costituiscano il risultato di apprezzamenti tecnici non viziati da incompetenza o violazione di legge”.

6.2 (nuovo testo) IL RELATORE


Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: “o infondatezza”¸ ”anche in calce al ricorso”; “nel caso di manifesta infondatezza”; “della sentenza”.
Inoltre inserire, dopo le parole: “Consiglio di Stato”, le seguenti parole: “sentite le parti in camera di consiglio”.

6.4 DENTAMARO


Al comma 1, capoverso, dopo la parola: “improcedibilità”, inserire la seguente: “fondatezza”; dopo la parola: “manifesta”, inserire le seguenti: “fondatezza o”; sostituire la parola: “sentenza”, con la seguente: “ordinanza”.

6.5 BESOSTRI


Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere i seguenti:

“La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella Camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare ovvero fissata d’ufficio a seguito dell’esame istruttorio previsto dal secondo comma dell’articolo 44 del testo unico delle legge sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054 e successive modificazioni.

Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze”.

6.3 IL RELATORE


Aggiungere, in fine, il seguente comma:

“1-bis. Nel giudizio amministrativo la perenzione è pronunciata con decreto del presidente del collegio. Il decreto è comunicato alle parti ed avverso esso può ricorrersi al collegio entro trenta giorni dalla comunicazione.

6.10 IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

“1-bis. La decisione in forma semplificata di cui all'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è ammessa unicamente in presenza di istanza cautelare contestuale al ricorso in assenza di decreto di abbreviazione dei termini ed è assunta in camera di consiglio fissata non prima di venti e non oltre trenta giorni dalla data di notifica del ricorso.”

6.6 BESOSTRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

“1-bis. La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l’estinzione del giudizio, la perenzione, l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso per manifesto difetto di giurisdizione o di competenza ovvero per irrituale proposizione del gravame, possono essere pronunciate, fuori dall’udienza, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da esso delegato, con ordinanza emessa senza la comparizione delle parti. L’ordinanza, con la quale si provvede anche sulle spese, è depositata in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla eventuale notificazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall’ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone le reiscrizione del ricorso sul ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell’opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L’ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l’ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello, con atto notificato entro trenta giorni dalla comunicazione o eventuale notificazione dell’ordinanza appellata. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali.”

6.8 SCHIFANI, PASTORE

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

“ La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l’estinzione del giudizio, la perenzione, sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da esso delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di trenta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall’ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone le reiscrizione del ricorso sul ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell’opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L’ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l’ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali."

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
" 1-bis. I ricorsi che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano depositati da oltre 10 anni senza alcuna attività delle parti, sono dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 1971 n. 1034, aggiunto dal comma 1 del presente articolo".

6.8 (nuovo testo) PASTORE


Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. L’articolo 31, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:
«Negli altri casi il Presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con ordinanza motivata, la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l’istanza e provvede sulle spese di giudizio, in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato.”

6.9 PASQUALI, MAGNALBO’, LISI, MEDURI