AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 6 DICEMBRE 2000
609ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE


Intervengono il ministro per la funzione pubblica Bassanini e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi e Franceschini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri.
(236) PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo.
(4465) CO' ed altri. - Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 29 novembre con l'illustrazione dei subemendamenti riferiti agli emendamenti presentati dalla relatrice al disegno di legge n. 3236.

Il senatore PASTORE, dato per illustrato il subemendamento 1.500/2 si sofferma sul subemendamento 1.500/3, che reca una più precisa formulazione della disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 2. Quanto al subemendamento 2.500/1, osserva che l'emendamento 2.500 della relatrice individua ipotesi di conflitto di interessi virtuale a carico dei professionisti. In proposito rileva che la prescrizione che impone ai professionisti titolari di cariche di governo di sospendere la propria attività può creare danni irreversibili all'attività medesima e impedire quindi, di fatto, l'accesso dei professionisti a cariche di governo. Si tratta di una limitazione eccessiva, anche all'interno dell'economia del provvedimento in titolo, che reputa inoltre intimamente contraddittorio laddove si prescrive, come sanzione per il mancato rispetto dell'obbligo di astensione, la sospensione dell'attività.

Il senatore MAGNALBO', nel condividere l'intento dell'emendamento da ultimo illustrato, lo sottoscrive.

Il presidente VILLONE osserva invece che occorre comunque disciplinare le ipotesi di contiguità tra l'attività dei professionisti e l'amministrazione pubblica, che potrebbero generare un'oggettiva situazione di conflitto di interessi.

Il senatore PASTORE illustra quindi il subemendamento 2.5/2, che reca una formulazione più chiara della disposizione, e si sofferma quindi sul subemendamento 4.500/4, che mira a precisare la portata della prescrizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 4, di cui segnala il rilievo e la severità.

A quest'ultimo proposito interviene il sottosegretario CANANZI, il quale osserva che ogni variazione dei dati forniti dai soggetti destinatari della disciplina in esame deve essere comunicata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ritiene quindi inopportuno rimettere alla valutazione dell'interessato la decisione circa la sussistenza o meno di una situazione di incompatibilità.

Il senatore PASTORE rileva che quest'ultima osservazione presuppone un atteggiamento di sostanziale sfiducia nei confronti dei destinatari della disciplina. Passa quindi ad illustrare il subemendamento 4.500/5, volto ad affidare anche al gestore la valutazione circa il venir meno della situazione di incompatibilità.

Prende quindi la parola il senatore SCHIFANI per illustrare il subemendamento 4.500/3, diretto a sopprimere il comma 5 dell'articolo 4 come riformulato dalla relatrice, che introduce una previsione suscettibile di dare solo un senso politico a scelte molto critiche, affidando a una minoranza parlamentare l'attivazione della procedura di accertamento prevista dal medesimo articolo 4.

Il presidente VILLONE osserva che l'ordinamento conosce varie ipotesi in cui, a fronte di situazioni di inerzia, si prevede l'attivazione di procedimenti di accertamento ad opera di soggetti terzi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


IN SEDE DELIBERANTE
(4870) Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni.
(Rimessione all'Assemblea)

Il presidente VILLONE ricorda che è iscritta all'ordine del giorno la discussione in sede deliberante del disegno di legge in titolo.

I senatori D'ONOFRIO, MAGNALBO', PASTORE, ROTELLI, SCHIFANI e TIRELLI dichiarano l'intenzione di richiederne la rimessione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento.

Il presidente VILLONE prende atto e propone che l'esame del disegno di legge sia comunque avviato in sede referente.

La Commissione consente.

IN SEDE REFERENTE

(4870) Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni.
(Esame e rinvio)

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO rileva che l'iniziativa in titolo è volta a facilitare lo scambio di esperienze tra settore pubblico e settore privato, sia in ambito nazionale che in sede internazionale. Si tratta di un provvedimento coerente, nel suo intento, al processo di modernizzazione della pubblica amministrazione e di valorizzazione della dirigenza. Dato puntualmente conto del comma 1 dell'articolo 1, richiama l'attenzione della Commissione sul comma 2 del medesimo articolo che estende ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e agli avvocati dello Stato la facoltà di richiedere - alle stesse condizioni previste per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni - l'aspettativa per lo svolgimento di incarichi presso altre amministrazioni, enti pubblici economici o altri organismi pubblici anche in sede internazionale. Questa previsione appare discutibile sia sotto il profilo della sua collocazione (essendo il provvedimento dedicato allo scambio di esperienze amministrative per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni) sia perché contraddice i più recenti indirizzi del legislatore in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati. Ricorda, infatti, il disegno di legge approvato nel luglio 1998, volto a limitare gli incarichi extragiudiziali dei magistrati nonché a definire in modo rigoroso le ipotesi di collocamento fuori ruolo. Ricorda anche la cronica insufficienza del numero dei magistrati in servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere un aumento degli organici.
Reputa invece condivisibile quanto previsto dall'articolo 2 ritenendo in particolare opportuna la possibilità, garantita ai dirigenti privi di incarico e collocati nell'apposito ruolo unico, di poter essere utilizzati temporaneamente per lo svolgimento di specifici incarichi anche da amministrazioni non rientranti nel ruolo unico.
Si sofferma quindi sul comma 4 dell'articolo 1, che opportunamente considera non computabile ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza il periodo di aspettativa conseguente allo svolgimento di incarichi presso altre amministrazioni, enti pubblici economici o altri enti pubblici italiani o esteri. Similmente apprezza la previsione contenuta nel comma 6, secondo la quale i dirigenti al termine del periodo di aspettativa e nei successivi due anni non possono ricoprire una serie di incarichi individuati dalla lettera a) del medesimo comma 1.
Ricordato quindi brevemente il contenuto degli articoli 3 e seguenti, esprime una valutazione sostanzialmente favorevole all'iniziativa in titolo.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore LUBRANO DI RICCO condivide le perplessità della relatrice su quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1, che contrasta con gli indirizzi più recenti del legislatore in materia.

Il senatore D'ONOFRIO dichiara di apprezzare lo spirito del provvedimento. Quanto ai rilievi formulati dalla relatrice sul comma 2 dell'articolo 1, osserva che più opportunamente potrebbe essere fissato il numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo. Un puro e semplice divieto infatti non appare coerente. Manifesta quindi alcune perplessità sulle previsioni contenute negli articoli 4 e 5 che, a suo avviso, potrebbero creare discriminazioni. In proposito ritiene necessaria una complessiva valutazione della disciplina che attualmente regola il collocamento fuori ruolo dei pubblici dipendenti. Quanto al collocamento fuori ruolo in amministrazioni non nazionali, reputa opportuna una autonoma previsione che disciplini l'impiego temporaneo di dipendenti pubblici nei ruoli dell'Unione europea e degli Stati appartenenti all'Unione.

Il senatore SCHIFANI concorda con le perplessità avanzate dalla relatrice sulla formulazione del comma 2 dell'articolo 1 e ricorda che la materia del collocamento fuori ruolo dei magistrati presso altre amministrazioni è stata oggetto anche dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.
Nell'apprezzare quindi l'intento complessivo del provvedimento, segnala l'opportunità di fissare un limite quantitativo al collocamento fuori ruolo dei dirigenti pubblici, che non può divenire un celato strumento funzionale all'esigenza di sfoltire gli organici della dirigenza.

Anche il senatore MAGNALBO' dichiara di condividere l'ispirazione del provvedimento. Considera peraltro opportuno precisare puntualmente le ipotesi di collocamento fuori ruolo e in proposito ritiene che debba essere prevista, seppur in casi tassativi, anche la possibilità di collocare fuori ruolo gli appartenenti alla carriera prefettizia.

Il senatore PARDINI considera il disegno di legge in esame come la manifestazione di un'importante tendenza innovativa, coerente a quanto già sperimentato in altri paesi avanzati. Circa le riserve esposte in merito ai magistrati, osserva che ve ne potrebbero essere altre, di ordine altrettanto significativo, per alcune categorie di dirigenti pubblici, come ad esempio i medici ospedalieri e i professori universitari. In particolare, sarebbe assai problematico il passaggio temporaneo di un primario ospedaliero ad azienda privata concorrente, con possibile danno diretto all'azienda pubblica di provenienza.

Il presidente VILLONE, in una breve interruzione, obietta che in base al testo non sembra possibile il passaggio temporaneo a un ente in qualche modo concorrente con quello pubblico di provenienza.

Il senatore PARDINI prosegue il suo intervento rammentando che i magistrati già possono svolgere funzioni di natura non giurisdizionale in altri enti e amministrazioni e considera non comprensibile una riserva di principio limitata esclusivamente a quella figura professionale, ritenendo invece di gran lunga prevalente l'elemento positivo rappresentato dalla novità introdotta nell'ordinamento della dirigenza pubblica, che può assicurare acquisizioni aggiuntive di competenza ed esperienza maturate presso enti diversi da quelli di appartenenza.

Il senatore PASTORE osserva che al di là delle intenzioni anche lodevoli sottese all'iniziativa in esame, un primo approfondimento suscita perplessità immediate, perché in materia di pubblico impiego vi sono anche vincoli di ordine costituzionale che segnano un limite invalicabile. Concorda, in particolare, con le riserve già esposte a proposito dei magistrati, rammentando che la questione è stata già più volte dibattuta e resta comunque controversa. Trova non persuasivo, inoltre, l'articolo 5, che prevede una sorta di stabilizzazione del personale dipendente da enti privati in ragione di esperienze peculiari, con un meccanismo che potrebbe favorire la costituzione di ingiustificati privilegi.

In proposito il ministro BASSANINI obietta che si tratta di un sistema già in uso in altri paesi, in particolare negli Stati Uniti d'America, precisando che se ne sollecita l'applicazione anche in Italia proprio da parte del Ministero degli affari esteri al fine di favorire, esclusivamente su base volontaria, la circolazione di esperienze professionali.

Il senatore PASTORE conclude il suo intervento soffermandosi sul comma 2 dell'articolo 3, che a suo avviso potrebbe comportare una elusione dei vincoli derivanti dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

La senatrice DENTAMARO esprime un giudizio complessivamente molto positivo sul testo in esame, rammentando che da tanti anni vi è un'opera faticosa del legislatore per introdurre nella pubblica amministrazione criteri di efficienza, economicità e produttività mutuati dal settore privato; poiché in materia non sono sufficienti le affermazioni di principio, anche di carattere normativo, sono da apprezzare le misure dirette a perseguire una sostanziale osmosi di mentalità tra settore pubblico e settore privato. Il testo in esame, d'altra parte, si fa carico anche di equilibrare garanzie individuali ed esigenze connesse all'interesse pubblico, prevenendo possibili conflitti di interesse anche di carattere successivo alla cessazione degli incarichi pubblici. Un rilievo, peraltro, va rivolto all'esclusione dei prefetti, che non sembra giustificata, nonché al diniego dell'aspettativa per incompatibilità potenziale in ragione di mansioni e funzioni già svolte in enti per i quali sussistono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile: a tale ultimo riguardo, osserva che la limitazione non è sufficiente, perché vi sono forme di controllo diverse da quelle appena richiamate, definite in particolare dall'articolo 7 della legge n. 287 del 1990. Dichiaratasi d'accordo con la relatrice in merito alla posizione dei magistrati, sia ordinari sia amministrativi e contabili, in coerenza a orientamenti già assunti più volte nel corso della XIII legislatura, osserva che alle ragioni già esposte si aggiunte un'obiezione di carattere generale derivante dal principio di separazione dei poteri, che comporta una distinzione netta tra l'esercizio di funzioni giurisdizionali e le responsabilità di ordine amministrativo; osserva, inoltre, che sarebbe necessario - includendo i magistrati - prevedere casi non ordinari di astensione, tali da rendere questo rimedio quasi patologico e non già episodico ed occasionale come è nelle ragioni intrinseche dell'istituto. Infine, muove un'obiezione di tipo funzionale all'inclusione dei magistrati, derivante dalla circostanza che le funzioni giurisdizionali non trovano un riscontro in altre esperienze professionali, né per i compiti giudicanti, né per quelli requirenti né, infine, per quelli di carattere direttivo che in ambito giurisdizionale assumono una connotazione affatto peculiare.

Il ministro BASSANINI rileva che gli scopi del disegno di legge sono stati ben posti in evidenza tanto dalla relatrice, quanto dai senatori che sono finora intervenuti: si tratta di favorire lo scambio e l'acquisizione di esperienze per i dirigenti pubblici in un contatto più diretto con il settore privato. In proposito si fa ricorso a istituti già sperimentati in altri paesi, in particolare mediante la utilizzazione di esperienze maturate presso organizzazioni ed enti internazionali, dove operano molti funzionari pubblici italiani che alla cessazione dei propri incarichi spesso non trovano adeguata collocazione nelle amministrazioni pubbliche italiane. Viceversa, sarebbe molto utile mettere a frutto quelle esperienze maturate in contesti internazionali. Le misure in esame, inoltre, possono avere l'effetto di sdrammatizzare i problemi connessi al nuovo istituto della rotazione negli incarichi dirigenziali che, non potendo in alcun modo essere confuso con il sistema dello spoils system (perché in quel caso vi è la cessazione del rapporto di impiego), tuttavia prevede che una certa quota di dirigenti si trovi almeno temporaneamente senza incarico. Si tratta in verità di un numero piuttosto contenuto, attualmente pari al 2 per cento del totale, ma per i dirigenti che si trovano in quella condizione vi sarebbe una positiva opportunità di maturazione professionale nel settore privato o in altri enti pubblici. Si dichiara d'accordo, quindi, con il senatore D'Onofrio circa l'opportunità di un riferimento espresso all'Unione europea, precisando inoltre che i professori universitari sono senz'altro esclusi, perché non sono formalmente dirigenti nelle amministrazioni pubbliche, mentre nelle intenzioni del Governo sono certamente esclusi anche i medici ospedalieri, ma a tale riguardo si dichiara disponibile a una disposizione che precisi tale limite. Quanto all'esclusione dei prefetti, vi è stata in tal senso una specifica richiesta proveniente dal Ministero dell'interno, sulle cui motivazioni si riserva di compiere una verifica al fine di riferirne alla Commissione; si dichiara tuttavia disposto, in linea di principio, a rinunciare a tale esclusione. In merito al limite numerico invocato da più parti, questo è affidato alle amministrazioni di appartenenza, mentre non lo si prevede per i dirigenti collocati nel ruolo unico e privi di incarico, perché per tali casi è opportuno favorire il più possibile l'acquisizione di esperienze proprio nel periodo in cui essi sono privi di responsabilità. Ricorda che si prevede, per ognuno dei casi in questione, o la risoluzione consensuale del contratto, oppure il consenso dell'amministrazione di appartenenza, e si dichiara disposto a prevedere non come una eventualità, ma come un obbligo, quello di determinare un limite numerico da parte delle amministrazioni di appartenenza. In merito alla questione dei magistrati, si dichiara persuaso dagli argomenti sostenuti nelle obiezioni formulate tanto dalla relatrice, quanto dalla gran parte dei senatori già intervenuti nella discussione, convenendo sulla considerazione che vi sono indirizzi restrittivi ormai consolidati in proposito e osservando, inoltre, che per i magistrati non vi è quella stessa esigenza di scambio di esperienze professionali, quando si tratti di contesti di esperienza molto diversi da quelli di natura giurisdizionale, che invece è comune a tutte le altre figure della dirigenza pubblica. Al riguardo si rimette comunque alla valutazione della Commissione.

Su proposta del presidente VILLONE, si conviene quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 12 di martedì 12 dicembre, proseguendo la discussione in una seduta da convocare per la stessa data alle ore 14,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani alle ore 9,30 non avrà luogo e, inoltre, che la Commissione potrà esaminare lo schema di regolamento concernente alcuni procedimenti disciplinati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (n. 782), in una seduta da convocare per lunedì 11 dicembre, alle ore 14.30.
Avverte, inoltre, che la Commissione sarà convocata nei giorni di lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15 dicembre, sempre alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente VILLONE, in conformità a quanto appena convenuto, dispone che non abbia più luogo la seduta già prevista per domani, giovedì 7 dicembre alle ore 9.

La seduta termina alle ore 16,30.


SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DELLA RELATRICE
RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236

Art. 1

1.500/4
DUVA

All'emendamento 1.500, nell'articolo 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e i Presidenti e componenti delle autorità di controllo e di garanzia".
__________________________

1.500/5
DUVA

All'emendamento 1.500, nell'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole da: "essi hanno", fino alla fine del comma.
__________________________

1.500/2
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 1.500, nell'articolo 2, comma 3, sopprimere le parole: "quando vi è contestazione".
________________________

1.500/1
LA RELATRICE

All'emendamento 1.500, nell'articolo 2, comma 3, dopo le parole: "per i Sottosegretari di Stato", inserire le seguenti: "e per i Commissari straordinari del Governo".
________________________

1.500/3
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 1.500, nell'articolo 2, comma 4, sostituire le parole da: "assicura" fino alla fin del comma, con le seguenti: "disciplina la pubblicità dei casi di astensione intervenuta a norma dei commi precedenti".
________________________

1.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con i seguenti:
"Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge, per titolari delle cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, nonché i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 2
(Obbligo di astensione da atti di governo)

1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.
2. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono partecipare alle deliberazioni attinenti alla carica ricoperta né adottare atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in casi di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.
3. Sulla sussistenza degli obblighi di cui al comma 2 del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delibera, quanto vi è contestazione, il Consiglio dei ministri; per i Sottosegretari di Stato provvede il Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Il regolamento del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità agli adempimenti di cui al comma 2, rendendo noti i casi di mancata partecipazione a deliberazioni, motivata ai sensi del medesimo comma.

Conseguentemente, sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 13.
__________________________

Art. 2

2.500/1
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 2.500, sostituire il comma 3, con il seguente: "3. Assumere in Italia ed all'estero, anche per interposta persona, nuovi incarichi professionali e proseguire nello svolgimento di quelli assunti per conto o nei confronti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, nonché di quelli che comunque li pongano in conflitto di interesse con pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica."
__________________________
2.500/2
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 2.500, nel comma 5, sostituire le parole: "e in imprese" con le seguenti: "nonché in enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali,"
________________________

2.500/4
DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 3.500, aggiungere, infine, i seguenti commi:
"6-bis. Se l'attività imprenditoriale è soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, ai sensi del comma 2;
6-ter. Entro cinque giorni dalla stipula, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano alla CONSOB, secondo le procedure da essa stabilite in via generale, gli estremi dei contratti stipulati, anche per interposta persona, su strumenti finanziari, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 59. Nel caso di contratti stipulati per conto del soggetto nell'ambito di gestioni discrezionali affidati a gestori autorizzati dalle competenti autorità, il termine di cinque giorni a decorrere dalla comunicazione al soggetto da parte del gestore."
__________________________

2.500/5
DUVA, BESOSTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 3-bis
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni degli articoli 4 e seguenti è demandata ad un apposito Collegio di garanzia, composto dai presidenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, e dell'eventuale autorità di regolazione del settore.
2. Il Collegio delibera all'unanimità, ciascun componente si astiene dalle deliberazioni che riguardano lui personalmente ovvero un componente dell'organo da lui presieduto.
3. Il Collegio può avvalersi di personale in servizio presso gli organi di cui al comma 1, senza determinare oneri aggiuntivi per lo Stato, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il collegio può richiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni soggetto pubblico privato dati e notizie concernenti le materie disciplinate dalla presente legge, avvalendosi oltre che dei poteri già attribuiti dalla normativa vigente a ciascuno dei componenti, dei poteri attribuiti alle Commissioni parlamentari d'inchiesta.
5. Il Collegio riferisce agli organi competenti a disporre le sanzioni e le decadenze previste dalla presente legge."
__________________________

2.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3
(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese)

1. E' incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta.
2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.
3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica.
4. In caso di inottemperanza alle disposizioni del comma 3 l'ordine o il collegio professionale territorialmente competente provvede alla sospensione dall'esercizio della professione per la durata dell'incarico di Governo.
5. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici e in imprese, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio che vi sono connessi.
6. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 5, vi provvede d'ufficio la Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio".

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
__________________________

Art. 4

4.500/7
DUVA

All'emendamento 4.500, sostituire le parole: "Autorità garante della concorrenza e del mercato", ogni qualvolta appaia nel testo, con le seguenti: "collegio di garanzia".
__________________________

4.500/1
LA RELATRICE
All'emendamento 4.500, nel comma 1, dopo le parole: "Autorità garante della concorrenza e del mercato", inserire le seguenti: "di seguito denominata Autorità garante".
__________________________

4.500/4
PASTORE, SCHIFANI
All'emendamento 4.500, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "che determini nuovi casi di incompatibilità."
__________________________

4.500/5
PASTORE, SCHIFANI
All'emendamento 4.500, al comma 4, sostituire la parola: "può" con le seguenti: "ovvero il gestore di cui all'articolo 5, possono".
__________________________

4.500/2
DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 4.500, dopo il comma 4, inserire il seguente:
"4-bis. Gli atti di accertamento sono impugnabili secondo le norme che regolano il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, in ogni caso, per motivi di legittimità con ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio in sede di giurisdizione esclusiva nel termine di 30 giorni. Si applicano le norme relative ai ricorsi ex ricorsi ex articolo 28 della legge n. 241 del 1990".
________________________

4.500/3
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'
All'emendamento 4.500, sopprimere il comma 5.
__________________________

4.500/6
PASTORE, SCHIFANI
All'emendamento 4.500, al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: "le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in riferimento alle attività economiche di cui al presente articolo".
__________________________

4.500
LA RELATRICE
Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 4
(Dichiarazione delle attività economiche)

1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese di cui detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, ovvero il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni entro quindici giorni per ogni successiva variazione dei dati forniti.
2. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni degli interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza sono rilevanti ai sensi della presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:
a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all'articolo 1 è almeno pari a lire 15 miliardi, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
b) si tratta di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

3. L'Autorità garante provvede a comunicare immediatamente all'interessato l'esito dell'accertamento di cui al comma 2.
4. L'interessato può chiedere in ogni momento che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerti se la rilevanza delle attività economiche sia venuta meno.
5. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può in ogni momento richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere l'accertamento di cui ai commi precedenti.
6. Sono nulli i contratti e gli altri atti, posti in essere dopo la data di assunzione della carica, che determinano, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, le condizioni di cui al comma 1."
_______________________

Art. 5

5.500 (nuovo testo)/10
PASTORE, SCHFANI

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sopprimere il comma 1.
________________________


5.500 (nuovo testo)/1
LA RELATRICE

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 2 sostituire le parole: "devono adottare le misure necessarie", con le altre: "adottano misure dirette", e le parole: "in modo da" con le altre: "al fine di".
________________________

5.500 (nuovo testo)/6
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 2, sostituire la parola: "necessarie" con le seguenti: "secondo indirizzi da concordarsi con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, atte".
________________________

5.500 (nuovo testo)/5
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "Di tali misure danno comunicazione entro lo stesso termine all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può prescrivere misure alternative."
________________________

5.500 (nuovo testo)/2
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sopprimere il comma 3.
__________________________

5.500 (nuovo testo)/3
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sopprimere il comma 4.
__________________________

5.500 (nuovo testo)/4
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sostituire il comma 4, con il seguente: "In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma secondo sia in caso di mancata alienazione che di mancato trasferimento a gestore, ovvero in caso di alienazione accertatamente simulata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con propria deliberazione, dichiara che sussiste la condizione di incompatibilità. La deliberazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione della determinazione di loro competenza. I Presidenti delle Camere rimettono la questione alle rispettive Assemblee.
__________________________

5.500 (nuovo testo)/7
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sostituire il comma 4, con il seguente: "Nei casi di gravi violazioni delle prescrizioni di cui al comma 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato irroga al titolare della carica di governo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'1 per cento e non superiore al 10 per cento del fatturato, realizzato dalle imprese in cui si sono verificate le violazioni, nell'ultimo esercizio chiuso in precedenza".
__________________________

5.500 (nuovo testo)/8
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sostituire il comma 4 con il seguente:

"Nel caso di presunta violazione del comma 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato notifica all'interessato e alle imprese in cui si è verificata la violazione l'apertura dell'istruttoria; a seguito della quale, se ravvisa la violazione, prescrive le misure correttive e ripristinatorie necessarie, fissando il termine per l'attuazione delle stesse. Nei casi di violazioni gravi, tenuto conto del grado di gravità e della durata delle stesse, irroga ai responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato complessivo realizzato dalle imprese, nell'ultimo esercizio chiuso in precedenza".
__________________________

5.500 (nuovo testo)/11
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, sostituire la parola: "applica" con le seguenti: "previa convocazione dell'interessato e verificate le condizioni ed ogni altro elemento utile a stabilire la volontarietà e la gravità del suo comportamento, può applicare".

__________________________

5.500 (nuovo testo)/12
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
__________________________

5.500 (nuovo testo)/9
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: "revocato" con l'altra: "sospeso" ed aggiungere, alla fine, dopo la parola: "settore" le seguenti: "fino a quando il titolare non avrà effettivamente adempiuto all'onere di separazione gestionale prevista dalla presente legge".
__________________________

5.500 (nuovo testo)/13
DUVA

All'emendamento 5.500, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Le attività economiche di cui i soggetti indicati all'articolo 1 abbiano, anche per interposta persona, la titolarità, o in caso partecipino al controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, quando risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, devono essere esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale, in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato. Le attività economiche concernenti i mezzi di comunicazione di masse e diffusione delle notizie e del pensiero, di cui l'interessato abbia, anche per interposta personal, la titolarità, o in cui partecipi al controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Devono, inoltre, essere gestite in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dalla presente legge, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme privilegiate di presenza o sostegno in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione.
4-ter. Qualora i soggetti interessati abbiano deciso di non alienare totalmente le attività economiche rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ai sensi dell'articolo 8, trascorsi 45 giorni dall'assunzione della carica e, purché i soggetti in questione partecipino direttamente o indirettamente al controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 delle imprese esercenti le suddette attività, gli organi sociali esercenti tali attività decadono. Al loro rinnovo provvede l'assemblea degli azionisti o soci convocata entro i trenta giorni susseguenti. In detta assemblea non votano le azioni o quote trasferite al trust".
__________________________

5.500 (nuovo testo)
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 5
(Criteri di esercizio delle attività economiche non aventi carattere di rilevanza)

1. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare attività imprenditoriali private.
2. Entro 45 giorni dall'assunzione della carica, i titolari delle cariche di Governo devono adottare le misure necessarie ad assicurare che le attività economiche di cui hanno la titolarità o il controllo ai sensi dell'articolo 4 comma 1, siano esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato.
3. Qualora le attività economiche risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
4. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del valore dell'attività determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'inottemperanza riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore."
__________________________
Art. 6

6.500/5
ELIA, ANDREOLLI, DIANA Lino

All'emendamento 6.500, al comma 3, dopo le parole: "enti pubblici", sopprimere le parole da: "nonché" a: "bilancio dello Stato".
__________________________

6.500/2
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 6.500, al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
__________________________
6.500/3
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 6.500, al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
__________________________

6.500/6
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'


All'emendamento 6.500, nel comma 4, sostituire le parole da: "In ogni altro caso" fino alla fine del comma, con il seguente periodo: "L'accertamento di cui al presente comma comporta l'irrogazione all'interessato di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'1 per cento e non superiore al 10 per cento del valore dei cespiti e delle attività non dichiarate".
__________________________

6.500/1
LA RELATRICE

All'emendamento 6.500, nel comma 4, al terzo periodo, sopprimere la parola: "altro"; al quinto periodo, sopprimere le parole: "previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato".
________________________


6.500/7
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 6.500, nel comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: "revocato" con l'altra: "sospeso" ed aggiungere, alla fine, dopo la parola: "settore" le seguenti: "fino a quando il titolare non avrà effettivamente adempiuto all'onere di separazione gestionale prevista dalla presente legge".

__________________________

6.500/4
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 6.500, al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "e alla Consob".
__________________________

6.500
LA RELATRICE
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 6
(Competenze dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato)

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, il controllo e l'adozione delle misure conseguenti sono di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla legge stessa, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla presente legge, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.
3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici nonché, ove necessario, di esperti altamente qualificati, che non abbiano o non abbiano avuto rapporti contrattuali a contenuto patrimoniale con l'interessato ovvero non abbiano o non abbiano ricevuto incarichi di collaborazione o consulenza da parte dell'interessato medesimo. L'applicazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
4. Quando l’Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ai sensi dell'articolo 4, ne informa immediatamente l'interessato. Nel caso in cui l’accertamento dia luogo alla verifica delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 2, si applicano gli articoli 7 e seguenti. In ogni altro caso, l’accertamento di cespiti e attività economiche non dichiarate comporta l’applicazione da parte dell’Autorità di una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarate. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'accertamento riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore.
5. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato dà comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Consob delle situazioni accertate ai sensi del comma 4."
__________________________

Art. 7

7.500/12
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, secondo periodo, sostituire: "inferiore al due per cento del capitale sociale" con le seguenti: "tale da non consentire il controllo".
__________________________

7.500/2
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "due per cento" con le seguenti: "cinque per cento".
__________________________

7.500/3
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

__________________________

7.500/9
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'
7.500/13
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

__________________________

7.500/22
DUVA

All'emendamento 7.500, nel comma 1, ultimo paragrafo, sostituire le parole: "di parenti entro il secondo grado, di affini", con le seguenti: "di parenti o affini".
__________________________

7.500/14
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: "di affini entro il quarto grado".
__________________________

7.500/15
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: "collegate" con le seguenti: "controllate dallo stesso alienante".
__________________________

7.500/4
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, sopprimere il comma 3.
__________________________

7.500/5
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: "incompatibilità" alla fine.
__________________________
7.500/16
SCHIFANI, PASTORE

All'emendamento 7.500, nel comma 3, sopprimere le parole: "o al trasferimento".
__________________________


7.500/10
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, nel comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "nonché in caso di alienazione simulata" e alla fine del comma 3, aggiungere i seguenti periodi: "Qualora sia presumibile l'alienazione simulata l'Autorità garante promuove giudizio di accertamento avanti il Giudice competente. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la simulazione. L'Autorità garante può chiedere, in pendenza del giudizio, gli opportuni provvedimenti cautelari".
__________________________

7.500/1
LA RELATRICE

All'emendamento 7.500, nel comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole: "dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente".
__________________________

7.500/11
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, al comma 3, sostituire le parole da: "e contestualmente applica" fino alla fine del periodo con le seguenti: "e contestualmente irroga all'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del valore delle attività economiche qualificate come rilevanti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4".
__________________________


7.500/17
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 3, sostituire la parola: "applica" con le seguenti: "previa convocazione dell'interessato e verificate le condizioni ed ogni altro elemento utile a stabilire la volontarietà e la gravità del suo comportamento, può applicare".
__________________________

7.500/6
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, al comma 3, sopprimere il terzo e l'ultimo periodo.
__________________________

7.500/18
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 3, sopprimere il terzo periodo.
__________________________

7.500/19
PASTORE, SCHIFANI
7.500/7
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, nel comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: "e alla Consob".
__________________________


7.500/8
PASQUALI, MAGNALBO'
7.500/20
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "con il Presidente della Consob e"
__________________________


7.500/21
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 4, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "Il gestore deve essere di gradimento dell'interessato".
__________________________

7.500
LA RELATRICE
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 7.
(Alienazione o trasferimento delle attività economiche)

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui all’articolo 4, comma 3, l'interessato provvede all'alienazione delle attività economiche o delle partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, ovvero al trasferimento di dette attività o partecipazioni in conformità a quanto previsto dall’articolo 8. E’ ammessa l’alienazione parziale delle partecipazioni, purchè l’interessato mantenga una partecipazione residua inferiore al due per cento del capitale sociale. L’interessato informa l’Autorità garante in ordine alle condizioni di alienazione, al fine di consentire a questa di accertare che l’alienazione non sia simulata. Si presume simulata l’alienazione compiuta a favore del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il quarto grado ovvero di società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
2. Quando la situazione di controllo non consegua alle ipotesi previste dall’articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile l’interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a far cessare i vincoli o rapporti che determinano il controllo, secondo le modalità da concordarsi di volta in volta con l’Autorità garante.
3. Se l’interessato non provvede all’alienazione o al trasferimento ovvero a far cessare i rapporti o i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1 nonché in caso di alienazione simulata, l’Autorità garante dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del valore delle attività economiche dell’interessato, qualificate come rilevanti ai sensi del comma 2 dell’articolo 4. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'inottemperanza riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore. La deliberazione dell’Autorità garante è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla Consob.
4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 3, con determinazione adottata d'intesa con il Presidente della Consob e con il Presidente dell'Autorità di regolazione del settore individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce l’atto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti dell’atto di trasferimento non adottato dal titolare del patrimonio."
__________________________
Art. 8
8.500/10
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 8.500, nel comma 1, sostituire le parole da: "con un soggetto", fino alla fine del periodo, con: "con un gestore scelto dall'interessato, d'intesa con il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dal Presidente dell'Autorità di regolazione del settore".
__________________________

8.500/7
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 8.500, nel comma 1, sostituire le parole: "con determinazione adottata", con le seguenti: "dall'interessato all'interno di una lista di 5 soggetti predisposta".
__________________________

8.500/5
PASQUALI, MAGNALBO'
8.500/11
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 8.500, al comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole: "dal Presidente della Consob e"
__________________________

8.500/13
DUVA

All'emendamento 8.500, alle lettere a), b) ed e), dopo la parola: "interessato" aggiungere le seguenti: "o imprese da questi controllate"; al comma 8, sostituire le parole: "rende all'interessato il conto della gestione", con le seguenti: "fornisce all'interessato rendiconto contabile della gestione, ferma restando la sua responsabilità per le decisioni di gestione assunte solo in caso di dolo o colpa grave."
__________________________

8.500/1
LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, nel comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esclusa la disposizione derogatoria alle norme di cui al comma 3 dello stesso articolo 22, relativa al consenso scritto dei clienti."
________________________

8.500/8
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 8.500, dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. Il contratto di gestione riguarda le attività di controllo ed è limitato alla corretta gestione di tali attività e alla supervisione delle attività controllate, restando ferma l'organizzazione e l'amministrazione delle stesse. Gli amministratori delle società controllate sono confermati alla scadenza, qualora non ricorra giusta causa di revoca".
__________________________


8.500/4
LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, nel comma 5, al primo periodo, sostituire la parola: "amministrato" con l'altra: "trasferito".
__________________________

8.500/9
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 8.500, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: "Il gestore mantiene in carica i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle imprese controllate e alla scadenza ne promuove la conferma. Può provvedere alla sostituzione degli amministratori delle imprese controllate soltanto quando si rendano responsabili di violazioni della presente legge e della legge 6 agosto 1990, n. 223."
__________________________

8.500/6
DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 8.500, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Il gestore, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2367 del codice civile, provvederà a richiedere entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di trasferimento la convocazione dell'assemblea delle società ove si sia verificato il trasferimento di partecipazioni.
L'assemblea delibererà sull'eventuale rinnovo del Consiglio d'Amministrazione".
__________________________

8.500/2
LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, nel comma 9, sostituire le parole: "con un dottore commercialista iscritto all'albo dei ragionieri e dottori commercialisti", con le parole: "con un professionista iscritto all'albo dei ragionieri e dottori commercialisti o all'albo degli avvocati".
________________________

8.500/12
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 8.500, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: "con un dottore", fino alla fine, con le seguenti: "un gestore che agirà come institore a norma del codice civile".
__________________________


8.500/3
LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, sostituire la rubrica con la seguente: "(Gestione del patrimonio trasferito)."
________________________

8.500
LA RELATRICE
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 8.

(Gestione fiduciaria)


1. Il trasferimento delle partecipazioni di controllo ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato gestore e scelto con determinazione adottata d'intesa dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dal Presidente della Consob e dal Presidente dell'autorità di regolazione del settore. Non possono essere scelti i soggetti:
a) che nel quinquennio precedente abbiano fornito servizi bancari, finanziari o d’investimento all’interessato o che gli forniscano tali servizi al tempo della scelta;
b) che nel biennio precedente siano stati legati all’interessato da relazioni commerciali che possano pregiudicarne l’indipendenza o che gli siano legati da tali relazioni al tempo della scelta;
c) che siano legati all’interessato o a imprese da questi controllate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 4, comma 1 ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;
d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dall’interessato in misura superiore all’uno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;
e) nei quali o nelle società che controllano i quali ai sensi dell’articolo 4, comma 1, l’interessato detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore all’uno per cento del capitale.
2. Al patrimonio affidato al gestore si applica l’articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, l’interessato riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.
3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall’Autorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell’attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l’Autorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, l’Autorità garante definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per l’adesione, al gestore. Con l’adesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti dell’interessato.
4. Il gestore ha l’obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.
5. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell’interesse del patrimonio amministrato, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare all’interessato, anche per interposta persona, la natura e l’entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.
6. I soggetti di cui all’articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l’entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell’Autorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell’amministrazione, avendo diritto a ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.
7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall’interessato durante lo svolgimento dell’attività di gestione sono nulli, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11.
8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all’interessato il conto della gestione.
9. Quando l’interessato sia il titolare esclusivo di un’attività economica, il trasferimento al gestore ha luogo mediante la conclusione di un contratto con un dottore commercialista iscritto all’albo dei ragionieri e dottori commercialisti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti. Non si applica l’articolo 2560, primo comma, del codice civile."
__________________________

Art. 9

9.500/4
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 9.500, sopprimere il comma 1.
__________________________

9.500/1
LA RELATRICE

All'emendamento 9.500, nel comma 3, sostituire la parola: "pari" con le parole: "in misura pari" e la parola: "amministrato" con l'altra: "trasferito".
__________________________

9.500/2
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 9.500, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "e con la multa pari all'uno per cento del patrimonio amministrato" con le seguenti: "e con la multa da lire 20 milioni a lire 600 milioni".
__________________________

9.500/3
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 9.500, al comma 3, sostituire le parole: "pari all'uno per cento del patrimonio amministrato" con le seguenti: "da lire 10 milioni a lire 300 milioni"
__________________________

9.500/5
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 9.500, nel comma 3, sostituire le parole: "pari all'un per cento del valore del patrimonio amministrativo", con le seguenti: "da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo pari all'un per cento del valore del patrimonio amministrato".
__________________________
9.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 9.
(Controlli e sanzioni a carico dei gestori)

1. La falsità della dichiarazione resa dal gestore ai sensi del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 é punita con la reclusione fino a due anni e con la multa pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato. La condanna comporta l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32- bis e 32- ter del codice penale, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
2. Se sussiste il rischio grave e attuale che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e in condizioni di effettiva separazione, l'Autorità garante diffida il gestore ad assumere le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il gestore, informandone l'interessato, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo. In tali casi, viene nominato un nuovo gestore ai sensi dell’articolo 8, comma 1.
3. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 8 ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante, la stessa Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato.
4. Alle sanzioni di cui al comma 3 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L’applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi comporta in ogni caso la revoca del gestore."

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.
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Art. 10

10.500/2
DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 10.500, sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'eventuale trasferimento ai sensi dell'articolo 7 quale che sia l'ordinamento statuale ove esso sia stato costituito - si applicano le norme fiscali italiane sulle alienazioni. Le imposte risultanti sono sospese per la durata di permanenza in carica dell'interessato previo rilascio di fideiussione per il loro ammontare. Tali imposte vengono annullate qualora al termine della permanenza in carica dell'interessato i beni trasferiti vengano restituiti all'interessato. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo a terzi le imposte dovute all'atto del trasferimento alla gestione fiduciaria e dovute per il trasferimento a terzi divengono immediatamente esigibili. I beni mobili in carico alla gestione fiduciaria sono custoditi in Italia e possono essere trasferiti a terzi solo dopo l'assorbimento degli obblighi fiscali."
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10.500/3
DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 10.500, nel comma 1, sostituire le parole: "la successiva restituzione", con le seugenti: "la loro successiva restituzione", e sopprimere le seguenti: "in ogni caso".
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10.500/1
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 10.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Tutti gli atti e contratti stipulati in esecuzione di quanto disposto dalla presente legge sono esenti da ogni imposta indiretta; tra tali atti e contratti sono compresi quelli diretti a far riacquistare all'interessato la gestione del proprio patrimonio."
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10.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 10.
(Regime fiscale)

1. Il trasferimento delle attività economiche ai sensi dell'articolo 7 e la successiva restituzione all’interessato non costituiscono in ogni caso realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
2. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito ai sensi dell'articolo 8 sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute."
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Art. 12
12.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 11.

(Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa)


1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità garante accerta se i criteri e le condizioni di effettiva separazione gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai princípi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei princípi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. Per tale accertamento e per l’eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9, l’Autorità garante acquisisce preventivamente il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; in caso di urgenza, trascorsi cinque giorni, provvede autonomamente in via provvisoria.
2. Rimangono ferme le competenze del Ministro delle comunicazioni e dell’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni per quanto riguarda i controlli e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28."
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Art. 13

13.500/1
LA RELATRICE

All'emendamento 13.500, premettere il seguente comma:
"01. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità garante, sono stabilite le disposizioni che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione delle sanzioni previsti dalla presente legge, di competenza dell'Autorità garante".
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13.500/4
SCHIFANI

All'emendamento 13.500, premettere il seguente comma:
"01. Le disposizioni che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono comprese in apposito regolamento da approvare secondo le procedure dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400."
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13.500/5
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 13.500, sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Avverso i provvedimenti amministrativi adottati ai sensi della presente legge è stabilita la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio".
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13.500/3
DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 13.500, nel comma 2, sopprimere le parole: "di accertamento".
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13.500/2
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 13.500, al secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: "in unico grado" alla fine.
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13.500/6
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 13.500, nel comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: "e solo", fino alla fine del periodo.
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13.500
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 12.

(Ricorsi avverso gli atti dell’Autorità Garante)


1. Ogni determinazione dell’Autorità garante in applicazione della presente legge, deve essere motivata ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Sugli atti di accertamento e di applicazione di sanzioni adottati dall’Autorità garante ai sensi della presente legge, è attribuita alla Corte di cassazione giurisdizione esclusiva in unico grado e solo per vizi di incompetenza, violazione di legge e palese errore di apprezzamento o manifesta illogicità del provvedimento impugnato. La Corte si pronuncia nei sessanta giorni successivi alla proposizione del ricorso, con decisione assunta da un collegio presieduto dal primo presidente e composto da quattro giudici estratti a sorte fra tutti i magistrati della Corte prima dell’inizio di ogni anno giudiziario."