AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

VENERDI' 5 NOVEMBRE 1999

461ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE


Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 8,40.


IN SEDE REFERENTE

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie.

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d’iniziativa governativa.

(3295) DEBENEDETTI - Norme per l’apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale.

(3448) MAGNALBO’ e PASQUALI - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

L'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, prosegue con l'esposizione, da parte del rappresentante del Governo, del parere sugli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 4014, testo assunto a base dell'esame, e pubblicati in allegato al resoconto del 27 ottobre 1999, nonché con l'illustrazione degli emendamenti presentati dallo stesso Governo, pubblicati in allegato al resoconto di ieri.

Dopo che il senatore PASTORE ha dichiarato di ritirare l'emendamento 1.222, il sottosegretario VIGNERI formula un parere contrario sull'emendamento 1.100, che a suo avviso restringe eccessivamente l'ambito di applicazione della disciplina ai soli servizi di carattere economico. Quanto all'emendamento 1.116, ne ritiene il contenuto assorbito dall'emendamento 1.500 del Governo. Gli emendamenti 1.169 e 1.139, di contenuto identico, pongono un problema meritevole di riflessione: quello della definizione degli enti locali destinatari della disciplina in esame. Al riguardo, ricorda la definizione recata dall'emendamento 1.500, secondo il quale, ai fini della presente disciplina per enti locali si intendono i comuni, le provincie, le unioni di comuni e le comunità montane, escludendo quindi i consorzi tra comuni.

Il senatore ROTELLI e il senatore PASTORE segnalano l'opportunità di definire meglio l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina. In particolare il senatore Pastore ritiene preferibile inserire una definizione generale di ente locale nella legge n. 142 del 1990.

Dopo che il presidente VILLONE ha dichiarato di ritenere quest'ultimo rilievo meritevole di un'ulteriore riflessione , il sottosegretario VIGNERI si riserva di proporre una formulazione che tenga conto delle questioni sollevate dagli emendamenti 1.169, 1.139, 1.174, 1.143, 1.176 e 1.146 e da tutti gli altri analoghi emendamenti che pongono il problema della individuazione degli enti locali cui riferire la disciplina in esame. Quanto agli emendamenti 1.12, 1.24, 1.74, 1.101, 1.242 e 1.166, di contenuto identico, ritiene si tratti di previsioni sostanzialmente comprese nell'emendamento 1.500 del Governo.
Formula quindi un parere contrario sull'emendamento 1.42, che reca una precisazione superflua, mentre esprime un parere favorevole sugli emendamenti 1.70 e 1.140, di contenuto identico. Quanto all'emendamento 1.117, ritiene preferibile non introdurre nella disciplina in esame un espresso riferimento al decreto legislativo n. 286 del 1999, la cui applicazione agli enti locali è occasione di molte controversie, mentre, con riferimento agli emendamenti 1.171 e 1.141, di contenuto identico, li ritiene sostanzialmente assorbiti dall'emendamento 1.500. Formula quindi un parere contrario sull'emendamento 1.216, confermando che la questione dei diritti di esclusiva non è oggetto della disciplina in esame, volta a regolare esclusivamente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici locali.
Quanto all'emendamento 1.172, lo ritiene condivisibile, ma superfluo. Reputa superflue anche le specificazioni che gli emendamenti 1.44 e 1.43 intendono introdurre. Formula quindi un parere contrario sugli emendamenti 1.45 e 1.241, di contenuto identico, che escluderebbero dall'ambito di applicazione della disciplina il servizio di teleriscaldamento.
Esprime un parere contrario anche sull'emendamento 1.46, che finirebbe per limitare ai soli clienti vincolati l'ambito di applicazione della disciplina, mentre il provvedimento di attuazione della direttiva sulla liberalizzazione del mercato del gas prevede che potranno accedere alla rete anche i cosiddetti clienti idonei.
Formula quindi un parere contrario sull'emendamento 1.118 che reca, a suo avviso, un inutile appesantimento della disciplina: essa, con la modifica derivante dall'emendamento 1.501 del Governo, appare infatti sufficientemente chiara e comprensiva di tutte le tipologie di rifiuti sulle quali il decreto legislativo n. 22 del 1997 prevede una competenza degli enti locali. Qualora lo si ritenga opportuno, il riferimento alla gestione dei rifiuti contenuto nell'emendamento 1.501 potrebbe essere ulteriormente specificato, chiarendo che si ha riguardo ai soli rifiuti solidi.

Replicando a una richiesta di chiarimento del presidente VILLONE, il sottosegretario VIGNERI conferma la sufficienza del riferimento ai rifiuti previsto nell'emendamento 1.501.

Il senatore PASTORE ritiene che dovrebbe essere eliminata ogni possibilità di dubbio sull'ambito di estensione dei servizi oggetto della disciplina in esame. In particolare, ritiene che solo la legge può individuare i servizi di cui al comma 2 del nuovo articolo 22 della legge n. 142.

Il sottosegretario VIGNERI chiarisce che la disciplina in esame si fonda sul presupposto che i servizi cui si fa riferimento siano solo quelli previsti e regolati dalla legislazione vigente. Intento del provvedimento in esame non è infatti quello di ridefinire l'ambito dei servizi pubblici locali, ma solo quello di riformare le modalità di affidamento e di gestione.

Dopo che il senatore PASTORE ha preso atto della interpretazione fornita dal rappresentante del Governo, sulla quale dichiara di concordare anche il relatore PARDINI, il sottosegretario VIGNERI formula un parere contrario sugli emendamenti 1.10, 1.164 e 1.11. Ritiene, infatti, che i servizi di trasporto a fune non possono essere compresi fra i servizi di trasporto di linea.

Il relatore PARDINI, quindi, rileva che i servizi di trasporto a fune sono comunque oggetto di provvedimenti di concessione, mentre il senatore PASTORE formula in proposito una richiesta di chiarimento: il sottosegretario VIGNERI precisa ancora che i servizi di trasporto a fune non possono essere compresi tra quelli di cui al comma 2 del nuovo articolo 22 della legge n. 142, ma rientrano piuttosto nell'ambito di applicazione del successivo comma 3.
Formula quindi un parere contrario sull'emendamento 1.217 che, pur segnalando una questione rilevante, impone - a suo avviso inopportunamente - la creazione obbligatoria di bacini di traffico. Esprime un parere contrario anche sugli emendamenti 1.99, 1.7 e 1.6 che, riproponendo l'istituto dell'affidamento diretto all'azienda pubblica locale, si pongono in contrasto con i recenti orientamenti dell'Unione europea ai quali il provvedimento in esame intende invece conformarsi, prevedendo la esclusione di forme di affidamento diretto per i servizi di contenuto economico più rilevante.
Per gli stessi motivi formula un parere contrario sugli emendamenti 1.98, 1.175 e 1.144, di contenuto identico. A una richiesta di chiarimento del senatore PASTORE sulla natura della fonte regolamentare prevista dal terzo periodo del comma 2 del nuovo articolo 22 della legge n. 142, il sottosegretario VIGNERI risponde che tale previsione intende demandare a una fonte di rango secondario la individuazione, in futuro, di ulteriori servizi locali da sottoporre alla disciplina recata dalla legge.
Quanto all'emendamento 1.47, considera il tema rilevante, ma comunque affrontato e risolto dall'emendamento 1.500 del Governo. Esprime quindi un parere contrario sull'emendamento 1.145, il cui dettato contrasta con i principi ispiratori del testo in esame, mentre ritiene superflui gli emendamenti 1.204 e 1.228, di identico contenuto.
Formula un parere favorevole sugli emendamenti 1.17, 1.80, 1.96, 1.102 e 1.188, di contenuto identico, che ritiene peraltro assorbiti dalla eventuale approvazione dell'emendamento 1.500. Ritiene pure assorbiti, dall'approvazione degli emendamenti all'articolo 1 presentati dal Governo, gli emendamenti 1.119, 1.176, 1.146, mentre considera non necessaria la precisazione recata dall'emendamento 1.103.
Si pronuncia quindi negativamente sull'emendamento 1.159, diretto a eliminare la possibilità di forme di affidamento diretto per i servizi di minore rilievo, come anche sull'emendamento 1.49, che consentirebbe - a suo avviso impropriamente - la possibilità di costituire società con un unico socio, e sull'emendamento 1.50, che reca una locuzione tecnicamente non corretta. Formula invece un parere favorevole sugli emendamenti 1.16 e 1.189, di contenuto identico, mentre esprime un parere contrario sugli emendamenti 1.95, 1.15, 1.90 e 1.51. Questi ultimi reintroducono la nozione di azienda pubblica che il provvedimento in esame ha inteso eliminare prevedendo, invece, la possibilità per gli enti locali di svolgere a mezzo di istituzione solo servizi di carattere sociale.

A una richiesta del senatore GRILLO circa le ragioni che impediscono di affidare tali servizi ad aziende pubbliche, il sottosegretario VIGNERI precisa che la denominazione "azienda pubblica locale" è stata utilizzata - in passato e dalla legislazione vigente - per definire i soggetti istituiti dagli enti locali per gestire servizi di carattere economico. La disciplina in esame intende superare questa definizione, prevedendo che i servizi possano essere gestiti solo da società. L'istituzione prevista dalla lettera c) del comma 3 del nuovo articolo 22 della legge 142 non può infatti gestire attività economiche, ma solo servizi di carattere sociale. L'uso della formula "azienda pubblica" anziché quello di "istituzione", renderebbe quindi meno chiara la scelta che si intende realizzare con la riforma in esame.

Dopo un intervento del senatore PASTORE sulla natura della "istituzione", il sottosegretario VIGNERI formula quindi un parere contrario su tutti i restanti emendamenti all'articolo 1, limitatamente a quelli riferiti al nuovo articolo 22, commi 1 e 2 e comma 3, lettere a), b) e c), della legge n. 142 del 1990.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.