AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1998

304a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Abbate e Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01a, 0118o)

Su proposta del presidente VILLONE, si conviene di procedere immediatamente all'esame, in sede consultiva, di uno schema di testo unificato dei disegni di legge nn. 3246, 570 e 2084, recanti disciplina delle «strade del vino».

IN SEDE CONSULTIVA
(3246) Disciplina delle «strade di vino», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri.
(570) UCCHIELLI - Disciplina delle «strade del vino» italiano.
(2084) FERRANTE ed altri - Disciplina delle «strade del vino italiano».
(Parere su proposta di testo unificato alla 9a Commissione: contrario)

Il relatore PINGGERA ricorda che sul disegno di legge n. 3246, già approvato dalla Camera dei deputati, fu reso a suo tempo un parere contrario, perchè ritenuto invasivo delle competenze regionali: a suo avviso, la proposta di testo unificato tiene conto adeguatamente del giudizio critico espresso dalla Commissione affari costituzionali, salvo che per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome, che hanno una competenza legislativa primaria anche in materia. Quanto alle regioni a statuto ordinario, il nuovo testo sembra limitarsi alla determinazione di norme di principio, pur con un certo eccesso di dettaglio. In particolare, l'articolo 6, comma 2, non tiene conto della probabile trasformazione dell'ENIT, che non avrebbe nel nuovo assetto alcun compito riferito ad attività e promozioni prive di rilevanza nazionale. Egli propone conclusivamente un parere positivo, a condizione che nel testo sia inserita un'apposita clausola di salvaguardia delle competenze proprie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Il senatore BESOSTRI considera il testo in esame senz'altro soddisfacente alla stregua delle motivazioni che determinarono il parere contrario sul disegno di legge n. 3246: a suo avviso, infatti, le disposizioni attualmente in esame non risultano invasive delle competenze regionali, neanche per il caso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, perchè una legge ordinaria non potrebbe comunque derogare a norme di rango costituzionale attributive di competenze. L'esigenza di uniformità normativa sottesa all'iniziativa in esame, giustifica a suo avviso una legge statale in materia, anche se va rilevato che il comma 2 dell'articolo 5 incorre in una impropria individuazione dell'organo regionale competente, contro la consolidata giurisprudenza del giudice delle leggi.

Il senatore ANDREOLLI conviene sulla valutazione del senatore Besostri relativa alla salvaguardia delle competenze proprie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Tuttavia egli è dell'opinione che una legge statale in materia sia comunque non necessaria alla stregua delle competenze regionali, di cui non potrebbe che essere lesiva. La formulazione delle disposizioni, pur attenuata nel suo carattere invasivo rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, non rimuove il dubbio di legittimità già posto a fondamento del parere contrario, poiché se le regioni non ritengono di adottare una disciplina normativa della materia, non sarebbe legittimo imporre una simile scelta da parte della legge statale, mentre se gli enti territoriali intendono provvedere, possono farlo nella propria autonomia.

Il senatore ROTELLI ricorda che l'agricoltura, l'urbanistica e la viabilità sono materie di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e ritiene che il nuovo testo trasmesso dalla Commissione di merito suscita la stessa riserva di principio già formulata sulle disposizioni approvate dalla Camera dei deputati: in particolare, l'articolo 5, comma 3, demanda competenze indubbiamente proprie delle regioni a un Ministero la cui vicenda istituzionale non può essere considerata commendevole e di cui egli auspica la soppressione o almeno l'accorpamento, in attuazione della legge n. 59 del 1997.

Il presidente VILLONE ricorda che la competenza legislativa delle regioni a statuto ordinario è di natura concorrente e la legge statale nelle materie di cui all'articolo 117 è sicuramente legittima, purchè sia limitata a una normativa di principio, senza prescrizioni di dettaglio per le singole fattispecie. Nel complesso, il testo in esame possiede a suo parere la fisionomia della legge-quadro, ancorché di dubbia opportunità in una valutazione di politica legislativa. Egli propone pertanto di formulare un parere positivo ma critico su quelle disposizioni del testo che risultano in contrasto con il principio di autonomia o con altre prescrizioni costituzionali. In particolare, l'articolo 2 dovrebbe essere modificato prevedendo per le regioni una facoltà di provvedere e non un obbligo in tal senso.

Il relatore PINGGERA sostiene che la gran parte delle disposizioni in esame riguardano senz'altro materie di competenza regionale, ma sono compatibili con l'assetto delle competenze legislative stabilite dalla Costituzione.

Il senatore PASTORE osserva, quanto all'articolo 2, che l'enunciato fine di omogeneità renderebbe incongrua la successiva disposizione, ove affievolita nel senso di una mera facoltà: se ne ricava a suo avviso un giudizio complessivamente negativo sulla stessa legittimità di una legge statale.

Il senatore ROTELLI si sofferma sull'articolo 3 del testo unificato, che rimette al Ministero per le politiche agricole la determinazione degli standards di qualità e della cartellonistica stradale: si tratta di una scelta esasperatamente centralistica, confermata anche dall'articolo 5, che dispone impropriamente su compiti dei comuni e delle province.

Il senatore SCHIFANI ritiene che tutti i possibili tentativi di rendere il testo in esame compatibile con le prescrizioni costituzionali nel contesto della legislazione concorrente appaiono inefficaci, poiché neanche le più radicali correzioni potrebbero rimuovere una riserva di principio in merito a una legge statale evidentemente invasiva delle competenze regionali su una pluralità di materie.

Il senatore BESOSTRI osserva che la legge statale ha anche l'effetto di assicurare la tutela dei consumatori.

Il senatore ELIA rileva molteplici profili di illegittimità, nel testo in esame, alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale. A suo parere, ciò renderebbe particolarmente vulnerabile una legge statale dinanzi allo scrutinio del giudice delle leggi.

Il presidente VILLONE condivide i rilievi critici rivolti alle competenze statali in materia di cartellonistica stradale. Riassume quindi le obiezioni formulate su specifiche disposizioni del testo in ragione del principio di autonomia e delle corrispondenti prescrizioni costituzionali. All'articolo 2, dovrebbe essere omesso il riferimento al fine di omogeneità prevedendo l'intervento regionale come facoltativo e non obbligatorio; all'articolo 3, il decreto ministeriale dovrebbe essere limitato agli standards minimi di qualità; all'articolo 5, nel comma 1 non dovrebbe essere previsto il parere dei comitati di gestione, mentre al comma 2 non dovrebbe essere individuato l'organo regionale competente; l'articolo 6 dovrebbe far salve espressamente le competenze regionali in tema di promozione, anche all'estero; dovrebbe inoltre essere inserita nel testo una clausola di salvaguardia delle competenze proprie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Tali rilievi potrebbero essere formulati come condizioni di un parere favorevole.

Il senatore SCHIFANI si sofferma sull'articolo 1, comma 1, che individua le strade del vino come lo strumento esclusivo di divulgazione, commercializzazione e fruizione turistica dei territori vinicoli e delle relative produzioni: a suo parere tale prescrizione è eccessiva, perchè lo strumento dovrebbe essere uno fra gli altri.

Conviene il presidente VILLONE, che propone di inserire nel parere una condizione ulteriore, corrispondente al rilievo appena formulato dal senatore Schifani.

Il relatore PINGGERA aggiunge che all'articolo 1, comma 2, dovrebbe essere attenuato il riferimento alle attività agrituristiche, nel rispetto delle competenze regionali. Quanto all'articolo 6, la formulazione dovrebbe essere più coerente al principio di autonomia anche in materia di finanziamenti.

Il senatore ROTELLI considera palesemente incongrua la formulazione del comma 1 dell'articolo 4, non essendo a suo avviso possibile una definizione delle strutture quale oggetto di un accordo di programma. Non è comunque corretta, a suo avviso, la prevista regolazione dei rapporti tra regioni ed enti locali.

Il presidente VILLONE ritiene che tali disposizioni possono essere considerate superflue piuttosto che illegittime.

Il senatore PASTORE sostiene che le sole disposizioni compatibili con il principio di autonomia e le competenze delle regioni sono contenute nell'articolo 1 (con le dovute correzioni) e nell'articolo 6, comma 2. Tutte le altre disposizioni risultano lesive delle attribuzioni regionali, mentre l'articolo 7 suscita perplessità anche per il riferimento ad altre produzioni di una disciplina fondata sui prodotti vinicoli.

Il senatore ELIA non trova sufficientemente chiarito, negli articoli 3 e 4, l'oggetto degli standards di qualità, mentre considera vessatoria per le competenze regionali la gran parte delle disposizioni contenute nel testo.

Il senatore BESOSTRI insiste nel sottolineare lo scopo di tutela del consumatore annesso alla determinazione di standards minimi di qualità. Quanto al procedimento, osserva che occorre un'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni.

Secondo il senatore ROTELLI ciò non è sufficiente ad assicurare il rispetto dell'autonomia di ciascuna regione.

Il senatore PASTORE considera particolarmente discutibile l'articolo 5, comma 2, che attribuisce alle province nuove competenze non previste dalla legislazione generale sugli enti locali.

Secondo il presidente VILLONE tali disposizioni non sono lesive delle competenze regionali nè di quelle provinciali.

Il senatore ELIA considera grave che il Senato si occupi di un argomento come quello in esame di fronte ai problemi del paese.

Secondo il senatore ROTELLI l'iniziativa legislativa in esame sarà un esempio di scuola di quella legislazione minima più volte censurata dagli studiosi e dall'opinione pubblica.

Il senatore ANDREOLLI apprezza il tentativo di elaborare un parere rivolto a non impedire la prosecuzione dell'iter in sede deliberante, rendendo il testo compatibile con il principio di autonomia e i corrispondenti precetti costituzionali: tuttavia a suo avviso tale operazione non è possibile ed egli pertanto si asterrà nella votazione sulla proposta di parere favorevole condizionato.

Il presidente VILLONE riassume nuovamente tutti i rilievi formulati sulle specifiche disposizioni del testo in esame e propone di esprimere un parere favorevole assumendo tali rilievi come altrettante condizioni.

Posta in votazione, la proposta di parere favorevole condizionato non risulta accolta.

Il senatore ROTELLI, quindi, propone un parere contrario sullo schema di testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito.

La Commissione approva a maggioranza la proposta di parere contrario.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto interministeriale di riparto dello stanziamento del capitolo 1204 concernente «Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 325)
(Parere al Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C01a, 0022o)

Riferisce la senatrice BUCCIARELLI, sostenendo che lo schema di decreto ha la propria base normativa nel comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 (collegata alla finanziaria 1996). Con questa disposizione è stato delegificato e reso omogeneo l'intero sistema dei contributi statali in favore di «enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» indicati nella tabella A allegata alla stessa legge. La tabella, suddivisa per singoli Ministeri, comprende, senza citarli individualmente come in altri casi, anche le associazioni ed enti che svolgono attività sociali. Il provvedimento annuale, ai sensi del citato comma 40, deve essere adottato con proprio decreto da ciasun Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari. Per il 1997 non è stato comunque adottato il decreto annuo di finanziamento per gli enti che svolgono attività sociali, di competenza del Ministro dell'interno. In relazione all'anno in corso l'Associazione nazionale vittime civili di guerra è destinataria di un doppio finanziamento, uno di lire 77.725.000 con il decreto sulle associazioni ed enti che svolgono attività sociali, l'altro, ben più consistente (lire 1.140.000.000), quale associazione combattentistica, in applicazione del combinato disposto della legge n. 205 del 1998 (per l'ammontare), e del citato comma 40 per la procedura. Nota pertanto che non vi è alcun divieto legislativo alla possibilità che una simile evenienza possa ripetersi, anche per altre associazioni qualificabili allo stesso tempo come «sociali» e «combattentistiche». Segnalato poi che lo schema di decreto non menziona il concerto del Ministro del tesoro, fa presente che le richieste di contributo formulate dagli enti, i quali rientrano tutti nelle finalità previste dalla legge, erano di importo superiore. Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole, con l'invito al Governo di predisporre una razionalizzazione delle procedure, prevedendo un unico contributo per ciascun ente destinatario, onde favorire una migliore trasparenza ed insieme lo svolgimento degli adempimenti parlamentari.

Il senatore PASTORE rileva che la documentazione allegata allo schema di decreto appare carente per alcuni degli enti ammessi a contributo.

Il senatore ROTELLI osserva a sua volta che lo schema di decreto non appare sottoscritto dal Ministro del tesoro. Lamenta poi che la Commissione viene chiamata ad esprimersi su questioni di importanza relativa e propone alcuni interrogativi in merito alla Casa di riposo per artisti drammatici e sull'Associazione nazionale partigiani d'Italia; critica una distribuzione a pioggia di risorse di importo modesto, auspicando la soppressione di questa voce di bilancio ovvero, in alternativa, l'erogazione dell'intero contributo annuo ad un solo organismo, qualora riconosciuto meritevole.

Il presidente VILLONE fa tuttavia presente che una diversa procedura è condizionata all'approvazione di una modifica legislativa. Il senatore MAGNALBÒ chiede che il Governo illustri i criteri a cui si è attenuto nella distribuzione dei fondi disponibili. Il senatore PASTORE domanda di conoscere in base a quali valutazioni sia stato accordato un contributo all'ANPI, tenuto conto che questo ente non ha allegato una specifica documentazione a sostegno della propria richiesta. Dissente comunque dalla proposta di parere favorevole, in considerazione della disparità di trattamento seguita dal Governo, il quale dimostra di accordare finanziamenti senza che venga fornita un'adeguata dimostrazione delle esigenze. Si associa all'interrogativo del senatore Pastore il senatore MISSERVILLE.

La relatrice BUCCIARELLI ricorda che qualche sfoltimento nella selva degli enti destinatari è stato già compiuto attraverso appositi atti legislativi, richiamati nelle premesse del provvedimento in esame. Fa presente che l'ANPI rappresenta un'associazione universalmente conosciuta anche attraverso la propria attività, per cui giudica inopportuna ogni polemica. Non esclude tuttavia che per il futuro il Governo solleciti gli enti richiedenti ad allegare anche i propri bilanci e rendiconti.

Il sottosegretario ABBATE conviene con l'esigenza di disporre di un unico provvedimento di finanziamento. Rammenta poi che l'ANPI è stata in passato sempre destinataria di contribuzioni di importo superiore; rispetto ad analoghi provvedimenti adottati in passato è stato soltanto aggiunto il Centro europeo di Vienna, al quale vanno 25 milioni di lire. In ogni caso è stato seguito un criterio uniforme, applicando un coefficiente uguale per tutti di decurtazione rispetto alle richieste. Dà poi atto che è stato acquisito il preventivo concerto del Ministro del tesoro, per quanto il provvedimento risulti sottoscritto dal solo Ministro dell'interno.

La senatrice PASQUALI preannuncia il proprio voto contrario, confermando le considerazioni svolte dal senatore Pastore circa le inaccettabili parzialità intervenute nella distribuzione dei contributi. Il senatore ROTELLI annuncia un avviso non ostativo. Il senatore PINGGERA ritiene che, a ben vedere, il Governo non ha esercitato alcuna discrezionalità, salva rimanendo la possibilità di modificare la normativa vigente.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole sullo schema di decreto n. 325, con le osservazioni espresse dalla relatrice Bucciarelli.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del capitolo 1204, dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di contributi statali in favore delle Associazioni combattentistiche (n. 330)
(Parere al Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: non ostativo)
(R139 b00, C01a, 0023o)

Il relatore PINGGERA rinvia alle considerazioni di ordine generale svolte dalla senatrice BUCCIARELLI in merito allo schema di decreto precedentemente esaminato. Nel caso in esame si tratta di contributi finanziari a tre associazioni combattentistiche, in applicazione della legge n. 205 del 1998 e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 40 della legge n. 549 del 1995. Il provvedimento è pertanto legislativamente determinato fino all'estremo dettaglio e alcuni rilievi potrebbero essere formulati esclusivamente su elementi presupposti, desumibili dai bilanci degli enti, che a volte pongono in evidenza qualche difetto di interesse a percepire un finanziamento pubblico. Tuttavia tali osservazioni potrebbero essere riferite all'applicazione futura del citato comma 40, una volta esauriti gli effetti della legge n. 205 del 1998. Allo stato, egli propone quindi un parere di nulla osta.

La Commissione consente.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C01a, 0118o)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute successive, convocate per la settimana in corso, è integrato in sede deliberante con discussione del disegno di legge n. 3521, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.