310a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE
(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri
(3339) BERTONI - Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

In merito all'articolo 14 contenuto nell'emendamento 10.4 del relatore, il senatore PASTORE considera opportuno prevedere un invito ad adempiere quale presupposto della sanzione sospensiva, ma non della pubblicità da rendere alla mancata dichiarazione.

Il sottosegretario BETTINELLI ritiene possibile far coincidere la pubblicazione dei nomi degli inadempienti con la diffida ad adempiere, prima della sanzione sospensiva.

Secondo il senatore PASTORE, la diffida dovrebbe essere rivolta individualmente agli inadempienti, mentre sulle sanzioni egli osserva che quelle di natura pecuniaria hanno maggiore efficacia e appaiono più congrue, in quanto la sospensione dall'esercizio delle funzioni incide su situazioni molto rilevanti dal punto di vista dell'interesse pubblico, e dovrebbe essere considerata in ragione di ciascuna specifica carica o posizione di responsabilità.

Il relatore VILLONE ricorda che nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati si arriva a prevedere la sanzione della decadenza, anche per i parlamentari.

Il senatore PASTORE insiste nel ritenere più ragionevole una sanzione riferita esclusivamente agli emolumenti e alle indennità.

Il sottosegretario BETTINELLI rammenta che l'istituto della decadenza dalla carica è già previsto dalla legge n. 515 del 1993, recante la disciplina delle spese elettorali, ed è qualificata in quel contesto come un caso di ineleggibilità sopravvenuta. A suo avviso, la proposta del relatore è molto equilibrata e un semplice rinvio agli ordinamenti rispettivi per ciascun caso di sospensione potrebbe soddisfare qualsiasi obiezione sull'autonomia, anche costituzionale, degli organi di appartenenza.

Il senatore PINGGERA ritiene opportuno far precedere da un termine congruo sia la pubblicità dei nomi degli inadempienti, sia la sanzione sospensiva. La pubblicità, infatti, costituisce già una sanzione e in alcuni casi incide direttamente sul prestigio professionale degli interessati.

Il senatore BESOSTRI giudica quella della pubblicità dei nomi degli inadempienti come una sanzione minima necessaria, nel contesto in esame, ma invita a considerare l'opportunità di analoghe forme di pubblicità per quanti abbiano successivamente provveduto a osservare gli obblighi di legge. A suo avviso, comunque, la pubblicazione potrebbe essere qualificata in se stessa come un invito ad adempiere.

Il relatore VILLONE invita a riflettere sull'opportunità di temperare alcuni eccessi propri del testo approvato dalla Camera dei deputati, senza tuttavia indulgere a una disciplina priva di una reale efficacia dissuasiva. Propone quindi una riformulazione, quale articolo 13 del disegno di legge, del testo da lui proposto come articolo 14 e riferito ai casi di mancata dichiarazione (emendamento 13.100). Al riguardo precisa che il rinvio ai rispettivi ordinamenti, contenuto nel comma 3, non pone tuttavia in discussione l'automatismo della sanzione sospensiva e afferma che un simile automatismo assicura maggiori garanzie di qualsiasi, successivo adempimento discrezionale. Su invito del senatore BESOSTRI e del senatore FISICHELLA, precisa ulteriormente il comma 4, quanto all'oggetto dell'applicazione della sanzione, limitato ai soli emolumenti.

La Commissione approva l'emendamento nella nuova formulazione.

Gli emendamenti già riferiti all'articolo 11 del disegno di legge, e precedentemente accantonati, sono dichiarati decaduti o preclusi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3506) Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1 ottobre.

In merito all'articolo 3 il relatore VILLONE si sofferma sugli emendamenti fondati sulla tesi di una possibile sovrapposizione tra i compiti affidati all'Unità per la semplificazione e quelli già conferiti all'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, di cui all'articolo 23 della legge n. 400 del 1988: egli considera il compito dell'Unità per la semplificazione così specifico da fugare ogni timore per possibili duplicazioni funzionali, e si dichiara pertanto contrario sia agli emendamenti soppressivi dell'articolo 3, sia all'emendamento 3.12.

Il ministro BASSANINI osserva che una delle questioni fondamentali cui il disegno di legge intende corrispondere è la cosiddetta copertura amministrativa delle norme, mentre un altro capitolo importante è quello della semplificazione dell'ordinamento mediante delegificazione, nell'indirizzo di una complessiva deregolazione. In altri paesi industriali avanzati, a partire dalla Gran Bretagna, sono stati istituiti, nell'ambito delle strutture di Governo, specifici organi tecnici, funzionali agli scopi indicati. Di natura diversa, invece, è l'ufficio di cui all'articolo 23 della legge n. 400 del 1988, che teoricamente potrebbe anche assumere i compiti di cui all'articolo 3 in esame, ma in effetti assicura un impegno quotidiano nel coordinamento dell'iniziativa legislativa del Governo, nell'analisi preventiva degli emendamenti di iniziativa del Governo, nella preparazione di provvedimenti normativi per le riunioni del Consiglio dei ministri, per la partecipazione alla fase ascendente di formazione dell'ordinamento comunitario e per l'adempimento degli obblighi di recepimento delle direttive europee. La costituzione di una struttura dedicata alla semplificazione normativa è pertanto necessaria allo scopo, considerato che per l'attuazione dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, gli uffici legislativi delle varie amministrazioni coinvolte, ancorché impegnati a pieno regime, non hanno potuto assicurare la realizzazione della metà dei nuovi procedimenti semplificati indicati nell'allegato alla stessa legge. L'ipotesi di copertura finanziaria del provvedimento in esame, concordata con il Ministero del tesoro, dimostra a sua volta, in quanto incide sullo stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro, che la semplificazione delle norme postula un vantaggio di efficienza, e pertanto una riduzione di costi, per tutte le amministrazioni pubbliche e tali risultati possono essere ottenuti anche con il concorso di un'attività tecnica specializzata e dedicata, fondata sull'acquisizione di competenze professionali adeguate. Invita pertanto i proponenti a ritirare gli emendamenti soppressivi e quello sostitutivo dell'articolo 3, ritenendo condiviso l'intento di semplificazione sotteso allo stesso articolo.

La senatrice DENTAMARO conferma che lo scopo di semplificazione è condivisibile e condiviso, considera avvertita da tutti l'esigenza di riordinare la regolazione normativa e reputa necessario incrementare ogni attività rivolta allo scopo: si tratta, tuttavia, di commisurare le risorse dirette all'obiettivo in questione alle esigenze di qualità e di quantità che vi sono implicate. I suoi emendamenti, pertanto, sono rivolti a tener conto delle strutture già esistenti, al fine di prevenire un rischio di dissociazione tra attività già intraprese e attività nuove, anche perché le funzioni dell'Ufficio per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, in parte coincidono esattamente con i compiti affidati dall'articolo 3 in esame all'Unità per la semplificazione.

Il ministro BASSANINI precisa che l'articolo 3, comma 3, qualifica i compiti dell'Unità per la semplificazione nei termini di un'attività di supporto alle funzioni proprie degli uffici legislativi.

La senatrice DENTAMARO replica che il supporto agli uffici legislativi dovrebbe essere contenuto in dimensioni più congrue, mentre potrebbero essere integrate le risorse dell'Ufficio centrale, di cui all'articolo 23 della legge n. 400 del 1988, precisandone i compiti.

Il senatore PASTORE considera sovrapponibili le funzioni di cui si discute e invita a riflettere con una certa ponderazione sulla possibilità di inutili duplicazioni.

Il ministro BASSANINI si sofferma nuovamente sui compiti affidati agli uffici legislativi dei Ministri senza portafoglio, e all'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa del Governo, anche in rapporto alle funzioni degli uffici legislativi dei singoli dicasteri. Osserva, quindi, che l'Unità per la semplificazione è invece una struttura delicata, di supporto agli uffici legislativi, ma con compiti nuovi, propri e originali, considerata l'importanza strategica dell'attività di semplificazione.

Il senatore PASSIGLI considera non sovrapponibili le funzioni dell'Unità per la semplificazione e quelle di strutture già esistenti e invita a considerare positivamente il patrimonio di esperienza assumibile ai sensi dell'articolo 3, comma 1, che in parte non corrisponde alla tradizione delle pubbliche amministrazioni.

Secondo il senatore MAGNALBÒ è comunque necessario coordinare le attività del nuovo organo tecnico con quelle delle strutture già esistenti.

Il senatore ROTELLI fa notare che dal suo Gruppo non provengono emendamenti rivolti a sopprimere l'articolo 3 o a escludere l'istituzione dell'Unità per la semplificazione. Si tratta, al contrario, di rafforzarne l'impianto, ad esempio invertendo l'ordine degli esperti indicati nel comma 1, al fine di privilegiare le competenze professionali più inerenti all'impatto delle regole sull'organizzazione amministrativa. Egli tuttavia giudica non infondata l'obiezione rivolta alle possibili duplicazioni funzionali e osserva che in linea di principio a una funzione nuova non deve necessariamente corrispondere una nuova struttura. Considera d'altra parte preferibile l'istituzione di una struttura dedicata, che operi in via autonoma, identificandone l'attività in modo appropriato, non al solo scopo di assicurare la semplificazione dell'ordinamento, ma anche per l'analisi degli effetti organizzativi derivanti dalle nuove regole normative.

La senatrice PASQUALI considera esauriente la discussione svolta e persuasivi gli argomenti addotti da parte del ministro Bassanini: ritira pertanto l'emendamento 3.6.

Il relatore VILLONE, nel confermare che la nuova struttura non comporterebbe una duplicazione funzionale, si riserva di svolgere una verifica su possibili disposizioni di coordinamento con l'attività dell'Ufficio centrale di cui all'articolo 23 della legge n. 400 del 1988.

Il senatore PASTORE ritiene possibile tale coordinamento anche in sede regolamentare.

Il ministro BASSANINI esprime pieno apprezzamento per la discussione svolta in merito all'articolo 3, conferma gli argomenti addotti a sostegno della proposta e sottolinea nuovamente l'opportunità di istituire un'apposita struttura tecnica per la revisione della normativa vigente, per la sua semplificazione e per l'analisi di impatto delle nuove regole in termini di costi per i cittadini, le imprese e le amministrazioni pubbliche. D'altra parte, non sarebbe affatto opportuno depotenziare le strutture già esistenti a supporto dell'iniziativa legislativa del Governo, mentre in materia di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri è possibile intervenire anche con strumenti non legislativi. Prospetta, quindi, la possibilità di limitare al numero di 12 il reclutamento di esperti provenienti da amministrazioni pubbliche, in modo da corrispondere a un tempo sia al parere della Commissione bilancio, pronunciato nella seduta odierna, sia alla sollecitazione del senatore Rotelli, rivolta a privilegiare le competenze professionali non tradizionali per l'amministrazione pubblica.

La senatrice DENTAMARO dichiara di non avere inteso ostacolare in alcun modo, con i suoi emendamenti, il processo di semplificazione, che giudica opportuno e necessario: nel prendere atto dell'impegno assunto al fine di assicurare un coordinamento efficace tra le nuove funzioni, di cui all'articolo 3, e le attività svolte da strutture già esistenti, si risolve infine a ritirare sia l'emendamento 3.9, sia l'emendamento 3.12.

Anche l'emendamento 3.7 è ritirato dal proponente.

Si conviene quindi di modificare la denominazione: «Unità», nell'altra: «Nucleo».

È ritirato pertanto anche l'emendamento 3.5.

Il senatore LISI presenta il subemendamento 3.3/1.

Il ministro BASSANINI presenta gli emendamenti 3.100, 3.200, 7.100 e 7.0.100, corrispondenti al parere reso dalla Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3015

Art. 9.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, che non siano membri del Senato o della Camera».
9.3
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «individuati con decreto», fino a: «su proposta della Commissione».
9.2
Vegas

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «adozione di rilevanti atti discrezionali», con le seguenti: «adozione di atti amministrativi di indirizzo».
9.5
Lubrano di Ricco

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «superiore al cinquanta per cento» aggiungere le seguenti: «ovvero per un importo tale da attribuire il controllo della società ovvero designati o comunque nominati con il concorso del socio pubblico;

alla medesima lettera sostituire le parole: «e a condizione che queste superino» con le altre: «o allorché il concorso superi comunque»;

alla lettera e), dopo a parola: «magistrati» aggiungere le altre: «anche onorari»;

sopprimere la lettera g)».
9.1
Pastore, Maggiore

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che non rientrino in altra categoria già prevista nel presente comma;».
9.4
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Art. 10.

Sostituire gli articoli da 10 a 16 con i seguenti:

«Art. 10.
(Obbligo di dichiarazione della situazione patrimoniale)

1. Sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione della situazione patrimoniale, con i contenuti prescritti dall'articolo 11:

a) i senatori e i deputati;
b) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato;
c) i componenti degli organi elettivi e di governo delle regioni, dei comuni, delle province o di altri enti locali;
d) i dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
e) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai quali sono affidate responsabilità di gestione o di adozione di rilevanti atti discrezionali;
f) gli economi e i consegnatari o agli altri dipendenti incaricati di provvedere agli acquisti di beni o servizi;
g) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali di istituti ed enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri o a singoli ministri, o agli organi di governo di regioni, province o altri enti locali;
h) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 50 per cento;
i) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di lire un miliardo;
j) i direttori generali delle aziende autonome dello Stato;
k) i magistrati di ogni ordine e grado;
l) i componenti elettivi degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;
m) i componenti della Commissione.

Art. 11.
(Presentazione della dichiarazione patrimoniale)

1. I soggetti di cui al precedente articolo presentano, entro i novanta giorni successivi alla proclamazione del risultato elettorale, all'accettazione della nomina, o alla presa di servizio nell'ambito del rapporto d'impiego, una dichiarazione della propria situazione patrimoniale comprendente:

a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) una dichiarazione sotto la propria responsabilità concernente i rapporti di deposito intrattenuti con aziende di credito in Italia e all'estero, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari; il possesso di titoli di Stato e di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da enti pubblici e da società; i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri.

2. I parlamentari eletti presentano altresì una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica o dalla lista di cui hanno fatto parte. La dichiarazione deve essere presentata alla amministrazione della Camera di appartenenza.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) del precedente comma 1 sono presentate all'amministrazione presso la quale si svolge il mandato, l'incarico o il rapporto di impiego, e devono essere rinnovate annualmente fino all'anno successivo a quello di cessazione del mandato, incarico o rapporto d'impiego.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri e i sottosegretari di Stato non parlamentari, i componenti della Commissione, i componenti degli organi di autogoverno delle magistrature sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 all'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica. I magistrati presentano le dichiarazioni medesime all'organo di autogoverno.
5. I soggetti compresi in più di una delle categorie di cui all'articolo 6, comma 1, presentano la dichiarazione ad una sola amministrazione tra quelle di riferimento, rilasciando una dichiarazione in tal senso alle altre amministrazioni interessate.
6. Le dichiarazioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono segrete. Salvi i casi previsti dalla legge, la divulgazione di tali dichiarazioni é punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 12.
(Anagrafi patrimoniali)

1. Le amministrazioni cui vengono presentate le dichiarazioni istituiscono, qualora non siano già previste dalla legge, anagrafi patrimoniali dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Le modalità di tenuta e funzionamento delle anagrafi, e di accesso ai dati, sono stabilite con regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e delle competenti commissioni parlamentari, e sentita l'AIPA per quanto concerne gli aspetti tecnici.
3. I pareri di cui al comma 2 sono adottati entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Le Amministrazioni presso le quali è già istituita un'anagrafe patrimoniale la uniformano a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2.
5. La Commissione vigila, d'intesa con l'AIPA, sulla tenuta delle anagrafi patrimoniali di cui al presente articolo.

Art. 13.
(Istituzione di un sito Internet per le dichiarazioni patrimoniali)

1. I dati contenuti nelle anagrafi di cui all'articolo 12 sono trasmessi anche per via informatica alla Commissione, che istituisce e cura la tenuta di un sito Internet cui è consentito l'accesso negli stessi limiti di cui al medesimo articolo 12, comma 2.

Art. 14.
(Mancata dichiarazione)

1. Gli elenchi di chi ha omesso di presentare le dichiarazioni sono resi pubblici dalle Amministrazioni cui le dichiarazioni dovevano essere presentate.
2. L'Amministrazione finanziaria avvia un accertamento patrimoniale a carico dei soggetti che non abbiano sanato l'omessa dichiarazione entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza dell'originario termine per la presentazione. A tal fine alla scadenza del trentesimo giorno le Amministrazioni comunicano i nominativi degli interessati alla Amministrazione finanziaria. La mancata comunicazione è assoggettata alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 7.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, chi ha omesso di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 11 è sospeso da ogni funzione o compito inerente il mandato, l'incarico o il rapporto di impiego, e da ogni relativo emolumento o indennità, fino alla presentazione della dichiarazione medesima.
4. Qualora della omessa dichiarazione si rendano responsabili il Presidente del Consiglio dei ministri o i Ministri, la sospensione ha ad oggetto unicamente gli emolumenti percepiti in ragione della carica, e gli atti sono rimessi a cura delle Presidenze delle Camere alle Assemblee.

Art. 15.
(Accertamenti patrimoniali casuali)

1. Tra i soggetti di cui all'articolo 10 vengono annualmente sorteggiati quelli da sottoporre a un accertamento patrimoniale.
2. La Commissione determina i criteri del sorteggio, in modo tale da assicurare tra i sorteggiati una equilibrata presenza di appartenenti a tutte le categorie, La Commissione determina altresì annualmente il numero totale dei sorteggiati, comunque in misura non superiore all'1% di ciascuna categoria, e tenendo conto della compatibilità dell'impegno richiesto con le attività istituzionali della Guardia di finanza.
3. Chi è sottoposto ad accertamento patrimoniale viene escluso dal sorteggio per i due anni successivi.

Art. 16.
(Dichiarazioni infedeli)

1. Alla condanna definitiva a pene detentive superiori a ... anni per reati fiscali, in rapporto ai quali risulti accertata la presentazione di dichiarazioni infedeli o tese ad occultare variazioni della situazione patrimoniale, segue l'immediata cessazione dall'incarico o dal rapporto di impiego, la preclusione di ogni ulteriore nomina o conferimento di incarico da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, la preclusione di ogni successiva instaurazione di rapporto di impiego, la ineleggibilità in ogni successiva elezione nazionale, regionale, locale.».
10.4
Il Relatore

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9.
(Obbligo di dichiarazione della situazione patrimoniale)

1. Sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione della situazione patrimoniale, con i contenuti prescritti dall'articolo 10:

a) i senatori e i deputati;
b) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato;
c) i componenti degli organi elettivi e di governo delle regioni, dei comuni, delle province o di altri enti locali;
d) i dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
e) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai quali sono affidate responsabilità di gestione o di adozione di rilevanti atti discrezionali;
f) gli economi e i consegnatari o agli altri dipendenti incaricati di provvedere agli acquisti di beni o servizi;
g) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali di istituti ed enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri o a singoli ministri, o agli organi di governo di regioni, province o altri enti locali;
h) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 50 per cento o comunque per un importo tale da attribuire il controllo della società, ovvero designati o nominati con il concorso del socio pubblico;
i) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione o allorché il concorso superi comunque la somma annua di lire un miliardo;
j) i direttori generali delle aziende autonome dello Stato;
k) i magistrati, anche onorari, di ogni ordine e grado;
l) i componenti elettivi degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;
m) i componenti della Commissione;
n) i docenti universitari di ruolo cui sono affidate responsabilità di direzione di strutture di Ateneo;
o) i componenti delle autorità amministrative indipendenti nonché degli organi direttivi della Banca d'Italia.».
9.100
Il Relatore

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi imponibili, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto di imposte e tasse».
10.2
Speroni

Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere infine il seguente periodo: «; l'appartenenza ad associazioni di qualunque natura».
10.3
Pardini

Al comma 4, sostituire la parola: «rinnovate» con l'altra: «aggiornate».
10.1
Pastore, Maggiore

All'emendamento 10.100, nel comma 4, sostituire le parole da: «, e devono» fino a: «annualmente», con le seguenti: «; le dichiarazioni di cui alla citata lettera b) devono essere rinnovate annualmente, in caso di variazioni».
10.1 (Nuovo testo)
Pastore

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10.
(Presentazione della dichiarazione patrimoniale)

1. I soggetti di cui al precedente articolo presentano, entro i novanta giorni successivi alla proclamazione del risultato elettorale, all'accettazione della nomina, o alla presa di servizio nell'ambito del rapporto d'impiego, una dichiarazione della propria situazione patrimoniale comprendente:

a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) una dichiarazione sotto la propria responsabilità concernente i rapporti di deposito intrattenuti con aziende di credito in Italia e all'estero, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari; il possesso di titoli di Stato e di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da enti pubblici e da società; i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri.

2. I parlamentari eletti presentano altresì una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica o dalla lista di cui hanno fatto parte. La dichiarazione deve essere presentata alla amministrazione della Camera di appartenenza.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) del precedente comma 1 sono presentate all'amministrazione presso la quale si svolge il mandato, l'incarico o il rapporto di impiego; le dichiarazioni di cui alla lettera b) devono essere rinnovate annualmente, in caso di variazioni, fino all'anno successivo a quello di cessazione del mandato, incarico o rapporto d'impiego.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri e i sottosegretari di Stato non parlamentari, i componenti della Commissione, i componenti degli organi di autogoverno delle magistrature sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 al Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica. I magistrati presentano le dichiarazioni medesime all'organo di autogoverno.
5. I soggetti compresi in più di una delle categorie di cui all'articolo 9, comma 1, presentano la dichiarazione ad una sola amministrazione tra quelle di riferimento, rilasciando una dichiarazione in tal senso alle altre amministrazioni interessate.
6. Le dichiarazioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono segrete. Salvi i casi previsti dalla legge, la divulgazione di tali dichiarazioni é punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.».
10.100
Il Relatore

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11.
(Anagrafi patrimoniali)

1. Le amministrazioni cui vengono presentate le dichiarazioni istituiscono, senza risorse aggiuntive né incremento di costi, anagrafi patrimoniali dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, qualora non siano già previste dalla legge.
2. Le modalità di tenuta e funzionamento delle anagrafi, e di accesso ai dati, sono stabilite con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e delle competenti commissioni parlamentari, e sentita l'AIPA per quanto concerne gli aspetti tecnici.
3. I pareri di cui al comma 2 sono adottati entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Le Amministrazioni presso le quali è già istituita un'anagrafe patrimoniale la uniformano a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2.
5. La Commissione vigila, avvalendosi dell'AIPA per gli aspetti tecnici, sulla tenuta delle anagrafi patrimoniali di cui al presente articolo.»
11.100
Il relatore

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. 12.
(Acquisizione di dati per via informatica)

1. I dati contenuti nelle anagrafi di cui all'articolo 11 sono acquisibili anche per via informatica alla Commissione, secondo procedure idonee a garantirne la riservatezza».
12.100
Il Relatore

Art. 11.

Sopprimere il comma 2.
11.1
Vegas

Al comma 2 sostituire le parole: «rendono pubblici», con le seguenti: «possono rendere pubblici, nei casi di mancata o insufficiente giustificazione,».
11.2
Dentamaro

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13.
(Mancata dichiarazione)

1. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 10, comma 1, le Amministrazioni destinatarie delle dichiarazioni rendono pubblici gli elenchi di chi abbia omesso di presentarle e contestualmente invitano gli obbligati ad adempiere.
2. L'Amministrazione finanziaria avvia un accertamento patrimoniale a carico dei soggetti che non abbiano sanato l'omessa dichiarazione entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza dell'originario termine per la presentazione. A tal fine alla scadenza del trentesimo giorno le Amministrazioni comunicano i nominativi degli interessati alla Amministrazione finanziaria. La mancata comunicazione è assoggettata alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 7.
3. Decorsi 30 giorni dal termine di cui al comma 1, chi ha omesso di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 10 è sospeso di diritto, secondo i rispettivi ordinamenti, dall'esercizio di ogni funzione o compito inerente al mandato, all'incarico o al rapporto di impiego, nonché dalla corresponsione di ogni relativo emolumento o indennità, fino alla presentazione della dichiarazione medesima.
4. Qualora della omessa dichiarazione si rendano responsabili il Presidente del Consiglio dei ministri o i Ministri, la sospensione ha ad oggetto la corresponsione degli emolumenti percepiti in ragione della carica, ma non l'esercizio delle funzioni, e gli atti sono rimessi a cura dei Presidenti di ciascuna Camera alle rispettive Assemblee».
13.100
Il Relatore


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3506

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.
3.6
Magnalbò, Pasquali


3.9 (identico all'em. 3.6)
Dentamaro

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge il Governo si avvale dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, istituito con l'articolo 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400».
3.12
Dentamaro

Al comma 1, sostituire la parola: «Unità» con le seguenti: «Ufficio centrale per il coordinamento della iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo di cui all'articolo 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Conseguentemente, apportare la medesima modifica nelle altre parti dell'articolo.
3.7
Magnalbò, Pasquali

Al comma 1, sostituire le parole: «costituita Unità» con le seguenti: «costituito un polo operativo».

Conseguentemente, sostituire la parola: «Unità» con la seguente: «Polo».
3.5
Magnalbò, Pasquali

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «immediatamente».
3.1
Lubrano di Ricco

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «secondo le norme dei rispettivi ordinamenti», inserire le seguenti: «in numero comunque non superiore a 12».
3.100
Il Governo

Nell'emendamento 3.3, sopprimere la parola: «anche».
3.3/1
Lisi

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «magistrati ordinari» inserire le seguenti: «anche a riposo».
3.3
Lubrano di Ricco

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «avvocati dello Stato», inserire la seguente: «notai».
3.13
Pastore

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «costituzionali» inserire le seguenti: «e della pubblica amministrazione».
3.2
Lubrano di Ricco

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I componenti del Polo operativo non percepiscono alcun compenso e si avvalgono delle strutture messe a disposizione dalla Presidenza del Consiglio di cui al comma 5».
3.8
Magnalbò, Pasquali

Al comma 5, sopprimere le parole: «di livello dirigenziale».
3.4
Lubrano di Ricco

Al comma 5, sostituire la cifra: «40», con l'altra: «15».
3.10
Dentamaro

Al comma 5, sopprimere le parole: «di 20 unità del predetto personale».
3.15
Dentamaro

Al comma 5, sopprimere il terzo e il quarto periodo.
3.16
Dentamaro

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «o assunte», inserire le seguenti: «in numero non superiore a 10».
3.200
Il Governo

Al comma 6, sopprimere le parole da: «fornisce», fino alle parole: «presente legge» del comma 7.
3.11
Dentamaro

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. La relazione di cui al comma 6 ha per oggetto anche la normativa regionale e quella comunitaria».
3.14
Pastore

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.915 milioni per l'anno 1999, in lire 4.915 per l'anno 2000 e in lire 4.915 milioni per l'anno 2001, nonché in lire 4.060 milioni annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio 1999-2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.»
7.100
Il Governo

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 7-bis.
(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge e comunque non prima del 31 gennaio 1999.»
7.0.100
Il Governo