FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDI' 7 MARZO 2001
438a Seduta

Presidenza del Presidente
GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze D'Amico.

La seduta inizia alle ore 15,20.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze (n. 863)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore VIGEVANI sottopone alla Commissione la proposta di esprimere un parere favorevole con osservazioni, facendo presente che il nuovo assetto dell'Amministrazione finanziaria è caratterizzato da un forte decentramento delle funzioni gestionali alle Agenzie, ed è quindi necessario porre una particolare attenzione nella configurazione delle strutture a cui è affidata la vigilanza sui profili generali di correttezza, legalità e trasparenza dell'azione dei nuovi Enti, cui è attribuita una marcata autonomia.
Le soluzioni adottate dallo schema di regolamento non sono in proposito soddisfacenti.
L'articolo 2, comma 2, lettera e) prevede che il servizio di vigilanza, alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento (articolo 3 comma 4, lettera b)), esercita le funzioni di vigilanza, definite dal citato articolo 2, nei confronti delle Agenzie fiscali, ma non delinea adeguatamente i requisiti strutturali e organizzativi che garantiscano al servizio, accanto alla particolare collocazione rispetto agli altri uffici dipartimentali, l'autonomia funzionale e l'indipendenza operativa. Per di più, tale servizio non è dotato – come lo è attualmente il Secit – di figure analoghe agli esperti o ispettori fiscali che, in numero adeguato, costituiscono l'indispensabile presupposto per l'effettivo esercizio di funzioni così delicate e complesse.
L'articolo 23 dello schema di regolamento conferma, invece, l'esistenza del Secit, con un organico di 50 esperti, ma ne ridimensiona le funzioni in quanto ufficio di staff del Ministro incaricato di analisi e studi in materia fiscale e delle funzioni di vigilanza sull'esercizio delle attività fiscali da parte della Guardia di finanza: esso risulta sovradimensionato, perciò, sia rispetto alle ridotte attività ispettive, sia rispetto a quelle consultive per il Ministro.
Al contrario, pur tenendo conto della specificità dei rapporti fra il Ministro e la Guardia di finanza, non appare in proposito giustificata la frammentazione dell'attività di vigilanza che deriva dall'assetto proposto, mentre le attività consultive per il Ministro, affiancandosi alle strutture di studio e analisi disponibili all'interno del Dipartimento, richiedono semmai un ridotto nucleo caratterizzato da spiccati rapporti fiduciari per le specifiche esigenze delle funzioni di indirizzo politico e di controllo strategico del Ministro stesso.
Anche in vista della imminente unificazione dei ministeri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel ministero dell'economia e delle finanze - prosegue il relatore - un assetto più congruo comporta la riunificazione delle funzioni di vigilanza nel Secit, che va peraltro incardinato nell'ambito del ministero, ma con uno speciale raccordo funzionale con il Ministro, in modo da rimarcarne, rispetto alle strutture dipartimentali, le caratteristiche di indipendenza tecnica e di autonomia operativa.
Ferma l'eliminazione – come indicato dal parere del Consiglio di Stato – dei riferimenti ad attività più specificamente attinenti alla gestione della fiscalità (per esempio il contrasto all'evasione), egli ritiene che la funzione del Secit vada caratterizzata per lo specifico profilo di vigilanza unitaria. In tal senso la funzione va proceduralmente tipizzata (in modo da non incidere impropriamente sull'autonomia gestionale), dotata di esperienze qualificate rispetto ai compiti assegnati (trenta esperti, di provenienza anche esterna, in funzione di ispettori fiscali), raccordata in modo specifico alle responsabilità di alta vigilanza del Ministro e tuttavia in modo tale da marcarne l'autonomia operativa nell'ambito delle direttive e degli indirizzi generali.
Il relatore propone inoltre che, utilizzando la specifica disposizione del quarto comma dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 300 del 1999, gli altri venti esperti inseriti, secondo le disposizioni vigenti, nel Secit, siano destinati a funzioni di analisi e studio delle problematiche fiscali, a supporto, da un lato, delle esigenze specifiche di consulenza per l'esercizio delle funzioni del Ministro e dall'altro, delle necessità di rafforzare, con apparati di particolare qualificazione, la potenzialità dei due uffici studi dipartimentali. Valuti in proposito il Governo se è più opportuno costituire un'apposita sezione nell'ambito del Secit, stabilendo gli adeguati raccordi funzionali per sopperire alle esigenze prospettate, ovvero incardinare direttamente dieci posizioni di consiglieri nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro e le restanti posizioni nei due uffici, motivando adeguatamente – come richiesto dal Consiglio di Stato – le scelte adottate e specificando le disposizioni transitorie atte a consentire, per gli esperti attualmente inseriti nel Secit, il passaggio dal vecchio al nuovo regime.
Per ciò che concerne il trattamento economico e normativo degli ispettori del Secit, il relatore ritiene opportuno ancorarlo rigorosamente alla nuova disciplina che regola la dirigenza pubblica, determinando il trattamento economico in ragione anche delle responsabilità e dei risultati, e in misura percentuale rispetto al livello massimo previsto per la stessa dirigenza pubblica.
Per ciò che riguarda l'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato, il parere favorevole al mantenimento della struttura esistente è condizionato alla previsione di una regolamentazione che, in coerenza con i nuovi assetti, ne limiti le competenze al settore dei giochi e delle lotterie già attualmente svolta. Di conseguenza, dovrebbero essere trasferite all'Agenzia delle dogane tutte le funzioni in materia di accise comunque attinenti ai tabacchi lavorati e all'Agenzia del demanio le attribuzioni sui beni immobili che non risultino trasferiti all'ETI o necessari alla attività dei Monopoli. Potrebbe, invece, rimanere di competenza dell'Amministrazione dei Monopoli l'attività amministrativa relativa alla rete di distribuzione e rivendita dei generi di monopolio, già attualmente esercitata: ciò in considerazione della esperienza maturata in materia e della specifica presenza sul territorio. Va disciplinata, pertanto, nell'ambito di tale regolamentazione, la nuova organizzazione dell'Amministrazione autonoma, semplificando e razionalizzando l'impianto operativo e trasferendo il personale e le risorse necessarie all'espletamento delle funzioni demandate alle due Agenzie.
Per quanto concerne l'Agenzia delle dogane egli sottolinea la necessità di valorizzare le funzioni dei laboratori di analisi, incrementandone adeguatamente le strutture.
Inoltre, tenendo conto del processo di accorpamento del ministero delle finanze e di quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delineato dallo stesso decreto legislativo n. 300 del 1999, appare necessario evitare che vengano a configurarsi percorsi formativi e di aggiornamento del personale differenziati a seconda dell'amministrazione di provenienza (il ministero delle finanze o quello del tesoro), attese le attuali attribuzioni delle Scuola Centrale Tributaria, che potrebbero pregiudicare lo potenzialità operative della nuova struttura amministrativa derivante dalla riforma. A tal fine, sembrerebbe opportuno, in attesa dell'organica revisione delle attribuzioni del nuovo ministero dell'economia e delle finanze, consentire alla stessa Scuola Centrale Tributaria di avviare la programmazione della propria attività - che per evidenti motivi deve anticipare i tempi della successiva attività didattica e formativa - tenendo conto del previsto accorpamento dei Ministeri, assegnando alla Scuola, nell'immediato, una diversa denominazione, che valga a costituirla coma Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze. In tal modo, la Scuola potrà offrire, sin dalla prima applicazione della riforma, il dovuto contributo formativo, in piena parità di opportunità, nei confronti di tutto il personale facente capo alla nuova amministrazione unificata. E' peraltro auspicabile un significativo decentramento dell'attività della Scuola ed un proficuo collegamento con Università italiane ed estere.
Per quanto riguarda il funzionamento delle Commissioni tributarie, con particolare riferimento alle dotazioni organiche, il relatore suggerisce di verificare l'esistenza di eventuali squilibri nelle dotazioni di personale tra le varie Commissioni, eventualmente ridistribuendo tale personale in un'ottica di massima efficienza del sistema della giustizia tributaria nel suo complesso.
Consideri poi il Governo l'opportunità di aggiungere allo schema di regolamento una specifica disposizione che, indipendentemente dalla regolamentazione generale degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri anche per i Dicasteri conseguenti ad accorpamenti o fusioni, consenta in ogni caso di far trovare applicazione alla normativa degli uffici di diretta collaborazione del ministero delle finanze nella prima fase di funzionamento del ministero dell'economia e delle finanze, al fine di rendere coerente la complessiva disciplina di riforma del ministero snello, consentendo l'esercizio delle funzioni di governance e controllo strategico rientranti nella competenza del Ministro ed esercitate attraverso i suoi organi di diretta collaborazione.
Per quanto riguarda la tutela della privacy, occorre stabilire che il Dipartimento disciplinato dall'articolo 2 dello schema in esame detti i principi generali della disciplina sui flussi di informazioni, eventualmente rinviando ad un successivo regolamento per la più puntuale individuazione dei dati e delle operazioni effettuate.
Per quanto concerne, infine, le problematiche legate all'organizzazione delle tecnologie informatiche, il relatore osserva che nello schema di regolamento non appare ben delineato il disegno organizzativo complessivo. In presenza di un progetto di decentramento organizzativo del sistema informativo, sembra necessario rafforzare e conferire maggiore incisività alla funzione di coordinamento dell'ufficio di cui all'articolo 12 dello schema di regolamento. Tale funzione appare quanto mai rilevante in quanto l'utilizzazione delle procedure informatizzate riveste importanza non solo ai fini degli aspetti gestionali posti in essere dalle Agenzie, ma anche a fini conoscitivi e di definizione delle politiche fiscali. Egli sottolinea pertanto che le soluzioni da adottare per il sistema informativo dovranno rispettare l'autonomia delle Agenzie e, al tempo stesso, mantenere l'unitarietà del "sistema Fisco", in modo da evitare che vengano a verificarsi situazioni di subalternità rispetto agli operatori del mercato. L'urgenza di definire in tempi brevi le strategie complessive per tale settore deriva, peraltro, dalla imminente scadenza delle convenzioni in essere.

Interviene il senatore D'ALI', il quale chiede al relatore di specificare, in tema di dotazione organiche del personale delle segreterie delle Commissioni tributarie, che il riequilibrio territoriale del personale debba avvenire congiuntamente ad una ampliamento dell'organico, laddove se ne verificasse la necessità.

Il senatore VENTUCCI formula un giudizio positivo sulle osservazioni concernenti la tutela della privacy e il sistema informativo, mentre non condivide i rilievi riferiti all'attività ed alle funzioni del Servizio consultivo e ispettivo tributario. Le ipotesi di ridisegno di tale organismo non ne consentono un rilancio effettivo, ragion per cui egli sollecita o un'integrale revisione della disciplina concernente il Servizio, ovvero una sua definitiva abrogazione.

Il senatore PEDRIZZI sollecita il relatore a inserire nel parere specifiche osservazioni in merito alle funzioni da attribuire al Secit, in particolare per quanto riguarda la programmazione della politica di contrasto dell'evasione fiscale, l'effettuazione di controlli straordinari e la vigilanza sull'efficacia dell'azione di contrasto all'evasione svolta dalle Agenzie e dalla Guardia di finanza.

Il senatore CASTELLANI concorda con il parere illustrato dal relatore, ma chiede chiarimenti in merito alla proposta del relatore di trasferire all'Agenzia delle dogane alcune funzioni in materia di accise esercitate dall'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato.

Il senatore BONAVITA condivide il parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore.

Interviene in replica il relatore VIGEVANI, il quale osserva che tutta la disciplina della dotazione organica delle Commissioni tributarie va inquadrata nel contesto di un processo di progressivo ridimensionamento quantitativo del contenzioso tributario. Egli peraltro ritiene condivisibile specificare che, in casi particolari, laddove non siano sufficienti interventi di mobilità del personale, si possa suggerire al Governo di ampliare le dotazioni organiche.
Al senatore Pedrizzi, egli fa presente che le osservazioni sulle funzioni del Secit rispondono al principio cardine di separare nettamente gli organismi operativi da quelli di controllo, nella consapevolezza che l'autonomizzazione dell'attività delle Agenzie richieda necessariamente un'attività di vigilanza che non può discendere che dal responsabile politico. Per tali motivi egli ha sollecitato l'inquadramento di una parte dell'attuale organico del Secit, in posizione di staff del Ministro, al fine di collaborare nello svolgimento dell' "alta vigilanza" delle singole Agenzie.
Rispondendo al senatore Ventucci, egli ritiene coerente con tale disegno la proposta di valorizzare l'esperienza maturata dal Secit, soprattutto in fase di controllo dell'attività dell'Amministrazione finanziaria, al fine di coadiuvare il Ministro nell'attività di indirizzo. Da ultimo, ribadisce la opportunità di assegnare all'Agenzia delle dogane le competenze sulla fiscalità dei generi di Monopolio, mentre invece giudica opportuno assegnare, come attualmente avviene, all'Amministrazione autonoma le competenze in tema di regolamentazione della rete distributiva dei prodotti di monopolio.

Il sottosegretario D'AMICO condivide le osservazioni formulate dal relatore e specifica che l'orientamento del Governo in tema di dotazione organica delle segreterie delle Commissioni tributarie non prevede ampliamenti, bensì una diminuzione sul territorio del personale già assegnato.

Il senatore D'ALI' preannuncia il voto contrario sul parere proposto, motivandolo peraltro con la contrarietà della propria parte politica sul disegno di riforma complessiva del Ministero delle finanze, e non tanto sulle osservazioni avanzate dal relatore.

Concordemente si esprime anche il senatore PEDRIZZI, mentre invece il senatore BONAVITA preannuncia il voto favorevole sul parere illustrato dal relatore.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posto ai voti, viene quindi approvato a maggioranza il parere favorevole con osservazioni, illustrato dal relatore Vigevani.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.
Il sottosegretario D'AMICO risponde all'interrogazione n. 3-04245, presentata dalla senatrice Thaler Ausserhofer, facendo presente che, in merito alla problematica sollevata nella interrogazione, la competente Direzione centrale per la fiscalità locale ha rilevato, sulla base delle informazioni desumibili dal testo della interrogazione stessa, che il terreno di cui trattasi, in quanto ricadente in aree montane, non è assoggettabile all'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'articolo 7, lettera h) del decreto istitutivo di detta imposta (decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 504), che, come è noto, stabilisce l'esenzione dal tributo per tale tipologia di terreni.
Tale esenzione spetta anche nel periodo in cui sul terreno stesso risulta in corso di costruzione il fabbricato rurale destinato a sostituire quello già esistente.
In sostanza, nel caso di specie, il terreno conserva il medesimo regime impositivo precedentemente applicato, risultando ininfluente l'attività edificatoria che viene nel frattempo svolta sullo stesso, destinata a realizzare un fabbricato essenzialmente strumentale allo svolgimento dell'attività agricola da parte del coltivatore diretto. In tale periodo, infatti, il terreno continua ad essere considerato non fabbricabile (articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504).

La senatrice THALER AUSSERHOFER si dichiara pienamente soddisfatta.

Il sottosegretario D'AMICO ritiene che la questione sollevata con l'interrogazione n. 3-04246 meriti un ulteriore approfondimento, soprattutto per ciò che concerne la coerenza della disciplina agevolativa in materia di imposta sul valore aggiunto a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale rispetto alla normativa comunitaria. Egli pertanto dichiara di dover differire la risposta ad altra seduta.

La senatrice THALER AUSSERHOFER prende atto della dichiarazione del rappresentante del Governo.

Il presidente GUERZONI dichiara chiusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GUERZONI informa che il disegno di legge n. 4677, recante disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra, assegnato in sede deliberante, è stato rimesso all'Assemblea su richiesta di un Gruppo parlamentare e che lo stesso disegno di legge è stato inserito al primo punto all'ordine del giorno della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Il senatore AGOSTINI prende atto della dichiarazione del Presidente.

Il senatore VENTUCCI motiva la richiesta di rimessione in assemblea avanzata dalla propria parte politica con la opportunità di dare, attraverso l'esame in Assemblea, il giusto rilievo ad un provvedimento di grande significato.

Il senatore BONAVITA, al contrario, giudica la presa di posizione del Gruppo di Forza Italia un espediente dilatorio rispetto all'obiettivo di approvare il disegno di legge sui trattamenti pensionistici di guerra.

La seduta termina alle ore 15,50.