306a seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli e per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE
(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri
(3339) BERTONI - Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente VILLONE, in relazione all'emendamento 4.0.1, fa presente che il comma 7 richiede una riflessione ulteriore nella parte in cui prevede una sanzione pecuniaria amministrativa a carico dei componenti la commissione, la quale presenta qualche difficoltà di applicazione trattandosi di un organo collegiale. L'emendamento è comunque approvato, con riserva di riformulazione dell'ultimo comma.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3506) Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre 1998.

Il PRESIDENTE nota che, degli emendamenti presentati, la maggior parte concerne gli allegati del disegno di legge. Propone pertanto di esaminare innanzitutto quelli riferiti all'articolato soffermandosi con particolare attenzione sugli altri in un secondo momento.

Conviene la Commissione.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra quindi l'emendamento 1.1, sul quale il ministro BASSANINI esprime parere favorevole. L'emendamento stesso è quindi accolto ed è del pari approvato l'articolo 1 nel testo emendato, fatta esclusione per la parte in cui sono richiamati gli allegati 1 e 2.

All'articolo 2 il PRESIDENTE, con riferimento all'emendamento 2.3 nota che il testo del disegno di legge, al comma 1, lettera a), non è da interpretare come limitativo delle autonomie regionali e locali, bensì come recante una norma indicativa e di suggerimento. Il senatore SCHIFANI ritiene comunque opportuna una riformulazione della lettera stessa. Secondo il ministro BASSANINI la norma tende a rendere effettivo un procedimento di semplificazione, al quale sono chiamati a concorrere anche le regioni e le autonomie locali. Si dichiara comunque disponibile ad una riformulazione. Lo stesso senatore SCHIFANI si riserva di proporre una dizione più elastica.

Il PRESIDENTE si dichiara inoltre favorevole all'emendamento 2.5, mentre esprime avviso contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.4. In merito all'emendamento 2.2 il ministro BASSANINI osserva che il parere delle Commissioni parlamentari è già previsto dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997. Il PRESIDENTE non reputa a sua volta opportuna l'ultima parte dell'emendamento stesso, riferita ai procedimenti amministrativi in corso. Il senatore BESOSTRI ravvisa l'utilità, in taluni casi, di stabilire una norma transitoria. Il ministro BASSANINI riconosce questa esigenza, la quale insorge però caso per caso, dovendosi evitare, ove possibile, il permanere di adempimenti gravosi su procedimenti appena avviati. Si conviene a questo proposito sulla presentazione di un ordine del giorno in Assemblea, mentre l'emendamento 2.2 è intanto ritirato dal proponente. Sono altresì ritirati gli emendamenti 2.1, 2.3 e 2.6. È accolto l'emendamento 2.5.

Riguardo all'emendamento 2.4, il ministro BASSANINI rileva che il testo del disegno di legge non autorizza ad incidere sulle sanzioni, quando rimangano fermi gli obblighi corrispondenti; la delegificazione, qualora intenda affrontare anche questo aspetto, dovrebbe prevedere appositi principi e criteri direttivi. Il senatore SPERONI nota però che nell'emendamento non è esclusa la possibilità di apportare alleggerimenti di sanzioni. L'emendamento è comunque ritirato dal senatore SCHIFANI, previa aggiunta della firma. L'articolo 2 è quindi accolto nel testo emendato.

All'articolo 3, il ministro BASSANINI si dichiara disponibile a modificare la denominazione dell'«Unita» per la semplificazione delle norme e delle procedure in «Nucleo»; preannuncia quindi il proprio voto favorevole sugli emendamenti 3.11 e 3.14. Il PRESIDENTE fa tuttavia presente che sulla disposizione la Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere, per cui è opportuno accantonare l'esame di essa e dei relativi emendamenti.

All'articolo 4, in merito all'emendamento 4.1, ancora il ministro BASSANINI rileva che la formulazione dell'articolo precedente, derivante dall'eventuale approvazione degli emendamenti 3.11 e 3.14, risolverebbe nella sostanza la preoccupazione manifestata dal senatore Lubrano di Ricco. L'emendamento stesso è quindi ritirato dal proponente e l'articolo 4 è accolto senza modificazioni.

All'articolo 5, la senatrice DENTAMARO illustra l'emendamento 5.2, ritenendo di non poter condividere il concetto di codificazione, da impiegare semmai per l'emanazione di una disciplina organica e innovativa di un'intera materia. Nel caso di specie il concetto stesso appare inadeguato, trattandosi in realtà di emanare testi unici a carattere compilativo. Il PRESIDENTE osserva a sua volta che l'idea di codificazione appare forse troppo ambiziosa. Il ministro BASSANINI reputa accettabile l'emendamento, purchè si modifichi allora anche la rubrica dell'articolo in «Testi unici». Si dovrà altresì intervenire sull'intitolazione dell'itero disegno di legge. Esprime poi un parere favorevole sugli emendamenti 5.6 e 5.7.

Il PRESIDENTE esprime avviso favorevole sull'emendamento 5.10, perplessità sull'emendamento 5.4 e parere contrario sull'emendamento 5.3. A questo proposito la senatrice DENTAMARO osserva che la delegificazione è di competenza del legislatore, per cui la formulazione della norma non appare esatta. L'esame dell'emendamento è quindi accantonato.

È quindi accolto l'emendamento 5.2 ed è conseguenzialmente modificata in «Testi unici» la rubrica dell'articolo. Sono altresì accolti gli emendamenti 5.6, 5.7 e 5.10. Riguardo all'emendamento 5.4, il PRESIDENTE segnala l'esigenza di evitare l'abrogazione di norme di autonomia eventualmente previgenti. Il senatore MARCHETTI suggerisce allora una riformulazione dell'emendamento stesso (5.4 nuovo testo), la quale è approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (n. 324)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) della legge 6 marzo 1998, n. 40: favorevole)
(R139 b00, C01a, 0024o)

Il relatore GUERZONI dà conto delle modifiche all'articolo 11 del testo unico sull'immigrazione, recate dallo schema di decreto in titolo e relative alla collaborazione con i paesi di provenienza. In proposito, ricorda gli accordi recentemente conclusi in alcuni paesi come il Marocco, la Tunisia e l'Albania. Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

La Commissione consente.

Schema di decreto concernente l'integrazione del decreto interministeriale 24 dicembre 1997 di programmazione dei flussi di ingresso dei cittadini stranieri extracomunitari per l'anno 1998 (n. 340)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: esame e rinvio)
(R139 b00, C01a, 0025o)

Il relatore GUERZONI riferisce sullo schema di decreto, diretto a integrare la programmazione dei flussi migratori per l'anno in corso: in proposito egli ricorda che in alcune regioni del centro-nord da tempo sono esaurite le quote di ingresso, mentre le imprese, i sindacati e i diretti interessati sollecitano un ampliamento delle disponibilità. Il Governo aveva già previsto la possibile intregrazione e le conseguenti regolarizzazioni; anche in sede di discussione parlamentare per l'approvazione della nuova legge sull'immigrazione un ordine del giorno del Senato aveva sollecitato un'apposita relazione al Parlamento, successivamente trasmessa nei tempi stabiliti, riguardante anche il fenomeno degli irregolari. Egli procede all'illustrazione analitica degli articoli che compongono il provvedimento ed espone una serie di rilievi. Anzitutto considera incongruo il termine del 30 novembre 1998 per le domande, di cui agli articoli 3 e 4: è previdibile, infatti, che a causa delle incertezze e delle esitazioni connesse alla condizione degli stranieri interessati, molti di essi non potranno osservare il termine, mentre per l'amministrazione potrebbe esservi un impatto non facilmente gestibile. Aggiunge che la regolarizzazione corrisponde a un interesse generale, per il mercato del lavoro, l'economia del Paese, l'ordine pubblico e la convivenza civile. Precisa, quindi, che la previsione di 32 mila ulteriori casi di possibile regolarizzazione appare evidentemente sproporzionata alla stima di 200, 250 mila irregolari contenuta nella citata relazione del Governo al Parlamento. D'altra parte, si sta realizzando una situazione per cui il rischio di non ottenere la regolarizzazione potrebbe indurre a permanere nello stato attuale, piuttosto che rischiare l'espulsione. Al riguardo, chiede al Governo di indicare una possibile soluzione, anche tenendo conto degli indirizzi ormai consolidati per incentivare l'emersione del lavoro sommerso. Sostiene, inoltre, che dovrebbero essere presi in considerazione tutti i rapporti di lavoro subordinato, compresi i casi di lavoro parziale e i cosiddetti lavori multipli, alle dipendenze di più datori di lavoro.
Il relatore si sofferma anche sulla questione degli studenti maggiorenni, sollecitando il Governo a considerare la possibile regolarizzazione di tali soggetti. Si riserva, infine, di proporre un parere favorevole con le osservazioni e le raccomandazioni che saranno rese necessarie dall'esito dell'esame.

Il senatore MARCHETTI ricorda il difficile iter parlamentare che ha dato luogo alla legge n. 40 del 1998: in quella vicenda il suo Gruppo aveva proposto un'apposita norma sulle regolarizzazioni, che non fu approvata, ma si risolse comunque in un ordine del giorno in tal senso. Lo schema di decreto in esame a suo avviso non corrisponde all'impegno assunto dal Governo e dovrebbe essere modificato di conseguenza, anche tenendo conto dei puntuali rilievi formulati dal relatore. Le proporzioni indicate nel testo in esame, infatti, non consentirebbero una vera e propria regolarizzazione e ciò renderebbe permanenti quelle situazioni di lavoro sommerso e non garantito, che invece dovrebbero essere rese visibili nell'interesse generale. Al riguardo, è forse necessario ipotizzare l'adozione di un provvedimento specifico. Quanto al termine per le domande, ritiene senz'altro incongruo quello del 30 novembre, mentre conviene con il relatore sulla necessità di regolarizzare gli studenti che ne hanno interesse. Si riserva infine di esprimere un orientamento definitivo una volta acquisito l'orientamento del Governo ma enuncia intanto una riserva di principio sull'impostazione del provvedimento.

Il senatore ANDREOLLI auspica un provvedimento di regolarizzazione di portata più ampia e commisurato all'entità del fenomeno, purché compatibile con la legge vigente.

Il senatore PINGGERA si sofferma sui casi di possibile espulsione in sostituzione della detenzione e paventa possibili disparità di trattamento proprio in danno di quanti sono in una posizione regolare.

Il senatore ROTELLI considera fondate e condivisibili le questioni e i rilievi formulati dal relatore, comprese le considerazioni svolte riguardo al caso degli studenti. Tuttavia considera pregiudiziale una valutazione del problema sollevato dal senatore Andreolli.

Nell'imminenza della seduta dell'Assemblea, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il Presidente avverte che la seduta convocata per domani, giovedì 1o ottobre, alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 16,25.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3015

Art. 1.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. È istituito il difensore civico nazionale cui è attribuita la funzione di garantire la trasparenza e l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni e di verificare le situazioni patrimoniali dei soggetti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 9».
1.1
Pastore, Maggiore

Al comma 1, dopo le parole: «È istituita», inserire le seguenti: «presso la Presidenza del Senato della Repubblica e presso la Presidenza della Camera dei deputati».
1.16
Il Relatore

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e la verifica», fino alle parole: «dell'articolo 9».
1.17
Il Relatore

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Commissione è composta da 11 esperti in discipline sociali, giuridiche, fiscali, economiche e aziendali, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a seguito di designazioni dei Capi dei Gruppi politici presenti in Parlamento e con il rispetto della proporzione, e fatto salvo il diritto dell'opposizione di essere rappresentata da 4 esperti. I componenti durano in carica 5 anni e non possono essere confermati. La Commissione elegge ogni anno al proprio interno un coordinatore e 2 vice coordinatori».
1.10
Lisi

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Commissione è costituita da 8 membri, 4 eletti dalla Camera dei deputati e 4 dal Senato della Repubblica con voto limitato a due per ciascuna Camera. Essi eleggono nel loro ambito un Presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti in discipline sociali, giuridiche, fiscali, economiche e aziendali e durano in carica cinque anni e non possono essere confermati».
1.14
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Al comma 2, sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «nove».
1.5
Pasquali, Magnalbò

Al comma 2, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quindici» e le parole da: «nominati» fino a: «tra loro» con le seguenti: «eletti in numero di otto dalla Camera dei deputati e sette dal Senato della Repubblica, con voto limitato a quattro per ciascuna Camera».
1.15
Dentamaro

Al comma 2, sostituire dalla parola: «aziendali», fino alla fine del periodo, con il seguente: «eletti da parte dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato; cinque esperti vengono nominati dalla maggioranza e quattro dalla minoranza».
1.4
Pasquali, Magnalbò

Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «coordinatore», aggiungere le seguenti: «appartenente alla minoranza».
1.3
Pasquali, Magnalbò

Al comma 3, sopprimere le parole: «non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza».
1.11
Lisi

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «non eccedente nel massimo la retribuzione» con le seguenti: «pari alla retribuzione».

Conseguentemente, nel secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «è determinata con le norme di cui al comma 2 dell'articolo 2 e».
1.100
Il Relatore

Al comma 4, sostituire le parole: «la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di Cassazione», con le seguenti: «l'indennità spettante ai parlamentari».
1.2
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Al comma 4, sostituire le parole: «al primo presidente della Corte di cassazione», con le seguenti: «ai parlamentari della Repubblica».
1.12
Lisi

Al comma 4, dopo le parole: «al primo presidente della Corte di cassazione» inserire le seguenti: «in carica al momento della nomina, ovvero pari alla media dei redditi da attività lavorativa o intellettuale dei dieci anni fiscali precedenti la nomina, se superiore».
1.9
Besostri, Mundi, Andreolli

Art. 2.

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «la Commissione» con le seguenti: «il difensore civico nazionale».

Conseguentemente apportare la medesima modifica nelle altre parti del testo.
2.1
Pastore, Maggiore

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti».
2.4
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Al comma 2, sostituire le parole da: «e la retribuzione», fino a: «gestione delle spese», con le seguenti: «del personale, comandato da altre possibili amministrazioni, nonchè le norme dirette a disciplinare la gestione del fondo».
2.2
Pasquali, Magnalbò

Al comma 2, sopprimere le parole da: «da assumere», fino alle parole: «procedure selettive».
2.7
Il Relatore

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente parola: «vincolante».
2.5
Lubrano di Ricco

Al comma 2, sostituire la parola: «parlamentare», con le parole: «delle competenti commissioni parlamentari».
2.8
Il Relatore

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. I pareri di cui al comma 2 sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta».
2.6
Il Relatore

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. La commissione:

a) svolge per le dichiarazioni e le anagrafi patrimoniali i compiti di cui ai successivi articoli della presente legge;
b) qualora dalla documentazione e dai dati trasmessi dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della presente legge, emergano rilevanti indizi di illeciti, o di inosservanza dei doveri di imparzialità nell'azione amministrativa, la Commissione:
b1) chiede agli organi competenti di assumere le iniziative previste dalla normativa vigente, di disporre ispezioni e controlli, o di dare inizio all'azione disciplinare. In tale ultimo caso si applica l'articolo 2;
b2) chiede alla Corte dei conti e alla Guardia di finanza nell'ambito delle rispettive competenze di svolgere controlli e accertamenti nei modi consentiti dalla legge;
b3) trasmette le notizie di reato all'autorità giudiziaria».
3.17
Il Relatore

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Commissione, nel caso in cui valuti che possano sussistere ragionevoli dubbi sul rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità da parte dei soggetti di cui al comma 1, esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, verifica l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e segnala le risultanze agli uffici competenti ad adottare i provvedimenti conseguenti, ovvero delega ispezioni a funzioni dell'ufficio o di altre pubbliche amministrazioni. Provvede, altresì, a segnalare i casi meritevoli di favorevoli apprezzamenti ai fini della prosecuzione della carriera di funzionari distintisi per meriti».
3.9
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «i risultati degli accertamenti compiuti e».
3.10
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In caso di inattività dei servizi e degli uffici di cui al comma 2, la Commissione interviene con potere di surroga nell'ambito delle proprie competenze e, negli altri casi, promuovendo gli interventi istituzionali previsti dalle leggi».
3.11
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Sopprimere il comma 5.
3.5
Lisi

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a norma degli articoli 330 e seguenti del codice di procedura penale».
3.12
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Sopprimere il comma 6.
3.15
Besostri, Mundi, Andreolli


3.16 (identico all'em. 3.15)
Pastore, Maggiore

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La Commissione richiede a tutte le amministrazioni, ivi comprese quella finanziaria, civile e militare - che, fatti salvi i limiti della legge penale, sono tenute a darvi esecuzione - l'effettuazione delle verifiche e dei controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini, nonché la trasmissione di notizie utili allo svolgimento dei propri compiti».
3.13
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Al comma 6, sostituire le parole da: «e la Guardia di finanza» fino alla fine del comma, con le seguenti: «ad eseguire accertamenti sulla consistenza e sull'accrescimento patrimoniale di particolari categorie di dirigenti o qualifiche equiparate, cui sono affidate responsabilità di gestione amministrativa».
3.1
Pasquali, Magnalbò

Al comma 6, sostituire le parole: «alla lettera c)», con le seguenti: «alle lettere c), d), e), f) e g),».
3.6
Lisi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. La Commissione, qualora concluda la sua attività con l'archiviazione della pratica, segnala il caso all'autorità giudiziaria competente perchè verifichi l'esistenza di eventuali reati di diffamazione o calunnia».
3.2
Pasquali, Magnalbò

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel caso che si tratti di soggetti ovvero appartenenti ad uffici o enti nei confronti dei quali, a seguito delle informazioni fornite o acquisite ai sensi del comma 1 è stato iniziato il procedimento di cui al comma 2 e seguenti. In tale ambito, la Commissione sollecita l'amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza ad eseguire accertamenti sulla consistenza e sull'accrescimento patrimoniale, nonché sul tenore di vita dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma, concordando con l'amministrazione finanziaria e con la Guardia di finanza tempi e modi per l'esercizio dei suddetti accertamenti, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge».
3.3
Besostri, Mundi, Andreolli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti nel corso dei procedimenti del presente articolo la Commissione può segnalare l'opportunità di adottare disposizioni normative o misure amministrative idonee a prevenire il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione e a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la tutela dei diritti del cittadino. La Commissione segnala le misure da adottare al Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei ministri, alle regioni e agli enti territoriali interessati, con riferimento alle rispettive competenze».
3.4
Besostri, Mundi, Andreolli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. La Commissione esercita, inoltre, le attività di collaborazione e di incentivazione al buon andamento delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 8».
3.14
Pasquali, Magnalbò, Lisi, Siliquini

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.
4.1
Vegas


4.2 (identico all'em. 4.1)
Pasquali, Magnalbò


4.3 (identico all'em. 4.1)
Besostri, Mundi, Andreolli


4.4 (identico all'em. 4.1)
Dentamaro


4.6 (identico all'em. 4.1)
Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Qualora emergano elementi relativi alla mancata osservanza dei doveri di imparzialità da parte dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), e) ed f), il difensore civico, i servizi preposti al controllo interno e le associazioni di consumatori e di utenti di cui alla legge .... possono chiedere all'organo competente, di seguito denominato organo disciplinare, di dare inizio all'azione disciplinare.
2. L'organo disciplinare deve pronunciarsi sulla non manifesta infondatezza entro il quindicesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza. La pronuncia di manifesta infondatezza deve essere adeguatamente motivata.
3. Qualora l'organo disciplinare si pronunci nel senso della non manifesta infondatezza, il conseguente giudizio disciplinare deve chiudersi con la pronuncia dell'organo medesimo entro i 120 giorni successivi alla pronuncia di non manifesta infondatezza.
4. Le amministrazioni sono tenute a fornire all'organo disciplinare tutta la documentazione richiesta ai fini della adozione della pronuncia.
5. Entro il decimo giorno successivo alla presentazione o all'adozione le amministrazioni devono trasmettere le istanze e le pronunce di cui al presente articolo alla Commissione di cui all'articolo 1.
6. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a fornire trimestralmente alla Commissione, secondo le modalità determinate dalla medesima, una relazione dalla quale risultino le ordinanze di custodia cautelare, i decreti che dispongono il giudizio, le sentenze di condanna e quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessi a carico del proprio personale.
7. Per la mancata pronuncia entro il termine previsto dai commi 2 e 3, la mancata trasmissione della documentazione e dei dati ai sensi dei commi 4, 5 e 6, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di lire...».
4.0.1
Il Relatore


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 3506

Art. 1.

Al comma 2, dopo la parola: «interessate», inserire le seguenti: «, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori,».
1.1
Lubrano di Ricco

Nell'allegato 1, dopo il n. 10), inserire il seguente:

«10-bis) Procedimento per l'iscrizione a ruolo di procedimenti giudiziari civili, amministrativi, penali e in materia fiscale di esecuzione civile mobiliare ed immobiliare, del procedimento in camera di consiglio e di affari non contenziosi e similari tutti, e del procedimento di rilascio di copie di atti e sentenze in tutte le dette procedure con abolizione dell'imposta di bollo per atti giudiziari, dei diritti di cancelleria, dei diritti di copia ed similari e dei diritti e delle spese di notifica ed affini con sostituzione degli stessi tutti con unico versamento a scaglioni a secondo il valore della causa e con esenzione delle cause fino ad una soglia di valore da fissare (p.e. inferiore a 10.000.000).
Legge 8 agosto 1895, n. 556.
R.D. 9 febbraio 1896, n. 25.
D.Lgs 9 aprile 1949, n. 486.
Legge 24 dicembre 1976, n. 900.
Legge 21 febbraio 1989, n. 99.
D.M. 24 settembre 1990.
Legge 15 novembre 1973, n. 734.
R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443.
R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368.
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447.
R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.
Legge 3 aprile 1979, n. 103.
Legge 11 maggio 1971, n. 390.
D.P.C.M. 24 giugno 1976.
D.P.R. 18 dicembre 1972, n. 1095.
D.M. 2 maggio 1973.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Legge 25 aprile 1957, n. 283.
D.M. 7 giugno 1973.
D.M. 5 luglio 1973.
D.M. 11 settembre 1978.
D.M. 16 giugno 1982.
D.M. 5 marzo 1985.
D.M. 12 aprile 1988.
D.M. 16 maggio 1988.
Legge 29 dicembre 1990, n. 405.
D.P.R. 26 ottobre 1982, n. 641.
D.M. 21 agosto 1961.
D.L. 19 dicembre 1984, n. 853.
D.L. 30 maggio 1988, n. 173.
D.M. 23 dicembre 1991».
1.All.1.26
Pinggera

Nell'allegato 1, al n. 19), aggiungere le seguenti parole: «e delle armi artistiche, rare ed antiche».
1.All.1.10
Magnalbò, Pasquali

Nell'allegato 1, comma 1, dopo il n. 19), inserire il seguente:

«19-bis) Procedimento per la concessione del porto d'armi per uso personale.
R.D. 18 giugno 1931, n. 773; R.D. 6 maggio 1940, n. 635; decreto ministero sanità 28 aprile 1998».
1.All.1.9
Speroni, Gasperini

Nell'allegato 1, dopo il n. 21), inserire il seguente:

«21-bis) Procedimento per la conclusione di contratti degli enti locali con abolizione dell'obbligo di invio di copia del contratto al commissario del Governo.
D.L. 152/91, art. 15 e legge 12 luglio 1991, n. 203».
1.All.1.22
Pinggera

Nell'allegato 1, sostituire il n. 27), con il seguente:

«27) Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Capo III, Sezione III;
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510 e R.D. 29 luglio 1927, n. 1814;
R.D. 15 marzo 1927, n. 436;
legge 9 luglio 1990, n. 187;
legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni;
D.M. 2 ottobre 1992, n. 514».
1.All.1.19
Schifani

Nell'allegato 1, al n. 27), dopo le parole: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, capo III, sezione III», aggiungere le seguenti:
«D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
R.D. 29 luglio 1927, n. 1814;
R.D. 15 marzo 1927, n. 436;
legge 9 luglio 1990, n. 187;
legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni;
D.M. 2 ottobre 1992, n. 514».
1.All.1.2
Speroni, Gasperini

Nell'allegato 1, al n. 27), aggiungere le seguenti parole: «e le norme riguardanti il PRA».
1.All.1.11
Magnalbò, Pasquali

Nell'allegato 1, al n. 27), aggiungere le seguenti parole:

«regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;
legge 9 luglio 1990, n. 187».
1.All.1.16
Il Governo

Nell'allegato 1, sopprimere il n. 28).
1.All.1.17
Schifani


1.All.1.28 (identico all'em. 1.All.1.17)
Lubrano di Ricco

Nell'allegato 1, sopprimere il n. 31).
1.All.1.18
Schifani


1.All.1.29 (identico all'em. 1.All.1.19)
Lubrano di Ricco

Nell'allegato 1, sopprimere il n. 37).
1.All.1.27
Lubrano di Ricco

Nell'allegato 1, dopo il n. 38), inserire il seguente:

«38-bis). Procedimento per l'assoggettamento a vincolo dei beni artistici, architettonici e culturali».
1.All.1.12
Magnalbò, Pasquali

Nell'allegato 1, dopo il n. 38), inserire il seguente:

«38-bis). Procedimento per la contrazione di mutui e finanziamenti presso la Cassa Depositi e prestiti e istituti bancari pubblici».
1.All.1.13
Magnalbò, Pasquali

Nell'allegato 1, al n. 39), aggiungere le seguenti parole: «e del regime concessorio e autorizzativo in genere».
1.All.1.14
Magnalbò, Pasquali

Nell'allegato 1, sopprimere il n. 40).
1.All.1.20
Dentamaro

Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:

«48-bis) Procedimento relativo alla commercializzazione di carburante avio negli aeroporti minori.
legge 5 maggio 1957, n. 271».
1.All.1.1
Speroni, Gasperini

Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:

«48-bis) Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione degli aeromobili dai Pubblici Registri e alla documentazione obbligatoria.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327, artt. 753, 775».
1.All.1.3
Speroni, Gasperini

Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:

«48-bis) Procedimento relativo ai trasferimenti di proprietà degli aeromobili.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327, artt. 861-873».
1.All.1.4
Speroni, Gasperini

Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:

«48-bis) Procedimento per l'istituzione e l'uso di aviosuperfici ed elisuperfici.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327, artt. 799, 804; legge 2 aprile 1968, n. 518; D.M. 27 dicembre 1971; D.M. 10 marzo 1988».
1.All.1.5
Speroni, Gasperini

Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:

«48-bis) Procedimento di espletamento del servizio antincendi negli aeroporti minori e sua trasformazione in senso facoltativo..
legge 11 gennaio 1979, n. 14».
1.All.1.6
Speroni, Gasperini

Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:

«48-bis) Procedimento di accertamento e conferma di validità per il rilascio di licenze e brevetti aeronautici.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327; D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328; D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566».
1.All.1.7
Speroni, Gasperini

Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:

«48-bis) Procedimento per la riscossione delle imposte indirette.
legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 3, comma 3.138, 3.139, 3.140; decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, Capo I, art. 1».
1.All.1.8
Speroni, Gasperini

Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:

«48-bis) Procedimento per l'ottenimento della qualifica di coltivatore diretto con totale fusione di detta qualifica con quella di imprenditore agricolo ai sensi della normativa europea in materia e ai fini di quella interna».
1.All.1.15
Magnalbò, Pasquali

Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:

«48-bis) Procedimento per la cancellazione dal bollettino dei protesti e relative rettifiche».
1.All.1.21
Dentamaro

Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:

«48-bis) Procedimento per il rilascio del certificato di eredità e per la trascrizione nei registri immobiliari del procedimento di divisione ereditaria con previsione della facoltà di richiesta concorde tra tutti gli eredi nel certificato di eredità e nella nota di trascrizione nei registri immobiliari di attribuzione con o senza conguaglio di singoli beni caduti in successione in proprietà esclusiva di un determinato erede o congiuntamente a un determinato gruppo di eredi anche per quote differenti tra loro».
1.All.1.23
Pinggera

Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:

«48-bis) Procedimenti amministrativi e di conclusione di contratti con abolizione dell'imposta di bollo e assorbimento della stessa nella tassa di registro o nell'IVA o altra imposta indiretta.
Legge 28 febbraio 1997, n. 300».
1.All.1.24
Pinggera

Nell'allegato 1, dopo il n. 48), aggiungere il seguente:

«48-bis) Procedura penale: iscrizione nel casellario giudiziale con unificazione del certificato a richiesta di privati e del certificato a richiesta di uffici pubblici e di uffici giudiziari (previsione di un unico tipo di certificato penale)».
1.All.1.25
Pinggera

Art. 2.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2.3
Dentamaro


2.6 (identico all'em. 2.3)
Pastore

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire la parola: «provvedimenti», con la seguente: «testi».
2.5
Dentamaro

Sopprimere il comma 2.
2.1
Lubrano di Ricco

Al comma 2, capoverso, nella lettera b), sostituire le parole da: «si applicano», fino a: «norme delegificate», con le seguenti: «possono anche essere soppresse ovvero possono essere confermate, anche in misura attenuata, per le violazioni delle corrispondenti norme delegificate».
2.4
Pastore

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. I regolamenti di delegificazione dovranno essere emanati previo parere delle competenti commissioni parlamentari e non possono, in ogni caso, disciplinare i procedimenti amministrativi in corso».
2.2
Lubrano di Ricco

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.
3.6
Magnalbò, Pasquali


3.9 (identico all'em. 3.6)
Dentamaro

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge il Governo si avvale dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, istituito con l'articolo 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400».
3.12
Dentamaro

Al comma 1, sostituire la parola: «Unità» con le seguenti: «Ufficio centrale per il coordinamento della iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo di cui all'articolo 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Conseguentemente, apportare la medesima modifica nelle altre parti dell'articolo.
3.7
Magnalbò, Pasquali

Al comma 1, sostituire le parole: «costituita Unità» con le seguenti: «costituito un polo operativo».

Conseguentemente, sostituire la parola: «Unità» con la seguente: «Polo».
3.5
Magnalbò, Pasquali

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «immediatamente».
3.1
Lubrano di Ricco

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «magistrati ordinari» inserire le seguenti: «anche a riposo».
3.3
Lubrano di Ricco

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «avvocati dello Stato», inserire la seguente: «notai».
3.13
Pastore

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «costituzionali» inserire le seguenti: «e della pubblica amministrazione».
3.2
Lubrano di Ricco

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I componenti del Polo operativo non percepiscono alcun compenso e si avvalgono delle strutture messe a disposizione dalla Presidenza del Consiglio di cui al comma 5».
3.8
Magnalbò, Pasquali

Al comma 5, sopprimere le parole: «di livello dirigenziale».
3.4
Lubrano di Ricco

Al comma 5, sostituire la cifra: «40», con l'altra: «15».
3.10
Dentamaro

Al comma 5, sopprimere le parole: «di 20 unità del predetto personale».
3.15
Dentamaro

Al comma 5, sopprimere il terzo e il quarto periodo.
3.16
Dentamaro

Al comma 6, sopprimere le parole da: «fornisce», fino alle parole: «presente legge» del comma 7.
3.11
Dentamaro

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. La relazione di cui al comma 6 ha per oggetto anche la normativa regionale e quella comunitaria».
3.14
Pastore

Art. 4.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui all'ultima proposizione del comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 dà conto di una verifica effettuata annualmente circa il conseguimento degli obiettivi di semplificazione prefissati dall'AIR di cui al comma 1 del presente articolo».
4.1
Lubrano di Ricco

Art. 5.

Al comma 1, sostituire la parola: «codificazione», con l'altra: «riordino».

Conseguentemente, apportare la medesima modifica nelle altre parti dell'articolo e nella rubrica.
5.2
Dentamaro

Nell'allegato 3, sopprimere il n. 1) e, nel n. 2), sopprimere la parola: «urbanistica».
5.All.3.1
Lubrano di Ricco

Nell'allegato 3, aggiungere il seguente numero:

«8) Rapporto di lavoro pubblico».
5.All.3.2
Il Governo

Nell'allegato 3, al comma 1, aggiungere il seguente numero:

«8) Rapporto di impiego pubblico del personale di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

Conseguentemente, all'allegato 2, sopprimere i procedimenti contraddistinti dai numeri:

1), 2), 3), 4), 5), 8), 9), 10) e 12).
5.All.3.3
Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) nell'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, in riferimento a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, contenente Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in materia di reciprocità tra straniero e cittadino;
c-ter) nel codice civile a seguito dell'abrogazione dell'articolo 17 del codice civile disposta dall'articolo 13, comma 1 della legge n. 127 del 1997, che ha soppresso le autorizzazioni per gli atti delle persone giuridiche;
c-quater) nel codice civile a seguito della soppressione del bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e del bollettino ufficiale delle società cooperative disposta dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266».
5.6
Pastore

Al comma 2, dopo la parola: «codificazione», inserire le seguenti: «delle norme di cui alle lettere a), b) e c)».
5.7
Pastore

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «delegificazione», fino a: «gli», con le seguenti: «disciplina regolamentare degli».
5.3
Dentamaro

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico».
5.10
Lubrano di Ricco

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «che ciascuna università può disapplicare», con le seguenti: «cui ciascuna università può derogare».
5.4
Dentamaro

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole da: «delle norme» fino alla fine del comma, con le altre: «applicabili da parte di ciascuna università, salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare».
5.4 (nuovo testo)
Marchetti

Al comma 3, sostituire la parola: «delegificazione», con l'altra: «riordino».
5.5
Dentamaro

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applica la procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 agosto 1988, n.400».
5.9
Lubrano di Ricco

Sopprimere il comma 5.
5.1
Magnalbò, Pasquali

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Relativamente alle norme richiamate del comma 1, lettere c-bis), c-ter) e c-quater), si procede all'adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle norme dettate dal comma 2, lettere b), c) e d) e dal comma 4».
5.8
Pastore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1999, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un testo unico concernente le norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:

a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;
b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi del citato articolo 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo.

2. Nella predisposizione del testo unico si applicano i criteri e le modalità di cui all'articolo 5, comma 2».
5.0.1
Il Governo

Art. 6.

Al comma 4, dopo le parole: «Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettante al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, inserire le seguenti: «, se più favorevoli».
6.2
Il Governo

Al comma 5, sostituire le parole da: «dipendenti», fino a: «imputati» con il seguente periodo: «professionisti sono a carico delle Amministrazioni di destinazione».
6.1
Lubrano di Ricco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Soppressione dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo)

1. È soppresso l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, di cui all'articolo 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400».
6.0.1
Dentamaro