AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1999

431a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
MARCHETTI

Intervengono il Ministro per le politiche comunitarie Letta e i Sottosegretari di Stato per la difesa Brutti e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01a, 0180o)

Il presidente MARCHETTI informa la Commissione che è stato assegnato, in sede referente, il disegno di legge n. 4150, recante proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative disposte dalla legge 15 marzo 1997, n. 59; considerata l'urgenza di procedere in proposito, l'iniziativa è da inserire nell'ordine del giorno sin dalla seduta successiva. Ricorda, inoltre, che per la seduta antimeridiana del Senato del 29 luglio 1999 è prevista la discussione del disegno di legge costituzionale n. 3841-B (in seconda deliberazione) sul voto degli italiani all'estero, che pertanto va inserito in tempo utile nell'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA
(4155) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI illustra il provvedimento in titolo, che reca disposizioni dirette a garantire la partecipazione italiana alla missione internazionale di pace in Kosovo e ad assicurare la continuazione di interventi in altre missioni internazionali in corso. Dopo aver ricordato le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati propone la formulazione di un parere favorevole, trattandosi di provvedimento che presenta i richiesti presupposti di necessità e di urgenza.

Dopo che il sottosegretario BRUTTI ha dichiarato di condividere l'illustrazione del relatore, accertata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole, posta ai voti, è approvata dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE
(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa.
(3295) DEBENEDETTI - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale
(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142
(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1388-ter, 3295 e 3448; congiunzione con il disegno di legge n. 4014 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 4014, congiunzione con i disegni di legge nn. 1388-ter, 3295 e 3448 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1388-ter, 3295 e 3448, sospeso nella seduta del 14 gennaio, e inizia l'esame del connesso disegno di legge n. 4014.

Il relatore GUERZONI rileva che tutte le iniziative in titolo si propongono di riscrivere gli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990, relativi alla disciplina dei servizi pubblici locali.
Dopo aver ricordato l'evoluzione della normativa nel settore, sulla quale più di recente ha anche inciso la disciplina comunitaria imponendo l'apertura al mercato della gestione di taluni importanti servizi pubblici come l'elettricità e il gas, passa ad illustrare i principali criteri ispiratori delle iniziative. In primo luogo vengono precisati, da tutte le iniziative, i fondamentali interessi pubblici che motivano le discipline in esame. Viene quindi evidenziato il carattere imprenditoriale che la gestione di taluni tra questi servizi ha assunto. Intenti essenziali delle normative proposte sono comunque quelli di superare le condizioni di monopolio nell'esercizio dei servizi nonché il carattere esclusivamente pubblicistico dei gestori dei medesimi. Queste ultime caratteristiche erano funzionali alla garanzia di quegli stessi interessi pubblici che, nelle iniziative in esame, trovano una tutela, non più nella natura pubblicistica dei soggetti erogatori dei servizi, ma nella regolamentazione di tali attività, svolte da soggetti privati in un regime di libera concorrenza. Conseguentemente, si prevede il ricorso necessario a procedure di gara per l'aggiudicazione di tali servizi.
Il più spinto indirizzo nella direzione della liberalizzazione e della privatizzazione dei servizi pubblici locali, che le iniziative in esame intendono realizzare, si rende necessario per ovviare alla scarsa redditività che caratterizza questo settore del nostro sistema economico nonché per permettere l'ingresso di capitali privati. L'iniziativa in esame dunque costituisce un tassello essenziale nel processo di modernizzazione del sistema economico e istituzionale del paese, riguardando infatti un settore che, per dimensioni e funzioni, svolge un ruolo importante nell'economia nazionale. D'altra parte la devoluzione di ampi poteri di regolazione agli enti locali, permettendo a questi ultimi di intervenire direttamente sul sistema economico delle singole comunità, deve essere considerata come una forma di «federalismo sostanziale» e di concreta applicazione del principio di sussidiarietà. Al riguardo, ricorda peraltro che i rappresentanti degli enti locali chiedono un ulteriore rafforzamento di tale potere di regolazione, rispetto a quanto previsto dalle iniziative in esame.
Venendo quindi a considerare il contenuto del disegno di legge n. 4014, il relatore si sofferma preliminarmente sul comma 1 della nuova formulazione dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, da esso recata, sottolineando l'ampia discrezionalità lasciata alle amministrazioni locali nella individuazione dei servizi pubblici. Quanto al successivo comma 9, concernente i rapporti tra enti locali e gestori dei servizi, chiede alla rappresentante del Governo se sia possibile rafforzare il ruolo degli enti locali. Circa la durata delle concessioni - disciplinata dal comma 15 dell'articolo 22 - occorre valutare le caratteristiche proprie dei singoli servizi. Sulla eventualità della partecipazione di imprese straniere alle gare di aggiudicazione delle concessioni, segnala la necessità di verificare la sussistenza di condizioni di reciprocità nei paesi di provenienza di tali imprese. Quanto alla riformulazione dell'articolo 23 della legge n. 142, si sofferma in particolare sui commi 8 e 9 relativi alla sorte del personale dipendente delle imprese municipalizzate, rilevando che le esigenze dei lavoratori non devono risolversi in una ingiustificata lesione delle autonome scelte imprenditoriali dei nuovi gestori.
Passa quindi ad illustrare l'articolo 2 del disegno di legge, soffermandosi in primo luogo sulle disposizioni che fissano i tempi della riforma prevista. Al riguardo teme che una transizione troppo lunga possa privare di senso gli intenti essenziali dell'operazione. Meritevole di un'ulteriore valutazione è altresì il problema delle condizioni fiscali in cui si deve svolgere la riforma per la quale, ribadisce, occorre definire tempi che se devono essere tali da evitare forme di svendita del patrimonio degli enti locali, non possono a suo avviso risolversi in un impedimento all'evoluzione del processo di privatizzazione delle aziende municipalizzate.
Conclusivamente, nell'auspicare una definizione in tempi rapidi delle iniziative in esame e una piena collaborazione delle forze di opposizione (trattandosi di interventi essenziali per la modernizzazione del sistema economico nazionale), propone che il disegno di legge n. 4014 venga scelto quale testo base dalla Commissione, per la sua maggiore esaustività.
Dopo un breve intervento del sottosegretario VIGNERI, che ringrazia il relatore per la esauriente esposizione, la proposta da ultimo avanzata dal relatore Guerzoni di assumere il disegno di legge n. 4014 quale testo base, è quindi condivisa dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.
(4057) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 luglio.

Il ministro LETTA evidenzia che, per la prima volta, con il disegno di legge in esame il Governo è riuscito a rispettare i tempi previsti per la presentazione al Parlamento della annuale legge comunitaria. Si tratta di una legge comunitaria «leggera», recando l'attuazione di sole 29 direttive - a fronte delle 70 della precedente legge comunitaria - che, peraltro, non hanno ad oggetto temi politicamente rilevanti. L'esame del provvedimento in titolo si presenta quindi più semplice rispetto all'ultima comunitaria, in relazione alla quale egli mette a disposizione della Commissione una relazione avente ad oggetto il seguito dato agli ordini del giorno accolti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare. Venendo a considerare i nodi essenziali segnalati dal relatore, si sofferma preliminarmente su quanto previsto all'articolo 5 - che riproduce una formula già contenuta nelle precedenti leggi comunitarie - e all'articolo 8, dichiarando la piena disponibilità del Governo a valutare le proposte emendative che saranno formulate.
Si sofferma quindi sull'articolo 9, recante talune correzioni alla vigente disciplina di attuazione delle direttive comunitarie in materia di igiene dei prodotti alimentari. Si tratta di previsioni volte a rendere più flessibile il sistema dei controlli sulla produzione di taluni alimenti tipici, essenzialmente ricorrendo a forme di autocertificazione. Viene così realizzato un accettabile contemperamento tra la tutela del diritto alla salute dei consumatori e le esigenze dei produttori degli alimenti tipici, esigenze che, non si nasconde, potranno trovare garanzie adeguate solo attraverso una revisione della normativa comunitaria di riferimento: a proposito ricorda in particolare l'impegno del Governo ad operare, in seno agli organi competenti dell'Unione europea, per ampliare il novero dei prodotti suscettibili di deroga a singole previsioni della disciplina medesima. Ricorda peraltro che nel testo approvato dalla Camera dei deputati, è stata inserita - contro l'avviso del Governo - una deroga alla disciplina comunitaria circa il numero degli addetti alla lavorazione di tali prodotti, che contrasta chiaramente con la disciplina comunitaria.
Nell'auspicare una sollecita definizione del provvedimento in esame, segnala che il Governo si riserva, con apposite proposte emendative, di inserire ulteriori direttive approvate dalle competenti istituzioni dell'Unione europea nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge in titolo.

Il senatore GUERZONI, con riferimento all'articolo 9 del disegno di legge in esame, ritiene che quanto previsto al comma 1 non realizzi un'efficace semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Quanto al successivo comma 4, ritiene che i differimenti previsti per garantire l'adeguamento alle prescrizioni necessarie ad assicurare il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo n. 155 del 1997, finiscano per vanificare l'efficacia dei controlli.

Il senatore ANDREOLLI si riferisce al comma 3 dell'articolo 9, ritenendo che debba essere garantita una maggiore autonomia alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano circa la disciplina delle industrie minori.

Il senatore PASTORE, prendendo spunto da quanto previsto dall'articolo 9 e dalle relative esigenze, ricorda il carattere eccessivo di molte delle regolamentazioni di attività economiche di cui si va alimentando l'ordinamento. Venendo quindi a considerare quanto previsto dall'articolo 17 circa l'attuazione della direttiva in materia di esercizio della professione di avvocato, ritiene opportuno, anche alla luce delle molte polemiche di cui la materia è stata oggetto, definire con maggiore precisione i requisiti e le caratteristiche cui il Governo si dovrà attenere nella definizione della disciplina delle società tra professionisti, permettendo la normativa comunitaria un'ampia discrezionalità ai legislatori nazionali: ad esempio, potrebbero essere considerati specificamente i requisiti dei soci, escludendo quelli di solo capitale, al fine di evitare improprie contaminazioni tra elementi professionali e di impresa.

Il senatore PINGGERA apprezza il lavoro svolto dal relatore Besostri in questa occasione come anche nel corso dell'esame delle precedenti leggi comunitarie che ha consentito una trattazione consapevole e puntuale, si sofferma sull'articolo 9, rilevando la necessità di assicurare una disciplina adeguata alla produzione degli alimenti tipici nelle regioni dell'arco alpino, anche al fine di non recare una compromissione dell'equilibrio fisico oltreché economico, dei territori di montagna: l'abbandono di alcune produzioni tradizionali, infatti, sarebbe inevitabilmente foriero di una minore cura degli insediamenti più isolati (come le malghe del Sud Tirolo), e di conseguenti dissesti geologici.

Il ministro LETTA, replicando agli interventi, ricorda gli intenti che hanno motivato la definizione dell'articolo 9, confermando la necessità di interventi sulla normativa comunitaria di riferimento, che soli potranno garantire un efficace contemperamento tra i diritti dei consumatori e le esigenze dei produttori degli alimenti tipici. Quanto al tema delle libere professioni, ricorda i recenti interventi dei competenti organi dell'Unione europea sul carattere ritenuto elusivo di talune discipline di attuazione della normativa comunitaria. Venendo quindi a considerare l'articolo 17 e i rilievi mossi dal senatore Pastore, dichiara la più ampia disponibilità del Governo a considerare eventuali proposte emendative, rilevando che l'attuazione della prevista direttiva, e più in generale di tutte le direttive comunitarie, deve essere tale da aumentare la concorrenzialità del sistema economico nazionale e non può limitarsi a definire semplici forme di protezione della situazione esistente.

Il presidente MARCHETTI dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEI DISEGNI DI LEGGE SULLA PARITÀ SCOLASTICA
(A007 000, C01a, 0180o)

A richieste di chiarimenti del senatore PASTORE, e dopo un intervento del senatore MELE sulla opportunità di formulare un parere sui disegni di legge in materia di parità scolastica, risponde il presidente MARCHETTI, il quale ricorda che la Commissione competente ha esaurito l'esame dei provvedimenti, senza definire un testo da sottoporre per la discussione in Assemblea. Conseguentemente risulta preclusa la possibilità di formulare un parere destinato alla predetta Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.